Sentenza 12 febbraio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/02/2019, n. 4089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4089 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2019 |
Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso 20673-2015 proposto da: NI RT, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONErappresentato e difeso dall'avvocato MARIA GRAZIA GALEOTTI;
- ricorrente -
2017 contro 2482 MINISTERO ECONOMIA FINANZE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controri corrente - avverso il decreto n. 906/2015 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 29/05/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/2017 dal Consigliere VINCENZO CORRENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CORRADO MISTRI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato GALEOTTI M.GRAZIA, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO RT AP propone ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Perugia che ha rigettato l'opposizione ex art. 5 ter I. 89/2001 escludendo il danno non patrimoniale ed il paterna d'animo per la condotta neghittosa tenuta dalla parte che non ha sollecitato la decisione e mostrato disinteresse tanto da determinare la perenzione. Resiste il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il ricorso denunzia: 1) omesso esame di fatto decisivo perché erano state presentate istanza di fissazione il 17.2.2000 e due successive istanze di prelievo, queste ultime allegate in copia;
2) violazione dell'alt 2 legge 89/2001 perché il danno è in re ipsa. Ciò premesso, si osserva: L'avvenuta perenzione non osta al riconoscimento chl'indennizzo ( Cass.21.1.2014 n. 15). Nel caso di specie la Corte di appello ha escluso il danno non patrimoniale ed il patema d'animo per la condotta neghittosa tenuta dalla parte che non ha sollecitato la decisione e mostrato disinteresse tanto da determinare la perenzione. Questa motivazione non è condivisibile perché, come dedotto, la perenzione non osta al riconoscimento dell'indennizzo ma è preliminare ed assorbente il rilievo che il presupposto di fatto del disinteresse e del mancato sollecito della decisione è inesistente essendo state presentate due istanze di prelievo. Donde l'accoglimento del ricorso con cassazione e rinvio posto che l'equa riparazione compete per il paterna d'animo relativo alla durata irragionevole del processo indipendentemente dall'esito della lite.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso , cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Perugia in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 13 ottobre 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente \AAN' 01— IL
FUNZIONI TIZIA RTO
Dott.ssa Si cardel