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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III^ CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Presidente
Dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere
Dott. Fernando Amoroso Giudice Ausiliario Rel./Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 1745/2020 del ruolo generale, promossa da
(C.F.: ); (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
); (C.F.: C.F._2 Parte_3
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Alfredo C.F._3
Riccardi (C.F.: ) ed (C.F.: C.F._4 Parte_4
), presso il cui studio, in Napoli, al Centro C.F._5
Direzionale, Isola A/7, sono elettivamente domiciliati;
APPELLANTI contro
(C.F.: , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Giovan Battista Santangelo (C.F. ), presso il cui C.F._6
indirizzo pec, è Email_1
elettivamente domiciliata;
APPELLATA avverso la sentenza n. 2008/2019 del G.U. del Tribunale di Nola, pubblicata in data 01.10.2019 e non notificata.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. È impugnata, con atto notificato il 03.06.2020, la sentenza evidenziata in epigrafe, con la quale il G.U. del Tribunale di Nola, adito, tra gli altri, dagli odierni appellanti, in opposizione al decreto ingiuntivo n. 2771/2016 (per l'importo di € 268.752,62), lo ha revocato, condannando gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della Banca opposta, del complessivo importo di € 240.000,00, oltre interessi e spese di lite.
2. Con l'originaria istanza monitoria, la Banca ricorrente aveva dedotto di essere creditrice della Controparte_2
(già , della somma complessiva di € 268.752,62, Controparte_3
di cui € 79.362,01, per saldo debitore del contratto di C/C n. 61968, ed
€ 189.390,61, per saldo debitore relativo al rapporto anticipi n.
45038509.
L'istituto di credito aveva, altresì, dedotto che l'esposizione in testa alla
Società debitrice era garantita da fideiussione omnibus n. 39568099 del 02.03.2009, prestata da , Parte_5 Parte_1 Pt_3
e sino alla concorrenza del complessivo
[...] Parte_2
importo di € 240.000,00.
3. Con la successiva opposizione, gli odierni appellanti, per quanto ancora di rilevanza nel presente grado, avevano eccepito il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte in calce al contratto di fideiussione dedotto in monitorio dalla Banca opposta.
3. Il Tribunale ha disatteso l'eccezione, sul rilievo che “il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte ai contratti sopra indicati effettuato dagli opponenti non è risultato idoneo a privare gli stessi di valore probatorio, non essendo neppure stato specificato nelle memorie istruttorie. Ed invero, il disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione anche nei riguardi di una scrittura prodotta in fotocopia, come nel caso in esame, ai sensi dell'art. 214 cod. proc. civ., pur non richiedendo una forma vincolata, deve comunque rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza, ovverossia si deve concretizzare in una impugnazione specifica e determinata non potendosi risolvere in una mera espressione di stile … La specificità dell'impugnazione richiesta dalla costante giurisprudenza sul punto consiste, infatti, nell'indicazione degli aspetti per i quali si contesta la non conformità della scrittura prodotta all'originale dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta. Peraltro, è noto che il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., non ha gli stessi effetti del disconoscimento di una scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, cod. proc. civ., dato che, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Nel caso in esame, la mancata specificazione degli aspetti per i quali le sottoscrizioni apposte ai contratti azionati in via monitoria non corrispondessero a quelle degli opponenti – aspetti neppure specificati nelle memorie istruttorie ex art. 183, comma sesto, cod. proc. civ. - unitamente alle difese nel merito articolate dagli stessi, consentono di ritenere tali documenti provvisti di idonea efficacia rappresentativa” (V. pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata) 4. Con il gravame, affidato a sei ordini di motivi, gli appellanti denunciano violazione dell'art. 214 c.p.c. (primo motivo); nullità della fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust (secondo e terzo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e
2697 c.c., con riferimento al saldo rinveniente dal C/Anticipi n.
45038509 (quarto motivo); erroneo rigetto dell'eccezione di usura
(quinto motivo); omessa pronuncia in ordine alla eccezione di indeterminatezza del tasso debitore, con riferimento al C/Anticipi n.
45038509 (sesto motivo).
4.1. Ha resistito l'appellata. Vinte le spese del grado.
4.2. Introitata la causa a sentenza, la stessa, con ordinanza del
27.04.2024, veniva rimessa sul ruolo, affidandosi al CTU, Dott.ssa
, l'accertamento dell'autografia delle sottoscrizioni Persona_1
disconosciute dagli odierni appellanti, a fronte dell'istanza di verificazione, reiterata, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., dalla Banca appellata, anche nel presente grado.
4.3. Con informativa del 30.06.2024, la CTU incaricata comunicava alla Corte di non aver rinvenuto gli originali oggetto della verifica demandatale.
4.4. Invitate le parti ad interloquire in ordine alla richiamata informativa, le stesse rimanevano ferme sulle rispettive posizioni;
sicché, all'udienza del 06.11.2024, la causa veniva nuovamente introitata a sentenza, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
5. Il primo motivo è fondato, con efficacia assorbente le ulteriori censure veicolate con i successivi motivi di gravame.
6. Con il primo motivo, infatti, gli appellanti fanno carico al Tribunale di aver travisato il disconoscimento delle sottoscrizioni, per come operato con l'originaria opposizione, disattesa per difetto di specificità, inerente, tuttavia, la ben differente eccezione di non conformità delle copie dei contratti agli originali, giammai sollevata da parte opponente.
Quest'ultima, infatti, con l'originaria opposizione aveva eccepito la sottoscrizione apocrifa della fideiussione e non già la conformità della copia del contratto all'originale prodotto dalla ricorrente in monitorio.
6.1. Dovendo, dunque, istruire il contenzioso in ordine alla istanza di verificazione avanzata dalla appellata, la Corte ha ordinato a CP_4
quest'ultima la produzione degli originali, senza che l'onerata ne avesse curato il deposito.
6.2. Costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità (V., per tutte, Cass. n. 16998/2015) che, ove sia prodotto in giudizio un documento in copia fotografica o fotostatica, qualora la parte contro cui è avvenuta la produzione disconosca espressamente ed in modo formale il contenuto e l'autenticità della sottoscrizione (non avendo alcuna rilevanza che la stessa non chieda anche l'esibizione dell'originale), il Giudice non può attribuire alcuna efficacia probatoria a tale documento, a meno che la parte, che l'abbia prodotto, intenda avvalersene, chiedendone la verificazione giudiziale e, quindi, solo nel caso in cui - all'esito della procedura prevista dagli artt. 216 e ss. c.p.c.
– rimanga accertata la veridicità e l'originalità della sottoscrizione del documento stesso, è consentito conferirgli, in funzione decisoria,
l'efficacia propriamente prevista dalla legge, ovvero – con riferimento al caso di specie – quella contemplata dall'art. 2702 c.c.
È stato, altresì, precisato che, qualora venga formalizzata la richiesta di verificazione in via incidentale della scrittura disconosciuta da parte di chi vuole avvalersi della sua efficacia probatoria, è onere di quest'ultimo di provvedere alla produzione del suo originale, implicando l'intervenuto disconoscimento anche la contestazione dell'esistenza dell'originale (Cass. n. 9202/2004), giacché la sua acquisizione agli atti del giudizio consente che la perizia grafica si svolga su tale documento e non sulla copia, onde assicurare la massima affidabilità dell'indagine devoluta all'ausiliario e, con ciò, rispondere ad un'esigenza concorrente, non soltanto delle parti, ma anche dello stesso ordinamento giuridico (Cass. n. 35167/2021).
Diversamente, alla parte che invochi la verificazione giudiziale della copia del documento prodotto rimane la sola possibilità di dare prova del suo contenuto - inutilizzabile a fini istruttori in ragione dell'intervenuta contestazione e della mancata sottoposizione a verificazione - con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità
(Cass. n. 33769/2019), precisandosi, a tal proposito, che non può far ricorso alla prova testimoniale o a quella per presunzioni per dimostrare l'esistenza, il contenuto e la sottoscrizione del documento medesimo, salvo che ne abbia previamente dedotto e dimostrato la perdita incolpevole dell'originale (Cass. n. 24306/2017).
6.3. Proprio quest'ultimo rilievo è stato posto alla base del rigetto dell'istanza, avanzata dalla appellata, di rimessione in termini, CP_4
onde consentire la produzione degli originali, dal momento che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, “L'accoglimento dell'istanza di rimessione in termini, preordinata al deposito di documenti istruttori, è subordinato alla prova che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte in quanto dettata da un fattore estraneo alla sua volontà, del quale è necessario fornire la prova ai sensi dell'art. 294 c.c.” (ex multis, Cass. n. 17729/2018).
6.4. Né può revocarsi in dubbio che la verificazione di una scrittura deve svolgersi necessariamente sul documento originale.
Ciò si ricava direttamente dalla lettura dell'art. 217 c.p.c. secondo cui,
“Una volta proposta l'istanza di verificazione, il Giudice istruttore deve disporre le opportune cautele per la custodia del documento ed il suo deposito in cancelleria”.
Di conseguenza, se la verificazione potesse effettuarsi sulla copia, non vi sarebbe alcuna necessità di cautele opportune alla custodia del documento diverse e superiori rispetto alla tutela degli altri documenti prodotti e quindi presenti nei fascicoli di parte (Cass. n. 8304/2024).
Nel caso contrario, “i documenti sono inutilizzabili ai fini della decisione
e privi di rilevanza probatoria” posto che, a maggior ragione nel giudizio di ingiunzione, come nel caso di specie, “per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto, ciò che esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti” (Cass. n.
8718/2000).
Del resto, l'istanza di verificazione di un documento disconosciuto può considerarsi implicitamente abbandonata, a seguito della mancata produzione delle scritture in originale e un documento disconosciuto che non sia fatto oggetto di regolare istanza di verificazione resta una prova muta e non può formare oggetto di alcun apprezzamento da parte del Giudice;
di conseguenza, la parte che ha prodotto in giudizio e intende avvalersi della prova documentale rappresentata dalle scritture private (ex adverso disconosciute nella sottoscrizione) ha l'onere di produrne gli originali.
6. La domanda monitoria avanzata anche in danno degli odierni appellanti va integralmente disattesa ed a tanto fa seguito la condanna dell'appellata alle spese del doppio grado, che, tenuto conto del valore della controversia (pari a 240.000,00 euro), dell'attività svolta dai procuratori delle parti (con esclusione della fase istruttoria in senso stretto) e dei parametri (medi, fatta eccezione per la fase di trattazione, per la quale si applicano i minimi) di cui al D.M. n. 147/2022, sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato il 03.06.2020, da , e avverso la Parte_1 Parte_3 Parte_2
sentenza n. 2008/2019 del G.U. del Tribunale di Nola, così provvede:
- in accoglimento del primo motivo, assorbiti i residui cinque, ed in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda avanzata da
(oggi Controparte_5 Controparte_1
in danno degli odierni appellanti;
- condanna l'appellata al pagamento, in favore degli appellanti, delle spese del doppio grado, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 11.600,00, di cui € 400,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, Cassa Avv.ti ed IVA, se ed in quanto dovuta;
e per il presente grado, in complessivi € 13.300,00, di cui € 1.150,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, Cassa Avv.ti ed IVA, se ed in quanto dovuta;
con distrazione in favore degli Avv.ti ed Pt_3
dichiaratisi antistatari. Parte_4
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 05.02.2025.
Il Giudice Ausiliario Est. La Presidente
Dott. Fernando Amoroso Dott.ssa Maria Di Lorenzo