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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/02/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N.18053/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n.18053/2024 V.G. promosso da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in VIA PRINCIPI D'ACAJA, 15 10138 TORINO presso lo studio dell'avv. SOLINAS ALESSIO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: , nata a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e Per_1 Parte_1
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di Parte_2
carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 24/07/2024 e Parte_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - Parte_2 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre / madre - figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia minore, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Non sussiste contrasto tra i genitori sulle decisioni che riguardano la figlia in punto Per_1
modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DA' ATTO che:
1)Anche a seguito di cessazione della loro convivenza more uxorio, la sig.ra e il sig. Parte_1 Pt_2 si impegnano a rispettare l'obbligo di reciproco rispetto e di collaborazione nell'interesse della figlia
Per_1
2) I genitori prenderanno di comune accordo – nel rispetto dei desideri della figlia – le decisioni di maggiore interesse per mantenendo un atteggiamento civile e collaborativo. Per_1
DISPONE che:
-la figlia minore è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori. Per_1
Ciascun coniuge provvederà al mantenimento, alla cura e all'educazione della figlia quando è con sé.
Le decisioni di maggiore interesse saranno assunte tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di Per_1
In particolare, la minore è affidata a entrambi i genitori con facoltà, per ciascuno di essi, di esercitare separatamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni inerenti questioni di ordinaria amministrazione.
Per quanto riguarda, invece, le decisioni relative all'istruzione (comprese le attività complementari di tipo didattico, ricreativo, culturale e sportivo), educazione e salute, i genitori conservano l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale. 3) La figlia minore abiterà prevalentemente presso l'abitazione materna sita in Torino, C.so Taranto
n. 66 A, ivi individuando la sua residenza anagrafica.
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, salvo diverso accordo tra i genitori, secondo il seguente calendario:
a) a fine settimana alterni, con pernottamento presso l'abitazione paterna, dal venerdì pomeriggio alle ore 16.00 con prelievo dalla madre fino alla domenica sera quando il sig. accompagnerà Pt_2 presso l'abitazione materna alle ore 21.30; Per_1
b) durante la settimana il padre trascorrerà con la figlia il martedì e il giovedì, giornata in cui il sig.
preleverà la figlia alle ore 16.00, tenendola con sé per il pernotto e riaccompagnandola Pt_2 direttamente a scuola/asilo la mattina successiva (nei periodi non scolastici presso l'abitazione materna alle ore 7.30).
c) potrà essere contattata con videochiamata dall'altro genitore sul dispositivo telefonico Per_1 genitoriale nella fascia oraria compresa tra le ore 19.00 e le 21.00, o ad altro orario da concordare in caso di impossibilità per ragioni lavorative
Per quanto concerne gli ulteriori periodi, salvi diversi accordi, i genitori concordano che siano così suddivisi:
a) ad anni alterni, dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, con pernotto della minore presso il padre (la madre trascorrerà con il primo periodo negli anni pari, mentre il Per_1 padre negli anni dispari).
b) ad anni alterni, le vacanze scolastiche pasquali (la madre trascorrerà con gli anni dispari, Per_1 mentre il padre gli anni pari);
c) per le vacanze estive, per due settimane anche non consecutive in favore di ciascun genitore, in date da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno (in difetto di diverso accordo, le parti alterneranno annualmente i periodi 1 agosto – 15 agosto e 16 agosto – 31 agosto).
Nei predetti periodi è da intendersi sospeso il reciproco diritto di visita.
d) trascorrerà i periodi di vacanza e i cosiddetti “ponti lunghi” durante l'anno, in via alternata, Per_1 con ciascun genitore e il primo ponte successivo alla firma del presente accordo sarà trascorso dalla figlia con la madre;
e) Durante i periodi di permanenza della bambina presso ciascun genitore, le parti si impegnano a trascorrere il tempo con in maniera prevalente e costante, salvo emergenze o eccezioni Per_1 preventivamente comunicate all'altro genitore, che in tale caso potrà tenere con sé la figlia o che reperirà, di comune accordo con l'altro, una soluzione alternativa.
6) In ogni caso - tenuto conto delle risorse di entrambi i genitori e delle esigenze di - il sig. Per_1
corrisponderà alla sig.ra quale mantenimento della comune figlia la somma mensile Pt_2 Parte_1 complessiva di 150,00 Euro da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese. L'assegno di mantenimento sarà annualmente ed automaticamente rivalutato sulla base degli indici ISTAT.
DA' ATTO che:
7) Ad integrazione del mantenimento per la figlia, le parti concordano che la sig.ra Parte_1 percepisca il 100% dell'assegno unico e universale per la minore e il 100% delle detrazioni fiscali relative a Per_1 DISPONE che:
8) Le spese straordinarie (spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative
(previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate) saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino e stipulato con il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
DA' ATTO che:
9) Per garantire il benessere e la serenità di le parti si impegnano a vedere rispettato il diritto Per_1 della minore a conservare rapporti significativi con gli ascendenti (in particolare, con i nonni di entrambi i rami genitoriali con cui la bambina dovrà sempre coltivare un legame equilibrato), in modo tale da permettere la conservazione di un rapporto continuativo.
10) I genitori si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio/rinnovo dei passaporti a loro intestati ed all'iscrizione sugli stessi della figlia minore.
11) Le spese del procedimento di regolamentazione saranno da intendersi compensate tra le parti.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
26/02/2025
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n.18053/2024 V.G. promosso da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in VIA PRINCIPI D'ACAJA, 15 10138 TORINO presso lo studio dell'avv. SOLINAS ALESSIO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: , nata a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e Per_1 Parte_1
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di Parte_2
carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 24/07/2024 e Parte_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - Parte_2 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre / madre - figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia minore, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Non sussiste contrasto tra i genitori sulle decisioni che riguardano la figlia in punto Per_1
modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DA' ATTO che:
1)Anche a seguito di cessazione della loro convivenza more uxorio, la sig.ra e il sig. Parte_1 Pt_2 si impegnano a rispettare l'obbligo di reciproco rispetto e di collaborazione nell'interesse della figlia
Per_1
2) I genitori prenderanno di comune accordo – nel rispetto dei desideri della figlia – le decisioni di maggiore interesse per mantenendo un atteggiamento civile e collaborativo. Per_1
DISPONE che:
-la figlia minore è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori. Per_1
Ciascun coniuge provvederà al mantenimento, alla cura e all'educazione della figlia quando è con sé.
Le decisioni di maggiore interesse saranno assunte tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di Per_1
In particolare, la minore è affidata a entrambi i genitori con facoltà, per ciascuno di essi, di esercitare separatamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni inerenti questioni di ordinaria amministrazione.
Per quanto riguarda, invece, le decisioni relative all'istruzione (comprese le attività complementari di tipo didattico, ricreativo, culturale e sportivo), educazione e salute, i genitori conservano l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale. 3) La figlia minore abiterà prevalentemente presso l'abitazione materna sita in Torino, C.so Taranto
n. 66 A, ivi individuando la sua residenza anagrafica.
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, salvo diverso accordo tra i genitori, secondo il seguente calendario:
a) a fine settimana alterni, con pernottamento presso l'abitazione paterna, dal venerdì pomeriggio alle ore 16.00 con prelievo dalla madre fino alla domenica sera quando il sig. accompagnerà Pt_2 presso l'abitazione materna alle ore 21.30; Per_1
b) durante la settimana il padre trascorrerà con la figlia il martedì e il giovedì, giornata in cui il sig.
preleverà la figlia alle ore 16.00, tenendola con sé per il pernotto e riaccompagnandola Pt_2 direttamente a scuola/asilo la mattina successiva (nei periodi non scolastici presso l'abitazione materna alle ore 7.30).
c) potrà essere contattata con videochiamata dall'altro genitore sul dispositivo telefonico Per_1 genitoriale nella fascia oraria compresa tra le ore 19.00 e le 21.00, o ad altro orario da concordare in caso di impossibilità per ragioni lavorative
Per quanto concerne gli ulteriori periodi, salvi diversi accordi, i genitori concordano che siano così suddivisi:
a) ad anni alterni, dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, con pernotto della minore presso il padre (la madre trascorrerà con il primo periodo negli anni pari, mentre il Per_1 padre negli anni dispari).
b) ad anni alterni, le vacanze scolastiche pasquali (la madre trascorrerà con gli anni dispari, Per_1 mentre il padre gli anni pari);
c) per le vacanze estive, per due settimane anche non consecutive in favore di ciascun genitore, in date da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno (in difetto di diverso accordo, le parti alterneranno annualmente i periodi 1 agosto – 15 agosto e 16 agosto – 31 agosto).
Nei predetti periodi è da intendersi sospeso il reciproco diritto di visita.
d) trascorrerà i periodi di vacanza e i cosiddetti “ponti lunghi” durante l'anno, in via alternata, Per_1 con ciascun genitore e il primo ponte successivo alla firma del presente accordo sarà trascorso dalla figlia con la madre;
e) Durante i periodi di permanenza della bambina presso ciascun genitore, le parti si impegnano a trascorrere il tempo con in maniera prevalente e costante, salvo emergenze o eccezioni Per_1 preventivamente comunicate all'altro genitore, che in tale caso potrà tenere con sé la figlia o che reperirà, di comune accordo con l'altro, una soluzione alternativa.
6) In ogni caso - tenuto conto delle risorse di entrambi i genitori e delle esigenze di - il sig. Per_1
corrisponderà alla sig.ra quale mantenimento della comune figlia la somma mensile Pt_2 Parte_1 complessiva di 150,00 Euro da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese. L'assegno di mantenimento sarà annualmente ed automaticamente rivalutato sulla base degli indici ISTAT.
DA' ATTO che:
7) Ad integrazione del mantenimento per la figlia, le parti concordano che la sig.ra Parte_1 percepisca il 100% dell'assegno unico e universale per la minore e il 100% delle detrazioni fiscali relative a Per_1 DISPONE che:
8) Le spese straordinarie (spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative
(previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate) saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino e stipulato con il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
DA' ATTO che:
9) Per garantire il benessere e la serenità di le parti si impegnano a vedere rispettato il diritto Per_1 della minore a conservare rapporti significativi con gli ascendenti (in particolare, con i nonni di entrambi i rami genitoriali con cui la bambina dovrà sempre coltivare un legame equilibrato), in modo tale da permettere la conservazione di un rapporto continuativo.
10) I genitori si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio/rinnovo dei passaporti a loro intestati ed all'iscrizione sugli stessi della figlia minore.
11) Le spese del procedimento di regolamentazione saranno da intendersi compensate tra le parti.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
26/02/2025
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.