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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 02/10/2025, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2254/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2254/2025 tra
Parte_1 RICORRENTE e
[...]
Controparte_1
RESISTENTI
Oggi 2 ottobre 2025 ad ore 12,38 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per 'avv. BRUNETTI LE Parte_1 Per l'avv. GORGONI MASSIMILIANO CP_1 Per l'avv. FRANCESCA MONTOMOLI in Controparte_1 sostituzione dell'avv. FREZZA GUIDO Il giudice invita le parti alla discussione. L'avv. Brunetti contesta le memorie avversarie;
quanto a quella di contesta l'idoneità CP_2 interruttiva dell'intimazione di pagamento dl 2019, in quanto la relativa notifica è stata fatta secondo il rito dell'irriperitibilità assoluta senza riportare alcuna attività di ricerca da parte del messo notificatore;
richiama Cass., 781/2025 e 14990/2025 e fa presente che all'epoca il riocorrente era residente in [...], come da contratto di locazione depositato, che rientra in stato di luoghi raffigurato come da documentazione in atti;
rileva comunque che non è stata comunicazione a mezzo raccomandata;
quanto alla memoria , contesta la sospensione dei termini del periodo Covid, in quanto essi rilevano solo CP_1 la sospensione della riscossione;
fa presente che al ricorrente non è stata fornita in sede di accesso agli atti la docuemntazione relativa alla notifica nel 2016 dell'avviso di addebito, come in questa sede prodotta. L'avv. Montomoli si riporta alla memoria difensiva, L'avv. Gorgoni si riporta alla comparsa di costituzione e risposta.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano Il Giudice alle ore 16,01, terminata la camera di consiglio, allontanatesi le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2254/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRUNETTI Parte_1 C.F._1 LE e dell'avv. TADDEI ELMI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA ALFONSO LA MARMORA 14 FIRENZE presso il difensore avv. BRUNETTI LE Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GORGONI MASSIMILIANO, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A FIRENZE presso il difensore avv. GORGONI MASSIMILIANO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 FREZZA GUIDO, elettivamente domiciliata in VIALE GIOACCHINO ROSSINI 18 ROMA presso il difensore avv. FREZZA GUIDO Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Convenendo in giudizio ed (d'ora in avanti, , CP_1 Controparte_1 CP_2 [...] ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 041 2024 90129042 Parte_1
25/000, notificata l'11.1.2025, con la quale l' gli ha intimato di Controparte_1 pagare – per quel che qui rileva - la somma di € 4.836,23 relativa all'avviso di addebito n. CP_1
34120160003855567000, asseritamente notificato il 6.12.2016.
Il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica dell'avviso di addebito e, comunque, la prescrizione quinquennale estintiva del relativo credito, essendo la notifica dell'intimazione di pagamento sopraggiunta a distanza di oltre otto anni dalla eventuale notifica dell'avviso di addebito.
Ha così concluso:
“- in via cautelare, sospendere per le ragioni espresse in narrativa, l'efficacia dell'intimazione di pagamento n. 041_2024_90129042 25/000 notificata in data 11.01.2025 e dell'avviso di addebito n. 34120160003855567000 notificato in data 6.12.2016, nonché di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale;
- in ogni caso, nel merito, accertare e dichiarare che il credito di euro 4.836,23 oggetto dell'avviso di addebito n. 34120160003855567000 del 6.12.2016 e dell'intimazione di pagamento è estinto per intervenuta prescrizione maturata successivamente alla formazione del titolo. Con vittoria 1di spese e onorari del giudizio”.
costituendosi in giudizio, ha eccepito la tardività e l'inammissibilità dell'opposizione sotto il CP_2 profilo dell'art. 617 c.p.c. e dell'art. 24 D.Lgs. 46/1999, facendo valere il proprio difetto di legittimazione passiva per quanto non rientrante nella sua competenza e contestando comunque nel merito la fondatezza del ricorso.
Anche , costituendosi in giudizio, ha eccepito la tardività e l'inammissibilità dell'opposizione CP_1 sotto il profilo dell'art. 24 D.Lgs. 46/1999 e/o dell'art. 617 c.p.c., nonché il proprio difetto di legittimazione passiva quanto a doglianze relative a atti notificatori di ha comunque domandato CP_2 anche nel merito il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito del l'odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione (con superfluità, quindi, di un'autonoma pronuncia sull'istanza di sospensione).
***
Parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di intimazione non per originarie ragioni di merito dei crediti portati nell'avviso di addebito contestato, ma per omessa notifica dello stesso e, comunque, per prescrizione estintiva quinquennale dei crediti maturata successivamente alla data di notifica dell'atto impositivo, doglianze rispetto alle quali sussiste la legittimazione passiva di CP_1
(quale ente impositore e autore della notifica dell'AVA) e di (dolendosi il ricorrente che CP_2
l'agente della riscossione abbia notificato l'atto di intimazione di pagamento quando il credito oggetto dell'avviso di addebito sarebbe già stato prescritto).
Entrambi i motivi di ricorso sono documentalmente infondati.
ha depositato relata di notifica dell'avviso di addebito n. 34120160003855567000, da cui risulta CP_1 la regolare notificazione dello stesso in data 6.12.2016 (docc. 4 e 5 fasc. ). CP_1
Da parte sua, ha documentato di aver inviato al ricorrente precedente intimazione di pagamento CP_2
n. 04120199008711331000 notificata il 20.7.2019 con il rito degli irreperibili ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 26, comma 4, D.P.R. 602/73 e dell'art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. 600/73
(docc. 4 e 5 fasc. , rispetto alla quale infondate sono le doglianze di nullità della notifica CP_2 espresse da parte ricorrente alla odierna udienza, dal momento che la relativa relata dà atto delle ricerche effettuate in loco e della constatata irreperibilità (senza che possa in senso contrario rilevare la documentazione depositata con nota del 29.9.2029, dovendo le risultanze della relata essere conflittate tramite querela di falso). Nessuna prescrizione risulta maturata in considerazione della sospensione, per ben 542 giorni
(dall'8.3.2020 al 31.8.2021), dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle e avvisi di addebito, con completa inibizione dell'attività di riscossione durante lo stesso periodo (art. 68
D.L.18/2020, convertito da L. 27/2020, in combinato disposto con l'art. 12 D.Lgs 159/2015, come già sostenuto dalla locale Corte di Appello)1.
Il ricorso deve, quindi, essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (senza applicazione della fase istruttoria, non tenutasi), con distrazione in favore del procuratore di parte dichiaratosi CP_2 antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna a rifondere ad le spese di lite, Parte_1 Controparte_1 liquidate in € 1.769,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti, con distrazione in favore del procuratore della parte, avv. Guido Frezza, dichiaratosi antistatario;
3) condanna a rifondere ad le spese di lite, liquidate in € 1.769,00 per Parte_1 CP_1 compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 2 ottobre 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La sentenza della Corte di Appello di Firenze, sezione lavoro, pronunciata il 26.3.2024 nella causa RG 116/2023 è stata prodotta da nelle note di trattazione scritta e infondata è la relativa eccezione di Pt_2 inammissibilità del deposito per tardività: i precedenti giurisprudenziali (di legittimità e di merito) sono liberamente depositabili senza preclusioni e decadenze (essi non sono qualificabili quali “documenti” in senso stretto) e sulla questione di diritto in esame è stato data la possibilità alle parti di contraddire, come testimoniato dalle difese spese sul punto dal ricorrente nelle proprie note di trattazione scritta di replica.
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2254/2025 tra
Parte_1 RICORRENTE e
[...]
Controparte_1
RESISTENTI
Oggi 2 ottobre 2025 ad ore 12,38 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per 'avv. BRUNETTI LE Parte_1 Per l'avv. GORGONI MASSIMILIANO CP_1 Per l'avv. FRANCESCA MONTOMOLI in Controparte_1 sostituzione dell'avv. FREZZA GUIDO Il giudice invita le parti alla discussione. L'avv. Brunetti contesta le memorie avversarie;
quanto a quella di contesta l'idoneità CP_2 interruttiva dell'intimazione di pagamento dl 2019, in quanto la relativa notifica è stata fatta secondo il rito dell'irriperitibilità assoluta senza riportare alcuna attività di ricerca da parte del messo notificatore;
richiama Cass., 781/2025 e 14990/2025 e fa presente che all'epoca il riocorrente era residente in [...], come da contratto di locazione depositato, che rientra in stato di luoghi raffigurato come da documentazione in atti;
rileva comunque che non è stata comunicazione a mezzo raccomandata;
quanto alla memoria , contesta la sospensione dei termini del periodo Covid, in quanto essi rilevano solo CP_1 la sospensione della riscossione;
fa presente che al ricorrente non è stata fornita in sede di accesso agli atti la docuemntazione relativa alla notifica nel 2016 dell'avviso di addebito, come in questa sede prodotta. L'avv. Montomoli si riporta alla memoria difensiva, L'avv. Gorgoni si riporta alla comparsa di costituzione e risposta.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano Il Giudice alle ore 16,01, terminata la camera di consiglio, allontanatesi le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2254/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRUNETTI Parte_1 C.F._1 LE e dell'avv. TADDEI ELMI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA ALFONSO LA MARMORA 14 FIRENZE presso il difensore avv. BRUNETTI LE Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GORGONI MASSIMILIANO, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A FIRENZE presso il difensore avv. GORGONI MASSIMILIANO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 FREZZA GUIDO, elettivamente domiciliata in VIALE GIOACCHINO ROSSINI 18 ROMA presso il difensore avv. FREZZA GUIDO Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Convenendo in giudizio ed (d'ora in avanti, , CP_1 Controparte_1 CP_2 [...] ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 041 2024 90129042 Parte_1
25/000, notificata l'11.1.2025, con la quale l' gli ha intimato di Controparte_1 pagare – per quel che qui rileva - la somma di € 4.836,23 relativa all'avviso di addebito n. CP_1
34120160003855567000, asseritamente notificato il 6.12.2016.
Il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica dell'avviso di addebito e, comunque, la prescrizione quinquennale estintiva del relativo credito, essendo la notifica dell'intimazione di pagamento sopraggiunta a distanza di oltre otto anni dalla eventuale notifica dell'avviso di addebito.
Ha così concluso:
“- in via cautelare, sospendere per le ragioni espresse in narrativa, l'efficacia dell'intimazione di pagamento n. 041_2024_90129042 25/000 notificata in data 11.01.2025 e dell'avviso di addebito n. 34120160003855567000 notificato in data 6.12.2016, nonché di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale;
- in ogni caso, nel merito, accertare e dichiarare che il credito di euro 4.836,23 oggetto dell'avviso di addebito n. 34120160003855567000 del 6.12.2016 e dell'intimazione di pagamento è estinto per intervenuta prescrizione maturata successivamente alla formazione del titolo. Con vittoria 1di spese e onorari del giudizio”.
costituendosi in giudizio, ha eccepito la tardività e l'inammissibilità dell'opposizione sotto il CP_2 profilo dell'art. 617 c.p.c. e dell'art. 24 D.Lgs. 46/1999, facendo valere il proprio difetto di legittimazione passiva per quanto non rientrante nella sua competenza e contestando comunque nel merito la fondatezza del ricorso.
Anche , costituendosi in giudizio, ha eccepito la tardività e l'inammissibilità dell'opposizione CP_1 sotto il profilo dell'art. 24 D.Lgs. 46/1999 e/o dell'art. 617 c.p.c., nonché il proprio difetto di legittimazione passiva quanto a doglianze relative a atti notificatori di ha comunque domandato CP_2 anche nel merito il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito del l'odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione (con superfluità, quindi, di un'autonoma pronuncia sull'istanza di sospensione).
***
Parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di intimazione non per originarie ragioni di merito dei crediti portati nell'avviso di addebito contestato, ma per omessa notifica dello stesso e, comunque, per prescrizione estintiva quinquennale dei crediti maturata successivamente alla data di notifica dell'atto impositivo, doglianze rispetto alle quali sussiste la legittimazione passiva di CP_1
(quale ente impositore e autore della notifica dell'AVA) e di (dolendosi il ricorrente che CP_2
l'agente della riscossione abbia notificato l'atto di intimazione di pagamento quando il credito oggetto dell'avviso di addebito sarebbe già stato prescritto).
Entrambi i motivi di ricorso sono documentalmente infondati.
ha depositato relata di notifica dell'avviso di addebito n. 34120160003855567000, da cui risulta CP_1 la regolare notificazione dello stesso in data 6.12.2016 (docc. 4 e 5 fasc. ). CP_1
Da parte sua, ha documentato di aver inviato al ricorrente precedente intimazione di pagamento CP_2
n. 04120199008711331000 notificata il 20.7.2019 con il rito degli irreperibili ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 26, comma 4, D.P.R. 602/73 e dell'art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. 600/73
(docc. 4 e 5 fasc. , rispetto alla quale infondate sono le doglianze di nullità della notifica CP_2 espresse da parte ricorrente alla odierna udienza, dal momento che la relativa relata dà atto delle ricerche effettuate in loco e della constatata irreperibilità (senza che possa in senso contrario rilevare la documentazione depositata con nota del 29.9.2029, dovendo le risultanze della relata essere conflittate tramite querela di falso). Nessuna prescrizione risulta maturata in considerazione della sospensione, per ben 542 giorni
(dall'8.3.2020 al 31.8.2021), dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle e avvisi di addebito, con completa inibizione dell'attività di riscossione durante lo stesso periodo (art. 68
D.L.18/2020, convertito da L. 27/2020, in combinato disposto con l'art. 12 D.Lgs 159/2015, come già sostenuto dalla locale Corte di Appello)1.
Il ricorso deve, quindi, essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (senza applicazione della fase istruttoria, non tenutasi), con distrazione in favore del procuratore di parte dichiaratosi CP_2 antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna a rifondere ad le spese di lite, Parte_1 Controparte_1 liquidate in € 1.769,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti, con distrazione in favore del procuratore della parte, avv. Guido Frezza, dichiaratosi antistatario;
3) condanna a rifondere ad le spese di lite, liquidate in € 1.769,00 per Parte_1 CP_1 compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 2 ottobre 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La sentenza della Corte di Appello di Firenze, sezione lavoro, pronunciata il 26.3.2024 nella causa RG 116/2023 è stata prodotta da nelle note di trattazione scritta e infondata è la relativa eccezione di Pt_2 inammissibilità del deposito per tardività: i precedenti giurisprudenziali (di legittimità e di merito) sono liberamente depositabili senza preclusioni e decadenze (essi non sono qualificabili quali “documenti” in senso stretto) e sulla questione di diritto in esame è stato data la possibilità alle parti di contraddire, come testimoniato dalle difese spese sul punto dal ricorrente nelle proprie note di trattazione scritta di replica.