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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/04/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1706/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Giudice Relatore dott.ssa Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 1706/2025 promossa da: nato a [...] il [...] e residente in [...]in Persiceto (BO), Parte_1
C.F.: , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Katia Vittuari del Foro di Bologna C.F._1
( ) e Sara Bruzzi ( , congiuntamente e disgiuntamente C.F._2 C.F._3 tra loro, con domicilio eletto ad ogni effetto di legge presso il loro studio in Bologna Via Pietralata,
n.29/a e
, nata a [...] il [...] e ivi residente in [...], C.F.: Parte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Lisa Agati ( ), del Foro C.F._4 C.F._5 di Bologna, con domicilio eletto presso il suo Studio in Zola Predosa (BO), Via Rigosa n. 6,
Con l'intervento del PM presso il TRIBUNALE di BOLOGNA,
Oggetto: ricorso congiunto ex art.473 bis.51 c.p.c. relativo alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto telematicamente depositato;
il P.M è intervenuto.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiuntamente proposto con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27/02/2023 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, e hanno congiuntamente chiesto la Parte_1 Parte_2
modifica delle statuizioni di cui al decreto del Tribunale del 23/02/2016 e pubblicato il 16/04/2016 nel procedimento RG n. 2983/2015 e il recepimento da parte del Tribunale delle seguenti nuove condizioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale:
DICHIARARE che la figlia dei ricorrenti e , è maggiorenne Parte_1 Parte_2 Parte_3
e autonoma economicamente e che, per l'effetto, è revocato l'obbligo del contributo al suo mantenimento con decorrenza dall'ottobre 2024”; ritiene il Tribunale che quanto previsto dalle parti nel ricorso congiunto sia meritevole di accoglimento, in considerazione della mutata situazione economica, avendo ormai , maggiorenne, raggiunto Pt_3
una propria autonomia economica, come attestato dal contratto di assunzione a tempo indeterminato in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale modifica delle statuizioni di cui al decreto
3838/2016 23/02/2016 e pubblicato il 16/04/2016 , così provvede:
1) dichiara che la figlia dei ricorrenti e , è maggiorenne e Parte_1 Parte_2 Parte_3 autonoma economicamente e, per l'effetto, revoca l'obbligo del contributo al suo mantenimento con decorrenza dall'ottobre 2024;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 26.3.2025
IL GIUDICE RELATORE
IL PRESIDENTE dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Giudice Relatore dott.ssa Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 1706/2025 promossa da: nato a [...] il [...] e residente in [...]in Persiceto (BO), Parte_1
C.F.: , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Katia Vittuari del Foro di Bologna C.F._1
( ) e Sara Bruzzi ( , congiuntamente e disgiuntamente C.F._2 C.F._3 tra loro, con domicilio eletto ad ogni effetto di legge presso il loro studio in Bologna Via Pietralata,
n.29/a e
, nata a [...] il [...] e ivi residente in [...], C.F.: Parte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Lisa Agati ( ), del Foro C.F._4 C.F._5 di Bologna, con domicilio eletto presso il suo Studio in Zola Predosa (BO), Via Rigosa n. 6,
Con l'intervento del PM presso il TRIBUNALE di BOLOGNA,
Oggetto: ricorso congiunto ex art.473 bis.51 c.p.c. relativo alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto telematicamente depositato;
il P.M è intervenuto.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiuntamente proposto con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27/02/2023 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, e hanno congiuntamente chiesto la Parte_1 Parte_2
modifica delle statuizioni di cui al decreto del Tribunale del 23/02/2016 e pubblicato il 16/04/2016 nel procedimento RG n. 2983/2015 e il recepimento da parte del Tribunale delle seguenti nuove condizioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale:
DICHIARARE che la figlia dei ricorrenti e , è maggiorenne Parte_1 Parte_2 Parte_3
e autonoma economicamente e che, per l'effetto, è revocato l'obbligo del contributo al suo mantenimento con decorrenza dall'ottobre 2024”; ritiene il Tribunale che quanto previsto dalle parti nel ricorso congiunto sia meritevole di accoglimento, in considerazione della mutata situazione economica, avendo ormai , maggiorenne, raggiunto Pt_3
una propria autonomia economica, come attestato dal contratto di assunzione a tempo indeterminato in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale modifica delle statuizioni di cui al decreto
3838/2016 23/02/2016 e pubblicato il 16/04/2016 , così provvede:
1) dichiara che la figlia dei ricorrenti e , è maggiorenne e Parte_1 Parte_2 Parte_3 autonoma economicamente e, per l'effetto, revoca l'obbligo del contributo al suo mantenimento con decorrenza dall'ottobre 2024;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 26.3.2025
IL GIUDICE RELATORE
IL PRESIDENTE dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 2 di 2