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Sentenza 7 febbraio 2024
Sentenza 7 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 07/02/2024, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
-SEZIONE CIVILE-
VERBALE DI UDIENZA CON DECISIONE EX ART. 281-SEXIES CPC
Il giorno 07/02/2024 alle ore 11.04, innanzi al giudice dott.ssa Tiziana Lottini, chiamata la causa iscritta nel r.g. al n. 2219/2021 sono comparsi:
- per la parte appellante l'avv. Roberta Pompei, in Parte_1 sostituzione dell'avv.to Comandini Manuela;
- per la parte appellata Controparte_1
l'avv. Colotto Lorenza
[...] Persona_1 pratica.
I difensori discutono la causa e così precisano le rispettive conclusioni:
conclusioni dell'appellante: Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza in via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 124/ 2021Giudice di Pace di La Spezia, Giudice Dott. Paolo Oneto , nel giudizio recante R.G. 2822/2018, depositata in cancelleria in data 30.03.2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “ Piaccia All'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione ed in accoglimento delle motivazioni di opposizione sopra esposte, in via preliminare rigettare la richiesta di provvisoria esecutorietà, in via principale revocare il decreto ingiuntivo perché infondato in fatto ed in diritto e per quanto eccepito nella premessa dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto, nel merito accertare, previo conferimento dell'incarico peritale, la non conformità dei lavori eseguiti sulle imbarcazioni BO-LUKE e in relazione alla CP_2 contestazione inoltrata il 20.09.2018 a mezzo mail, in via del tutto ata, sempre all'esito delle risultanze istruttorie, riconoscere alla Controparte_1
il dovuto rispetto alle contestazioni.” Sempre nel merito dichiarare la nullità della
[...] sentenza per carenza ricostruttiva e logica della motivazione e, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
4. con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: CTU.
conclusioni dell'appellata: Voglia il Tribunale dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto, in quanto privo di fondamento in fatto e in diritto, ivi comprese le istanze istruttorie;
confermare dunque la sentenza impugnata;
con vittoria di spese e onorari per entrambi i gradi di giudizio.
Le parti si riportano alle memorie scritte depositate.
La Giudice si ritira in camera di consiglio alle ore 11.07. All'esito della camera di consiglio pronunzia sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e dei motivi della decisione di seguito riportati che vengono allegati al presente verbale. Verbale chiuso alle ore 11.26
La Spezia, il 7 febbraio 2024
LA GIUDICE Tiziana Lottini
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale della Spezia, Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Tiziana Lottini, pronunzia mediante lettura del dispositivo e di contestuali motivi ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella controversia RG 2021/2219
tra la società (c.f. ), in persona del rappresentante Parte_1 P.IVA_1 legale p.t., rappresentata e difeso per procura dall'avv. Manuela Comandini ed elettivamente domiciliata presso la medesima;
parte appellante contro
, titolare della ditta individuale Controparte_1 Controparte_1
(c.f. ), rappresentato e difeso per procura
[...] P.IVA_2 dall'avv. Colotto Lorenza e dall'avv. Piera Sommovigo ed elettivamente domiciliato presso le medesime;
parte appellata
avente a oggetto: appello avverso sentenza Giudice di Pace (contratto d'opera, codice 142999)
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con sentenza n. 124/2021, il Giudice di Pace della Spezia respingeva
l'opposizione proposta dalla società avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n° 850/2018, concesso in favore della ditta individuale
[...]
. Controparte_1
Con atto di citazione depositato i 12 novembre 2021, la società
proponeva appello avverso la sentenza, deducendo: Parte_1
- che il Giudice di prime cure ha erroneamente interpretato le risultanze istruttorie;
- che le imbarcazioni denominate BO, e di proprietà della Org_1 CP_2
collocate nel porto di Fezzano, richiedevano piccoli lavori di Parte_1 manutenzione quali la riparazione di tutti i frigoriferi, dei pannelli elettrici di comando, del quadro elettrico e del pannello di accensione del motore esterno alle barche, che venivano commissionati alla di;
Controparte_1 Controparte_1
- che i lavori venivano eseguiti nel mese di giugno 20187;
- che i lavori e le fatture venivano contestati dal legale rappresentante della società appellante, a mezzo mail del 20 settembre 2018 perché mal eseguiti ed anche in modo parziale al punto da provocare disagi all'attività professionale della durante il flusso estivo di Parte_1 vacanzieri.;
- che in data 29 agosto 2018 il aveva offerto uno sconto di Euro CP_1
700,00, in considerazione dei vizi;
- che il legale rappresentante della poté prendere cognizione di come i Parte_1
lavori fossero stati mal eseguiti, solo in Sardegna, ove si trovava;
- che, in particolare, lamentava “salpancora non era perfettamente funzionanti, luce ed impianto elettrico in generale, disagi nell'operare…con la presenza di bambini a bordo”, “i quadri elettrici non funzionavano, i verricelli anche obbligando operazioni manuali. I frigoriferi che non mantenevano il fresco, l'acqua dei frigoriferi finiva nella sentina lasciando un forte odore di muffa all'interno delle imbarcazioni con disagio per i partecipanti. – i pannelli elettrici erano ossidati – capitolo 12 - ”. Testimone_1 - che, nonostante l'istruttoria abbia confermato la presenza di tali vizi, il
Giudice di Prime Cure non motiva secondo una ricostruzione logica che tenga in considerazione delle risultanze istruttorie con grave difetto nella ricostruzione della motivazione, e non disponeva una CTU per dirimere i dubbi.
Chiedeva l'appellante, pertanto, la riforma della sentenza e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'appellata si costituiva all'udienza del 7 aprile 2024 (depositando la nomina del difensore).
Con ordinanza del 31 agosto 2022, il Tribunale rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Infine, all'udienza odierna le parti precisavano le proprie conclusioni, come sopra indicato, e discutevano la causa.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Deve, in proposito, sottolinearsi
- che, secondo i consolidati principi in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione1, il creditore che agisca per l'adempimento, per il risarcimento del danno o per la risoluzione contrattuale, deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
- il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
- eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti 1 Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001 in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione;
- tali principi devono applicarsi anche nel caso in cui, come nella fattispecie dedotta in giudizio, sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, sicché al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento -per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, oppure per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), mentre, ancora una volta, sul debitore incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento2.
Nel caso di specie:
- è pacifico, perché ammesso dall'appellante (ex art. 115 c.p.c.), che essa aveva commissionato alla ditta individuale Controparte_1
l'esecuzione di lavori di riparazione sulle imbarcazioni BO, e che tali CP_3 lavori siano stati eseguiti nel mese di giugno 2018;
- parimenti, l'appellante non contesta che siano stati eseguiti i lavori oggetto del contratto (riparazione frigoriferi, pannelli elettrici di comando, quadro elettrico, pannello di accensione del motore esterno).
Pertanto, può dirsi raggiunta la prova della fonte negoziale dell'obbligazione della creditore. Parte_1
La eccepiva, però, l'inesatto adempimento della Parte_1 CP_1
, sulla quale, dunque, incombeva l'onere della prova dell'esattezza
[...] dell'adempimento.
Tale prova è stata fornita. Infatti:
- è pacifico, in primo luogo, perché ammesso dall'opponente, che le imbarcazioni siano state consegnate nel giugno 2018, e che la prima contestazione dell'inesatto adempimento sia stata fatta con mail datata 20 settembre 2018, dopo il termine della stagione di utilizzo delle imbarcazioni;
2 Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001 - è altresì pacifico, perché affermato dall'appellante, che vi sia stato un pagamento parziale delle opere;
- durante l'istruttoria orale nel processo di primo grado è emerso quanto segue:
o il rappresentante legale della società opponente, 3 , Controparte_4
ammetteva:
▪ che le tre imbarcazioni per cui è causa furono oggetto di verifica preliminare da parte dell'opposta e che tale verifica fu descritta nella relazione del 17 aprile 2018;
▪ che l'opposta avvisò che i pannelli motore dovevano essere sostituiti, ma che l'opponente decise di procedere solo con la manutenzione.
Il teste indotto dalla parte opponente4, asseriva: Tes_2
▪ che le imbarcazioni necessitavano di lavori di riparazione dei frigoriferi e dei pannelli elettrici, del quadro elettrico. Del pannello di accensione del motore esterno e dio un controllo elettrico generale;
▪ che sull'imbarcazione l'acqua dei frigoriferi finiva nella sentina e Org_1
rilasciava odore di muffa: tale circostanza non veniva collocata temporalmente, però, riferita a un periodo preciso, così come la circostanza che i pannelli elettrici fossero ossidati (peraltro con certezza sulla barca ); Org_2
▪ che gli skipper lavoravano con disagio (nel caso del teste fino a luglio) fino al settembre, senza specificare, però, quali fossero i disagi, così da comprendere se fossero imputabili a vizi delle lavorazioni dell'opposta; si limitava infatti ad asserire che “i disagi erano nell'operare in sicurezza con la presenza di adolescenti a bordo” e che il salpancora non era perfettamente funzionante così come le luci e l'impianto elettrico in generale;
Il teste indotto dalla parte opponente, asseriva: Testimone_3
▪ che le imbarcazioni necessitavano di lavori di riparazione dei frigoriferi e dei pannelli elettrici, del quadro elettrico e che i lavori erano “importanti” in particolare i quadri elettrici;
▪ che nel mese di giugno gli skipper e il legale rappresentate della Parte_1
“percepirono” che i lavori erano mal eseguiti: non afferma, però, il teste che tale valutazione fu oggetto di contestazione all'opposta;
▪ che sulle imbarcazioni l'acqua dei frigoriferi finiva nella sentina e rilasciava odore di muffa: tale circostanza non veniva collocata temporalmente, però, non veniva riferita a un periodo preciso o a una barca in particolare, così come la circostanza che i pannelli elettrici fossero ossidati;
▪ che gli skipper lavoravano con disagio (nel caso del teste fino a luglio) fino al settembre, senza specificare, però, quali fossero i disagi, così da comprendere se fossero imputabili a vizi delle lavorazioni dell'opposta; l'unica specificazione è che i quadri elettrici “non funzionavano correttamente” e i frigoriferi “non mantenevano il fresco”;
o il teste di parte opposta skipper, riferiva: Testimone_4
▪ che le tre imbarcazioni per cui è causa furono oggetto di verifica preliminare da parte dell'opposta, alla presenza di un incaricato dalla (tale ) e Parte_1 Per_2 che tale verifica fu oggetto di relazione;
▪ ce la parte elettrica delle imbarcazioni era compromessa da infiltrazioni d'acqua, così come gli oblò, in particolare “quello sopra il quadro elettrico”; inoltre nella barca “pioveva dentro”;
▪ che al termine dei lavori di fatto un verbale di consegna, sottoscritto dl teste ed inviato al CP_4
▪ che l'opposta avviso la che i pannelli elettrici dovevano Parte_1
essere sostituiti e non riparati, ma la preferì ripararli;
Parte_1
▪ che il tubo dell'evaporatore dell'impianto di refrigerazione fu sigillato con neoprene;
▪ che al momento della consegna non furono avanzate segnalazioni di malfunzionamento;
▪ che la fu, altresì, avvertita, all'atto della consegna, che i CP_5
pannelli di controllo interno non potevano più essere riparati se oggetto ancora di 6 Verbale 21 febbraio 2020 allagamenti e che il collaudo di tali pannelli fu fatto sempre alla presenza di tale , Per_2 inviato dall'opponente;
- che egli (il teste) era il responsabile dei lavori del salpancora, per conto del e che scelse per eseguire le opere, dopo aver sentito il medesimo CP_4 CP_1
CP_4
Deve, in proposito, sottolinearsi che tutti i testi appaiono attendibili, avendo riferito fatti conosciuti per aver personalmente preso parte alla vicenda in ragione della propria attività lavorativa, senza incorrere in contraddizioni, illogicità o incongruenze e distinguendo le circostanze che rammentavano da quelle che, invece, non ricordavano;
inoltre, non risulta avessero alcun interesse -neppure di fatto- a un determinato esito della lite.
Tuttavia, mentre i testi indotti dall'opponente e Tes_2 Testimone_1 potevano soltanto riferire, genericamente, che i quadri elettrici non funzionavano perfettamente, così come i frigoriferi, il teste , indotto dall'opposta, Testimone_5 che si occupò personalmente l'esecuzione delle opere, ha potuto entrare assai più nel dettaglio;
è stato così, possibile comprendere che le imbarcazioni erano in cattivo stato manutentivo e necessitano di opere assai più rilevanti e costose di quelle commissionate, circostanza che era stata, correttamente, fatta presente all'opponente, la quale, però preferiva limitarsi a piccole opere di manutenzione;
altresì, è stato possibile comprendere che i (limitati) lavori commissionati sono stato correttamente eseguiti e che nessuna contestazione è stata mossa nell'immediatezza: ne consegue che i disagi lamentati dagli skipper (e riferiti ei testi dell'opponente) sono conseguenza di problemi ulteriori verificatisi nel corso dell'estate e già prospettati come inevitabili da parte del attese le condizioni generali delle imbarcazioni. CP_1
Si aggiunga, infine, che la CTU invocata dall'opponente non avrebbe alcuna utilità, dato il tempo trascorso. Pe tale motivo, l'appello deve essere respinto e la sentenza di primo grado confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo presente la complessità delle questioni trattate e la durata della causa.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società nei confronti di , titolare Parte_1 Controparte_1 della ditta individuale , Controparte_1 contro la sentenza n. 124/2021 del Giudice di Pace della Spezia:
- respinge l'appello e conferma integralmente la sentenza di primo grado;
o condanna la parte appellante in persona del Parte_1
rappresentante legale p.t., al pagamento, in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 2.000,00;
o visto l'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, recante il Testo
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, essendo stata l'impugnazione respinta integralmente, dichiara la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
Così deciso in La Spezia il 02/02/2024
LA GIUDICE dott.ssa Tiziana Lottini
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Verbale 21/2/2020 4 Verbale 21/2/2020 5 Verbale 21 febbraio 2020
-SEZIONE CIVILE-
VERBALE DI UDIENZA CON DECISIONE EX ART. 281-SEXIES CPC
Il giorno 07/02/2024 alle ore 11.04, innanzi al giudice dott.ssa Tiziana Lottini, chiamata la causa iscritta nel r.g. al n. 2219/2021 sono comparsi:
- per la parte appellante l'avv. Roberta Pompei, in Parte_1 sostituzione dell'avv.to Comandini Manuela;
- per la parte appellata Controparte_1
l'avv. Colotto Lorenza
[...] Persona_1 pratica.
I difensori discutono la causa e così precisano le rispettive conclusioni:
conclusioni dell'appellante: Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza in via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 124/ 2021Giudice di Pace di La Spezia, Giudice Dott. Paolo Oneto , nel giudizio recante R.G. 2822/2018, depositata in cancelleria in data 30.03.2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “ Piaccia All'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione ed in accoglimento delle motivazioni di opposizione sopra esposte, in via preliminare rigettare la richiesta di provvisoria esecutorietà, in via principale revocare il decreto ingiuntivo perché infondato in fatto ed in diritto e per quanto eccepito nella premessa dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto, nel merito accertare, previo conferimento dell'incarico peritale, la non conformità dei lavori eseguiti sulle imbarcazioni BO-LUKE e in relazione alla CP_2 contestazione inoltrata il 20.09.2018 a mezzo mail, in via del tutto ata, sempre all'esito delle risultanze istruttorie, riconoscere alla Controparte_1
il dovuto rispetto alle contestazioni.” Sempre nel merito dichiarare la nullità della
[...] sentenza per carenza ricostruttiva e logica della motivazione e, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
4. con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: CTU.
conclusioni dell'appellata: Voglia il Tribunale dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto, in quanto privo di fondamento in fatto e in diritto, ivi comprese le istanze istruttorie;
confermare dunque la sentenza impugnata;
con vittoria di spese e onorari per entrambi i gradi di giudizio.
Le parti si riportano alle memorie scritte depositate.
La Giudice si ritira in camera di consiglio alle ore 11.07. All'esito della camera di consiglio pronunzia sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e dei motivi della decisione di seguito riportati che vengono allegati al presente verbale. Verbale chiuso alle ore 11.26
La Spezia, il 7 febbraio 2024
LA GIUDICE Tiziana Lottini
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale della Spezia, Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Tiziana Lottini, pronunzia mediante lettura del dispositivo e di contestuali motivi ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella controversia RG 2021/2219
tra la società (c.f. ), in persona del rappresentante Parte_1 P.IVA_1 legale p.t., rappresentata e difeso per procura dall'avv. Manuela Comandini ed elettivamente domiciliata presso la medesima;
parte appellante contro
, titolare della ditta individuale Controparte_1 Controparte_1
(c.f. ), rappresentato e difeso per procura
[...] P.IVA_2 dall'avv. Colotto Lorenza e dall'avv. Piera Sommovigo ed elettivamente domiciliato presso le medesime;
parte appellata
avente a oggetto: appello avverso sentenza Giudice di Pace (contratto d'opera, codice 142999)
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con sentenza n. 124/2021, il Giudice di Pace della Spezia respingeva
l'opposizione proposta dalla società avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n° 850/2018, concesso in favore della ditta individuale
[...]
. Controparte_1
Con atto di citazione depositato i 12 novembre 2021, la società
proponeva appello avverso la sentenza, deducendo: Parte_1
- che il Giudice di prime cure ha erroneamente interpretato le risultanze istruttorie;
- che le imbarcazioni denominate BO, e di proprietà della Org_1 CP_2
collocate nel porto di Fezzano, richiedevano piccoli lavori di Parte_1 manutenzione quali la riparazione di tutti i frigoriferi, dei pannelli elettrici di comando, del quadro elettrico e del pannello di accensione del motore esterno alle barche, che venivano commissionati alla di;
Controparte_1 Controparte_1
- che i lavori venivano eseguiti nel mese di giugno 20187;
- che i lavori e le fatture venivano contestati dal legale rappresentante della società appellante, a mezzo mail del 20 settembre 2018 perché mal eseguiti ed anche in modo parziale al punto da provocare disagi all'attività professionale della durante il flusso estivo di Parte_1 vacanzieri.;
- che in data 29 agosto 2018 il aveva offerto uno sconto di Euro CP_1
700,00, in considerazione dei vizi;
- che il legale rappresentante della poté prendere cognizione di come i Parte_1
lavori fossero stati mal eseguiti, solo in Sardegna, ove si trovava;
- che, in particolare, lamentava “salpancora non era perfettamente funzionanti, luce ed impianto elettrico in generale, disagi nell'operare…con la presenza di bambini a bordo”, “i quadri elettrici non funzionavano, i verricelli anche obbligando operazioni manuali. I frigoriferi che non mantenevano il fresco, l'acqua dei frigoriferi finiva nella sentina lasciando un forte odore di muffa all'interno delle imbarcazioni con disagio per i partecipanti. – i pannelli elettrici erano ossidati – capitolo 12 - ”. Testimone_1 - che, nonostante l'istruttoria abbia confermato la presenza di tali vizi, il
Giudice di Prime Cure non motiva secondo una ricostruzione logica che tenga in considerazione delle risultanze istruttorie con grave difetto nella ricostruzione della motivazione, e non disponeva una CTU per dirimere i dubbi.
Chiedeva l'appellante, pertanto, la riforma della sentenza e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'appellata si costituiva all'udienza del 7 aprile 2024 (depositando la nomina del difensore).
Con ordinanza del 31 agosto 2022, il Tribunale rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Infine, all'udienza odierna le parti precisavano le proprie conclusioni, come sopra indicato, e discutevano la causa.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Deve, in proposito, sottolinearsi
- che, secondo i consolidati principi in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione1, il creditore che agisca per l'adempimento, per il risarcimento del danno o per la risoluzione contrattuale, deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
- il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
- eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti 1 Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001 in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione;
- tali principi devono applicarsi anche nel caso in cui, come nella fattispecie dedotta in giudizio, sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, sicché al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento -per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, oppure per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), mentre, ancora una volta, sul debitore incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento2.
Nel caso di specie:
- è pacifico, perché ammesso dall'appellante (ex art. 115 c.p.c.), che essa aveva commissionato alla ditta individuale Controparte_1
l'esecuzione di lavori di riparazione sulle imbarcazioni BO, e che tali CP_3 lavori siano stati eseguiti nel mese di giugno 2018;
- parimenti, l'appellante non contesta che siano stati eseguiti i lavori oggetto del contratto (riparazione frigoriferi, pannelli elettrici di comando, quadro elettrico, pannello di accensione del motore esterno).
Pertanto, può dirsi raggiunta la prova della fonte negoziale dell'obbligazione della creditore. Parte_1
La eccepiva, però, l'inesatto adempimento della Parte_1 CP_1
, sulla quale, dunque, incombeva l'onere della prova dell'esattezza
[...] dell'adempimento.
Tale prova è stata fornita. Infatti:
- è pacifico, in primo luogo, perché ammesso dall'opponente, che le imbarcazioni siano state consegnate nel giugno 2018, e che la prima contestazione dell'inesatto adempimento sia stata fatta con mail datata 20 settembre 2018, dopo il termine della stagione di utilizzo delle imbarcazioni;
2 Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001 - è altresì pacifico, perché affermato dall'appellante, che vi sia stato un pagamento parziale delle opere;
- durante l'istruttoria orale nel processo di primo grado è emerso quanto segue:
o il rappresentante legale della società opponente, 3 , Controparte_4
ammetteva:
▪ che le tre imbarcazioni per cui è causa furono oggetto di verifica preliminare da parte dell'opposta e che tale verifica fu descritta nella relazione del 17 aprile 2018;
▪ che l'opposta avvisò che i pannelli motore dovevano essere sostituiti, ma che l'opponente decise di procedere solo con la manutenzione.
Il teste indotto dalla parte opponente4, asseriva: Tes_2
▪ che le imbarcazioni necessitavano di lavori di riparazione dei frigoriferi e dei pannelli elettrici, del quadro elettrico. Del pannello di accensione del motore esterno e dio un controllo elettrico generale;
▪ che sull'imbarcazione l'acqua dei frigoriferi finiva nella sentina e Org_1
rilasciava odore di muffa: tale circostanza non veniva collocata temporalmente, però, riferita a un periodo preciso, così come la circostanza che i pannelli elettrici fossero ossidati (peraltro con certezza sulla barca ); Org_2
▪ che gli skipper lavoravano con disagio (nel caso del teste fino a luglio) fino al settembre, senza specificare, però, quali fossero i disagi, così da comprendere se fossero imputabili a vizi delle lavorazioni dell'opposta; si limitava infatti ad asserire che “i disagi erano nell'operare in sicurezza con la presenza di adolescenti a bordo” e che il salpancora non era perfettamente funzionante così come le luci e l'impianto elettrico in generale;
Il teste indotto dalla parte opponente, asseriva: Testimone_3
▪ che le imbarcazioni necessitavano di lavori di riparazione dei frigoriferi e dei pannelli elettrici, del quadro elettrico e che i lavori erano “importanti” in particolare i quadri elettrici;
▪ che nel mese di giugno gli skipper e il legale rappresentate della Parte_1
“percepirono” che i lavori erano mal eseguiti: non afferma, però, il teste che tale valutazione fu oggetto di contestazione all'opposta;
▪ che sulle imbarcazioni l'acqua dei frigoriferi finiva nella sentina e rilasciava odore di muffa: tale circostanza non veniva collocata temporalmente, però, non veniva riferita a un periodo preciso o a una barca in particolare, così come la circostanza che i pannelli elettrici fossero ossidati;
▪ che gli skipper lavoravano con disagio (nel caso del teste fino a luglio) fino al settembre, senza specificare, però, quali fossero i disagi, così da comprendere se fossero imputabili a vizi delle lavorazioni dell'opposta; l'unica specificazione è che i quadri elettrici “non funzionavano correttamente” e i frigoriferi “non mantenevano il fresco”;
o il teste di parte opposta skipper, riferiva: Testimone_4
▪ che le tre imbarcazioni per cui è causa furono oggetto di verifica preliminare da parte dell'opposta, alla presenza di un incaricato dalla (tale ) e Parte_1 Per_2 che tale verifica fu oggetto di relazione;
▪ ce la parte elettrica delle imbarcazioni era compromessa da infiltrazioni d'acqua, così come gli oblò, in particolare “quello sopra il quadro elettrico”; inoltre nella barca “pioveva dentro”;
▪ che al termine dei lavori di fatto un verbale di consegna, sottoscritto dl teste ed inviato al CP_4
▪ che l'opposta avviso la che i pannelli elettrici dovevano Parte_1
essere sostituiti e non riparati, ma la preferì ripararli;
Parte_1
▪ che il tubo dell'evaporatore dell'impianto di refrigerazione fu sigillato con neoprene;
▪ che al momento della consegna non furono avanzate segnalazioni di malfunzionamento;
▪ che la fu, altresì, avvertita, all'atto della consegna, che i CP_5
pannelli di controllo interno non potevano più essere riparati se oggetto ancora di 6 Verbale 21 febbraio 2020 allagamenti e che il collaudo di tali pannelli fu fatto sempre alla presenza di tale , Per_2 inviato dall'opponente;
- che egli (il teste) era il responsabile dei lavori del salpancora, per conto del e che scelse per eseguire le opere, dopo aver sentito il medesimo CP_4 CP_1
CP_4
Deve, in proposito, sottolinearsi che tutti i testi appaiono attendibili, avendo riferito fatti conosciuti per aver personalmente preso parte alla vicenda in ragione della propria attività lavorativa, senza incorrere in contraddizioni, illogicità o incongruenze e distinguendo le circostanze che rammentavano da quelle che, invece, non ricordavano;
inoltre, non risulta avessero alcun interesse -neppure di fatto- a un determinato esito della lite.
Tuttavia, mentre i testi indotti dall'opponente e Tes_2 Testimone_1 potevano soltanto riferire, genericamente, che i quadri elettrici non funzionavano perfettamente, così come i frigoriferi, il teste , indotto dall'opposta, Testimone_5 che si occupò personalmente l'esecuzione delle opere, ha potuto entrare assai più nel dettaglio;
è stato così, possibile comprendere che le imbarcazioni erano in cattivo stato manutentivo e necessitano di opere assai più rilevanti e costose di quelle commissionate, circostanza che era stata, correttamente, fatta presente all'opponente, la quale, però preferiva limitarsi a piccole opere di manutenzione;
altresì, è stato possibile comprendere che i (limitati) lavori commissionati sono stato correttamente eseguiti e che nessuna contestazione è stata mossa nell'immediatezza: ne consegue che i disagi lamentati dagli skipper (e riferiti ei testi dell'opponente) sono conseguenza di problemi ulteriori verificatisi nel corso dell'estate e già prospettati come inevitabili da parte del attese le condizioni generali delle imbarcazioni. CP_1
Si aggiunga, infine, che la CTU invocata dall'opponente non avrebbe alcuna utilità, dato il tempo trascorso. Pe tale motivo, l'appello deve essere respinto e la sentenza di primo grado confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo presente la complessità delle questioni trattate e la durata della causa.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società nei confronti di , titolare Parte_1 Controparte_1 della ditta individuale , Controparte_1 contro la sentenza n. 124/2021 del Giudice di Pace della Spezia:
- respinge l'appello e conferma integralmente la sentenza di primo grado;
o condanna la parte appellante in persona del Parte_1
rappresentante legale p.t., al pagamento, in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 2.000,00;
o visto l'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, recante il Testo
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, essendo stata l'impugnazione respinta integralmente, dichiara la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
Così deciso in La Spezia il 02/02/2024
LA GIUDICE dott.ssa Tiziana Lottini
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