Art. 4.
I termini di decadenza stabiliti nell'art. 3 si applicano anche nei confronti del personale che non abbia ancora esercitato la facolta' di riscatto contemplata dall' art. 3 della legge 14 maggio 1949, n. 269 , e nei confronti del personale che, pur avendo chiesto il riscatto ai sensi della indicata disposizione, alla data di entrata in vigore della presente legge non abbia ancora versati al Fondo di previdenza i necessari importi notificati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
I termini di decadenza stabiliti nell'art. 3 si applicano anche nei confronti del personale che non abbia ancora esercitato la facolta' di riscatto contemplata dall' art. 3 della legge 14 maggio 1949, n. 269 , e nei confronti del personale che, pur avendo chiesto il riscatto ai sensi della indicata disposizione, alla data di entrata in vigore della presente legge non abbia ancora versati al Fondo di previdenza i necessari importi notificati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.