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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 03/10/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2478/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 25.11.2024,
Da:
(C.F. )), nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
18.4.1989 e (C.F. ), nato a Parte_2 C.F._2
Cittiglio (VA) il 20.4.2003, entrambi con il patrocinio degli avv.ti DAVANZATI FORGES
IM e avv. CITTERA ROBERTA, con domicilio telematico presso i difensori, come da procura in atti,
PARTI RICORRENTI
Nei confronti di:
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._3
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati senza osservazioni in data 9.12.2024);
pagina 1 di 6 OGGETTO: Interdizione giudiziale;
CONCLUSIONI DELE PARTI:
Per parte ricorrente: Cfr. verbale di causa del 10.9.2025;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
Con ricorso depositato il 25.11.2024, e nella Parte_1 Parte_2
loro qualità di figli di hanno chiesto che, previo esperimento degli accertamenti CP_1 anche di carattere medico ritenuti opportuni, venisse dichiarata l'interdizione giudiziale di
[...]
CP_1
A fondamento del ricorso hanno dedotto che la madre a fronte della perdurante CP_1
condizione di fragilità e difficoltà personale, a partire dal 3.10.2022 era stata sottoposta alla misura dell'amministrazione di sostegno (Tribunale di Varese, R.G. n. 730/2022) e, tuttavia, tale strumento si era rivelato inadeguato a fornire una tutela efficace della sua persona, essendosi aggravate le condizioni della stessa, sia dal punto di vista personale sia dal punto di vista clinico;
in particolare, nel semestre precedente al deposito del ricorso, anche a seguito del decesso della madre nel settembre 2024, aveva posto in essere comportamenti e atti anche CP_1
penalmente rilevanti, pregiudizievoli per la sua incolumità nonché per terzi estranei e la collettività, in una condizione aggravata dall'abuso di sostanze alcoliche;
il peggiorare delle sue condizioni personali e cliniche, il rifiuto di qualsiasi forma di tutela o cura, avevano evidenziato la difficoltà di gestione e cura della sua persona da parte dell'amministratore di sostegno, incarico dapprima assunto dalla figlia e quindi da ultimo dall'avv. a fronte della Controparte_2
rinuncia palesata da altro professionista nominato dal Tribunale.
All'udienza del 14.1.2025 sono comparsi i ricorrenti con l'assistenza del proprio difensore,
l'interdicenda e il di lei amministratore di sostegno avv. Fumagalli, nonchè la sorella e l'ex coniuge dell'interdicenda.
Sentite le parti presenti in udienza, con successiva ordinanza del 20.1.2025 il Giudice relatore dava ingresso a CTU nominando quale consulente tecnico di ufficio il dott. , Persona_1
psichiatra e psicoterapeuta il quale, accettato l'incarico, depositava l'elaborato peritale in data pagina 2 di 6 17.6.2025; all'udienza del 10.9.2025 la parte ricorrente, preso atto delle conclusioni della CTU, si rimetteva alla decisione del Tribunale e il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto
Preliminarmente, verificata la regolarità della notifica del ricorso effettuata all'interdicenda per il tramite dell'avv. in qualità di propria amministratrice di sostegno, deve essere Controparte_2
dichiarata la contumacia di non costituitasi in giudizio. CP_1
Nel merito, la domanda di interdizione non merita accoglimento e deve essere respinta.
Giova preliminarmente osservare che, a fronte di una richiesta di interdizione, compito precipuo del Tribunale è quello di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile le sue capacità (cfr.
Corte Cost. n. 440/2005), potendosi ricorrere all'interdizione, ai sensi dell'art. 414 c.c. come novellato dalla legge n. 6/2004, nell'ipotesi in cui rappresenti lo strumento più efficace e dunque appaia necessario per assicurare adeguata protezione al soggetto debole.
La Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 13584 del 2006 ha chiarito la linea di demarcazione tra l'istituto dell'interdizione e l'istituto dell'amministrazione di sostegno definendo i confini dei predetti istituti. La Suprema Corte, in particolare, ha chiarito che l'amministrazione di sostegno - introdotta nell'ordinamento dall'art. 3 della legge 9 gennaio 2004,
n.
6 - ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del codice civile. Rispetto ai predetti istituti,
l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto della complessiva pagina 3 di 6 condizione psico-fisica del soggetto da assistere e di tutte le circostanze caratterizzanti la fattispecie: “In via generale, può affermarsi che la scelta - che va effettuata dal Giudice sulla base dei dati a sua conoscenza, e nell'esercizio della quale questi deve essere guidato da quella che è stata sopra (v. sub 3) individuata, alla stregua della L. n. 6 del 2004, art. 1, come la funzione della legge, quella, cioè, di provvedere, con interventi di sostegno, e con il minor sacrificio possibile della rispettiva capacità di agire, alla cura delle persone prive di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana - non può non essere influenzata dal tipo di attività che deve essere compiuta in nome del beneficiario della protezione. (…)Ad un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto
- vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti -, e, in definitiva, ad una ipotesi in cui non risulti necessaria una limitazione generale della capacità del soggetto, corrisponderà l'amministrazione di sostegno,(…) Per converso, ove si tratti - sempre, ovviamente, che il soggetto si trovi "in condizioni di abituale infermità" che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi - di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sè, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno, ovvero in ogni altra ipotesi in cui il Giudice di merito, con una valutazione che compete a lui solo e che è incensurabile in sede di legittimità, se logicamente e congruamente motivata, ritenga lo strumento di tutela apprestato dalla interdizione l'unico idoneo ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona che la legge richiede, è quest'ultimo, e non già l'amministrazione di sostegno, l'istituto che deve trovare applicazione. (…) L'evidenziato criterio del tipo di attività da compiersi in nome del beneficiario, quale elemento di valutazione ai fini della scelta dello strumento meglio rispondente alle esigenze di tutela dello stesso, non esclude, peraltro, la necessità della considerazione, in via concorrente, di quelli concernenti la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento” (cfr. Cass. n. 13584/2006 in motivazione).
Ciò premesso, nel caso di specie, la CTU svolta nel corso del giudizio, a seguito di una approfondita indagine della anamnesi personale e familiare della signora dell'esame CP_1
pagina 4 di 6 delle documentazione clinica acquisita agli atti del giudizio e delle valutazioni testali, è addivenuta ad escludere la necessità, allo stato, di disporre in favore della signora una CP_1
misura interdittiva, formulando le seguenti considerazioni conclusive in risposta al quesito peritale:
“la signora ha abusato da anni di bevande alcoliche e la condizionedi intossicazione CP_1
cronica ha determinato un disturbo neurocognitivo. La sintomatologia presentata dalla signora
(ipomania ed iniziale compromissione neurocognitiva) non le permettono di avere delle performance cognitive adeguate e congrue con l'età. La capacità di intendere e di volere della signora sembra ancora conservata ma necessita di un supporto nella gestione patrimoniale e nelle decisioni di straordinaria amministrazione. La signora sembra consapevole di CP_1
avere bisogno di un aiuto e riferisce di fidarsi dell'Amministratore di Sostegno nominato provvisoriamente che conferma la piena collaborazione della signora. Si propone la conferma
Contr dell' al fine di consentire una stabile e continuativa attività a tutela della signora
[...]
. CP_1
Gli esiti della CTU, come detto preceduti da una approfondita indagine e supportate da un apparato motivazionale congruo e scevro da vizi logici e giuridici, risultano condivisibili e, invero, sono stati condivisi dagli stessi ricorrenti, come chiaramente esposto dagli stessi già in sede di osservazioni alla CTU.
In Tale contesto, se certamente risulta necessario mantenere l'intervento supportivo dell'amministratore di sostegno la cui necessità, ribadita dal CTU, è stata riconosciuta anche dalla stessa signora all'udienza del 14.1.2025, il Tribunale ritiene che non sussistano allo stato CP_1
i presupposti per ricorrere alla più incisiva misura dell'interdizione, per le ragioni compiutamente analizzate dal CTU ed altresì considerato che la beneficiaria, pur necessitando di assistenza e protezione sia sotto il profilo personale che sotto il profilo patrimoniale, conserva comunque la capacità di intendere e di volere, un margine di autonomia quotidiana ed appare in grado di interfacciarsi l'amministratore di sostegno per il supporto che necessita.
La domanda di interdizione deve essere dunque respinta.
La natura del giudizio, la mancata costituzione dell'interdicenda e il comportamento processuale dei ricorrenti, i quali hanno aderito alle valutazioni del CTU rimettendosi alla decisione del
Tribunale, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
pagina 5 di 6 Le spese di CTU, come già liquidate con separato decreto, devono essere invece poste definitivamente a carico dei ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione Collegiale, ogni altra domanda e istanza anche istruttoria disattesa o assorbita, nella contumacia di , così decide: CP_1
- Rigetta la domanda di interdizione proposta da e Parte_1
nei confronti di;
Parte_2 CP_1
- Compensa le spese di lite;
- Pone le spese di CTU, come già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico solidale dei ricorrenti.
Si comunichi.
Varese, così deciso nella Camera di Consiglio del 18.9.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 25.11.2024,
Da:
(C.F. )), nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
18.4.1989 e (C.F. ), nato a Parte_2 C.F._2
Cittiglio (VA) il 20.4.2003, entrambi con il patrocinio degli avv.ti DAVANZATI FORGES
IM e avv. CITTERA ROBERTA, con domicilio telematico presso i difensori, come da procura in atti,
PARTI RICORRENTI
Nei confronti di:
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._3
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati senza osservazioni in data 9.12.2024);
pagina 1 di 6 OGGETTO: Interdizione giudiziale;
CONCLUSIONI DELE PARTI:
Per parte ricorrente: Cfr. verbale di causa del 10.9.2025;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
Con ricorso depositato il 25.11.2024, e nella Parte_1 Parte_2
loro qualità di figli di hanno chiesto che, previo esperimento degli accertamenti CP_1 anche di carattere medico ritenuti opportuni, venisse dichiarata l'interdizione giudiziale di
[...]
CP_1
A fondamento del ricorso hanno dedotto che la madre a fronte della perdurante CP_1
condizione di fragilità e difficoltà personale, a partire dal 3.10.2022 era stata sottoposta alla misura dell'amministrazione di sostegno (Tribunale di Varese, R.G. n. 730/2022) e, tuttavia, tale strumento si era rivelato inadeguato a fornire una tutela efficace della sua persona, essendosi aggravate le condizioni della stessa, sia dal punto di vista personale sia dal punto di vista clinico;
in particolare, nel semestre precedente al deposito del ricorso, anche a seguito del decesso della madre nel settembre 2024, aveva posto in essere comportamenti e atti anche CP_1
penalmente rilevanti, pregiudizievoli per la sua incolumità nonché per terzi estranei e la collettività, in una condizione aggravata dall'abuso di sostanze alcoliche;
il peggiorare delle sue condizioni personali e cliniche, il rifiuto di qualsiasi forma di tutela o cura, avevano evidenziato la difficoltà di gestione e cura della sua persona da parte dell'amministratore di sostegno, incarico dapprima assunto dalla figlia e quindi da ultimo dall'avv. a fronte della Controparte_2
rinuncia palesata da altro professionista nominato dal Tribunale.
All'udienza del 14.1.2025 sono comparsi i ricorrenti con l'assistenza del proprio difensore,
l'interdicenda e il di lei amministratore di sostegno avv. Fumagalli, nonchè la sorella e l'ex coniuge dell'interdicenda.
Sentite le parti presenti in udienza, con successiva ordinanza del 20.1.2025 il Giudice relatore dava ingresso a CTU nominando quale consulente tecnico di ufficio il dott. , Persona_1
psichiatra e psicoterapeuta il quale, accettato l'incarico, depositava l'elaborato peritale in data pagina 2 di 6 17.6.2025; all'udienza del 10.9.2025 la parte ricorrente, preso atto delle conclusioni della CTU, si rimetteva alla decisione del Tribunale e il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto
Preliminarmente, verificata la regolarità della notifica del ricorso effettuata all'interdicenda per il tramite dell'avv. in qualità di propria amministratrice di sostegno, deve essere Controparte_2
dichiarata la contumacia di non costituitasi in giudizio. CP_1
Nel merito, la domanda di interdizione non merita accoglimento e deve essere respinta.
Giova preliminarmente osservare che, a fronte di una richiesta di interdizione, compito precipuo del Tribunale è quello di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile le sue capacità (cfr.
Corte Cost. n. 440/2005), potendosi ricorrere all'interdizione, ai sensi dell'art. 414 c.c. come novellato dalla legge n. 6/2004, nell'ipotesi in cui rappresenti lo strumento più efficace e dunque appaia necessario per assicurare adeguata protezione al soggetto debole.
La Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 13584 del 2006 ha chiarito la linea di demarcazione tra l'istituto dell'interdizione e l'istituto dell'amministrazione di sostegno definendo i confini dei predetti istituti. La Suprema Corte, in particolare, ha chiarito che l'amministrazione di sostegno - introdotta nell'ordinamento dall'art. 3 della legge 9 gennaio 2004,
n.
6 - ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del codice civile. Rispetto ai predetti istituti,
l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto della complessiva pagina 3 di 6 condizione psico-fisica del soggetto da assistere e di tutte le circostanze caratterizzanti la fattispecie: “In via generale, può affermarsi che la scelta - che va effettuata dal Giudice sulla base dei dati a sua conoscenza, e nell'esercizio della quale questi deve essere guidato da quella che è stata sopra (v. sub 3) individuata, alla stregua della L. n. 6 del 2004, art. 1, come la funzione della legge, quella, cioè, di provvedere, con interventi di sostegno, e con il minor sacrificio possibile della rispettiva capacità di agire, alla cura delle persone prive di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana - non può non essere influenzata dal tipo di attività che deve essere compiuta in nome del beneficiario della protezione. (…)Ad un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto
- vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti -, e, in definitiva, ad una ipotesi in cui non risulti necessaria una limitazione generale della capacità del soggetto, corrisponderà l'amministrazione di sostegno,(…) Per converso, ove si tratti - sempre, ovviamente, che il soggetto si trovi "in condizioni di abituale infermità" che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi - di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sè, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno, ovvero in ogni altra ipotesi in cui il Giudice di merito, con una valutazione che compete a lui solo e che è incensurabile in sede di legittimità, se logicamente e congruamente motivata, ritenga lo strumento di tutela apprestato dalla interdizione l'unico idoneo ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona che la legge richiede, è quest'ultimo, e non già l'amministrazione di sostegno, l'istituto che deve trovare applicazione. (…) L'evidenziato criterio del tipo di attività da compiersi in nome del beneficiario, quale elemento di valutazione ai fini della scelta dello strumento meglio rispondente alle esigenze di tutela dello stesso, non esclude, peraltro, la necessità della considerazione, in via concorrente, di quelli concernenti la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento” (cfr. Cass. n. 13584/2006 in motivazione).
Ciò premesso, nel caso di specie, la CTU svolta nel corso del giudizio, a seguito di una approfondita indagine della anamnesi personale e familiare della signora dell'esame CP_1
pagina 4 di 6 delle documentazione clinica acquisita agli atti del giudizio e delle valutazioni testali, è addivenuta ad escludere la necessità, allo stato, di disporre in favore della signora una CP_1
misura interdittiva, formulando le seguenti considerazioni conclusive in risposta al quesito peritale:
“la signora ha abusato da anni di bevande alcoliche e la condizionedi intossicazione CP_1
cronica ha determinato un disturbo neurocognitivo. La sintomatologia presentata dalla signora
(ipomania ed iniziale compromissione neurocognitiva) non le permettono di avere delle performance cognitive adeguate e congrue con l'età. La capacità di intendere e di volere della signora sembra ancora conservata ma necessita di un supporto nella gestione patrimoniale e nelle decisioni di straordinaria amministrazione. La signora sembra consapevole di CP_1
avere bisogno di un aiuto e riferisce di fidarsi dell'Amministratore di Sostegno nominato provvisoriamente che conferma la piena collaborazione della signora. Si propone la conferma
Contr dell' al fine di consentire una stabile e continuativa attività a tutela della signora
[...]
. CP_1
Gli esiti della CTU, come detto preceduti da una approfondita indagine e supportate da un apparato motivazionale congruo e scevro da vizi logici e giuridici, risultano condivisibili e, invero, sono stati condivisi dagli stessi ricorrenti, come chiaramente esposto dagli stessi già in sede di osservazioni alla CTU.
In Tale contesto, se certamente risulta necessario mantenere l'intervento supportivo dell'amministratore di sostegno la cui necessità, ribadita dal CTU, è stata riconosciuta anche dalla stessa signora all'udienza del 14.1.2025, il Tribunale ritiene che non sussistano allo stato CP_1
i presupposti per ricorrere alla più incisiva misura dell'interdizione, per le ragioni compiutamente analizzate dal CTU ed altresì considerato che la beneficiaria, pur necessitando di assistenza e protezione sia sotto il profilo personale che sotto il profilo patrimoniale, conserva comunque la capacità di intendere e di volere, un margine di autonomia quotidiana ed appare in grado di interfacciarsi l'amministratore di sostegno per il supporto che necessita.
La domanda di interdizione deve essere dunque respinta.
La natura del giudizio, la mancata costituzione dell'interdicenda e il comportamento processuale dei ricorrenti, i quali hanno aderito alle valutazioni del CTU rimettendosi alla decisione del
Tribunale, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
pagina 5 di 6 Le spese di CTU, come già liquidate con separato decreto, devono essere invece poste definitivamente a carico dei ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione Collegiale, ogni altra domanda e istanza anche istruttoria disattesa o assorbita, nella contumacia di , così decide: CP_1
- Rigetta la domanda di interdizione proposta da e Parte_1
nei confronti di;
Parte_2 CP_1
- Compensa le spese di lite;
- Pone le spese di CTU, come già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico solidale dei ricorrenti.
Si comunichi.
Varese, così deciso nella Camera di Consiglio del 18.9.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
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