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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 13/10/2025, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A R. Gen. N. 871/2021
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
rel.est.
ha pronunciato la seguente OGGETTO:
S E N T E N Z A (deposito Pt_1 nella causa civile n. 871/2021 R.G. promossa con atto di citazione bancario, cassetta di notificato in data 5 agosto 2021 e posta in decisione all'udienza sicurezza, apertura di collegiale del 2 aprile 2025 credito bancario)
d a cod.: 140041
(C.F. , già Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
a seguito di fusione per incorporazione del 26.03.21, con sede in
[...]
Torino (TO) - Piazza San Carlo n. 156, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
HI IO del Foro di AM, procuratore domiciliatario come da procura agli atti.
APPELLANTE c o n t r o
(P. IVA Controparte_3
, con sede in Olmo al Brembo (BG) - via Roma n. 101, in P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. FALCONE BARTOLOMEO del Foro di Milano, domiciliata presso lo studio dell'Avv. PISTOIA FRANCESCO del Foro di Brescia,
come da procura agli atti.
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di AM in data 22 luglio
2021, n. 1406/2021.
CONCLUSIONI
Per l'appellante
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO:
- previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, respingersi ogni domanda formulata dalla società nei Controparte_3
confronti di in quanto infondata in fatto ed in diritto Controparte_1
per i motivi esposti;
IN OGNI CASO:
- spese e compenso professionale interamente rifusi.
Per l'appellata
NEL MERITO:
- respingere l'appello promosso da in quanto Parte_2
infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in atti ivi incluse le relative richieste di integrazione peritale e, per l'effetto, salvo quanto si dirà in via incidentale, revocare il provvedimento assunto dalla Corte in data 20.10.2021 e confermare nei capi non oggetto di riforma per l'appello incidentale la sentenza n. 1406/2021 resa dal Tribunale di AM nel giudizio iscritto al RG. 1938/2019;
IN VIA INCIDENTALE:
- accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative agli interessi (anche anatocistici), commissioni di massimo scoperto, commissioni ex. art. 117
bis TUB e spese per mancata pattuizione e/o indeterminatezza e/oviolazione di legge, nel rapporto di conto corrente n. 4575 e delle relative aperture di credito;
- accertare e dichiarare che il rapporto di conto corrente n. 4575 è stato inficiato dall'illegittimo addebito alla correntista di importi a titolo di interessi, commissioni e spese non dovuti, quantificati in € 991.586,00, di cui € 735.090 a titolo di interessi debitori anche anatocistici, € 122.867,00
a titolo di cms, € 5.733,00 a titolo di competenze IV trimestre 2002
addebitate nel 2003, € 2.660,00 per spese non dovute sul saldo rettificato,
€ 3.390,00 per spese fido non pattuite, € 6.475,00 per spese per operazioni non pattuite, € 7.035,00 per spese gestione conto non pattuite ed €
108.336,00 per spese commissione sull'accordo e per messa a disposizione fondi, così come quantificati nella relazione del CTU nel presente giudizio, o della maggiore o minore somma risultante in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo, pari agli illegittimi addebiti al
31.10.2017; - per l'effetto, preso atto della chiusura del conto corrente in corso di giudizio, in parziale modifica della sentenza n. 1406/2021 resa dal
Tribunale di AM nel giudizio iscritto al RG. 1938/2019, condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di €
636.790,00, pari al saldo del rapporto di conto corrente n. 4575 alla data del 31.10.2017 così come ricalcolato nella relazione del CTU nel presente giudizio, con riserva di chiedere la restituzione degli illegittimi addebiti nel periodo successivo e risarcimento del danno per illegittima segnalazione;
IN VIA INCIDENTALE CONDIZIONATA:
- nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello relativamente alla presunta inammissibilità della domanda di ripetizione svolta dopo la chiusura del conto corrente e dopo lo spirare dei termini ex. art. 183, co.
VI c.p.c.:
- accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative agli interessi (anche anatocistici), commissioni di massimo scoperto, commissioni ex. art. 117
bis TUB e spese per mancata pattuizione e/o indeterminatezza e/o violazione di legge nel rapporto di conto corrente n. 4575 e delle relative aperture di credito;
- per l'effetto, in parziale riformare della sentenza n. 1406/2021 resa dal
Tribunale di AM nel giudizio iscritto al RG. 1938/2019, disporre l'annotazione a credito sul c/c n. 4575 dell'importo di € 991.586,00, di cui
€ 735.090 a titolo di interessi debitori anche anatocistici, € 122.867,00 a titolo di cms, € 5.733,00 a titolo di competenze IV trimestre 2002 addebitate nel 2003, € 2.660,00 per spese non dovute sul saldo rettificato,
€ 3.390,00 per spese fido non pattuite, € 6.475,00 per spese per operazioni non pattuite, € 7.035,00 per spese gestione conto non pattuite ed €
108.336,00 per spese commissione sull'accordo e per messa a disposizione fondi, o della maggiore o minore somma risultante in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo, con riserva di miglior precisazione in corso di causa alla luce dei successivi estratti conto,
accertando che il saldo del conto corrente n. 4575 alla data del 31.10.2017
era di + € 636.790,00 a credito della correntista anziché di - € 199.710,00
a debito della stessa, o in quella successiva dell'ultimo estratto conto prodotto;
IN OGNI CASO:
- con integrale vittoria delle spese e dei compensi professionali del giudizio di secondo grado, da distrarsi in favore dell'avv. Bartolomeo
Falcone dichiaratosi procuratore antistatario;
- con spese di CTU interamente a carico dell'appellante, con condanna di questa ultima a restituire all'appellata quanto eventualmente corrisposto per detta voce in corso del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato Controparte_3
conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di AM,
[...]
(già ), chiedendo di Controparte_2 Controparte_4
accertare e dichiarare relativamente al conto corrente n. 4575 (alla data di notifica della citazione, in essere tra le parti) la nullità, illegittimità ed inefficacia dell'addebito di interessi ultralegali, di interessi debitori con capitalizzazione trimestrale e superiori al tasso soglia usura, nonché degli addebiti di commissioni di massimo scoperto, valute e spese non pattuite e, per l'effetto, di accertare e dichiarare l'illegittimo addebito dell'importo di € 1.080.333,66, con conseguente rideterminazione del rapporto dare/avere del conto n. 4575.
La società attrice rappresentava di intrattenere con il Controparte_2
rapporto di conto corrente n. 4575, acceso in data 02.07.1990,
lamentandone la nullità per difetto di forma scritta ed indeterminatezza dell'oggetto, censurando l'indebita applicazione di € 151.330,77 a titolo di interessi anatocistici, € 750.654,08 a titolo di interessi debitori, €
24.374,11 a titolo di interessi creditori, € 88.823,44 a titolo di c.m.s. ed €
65.160,66 a titolo di spese, per un ammontare complessivo di €
1.080.333,66.
Si costituiva contestando tutto quanto ex adverso Controparte_2
affermato ed opponendosi all'accoglimento delle domande avversarie.
Chiedeva la in via preliminare, di dichiararsi, ai sensi dell'art. 2946 CP_2
cod. civ., l'intervenuta prescrizione estintiva decennale di qualsiasi diritto ripetitorio riferito a somme addebitate sul conto corrente n. 4575
anteriormente al giugno 2008; in via principale e di merito, di respingersi tutte le domande formulate da nei Controparte_3
confronti di Controparte_2
La causa era istruita documentalmente e per mezzo di consulenza tecnico
- contabile. Nelle more, a seguito di atto di fusione stipulato in data 26.03.2021 a rogito del Notaio di Milano, si fondeva Persona_1 Controparte_2
per incorporazione in con decorrenza dal Parte_2
12.04.2021 e, ai sensi dell'art. 2504 bis cod. civ., Controparte_1
assumeva i diritti e gli obblighi dell'incorporata, proseguendo in tutti i relativi rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.
Con sentenza n. 1406/2021, pubblicata il 22 luglio 2021, il Tribunale di
AM così decideva: “definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1) accertata la nullità delle clausole contrattuali meglio indicate in motivazione ed accertata altresì
l'applicazione di interessi usurari limitatamente ai periodi IV trimestre
2003, II, III e IV dell'anno 2004, III e IV dell'anno 2010, I e II dell'anno
2011, ridetermina il saldo a credito del correntista in euro 413.027 alla data del 31.10.2017 e conseguentemente condanna la convenuta a pagare all'attrice la predetta somma oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) condanna parte convenuta a rifondere all'attrice le spese processuali liquidate in euro 30.000 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge con distrazione a favore dell'avv. Falcone che si dichiara antistatario;
3)
condanna la convenuta a pagare le spese di c.t.u. già liquidate in euro 7.500
oltre accessori di legge.”.
In particolare, il Tribunale:
- rigettava la domanda diretta ad accertare la nullità del contratto per mancanza della sottoscrizione della banca a fronte della condotta processuale dell'Istituto di credito, comunque idonea - ai sensi dell'art. 117 T.u.b. - a dimostrarne la volontà di avvalersi del contratto;
- accertava la nullità della clausola di cui all'art. 7 del contratto di conto corrente per indeterminatezza degli interessi attivi e passivi, fissati con riferimento all'“uso piazza” e, per l'effetto, ne stabiliva la sostituzione con il tasso di cui all'art. 1284 cod. civ. per quanto attiene agli interessi attivi e con il tasso di cui all'art. 117 co. 7 T.u.b. per gli interessi passivi,
affermando - in ogni caso - che la Banca non avrebbe potuto variare in peius il tasso senza apposita sottoscrizione da parte del cliente;
- escludeva dal conteggio la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi anche per il periodo successivo alla delibera CICR del 20.2.2000
in quanto l'Istituto di credito vi aveva dato attuazione dandone mera comunicazione al correntista mentre, proprio secondo l'art 7 co. 3 della predetta delibera sarebbe stato necessario un nuovo accordo espresso tra le parti non essendo ammissibile un adeguamento unilaterale;
- riteneva fondata la contestazione in merito all'omessa indicazione delle valute, accertando come i giorni valuta o giorni banca non fossero stati pattuiti nel contratto originario né in seguito, ma semplicemente comunicati successivamente;
- con riferimento alle commissioni di massimo scoperto, accertava che non erano state pattuite nell'originario contratto del 02.07.1990, risultando concordate in percentuale solo nei singoli atti di concessione di fido di cassa o a revoca, comunque in modo tale che il criterio di addebito restava
- quantomeno in parte - indeterminato;
- quanto al lamentato addebito di spese non convenute, stabiliva come il contratto di conto corrente non prevedesse addebiti a titolo di spese e che,
pertanto, gli oneri pattuiti nei successivi contratti di fido dovessero applicarsi esclusivamente a quel tipo di operazioni, non in genere allo svolgimento del rapporto di conto, così che solo le spese vive relative ai bolli, la c.d.f. e la c.i.v. potevano ritenersi esigibili da parte della CP_2
- accertava il superamento del tasso soglia usura nelle operazioni riconducibili al fido s.b.f. con riferimento al IV trimestre 2003, II, III e IV
trimestre 2004, III e IV trimestre 2010, I e II trimestre 2011, risultandone importi indebitamente applicati per € 16.086,60;
- sposando le conclusioni del consulente tecnico nominato d'ufficio,
accertava un saldo a credito del correntista per € 413.027,00;
- da ultimo, dava atto della chiusura del rapporto di conto corrente in corso di causa, reputava ammissibile la domanda di condanna della al CP_2
pagamento degli importi dovuti alla data del 31.10.2017 ritenendo che,
nonostante tale azione non fosse stata proposta entro i termini di cui all'art. 186 c.p.c. - risultando a quella data il rapporto ancora in corso -, la stessa non comportava modifica alcuna della causa petendi, costituendo - anzi -
il petitum il naturale svolgimento della domanda originaria.
Proponeva appello chiedendo la riforma della Controparte_1
sentenza in forza di otto motivi.
Si costituiva contestando la Controparte_3
fondatezza dell'appello avversario, a propria volta formulando appello incidentale articolato in cinque motivi.
A seguito del ricorso ex art. 351 c.p.c. depositato da Controparte_1 la Corte sospendeva provvisoriamente l'efficacia esecutiva della
[...]
sentenza impugnata e fissava l'udienza del 20.10.2021, all'esito della quale confermava la sospensione già disposta in data 08.09.2021.
Senza lo svolgimento di ulteriori specifiche attività processuali,
all'udienza del giorno 25 ottobre 2023, sostituita ex art 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note scritte, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e la Corte tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza pubblicata il 23.4.2024 n. 436/24 la Corte rigettava il secondo, quarto, quinto, sesto motivo di appello proposto da
[...]
assorbito l'ottavo; rigettava il secondo e terzo motivo di Controparte_1
appello principale proposto da Controparte_3
accoglieva il primo motivo di appello incidentale e dichiarava la nullità
della commissione sull'accordato, della penale di sconfino e della commissione di istruttoria veloce, non pattuite per iscritto;
accoglieva il primo motivo di appello principale e dichiarava inammissibile la domanda di ripetizione di indebito proposta da Controparte_3
e, per l'effetto, revocava la condanna di al pagamento Controparte_1
della somma di euro 413.027,00 oltre interessi legali;
accoglieva il settimo motivo di appello principale e revocava l'accertata applicazione di interessi usurari, rimetteva sul ruolo il giudizio per la prosecuzione dell'istruttoria.
Con ordinanza in pari data la Corte disponeva integrazione di ctu.
Depositata la relazione del ctu in data 17.12.2024, all'udienza del 2.4.2025 le parti precisavano le conclusioni e la Corte tratteneva nuovamente la causa in decisione concedendo i termini ex art 190 c.p.c.
MOTIVAZIONE
Con la sentenza non definitiva n. 436/2024 del 23.4.2024 pronunciata nel corso del presente grado del giudizio, questa Corte ha respinto il secondo,
quarto, quinto e sesto motivo di appello principale proposto da
[...]
e il secondo e terzo motivo di appello incidentale proposto CP_1
da e, per l'effetto, ha confermato la Controparte_3
dichiarazione di:
1.nullità della clausola relativa agli interessi prevista dall'art. 7 del contratto di conto corrente di corrispondenza 4575 stipulato il 2.7.1990 in quanto determinati con riferimento alle condizioni praticate dalle aziende di credito usualmente operanti sulla piazza;
2. illegittimità degli addebiti a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi applicati sul c/c n. 4575 acceso il 2.7.1990 e la nullità della clausola di pari capitalizzazione trimestrale degli interessi successiva alla delibera CICR del febbraio 2000, in quanto non oggetto di pattuizione per iscritto;
3. illegittimità degli addebiti a titolo di spese e valute applicate sul c/c n.
4575 per difetto di pattuizione per iscritto;
4. nullità della c.m.s. e di illegittimità del relativo addebito.
Ha invece accolto il primo ed il settimo motivo di appello principale e, per l'effetto, ha revocato l'accertata applicazione di interessi usurari
(trattandosi di usura sopravvenuta) e ha dichiarato inammissibile la domanda di ripetizione di indebito proposta dalla società e assorbita l'eccezione di prescrizione, revocando, per l'effetto, la condanna della banca al pagamento della somma di euro 413.027,00, oltre interessi legali.
Ha, altresì, accolto il primo motivo di appello incidentale, dichiarando la nullità della commissione sull'accordato, della penale di sconfino e della commissione di istruttoria veloce, in quanto non pattuite per iscritto.
In parziale accoglimento del terzo motivo di appello principale e del primo e quarto motivo di appello incidentale ha poi rimesso sul ruolo la causa per la prosecuzione dell'istruttoria al fine di rideterminare il saldo del conto corrente n. 4575 del 2.7.1990 sin dall'inizio del rapporto, senza tenere conto della prescrizione.
con la comparsa conclusionale depositata il 30.05.2025 CP_5
insiste nei motivi già respinti con la sentenza non definitiva, ed in particolare insta per l'accoglimento:
-del secondo motivo di appello, chiedendo il rigetto della domanda di accertamento per non avere il correntista assolto l'onere della prova mediante la produzione della serie completa degli estratti conto sin dal sorgere del rapporto;
-del terzo motivo di appello, chiedendo di applicarsi al conto corrente i tassi di interesse pattuiti nei successivi contratti di apertura di credito;
-del quarto motivo di appello, chiedendo dichiararsi legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi post in quanto Parte_3
l'adeguamento non richiede specifica pattuizione;
-del quinto motivo di impugnazione chiedendo dichiararsi validamente pattuita la cms;
-del sesto motivo di appello, chiedendo dichiararsi validamente pattuite le spese e la regolamentazione delle valute.
La ha altresì chiesto il rigetto del primo motivo di appello CP_2
incidentale accolto da questa Corte con la predetta sentenza non definitiva,
che ha dichiarato la nullità della commissione sull'accordato, della penale di sconfino e della commissione di istruttoria veloce, e ha insistito sull'eccezione di prescrizione, già dichiarata assorbita.
Ha, quindi, chiesto la integrazione della ctu con riferimento alle questioni già decise con la predetta sentenza non definitiva pubblicata in data
23.4.2024.
Tanto premesso, va rilevato che questa Corte è vincolata a quanto statuito nella sentenza non definitiva emessa nel presente giudizio, sicché tale decisione non può essere sottoposta a “revisione” o correzione, come invoca la difesa della Banca, neppure in caso di mutamento dell'orientamento giurisprudenziale, e tutte le eventuali censure a tale decisione dovranno essere sollevate esclusivamente proponendo ricorso per cassazione.
Ne discende che tutte le questioni riproposte dalla difesa di parte appellante nella comparsa conclusionale, essendo già state decise nella sentenza predetta, non possono essere riesaminate in questa sede. Va,
pertanto, rigettata la richiesta di integrazione della c.t.u. sul punto.
Tanto premesso, va rilevato che nessuna specifica censura ha mosso
[...]
con riferimento alle conclusioni raggiunte dalla integrazione CP_1 della ctu svolta in questo grado in ordine alle questioni non decise con la predetta sentenza non definitiva.
Le osservazioni alla c.t.u. svolte dal ctp di parte della banca hanno, infatti,
avuto ad oggetto questioni già decise con la sentenza non definitiva e non più esaminabili in questa sede (mancata produzione in giudizio di tutti gli estratti conto, mancata pattuizione di interessi, spese e valute ed esercizio dello ius variandi, anatocismo post 2000, validità della cms, commissione sull'accordato, penale di sconfino, commissione di istruttoria veloce) o riguardanti metodologie di calcolo alle quali i difensori delle parti avevano aderito all'udienza del 2.10.2024, tanto che all'udienza destinata all'esame della ctu non è stata svolta alcuna contestazione in merito da parte del legale della CP_2
Il c.t.u. dott ha provveduto a rideterminare il saldo del conto Persona_2
corrente n. 4575 del 2.7.1990 senza tener conto della prescrizione e dell'usura sopravvenuta e tenendo conto dei principi enunciati dalla sentenza pronunciata nel presente giudizio da questa Corte di Appello,
sostituendo gli interessi determinati con riferimento alle condizioni praticate dalle aziende di credito usualmente operanti sulla piazza, per il periodo precedente l'entrata in vigore della legge 154/92, con il tasso legale previsto dall'art. 1284 c.c., e dall'entrata in vigore della predetta legge il tasso sostitutivo previsto dall'art. 5 della legge 154/92, poi trasfuso nell'art. 117 TUB, e sterilizzando il conto dagli addebiti a titolo di cms,
commissione sull'accordato, penale di sconfino, commissione di istruttoria veloce, spese e valute, capitalizzazione trimestrale degli interessi per tutta la durata del rapporto, quantificando in euro 636.790,00
il saldo a credito del correntista alla data del 31.10.2017.
In accoglimento, dunque, dell'appello incidentale proposto da
[...]
il saldo del conto corrente n. 4575 alla data di Controparte_3
chiusura del conto (31.10.2017) va rideterminato in euro 636.790,00 a credito del correntista.
In considerazione dell'esito del giudizio occorre procedere ad un nuovo regolamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio in ossequio al principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui nel caso in cui la sentenza impugnata venga riformata, anche parzialmente e, quindi, anche in minima misura, “Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Sez. 1, Ord. n.
14916 del 2020)” (cfr. Cass. 24.11.2021 n. 36395. Cfr oltre al precedente citato in sentenza, tra le tante: Cass. 18.3.2021 n. 7616; Cass.
2.10.2020 n.
21139; Cass. 13.12.2019 n. 32778).
Tanto premesso, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, e segnatamente della sostanziale soccombenza della appellata, le CP_2
spese di entrambi i gradi del giudizio vanno poste a suo carico e si liquidano come da parametri previsti dal DM 55/2014, come modificati dal DM n.147/2022 (scaglione compreso tra € 520.000,01 e 1.000.000,00)
tenuto conto della nota spese in atti
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di AM
in data 22.07.2021 n. 1406, appellata da ed in via Controparte_1
incidentale da Controparte_3
-in parziale accoglimento del primo motivo di appello incidentale ridetermina il saldo alla data del 31.10.2017 del contratto di conto corrente n. 4575 stipulato il 02.07.1990, in euro 636.790,00;
-condanna a pagare in favore dell'avv. Bartolomeo Controparte_1
Falcone, procuratore dichiaratosi antistatario di Controparte_3
a titolo di spese legali:
[...]
-per il giudizio di primo grado euro 4607,00 per la fase di studio, euro
3309,00 per la fase introduttiva, euro 11.000,00 per la fase istruttoria ed euro 8013,00 per la fase decisoria, oltre rimborso contributo unificato ove corrisposto, spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e cpa;
-per il presente grado in euro 5.706,00 per la fase di studio, euro 3.318,00
per la fase introduttiva, euro 4700,00 per la fase istruttoria ed euro
9.487,00 per la fase decisoria, oltre spese forfettarie nella misura del 15%,
Iva e cpa;
-pone a carico di le spese di tutte le c.t.u. nella misura già Parte_2
liquidata in atti. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 1° ottobre 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Annamaria Laneri dott. Giuseppe Magnoli
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
rel.est.
ha pronunciato la seguente OGGETTO:
S E N T E N Z A (deposito Pt_1 nella causa civile n. 871/2021 R.G. promossa con atto di citazione bancario, cassetta di notificato in data 5 agosto 2021 e posta in decisione all'udienza sicurezza, apertura di collegiale del 2 aprile 2025 credito bancario)
d a cod.: 140041
(C.F. , già Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
a seguito di fusione per incorporazione del 26.03.21, con sede in
[...]
Torino (TO) - Piazza San Carlo n. 156, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
HI IO del Foro di AM, procuratore domiciliatario come da procura agli atti.
APPELLANTE c o n t r o
(P. IVA Controparte_3
, con sede in Olmo al Brembo (BG) - via Roma n. 101, in P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. FALCONE BARTOLOMEO del Foro di Milano, domiciliata presso lo studio dell'Avv. PISTOIA FRANCESCO del Foro di Brescia,
come da procura agli atti.
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di AM in data 22 luglio
2021, n. 1406/2021.
CONCLUSIONI
Per l'appellante
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO:
- previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, respingersi ogni domanda formulata dalla società nei Controparte_3
confronti di in quanto infondata in fatto ed in diritto Controparte_1
per i motivi esposti;
IN OGNI CASO:
- spese e compenso professionale interamente rifusi.
Per l'appellata
NEL MERITO:
- respingere l'appello promosso da in quanto Parte_2
infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in atti ivi incluse le relative richieste di integrazione peritale e, per l'effetto, salvo quanto si dirà in via incidentale, revocare il provvedimento assunto dalla Corte in data 20.10.2021 e confermare nei capi non oggetto di riforma per l'appello incidentale la sentenza n. 1406/2021 resa dal Tribunale di AM nel giudizio iscritto al RG. 1938/2019;
IN VIA INCIDENTALE:
- accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative agli interessi (anche anatocistici), commissioni di massimo scoperto, commissioni ex. art. 117
bis TUB e spese per mancata pattuizione e/o indeterminatezza e/oviolazione di legge, nel rapporto di conto corrente n. 4575 e delle relative aperture di credito;
- accertare e dichiarare che il rapporto di conto corrente n. 4575 è stato inficiato dall'illegittimo addebito alla correntista di importi a titolo di interessi, commissioni e spese non dovuti, quantificati in € 991.586,00, di cui € 735.090 a titolo di interessi debitori anche anatocistici, € 122.867,00
a titolo di cms, € 5.733,00 a titolo di competenze IV trimestre 2002
addebitate nel 2003, € 2.660,00 per spese non dovute sul saldo rettificato,
€ 3.390,00 per spese fido non pattuite, € 6.475,00 per spese per operazioni non pattuite, € 7.035,00 per spese gestione conto non pattuite ed €
108.336,00 per spese commissione sull'accordo e per messa a disposizione fondi, così come quantificati nella relazione del CTU nel presente giudizio, o della maggiore o minore somma risultante in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo, pari agli illegittimi addebiti al
31.10.2017; - per l'effetto, preso atto della chiusura del conto corrente in corso di giudizio, in parziale modifica della sentenza n. 1406/2021 resa dal
Tribunale di AM nel giudizio iscritto al RG. 1938/2019, condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di €
636.790,00, pari al saldo del rapporto di conto corrente n. 4575 alla data del 31.10.2017 così come ricalcolato nella relazione del CTU nel presente giudizio, con riserva di chiedere la restituzione degli illegittimi addebiti nel periodo successivo e risarcimento del danno per illegittima segnalazione;
IN VIA INCIDENTALE CONDIZIONATA:
- nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello relativamente alla presunta inammissibilità della domanda di ripetizione svolta dopo la chiusura del conto corrente e dopo lo spirare dei termini ex. art. 183, co.
VI c.p.c.:
- accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative agli interessi (anche anatocistici), commissioni di massimo scoperto, commissioni ex. art. 117
bis TUB e spese per mancata pattuizione e/o indeterminatezza e/o violazione di legge nel rapporto di conto corrente n. 4575 e delle relative aperture di credito;
- per l'effetto, in parziale riformare della sentenza n. 1406/2021 resa dal
Tribunale di AM nel giudizio iscritto al RG. 1938/2019, disporre l'annotazione a credito sul c/c n. 4575 dell'importo di € 991.586,00, di cui
€ 735.090 a titolo di interessi debitori anche anatocistici, € 122.867,00 a titolo di cms, € 5.733,00 a titolo di competenze IV trimestre 2002 addebitate nel 2003, € 2.660,00 per spese non dovute sul saldo rettificato,
€ 3.390,00 per spese fido non pattuite, € 6.475,00 per spese per operazioni non pattuite, € 7.035,00 per spese gestione conto non pattuite ed €
108.336,00 per spese commissione sull'accordo e per messa a disposizione fondi, o della maggiore o minore somma risultante in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo, con riserva di miglior precisazione in corso di causa alla luce dei successivi estratti conto,
accertando che il saldo del conto corrente n. 4575 alla data del 31.10.2017
era di + € 636.790,00 a credito della correntista anziché di - € 199.710,00
a debito della stessa, o in quella successiva dell'ultimo estratto conto prodotto;
IN OGNI CASO:
- con integrale vittoria delle spese e dei compensi professionali del giudizio di secondo grado, da distrarsi in favore dell'avv. Bartolomeo
Falcone dichiaratosi procuratore antistatario;
- con spese di CTU interamente a carico dell'appellante, con condanna di questa ultima a restituire all'appellata quanto eventualmente corrisposto per detta voce in corso del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato Controparte_3
conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di AM,
[...]
(già ), chiedendo di Controparte_2 Controparte_4
accertare e dichiarare relativamente al conto corrente n. 4575 (alla data di notifica della citazione, in essere tra le parti) la nullità, illegittimità ed inefficacia dell'addebito di interessi ultralegali, di interessi debitori con capitalizzazione trimestrale e superiori al tasso soglia usura, nonché degli addebiti di commissioni di massimo scoperto, valute e spese non pattuite e, per l'effetto, di accertare e dichiarare l'illegittimo addebito dell'importo di € 1.080.333,66, con conseguente rideterminazione del rapporto dare/avere del conto n. 4575.
La società attrice rappresentava di intrattenere con il Controparte_2
rapporto di conto corrente n. 4575, acceso in data 02.07.1990,
lamentandone la nullità per difetto di forma scritta ed indeterminatezza dell'oggetto, censurando l'indebita applicazione di € 151.330,77 a titolo di interessi anatocistici, € 750.654,08 a titolo di interessi debitori, €
24.374,11 a titolo di interessi creditori, € 88.823,44 a titolo di c.m.s. ed €
65.160,66 a titolo di spese, per un ammontare complessivo di €
1.080.333,66.
Si costituiva contestando tutto quanto ex adverso Controparte_2
affermato ed opponendosi all'accoglimento delle domande avversarie.
Chiedeva la in via preliminare, di dichiararsi, ai sensi dell'art. 2946 CP_2
cod. civ., l'intervenuta prescrizione estintiva decennale di qualsiasi diritto ripetitorio riferito a somme addebitate sul conto corrente n. 4575
anteriormente al giugno 2008; in via principale e di merito, di respingersi tutte le domande formulate da nei Controparte_3
confronti di Controparte_2
La causa era istruita documentalmente e per mezzo di consulenza tecnico
- contabile. Nelle more, a seguito di atto di fusione stipulato in data 26.03.2021 a rogito del Notaio di Milano, si fondeva Persona_1 Controparte_2
per incorporazione in con decorrenza dal Parte_2
12.04.2021 e, ai sensi dell'art. 2504 bis cod. civ., Controparte_1
assumeva i diritti e gli obblighi dell'incorporata, proseguendo in tutti i relativi rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.
Con sentenza n. 1406/2021, pubblicata il 22 luglio 2021, il Tribunale di
AM così decideva: “definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1) accertata la nullità delle clausole contrattuali meglio indicate in motivazione ed accertata altresì
l'applicazione di interessi usurari limitatamente ai periodi IV trimestre
2003, II, III e IV dell'anno 2004, III e IV dell'anno 2010, I e II dell'anno
2011, ridetermina il saldo a credito del correntista in euro 413.027 alla data del 31.10.2017 e conseguentemente condanna la convenuta a pagare all'attrice la predetta somma oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) condanna parte convenuta a rifondere all'attrice le spese processuali liquidate in euro 30.000 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge con distrazione a favore dell'avv. Falcone che si dichiara antistatario;
3)
condanna la convenuta a pagare le spese di c.t.u. già liquidate in euro 7.500
oltre accessori di legge.”.
In particolare, il Tribunale:
- rigettava la domanda diretta ad accertare la nullità del contratto per mancanza della sottoscrizione della banca a fronte della condotta processuale dell'Istituto di credito, comunque idonea - ai sensi dell'art. 117 T.u.b. - a dimostrarne la volontà di avvalersi del contratto;
- accertava la nullità della clausola di cui all'art. 7 del contratto di conto corrente per indeterminatezza degli interessi attivi e passivi, fissati con riferimento all'“uso piazza” e, per l'effetto, ne stabiliva la sostituzione con il tasso di cui all'art. 1284 cod. civ. per quanto attiene agli interessi attivi e con il tasso di cui all'art. 117 co. 7 T.u.b. per gli interessi passivi,
affermando - in ogni caso - che la Banca non avrebbe potuto variare in peius il tasso senza apposita sottoscrizione da parte del cliente;
- escludeva dal conteggio la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi anche per il periodo successivo alla delibera CICR del 20.2.2000
in quanto l'Istituto di credito vi aveva dato attuazione dandone mera comunicazione al correntista mentre, proprio secondo l'art 7 co. 3 della predetta delibera sarebbe stato necessario un nuovo accordo espresso tra le parti non essendo ammissibile un adeguamento unilaterale;
- riteneva fondata la contestazione in merito all'omessa indicazione delle valute, accertando come i giorni valuta o giorni banca non fossero stati pattuiti nel contratto originario né in seguito, ma semplicemente comunicati successivamente;
- con riferimento alle commissioni di massimo scoperto, accertava che non erano state pattuite nell'originario contratto del 02.07.1990, risultando concordate in percentuale solo nei singoli atti di concessione di fido di cassa o a revoca, comunque in modo tale che il criterio di addebito restava
- quantomeno in parte - indeterminato;
- quanto al lamentato addebito di spese non convenute, stabiliva come il contratto di conto corrente non prevedesse addebiti a titolo di spese e che,
pertanto, gli oneri pattuiti nei successivi contratti di fido dovessero applicarsi esclusivamente a quel tipo di operazioni, non in genere allo svolgimento del rapporto di conto, così che solo le spese vive relative ai bolli, la c.d.f. e la c.i.v. potevano ritenersi esigibili da parte della CP_2
- accertava il superamento del tasso soglia usura nelle operazioni riconducibili al fido s.b.f. con riferimento al IV trimestre 2003, II, III e IV
trimestre 2004, III e IV trimestre 2010, I e II trimestre 2011, risultandone importi indebitamente applicati per € 16.086,60;
- sposando le conclusioni del consulente tecnico nominato d'ufficio,
accertava un saldo a credito del correntista per € 413.027,00;
- da ultimo, dava atto della chiusura del rapporto di conto corrente in corso di causa, reputava ammissibile la domanda di condanna della al CP_2
pagamento degli importi dovuti alla data del 31.10.2017 ritenendo che,
nonostante tale azione non fosse stata proposta entro i termini di cui all'art. 186 c.p.c. - risultando a quella data il rapporto ancora in corso -, la stessa non comportava modifica alcuna della causa petendi, costituendo - anzi -
il petitum il naturale svolgimento della domanda originaria.
Proponeva appello chiedendo la riforma della Controparte_1
sentenza in forza di otto motivi.
Si costituiva contestando la Controparte_3
fondatezza dell'appello avversario, a propria volta formulando appello incidentale articolato in cinque motivi.
A seguito del ricorso ex art. 351 c.p.c. depositato da Controparte_1 la Corte sospendeva provvisoriamente l'efficacia esecutiva della
[...]
sentenza impugnata e fissava l'udienza del 20.10.2021, all'esito della quale confermava la sospensione già disposta in data 08.09.2021.
Senza lo svolgimento di ulteriori specifiche attività processuali,
all'udienza del giorno 25 ottobre 2023, sostituita ex art 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note scritte, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e la Corte tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza pubblicata il 23.4.2024 n. 436/24 la Corte rigettava il secondo, quarto, quinto, sesto motivo di appello proposto da
[...]
assorbito l'ottavo; rigettava il secondo e terzo motivo di Controparte_1
appello principale proposto da Controparte_3
accoglieva il primo motivo di appello incidentale e dichiarava la nullità
della commissione sull'accordato, della penale di sconfino e della commissione di istruttoria veloce, non pattuite per iscritto;
accoglieva il primo motivo di appello principale e dichiarava inammissibile la domanda di ripetizione di indebito proposta da Controparte_3
e, per l'effetto, revocava la condanna di al pagamento Controparte_1
della somma di euro 413.027,00 oltre interessi legali;
accoglieva il settimo motivo di appello principale e revocava l'accertata applicazione di interessi usurari, rimetteva sul ruolo il giudizio per la prosecuzione dell'istruttoria.
Con ordinanza in pari data la Corte disponeva integrazione di ctu.
Depositata la relazione del ctu in data 17.12.2024, all'udienza del 2.4.2025 le parti precisavano le conclusioni e la Corte tratteneva nuovamente la causa in decisione concedendo i termini ex art 190 c.p.c.
MOTIVAZIONE
Con la sentenza non definitiva n. 436/2024 del 23.4.2024 pronunciata nel corso del presente grado del giudizio, questa Corte ha respinto il secondo,
quarto, quinto e sesto motivo di appello principale proposto da
[...]
e il secondo e terzo motivo di appello incidentale proposto CP_1
da e, per l'effetto, ha confermato la Controparte_3
dichiarazione di:
1.nullità della clausola relativa agli interessi prevista dall'art. 7 del contratto di conto corrente di corrispondenza 4575 stipulato il 2.7.1990 in quanto determinati con riferimento alle condizioni praticate dalle aziende di credito usualmente operanti sulla piazza;
2. illegittimità degli addebiti a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi applicati sul c/c n. 4575 acceso il 2.7.1990 e la nullità della clausola di pari capitalizzazione trimestrale degli interessi successiva alla delibera CICR del febbraio 2000, in quanto non oggetto di pattuizione per iscritto;
3. illegittimità degli addebiti a titolo di spese e valute applicate sul c/c n.
4575 per difetto di pattuizione per iscritto;
4. nullità della c.m.s. e di illegittimità del relativo addebito.
Ha invece accolto il primo ed il settimo motivo di appello principale e, per l'effetto, ha revocato l'accertata applicazione di interessi usurari
(trattandosi di usura sopravvenuta) e ha dichiarato inammissibile la domanda di ripetizione di indebito proposta dalla società e assorbita l'eccezione di prescrizione, revocando, per l'effetto, la condanna della banca al pagamento della somma di euro 413.027,00, oltre interessi legali.
Ha, altresì, accolto il primo motivo di appello incidentale, dichiarando la nullità della commissione sull'accordato, della penale di sconfino e della commissione di istruttoria veloce, in quanto non pattuite per iscritto.
In parziale accoglimento del terzo motivo di appello principale e del primo e quarto motivo di appello incidentale ha poi rimesso sul ruolo la causa per la prosecuzione dell'istruttoria al fine di rideterminare il saldo del conto corrente n. 4575 del 2.7.1990 sin dall'inizio del rapporto, senza tenere conto della prescrizione.
con la comparsa conclusionale depositata il 30.05.2025 CP_5
insiste nei motivi già respinti con la sentenza non definitiva, ed in particolare insta per l'accoglimento:
-del secondo motivo di appello, chiedendo il rigetto della domanda di accertamento per non avere il correntista assolto l'onere della prova mediante la produzione della serie completa degli estratti conto sin dal sorgere del rapporto;
-del terzo motivo di appello, chiedendo di applicarsi al conto corrente i tassi di interesse pattuiti nei successivi contratti di apertura di credito;
-del quarto motivo di appello, chiedendo dichiararsi legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi post in quanto Parte_3
l'adeguamento non richiede specifica pattuizione;
-del quinto motivo di impugnazione chiedendo dichiararsi validamente pattuita la cms;
-del sesto motivo di appello, chiedendo dichiararsi validamente pattuite le spese e la regolamentazione delle valute.
La ha altresì chiesto il rigetto del primo motivo di appello CP_2
incidentale accolto da questa Corte con la predetta sentenza non definitiva,
che ha dichiarato la nullità della commissione sull'accordato, della penale di sconfino e della commissione di istruttoria veloce, e ha insistito sull'eccezione di prescrizione, già dichiarata assorbita.
Ha, quindi, chiesto la integrazione della ctu con riferimento alle questioni già decise con la predetta sentenza non definitiva pubblicata in data
23.4.2024.
Tanto premesso, va rilevato che questa Corte è vincolata a quanto statuito nella sentenza non definitiva emessa nel presente giudizio, sicché tale decisione non può essere sottoposta a “revisione” o correzione, come invoca la difesa della Banca, neppure in caso di mutamento dell'orientamento giurisprudenziale, e tutte le eventuali censure a tale decisione dovranno essere sollevate esclusivamente proponendo ricorso per cassazione.
Ne discende che tutte le questioni riproposte dalla difesa di parte appellante nella comparsa conclusionale, essendo già state decise nella sentenza predetta, non possono essere riesaminate in questa sede. Va,
pertanto, rigettata la richiesta di integrazione della c.t.u. sul punto.
Tanto premesso, va rilevato che nessuna specifica censura ha mosso
[...]
con riferimento alle conclusioni raggiunte dalla integrazione CP_1 della ctu svolta in questo grado in ordine alle questioni non decise con la predetta sentenza non definitiva.
Le osservazioni alla c.t.u. svolte dal ctp di parte della banca hanno, infatti,
avuto ad oggetto questioni già decise con la sentenza non definitiva e non più esaminabili in questa sede (mancata produzione in giudizio di tutti gli estratti conto, mancata pattuizione di interessi, spese e valute ed esercizio dello ius variandi, anatocismo post 2000, validità della cms, commissione sull'accordato, penale di sconfino, commissione di istruttoria veloce) o riguardanti metodologie di calcolo alle quali i difensori delle parti avevano aderito all'udienza del 2.10.2024, tanto che all'udienza destinata all'esame della ctu non è stata svolta alcuna contestazione in merito da parte del legale della CP_2
Il c.t.u. dott ha provveduto a rideterminare il saldo del conto Persona_2
corrente n. 4575 del 2.7.1990 senza tener conto della prescrizione e dell'usura sopravvenuta e tenendo conto dei principi enunciati dalla sentenza pronunciata nel presente giudizio da questa Corte di Appello,
sostituendo gli interessi determinati con riferimento alle condizioni praticate dalle aziende di credito usualmente operanti sulla piazza, per il periodo precedente l'entrata in vigore della legge 154/92, con il tasso legale previsto dall'art. 1284 c.c., e dall'entrata in vigore della predetta legge il tasso sostitutivo previsto dall'art. 5 della legge 154/92, poi trasfuso nell'art. 117 TUB, e sterilizzando il conto dagli addebiti a titolo di cms,
commissione sull'accordato, penale di sconfino, commissione di istruttoria veloce, spese e valute, capitalizzazione trimestrale degli interessi per tutta la durata del rapporto, quantificando in euro 636.790,00
il saldo a credito del correntista alla data del 31.10.2017.
In accoglimento, dunque, dell'appello incidentale proposto da
[...]
il saldo del conto corrente n. 4575 alla data di Controparte_3
chiusura del conto (31.10.2017) va rideterminato in euro 636.790,00 a credito del correntista.
In considerazione dell'esito del giudizio occorre procedere ad un nuovo regolamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio in ossequio al principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui nel caso in cui la sentenza impugnata venga riformata, anche parzialmente e, quindi, anche in minima misura, “Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Sez. 1, Ord. n.
14916 del 2020)” (cfr. Cass. 24.11.2021 n. 36395. Cfr oltre al precedente citato in sentenza, tra le tante: Cass. 18.3.2021 n. 7616; Cass.
2.10.2020 n.
21139; Cass. 13.12.2019 n. 32778).
Tanto premesso, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, e segnatamente della sostanziale soccombenza della appellata, le CP_2
spese di entrambi i gradi del giudizio vanno poste a suo carico e si liquidano come da parametri previsti dal DM 55/2014, come modificati dal DM n.147/2022 (scaglione compreso tra € 520.000,01 e 1.000.000,00)
tenuto conto della nota spese in atti
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di AM
in data 22.07.2021 n. 1406, appellata da ed in via Controparte_1
incidentale da Controparte_3
-in parziale accoglimento del primo motivo di appello incidentale ridetermina il saldo alla data del 31.10.2017 del contratto di conto corrente n. 4575 stipulato il 02.07.1990, in euro 636.790,00;
-condanna a pagare in favore dell'avv. Bartolomeo Controparte_1
Falcone, procuratore dichiaratosi antistatario di Controparte_3
a titolo di spese legali:
[...]
-per il giudizio di primo grado euro 4607,00 per la fase di studio, euro
3309,00 per la fase introduttiva, euro 11.000,00 per la fase istruttoria ed euro 8013,00 per la fase decisoria, oltre rimborso contributo unificato ove corrisposto, spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e cpa;
-per il presente grado in euro 5.706,00 per la fase di studio, euro 3.318,00
per la fase introduttiva, euro 4700,00 per la fase istruttoria ed euro
9.487,00 per la fase decisoria, oltre spese forfettarie nella misura del 15%,
Iva e cpa;
-pone a carico di le spese di tutte le c.t.u. nella misura già Parte_2
liquidata in atti. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 1° ottobre 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Annamaria Laneri dott. Giuseppe Magnoli