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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 24/07/2025, n. 1408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1408 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. 877/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere Relatore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. r.g. 877/2022 promossa da:
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Anna Schiaffino, come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F.: , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Andrea Dianda, come da procura in atti;
APPELLATO avverso la sentenza n. 946/2021 del Tribunale di Lucca emessa e pubblicata il
29.10.2021; trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 06.05.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 12/13.5.2025 sulle seguenti:
CONCLUSIONI
1 Per la parte appellante: “Piaccia alla Corte d'Appello di Firenze, disattesa e impugnata ogni contraria istanza, previa sospensione dell'esecutività della sentenza, riformare la sentenza n. 946/2021 pubblicata il 29/10/2021 nel procedimento recante n. RG 214/2019 emessa dal Tribunale di Lucca, Giudice
Onorario Avv. Giovanni Piccioli, comunicata a cura della Cancelleria Civile il
29/10/2021, non notificata e per l'effetto, previa ammissione delle istanze istruttorie non accolte nel giudizio di primo grado (in particolare la prova per testi di cui alla memoria istruttoria della memoria del 19 giugno 2019, depositata da disattesa ogni contraria istanza, accogliere le domande Parte_1 formulate nel giudizio di primo grado e per l'effetto:
1. accertare la responsabilità precontrattuale del convenuto , per la condotta contraria Controparte_1
a correttezza tenuta nella trattativa intercorsa (anche tramite il rappresentante
Avv. Marco US) sino al mese di luglio 2018 con il Signor
[...]
2. previo accertamento della responsabilità precontrattuale di Parte_1 [...]
, condannare lo stesso, a risarcire a tutti i Controparte_1 Parte_1 danni derivati da detta responsabilità che si quantificano, complessivamente, per tutte le causali descritte in atti, nell'importo di euro 47.082,36 o nella diversa
(maggiore o anche minore) somma che risulterà di giustizia da quantificare anche in via equitativa;
3. Condannare a rifondere a Controparte_1 le spese ed i compensi legali dei due gradi di giudizio”; Parte_1
Per la parte appellata: “insiste per l'accoglimento delle già precisate conclusioni e quindi perché: “l'appello sia integralmente respinto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado: vuoi perché non sussiste responsabilità precontrattuale del signor nella vicenda di cui è Controparte_1 causa;
vuoi perché in ogni caso la controparte non ha dimostrato di aver subito alcun danno. Con vittoria di spese anche in questo grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi a questa Corte di Appello, (d'ora innanzi, Controparte_1 per brevità, soltanto , proponendo gravame avverso la sentenza n. CP_1
2 946/2021, emessa e pubblicata il 29.10.2021, con cui il Tribunale di Lucca aveva respinto la sua domanda di risarcimento danni proposta a titolo di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., condannandolo alle spese di lite.
Il giudice di prime cure, all'esito di istruttoria orale, osservava che l'attore aveva esposto che tra lui e il erano intercorse trattative avanzate finalizzate alla CP_1 compravendita di un immobile posto in Lucca, via Parco della Rimembranza n.
495, di proprietà del a seguito delle quali era stata formalizzata una CP_1 proposta, per il corrispettivo di € 460.000,00, nella quale si prevedeva, per la stipula del preliminare, la data del 16 luglio 2018, e per la stipula del definitivo, la data del 30 settembre 2018. Sennonché, nelle more della sottoscrizione del preliminare, fissata dinanzi al TA di Lucca per il 23 luglio 2018, era ER venuto a sapere che l'immobile era stato venduto a terzi, e precisamente ad e , nonostante il legale del venditore lo Persona_2 Persona_3 avesse rassicurato che non vi erano ostacoli al breve differimento del termine per la stipula del preliminare. Da qui, il preteso diritto al risarcimento per avere il ingiustificatamente interrotto le trattative, con suo pregiudizio, sia in CP_1 termini di danno emergente che in termini di lucro cessante, da quantificarsi in complessivi € 47.082,36, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e spese.
Tanto premesso, quel giudice, a fondamento del rigetto, rilevava che, come da e-mail inviata il 10.7.2018 dall'avv. US all'architetto il Controparte_2 contratto preliminare in questione avrebbe dovuto essere sottoscritto entro il
16.7.2018; tale termine non era stato rispettato dall'attore, nonostante egli fosse consapevole della necessità di provvedere alla sottoscrizione entro tale data, né tanto meno era stata versata da parte dello stesso la caparra prevista.
Deduceva, in ogni caso, “l'assenza del requisito della lamentata ingiusta causa di recesso dalle trattative” poiché dalle prove orali espletate era emerso che l'attore era a conoscenza delle trattative in corso con i futuri acquirenti e della conseguente necessità di affrettarsi a sottoscrivere il preliminare entro il termine
3 assegnatogli;
di conseguenza, il recesso del non poteva ritenersi illegittimo CP_1
e la domanda doveva essere respinta.
Avverso tale decisione, proponeva tempestiva impugnazione Parte_1 sulla base dei seguenti motivi di gravame.
Con il primo motivo, l'appellante lamentava che il giudice di prime cure non aveva correttamente valutato che il era incorso nella violazione del dovere CP_1 precontrattuale di buona fede previsto dall'art. 1337 c.c., tradizionalmente ravvisabile nel recesso senza giusta causa dalle trattative giunte ad uno stadio tale da ingenerare nell'altro contraente il legittimo affidamento circa la conclusione del contratto.
A suo dire, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, la condotta della controparte era stata palesemente contraria a buona fede: il infatti, aveva CP_1 fino all'ultimo ingenerato in lui il convincimento che il contratto preliminare sarebbe stato concluso;
l'aveva messo nella condizione di accelerare la vendita di un immobile di cui egli era proprietario per reperire i fondi necessari al versamento della caparra;
contemporaneamente e parallelamente, in modo scorretto e sleale, aveva intrattenuto rapporti con terzi e il giorno 16 luglio 2018, poche ore dopo che lui aveva dato conferma della data per la stipula del preliminare dinanzi al TA , si era ritirato dall'affare comunicando di ER aver concluso il contratto con terzi.
Con il secondo motivo, si doleva che il Tribunale, nell'affermare che il recesso dalle trattative esercitato dal sarebbe stato giustificato dalla mancata CP_1 sottoscrizione del contratto preliminare il 16 luglio 2018 e dal mancato versamento della caparra da parte sua, aveva proceduto ad una valutazione errata del materiale istruttorio in atti, in quanto aveva implicitamente ritenuto che tale termine fosse inderogabile ed essenziale, sebbene una tale ricostruzione non fosse giustificata da alcuna risultanza.
Con il terzo motivo, contestava la quantificazione delle spese processuali compiuta nella sentenza gravata. A tal fine rilevava che, conformemente ai più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi in cui la domanda
4 respinta contenesse la sollecitazione rivolta al giudice di determinare in corso di causa la maggiore o minore somma dovuta, gli oneri processuali dovevano essere determinati secondo una valutazione corretta, e non applicando pedissequamente il criterio del disputandum.
Infine, nel riproporre la domanda di risarcimento formulata in primo grado, deduceva: sotto il profilo del danno emergente, il pregiudizio rappresentato dalle spese inutilmente sostenute durante e in funzione delle trattative;
sotto il profilo del lucro cessante: il danno derivato dal minor guadagno ricavato dalla vendita della propria abitazione ad un prezzo inferiore a quello di mercato al fine di poter reperire rapidamente la liquidità necessaria in vista della stipula del preliminare nonché il danno dovuto alla perdita di chances per affari alternativi, quantificato in euro 10.000,00, e desumibile, a suo giudizio, dall'aver egli fatto legittimo affidamento sulla conclusione dell'affare e, di conseguenza, nel non aver considerato e nell'aver scartato soluzioni alternative;
infine, il danno per il disagio subìto per avere dovuto lasciare la casa in cui egli viveva a seguito della vendita della stessa, avvenuta solo nella prospettiva di acquisto dell'immobile di proprietà del ove confidava di trasferirsi immediatamente. CP_1
Per tali ragioni, l'appellante formulava richiesta di integrale riforma della sentenza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, previa sospensione della sua efficacia esecutiva e previa ammissione dei capitoli di prova per testi nn. 8-9-10-14-15-16-17-18-19 di cui alla seconda memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c., non ammessi da parte del primo giudice.
Ritualmente radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'appellato, contestando in fatto e in diritto le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza gravata, della quale chiedeva per contro la conferma, con rigetto delle istanze istruttorie proposte ex adverso e vittoria di spese di lite.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, all'esito dell'udienza cartolare del 14.12.2023, la causa veniva trattenuta in decisione una prima volta, con ordinanza del 19/20.12.2023; indi, veniva rimessa sul ruolo per impedimento del precedente relatore, con nuova assegnazione a questo
5 giudice estensore (provvedimento del 06.03.2025); infine, con ordinanza del
12/13.05.2025 (all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 06.05.2025), veniva nuovamente trattenuta in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c. ridotti
(40+20), sulle conclusioni delle parti per come sopra precisate, attraverso note scritte depositate telematicamente.
1. Sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Preliminarmente, l'istanza di inibitoria formulata dall'appellante in sede conclusiva è assorbita dall'immediato trattenimento in decisione della causa.
2. I fatti di causa e il perimetro della presente decisione.
Nella primavera del 2018, decideva di mettere in vendita Controparte_1 CP_1 il proprio immobile posto in Lucca, Via del Parco della Rimembranza n. 495, incaricando l'ingegnere e l'avvocato Marco US di occuparsi, Testimone_1 rispettivamente, degli aspetti tecnici e legali della futura compravendita. manifestava il proprio interesse all'acquisto dell'immobile e, Parte_1 venuto a sapere che vi erano altri interessati, il 9.7.18, tramite un'e-mail dell'architetto suo professionista di fiducia, annunciava di aver CP_2 formalizzato una proposta di acquisto, che inviava all'avv. US, legale del
(cfr. doc. n. 1 allegato al fascicolo di parte attrice). CP_1
Il 10.7.2018 l'avvocato US, in nome e per conto del inviava CP_1 all'indirizzo di posta elettronica dell'architetto la seguente comunicazione: CP_2
“Buongiorno, le allego il testo del contratto preliminare, da sottoscrivere lunedì della settimana prossima. Per la tranquillità di tutti, riteniamo opportuno trascrivere l'atto.” (cfr. doc. n. 2 allegato al fascicolo di parte attrice). Nel documento allegato, denominato “Contratto preliminare di compravendita” era indicata la data “16 luglio 2018”, il termine del 30 settembre 2018 per la stipula del definitivo ed il prezzo di € 460.000,00, di cui € 80.000,00 da versare “alla firma del presente scrittura a titolo di acconto e caparra confirmatoria”.
6 Dopodiché, dagli atti di causa, risulta uno scambio di messaggi whatsapp tra il e l'avvocato US per conto del promissario venditore Parte_1 CP_1
Nello specifico, l'11.7.18 l'avvocato US scriveva: “allungare i tempi non è proprio il caso”; a tale messaggio il rispondeva “in tutti i modi la Parte_1 settimana prossima chiudiamo” (cfr. doc. 3 allegato all'atto introduttivo).
É poi ancora documentato che in data 14.7.2018 il comunicava Parte_1 all'avvocato US di aver contattato il TA, avvisandolo altresì che il lunedì 16.7.2018 gli avrebbe indicato il giorno preciso per la stipula del preliminare e aggiungendo: “Volevo rassicurare lei e il sig. che da parte CP_1 mia è già tutto pronto”; a tale messaggio l'avv. US rispondeva “Ok, grazie” (doc. n. 3 allegato all'atto introduttivo).
Infine, risulta che lunedì 16.7.2018, sempre tramite whatsapp, il Parte_1 comunicava al US che l'appuntamento “per l'atto preliminare registrato e trascritto” era stato fissato per lunedì 23 luglio, ore 16.30, presso lo studio notarile;
il US rispondeva “Grazie le faccio sapere” e il ER Parte_1 replicava “Prima non è stato proprio possibile” (doc. n. 4 fascicolo di parte attrice).
Nel frattempo, l'architetto trasmetteva allo studio notarile la CP_2 ER proposta di acquisto formulata da la bozza di contratto Parte_1 preliminare e la documentazione catastale (cfr. doc. 6 fascicolo di parte attrice).
Il pomeriggio del 16 luglio 2018 l'avvocato US comunicava al Parte_1 che l'immobile non era più disponibile perché il aveva deciso di venderlo CP_1 ad altri.
Infine, sempre dalla documentazione versata in atti, risulta che il successivo
31.7.18, con atto di vendita a firma del TA registrato il Persona_4
1°.
8.18 e trascritto il 2.8.18, il vendeva l'immobile ad CP_1 Persona_2
e al prezzo di euro 460.000,00 (doc. 3 fascicolo di
[...] Persona_3 parte convenuta).
7 La controversia verte sull'esistenza, nella fattispecie, dell'ingiustificato abbandono delle trattative da parte del nel ragionevole affidamento CP_1 riposto dal nella conclusione del preliminare, e sulle pretese Parte_1 conseguenze dannose subite da quest'ultimo.
Invero, il sostiene che il con la sua condotta, avrebbe violato il Parte_1 CP_1 dovere di buona fede precontrattuale determinando a suo carico pregiudizi, sia patrimoniali che non, mentre il afferma che non vi sarebbe stato alcun CP_1 illegittimo recesso da parte sua dal momento che era stato il a non Parte_1 aver portato a termine l'operazione negoziale, alle condizioni che gli erano state indicate.
3. Sulla responsabilità ex art. 1337 c.c.
Il primo e il secondo motivo di gravame, con cui l'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui è stata esclusa la responsabilità precontrattuale del involgono la medesima ratio decidendi e quindi vanno esaminati CP_1 congiuntamente.
Entrambi si profilano fondati, sulla base delle considerazioni che seguono.
Alla stregua del consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, perché possa ritenersi integrata responsabilità precontrattuale occorre che tra le parti siano in corso trattative;
che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare nella parte che invoca l'altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;
che la controparte, cui si addebita la responsabilità, le interrompa senza un giustificato motivo;
che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto (cfr. ex plurimis, Cass. Civ. Sez. 6-2, Ordinanza n. 34510 del
16/11/2021; Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 7545 del 15/4/2016).
Quanto alla natura giuridica di tale forma di responsabilità, l'indirizzo prevalente
è nel senso di ricondurre la responsabilità precontrattuale nell'alveo della responsabilità di natura aquiliana, con quanto ne consegue in punto di
8 distribuzione dell'onere della prova (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 24738 del 3/10/2019; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 16735 del 29/7/2011).
Ciò premesso in punto di diritto, in punto di fatto, nella vicenda che occupa, è emerso pacificamente che le parti ebbero ad intavolare serie e concrete trattative finalizzate alla conclusione del contratto preliminare avente ad oggetto l'immobile di proprietà del CP_1
Altrettando indubitabile è che tali trattative giunsero ad uno stadio decisamente avanzato - tale, cioè, che, per serietà e concludenza, lasciavano fondatamente presagire la stipulazione del contratto e giustificavano l'affidamento riposto dal nella sua conclusione (cfr. Cass. Civ. Sez. 2 Sentenza n. 12679/2025). Parte_1
La circostanza invero è agevolmente desumibile dal tenore del documento n. 2 allegato all'atto di citazione, id est “Contratto preliminare di compravendita”, trasmesso, in nome e per conto del con e-mail del 10.7.2018, all'architetto CP_1 dall'avv. US, al quale il aveva a sua volta precedentemente CP_2 CP_2 inviato una proposta di acquisito. In esso le parti trasfusero tutti gli elementi essenziali del contratto che doveva essere concluso, e precisamente: la descrizione dell'immobile oggetto di compravendita, comprensiva di esatta ubicazione, confini e rappresentazione catastale;
l'indicazione del prezzo di €
460.000,00 convenuto tra le parti, di cui € 80.000,00 da versare alla firma del preliminare a titolo di acconto e caparra e 380.000,00 da corrispondere al definitivo;
la fissazione della data per la stipula del definitivo.
In aggiunta si osservi - a conferma della serietà e dell'inoltrato avanzamento delle trattative – come lo stesso contenuto della mail di trasmissione del documento in questione deponesse in tal senso dal momento che in essa l'avv.
US usa un linguaggio inequivoco in ordine all'intenzione del proprio cliente di “sottoscrivere” il testo del preliminare, che “per tranquillità di tutti” era opportuno “trascrivere”.
I fatti successivi indicano poi come il nel fondato e ragionevole Parte_1 convincimento che da lì a poco il preliminare sarebbe stato concluso, si fosse: subito attivato per fissare il prima possibile un appuntamento presso il TA di
9 sua fiducia;
avesse immediatamente comunicato all'avv. US la data dell'appuntamento indicata dal TA per la stipula del contratto (doc. n. 5 fascicolo di parte attrice); avesse trasmesso allo studio notarile la proposta di acquisto formulata da il contratto preliminare predisposto Parte_1 dal e la documentazione catastale necessaria per l'atto di compravendita CP_1
(cfr. doc. 6 fascicolo di parte attrice).
In presenza di un siffatto quadro, il successivo recesso del che, nonostante CP_1
l'accordo raggiunto con il ugli elementi essenziali del contratto e l'invio Parte_1 allo stesso del contratto preliminare da formalizzare, a distanza di pochi giorni, abbandonò le trattative e concluse il contratto con terzi al medesimo prezzo, non può che apparire ingiustificato e fonte di responsabilità per lo stesso.
In senso contrario non vale osservare, come fa l'appellato, che il recesso sarebbe stato giustificato dal fatto che, in base agli accordi, il avrebbe dovuto Parte_1 osservare, per la stipula del preliminare, il termine del 16 luglio 2018.
Una tale affermazione, infatti, non può ritenersi suffragata da prova.
Vero è che il teste US, escusso sul capitolo 3 della seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte [“DCV che nelle suddette circostanze l'ing. CP_1 [...]
e l'avv. Marco US dissero al signor che se voleva Tes_1 Parte_1 acquistare lui la casa doveva battere sul tempo il signor Per_2 sottoscrivendo il relativo preliminare e versando una caparra di Euro 80.000,00= entro e non oltre il giorno 16 Luglio, data da intendersi non prorogabile?”] ha confermato la circostanza di cui al capitolo precisando “in seguito inviai una e- mail all'Arch. in cui inviai una bozza del preliminare, ribadendo che il CP_2 preliminare doveva essere stipulato entro il 16 luglio (…)”.
Tuttavia, la valutazione complessiva degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, conduce a considerazioni che non consentono di attribuire a tale deposizione il valore preteso dall'appellato.
Dalla e-mail datata 10.7.2018 prodotta agli atti, emerge che il US, nell'inviare al la bozza del contratto preliminare, indicò che lo stesso era CP_2
10 “da sottoscrivere lunedì della settimana prossima”, senza tuttavia aggiungere che si trattava di un termine inderogabile (cfr. doc. 2 all. citazione).
L'architetto escusso a controprova sul medesimo capitolo 3 della seconda CP_2 memoria ex art. 183 c.p.c. di parte ha dichiarato: “non sono al corrente CP_1 della data del 16 luglio”.
Nel successivo scambio whatsapp tra l'avv. US e il emerge che Parte_1 quest'ultimo, all'esortazione del legale di non allungare i tempi, tranquillizzava il suo interlocutore sulla sua ferma volontà di concludere il contratto (“Non voglio assolutamente. Non si preoccupi. In tutti i modi la prossima settimana chiudiamo”) (cfr. doc. 3 all. citazione).
Da evidenziare è inoltre il fatto che il US in quell'occasione, ancora una volta, nulla ebbe a precisare in ordine alla pretesa natura inderogabile della data del 16.7.2018 e, anzi, il fatto che nulla ebbe da obiettare all'affermazione del che il contratto sarebbe stato concluso “la prossima settimana” (e non Parte_1 quindi il 16.7.2018), sconfessa decisamente il preteso carattere essenziale del termine.
Ancora, emblematico è poi che il 18 luglio 2018, sempre tramite whatsapp, il comunicò al US quanto segue: “Buongiorno, la disturbo anche Parte_1 di sabato …. Ho stressato il notaio all'inverosimile!!! Probabile che prenda una denuncia per stalking da parte del notaio … comunque lunedì le do il giorno preciso per l'atto del preliminare. Volevo rassicurare lei e il sig. he da parte CP_1 mia è già tutto pronto. Grazie e buon fine settimana”, ricevendo come unica risposta dal US: “Ok grazie”.
Orbene, da tale scambio di battute, da un lato, emerge l'atteggiamento, improntato a buona fede del proteso ad accelerare i tempi e ad Parte_1 incalzare il TA affinché, nonostante il brevissimo preavviso, potesse essere fissata una data a breve per la stipula del preliminare;
dall'altro, emerge l'assoluta condiscendenza manifestata dall'avv. US al fatto che il preliminare non venisse concluso il 16 luglio 2018, dal momento che solo quel giorno il sarebbe stato in grado di indicare la data precisa per la stipula. Parte_1
11 È soltanto nel messaggio successivo, allorché il è finalmente in grado Parte_1 di indicare nel 23.7.2018 ore 16:30 l'appuntamento presso lo studio notarile per la conclusione del definitivo che il US, con un inaspettato e, a quel punto, ingiustificato revirement risponde: “Grazie le faccio sapere”.
In realtà, lo sviluppo delle trattative per come condotte fino a quel momento ben consentiva al di riporre un ragionevole affidamento non solo sulla Parte_1 conclusione del contratto ma anche sul fatto che non ostassero motivi particolari a che la data del previsto preliminare potesse slittare di qualche giorno, per le ragioni ampiamente rappresentate alla controparte, che non erano certo dipese da una sua indisponibilità a concludere il contratto.
Sicché, non può che apparire tardiva e pretestuosa la successiva giustificazione addotta dal secondo cui il US si sarebbe limitato a prendere atto CP_1 dell'indicazione della data, fermo restando che sarebbe stato comunque necessario il suo beneplacito.
La circostanza che il fosse a conoscenza di non essere l'unico Parte_1 interessato all'affare è di per sé inidonea a sovvertire le conclusioni raggiunte dal momento che una tale consapevolezza non può certo indurre a rinvenire nello stesso un atteggiamento di negligenza, di trascuratezza o di superficialità, attesi gli sforzi compiuti per riuscire, non senza difficoltà, a fissare, a stretto giro, un appuntamento presso il TA per accelerare la stipula del contratto.
Parimenti, nessuna influenza sul ragionevole affidamento riposto dal Parte_1 per come emerso, e sul comportamento oggettivamente scorretto e contrario a buona fede tenuto dal spiega la circostanza che nei giorni successivi il CP_1 ebbe ad inviare all'avvocato US un messaggio whatsapp in cui Parte_1 lo ringraziava “comunque per l'opportunità” (cfr. doc. 7 fascicolo parte convenuta).
Alla luce delle considerazioni che precedono, in riforma della sentenza gravata, deve ritenersi accertata la responsabilità precontrattuale del a causa del CP_1 suo recesso ingiustificato dalle trattative.
12
4. La domanda di risarcimento
Come noto, in tema di responsabilità precontrattuale, il pregiudizio risarcibile è circoscritto al solo interesse negativo, costituito sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative ed in vista della conclusione del contratto, sia dalla perdita di altre occasioni di stipulazione contrattuale, pregiudizio liquidabile anche in via equitativa, sulla base di criteri logici e non arbitrari (cfr.
Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 24625 del 03/12/2015).
Orbene, nel caso che occupa, l'appellante, sotto il profilo del danno emergente, ha dedotto un pregiudizio patrimoniale consistito nelle spese inutilmente sostenute durante e in funzione delle trattative, pari a € 5.082,36, per attività di natura tecnica, documentate dalla notula dell'architetto (cfr. doc. n. 13 CP_2 fascicolo attoreo), e a € 1.459,00, per attività “di consulenza stragiudiziale per contratto preliminare di vendita”, documentate dalla notula datata 30.07.2018 dell'avv. Anna Schiaffino (cfr. doc. n. 12 fascicolo attoreo).
Tali poste risarcitorie sono state contestate dal deducendosi da parte dello CP_1 stesso che le spese indicate dal non sarebbero accompagnate dalla Parte_1 prova del loro pagamento stante la produzione di semplici “prenotule” rilasciate dai professionisti.
Si tratta di prospettazione destituita di fondamento.
Il Collegio rileva che, in tema di liquidazione del danno, la locuzione “perdita subita”, con cui l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o delle diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, “bensì include anche l'obbligazione di effettuare
l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2^ Sentenza n. 4718 del 10/3/2016).
13 Ciò premesso, non vi è poi alcun dubbio sulla riconducibilità eziologica di tali poste negative alle trattative intercorse inter-partes, ingiustificatamente interrotte dal CP_1
Invero, la prenotula dell'architetto datata 17.7.2018 per la somma di € CP_2
5.082,36, che riporta come causale “Onorari professionali per le operazioni relative all'acquisto di una proprietà immobiliare posta in Monte San Quirico
(Lu)”, attesta il compimento di attività da parte del professionista (sopralluoghi per la visione della proprietà immobiliare, visure ipotecarie e catastali, visure urbanistiche, redazione proposta di acquisto, redazione preliminare), che sono da ritenersi del tutto congruenti con le verifiche propedeutiche, finalizzate alla conclusione del preliminare di compravendita (cfr. doc. n. 13 cit.).
Lo stesso può dirsi in relazione al progetto di notula datato 30.07.2018 dell'avv.
Anna Schiaffino, che riporta come oggetto “Giacomo Bruschini/Pietro Calvi di
Bergolo” e come descrizione dell'attività compiuta “consulenza stragiudiziale per contratto preliminare di vendita” (vd. doc. n. 12), anch'essa congruente rispetto alla futura stipula in relazione agli aspetti giuridici dell'affare, così come congruo appare l'importo di € 1.459,12, del tutto in linea con i parametri delle tabelle per il calcolo dei compensi, di cui al D.M. 55/2014.
A titolo di danno emergente spetta quindi al l'importo complessivo di Parte_1
€ 6.541,48, che non essendo stato corrisposto non ha determinato una perdita da attualizzare. Lo stesso dicasi per gli interessi, che tra l'altro non sono stati neppure oggetto di richiesta.
Ciò detto sotto il profilo del danno emergente, la Corte rileva che il Parte_1 con l'atto di appello e con le conclusioni scritte formulate il 6.5.2025, aveva chiesto ristoro anche del pregiudizio da lucro cessante, sia per aver dovuto vendere il proprio immobile ad un prezzo inferiore a quello di mercato per l'urgenza di reperire rapidamente la liquidità necessaria in vista della stipula del preliminare, sia per le chances perdute, vuoi per aver omesso di considerare affari diversi e vuoi per aver scartato soluzioni alternative. Inoltre, aveva allegato, accanto al danno patrimoniale, anche l'ulteriore pregiudizio che gli
14 sarebbe derivato dal “disagio subito per aver lasciato la casa in cui viveva”. Voci di danno, tutte, che – a suo dire – sarebbero state agevolmente dimostrabili attraverso i capitoli di prova testimoniale non ammessi sub nn. 8, 9, 10, 15, 16,
17, 18 e 19 di cui alla memoria n. 2, ex art. 183 co. 6 c.p.c. e dei quali aveva chiesto nuovamente in questa sede l'ammissione.
Solo in limine litis, con la memoria di replica depositata il 14.7.2025, l'appellante, per il tramite del proprio legale, ha dichiarato “di volere limitare la domanda risarcitoria alla richiesta di risarcimento del danno emergente, rinunciando al risarcimento del lucro cessante (cosicché il giudizio possa essere subito deciso senza necessità di rimettere la causa in istruttoria)”.
Preliminarmente, si osserva che, in base al consolidato orientamento della
Suprema Corte, la rinuncia ad una parte dell'originaria domanda rientra fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate, sicché, a differenza della rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata che è atto di disposizione del diritto in contesa, non richiede, in capo al difensore, un mandato "ad hoc", essendo sufficiente quello "ad litem" (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 4837 del
19/02/2019; in senso conforme Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 28146 del
17/12/2013; da ult. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 13636 del 16/05/2024).
Giova poi ricordare che nel giudizio di appello la parte può sempre rinunciare alla domanda, o a parti di essa, anche dopo la precisazione delle conclusioni, perché la restrizione del thema decidendum, a differenza dell'estensione, è sempre permessa, in quanto il principio dispositivo, secondo cui la parte è sovrana delle scelte difensive e delle domande poste al giudice, prevale sugli effetti che esso produce nei confronti delle altre parti, presentando il sistema idonee modalità procedurali per assicurare il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa (cfr. Cass. Sez. U., Sentenza n. 3453 del 07/02/2024).
Quanto all'ambito oggettivo della rinuncia, vero è che si è fatto esplicito riferimento soltanto al “risarcimento del lucro cessante” e non anche al risarcimento del danno non patrimoniale, tuttavia, dalla lettura complessiva
15 dell'atto si evince univocamente che l'unica pretesa rimasta in vita, dopo la parziale rinuncia, è quella del danno emergente, avendo l'appellante dichiarato espressamente di volere limitare la domanda risarcitoria alla richiesta di risarcimento “per le spese documentate” e al tempo stesso nel medesimo atto concluso per la condanna del “a risarcire a tutti i danni CP_1 Parte_1 derivati da detta responsabilità nei limiti del danno emergente (…)”.
Ne deriva, che su tale parte della domanda occorre dichiarare il venir meno dell'interesse ad agire del per intervenuta rinuncia. Parte_1
Analogamente, non occorre pronunciare sulla richiesta di ammissione della prova per testi formulata dall'appellante, trattandosi di capitoli strumentali rispetto alla parte della domanda oggetto di rinuncia.
5. Il terzo motivo di appello.
Il terzo motivo di gravame, con cui l'appellante si duole dell'errata quantificazione delle spese di lite, rimane assorbito dalla nuova regolamentazione degli oneri processuali conseguente alla riforma della pronuncia di primo grado, in forza del disposto dell'art. 336 c.p.c. come di seguito specificato.
6. Le spese di lite.
In punto di spese di lite, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del
12/04/2018; Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
16 Nel caso di specie, il ha proposto un'unica domanda di risarcimento Parte_1 articolata in più capi (danno emergente, lucro cessante e danno non patrimoniale), salvo rinunciare solo in sede di repliche del presente giudizio di appello ad una parte di essa (capi relativi al lucro cessante e al danno non patrimoniale).
Orbene, come noto, in caso di rinuncia a singoli capi della domanda le spese giudiziarie devono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale, cioè, valutando la fondatezza della pretesa, con giudizio di prognosi postuma (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 3734 del
10/04/1998).
Ciò premesso, tale valutazione, nel caso di specie, non è favorevole all'attore, odierno appellante.
Quanto al danno asseritamente rappresentato dal deprezzamento dell'immobile, deve negarsi l'astratta fondatezza della domanda non essendovi prova in atti dell'esistenza di nesso causale tra la vendita dell'appartamento di proprietà del a prezzo inferiore a quello di mercato e le trattative con il Si Parte_1 CP_1 osserva sul punto, per un verso, come una tale prova non risulti ricavabile dalla semplice affermazione che la necessità di procurarsi in tempi brevi il danaro necessario per acquistare l'immobile del avrebbe costretto il ad CP_1 Parte_1 accettare un prezzo più basso, per altro verso, come appartenga al normale sviluppo delle trattative che una vendita possa concludersi, per le ragioni più disparate, ad un prezzo inferiore a quello originariamente indicato dal venditore.
Né sarebbe potuta venire in ausilio al la dedotta prova per testi, la cui Parte_1 richiesta in questa sede, ove non implicitamente rinunciata, sarebbe risultata inammissibile.
Al riguardo mette conto evidenziare che i capitoli di prova su cui l'appellante aveva insistito erano già stati oggetto di valutazione da parte del giudice di prime cure. In particolare, con l'ordinanza resa a verbale il 30.10.2019, il Tribunale aveva ritenuto irrilevanti, poiché “de relato actoris” i capitoli nn. 8, 9, 10, 16, 17
17 (seconda parte), 18, 19, mentre i capitoli nn. 15 e 17 (prima parte) erano stati valutati documentali.
Orbene, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte (cfr., ex plurimus, Cass. n. 3274/2019; 1532/2018; Cass. n. 25652/2017) “I motivi di appello concorrono a determinare l'oggetto del relativo giudizio e, per questo profilo, incidono sullo stesso esercizio del potere d'impugnazione, non potendosi considerare proposti all'esame del giudice del gravame i capi della sentenza di primo grado che non siano stati in concreto oggetto di specifiche censure nell'atto di appello. Pertanto, la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta o dolersi della omessa pronuncia al riguardo” (Cass. sez.
3^ civ.
7.7.2006 n. 15519).
Nella specie, l'appellante si era limitato a lamentare genericamente la mancata ammissione delle prove richieste, senza spiegare, con apposito motivo di censura, le ragioni per le quali i capitoli di prova oggetto di domanda avrebbe dovuto considerarsi ammissibili e rilevanti, in contrapposizione a quanto viceversa ritenuto dal primo giudice, in special modo con riferimento alla loro prevista inutilizzabilità in quanto relativi a circostanze apprese de relato actoris.
Parimenti sarebbe stata da respingere la prospettazione del relativa al Parte_1 danno da perdita di chance.
A sostegno della stessa, l'appellante aveva allegato di aver fatto legittimo affidamento sulla conclusione dell'affare con il e che, pertanto, non aveva CP_1 considerato e scartato altre soluzioni alternative. Tuttavia, una tale prospettazione mal si concilia con il fatto che le trattative con il per come CP_1 descritte dal trovarono il loro input nell'occasione presentatasi al Parte_1 di acquistare quel particolare immobile offerto in vendita dal Parte_1 CP_1 sicché sarebbe risultato difficile ritenere, in assenza di prova, che il Parte_1 contemporaneamente, avrebbe potuto prendere in esame altre soluzioni
18 alternative a quella;
tant'è, che non consta che egli avesse, nello stesso periodo, neppure vagamente ricercato altri possibili affari.
Infine, pure da respingere sarebbe stata la richiesta di risarcimento del danno per il “disagio subito per aver lasciato la casa in cui viveva”.
Nel caso di specie, infatti, non ricorrevano i presupposti indicati dalla giurisprudenza di legittimità perché potesse ritenersi integrato il dedotto danno non patrimoniale (cfr. da ult. ex plurimis, Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 33276 del 29/11/2023). Invero, dalla rappresentazione compiuta a sostegno della domanda non emerge né quale sarebbe stato l'interesse costituzionalmente rilevante che sarebbe stato leso nella specie, né il grado di lesione subito, né la rilevanza del danno - che anzi avrebbe dovuto essere implicitamente esclusa avendo lo stesso parlato di un mero disagio - né quali effettive ricadute Parte_1 pregiudizievoli si sarebbero verificate a carico dello stesso.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il deve ritenersi Parte_1 virtualmente soccombente rispetto ai capi della domanda oggetto di rinuncia, con conseguente applicazione dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui configura la reciproca soccombenza delle parti.
Tuttavia, dal momento che il è risultato pur sempre vincitore sulla Parte_1 domanda di accertamento della responsabilità precontrattuale del nonché CP_1 sul capo della domanda risarcitoria avente ad oggetto il danno emergente, si stima di dover operare una compensazione soltanto parziale, pari alla metà, con condanna della controparte al pagamento della restante metà.
La liquidazione, in misura intera, deve avvenire sulla base del compenso per gli avvocati in ambito civile come stabilito dal D.M. 55/2014, e successive integrazioni, considerati il valore della controversia (accertato come ricompreso, ai sensi e agli effetti dell'art. 14 TU – DPR n. 115/02 nello scaglione di valore da
€ 5.200.01 a € 26.000,00) e l'impegno difensivo (medio) prestato: quanto al primo grado, in complessivi € 5.077,00 per compensi (di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase di trattazione ed € 1.701,00 per la fase decisoria) e in € 572,00 per esborsi, oltre rimborso
19 forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge;
quanto al presente grado di appello, esclusa la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria, in complessivi € 3.966,00 per compensi (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, €
921,00 per la fase introduttiva e € 1.911,00 per la fase decisionale) e in € 382,50 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 946/2021 del Tribunale Parte_1 di Lucca, emessa e pubblicata il 29.10.2021, in riforma della sentenza impugnata e in parziale accoglimento dell'appello, così provvede:
1. accertata la responsabilità precontrattuale di per Controparte_1 CP_1 ingiustificato abbandono dalle trattative relative alla compravendita per cui è causa, condanna al pagamento in favore di Controparte_1 della somma di € 6.541,48, a titolo di danno Parte_1 emergente;
2. dichiara venuto meno, per effetto di rinuncia, l'interesse ad agire del sui capi di domanda relativi al lucro cessante e al danno non Parte_1 patrimoniale;
3. compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura del
50%, e condanna al pagamento in favore di Controparte_1 della restante metà delle misure intere liquidate, in Parte_1 base al calcolo specificato in motivazione, quanto al primo grado, in complessivi € 5.077,00 per compensi e in € 572,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali 15%, oltre iva e cap come per legge, e quanto al presente grado l'appello, in € 3.966,00 per compensi professionali e in €
382,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali 15%, iva e cap come per legge.
Firenze, così deciso nella camera di consiglio del 22 luglio 2025, su relazione della dott.ssa Maria Teresa Paternostro.
20 Il Consigliere estensore
Maria Teresa Paternostro
La Presidente
Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196
e successive modificazioni e integrazioni
21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere Relatore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. r.g. 877/2022 promossa da:
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Anna Schiaffino, come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F.: , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Andrea Dianda, come da procura in atti;
APPELLATO avverso la sentenza n. 946/2021 del Tribunale di Lucca emessa e pubblicata il
29.10.2021; trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 06.05.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 12/13.5.2025 sulle seguenti:
CONCLUSIONI
1 Per la parte appellante: “Piaccia alla Corte d'Appello di Firenze, disattesa e impugnata ogni contraria istanza, previa sospensione dell'esecutività della sentenza, riformare la sentenza n. 946/2021 pubblicata il 29/10/2021 nel procedimento recante n. RG 214/2019 emessa dal Tribunale di Lucca, Giudice
Onorario Avv. Giovanni Piccioli, comunicata a cura della Cancelleria Civile il
29/10/2021, non notificata e per l'effetto, previa ammissione delle istanze istruttorie non accolte nel giudizio di primo grado (in particolare la prova per testi di cui alla memoria istruttoria della memoria del 19 giugno 2019, depositata da disattesa ogni contraria istanza, accogliere le domande Parte_1 formulate nel giudizio di primo grado e per l'effetto:
1. accertare la responsabilità precontrattuale del convenuto , per la condotta contraria Controparte_1
a correttezza tenuta nella trattativa intercorsa (anche tramite il rappresentante
Avv. Marco US) sino al mese di luglio 2018 con il Signor
[...]
2. previo accertamento della responsabilità precontrattuale di Parte_1 [...]
, condannare lo stesso, a risarcire a tutti i Controparte_1 Parte_1 danni derivati da detta responsabilità che si quantificano, complessivamente, per tutte le causali descritte in atti, nell'importo di euro 47.082,36 o nella diversa
(maggiore o anche minore) somma che risulterà di giustizia da quantificare anche in via equitativa;
3. Condannare a rifondere a Controparte_1 le spese ed i compensi legali dei due gradi di giudizio”; Parte_1
Per la parte appellata: “insiste per l'accoglimento delle già precisate conclusioni e quindi perché: “l'appello sia integralmente respinto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado: vuoi perché non sussiste responsabilità precontrattuale del signor nella vicenda di cui è Controparte_1 causa;
vuoi perché in ogni caso la controparte non ha dimostrato di aver subito alcun danno. Con vittoria di spese anche in questo grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi a questa Corte di Appello, (d'ora innanzi, Controparte_1 per brevità, soltanto , proponendo gravame avverso la sentenza n. CP_1
2 946/2021, emessa e pubblicata il 29.10.2021, con cui il Tribunale di Lucca aveva respinto la sua domanda di risarcimento danni proposta a titolo di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., condannandolo alle spese di lite.
Il giudice di prime cure, all'esito di istruttoria orale, osservava che l'attore aveva esposto che tra lui e il erano intercorse trattative avanzate finalizzate alla CP_1 compravendita di un immobile posto in Lucca, via Parco della Rimembranza n.
495, di proprietà del a seguito delle quali era stata formalizzata una CP_1 proposta, per il corrispettivo di € 460.000,00, nella quale si prevedeva, per la stipula del preliminare, la data del 16 luglio 2018, e per la stipula del definitivo, la data del 30 settembre 2018. Sennonché, nelle more della sottoscrizione del preliminare, fissata dinanzi al TA di Lucca per il 23 luglio 2018, era ER venuto a sapere che l'immobile era stato venduto a terzi, e precisamente ad e , nonostante il legale del venditore lo Persona_2 Persona_3 avesse rassicurato che non vi erano ostacoli al breve differimento del termine per la stipula del preliminare. Da qui, il preteso diritto al risarcimento per avere il ingiustificatamente interrotto le trattative, con suo pregiudizio, sia in CP_1 termini di danno emergente che in termini di lucro cessante, da quantificarsi in complessivi € 47.082,36, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e spese.
Tanto premesso, quel giudice, a fondamento del rigetto, rilevava che, come da e-mail inviata il 10.7.2018 dall'avv. US all'architetto il Controparte_2 contratto preliminare in questione avrebbe dovuto essere sottoscritto entro il
16.7.2018; tale termine non era stato rispettato dall'attore, nonostante egli fosse consapevole della necessità di provvedere alla sottoscrizione entro tale data, né tanto meno era stata versata da parte dello stesso la caparra prevista.
Deduceva, in ogni caso, “l'assenza del requisito della lamentata ingiusta causa di recesso dalle trattative” poiché dalle prove orali espletate era emerso che l'attore era a conoscenza delle trattative in corso con i futuri acquirenti e della conseguente necessità di affrettarsi a sottoscrivere il preliminare entro il termine
3 assegnatogli;
di conseguenza, il recesso del non poteva ritenersi illegittimo CP_1
e la domanda doveva essere respinta.
Avverso tale decisione, proponeva tempestiva impugnazione Parte_1 sulla base dei seguenti motivi di gravame.
Con il primo motivo, l'appellante lamentava che il giudice di prime cure non aveva correttamente valutato che il era incorso nella violazione del dovere CP_1 precontrattuale di buona fede previsto dall'art. 1337 c.c., tradizionalmente ravvisabile nel recesso senza giusta causa dalle trattative giunte ad uno stadio tale da ingenerare nell'altro contraente il legittimo affidamento circa la conclusione del contratto.
A suo dire, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, la condotta della controparte era stata palesemente contraria a buona fede: il infatti, aveva CP_1 fino all'ultimo ingenerato in lui il convincimento che il contratto preliminare sarebbe stato concluso;
l'aveva messo nella condizione di accelerare la vendita di un immobile di cui egli era proprietario per reperire i fondi necessari al versamento della caparra;
contemporaneamente e parallelamente, in modo scorretto e sleale, aveva intrattenuto rapporti con terzi e il giorno 16 luglio 2018, poche ore dopo che lui aveva dato conferma della data per la stipula del preliminare dinanzi al TA , si era ritirato dall'affare comunicando di ER aver concluso il contratto con terzi.
Con il secondo motivo, si doleva che il Tribunale, nell'affermare che il recesso dalle trattative esercitato dal sarebbe stato giustificato dalla mancata CP_1 sottoscrizione del contratto preliminare il 16 luglio 2018 e dal mancato versamento della caparra da parte sua, aveva proceduto ad una valutazione errata del materiale istruttorio in atti, in quanto aveva implicitamente ritenuto che tale termine fosse inderogabile ed essenziale, sebbene una tale ricostruzione non fosse giustificata da alcuna risultanza.
Con il terzo motivo, contestava la quantificazione delle spese processuali compiuta nella sentenza gravata. A tal fine rilevava che, conformemente ai più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi in cui la domanda
4 respinta contenesse la sollecitazione rivolta al giudice di determinare in corso di causa la maggiore o minore somma dovuta, gli oneri processuali dovevano essere determinati secondo una valutazione corretta, e non applicando pedissequamente il criterio del disputandum.
Infine, nel riproporre la domanda di risarcimento formulata in primo grado, deduceva: sotto il profilo del danno emergente, il pregiudizio rappresentato dalle spese inutilmente sostenute durante e in funzione delle trattative;
sotto il profilo del lucro cessante: il danno derivato dal minor guadagno ricavato dalla vendita della propria abitazione ad un prezzo inferiore a quello di mercato al fine di poter reperire rapidamente la liquidità necessaria in vista della stipula del preliminare nonché il danno dovuto alla perdita di chances per affari alternativi, quantificato in euro 10.000,00, e desumibile, a suo giudizio, dall'aver egli fatto legittimo affidamento sulla conclusione dell'affare e, di conseguenza, nel non aver considerato e nell'aver scartato soluzioni alternative;
infine, il danno per il disagio subìto per avere dovuto lasciare la casa in cui egli viveva a seguito della vendita della stessa, avvenuta solo nella prospettiva di acquisto dell'immobile di proprietà del ove confidava di trasferirsi immediatamente. CP_1
Per tali ragioni, l'appellante formulava richiesta di integrale riforma della sentenza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, previa sospensione della sua efficacia esecutiva e previa ammissione dei capitoli di prova per testi nn. 8-9-10-14-15-16-17-18-19 di cui alla seconda memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c., non ammessi da parte del primo giudice.
Ritualmente radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'appellato, contestando in fatto e in diritto le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza gravata, della quale chiedeva per contro la conferma, con rigetto delle istanze istruttorie proposte ex adverso e vittoria di spese di lite.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, all'esito dell'udienza cartolare del 14.12.2023, la causa veniva trattenuta in decisione una prima volta, con ordinanza del 19/20.12.2023; indi, veniva rimessa sul ruolo per impedimento del precedente relatore, con nuova assegnazione a questo
5 giudice estensore (provvedimento del 06.03.2025); infine, con ordinanza del
12/13.05.2025 (all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 06.05.2025), veniva nuovamente trattenuta in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c. ridotti
(40+20), sulle conclusioni delle parti per come sopra precisate, attraverso note scritte depositate telematicamente.
1. Sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Preliminarmente, l'istanza di inibitoria formulata dall'appellante in sede conclusiva è assorbita dall'immediato trattenimento in decisione della causa.
2. I fatti di causa e il perimetro della presente decisione.
Nella primavera del 2018, decideva di mettere in vendita Controparte_1 CP_1 il proprio immobile posto in Lucca, Via del Parco della Rimembranza n. 495, incaricando l'ingegnere e l'avvocato Marco US di occuparsi, Testimone_1 rispettivamente, degli aspetti tecnici e legali della futura compravendita. manifestava il proprio interesse all'acquisto dell'immobile e, Parte_1 venuto a sapere che vi erano altri interessati, il 9.7.18, tramite un'e-mail dell'architetto suo professionista di fiducia, annunciava di aver CP_2 formalizzato una proposta di acquisto, che inviava all'avv. US, legale del
(cfr. doc. n. 1 allegato al fascicolo di parte attrice). CP_1
Il 10.7.2018 l'avvocato US, in nome e per conto del inviava CP_1 all'indirizzo di posta elettronica dell'architetto la seguente comunicazione: CP_2
“Buongiorno, le allego il testo del contratto preliminare, da sottoscrivere lunedì della settimana prossima. Per la tranquillità di tutti, riteniamo opportuno trascrivere l'atto.” (cfr. doc. n. 2 allegato al fascicolo di parte attrice). Nel documento allegato, denominato “Contratto preliminare di compravendita” era indicata la data “16 luglio 2018”, il termine del 30 settembre 2018 per la stipula del definitivo ed il prezzo di € 460.000,00, di cui € 80.000,00 da versare “alla firma del presente scrittura a titolo di acconto e caparra confirmatoria”.
6 Dopodiché, dagli atti di causa, risulta uno scambio di messaggi whatsapp tra il e l'avvocato US per conto del promissario venditore Parte_1 CP_1
Nello specifico, l'11.7.18 l'avvocato US scriveva: “allungare i tempi non è proprio il caso”; a tale messaggio il rispondeva “in tutti i modi la Parte_1 settimana prossima chiudiamo” (cfr. doc. 3 allegato all'atto introduttivo).
É poi ancora documentato che in data 14.7.2018 il comunicava Parte_1 all'avvocato US di aver contattato il TA, avvisandolo altresì che il lunedì 16.7.2018 gli avrebbe indicato il giorno preciso per la stipula del preliminare e aggiungendo: “Volevo rassicurare lei e il sig. che da parte CP_1 mia è già tutto pronto”; a tale messaggio l'avv. US rispondeva “Ok, grazie” (doc. n. 3 allegato all'atto introduttivo).
Infine, risulta che lunedì 16.7.2018, sempre tramite whatsapp, il Parte_1 comunicava al US che l'appuntamento “per l'atto preliminare registrato e trascritto” era stato fissato per lunedì 23 luglio, ore 16.30, presso lo studio notarile;
il US rispondeva “Grazie le faccio sapere” e il ER Parte_1 replicava “Prima non è stato proprio possibile” (doc. n. 4 fascicolo di parte attrice).
Nel frattempo, l'architetto trasmetteva allo studio notarile la CP_2 ER proposta di acquisto formulata da la bozza di contratto Parte_1 preliminare e la documentazione catastale (cfr. doc. 6 fascicolo di parte attrice).
Il pomeriggio del 16 luglio 2018 l'avvocato US comunicava al Parte_1 che l'immobile non era più disponibile perché il aveva deciso di venderlo CP_1 ad altri.
Infine, sempre dalla documentazione versata in atti, risulta che il successivo
31.7.18, con atto di vendita a firma del TA registrato il Persona_4
1°.
8.18 e trascritto il 2.8.18, il vendeva l'immobile ad CP_1 Persona_2
e al prezzo di euro 460.000,00 (doc. 3 fascicolo di
[...] Persona_3 parte convenuta).
7 La controversia verte sull'esistenza, nella fattispecie, dell'ingiustificato abbandono delle trattative da parte del nel ragionevole affidamento CP_1 riposto dal nella conclusione del preliminare, e sulle pretese Parte_1 conseguenze dannose subite da quest'ultimo.
Invero, il sostiene che il con la sua condotta, avrebbe violato il Parte_1 CP_1 dovere di buona fede precontrattuale determinando a suo carico pregiudizi, sia patrimoniali che non, mentre il afferma che non vi sarebbe stato alcun CP_1 illegittimo recesso da parte sua dal momento che era stato il a non Parte_1 aver portato a termine l'operazione negoziale, alle condizioni che gli erano state indicate.
3. Sulla responsabilità ex art. 1337 c.c.
Il primo e il secondo motivo di gravame, con cui l'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui è stata esclusa la responsabilità precontrattuale del involgono la medesima ratio decidendi e quindi vanno esaminati CP_1 congiuntamente.
Entrambi si profilano fondati, sulla base delle considerazioni che seguono.
Alla stregua del consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, perché possa ritenersi integrata responsabilità precontrattuale occorre che tra le parti siano in corso trattative;
che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare nella parte che invoca l'altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;
che la controparte, cui si addebita la responsabilità, le interrompa senza un giustificato motivo;
che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto (cfr. ex plurimis, Cass. Civ. Sez. 6-2, Ordinanza n. 34510 del
16/11/2021; Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 7545 del 15/4/2016).
Quanto alla natura giuridica di tale forma di responsabilità, l'indirizzo prevalente
è nel senso di ricondurre la responsabilità precontrattuale nell'alveo della responsabilità di natura aquiliana, con quanto ne consegue in punto di
8 distribuzione dell'onere della prova (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 24738 del 3/10/2019; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 16735 del 29/7/2011).
Ciò premesso in punto di diritto, in punto di fatto, nella vicenda che occupa, è emerso pacificamente che le parti ebbero ad intavolare serie e concrete trattative finalizzate alla conclusione del contratto preliminare avente ad oggetto l'immobile di proprietà del CP_1
Altrettando indubitabile è che tali trattative giunsero ad uno stadio decisamente avanzato - tale, cioè, che, per serietà e concludenza, lasciavano fondatamente presagire la stipulazione del contratto e giustificavano l'affidamento riposto dal nella sua conclusione (cfr. Cass. Civ. Sez. 2 Sentenza n. 12679/2025). Parte_1
La circostanza invero è agevolmente desumibile dal tenore del documento n. 2 allegato all'atto di citazione, id est “Contratto preliminare di compravendita”, trasmesso, in nome e per conto del con e-mail del 10.7.2018, all'architetto CP_1 dall'avv. US, al quale il aveva a sua volta precedentemente CP_2 CP_2 inviato una proposta di acquisito. In esso le parti trasfusero tutti gli elementi essenziali del contratto che doveva essere concluso, e precisamente: la descrizione dell'immobile oggetto di compravendita, comprensiva di esatta ubicazione, confini e rappresentazione catastale;
l'indicazione del prezzo di €
460.000,00 convenuto tra le parti, di cui € 80.000,00 da versare alla firma del preliminare a titolo di acconto e caparra e 380.000,00 da corrispondere al definitivo;
la fissazione della data per la stipula del definitivo.
In aggiunta si osservi - a conferma della serietà e dell'inoltrato avanzamento delle trattative – come lo stesso contenuto della mail di trasmissione del documento in questione deponesse in tal senso dal momento che in essa l'avv.
US usa un linguaggio inequivoco in ordine all'intenzione del proprio cliente di “sottoscrivere” il testo del preliminare, che “per tranquillità di tutti” era opportuno “trascrivere”.
I fatti successivi indicano poi come il nel fondato e ragionevole Parte_1 convincimento che da lì a poco il preliminare sarebbe stato concluso, si fosse: subito attivato per fissare il prima possibile un appuntamento presso il TA di
9 sua fiducia;
avesse immediatamente comunicato all'avv. US la data dell'appuntamento indicata dal TA per la stipula del contratto (doc. n. 5 fascicolo di parte attrice); avesse trasmesso allo studio notarile la proposta di acquisto formulata da il contratto preliminare predisposto Parte_1 dal e la documentazione catastale necessaria per l'atto di compravendita CP_1
(cfr. doc. 6 fascicolo di parte attrice).
In presenza di un siffatto quadro, il successivo recesso del che, nonostante CP_1
l'accordo raggiunto con il ugli elementi essenziali del contratto e l'invio Parte_1 allo stesso del contratto preliminare da formalizzare, a distanza di pochi giorni, abbandonò le trattative e concluse il contratto con terzi al medesimo prezzo, non può che apparire ingiustificato e fonte di responsabilità per lo stesso.
In senso contrario non vale osservare, come fa l'appellato, che il recesso sarebbe stato giustificato dal fatto che, in base agli accordi, il avrebbe dovuto Parte_1 osservare, per la stipula del preliminare, il termine del 16 luglio 2018.
Una tale affermazione, infatti, non può ritenersi suffragata da prova.
Vero è che il teste US, escusso sul capitolo 3 della seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte [“DCV che nelle suddette circostanze l'ing. CP_1 [...]
e l'avv. Marco US dissero al signor che se voleva Tes_1 Parte_1 acquistare lui la casa doveva battere sul tempo il signor Per_2 sottoscrivendo il relativo preliminare e versando una caparra di Euro 80.000,00= entro e non oltre il giorno 16 Luglio, data da intendersi non prorogabile?”] ha confermato la circostanza di cui al capitolo precisando “in seguito inviai una e- mail all'Arch. in cui inviai una bozza del preliminare, ribadendo che il CP_2 preliminare doveva essere stipulato entro il 16 luglio (…)”.
Tuttavia, la valutazione complessiva degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, conduce a considerazioni che non consentono di attribuire a tale deposizione il valore preteso dall'appellato.
Dalla e-mail datata 10.7.2018 prodotta agli atti, emerge che il US, nell'inviare al la bozza del contratto preliminare, indicò che lo stesso era CP_2
10 “da sottoscrivere lunedì della settimana prossima”, senza tuttavia aggiungere che si trattava di un termine inderogabile (cfr. doc. 2 all. citazione).
L'architetto escusso a controprova sul medesimo capitolo 3 della seconda CP_2 memoria ex art. 183 c.p.c. di parte ha dichiarato: “non sono al corrente CP_1 della data del 16 luglio”.
Nel successivo scambio whatsapp tra l'avv. US e il emerge che Parte_1 quest'ultimo, all'esortazione del legale di non allungare i tempi, tranquillizzava il suo interlocutore sulla sua ferma volontà di concludere il contratto (“Non voglio assolutamente. Non si preoccupi. In tutti i modi la prossima settimana chiudiamo”) (cfr. doc. 3 all. citazione).
Da evidenziare è inoltre il fatto che il US in quell'occasione, ancora una volta, nulla ebbe a precisare in ordine alla pretesa natura inderogabile della data del 16.7.2018 e, anzi, il fatto che nulla ebbe da obiettare all'affermazione del che il contratto sarebbe stato concluso “la prossima settimana” (e non Parte_1 quindi il 16.7.2018), sconfessa decisamente il preteso carattere essenziale del termine.
Ancora, emblematico è poi che il 18 luglio 2018, sempre tramite whatsapp, il comunicò al US quanto segue: “Buongiorno, la disturbo anche Parte_1 di sabato …. Ho stressato il notaio all'inverosimile!!! Probabile che prenda una denuncia per stalking da parte del notaio … comunque lunedì le do il giorno preciso per l'atto del preliminare. Volevo rassicurare lei e il sig. he da parte CP_1 mia è già tutto pronto. Grazie e buon fine settimana”, ricevendo come unica risposta dal US: “Ok grazie”.
Orbene, da tale scambio di battute, da un lato, emerge l'atteggiamento, improntato a buona fede del proteso ad accelerare i tempi e ad Parte_1 incalzare il TA affinché, nonostante il brevissimo preavviso, potesse essere fissata una data a breve per la stipula del preliminare;
dall'altro, emerge l'assoluta condiscendenza manifestata dall'avv. US al fatto che il preliminare non venisse concluso il 16 luglio 2018, dal momento che solo quel giorno il sarebbe stato in grado di indicare la data precisa per la stipula. Parte_1
11 È soltanto nel messaggio successivo, allorché il è finalmente in grado Parte_1 di indicare nel 23.7.2018 ore 16:30 l'appuntamento presso lo studio notarile per la conclusione del definitivo che il US, con un inaspettato e, a quel punto, ingiustificato revirement risponde: “Grazie le faccio sapere”.
In realtà, lo sviluppo delle trattative per come condotte fino a quel momento ben consentiva al di riporre un ragionevole affidamento non solo sulla Parte_1 conclusione del contratto ma anche sul fatto che non ostassero motivi particolari a che la data del previsto preliminare potesse slittare di qualche giorno, per le ragioni ampiamente rappresentate alla controparte, che non erano certo dipese da una sua indisponibilità a concludere il contratto.
Sicché, non può che apparire tardiva e pretestuosa la successiva giustificazione addotta dal secondo cui il US si sarebbe limitato a prendere atto CP_1 dell'indicazione della data, fermo restando che sarebbe stato comunque necessario il suo beneplacito.
La circostanza che il fosse a conoscenza di non essere l'unico Parte_1 interessato all'affare è di per sé inidonea a sovvertire le conclusioni raggiunte dal momento che una tale consapevolezza non può certo indurre a rinvenire nello stesso un atteggiamento di negligenza, di trascuratezza o di superficialità, attesi gli sforzi compiuti per riuscire, non senza difficoltà, a fissare, a stretto giro, un appuntamento presso il TA per accelerare la stipula del contratto.
Parimenti, nessuna influenza sul ragionevole affidamento riposto dal Parte_1 per come emerso, e sul comportamento oggettivamente scorretto e contrario a buona fede tenuto dal spiega la circostanza che nei giorni successivi il CP_1 ebbe ad inviare all'avvocato US un messaggio whatsapp in cui Parte_1 lo ringraziava “comunque per l'opportunità” (cfr. doc. 7 fascicolo parte convenuta).
Alla luce delle considerazioni che precedono, in riforma della sentenza gravata, deve ritenersi accertata la responsabilità precontrattuale del a causa del CP_1 suo recesso ingiustificato dalle trattative.
12
4. La domanda di risarcimento
Come noto, in tema di responsabilità precontrattuale, il pregiudizio risarcibile è circoscritto al solo interesse negativo, costituito sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative ed in vista della conclusione del contratto, sia dalla perdita di altre occasioni di stipulazione contrattuale, pregiudizio liquidabile anche in via equitativa, sulla base di criteri logici e non arbitrari (cfr.
Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 24625 del 03/12/2015).
Orbene, nel caso che occupa, l'appellante, sotto il profilo del danno emergente, ha dedotto un pregiudizio patrimoniale consistito nelle spese inutilmente sostenute durante e in funzione delle trattative, pari a € 5.082,36, per attività di natura tecnica, documentate dalla notula dell'architetto (cfr. doc. n. 13 CP_2 fascicolo attoreo), e a € 1.459,00, per attività “di consulenza stragiudiziale per contratto preliminare di vendita”, documentate dalla notula datata 30.07.2018 dell'avv. Anna Schiaffino (cfr. doc. n. 12 fascicolo attoreo).
Tali poste risarcitorie sono state contestate dal deducendosi da parte dello CP_1 stesso che le spese indicate dal non sarebbero accompagnate dalla Parte_1 prova del loro pagamento stante la produzione di semplici “prenotule” rilasciate dai professionisti.
Si tratta di prospettazione destituita di fondamento.
Il Collegio rileva che, in tema di liquidazione del danno, la locuzione “perdita subita”, con cui l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o delle diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, “bensì include anche l'obbligazione di effettuare
l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2^ Sentenza n. 4718 del 10/3/2016).
13 Ciò premesso, non vi è poi alcun dubbio sulla riconducibilità eziologica di tali poste negative alle trattative intercorse inter-partes, ingiustificatamente interrotte dal CP_1
Invero, la prenotula dell'architetto datata 17.7.2018 per la somma di € CP_2
5.082,36, che riporta come causale “Onorari professionali per le operazioni relative all'acquisto di una proprietà immobiliare posta in Monte San Quirico
(Lu)”, attesta il compimento di attività da parte del professionista (sopralluoghi per la visione della proprietà immobiliare, visure ipotecarie e catastali, visure urbanistiche, redazione proposta di acquisto, redazione preliminare), che sono da ritenersi del tutto congruenti con le verifiche propedeutiche, finalizzate alla conclusione del preliminare di compravendita (cfr. doc. n. 13 cit.).
Lo stesso può dirsi in relazione al progetto di notula datato 30.07.2018 dell'avv.
Anna Schiaffino, che riporta come oggetto “Giacomo Bruschini/Pietro Calvi di
Bergolo” e come descrizione dell'attività compiuta “consulenza stragiudiziale per contratto preliminare di vendita” (vd. doc. n. 12), anch'essa congruente rispetto alla futura stipula in relazione agli aspetti giuridici dell'affare, così come congruo appare l'importo di € 1.459,12, del tutto in linea con i parametri delle tabelle per il calcolo dei compensi, di cui al D.M. 55/2014.
A titolo di danno emergente spetta quindi al l'importo complessivo di Parte_1
€ 6.541,48, che non essendo stato corrisposto non ha determinato una perdita da attualizzare. Lo stesso dicasi per gli interessi, che tra l'altro non sono stati neppure oggetto di richiesta.
Ciò detto sotto il profilo del danno emergente, la Corte rileva che il Parte_1 con l'atto di appello e con le conclusioni scritte formulate il 6.5.2025, aveva chiesto ristoro anche del pregiudizio da lucro cessante, sia per aver dovuto vendere il proprio immobile ad un prezzo inferiore a quello di mercato per l'urgenza di reperire rapidamente la liquidità necessaria in vista della stipula del preliminare, sia per le chances perdute, vuoi per aver omesso di considerare affari diversi e vuoi per aver scartato soluzioni alternative. Inoltre, aveva allegato, accanto al danno patrimoniale, anche l'ulteriore pregiudizio che gli
14 sarebbe derivato dal “disagio subito per aver lasciato la casa in cui viveva”. Voci di danno, tutte, che – a suo dire – sarebbero state agevolmente dimostrabili attraverso i capitoli di prova testimoniale non ammessi sub nn. 8, 9, 10, 15, 16,
17, 18 e 19 di cui alla memoria n. 2, ex art. 183 co. 6 c.p.c. e dei quali aveva chiesto nuovamente in questa sede l'ammissione.
Solo in limine litis, con la memoria di replica depositata il 14.7.2025, l'appellante, per il tramite del proprio legale, ha dichiarato “di volere limitare la domanda risarcitoria alla richiesta di risarcimento del danno emergente, rinunciando al risarcimento del lucro cessante (cosicché il giudizio possa essere subito deciso senza necessità di rimettere la causa in istruttoria)”.
Preliminarmente, si osserva che, in base al consolidato orientamento della
Suprema Corte, la rinuncia ad una parte dell'originaria domanda rientra fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate, sicché, a differenza della rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata che è atto di disposizione del diritto in contesa, non richiede, in capo al difensore, un mandato "ad hoc", essendo sufficiente quello "ad litem" (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 4837 del
19/02/2019; in senso conforme Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 28146 del
17/12/2013; da ult. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 13636 del 16/05/2024).
Giova poi ricordare che nel giudizio di appello la parte può sempre rinunciare alla domanda, o a parti di essa, anche dopo la precisazione delle conclusioni, perché la restrizione del thema decidendum, a differenza dell'estensione, è sempre permessa, in quanto il principio dispositivo, secondo cui la parte è sovrana delle scelte difensive e delle domande poste al giudice, prevale sugli effetti che esso produce nei confronti delle altre parti, presentando il sistema idonee modalità procedurali per assicurare il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa (cfr. Cass. Sez. U., Sentenza n. 3453 del 07/02/2024).
Quanto all'ambito oggettivo della rinuncia, vero è che si è fatto esplicito riferimento soltanto al “risarcimento del lucro cessante” e non anche al risarcimento del danno non patrimoniale, tuttavia, dalla lettura complessiva
15 dell'atto si evince univocamente che l'unica pretesa rimasta in vita, dopo la parziale rinuncia, è quella del danno emergente, avendo l'appellante dichiarato espressamente di volere limitare la domanda risarcitoria alla richiesta di risarcimento “per le spese documentate” e al tempo stesso nel medesimo atto concluso per la condanna del “a risarcire a tutti i danni CP_1 Parte_1 derivati da detta responsabilità nei limiti del danno emergente (…)”.
Ne deriva, che su tale parte della domanda occorre dichiarare il venir meno dell'interesse ad agire del per intervenuta rinuncia. Parte_1
Analogamente, non occorre pronunciare sulla richiesta di ammissione della prova per testi formulata dall'appellante, trattandosi di capitoli strumentali rispetto alla parte della domanda oggetto di rinuncia.
5. Il terzo motivo di appello.
Il terzo motivo di gravame, con cui l'appellante si duole dell'errata quantificazione delle spese di lite, rimane assorbito dalla nuova regolamentazione degli oneri processuali conseguente alla riforma della pronuncia di primo grado, in forza del disposto dell'art. 336 c.p.c. come di seguito specificato.
6. Le spese di lite.
In punto di spese di lite, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del
12/04/2018; Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
16 Nel caso di specie, il ha proposto un'unica domanda di risarcimento Parte_1 articolata in più capi (danno emergente, lucro cessante e danno non patrimoniale), salvo rinunciare solo in sede di repliche del presente giudizio di appello ad una parte di essa (capi relativi al lucro cessante e al danno non patrimoniale).
Orbene, come noto, in caso di rinuncia a singoli capi della domanda le spese giudiziarie devono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale, cioè, valutando la fondatezza della pretesa, con giudizio di prognosi postuma (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 3734 del
10/04/1998).
Ciò premesso, tale valutazione, nel caso di specie, non è favorevole all'attore, odierno appellante.
Quanto al danno asseritamente rappresentato dal deprezzamento dell'immobile, deve negarsi l'astratta fondatezza della domanda non essendovi prova in atti dell'esistenza di nesso causale tra la vendita dell'appartamento di proprietà del a prezzo inferiore a quello di mercato e le trattative con il Si Parte_1 CP_1 osserva sul punto, per un verso, come una tale prova non risulti ricavabile dalla semplice affermazione che la necessità di procurarsi in tempi brevi il danaro necessario per acquistare l'immobile del avrebbe costretto il ad CP_1 Parte_1 accettare un prezzo più basso, per altro verso, come appartenga al normale sviluppo delle trattative che una vendita possa concludersi, per le ragioni più disparate, ad un prezzo inferiore a quello originariamente indicato dal venditore.
Né sarebbe potuta venire in ausilio al la dedotta prova per testi, la cui Parte_1 richiesta in questa sede, ove non implicitamente rinunciata, sarebbe risultata inammissibile.
Al riguardo mette conto evidenziare che i capitoli di prova su cui l'appellante aveva insistito erano già stati oggetto di valutazione da parte del giudice di prime cure. In particolare, con l'ordinanza resa a verbale il 30.10.2019, il Tribunale aveva ritenuto irrilevanti, poiché “de relato actoris” i capitoli nn. 8, 9, 10, 16, 17
17 (seconda parte), 18, 19, mentre i capitoli nn. 15 e 17 (prima parte) erano stati valutati documentali.
Orbene, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte (cfr., ex plurimus, Cass. n. 3274/2019; 1532/2018; Cass. n. 25652/2017) “I motivi di appello concorrono a determinare l'oggetto del relativo giudizio e, per questo profilo, incidono sullo stesso esercizio del potere d'impugnazione, non potendosi considerare proposti all'esame del giudice del gravame i capi della sentenza di primo grado che non siano stati in concreto oggetto di specifiche censure nell'atto di appello. Pertanto, la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta o dolersi della omessa pronuncia al riguardo” (Cass. sez.
3^ civ.
7.7.2006 n. 15519).
Nella specie, l'appellante si era limitato a lamentare genericamente la mancata ammissione delle prove richieste, senza spiegare, con apposito motivo di censura, le ragioni per le quali i capitoli di prova oggetto di domanda avrebbe dovuto considerarsi ammissibili e rilevanti, in contrapposizione a quanto viceversa ritenuto dal primo giudice, in special modo con riferimento alla loro prevista inutilizzabilità in quanto relativi a circostanze apprese de relato actoris.
Parimenti sarebbe stata da respingere la prospettazione del relativa al Parte_1 danno da perdita di chance.
A sostegno della stessa, l'appellante aveva allegato di aver fatto legittimo affidamento sulla conclusione dell'affare con il e che, pertanto, non aveva CP_1 considerato e scartato altre soluzioni alternative. Tuttavia, una tale prospettazione mal si concilia con il fatto che le trattative con il per come CP_1 descritte dal trovarono il loro input nell'occasione presentatasi al Parte_1 di acquistare quel particolare immobile offerto in vendita dal Parte_1 CP_1 sicché sarebbe risultato difficile ritenere, in assenza di prova, che il Parte_1 contemporaneamente, avrebbe potuto prendere in esame altre soluzioni
18 alternative a quella;
tant'è, che non consta che egli avesse, nello stesso periodo, neppure vagamente ricercato altri possibili affari.
Infine, pure da respingere sarebbe stata la richiesta di risarcimento del danno per il “disagio subito per aver lasciato la casa in cui viveva”.
Nel caso di specie, infatti, non ricorrevano i presupposti indicati dalla giurisprudenza di legittimità perché potesse ritenersi integrato il dedotto danno non patrimoniale (cfr. da ult. ex plurimis, Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 33276 del 29/11/2023). Invero, dalla rappresentazione compiuta a sostegno della domanda non emerge né quale sarebbe stato l'interesse costituzionalmente rilevante che sarebbe stato leso nella specie, né il grado di lesione subito, né la rilevanza del danno - che anzi avrebbe dovuto essere implicitamente esclusa avendo lo stesso parlato di un mero disagio - né quali effettive ricadute Parte_1 pregiudizievoli si sarebbero verificate a carico dello stesso.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il deve ritenersi Parte_1 virtualmente soccombente rispetto ai capi della domanda oggetto di rinuncia, con conseguente applicazione dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui configura la reciproca soccombenza delle parti.
Tuttavia, dal momento che il è risultato pur sempre vincitore sulla Parte_1 domanda di accertamento della responsabilità precontrattuale del nonché CP_1 sul capo della domanda risarcitoria avente ad oggetto il danno emergente, si stima di dover operare una compensazione soltanto parziale, pari alla metà, con condanna della controparte al pagamento della restante metà.
La liquidazione, in misura intera, deve avvenire sulla base del compenso per gli avvocati in ambito civile come stabilito dal D.M. 55/2014, e successive integrazioni, considerati il valore della controversia (accertato come ricompreso, ai sensi e agli effetti dell'art. 14 TU – DPR n. 115/02 nello scaglione di valore da
€ 5.200.01 a € 26.000,00) e l'impegno difensivo (medio) prestato: quanto al primo grado, in complessivi € 5.077,00 per compensi (di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase di trattazione ed € 1.701,00 per la fase decisoria) e in € 572,00 per esborsi, oltre rimborso
19 forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge;
quanto al presente grado di appello, esclusa la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria, in complessivi € 3.966,00 per compensi (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, €
921,00 per la fase introduttiva e € 1.911,00 per la fase decisionale) e in € 382,50 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 946/2021 del Tribunale Parte_1 di Lucca, emessa e pubblicata il 29.10.2021, in riforma della sentenza impugnata e in parziale accoglimento dell'appello, così provvede:
1. accertata la responsabilità precontrattuale di per Controparte_1 CP_1 ingiustificato abbandono dalle trattative relative alla compravendita per cui è causa, condanna al pagamento in favore di Controparte_1 della somma di € 6.541,48, a titolo di danno Parte_1 emergente;
2. dichiara venuto meno, per effetto di rinuncia, l'interesse ad agire del sui capi di domanda relativi al lucro cessante e al danno non Parte_1 patrimoniale;
3. compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura del
50%, e condanna al pagamento in favore di Controparte_1 della restante metà delle misure intere liquidate, in Parte_1 base al calcolo specificato in motivazione, quanto al primo grado, in complessivi € 5.077,00 per compensi e in € 572,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali 15%, oltre iva e cap come per legge, e quanto al presente grado l'appello, in € 3.966,00 per compensi professionali e in €
382,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali 15%, iva e cap come per legge.
Firenze, così deciso nella camera di consiglio del 22 luglio 2025, su relazione della dott.ssa Maria Teresa Paternostro.
20 Il Consigliere estensore
Maria Teresa Paternostro
La Presidente
Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196
e successive modificazioni e integrazioni
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