Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/06/2025, n. 1416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1416 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 6611/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, nella persona del dott. Vincenzo
Del Sorbo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.6611 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto responsabilità professionale e ritenuta in decisione con la concessione alle parti dei termini ex art.190 c.p.c. all'udienza cartolare del 27.02.2025 come da ordinanza resa in pari data e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Napoli alla via Giordani n.23 presso Parte_1
l'avv. Stefano Liguori che lo rappresenta e difende come da procura posta su foglio separato allegato ex art.83 co.3 c.p.c. all'atto di citazione;
ATTORE
E
e , entrambi elettivamente domiciliati in Sorrento Controparte_1 Controparte_2 alla Via degli Aranci n. 59 presso l'avv. Giuseppe Esposito che li rappresenta e difende come da procura apposta allegata alla comparsa di costituzione e di risposta;
CONVENUTI
NONCHE'
e , entrambe elettivamente Controparte_3 Controparte_4 domiciliate in Napoli alla via Carducci n. 18 presso l'avv. Marco Scotti Galletta che
1
unitamente all'avv. Giancarlo Lombardi le rappresenta e difende come da mandato alle liti allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
TERZE CHIAMATE IN GARANZIA
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore, come in epigrafe indicato, conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, gli avv.ti e Controparte_1 Controparte_2 per ivi sentirli condannare, in solido fra loro e previa declaratoria di esclusiva responsabilità professionale degli stessi nell'adempimento del mandato conferitogli, al pagamento in suo favore dell'importo complessivo pari ad euro 196.864,10 ovvero in quello differente ritenuto di giustizia anche all'esito di una ctu che invocava , corrispondente all'importo da esso istante invocato a titolo di risarcimento danni patrimoniale e non patrimoniale nell'ambito del giudizio civile recante RG.n. 501091/2012 promosso nei confronti di CP_5
quale proprietario nonché conducente del motociclo Yamaha T-max tg. CX45465 e
[...] della relativa compagnia assicurativa per le gravi lesioni personali Controparte_6 riportate nella qualità di passeggero del predetto mezzo in conseguenza del sinistro occorsogli in data 30.09.2011 alle ore 19,30 circa, in Vico Equense alla via G.B. della Porta
e conclusosi con sentenza n. 1022/2015 di questo tribunale con la quale veniva rigettata la domanda attorea ritenendo la prova testimoniale, pur articolata nell'atto introduttivo, non integrata con l'indicazione delle generalità dei testi avendo parte attrice omesso di depositare la memoria istruttoria nei termini dell'art.183 co.VI c.p.c. secondo termine.
All'uopo l'istante esponeva che nelle circostanze di tempo e di luogo suindicate, si trovava a percorrere la predetta strada nella qualità di passeggero a bordo del predetto motociclo
Yamaha T-max tg. CX45465 di proprietà di e dallo stesso condotto Controparte_5 allorquando rimaneva vittima di un sinistro stradale causato dall'imprudente condotta di guida del conducente il quale, a causa di una distrazione, perdeva il controllo del motociclo determinandone la caduta al suolo sul lato sinistro unitamente a esso trasportato.
Allegava poi che in conseguenza del descritto sinistro riportava gravissime lesioni personali le quali si recava presso il pronto soccorso dell'ospedale di Sorrento e che le stesse erano da
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considerarsi stabilizzate solo a far data dal 20.04.2012 all'esito di un intervento chirurgico cui si sottoponeva nonché di numerosi controlli specialistici e cicli fisioterapici.
L'istante rappresentava poi di aver provveduto a conferire incarico professionale agli odierni convenuti al fine di ottenere il ristoro dei danni patiti consegnando loro tutta la documentazione medica inerente al sinistro de quo, la relazione medico legale di parte a firma del dott. redatta in data 21.05.2012 comunicando altresì, su espressa Persona_1 richiesta dei legali, il nominativo dei testimoni presenti al momento del fatto.
Deduceva altresì che i legali convenuti avevano provveduto ad inoltrare lettera di messa in mora in data 20.06.2012 alla compagnia assicurativa nonché a CP_6 CP_5
quale proprietario/conducente del motociclo e che nonostante la sua sottoposizione
[...] in data 17.09.2012 a visita medico legale da parte del fiduciario dott. nominato dalla Per_2 predetta compagnia assicurativa, alcuna offerta risarcitoria gli era stata formulata.
Sosteneva poi di aver promosso un giudizio civile recante RG n. 501091/2012 e di aver subito un pregiudizio economico (quantificato nella medesimo importo ) dal rigetto della domanda giudiziaria di risarcimento danni avanzata nei confronti del responsabile civile e della relativa compagnia assicurativa a causa del mancato deposito nel giudizio presupposto da parte degli odierni legali convenuti della memoria istruttoria II° termine avendo omesso gli stessi di indicare i nominativi dei testimoni determinando di fatto il rigetto della spiegata domanda risarcitoria.
Con comparsa di costituzione depositata in data 18.01.2019 si costituivano gli avvocati
e i quali, contestando sia l'an che il quantum Controparte_1 Controparte_2 debeatur concludevano nel merito per il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto oltre che in diritto. Contestualmente chiedevano il differimento della prima udienza al fine di poter chiamare in causa la compagnia di assicurazione
[...]
in persona del suo legale Controparte_7 rappresentante pro tempore e/o la società in persona del legale Controparte_4 rappresentante, al fine di essere dalle stesse manlevati in caso di esito negativo del giudizio.
Autorizzate entrambe le chiamate in garanzia si costituivano con distinte comparse di costituzione depositate in data 26.06.2019 la e Controparte_4 Controparte_3 in p.l.r.p.t. le quali rispettivamente eccepivano l'inammissibilità della chiamata in
[...]
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causa per carenza di legittimazione passiva nonché l'inoperatività della garanzia assicurativa insistendo entrambe per il rigetto della spiegata domanda di manleva e di garanzia svolta dagli avvocati e nei loro confronti in Controparte_1 Controparte_2 quanto infondata in fatto e in diritto non sussistendo le condizioni di operatività della garanzia assicurativa di cui alla prodotta polizza “Dual Professioni - Avvocati” nr. TNV-
00128-00016-H”; nel merito, concludevano entrambe per il rigetto della domanda principale per insussistenza di responsabilità degli avvocati convenuti nell'esercizio della loro attività professionale ed in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva, per una condanna contenuta nei limiti dei massimali e franchigie previste dal contratto di assicurazione prodotto in atti.
Radicatasi la lite, all'udienza di prima comparizione del 16.07.2019 il giudicante, in persona del Gop dott. , concedeva i termini ex art.183 co.VI c.p.c. rinviando all'uopo la Per_3 causa.
Indi, ammesso con ordinanza del 31.07.2020 l'interrogatorio formale dei convenuti come deferito da parte istante, espletato il predetto interrogatorio formale all'udienza del
10.03.2022 innanzi all'odierno scrivente nelle more subentrato al precedente decidente, raccolta in prosieguo la prova orale mediante l'escussione di e di Tes_1 Tes_2
(quest'ultimo parente dell'attore per esserne il cognato) entrambi presentati da parte
[...] attrice che venivano escussi all'udienza del 13.09.2022 all'esito il giudicante, ritenendo conclusa l'istruttoria ULan , previo invito alle pari ad una definizione bonaria della lite sulla base delle risultanze di entrambe le ctp presenti in atti, rinviava la causa all'udienza del
14.02.2023 poi rinviata in prosieguo a quella del 16.05.2023 su concorde richiesta delle parti in causa essendo in corso trattative di bonario componimento.
Indi, disattesa la proposta conciliativa ex art.185 bis c.p.c. come formulata dallo scrivente all'udienza cartolare del 16.05.2023, sulle conclusioni come precisate dalle parti all'udienza cartolare del 27.02.2025 la causa veniva riservata in decisione previa concessione alle stesse dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art.190 c.p.c. come da ordinanza resa in pari data.
2. Nel merito
3.1 ULan
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La domanda è infondata e come tale dev'essere rigettata nei termini come di seguito esplicitati.
Costituisce orientamento giurisprudenziale consolidato che la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente.
Qualora si tratti dell'attività dell'avvocato - come nel caso di specie - l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita;
tale giudizio, da compiere sulla base di una valutazione necessariamente probabilistica, è riservato al giudice di merito, con decisione non sindacabile dalla Corte di Cassazione se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici
(cfr. Cass., sez. III, sent. 22 maggio 2015, n. 10526).
Secondo i moniti giurisprudenziali, la responsabilità dell'avvocato “non può, affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. 2 febbraio 2016, n. 1984; Cass civ. sez.III ordinanza 11 febbraio 2021, n.3566).
Più esattamente: “l'affermazione di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale implica una valutazione prognostica positiva - non necessariamente la certezza - circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta;
con la conseguenza che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere l'affermazione della responsabilità del legale, in quanto, la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se,
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qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone”(cfr. Cass., sez. III, sent. 28 giugno 2019, n. 17414).
Grava, di converso, ULavvocato, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.p.c., l'onere di dimostrare di aver adempiuto la propria prestazione con la diligenza media richiesta dalla legge, diligenza valutata con riguardo alla natura dell'attività professionale esercitata.
La responsabilità professionale dell'avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione di un dovere di diligenza, da commisurare, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, cod. civ., alla natura dell'attività esercitata (Cass. 1.10.2018
n. 23740).
La colpa del difensore è configurabile allorché egli ignori o violi precise disposizioni di legge, ovvero risolva in modo errato questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, mentre la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità.
(Cass. 10.6.2016 n. 11906).
Il professionista, nella prestazione dell'attività professionale, sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi, è obbligato, a norma dell'art. 1176, comma 2, cod. civ.: “Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”.
Per valutare la diligenza dell'avvocato occorre fare riferimento non alla diligenza del buon padre di famiglia ma al riferito parametro di cui all'art. 1176, comma 2, cod. civ. (Cass. 16 febbraio 2016 n. 2954); la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale del quale il professionista è chiamato a rispondere anche per colpa lieve, salvo che nel caso in cui, a norma dell'art. 2236 cod. civ., la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà (Cass. 22 marzo 2017 n. 7309; Cass. 15 dicembre 2016 21894), perché in tali casi la responsabilità del professionista è attenuata, configurandosi solo nel caso di dolo o colpa grave.
La responsabilità professionale dell'avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone, quindi, la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello
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della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c. (23 marzo
2017 n. 7309).
Non potendo il professionista garantire l'esito, comunque, favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali omissioni è ravvisabile solo se, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito, secondo un'indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per eventuali vizi di motivazione (Cass. 27 marzo 2006 n. 6967).
Il consolidato orientamento giurisprudenziale (da ultimo, Cass. 16 maggio 2017 n. 12038;
Cass. 15 dicembre 2016 n. 25894; Cass. 13 novembre 2015 n. 23209) afferma che la responsabilità dell'avvocato, non insorge automaticamente quale conseguenza di qualsivoglia inadempimento del professionista, ma sussiste solo nel caso in cui l'inadempienza dello stesso sia causalmente rilevante ULesito della controversia.
La mancata o carente deduzione di un mezzo istruttorio non determina la responsabilità professionale dell'avvocato qualora non sia provato che la regolare e tempestiva deduzione del mezzo istruttorio potesse incidere positivamente, secondo il criterio del “più probabile che non” ULesito della controversia.
In pratica, la prova del nesso di causalità non deve essere raggiunta in termini di certezza e neppure di alta probabilità: è sufficiente, invece, che, l'esito favorevole della controversia, nell'ipotesi di condotta adempiente dell'avvocato, risulti “più probabile che non”.
Infatti, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, confermato dalla recente sentenza della Corte di cassazione 14 ottobre 2019 n. 25778, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni, in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito, secondo una indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito (Cass. 27 marzo 2006
n. 6967; Cass. 15 dicembre 2010 n. 25347; Cass. 22 marzo 2017 n. 7309).
Ciò detto, nella fattispecie in esame, parte attrice si duole del rigetto della domanda risarcitoria spiegata nell'ambito del giudizio civile recante RG.n. 501091/2012 ascrivibile a suo dire alla negligente condotta degli odierni convenuti che, quali difensori nominati nel suindicato giudizio, avevano omesso di indicare nel rispetto dei termini ex art.183 co.VI
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c.p.c. n.2 il nominativo del testimone da escutere in giudizio rendendo di fatto sfornito di prova l'intero impianto assertivo come dedotto da parte attrice nei propri scritti.
Effettivamente il giudicante nella sentenza allegata statuisce al riguardo che la prova testimoniale articolata nell'atto di citazione non è stata integrata dall'indicazione dei testi da escutere, non avendo parte attrice depositato memorie istruttorie nei termini indicati dall'art.183 co.VI c.p.c. secondo termine.
E però, a parere dello scrivente, sulla base dei principi giurisprudenziali su illustrati e del canone civilistico del “più probabile che non” che governa la responsabilità civile, contrariamente a quanto sostenuto dall'odierno attore, non può ritenersi che la domanda risarcitoria oggetto del giudizio presupposto sarebbe stata accolta qualora si fosse proceduto all'escussione testimoniale.
Invero, sulla base delle emergenze processuali in atti non può ritenersi sufficientemente provato l'effettivo accadimento dell'evento dannoso occorso nei termini descritti dall'attore né tantomeno la qualifica di trasportato in capo allo stesso (cfr. atto di citazione, le risultanze della prova testimoniale assunta nel presente giudizio, il referto di pronto soccorso).
In primo luogo, occorre evidenziare come non vi sia stato alcun intervento sul luogo dell'incidente da parte delle autorità competenti né è intervenuta l'ambulanza del 118 per prestare i primi soccorsi.
Vale la pena rimarcare, infatti che ai sensi del disposto dell'art.2697 c.c. “chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” e che spetta comunque al terzo trasportato, fornire altresì la prova dell'effettivo accadimento del sinistro e del nesso di causalità tra l'incidente ed i danni da risarcire (cfr. Cass.civ. sez.III,
n.20654/2016).
Ora, tale prova non può ritenersi adeguatamente raggiunta nel presente giudizio.
Come è noto, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti valutandole secondo il suo prudente apprezzamento (artt.115 e 116 c.p.c.).
Il giudice, d'altro canto, può formare il proprio convincimento in ordine alla fondatezza di tale pretesa, traendo argomento da tutto ciò che risulta allegato e provato agli atti del processo, purché acquisito nel rispetto delle regole processuali, in ossequio al principio di cui all'art.116 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. n.4077 del 1996; Cass. Civ. n. 3564 del 1995).
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L'esame complessivo del materiale istruttorio versato in atti non consente di ritenere provati i fatti costitutivi della domanda.
L'analisi del verbale di pronto soccorso allegato al fascicolo di parte attorea certamente fornisce riscontro dell'avvenuto ricovero in data 30.09.2011 alle ore 20.00 da parte di nonché della diagnosi suindicata “Frattura scomposta condilo tibiale Parte_1 lat.-infrazione testa perone sx” ( cfr verbale di accettazione n.07131 del 30.09.2011 agli atti della produzione attorea)
Tuttavia, all'esito della compiuta istruttoria non può invece ritenersi raggiunta la prova che tali lesioni siano conseguenza del sinistro come descritto in citazione né la qualifica di trasportato dello stesso.
Nel predetto referto medico di pronto soccorso dell'ospedale di Sorrento, è riportata in maniera generica quale causa delle lesioni la seguente dicitura: “ incidente stradale” senza alcuna indicazione del veicolo sul quale viaggiava e della sua qualità di trasportato.
È evidente, pertanto, che alcun elemento può trarsi dalla documentazione medica in atti sicché, occorre passare ad esaminare la prova testimoniale raccolta nel presente giudizio.
E però, a parere dell'adito giudicante, non è possibile pervenire ad una valutazione di attendibilità dei testimoni escussi.
Giova ricordare che in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine alla attendibilità del teste – che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso – forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva ( precisione e completezza della dichiarazione, possibili contraddizioni ecc.) e di carattere soggettivo ( la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere ritenuto sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità.
Ora, nel caso di specie, sul piano oggettivo viene in rilievo la genericità della deposizione testimoniale resa all'udienza del 13.09.2022 da il quale, dichiarando di aver Tes_1 assistito al sinistro perché nelle circostanze di tempo e di luogo si trovava a percorrere la via
G.B. Della Porta in Vico Equense, in sede di sua escussione non indicava alcun elemento
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idoneo a giustificare la causa dell'anomala condotta di guida tenuta dal conducente che, secondo prospettazione attorea, dopo aver sbandato, cadeva a terra, rimanendo di fatto oscuro ed incerta la reale eziologia del sinistro.
Peraltro, il predetto teste (unico teste oculare del dedotto sinistro) nulla riferiva in ordine alla sua posizione (a titolo esemplificativo: numero civico, prossimità di un esercizio commerciale) rispetto al luogo dell'incidente così da consentire all'odierno giudicante di poter valutare la sua corretta visuale.
A ciò si aggiunga poi l'ulteriore dato rappresentato dall'assenza in atti di rilievi fotografici ritraenti il luogo teatro dell'evento come dedotto in lite e dunque della mancanza anche sotto tale aspetto di riscontri al narrato testimoniale.
In definitiva, alla luce dell'insufficiente quadro istruttorio che non consente di ritenere addebitabile alla condotta del conducente il motociclo Yamaha le lesioni lamentate dall'attore quale passeggero del predetto mezzo, deve ritenersi che non Parte_1 abbia assolto all'onere su di lui incombente con conseguente necessario rigetto della presente domanda.
Assorbita ogni altra questione.
4.Sulle spese di lite.
La particolarità della questione trattata induce lo scrivente a compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, definitivamente pronunziando ogni contraria altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta la domanda di per tutte le ragioni di cui alla parte motiva e Parte_1 compensa integralmente le spese di lite tra le parti ivi comprese quelle tra i convenuti e le compagnie assicurative chiamate in causa.
Così deciso in Torre Annunziata, il 6.6.2025
Il Giudice
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