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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 29/09/2025, n. 2440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2440 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n° 5101 2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. POLLICORO STEFANIA Parte_1
- Ricorrente - contro
rappr. e Controparte_1
dif. dall'Avv. ROTUNNO DIANA ANNA
- Convenuto -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 17/05/2024 il ricorrente in epigrafe indicato, già beneficiario di rendita per malattie professionali, limitazione funzionale piede sinistro in esiti di fratture multiple metatarsali
ù” con postumi invalidanti nella misura dell'8%, ipoacusia neurosensoriale con postumi del 3% e limitazione funzionale del rachide lombare con danno biologico nella misura del 6% ha chiesto al
Giudice del Lavoro di Taranto di voler accertare l'aggravamento del deficit acustico, inutilmente denunciata in via amministrativa e, conseguentemente, dichiarare il proprio diritto a conseguire una maggiore rendita, derivante dall'invalidità complessivamente considerata;
per l'effetto, condannare l' al pagamento delle differenze dei relativi ratei maturati e quelli maturandi nell'ammontare CP_1
previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
L' si costituiva, sebbene tardivamente, negando la fondatezza della pretesa attorea e CP_1
chiedendone il rigetto.
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo. La domanda attrice è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Si osserva, infatti, che l'istruttoria espletata ha consentito di appurare che effettivamente il ricorrente ha subito un aggravamento dell'ipoacusia che il CTU ha quantificato nella misura del
7%.
Pertanto, il ricorrente ha un danno biologico complessivo nella misura del 19% (diciannove per cento) a decorrere dalla domanda di aggravamento dell'ipoacusia
Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto del ricorrente alla maggiore rendita per inabilità permanente, derivante da malattia professionale, nella misura percentuale del 19 % con decorrenza dalla domanda di aggravamento 31.05.2023, di talché l' deve essere condannato al pagamento CP_1
delle differenze dei relativi ratei maturati e quelli maturandi nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91
n. 412 dal 31.12.91, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data predetta.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a totale carico dell' convenuto, per avervi dato causa. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente alla maggiore rendita per malattia professionale con inabilità permanente al lavoro nella misura del 19 % dal dalla data della domanda di aggravamento condanna l' al pagamento delle differenze dei CP_1
relativi ratei maturati e quelli maturandi, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n°
412/91;
2. condanna, altresì, l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, CP_1
che liquida complessivamente in € 1500,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Taranto, 29.09.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Maria LEONE)
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n° 5101 2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. POLLICORO STEFANIA Parte_1
- Ricorrente - contro
rappr. e Controparte_1
dif. dall'Avv. ROTUNNO DIANA ANNA
- Convenuto -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 17/05/2024 il ricorrente in epigrafe indicato, già beneficiario di rendita per malattie professionali, limitazione funzionale piede sinistro in esiti di fratture multiple metatarsali
ù” con postumi invalidanti nella misura dell'8%, ipoacusia neurosensoriale con postumi del 3% e limitazione funzionale del rachide lombare con danno biologico nella misura del 6% ha chiesto al
Giudice del Lavoro di Taranto di voler accertare l'aggravamento del deficit acustico, inutilmente denunciata in via amministrativa e, conseguentemente, dichiarare il proprio diritto a conseguire una maggiore rendita, derivante dall'invalidità complessivamente considerata;
per l'effetto, condannare l' al pagamento delle differenze dei relativi ratei maturati e quelli maturandi nell'ammontare CP_1
previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
L' si costituiva, sebbene tardivamente, negando la fondatezza della pretesa attorea e CP_1
chiedendone il rigetto.
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo. La domanda attrice è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Si osserva, infatti, che l'istruttoria espletata ha consentito di appurare che effettivamente il ricorrente ha subito un aggravamento dell'ipoacusia che il CTU ha quantificato nella misura del
7%.
Pertanto, il ricorrente ha un danno biologico complessivo nella misura del 19% (diciannove per cento) a decorrere dalla domanda di aggravamento dell'ipoacusia
Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto del ricorrente alla maggiore rendita per inabilità permanente, derivante da malattia professionale, nella misura percentuale del 19 % con decorrenza dalla domanda di aggravamento 31.05.2023, di talché l' deve essere condannato al pagamento CP_1
delle differenze dei relativi ratei maturati e quelli maturandi nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91
n. 412 dal 31.12.91, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data predetta.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a totale carico dell' convenuto, per avervi dato causa. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente alla maggiore rendita per malattia professionale con inabilità permanente al lavoro nella misura del 19 % dal dalla data della domanda di aggravamento condanna l' al pagamento delle differenze dei CP_1
relativi ratei maturati e quelli maturandi, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n°
412/91;
2. condanna, altresì, l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, CP_1
che liquida complessivamente in € 1500,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Taranto, 29.09.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Maria LEONE)