Articolo 4 della Legge 17 febbraio 1958, n. 140
Articolo 3Articolo 5
Versione
30 marzo 1958
Art. 4.
I termini di decadenza stabiliti nell'art. 3 si applicano anche nei confronti del personale che non abbia ancora esercitato la facolta' di riscatto contemplata dall' art. 3 della legge 14 maggio 1949, n. 269 , e nei confronti del personale che, pur avendo chiesto il riscatto ai sensi della indicata disposizione, alla data di entrata in vigore della presente legge non abbia ancora versati al Fondo di previdenza i necessari importi notificati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Entrata in vigore il 30 marzo 1958