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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/04/2025, n. 1255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1255 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica e nella persona del G.O.P. dott. Silvio La Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa segnata al n. 1199 / 2019 di RG riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 18.11.2024,
tra
(p.IV ), in persona del legale rappr.te pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimiliano e Marco Scognamiglio, elett.te dom.ta come in atti, OPPONENTE
contro
(p.IV ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappr.te pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to
Giovanni Grattacaso, elett.te dom.ta come in atti, OPPOSTO
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cpc, come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n° 69.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normatIV dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cpc, la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa
Pagina 1 esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies cpc,
Cass. N° 22409/06).
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Al giudice adito piace ricordare alle parti che è suo dovere decidere sulla base degli atti e delle risultanze istruttorie di cui al fascicolo d'ufficio e quelli prodotti dagli interessati al giudizio, dovendo il giudice, giudicare secundum alligata et probata.
La proposta opposizione, nel merito si palesa fondata e va, pertanto, accolta per quanto di ragione.
Dall'istruttoria espletata e dalla documentazione depositata in atti non è risultato comprovato che tra la parte opposta, , e Controparte_1
l'opponente, sussistesse all'epoca dei fatti in contestazione, ovvero Parte_1 nell'anno 2017, un rapporto commerciale ed in particolare una fornitura di merce
(abiti usati).
Passando all'esame della domanda va evidenziato che la odierna opposta sostiene di aver effettuato nel mese di febbraio 2017 a favore della opponente una fornitura di abiti usati, avvenuta in data 15.02.2017 e 16.02.2017, con la emissione di documenti di trasporto e che il trasporto stesso fosse stato effettuato a mezzo di un vettore (Autotrasporti Pietropaolo).
Tale domanda, ad avviso di questo giudice non può essere accolta, dal momento che dalla documentazione depositata ed acquisita agli atti di causa, la stessa risulta carente in ordine alla prova della avvenuta consegna della merce, consegna sempre contestata da parte opponente.
Ed invero, i documenti di trasporto esibiti e posti a base della fattura n. 01 del
28.02.2017, non solo non risultano firmati dal vettore e dal destinatario della merce, con l'apposizione di timbro, ma addirittura non recano alcuna indicazione circa l'orario della loro emissione ovvero della partenza della merce dal luogo di carico, presumibilmente presso il mittente.
Comunque, sia dal primo sollecito di pagamento della fattura presso la odierna opponente lo stesso risulta contestato. Infatti, in riscontro al sollecito della del 30.08.2017 ore 18.14, la Controparte_1 Parte_1 con mail del 04.09.2017 ore 15,35 contestava la richiesta di pagamento ritenendola infondata.
A ciò va aggiunto che parte opposta, a pag. 6 rigo 10 e segg. della propria comparsa di costituzione, richiama una missIV ove la società opponente avrebbe
Pagina 2 dichiarato di aver pagato in contanti la fornitura ed a suo dire riconoscendo la fornitura stessa, ma non si cura di depositare copia di tale missIV.
Ciò posto va evidenziato che spetta a chi fa valere un diritto fornire la prova del fatto costitutivo non essendo sufficiente la mancata contestazione, è anche vero che un fatto può considerarsi pacifico laddove sia esplicitamente ammesso ovvero la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice (così Cass. 17371 del
17/11/2003).
Nel caso di specie, quindi, dall'istruttoria espletata, non è emerso il diritto della ad ottenere il riconoscimento di quanto Controparte_1 richiesto con il procedimento monitorio.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motIVzione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132 n.4 cpc che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ritenendo sul punto questo giudice che la natura della controversia, non involgente la risoluzione di peculiari questioni giuridiche ed essendo carettizzata da un'obiettIV semplicità dell'accertamento in fatto, possa mantenersi sui valori minimi di cui al D.M. 55/2014.
P. Q. M.
il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica e nella persona del
G.O.T. dott. Silvio La Rana, definitIVmente pronunciando sulla domanda proposta dalla contro la nel Parte_1 Controparte_1 procedimento n. 1199/2019 di R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione.
2. Revoca il decreto il decreto ingiuntivo n. 66/19 di cui al r.g. 7007/2018.
Pagina 3
3. Condanna parte opposta al pagamento delle spese del giudizio che liquida complessIVmente in € 2.540,00 per compenso professionale ex D.M. n. 55/2014 (valore minimo per scaglione di riferimento fino a € 26.000,00 delle fasi di studio, introduttIV, istruttoria e decisoria), oltre 145,50 per spese, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale, in data 02/04/2025.
Il Giudice Onorario
(dott.Silvio LA RANA)
Pagina 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica e nella persona del G.O.P. dott. Silvio La Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa segnata al n. 1199 / 2019 di RG riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 18.11.2024,
tra
(p.IV ), in persona del legale rappr.te pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimiliano e Marco Scognamiglio, elett.te dom.ta come in atti, OPPONENTE
contro
(p.IV ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappr.te pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to
Giovanni Grattacaso, elett.te dom.ta come in atti, OPPOSTO
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cpc, come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n° 69.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normatIV dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cpc, la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa
Pagina 1 esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies cpc,
Cass. N° 22409/06).
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Al giudice adito piace ricordare alle parti che è suo dovere decidere sulla base degli atti e delle risultanze istruttorie di cui al fascicolo d'ufficio e quelli prodotti dagli interessati al giudizio, dovendo il giudice, giudicare secundum alligata et probata.
La proposta opposizione, nel merito si palesa fondata e va, pertanto, accolta per quanto di ragione.
Dall'istruttoria espletata e dalla documentazione depositata in atti non è risultato comprovato che tra la parte opposta, , e Controparte_1
l'opponente, sussistesse all'epoca dei fatti in contestazione, ovvero Parte_1 nell'anno 2017, un rapporto commerciale ed in particolare una fornitura di merce
(abiti usati).
Passando all'esame della domanda va evidenziato che la odierna opposta sostiene di aver effettuato nel mese di febbraio 2017 a favore della opponente una fornitura di abiti usati, avvenuta in data 15.02.2017 e 16.02.2017, con la emissione di documenti di trasporto e che il trasporto stesso fosse stato effettuato a mezzo di un vettore (Autotrasporti Pietropaolo).
Tale domanda, ad avviso di questo giudice non può essere accolta, dal momento che dalla documentazione depositata ed acquisita agli atti di causa, la stessa risulta carente in ordine alla prova della avvenuta consegna della merce, consegna sempre contestata da parte opponente.
Ed invero, i documenti di trasporto esibiti e posti a base della fattura n. 01 del
28.02.2017, non solo non risultano firmati dal vettore e dal destinatario della merce, con l'apposizione di timbro, ma addirittura non recano alcuna indicazione circa l'orario della loro emissione ovvero della partenza della merce dal luogo di carico, presumibilmente presso il mittente.
Comunque, sia dal primo sollecito di pagamento della fattura presso la odierna opponente lo stesso risulta contestato. Infatti, in riscontro al sollecito della del 30.08.2017 ore 18.14, la Controparte_1 Parte_1 con mail del 04.09.2017 ore 15,35 contestava la richiesta di pagamento ritenendola infondata.
A ciò va aggiunto che parte opposta, a pag. 6 rigo 10 e segg. della propria comparsa di costituzione, richiama una missIV ove la società opponente avrebbe
Pagina 2 dichiarato di aver pagato in contanti la fornitura ed a suo dire riconoscendo la fornitura stessa, ma non si cura di depositare copia di tale missIV.
Ciò posto va evidenziato che spetta a chi fa valere un diritto fornire la prova del fatto costitutivo non essendo sufficiente la mancata contestazione, è anche vero che un fatto può considerarsi pacifico laddove sia esplicitamente ammesso ovvero la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice (così Cass. 17371 del
17/11/2003).
Nel caso di specie, quindi, dall'istruttoria espletata, non è emerso il diritto della ad ottenere il riconoscimento di quanto Controparte_1 richiesto con il procedimento monitorio.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motIVzione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132 n.4 cpc che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ritenendo sul punto questo giudice che la natura della controversia, non involgente la risoluzione di peculiari questioni giuridiche ed essendo carettizzata da un'obiettIV semplicità dell'accertamento in fatto, possa mantenersi sui valori minimi di cui al D.M. 55/2014.
P. Q. M.
il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica e nella persona del
G.O.T. dott. Silvio La Rana, definitIVmente pronunciando sulla domanda proposta dalla contro la nel Parte_1 Controparte_1 procedimento n. 1199/2019 di R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione.
2. Revoca il decreto il decreto ingiuntivo n. 66/19 di cui al r.g. 7007/2018.
Pagina 3
3. Condanna parte opposta al pagamento delle spese del giudizio che liquida complessIVmente in € 2.540,00 per compenso professionale ex D.M. n. 55/2014 (valore minimo per scaglione di riferimento fino a € 26.000,00 delle fasi di studio, introduttIV, istruttoria e decisoria), oltre 145,50 per spese, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale, in data 02/04/2025.
Il Giudice Onorario
(dott.Silvio LA RANA)
Pagina 4