Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 11/03/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
834 /2022
TRIBUNALE DI TREVISO
sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Poirè ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 127 ter c.p.c nella causa iscritta al n.834/2022 R .G. tra rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Polato Parte_1 presso il cui studio ha eletto domicilio come da mandato in atti
CONTRO
RICORRENTE
, rappresentata e difesa dall'avvocato Flavio Belelli del foro Controparte_1 di Ancona presso il cui studio ha eletto domicilio
E
, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Doni con domicilio eletto presso la sede CP_2 CP_
di Treviso
E
rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Bocchi con domicilio eletto presso CP_3 CP_ l'avvocatura
RESISTENTI
oggetto: opposizione all'esecuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato il 9/08/2022 Il ricorrente ha esposto di avere ricevuto il 6/7/22 intimazione di pagamento dell'importo complessivo di €226.015,21 di cui €99.819,98 in CP_ CP_ relazione ai 33 titoli e che qui interessano.
Nel merito ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale e –per taluni titoli- anche decennale.
Ha poi eccepito l'inesistenza giuridica della notifica dell'intimazione di pagamento per provenire da indirizzo PEC non incluso negli appositi pubblici registri e la nullità dell'intimazione per non contenere le modalità di calcolo degli interessi.
Infine, il ricorrente aveva presentato il 13/7/22 istanza ai sensi dell'art. 1 commi 537 e segg. legge 228/2012 da cui l'l'intimazione di pagamento doveva essere annullata e, comunque, sospesa. CP_ CP_
, ed si sono costituiti prendendo posizione sulle Controparte_1 censure attoree e chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente e per la discussione e decisione è stata fissata udienza ex art. 127 ter c.p.c. CP_
2.Va preliminarmente rilevato che la costituzione dell del 13/1/23, che compare a PCT come depositata in data 18/1/23 a fronte dell'udienza fissata al 24/1/23, è stata oggetto di tentativo di deposito nella stessa data del 13/1/23, come dimostrato dalle PEC di CP_ accettazione, consegna ed esito controlli automatici relativi al deposito del 13/1/23 che ha effettuato anche mediante deposito di chiavetta USB.
E' pertanto da concludersi che il mancato positivo esito del deposito del 13 gennaio 2023 è stato determinato da un malfunzionamento del sistema non imputabile alla parte, la cui costituzione è, quindi, da intendersi effettuata il 13/1/23 come dall richiesto senza CP_4 opposizione ad opera delle altre parti.
3. I 33 titoli oggetto di causa consistono in 12 cartelle e 21 avvisi di addebito . CP_3 CP_2 CP_ CP_ Come esposto da e come pacifico, delle 12 cartelle ne sono state annullate 4 e rimangono i seguenti 8:
113 2011 0032646559000
113 2013 0025082688000
113 2014 0008839619000
113 2016 0010924906000
113 2017 0005533515000
113 2017 0014299973000
113 2018 0010957721000
113 2019 0001301064000 CP_ CP_ Come esposto da , e come pacifico, dei 21 avvisi di addebito 10 sono stati oggetto di sgravio e residuano i seguenti 11: 413 2016 000148339000
413 2016 0003402712000
413 2017 0000232001000
413 2017 0002354522000
413 2018 0000996604000
413 2018 0002358848000
413 2019 0000288062000
413 2019 0000482049000
413 2019 0001970150000
413 2019 0003741400000
413 2020 0000102247000.
Per quanto concerne le otto cartelle Inail Agenzia Entrate-Riscossione ha prodotto le relative prove dell'avvenuta notifica;
si tratta della cartolina di consegna della raccomandata riguardante la cartella del 2011, consegnata a mani del titolare dell'azienda Parte_1 il 23/12/2011, e delle ricevute di consegna delle PEC riguardanti tutte le altre
[...] cartelle, consegne avvenute in date che vanno dal 7 gennaio 2014 al 23 gennaio 2019.
Per quanto concerne invece gli 11 avvisi di addebito ha prodotto le ricevute di avvenuta CP_2 consegna a mezzo PEC in date che vanno dal 2 luglio 2016 al 13 febbraio 2020.
ha poi prodotto l'intimazione di pagamento 90023055/59 Controparte_1 del 2019 notificato via PEC il 21/5/2019 che ha ad oggetto gli avvisi di addebito del 2016, CP_ 2017 e 2019 e le cartelle del 2011, 2013, 2014, 2016 e 2017.
ha altresì prodotto l'intimazione di pagamento 2016 Controparte_1
9007026677000 notificato via PEC il 16/11/16 che ha ad oggetto (anche) le cartelle CP_3
2011, 2013 e 2014.
Si è, pertanto, in presenza di atti interruttivi tra di loro successivi ed intervenuti ad intervalli di tempo inferiori al quinquennio, da cui la prescrizione non è maturata.
3.Parte ricorrente, ad esito delle difese dei resistenti, ha sollevato una serie di eccezioni di nullità e/o inesistenza di tutte le notifiche, ma tali cumulative eccezioni mancano di specificità
e concretezza.
Quanto alle notifiche effettuate via posta (rispetto alle quali viene disconosciuta l'autenticità di ogni sottoscrizione, l'indecifrabilità dei riceventi, la mancata spedizione della raccomandata informativa) si rileva che l'unica notifica a mezzooposta che qui rileva (la maggior parte di esse riguarda, infatti, i titoli rispetto ai quali è cessata la materia del contendere per essere stati oggetto di annullamento o stralcio) è quella della cartella del 2011 per la quale è CP_3 chiarissima l'identità del ricevente, che è lo stesso destinatario da cui l'irrilevanza della questione della spedizione della cartolina informativa. Mentre per quanto riguarda il disconoscimento della firma, oltre ad essere la stessa assolutamente generica (non si offre una firma di raffronto;
nessuna circostanza a supporto dell'affermazione è allegata, quale potrebbe essere l'assenza del destinatario della consegna presso la sede della società il giorno della notifica), si ricorda la cartolina di ricevimento è atto pubblico e che la contestazione di quanto in esso attestato va proposta con la querela di falso
("in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi dell'art. 4 terzo comma legge 20 novembre 1982 n.890, il solo documento idoneo a provare sia l'avvenuta consegna del plico con la relativa data sia l'identità della persona alla quale la consegna è stata eseguita e che ha sottoscritto l'avviso; esso riveste natura di atto pubblico e ..gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 c.c….;pertanto il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non avere mai ricevuto l'atto e in particolare di non avere mai apposto la propria firma sull'avviso ha l'onere di impugnarla a mezzo della querela di falso, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile
a dolo ma soltanto a imperizia, leggerezza o negligenza dell'agente postale" (C.
Cass.28552/2006). CP_ Per quanto concerne le notifiche degli avvisi di addebito, l ha prodotto le ricevute di avvenuta consegna in formato .eml ed in forma integrale, ossia comprensiva dell'allegato notificato che è, in effetti ,l'avviso di addebito;
in un solo caso è stata prodotta la ricevuta sintetica in formato .xml che –cioè- non contiene il messaggio integrale ma la relativa impronta informatica (hash)- ma la piena validità di tale ricevuta sintetica è attestata dalle regole CP_ tecniche di cui al DM 2 novembre 2005 che ha prodotto sub 73, mentre, non essendo gli avvisi di pagamento atti processuali, non è all'evidenza pertinente il richiamo alla sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite 10266/2018 (che si è occupata dei diversi tipi di firma digitale CadES con estensione p7m e PadES con estensione pdf stabilendo la loro equivalenza).
Senz'altro pienamente rispondenti ai criteri che il ricorrente sembra invocare le notifiche via CP_ PEC prodotte dall , le censure non colgono nel segno neanche con riguardo alle produzioni di , invece consistenti nelle copie delle ricevute Controparte_1 di consegna delle PEC e nelle copie degli atti con tali PEC notificati.
Le ricevute di consegna delle PEC indicano con precisione i dati identificativi dell'atto con esse notificato, in esse risulta testualmente l'uso del formato .xml (qualunque rilevanza un tanto possa avere), le ricevute delle PEC non hanno normalmente alcuna sottoscrizione digitale né la devono avere, la sottoscrizione digitale è invece presente delle intimazioni di pagamento e nelle cartelle a partire dal 2017 e –in ogni caso- nessuna firma digitale neanche le cartelle esattoriali devono necessariamente avere (tra le tante, Cass. 35541/23). Né le generali e generiche contestazioni di conformità delle produzioni dei resistenti agli originali sono state precisate con riguardo alle specifiche documentazioni in parola (cartelle CP_ e relative notifiche;
intimazioni di pagamento e relative notifiche) che –peraltro- nessuna anomalia all'evidenza presentano. Part Neppure, ancora, il ricorrente ha messo in dubbio la riferibilità a sé della attraverso cui è stata comunque notificata l'intimazione di pagamento che ha dato origine al presente procedimento (e che,quindi, è stata senz'altro ricevuta), così dovendosi concludere per l'inesistenza di qualunque dubbio circa la regolarità delle notifiche, tanto delle cartelle quanto degli atti interruttivi della prescrizione.
4.Per quanto riguarda la notifica da indirizzo PEC diverso da quello presente nei pubblici registri, l'art. 26 DPR 602/73 per la parte che qui interessa recita :”La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005 n.68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta”.
Posto, pertanto, che l'art. 26 richiede che l'indirizzo del destinatario risulti dall'INI-PEC, e non anche l'indirizzo del mittente, la recente sentenza della Corte di Cassazione 982/23 ha ribadito che –come da precedenti di legittimità, quali Cass.31160/22 ai quali anche questo
Tribunale ha sempre convintamente aderito- la notifica proveniente da un indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri non è nulla se ha consentito, comunque al destinatario di svolgere compiutamente le difese senza incertezze in ordine alla provenienza ed all'oggetto di quanto notificato, considerato che le norme procedimentali (come quelle sulle notifiche sono) non tutelano l'astratta regolarità del processo ma mirano ad evitare pregiudizi del diritto alla difesa, con la conseguenza che l'asserito vizio procedimentale è utilmente denunciabile solo se si indichi il pregiudizio che l'asserito vizio ha sostanzialmente comportato.
Nessuna indicazione di tale pregiudizio è contenuta nel ricorso e, pertanto, il motivo di impugnazione è infondato.
5.L'eccezione di decadenza ex art. 25 è inammissibile in quanto, trattandosi di un vizio genetico del titolo, avrebbe dovuto essere fatta valere non oltre i 40 giorni successivi alla conoscenza dei titoli stessi e,quindi, dalla loro notifica regolarmente effettuata.
Tale decadenza –anche qualora maturata- è, comunque, di tipo esclusivamente procedimentale e non impedisce all'ente creditore di richiedere la condanna del debitore al CP_ pagamento delle somme non più riscuotibili per via esattoriale, domanda che ha in effetti proposto.
6.Tanto l'intimazione di pagamento quanto le cartelle indicano le specifiche norme che regolano gli interessi e, non constando basi normative che impongano la specificazione delle aliquote e delle varie e delle decorrenze, nessuna nullità, ma neanche irregolarità, è, sotto tale profilo, ravvisabile. Ed ancora, l'intimazione di pagamento chiarisce che, per quanto concerne i debiti contributivi, gli interessi di mora sono dovuti soltanto nel caso in cui alla data del pagamento sia già stato raggiunto il tetto massimo delle sanzioni civili, a loro volta calcolate nelle misure di cui all'art. 116 commi 8 e 9 L.388/00; così chiarito, dallo stesso avviso di pagamento, il criterio in base al quale addebitare, o meno, interessi di mora, quanto alla relativa quantificazione, essa è, secondo quanto previsto dall'art. 30 dpr 602/73, effettuata in corrispondenza al tasso determinato annualmente dal Ministero delle finanze, ovvero in base ad atti regolamentari emanati in conformità alla legge e, come tali, doverosamente conoscibili e idonei alla piena controllabilità dei conteggi effettuati dall'agente della riscossione.
7.Per quanto concerne, infine,l'istanza di sospensione legale, essa è stata presentata pochi giorni prima il deposito del presente ricorso e, come documentato da , essa è stata CP_2 CP_ trasmessa da AgEr ad il quale ha, il 19/7/22, rappresentato all'agente della riscossione l'assenza di fondatezza dell'istanza.
Peraltro, il comma 538 dell'art. 1 della legge 228/12 prevede la sospensione quale conseguenza della dichiarazione del contribuente, da presentarsi “a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario” di una dichiarazione con la quale “venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:
a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo e' reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte”.
Nel caso di specie l'istanza di sospensione (neanche sottoscritta dal contribuente) è motivata in relazione a “intervenuta prescrizione e decadenza del diritto di credito sotteso” genericamente riferibile a tutti i crediti, e la generica asserzione non è in alcun modo documentata.
Si è pertanto in presenza di una iniziativa che non corrisponde al modello legale previsto dai commi 537-544 dell'art.228 e che, come tale, non è idonea a provocare la sospensione e, a maggiore ragione, l'effetto di silenzio-annullamento (nel caso di specie, peraltro inibito dalla trasmissione di Agenzia delle Entrate e dalla risposta dell'ente creditore).
Conclusivamente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere quanto ai titoli annullati e sgravati mentre, per il resto, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in prossimità dei minimi relativi al valore della controversia, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e delal conseguente semplificazione della fase decisoria.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando CP_ Dichiara la cessazione della materia del contendere quanto alle cartelle 113 2011
0006596956000, 113 2012 20025841871000, 113 2015 0010200432000 e 113 2015 CP_ 0018173259000 ed agli avvisi di addebito 413 2011 2000331250000, 413 2011
2000587105000, 413 2012 0000070855000, 413 2012 0001313621000, 413 2012
0001546828000, 413 2013 0001178851000, 413 2013 0002730638000, 413 2015
0000134583000, 413 2015 0002016423000, 413 2015 0002296635000;
Rigetta il ricorso quanto alle altre cartelle e avvisi di addebito.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dai resistenti che liquida in €3500,00 per ciascuno di essi oltre oneri di legge se ed in quanto dovuti e con distrazione a favore del procuratore di dichiaratosi Controparte_5 antistatario.
Treviso, 11/3/25
Il G.L.