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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/06/2025, n. 8790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8790 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XIII Civile
Verbale di trattazione scritta all'udienza del 5/6/2025, innanzi al giudice AL CH IS è stata chiamata la causa iscritta al N.r.g.a.c. 4915/2025;
Il Giudice lette le note scritte depositate per come trasmesse dalla Cancelleria e presso della rinuncia ai termini della parte costituita;
all'esito della camera di consiglio procede alla definizione del procedimento ai sensi dell'art.281-sexies Cpc;
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XIII Civile
il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del giudice
AL IS, nell'udienza del 05/06/2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA con deposito telematico contestuale del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa di secondo grado iscritta al n. 4915 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 in data odierna. tra (COD. FISC. , residente a [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Fontanella ( ), giusta C.F._2
procura alle liti in atti;
- appellante in riassunzione -
e
(C.F. ) – in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore -con sede in Roma, Via G. Grezar 14;
- appellata contumace -
e
(P.I. - C.F. ) in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Sindaco pro-tempore Sig. ( ; Persona_1 C.F._3
- appellato contumace-
oggetto: atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito di ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 484/2025, depositata in data 09.01.2025 sul ricorso, iscritto al n. 7294/2023 R.G., avverso la sentenza d'appello del Tribunale di
Roma n. 2225/2023, depositata il 08.02.2023. conclusioni per : «Voglia l'Ecc. mo Tribunale adito, in funzione di Giudice di Parte_1
rinvio, al netto del giudicato interno già formatosi, condannare il
[...]
in persona del l.r.p.t. ed Controparte_2 Controparte_3
, in persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese del secondo grado e del
[...]
grado di legittimità e del presente grado di rinvio in misura pari alla nota spese che si depositerà nel corso del presente grado di giudizio e comunque in misura conforme al DM 55/2014 e successive modifiche, con distrazione in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario.».
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione notificato in data
21.10.2021 ed iscritto a ruolo il 5.11.2021 (RG.44341/2021), il sig. ha Parte_1
proposto opposizione, innanzi al Giudice di pace di Roma, avverso plurime cartelle di pagamento e ruoli esattoriali riferiti a sanzioni amministrative emesse per conto del per € 1.461,01 così come risultanti dagli Controparte_2 estratti di ruolo di cui era venuto in possesso in occasione di un accesso presso gli sportelli del avvenuto in data 4.10.2021, convenendo in giudizio sia CP_4
l'Ente creditore che il (doc. A fascicolo di parte di I grado). CP_4
2. Si sono costituti in giudizio in prime cure, avverso il suddetto atto di citazione, il e l Controparte_2 Controparte_1
eccependo in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione a ruolo
[...]
esattoriale e nel merito, la sua infondatezza.
3. Ad esito del giudizio di primo grado, il Giudice di pace di Roma, con sentenza n. 7653/2022, ha accolto integralmente l'opposizione formulata dalla parte istante nei confronti di tutte le parti convenute in giudizio, affermando l'inesigibilità della cartella impugnata per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, ha annullato i provvedimenti opposti e condannato le parti soccombenti al pagamento delle spese di lite liquidate in € 500,00 per compensi ed € 43,00 per spese vive, oltre accessori di legge in favore del procuratore di parte opponente dichiaratosi antistatario.
4. Avverso tale decisione ha proposto appello l'attore vittorioso, censurandola nella parte in cui il giudice di primo grado aveva liquidato le spese di lite, in danno delle parti soccombenti, in misura inferiore ai parametri di cui al D.M.
n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame e chiedendo, pertanto, che in riforma parziale della sentenza di primo grado sul capo, il giudice rideterminasse l'importo delle spese di lite del giudizio di primo grado.
5. Nel giudizio d'appello entrambe le parti appellate sono rimaste contumaci.
6. Con sentenza n. 2225/2023 pubblicata l'8/02/2023, il Tribunale di Roma ha accolto l'appello e, in riforma parziale della sentenza del giudice di prime cure in ordine alle spese processuali del primo grado del giudizio, ha rideterminato le stesse nella misura media, liquidandole ai sensi del D.M. n. 55/2014 con distrazione in favore del difensore dell'appellante statuendo, però, che “nulla si dispone in ordine alle spese del gravame stante la mancata costituzione, e quindi mancata opposizione delle convenute, in grado di appello”.
7. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Pt_1
sulla base di due motivi: a) violazione o falsa applicazione degli artt. 91-92
[...] c.p.c., art. 112 c.p.c. con riferimento alla omessa regolamentazione delle spese del secondo grado di giudizio in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.; b) violazione o falsa applicazione degli artt. 91-92 c.p.c. con riferimento alla compensazione delle spese del secondo grado di giudizio in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c..
8. Con ordinanza n. 484/2025 (RG 7294/2023), depositata in data 4.10.2024 la Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendo fondato il primo motivo di gravame e assorbita la questione inerente al secondo, così disponendo: “la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità”-
9. Anche nel presente giudizio in riassunzione le parti appellate sono rimaste contumaci (v. pec del 25.1.2025).
10. Conformemente a quanto riconosciuto dalla Corte di cassazione, deve ritenersi corretta la tesi dell'odierno appellante in riassunzione secondo cui, in presenza dell'accoglimento dell'appello, il Tribunale avrebbe dovuto accogliere anche la domanda di condanna delle parti appellate al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio, quantunque contumaci.
11. Nel caso che ci occupa è evidente, infatti, che il Tribunale avrebbe dovuto accogliere anche la domanda d'appello relativa alle spese giudiziali di quel grado di giudizio considerando che, come da giurisprudenza costante, il criterio essenziale sulla base del quale individuare la soccombenza rispetto alle spese di lite
è l'aver dato causa al giudizio, senza che abbia alcun rilievo la mancata costituzione di controparte poi risultata soccombente nel merito, dovendosi soltanto fare applicazione del principio di causalità nel dare origine al processo o nel determinare il suo protrarsi. La mancata costituzione in giudizio della parte appellata, invero, può vale esclusivamente quale indice di un minore dispendio di energie processuali ad opera di parte attrice, legittimante una liquidazione delle spese di giustizia secondo i parametri minimi tabellari di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. in luogo di quelli medi.
12. Nella richiamata ordinanza la Cassazione afferma, dunque, che “non può avere rilievo alcuno, ai fini dell'applicazione della disciplina fissata nell'art. 92
c.p.c., la circostanza che la parte che ha dato causa al processo abbia poi omesso di costituirsi in esso e comunque di dispiegare attività difensiva, condotta alla quale va attribuita valenza totalmente neutra siccome inidonea a costituire indice di esclusione del dissenso e addirittura di adesione all'avversa richiesta (in termini si veda anche Cass. n. 4485 del 28/03/2001 Rv. 545248 - 01), e che anzi può semmai considerarsi espressione di mera indifferenza rispetto alle ragioni di economia che dovrebbero indurre le parti (specie quelle pubbliche) all'adozione di ogni cautela utile ad evitare inutili dispendi di energia processuale (Cass. n. 373 del 13/01/2015, non massimata ufficialmente).”
13. Nel presente giudizio, il primo Tribunale non si è attenuto ai principi esposti dalla Corte regolatrice, avendo omesso di condannare le parti soccombenti e appellate anche in ordine alle spese del gravame. Né può ritenersi giustificata l'implicita pronuncia negativa sulla scorta di una possibile compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c., in quanto alcuna espressa precisazione motivazionale è stata fatta dal giudice del gravame sul punto e, comunque, non ricorrendo le ipotesi, richieste dalla norma de qua, della soccombenza reciproca ovvero dell'assoluta novità della questione trattata o del mutamento giurisprudenziale rispetto alle questioni dirimenti. Pertanto, rileva l'odierno decidente che la condotta del giudice di prime cure integra un vizio di legittimità che impone l'intervento correttivo dell'odierno giudicante. Invero, la corretta applicazione dei criteri di liquidazione delle spese di lite persegue il fine di garantire una soglia inderogabile di tutela del lavoro dell'avvocato, riconoscendone la dignità professionale, assicurando una proporzionalità minima tra l'attività svolta e il compenso riconosciuto e prevenendo liquidazioni giudiziali arbitrarie e/o irragionevoli, in ossequio al principio di equa retribuzione di cui all'art. 36 della
Costituzione.
14. Tanto premesso, in conformità a quando disposto dalla Corte di cassazione nel presente giudizio di esame, preso atto che ha Parte_1
conseguito esito vittorioso nel merito tanto in primo che in secondo grado, nonché in sede di ricorso per cassazione, occorre procedere con la determinazione e liquidazione delle spese di lite relative: a) al giudizio di secondo grado;
b) al giudizio di legittimità; c) al presente giudizio di riassunzione, essendo già stata soddisfatta la pretesa attorea con riferimento alla rideterminazione delle spese del primo grado di giudizio.
15. In particolare, nel compimento di tale operazione di liquidazione il decidente deve applicare la normativa vigente in materia dettata dal D.M. 10 marzo
2014, n. 55, recante i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, come modificato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37, e successivamente dal D.M.
13 agosto 2022, n. 147, in vigore dal 23 ottobre 2022. Tali decreti sono stati emanati in attuazione dell'art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), la quale prevede che, in mancanza di accordo tra le parti, il compenso debba essere determinato dal giudice nel rispetto dei parametri stabiliti con decreto ministeriale. In particolare, l'art. 4, comma I, del precitato D.M. 55/2014, nella sua formulazione più recente, dispone espressamente che: «Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento». Sul punto rilevano anche i più recenti pronunciamenti della Corte di legittimità che hanno – sostanzialmente - riaffermato la valenza cogente della normativa de qua, secondo i quali: «In tema di compensi professionali forensi, le modificazioni al D.M. n. 55 del 2014, introdotte mediante il D.M. n. 147 del 2022, non hanno in alcun modo inciso sull'inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale in assenza di diversa convenzione, avendo soppresso le parole "di regola" in tutti i commi in cui esse ricorrono, al fine di ridurre il margine di discrezionalità dell'autorità giudiziaria, rendere più omogenea l'applicazione dei parametri e garantire maggiore coesione all'interno della categoria dei professionisti» (v. Cass. n. 24993/2023; ex multiis Cass.
n. 10438/2023, Cass. n. 9815/2023); ed ancora, «In tema di spese processuali, la determinazione in concreto del compenso per le prestazioni professionali di avvocato è rimessa esclusivamente al prudente apprezzamento del giudice di merito, salvo il rispetto dei parametri minimi e massimi» (v. Cass. n. 4782/2020).
16. Orbene, in applicazione dei criteri minimi tabellari di cui al D.M n.
55/2014 e ss.mm., giustificati, come esposto dalla non particolare complessità della controversia oggetto di giudizio e dall'esiguità dell'attività processuale svolta, determinata dalla contumacia delle parti appellate, si liquidano le spese di giudizio nel modo seguente: giudizio di secondo grado: per la fase di studio € 213,00; per la fase introduttiva €
213,00; per la fase di trattazione € 426,00; per la fase decisoria € 426,00, oltre RSG,
IVA e CPA;
spese vive documentate pari a complessivi € 197,00;
giudizio di legittimità: per la fase di studio € 355,00; per la fase introduttiva €
389,00; per la fase decisoria € 195,00, oltre RSG, IVA e CPA;
spese vive documentate pari a complessivi € 335,00; giudizio di riassunzione: per la fase di studio € 213,00; per la fase introduttiva €
213,00; per la fase di trattazione € 426,00; per la fase decisoria € 426,00, oltre RSG,
IVA e CPA;
spese vive documentate pari a complessivi € 142,00.
Al riguardo ritiene il decidente di dover pronunciare condanna alle spese di lite, in capo alle parti convenute rimaste contumaci, in solido tra loro.
L'art. 97 c.p.c., in materia di spese processuali, stabilisce infatti che il giudice “può anche pronunciare condanna solidale di tutte o alcune tra esse, quando hanno interesse comune”, principio cui la giurisprudenza affianca l'ipotesi di tenuta di una condotta processuale sostanzialmente comune (Cass. civ. sent. n. 27476/2018).
Nel caso di specie è innegabile l'interesse comune dell' Controparte_1
e del , così come emerge
[...] Controparte_2
chiaramente l'assunzione di una medesima condotta processuale, con convergenza di atteggiamenti difensivi volti a non contrastare la tesi attorea nel secondo grado di appello, nel giudizio in Cassazione e nel presente giudizio e consistente nella mancata costituzione.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio instaurato con atto di citazione in riassunzione proposto da nei confronti dell' Parte_1 [...]
e del , così provvede: Controparte_5 Controparte_2
1) dichiara la contumacia delle parti appellate.
2) nel merito, accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Roma n. 2225/2013, condanna l'
[...]
e il , in persona dei Controparte_5 Controparte_2
rispettivi rappresentanti legali pro-tempore e in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado e del giudizio di legittimità, in favore del procuratore di parte opponente dichiaratosi antistatario, che liquida, secondo il criterio del minimo tabellare, nella seguente misura: giudizio di secondo grado: per la fase di studio € 213,00; per la fase introduttiva €
213,00; per la fase di trattazione € 426,00; per la fase decisoria € 426,00, oltre RSG,
IVA e CPA;
spese vive documentate pari a complessivi € 197,00; giudizio di legittimità: per la fase di studio € 355,00; per la fase introduttiva €
389,00; per la fase decisoria € 195,00, oltre RSG, IVA e CPA;
spese vive documentate pari a complessivi € 335,00;
3) condanna l' e il Controparte_5 Controparte_2
, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro-tempore e in solido tra
[...]
loro, al pagamento, in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario, secondo il criterio del minimo tabellare, delle spese del presente giudizio che liquida, secondo il criterio del minimo tabellare, nella seguente misura: per la fase di studio € 213,00; per la fase introduttiva € 213,00; per la fase di trattazione € 426,00; per la fase decisoria € 426,00, oltre RSG, IVA e CPA;
spese vive documentate pari a complessivi € 142,00.
Roma 12 giugno 2025.
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sentenza redatta con la collaborazione del M.O.T. Claudio Volpe Così deciso il 12/06/2025 all'esito della camera di consiglio.
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