Articolo 7 della Legge 12 giugno 1973, n. 349
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Art. 7. (Diritto di protesto)

Ai notai, agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali spetta, per ciascun titolo protestato, in sostituzione di ogni altro compenso previsto dalle vigenti disposizioni, salvo quanto stabilito nell'articolo seguente, un diritto di protesto nella misura del 4 per mille - arrotondandosi nel calcolo a cinquanta lire le eventuali frazioni - e comunque non inferiore a lire trecentocinquanta ne' superiore a lire ottomila.(1)(2)(3)(4)(5)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)
(18) ((19))
Quando il protesto ha per oggetto una cambiale domiciliata presso un istituto di credito, o presso un notaio o ufficiale giudiziario, il diritto e' ridotto alla meta'.
Quando, all'atto della presentazione della cambiale e della richiesta di pagamento al domicilio del debitore o nel luogo da lui indicato, questi effettua il pagamento richiesto, spetta ai pubblici ufficiali indicati nel primo comma il cinquanta per cento del diritto di protesto.
Nulla e' dovuto per la riscossione dell'importo del titolo gia' protestato, eccettuato il caso della presentazione all'occorrendo.
Per ciascun titolo protestato, il notaio e' tenuto a versare alla Cassa nazionale del notariato il contributo del venti per cento sull'importo del diritto percepito a norma del presente articolo.
I versamenti e le imputazioni previste per gli ufficiali giudiziari e per gli aiutanti ufficiali giudiziari dagli articoli 146, 148, 154, 155, 169 e 171 dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , modificato dalla legge 11 giugno 1962, n. 546 , dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 757 , dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 , e dalla legge 29 novembre 1971, n. 1048 , si operano, al lordo del compenso corrisposto al presentatore, anche in relazione al diritto di protesto previsto nel presente articolo ed alla indennita' di accesso di cui all'articolo seguente.

-------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto Ministeriale 15 ottobre 1979 (in G.U. 18/10/1979, n. 285) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica degli importi minimo e massimo del diritto di protesto previsti dal primo comma del presente articolo. -------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il Decreto 2 dicembre 1983 (in G.U. 06/12/1983, n. 334) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica degli importi minimo e massimo del diritto di protesto previsti dal primo comma del presente articolo. -------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Decreto 22 dicembre 1987 (in G.U. 28/12/1987, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica degli importi minimo e massimo del diritto di protesto previsti dal primo comma del presente articolo. ----------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Decreto 18 dicembre 1989 (in G.U. 27/12/1989, n. 300) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica degli importi minimo e massimo del diritto di protesto previsti dal primo comma del presente articolo. ------------ AGGIORNAMENTO (5)
Il Decreto 20 dicembre 1991 (in G.U. 30/12/1991, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica degli importi minimo e massimo del diritto di protesto previsti dal primo comma del presente articolo. ------------ AGGIORNAMENTO (7)
Il Decreto 31 dicembre 1993 (in G.U. 10/1/1994, n. 6) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica degli importi minimo e massimo del diritto di protesto previsti dal primo comma del presente articolo. ----------- AGGIORNAMENTO (8)
Il Decreto 8 gennaio 1996 (in G.U. 11/1/1996, n. 8) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica degli importi minimo e massimo del diritto di protesto previsti dal primo comma del presente articolo. ----------- AGGIORNAMENTO (9)
Il Decreto 17 marzo 1998, (in G.U. 20/03/1998, n. 66), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica degli importi minimo e massimo del diritto di protesto previsti dal primo comma del presente articolo. ----------- AGGIORNAMENTO (10)
Il Decreto 10 febbraio 2004, (in G.U. 24/02/2004, n. 45), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica degli importi minimo e massimo del diritto di protesto previsti dal primo comma del presente articolo. ----------- AGGIORNAMENTO (11)
Il Decreto 2 marzo 2006, (in G.U. 24/03/2006, n. 70), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica degli importi minimo e massimo del diritto di protesto previsti dal primo comma del presente articolo. ----------- AGGIORNAMENTO (12)
Il Decreto 18 marzo 2008, (in G.U. 11/4/2008, n. 86), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica degli importi minimo e massimo del diritto di protesto previsti dal primo comma del presente articolo. ----------- AGGIORNAMENTO (13)
Il Decreto 18 marzo 2010, (in G.U. 4/5/2010, n. 102), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica degli importi minimo e massimo del diritto di protesto previsti dal primo comma del presente articolo. ----------- AGGIORNAMENTO (14)
I l Decreto 26 marzo 2012, (in G.U. 20/04/2012, n. 93), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica degli importi minimo e massimo del diritto di protesto previsti dal primo comma del presente articolo. ----------- AGGIORNAMENTO (15)
Il Decreto 19 marzo 2014, (in G.U. 29/03/2014, n. 74), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che gli importi minimo e massimo del diritto di protesto previsti dal primo comma del presente articolo sono fissati secondo i seguenti importi:
minimo € 2,10 + 0,06= 2,16;
massimo € 45,35 + 1,27= 46,62. ----------- AGGIORNAMENTO (16)
Il Decreto 8 marzo 2018 (in G.U. 16/04/2018, n. 88) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che gli importi minimo e massimo del diritto di protesto previsti dal primo comma del presente articolo sono fissati secondo i seguenti importi:
minimo € 2,16 + 0,04 = 2,20
massimo € 46,62 + 0,84 = 47,46.
AGGIORNAMENTO (17)
Il Decreto 13 maggio 2020 (in G.U. 03/06/2020, n. 140) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che gli importi minimo e massimo del diritto di protesto previsti dal primo comma del presente articolo sono fissati secondo i seguenti importi:
minimo euro 2,20 + 0,03 = 2,23
massimo euro 47,46 + 0,57 = 48,03. ----------- AGGIORNAMENTO (18)
Il Decreto 3 marzo 2022 (in G.U. 18/03/2022, n. 65) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che gli importi minimo e massimo del diritto di protesto previsti dal primo comma del presente articolo sono fissati secondo i seguenti importi:
minimo euro 2,23 + 0,11 = 2,34;
massimo euro 48,03 + 2,35 = 50,38. ----------- AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 27 marzo 2024 (in G.U. 11/04/2024, n. 85) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che gli importi minimo e massimo del diritto di protesto previsti dal primo comma del presente articolo sono fissati secondo i seguenti importi:
minimo euro 2,34 + 0,25 = 2,59;
massimo euro 50,38 + 5,44 = 55,82.
Entrata in vigore il 1 maggio 2024
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