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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/03/2025, n. 1402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1402 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.721/2025 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. LI VIGNI PIETRO)
- ricorrente -
CONTRO
_1
(dott.ssa COLOMBO MARGHERITA)
- resistente -
Avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
All'udienza di discussione del 25/03/2025 ha pronunziato
SENTENZA dando lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio che liquida in euro _1
1.706,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20.1.2025 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendone la condanna al pagamento dell'assegno mensile di assistenza. _1
Costituitosi in giudizio l rilevava che la prestazione era stata liquidata. _1 All'odierna udienza il procuratore della ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna di al pagamento delle spese di lite. _1
***
Preso atto della circostanza che l'ente previdenziale ha riconosciuto le ragioni della parte ricorrente, provvedendo alla liquidazione della prestazione richiesta e degli arretrati, sia pure in data successiva alla proposizione del ricorso (cfr. fascicolo di parte resistente), va dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico CP_ dell' e si liquidano come in dispositivo, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Palermo, il 25/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.721/2025 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. LI VIGNI PIETRO)
- ricorrente -
CONTRO
_1
(dott.ssa COLOMBO MARGHERITA)
- resistente -
Avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
All'udienza di discussione del 25/03/2025 ha pronunziato
SENTENZA dando lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio che liquida in euro _1
1.706,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20.1.2025 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendone la condanna al pagamento dell'assegno mensile di assistenza. _1
Costituitosi in giudizio l rilevava che la prestazione era stata liquidata. _1 All'odierna udienza il procuratore della ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna di al pagamento delle spese di lite. _1
***
Preso atto della circostanza che l'ente previdenziale ha riconosciuto le ragioni della parte ricorrente, provvedendo alla liquidazione della prestazione richiesta e degli arretrati, sia pure in data successiva alla proposizione del ricorso (cfr. fascicolo di parte resistente), va dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico CP_ dell' e si liquidano come in dispositivo, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Palermo, il 25/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno