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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 10/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6380/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Vincenzo Cantelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6380/2023 R.G. promossa da
, C.F. , difeso dall'avv. PANIN Parte_1 C.F._1
VITTORIO C.F. ; C.F._2
contro
, C.F. , difesa E_ P.IVA_1
dall'avv. ROMANO ANDREA C.F. C.F._3
CONCLUSIONI
L'opponente ha così concluso: Parte_1
“Nel merito e in via principale
− accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità per la non “terzietà” del terzo debitore e per le ragioni di forma dell'atto di pignoramento impugnato n.
pagina 1 di 6 In ogni caso
− con vittoria di spese, competenze e onorari di tutte le fasi e i gradi di giudizio.”
L'opposto ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare inammissibili e/o rigettare le domande avversarie
Con vittoria di spese e onorari di lite da distrarre a favore dello scrivente
Difensore che si dichiara antistatario e con condanna ex art 96 cpc.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi nei Parte_1
confronti dell'atto di pignoramento c.d. esattoriale (art. 72-bis DPR 602/1973) a lui notificato da , affermando: E_
- Di aver ricevuto la notificazione di titolo esecutivo e dell'intimazione di pagamento in favore di della somma E_
complessiva di euro 1.579.164,89 per debiti tributari;
- Che il credito pignorato derivava da pronuncia di condanna alle spese di lite emessa in suo favore ed a carico della stessa E_
all'esito del procedimento per querela di falso promosso nei suoi
[...]
confronti;
- Che, in particolare, con sentenza 229/2023 il Tribunale di Padova aveva disposto la condanna di “parte convenuta”, ossia E_
, al pagamento in suo favore della somma di euro 7.616,00 per
[...]
compensi oltre accessori, oltre a quella di euro 1.632,00 per spese specifiche,
ponendo in capo alla parte soccombente anche i costi per la consulenza tecnica d'ufficio, il tutto per la somma totale pari a € 13.786,66;
- Che in data 03.04.2023 aveva ricevuto la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi n. 07784202300001480001, con il quale – E_
pagina 2 di 6 aveva pignorato presso sé stessa il credito vantato dal medesimo CP_1
nei confronti della stessa;
E_
- Che tale atto di pignoramento era illegittimo e nullo, in quanto:
1. l'esecutante, , aveva assunto le duplici e E_
incompatibili vesti di creditore pignorante e di terzo, facendo venir meno una delle caratteristiche essenziali dell'istituto del pignoramento presso terzi,
ossia la terzietà del debitore;
2. l'atto medesimo era privo della specifica indicazione dei crediti azionati in sede esecutiva.
In conclusione, l'opponente chiedeva di accertare e dichiarare per tutti i motivi esposti l'illegittimità e la nullità dell'atto di pignoramento impugnato, procedendo alla revoca o alla modifica di quest'ultimo.
Si costituiva , la quale, da un lato, rilevava E_
che la censura avente ad oggetto la terzietà del terzo debitore era infondata;
dall'altro lato, rilevava l'estrema genericità delle deduzioni circa la nullità del pignoramento e la mancata contestazione relativa alla debenza del complessivo credito.
In conclusione, l'opposto chiedeva il rigetto dell'opposizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
Va rigettata la censura di parte opponente in ordine all'illegittimità del pignoramento presso terzi ricostruito quale istituto giuridico fondato sulla necessaria terzietà del debitor debitoris.
Sul punto, è opportuno richiamare le caratteristiche dell'istituto giuridico del sequestro conservativo;
quest'ultimo è figura similare al pignoramento dal quale si differenzia sotto il profilo della natura giuridica e dell'efficacia: il sequestro si colloca in una fase antecedente l'esecuzione (fase cautelare), mirando alla conservazione della garanzia patrimoniale;
il pignoramento, invece, è il primo pagina 3 di 6 atto in senso stretto dell'esecuzione forzata ed ha come fine la realizzazione coattiva del credito.
E invero, la convergenza tra i due istituti è del tutto evidente se si considera la conversione del sequestro: laddove quest'ultimo si converte direttamente in pignoramento una volta consolidatosi il titolo, si garantisce immediatamente l'esecuzione forzata del bene conservato a tale scopo nel patrimonio del debitore.
La Corte di Cassazione ha dichiarato da tempo l'ammissibilità del cosiddetto sequestro conservativo a mani proprie, ossia quel sequestro in cui le somme oggetto della misura cautelare sono nella disponibilità del creditore sequestrante,
il quale le deve al suo debitore (Cass. 1407/1992).
Ammessa la configurabilità del sequestro a mani proprie, non si può, dunque,
non giungere alla conclusione per cui è necessario ammettere tale figura anche per il pignoramento, pena la frustrazione dell'efficacia dei due istituti che convergono verso la medesima tutela, dapprima conservativa ed infine satisfattoria.
La giurisprudenza di legittimità si è espressa anche in relazione al modus
procedendi del sequestro presso sé stessi: in particolare, ha ritenuto che si applichino le forme e la struttura del sequestro dei crediti presso terzi, pur se con l'espunzione delle disposizioni “che a cagione della coincidenza nella stessa
persona delle qualità di creditore sequestrante e di terzo debitore, finiscono per
essere private in radice della funzione esplicabile nella suddetta ipotesi
ordinaria” (Cass. 1407/1992).
Così in via analogica anche per il pignoramento presso sé stessi: da un lato, si fruisce della struttura dell'atto di pignoramento presso terzi;
dall'altro, il creditore procedente assume i compiti di custodia che sono propri del terzo e deve rendere la dichiarazione ai sensi dell'art. 547 cpc.
pagina 4 di 6 Inoltre, la giurisprudenza e la dottrina maggioritarie ammettono ormai pacificamente la configurabilità del pignoramento del creditore presso sé stesso all'interno dello schema dettato per il pignoramento presso terzi (Cass.
4207/1975, Cass. 1407/1992, Pretore di Roma 21 febbraio 1998).
È poi infondata anche la seconda eccezione dell'opponente, nell'affermare che l'atto di pignoramento era privo della specifica indicazione dei crediti azionati in sede esecutiva.
L'argomentazione è infondata, poiché nell'atto di pignoramento medesimo sono indicati i titoli esecutivi, ossia le cartelle di pagamento azionate: ben avrebbe potuto l'opponente procedere ad un controllo sulle stesse con eventuale impugnazione nella corretta sede tributaria.
Inoltre, la quasi totalità del debito era rappresentata da una sola cartella oggetto di precedente opposizione dell'opponente, il quale, dunque, era pienamente a conoscenza del credito azionato.
Le spese di lite.
Così pronunciato, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'opponente nella liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la liquidazione è operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014,
con riferimento ai valori medi previsti per lo scaglione fino a € 2.000.000,00
così individuato sulla base del valore del precetto nella sua interezza con esclusione della fase di istruttoria/trattazione, non espletata.
Vi è distrazione in favore dell'avv. Andrea Romano dichiaratosi antistatario.
Vi è rigetto infine della domanda ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi dolo o colpa grave nella condotta dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
6380/2023,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
pagina 5 di 6 così dispone:
1. Rigetta l'opposizione.
2. Condanna l'opponente al pagamento nei confronti dell'opposto delle spese di lite che si liquidano in euro 20.357,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
infine, IVA e
Cassa; da distrarsi in favore dell'avv. Andrea Romano dichiaratosi antistatario.
Padova, 27 dicembre 2024
Il giudice dott. Vincenzo Cantelli
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
07784202300001480007 Fasciolo n.77/2023/1015, con la conseguente revoca o modifica di quest'ultimo;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Vincenzo Cantelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6380/2023 R.G. promossa da
, C.F. , difeso dall'avv. PANIN Parte_1 C.F._1
VITTORIO C.F. ; C.F._2
contro
, C.F. , difesa E_ P.IVA_1
dall'avv. ROMANO ANDREA C.F. C.F._3
CONCLUSIONI
L'opponente ha così concluso: Parte_1
“Nel merito e in via principale
− accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità per la non “terzietà” del terzo debitore e per le ragioni di forma dell'atto di pignoramento impugnato n.
pagina 1 di 6 In ogni caso
− con vittoria di spese, competenze e onorari di tutte le fasi e i gradi di giudizio.”
L'opposto ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare inammissibili e/o rigettare le domande avversarie
Con vittoria di spese e onorari di lite da distrarre a favore dello scrivente
Difensore che si dichiara antistatario e con condanna ex art 96 cpc.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi nei Parte_1
confronti dell'atto di pignoramento c.d. esattoriale (art. 72-bis DPR 602/1973) a lui notificato da , affermando: E_
- Di aver ricevuto la notificazione di titolo esecutivo e dell'intimazione di pagamento in favore di della somma E_
complessiva di euro 1.579.164,89 per debiti tributari;
- Che il credito pignorato derivava da pronuncia di condanna alle spese di lite emessa in suo favore ed a carico della stessa E_
all'esito del procedimento per querela di falso promosso nei suoi
[...]
confronti;
- Che, in particolare, con sentenza 229/2023 il Tribunale di Padova aveva disposto la condanna di “parte convenuta”, ossia E_
, al pagamento in suo favore della somma di euro 7.616,00 per
[...]
compensi oltre accessori, oltre a quella di euro 1.632,00 per spese specifiche,
ponendo in capo alla parte soccombente anche i costi per la consulenza tecnica d'ufficio, il tutto per la somma totale pari a € 13.786,66;
- Che in data 03.04.2023 aveva ricevuto la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi n. 07784202300001480001, con il quale – E_
pagina 2 di 6 aveva pignorato presso sé stessa il credito vantato dal medesimo CP_1
nei confronti della stessa;
E_
- Che tale atto di pignoramento era illegittimo e nullo, in quanto:
1. l'esecutante, , aveva assunto le duplici e E_
incompatibili vesti di creditore pignorante e di terzo, facendo venir meno una delle caratteristiche essenziali dell'istituto del pignoramento presso terzi,
ossia la terzietà del debitore;
2. l'atto medesimo era privo della specifica indicazione dei crediti azionati in sede esecutiva.
In conclusione, l'opponente chiedeva di accertare e dichiarare per tutti i motivi esposti l'illegittimità e la nullità dell'atto di pignoramento impugnato, procedendo alla revoca o alla modifica di quest'ultimo.
Si costituiva , la quale, da un lato, rilevava E_
che la censura avente ad oggetto la terzietà del terzo debitore era infondata;
dall'altro lato, rilevava l'estrema genericità delle deduzioni circa la nullità del pignoramento e la mancata contestazione relativa alla debenza del complessivo credito.
In conclusione, l'opposto chiedeva il rigetto dell'opposizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
Va rigettata la censura di parte opponente in ordine all'illegittimità del pignoramento presso terzi ricostruito quale istituto giuridico fondato sulla necessaria terzietà del debitor debitoris.
Sul punto, è opportuno richiamare le caratteristiche dell'istituto giuridico del sequestro conservativo;
quest'ultimo è figura similare al pignoramento dal quale si differenzia sotto il profilo della natura giuridica e dell'efficacia: il sequestro si colloca in una fase antecedente l'esecuzione (fase cautelare), mirando alla conservazione della garanzia patrimoniale;
il pignoramento, invece, è il primo pagina 3 di 6 atto in senso stretto dell'esecuzione forzata ed ha come fine la realizzazione coattiva del credito.
E invero, la convergenza tra i due istituti è del tutto evidente se si considera la conversione del sequestro: laddove quest'ultimo si converte direttamente in pignoramento una volta consolidatosi il titolo, si garantisce immediatamente l'esecuzione forzata del bene conservato a tale scopo nel patrimonio del debitore.
La Corte di Cassazione ha dichiarato da tempo l'ammissibilità del cosiddetto sequestro conservativo a mani proprie, ossia quel sequestro in cui le somme oggetto della misura cautelare sono nella disponibilità del creditore sequestrante,
il quale le deve al suo debitore (Cass. 1407/1992).
Ammessa la configurabilità del sequestro a mani proprie, non si può, dunque,
non giungere alla conclusione per cui è necessario ammettere tale figura anche per il pignoramento, pena la frustrazione dell'efficacia dei due istituti che convergono verso la medesima tutela, dapprima conservativa ed infine satisfattoria.
La giurisprudenza di legittimità si è espressa anche in relazione al modus
procedendi del sequestro presso sé stessi: in particolare, ha ritenuto che si applichino le forme e la struttura del sequestro dei crediti presso terzi, pur se con l'espunzione delle disposizioni “che a cagione della coincidenza nella stessa
persona delle qualità di creditore sequestrante e di terzo debitore, finiscono per
essere private in radice della funzione esplicabile nella suddetta ipotesi
ordinaria” (Cass. 1407/1992).
Così in via analogica anche per il pignoramento presso sé stessi: da un lato, si fruisce della struttura dell'atto di pignoramento presso terzi;
dall'altro, il creditore procedente assume i compiti di custodia che sono propri del terzo e deve rendere la dichiarazione ai sensi dell'art. 547 cpc.
pagina 4 di 6 Inoltre, la giurisprudenza e la dottrina maggioritarie ammettono ormai pacificamente la configurabilità del pignoramento del creditore presso sé stesso all'interno dello schema dettato per il pignoramento presso terzi (Cass.
4207/1975, Cass. 1407/1992, Pretore di Roma 21 febbraio 1998).
È poi infondata anche la seconda eccezione dell'opponente, nell'affermare che l'atto di pignoramento era privo della specifica indicazione dei crediti azionati in sede esecutiva.
L'argomentazione è infondata, poiché nell'atto di pignoramento medesimo sono indicati i titoli esecutivi, ossia le cartelle di pagamento azionate: ben avrebbe potuto l'opponente procedere ad un controllo sulle stesse con eventuale impugnazione nella corretta sede tributaria.
Inoltre, la quasi totalità del debito era rappresentata da una sola cartella oggetto di precedente opposizione dell'opponente, il quale, dunque, era pienamente a conoscenza del credito azionato.
Le spese di lite.
Così pronunciato, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'opponente nella liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la liquidazione è operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014,
con riferimento ai valori medi previsti per lo scaglione fino a € 2.000.000,00
così individuato sulla base del valore del precetto nella sua interezza con esclusione della fase di istruttoria/trattazione, non espletata.
Vi è distrazione in favore dell'avv. Andrea Romano dichiaratosi antistatario.
Vi è rigetto infine della domanda ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi dolo o colpa grave nella condotta dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
6380/2023,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
pagina 5 di 6 così dispone:
1. Rigetta l'opposizione.
2. Condanna l'opponente al pagamento nei confronti dell'opposto delle spese di lite che si liquidano in euro 20.357,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
infine, IVA e
Cassa; da distrarsi in favore dell'avv. Andrea Romano dichiaratosi antistatario.
Padova, 27 dicembre 2024
Il giudice dott. Vincenzo Cantelli
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
07784202300001480007 Fasciolo n.77/2023/1015, con la conseguente revoca o modifica di quest'ultimo;