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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 16/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R. G. N. 2960 /2022
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, verificato che le parti hanno depositato, entro il termine assegnato ex art. 127 ter cpc, note autorizzate per la trattazione scritta;
esaminati gli atti e documenti di causa;
ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio;
pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, avvertendo che la pubblicazione della sentenza tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
.
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2960/2022 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Polistena, Via Montegrappa, 26, presso lo studio dell'avv. Daniela
Borgese, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Reggio
Calabria, Via Bruno Buozzi, 12/b, presso lo studio dell'avv. Antonio Giulio Morabito, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
-resistente-
E
(P. IVA: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore e per lo stesso , responsabile contenzioso Calabria, Controparte_3
come da procura speciale autenticata per atto Notar di Roma n. 177893 di rep. e Persona_1
n. 11776 di raccolta del 28.04.2022, elettivamente domiciliata in Palermo, Via L. Ariosto, 12,
Pag. 1 di 5 presso lo studio dell'avv. prof. Giovanni Di Salvo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede di dichiarare la prescrizione sopravvenuta di tutti i crediti vantati dalla
Cassa Forense opposti con il ricorso, ed indicati nella narrativa dello stesso, anche a decorrere dalla eventuale notifica delle relative cartelle di pagamento alla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata e conseguentemente ordinarne la cancellazione del ruolo;
il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del costituito difensore che ha anticipato le prime e non riscosso le seconde.
Parte resistente chiede, nel merito, di Controparte_1
rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto;
in via riconvenzionale, di condannare
(già al risarcimento del danno pari Controparte_4 Controparte_5
alla somma dichiarata prescritta, per i motivi sopra esposti;
con vittoria di spese e competenze.
Parte resistente chiede di dichiarare inammissibile il ricorso per Controparte_4
i motivi contenuti nella memoria di costituzione;
di rigettare il ricorso nei confronti dell'
[...]
, perché infondato in fatto e diritto;
con il favore delle spese di giudizio, Controparte_4
I.V.A. e CPA nella misura vigente al momento del pagamento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420229007607030/000, notificava in data 28.10.2022, inerente, tra l'altro, il mancato pagamento della somma complessiva di €. 2.964,08, portata dalla cartella di pagamento n.
09420020012043306000, notificata in data 27.05.2002, relativa a contributo soggettivo/indennità di maternità/contributo integrativo inerente la posizione Controparte_1
contributiva annualità 2002.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale, estintiva, irrinunciabile del credito portato dalla suddetta cartella di pagamento.
Dopo la regolare integrazione del contraddittorio, si è costituita Controparte_1
ed ha eccepito, formulando domanda riconvenzionale trasversale, la
[...]
responsabilità dell'Agente della riscossione che non ha adempiuto alla riscossione del credito ed ha permesso la decorrenza dei termini di prescrizione.
Si è costituita anche l' ed ha eccepito l'inammissibilità del ricorso Controparte_4
avverso l'intimazione di pagamento avendo dovuto essere proposto nei confronti della cartella di pagamento e, quindi, l'inammissibilità anche dell'eccezione di prescrizione.
Pag. 2 di 5 La causa è stata, dunque, istruita con prove documentali.
L'opposizione proposta dalla parte ricorrente va qualificata come opposizione ex art. 24 del D.L.gs n. 46/1999, poiché parte ricorrente afferma di non aver ricevuto la cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento notificatagli il 28 ottobre 2022 e, pertanto, eccepisce l'illegittima iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali oramai prescritti.
L'azione è soggetta al termine di decadenza di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
L' ha depositato in atti l'avviso di ricevimento della cartella di Controparte_4
pagamento n. 09420020012043306000, che attesta che la stessa è stata ricevuta dall'addetto alla ricezione degli atti ma non attesta l'invio della raccomandata informativa, che avrebbe dovuto concludere il procedimento di notifica.
Tale omissione inficia la notifica e, pertanto, la cartella di pagamento non può ritenersi regolarmente notificata, per cui, in mancanza della notifica, l'azione ex art. 24 citato deve ritenersi ammissibile anche con riferimento al termine di 40 giorni, decorrenti, nel caso di specie, dalla data di notifica dell'unico atto depositato nel fascicolo telematico, giunto a conoscenza del destinatario, ossia dalla data del 28 ottobre 2022, di notifica dell'intimazione di pagamento n.
09420229007607030/000, essendo stato il ricorso depositato l'8 novembre 2022.
Dall'anno 2002, ovvero dal 30 settembre 2003, ossia dalle singole scadenze dei contributi richiesti, alla data del 28 ottobre 2022, di notifica dell'intimazione di pagamento n.
09420229007607030/000, considerata quale notifica della cartella di pagamento, i termini di prescrizione dei crediti contributivi, richiesti con la suddetta intimazione di pagamento, sono abbondantemente decorsi., dovendosi applicare, al caso di specie, la normativa di cui alla legge n.
335/1995, ossia la prescrizione quinquennale e non quella decennale in vigore dal 2 febbraio 2013, in forza dell'art. 66 della legge .n. 247/2012. L'ultimo termine di prescrizione dei crediti per cui è causa è, infatti, spirato il 30 settembre 2008, prima dell'entrata in vigore della prescrizione decennale.
I crediti contributivi per cui è causa sono ugualmente prescritti, ove si dovesse ritenere regolare la notifica della cartella di pagamento e qualificare l'azione come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, cpc, non soggetta a termini di decadenza, essendo stata proposta avverso l'intimazione di pagamento, equiparata, dalla Giurisprudenza, all'atto di precetto al fine di sentir dichiarare l'estinzione dell'obbligo di pagamento che impedisce al creditore di agire esecutivamente.
La cartella di pagamento è stata consegnata all'addetto alla ricezione atti in data 27 maggio 2002 e l'altro atto notificato dall' è l'intimazione di pagamento opposta, Controparte_4
notificata, il 28 ottobre 2022, venti anni dopo la notifica della cartella di pagamento.
Pag. 3 di 5 Il ricorso va, dunque, accolto.
La domanda di risarcimento danni avanzata dalla Controparte_1
va rigettata in applicazione della disciplina sul discarico di cui agli artt. 19 e 20 del D. Lgs.
[...]
n. 112/1999, come modificato dall'art. 1, comma 682, della legge. n. 190/2014, ai sensi del quale, stante l'avvenuta abrogazione del comma 2, lett. b), il mancato invio delle comunicazioni sullo stato delle procedure non costituisce più, per l'esattore, causa di perdita del diritto al discarico e i suoi rapporti con l'ente impositore non possono ritenersi definiti non essendo scaduti i termini per le comunicazioni di inesigibilità.
In mancanza di attivazione del procedimento di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 112/1999 e di adozione del provvedimento definitivo di diniego di discarico, il rapporto obbligatorio tra la e l' CP_1 [...]
non può considerarsi definito. Controparte_6
I termini previsti per le comunicazioni di inesigibilità di cui al comma 12 dell'art. 3 del D.L. n.
203/2005, sono stati oggetto di continue proroghe senza soluzioni di continuità: in forza della modifica introdotta dall'art. 1, comma 530, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, era stato fissato il termine del 31 dicembre 2014; prorogato dall'art. 1, commi da 682 a 689, della legge n. 190 del
2014, che ha disposto la parziale revisione della disciplina delle comunicazioni di inesigibilità e del relativo controllo (artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999), con applicazione retroattiva della nuova disciplina alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 2000; ulteriormente prorogati dall'art. 3, comma 20, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge
17 dicembre 2018, n. 136; successivamente prorogati dall' art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197/2022 e dal D. L. n. 51/2023 convertito in legge n. 87/2023, con cui il termine è stato differito al 30 giugno 2023 per i ruoli dal 2000 al 2015.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €. 886,00, considerando,
l'importo prescritto, le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello scaglione da €.
1.100 ad €.
5.200, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono a carico dell' , in persona del suo legale rappresentante Controparte_4 pro tempore, ed a favore della parte ricorrente, con distrazione all'avv. Daniela Parte_1
Borgese, che ha fatto richiesta.
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
Eugenia Trunfio, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. Dichiara prescritto il credito portato dalla cartella di pagamento n. 09420020012043306000, non notificata, relativa a contributo soggettivo/indennità di maternità/contributo integrativo
, inerente la posizione contributiva annualità 2002; Controparte_1
Pag. 4 di 5
2. Dichiara illegittima ed inefficace per l'esecuzione l'intimazione di pagamento n.
09420229007607030/000, notificava in data 28.10.2022, limitatamente alla somma complessiva di €. 2.964,08, portata dalla cartella di pagamento n. 09420020012043306000, relativa a contributo soggettivo/indennità di maternità/contributo integrativo CP_1
, inerente la posizione contributiva annualità 2002; Controparte_1
3. Rigetta la domanda di risarcimento danni avanzata dalla Controparte_1
nei confronti dell' ;
[...] Controparte_4
4. condanna l' , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, al pagamento degli onorari, che liquida in complessivi €. 886,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte ricorrente, da Parte_1 distrarsi in favore dell'avv. Daniela Borgese, che ha fatto richiesta.
Palmi, 16 gennaio 2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
Eugenia Trunfio
Pag. 5 di 5
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, verificato che le parti hanno depositato, entro il termine assegnato ex art. 127 ter cpc, note autorizzate per la trattazione scritta;
esaminati gli atti e documenti di causa;
ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio;
pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, avvertendo che la pubblicazione della sentenza tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
.
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2960/2022 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Polistena, Via Montegrappa, 26, presso lo studio dell'avv. Daniela
Borgese, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Reggio
Calabria, Via Bruno Buozzi, 12/b, presso lo studio dell'avv. Antonio Giulio Morabito, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
-resistente-
E
(P. IVA: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore e per lo stesso , responsabile contenzioso Calabria, Controparte_3
come da procura speciale autenticata per atto Notar di Roma n. 177893 di rep. e Persona_1
n. 11776 di raccolta del 28.04.2022, elettivamente domiciliata in Palermo, Via L. Ariosto, 12,
Pag. 1 di 5 presso lo studio dell'avv. prof. Giovanni Di Salvo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede di dichiarare la prescrizione sopravvenuta di tutti i crediti vantati dalla
Cassa Forense opposti con il ricorso, ed indicati nella narrativa dello stesso, anche a decorrere dalla eventuale notifica delle relative cartelle di pagamento alla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata e conseguentemente ordinarne la cancellazione del ruolo;
il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del costituito difensore che ha anticipato le prime e non riscosso le seconde.
Parte resistente chiede, nel merito, di Controparte_1
rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto;
in via riconvenzionale, di condannare
(già al risarcimento del danno pari Controparte_4 Controparte_5
alla somma dichiarata prescritta, per i motivi sopra esposti;
con vittoria di spese e competenze.
Parte resistente chiede di dichiarare inammissibile il ricorso per Controparte_4
i motivi contenuti nella memoria di costituzione;
di rigettare il ricorso nei confronti dell'
[...]
, perché infondato in fatto e diritto;
con il favore delle spese di giudizio, Controparte_4
I.V.A. e CPA nella misura vigente al momento del pagamento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420229007607030/000, notificava in data 28.10.2022, inerente, tra l'altro, il mancato pagamento della somma complessiva di €. 2.964,08, portata dalla cartella di pagamento n.
09420020012043306000, notificata in data 27.05.2002, relativa a contributo soggettivo/indennità di maternità/contributo integrativo inerente la posizione Controparte_1
contributiva annualità 2002.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale, estintiva, irrinunciabile del credito portato dalla suddetta cartella di pagamento.
Dopo la regolare integrazione del contraddittorio, si è costituita Controparte_1
ed ha eccepito, formulando domanda riconvenzionale trasversale, la
[...]
responsabilità dell'Agente della riscossione che non ha adempiuto alla riscossione del credito ed ha permesso la decorrenza dei termini di prescrizione.
Si è costituita anche l' ed ha eccepito l'inammissibilità del ricorso Controparte_4
avverso l'intimazione di pagamento avendo dovuto essere proposto nei confronti della cartella di pagamento e, quindi, l'inammissibilità anche dell'eccezione di prescrizione.
Pag. 2 di 5 La causa è stata, dunque, istruita con prove documentali.
L'opposizione proposta dalla parte ricorrente va qualificata come opposizione ex art. 24 del D.L.gs n. 46/1999, poiché parte ricorrente afferma di non aver ricevuto la cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento notificatagli il 28 ottobre 2022 e, pertanto, eccepisce l'illegittima iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali oramai prescritti.
L'azione è soggetta al termine di decadenza di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
L' ha depositato in atti l'avviso di ricevimento della cartella di Controparte_4
pagamento n. 09420020012043306000, che attesta che la stessa è stata ricevuta dall'addetto alla ricezione degli atti ma non attesta l'invio della raccomandata informativa, che avrebbe dovuto concludere il procedimento di notifica.
Tale omissione inficia la notifica e, pertanto, la cartella di pagamento non può ritenersi regolarmente notificata, per cui, in mancanza della notifica, l'azione ex art. 24 citato deve ritenersi ammissibile anche con riferimento al termine di 40 giorni, decorrenti, nel caso di specie, dalla data di notifica dell'unico atto depositato nel fascicolo telematico, giunto a conoscenza del destinatario, ossia dalla data del 28 ottobre 2022, di notifica dell'intimazione di pagamento n.
09420229007607030/000, essendo stato il ricorso depositato l'8 novembre 2022.
Dall'anno 2002, ovvero dal 30 settembre 2003, ossia dalle singole scadenze dei contributi richiesti, alla data del 28 ottobre 2022, di notifica dell'intimazione di pagamento n.
09420229007607030/000, considerata quale notifica della cartella di pagamento, i termini di prescrizione dei crediti contributivi, richiesti con la suddetta intimazione di pagamento, sono abbondantemente decorsi., dovendosi applicare, al caso di specie, la normativa di cui alla legge n.
335/1995, ossia la prescrizione quinquennale e non quella decennale in vigore dal 2 febbraio 2013, in forza dell'art. 66 della legge .n. 247/2012. L'ultimo termine di prescrizione dei crediti per cui è causa è, infatti, spirato il 30 settembre 2008, prima dell'entrata in vigore della prescrizione decennale.
I crediti contributivi per cui è causa sono ugualmente prescritti, ove si dovesse ritenere regolare la notifica della cartella di pagamento e qualificare l'azione come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, cpc, non soggetta a termini di decadenza, essendo stata proposta avverso l'intimazione di pagamento, equiparata, dalla Giurisprudenza, all'atto di precetto al fine di sentir dichiarare l'estinzione dell'obbligo di pagamento che impedisce al creditore di agire esecutivamente.
La cartella di pagamento è stata consegnata all'addetto alla ricezione atti in data 27 maggio 2002 e l'altro atto notificato dall' è l'intimazione di pagamento opposta, Controparte_4
notificata, il 28 ottobre 2022, venti anni dopo la notifica della cartella di pagamento.
Pag. 3 di 5 Il ricorso va, dunque, accolto.
La domanda di risarcimento danni avanzata dalla Controparte_1
va rigettata in applicazione della disciplina sul discarico di cui agli artt. 19 e 20 del D. Lgs.
[...]
n. 112/1999, come modificato dall'art. 1, comma 682, della legge. n. 190/2014, ai sensi del quale, stante l'avvenuta abrogazione del comma 2, lett. b), il mancato invio delle comunicazioni sullo stato delle procedure non costituisce più, per l'esattore, causa di perdita del diritto al discarico e i suoi rapporti con l'ente impositore non possono ritenersi definiti non essendo scaduti i termini per le comunicazioni di inesigibilità.
In mancanza di attivazione del procedimento di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 112/1999 e di adozione del provvedimento definitivo di diniego di discarico, il rapporto obbligatorio tra la e l' CP_1 [...]
non può considerarsi definito. Controparte_6
I termini previsti per le comunicazioni di inesigibilità di cui al comma 12 dell'art. 3 del D.L. n.
203/2005, sono stati oggetto di continue proroghe senza soluzioni di continuità: in forza della modifica introdotta dall'art. 1, comma 530, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, era stato fissato il termine del 31 dicembre 2014; prorogato dall'art. 1, commi da 682 a 689, della legge n. 190 del
2014, che ha disposto la parziale revisione della disciplina delle comunicazioni di inesigibilità e del relativo controllo (artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999), con applicazione retroattiva della nuova disciplina alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 2000; ulteriormente prorogati dall'art. 3, comma 20, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge
17 dicembre 2018, n. 136; successivamente prorogati dall' art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197/2022 e dal D. L. n. 51/2023 convertito in legge n. 87/2023, con cui il termine è stato differito al 30 giugno 2023 per i ruoli dal 2000 al 2015.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €. 886,00, considerando,
l'importo prescritto, le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello scaglione da €.
1.100 ad €.
5.200, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono a carico dell' , in persona del suo legale rappresentante Controparte_4 pro tempore, ed a favore della parte ricorrente, con distrazione all'avv. Daniela Parte_1
Borgese, che ha fatto richiesta.
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
Eugenia Trunfio, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. Dichiara prescritto il credito portato dalla cartella di pagamento n. 09420020012043306000, non notificata, relativa a contributo soggettivo/indennità di maternità/contributo integrativo
, inerente la posizione contributiva annualità 2002; Controparte_1
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2. Dichiara illegittima ed inefficace per l'esecuzione l'intimazione di pagamento n.
09420229007607030/000, notificava in data 28.10.2022, limitatamente alla somma complessiva di €. 2.964,08, portata dalla cartella di pagamento n. 09420020012043306000, relativa a contributo soggettivo/indennità di maternità/contributo integrativo CP_1
, inerente la posizione contributiva annualità 2002; Controparte_1
3. Rigetta la domanda di risarcimento danni avanzata dalla Controparte_1
nei confronti dell' ;
[...] Controparte_4
4. condanna l' , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, al pagamento degli onorari, che liquida in complessivi €. 886,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte ricorrente, da Parte_1 distrarsi in favore dell'avv. Daniela Borgese, che ha fatto richiesta.
Palmi, 16 gennaio 2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
Eugenia Trunfio
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