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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/12/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8831/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
In persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Roberta Cinosuro Giudice Relatore dott.ssa Francesca Neri Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 8831/2025 del Ruolo Generale
promossa dai coniugi
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente a [...] e (c.f. , nata a [...] il [...] e residente a [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocata MARVERTI MANUELA del Foro di Bologna;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna in data 12.09.2025.
OGGETTO: Scioglimento matrimonio
IL TR I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato il 24.06.2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi non sono nati figli;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito sentenza del Tribunale di Bologna del 25.10.2023;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
visto l'intervento del P.M. in data 12.09.2025, il quale esprime parere favorevole;
P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nato a [...] il Parte_1
13.10.1969, e nata a [...] il [...], celebrato a Bologna il Parte_2 30.12.2012 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna al n. 618 parte
1 anno 2012;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni: a) i ricorrenti dichiarano di essere entrambi titolari di adeguato reddito e rinunciano conseguentemente alla corresponsione di assegni patrimoniali periodici di mantenimento/assegni divorzili nei loro reciproci rapporti, b) i predetti danno atto di aver dato esatto adempimento a tutti i patti per separazione e pertanto dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro sotto il profilo economico per ciò che concerne la divisione delle comproprietà e più in generale ad ogni altro titolo;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di BOLOGNA di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. le spese si intendono a carico del marito Sig. . Parte_1
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 10.12.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Roberta Cinosuro IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
In persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Roberta Cinosuro Giudice Relatore dott.ssa Francesca Neri Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 8831/2025 del Ruolo Generale
promossa dai coniugi
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente a [...] e (c.f. , nata a [...] il [...] e residente a [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocata MARVERTI MANUELA del Foro di Bologna;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna in data 12.09.2025.
OGGETTO: Scioglimento matrimonio
IL TR I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato il 24.06.2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi non sono nati figli;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito sentenza del Tribunale di Bologna del 25.10.2023;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
visto l'intervento del P.M. in data 12.09.2025, il quale esprime parere favorevole;
P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nato a [...] il Parte_1
13.10.1969, e nata a [...] il [...], celebrato a Bologna il Parte_2 30.12.2012 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna al n. 618 parte
1 anno 2012;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni: a) i ricorrenti dichiarano di essere entrambi titolari di adeguato reddito e rinunciano conseguentemente alla corresponsione di assegni patrimoniali periodici di mantenimento/assegni divorzili nei loro reciproci rapporti, b) i predetti danno atto di aver dato esatto adempimento a tutti i patti per separazione e pertanto dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro sotto il profilo economico per ciò che concerne la divisione delle comproprietà e più in generale ad ogni altro titolo;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di BOLOGNA di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. le spese si intendono a carico del marito Sig. . Parte_1
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 10.12.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Roberta Cinosuro IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla