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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/12/2025, n. 5812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5812 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5936/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA Sezione specializzata in materia di immigrazione Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giuseppina Zito, lette le note scritte depositate da parte ricorrente per l'udienza del 24.11.2025, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa pendente tra (codice fiscale brasiliano n°213.667.248-79) nata il Parte_1
27/12/1976 a San Paolo, Stato di San Paolo – Brasile ed ivi residente in [...], Stato di San Paolo, Rua Marechal Barbacena 1302 cap: 03333-000, in proprio ed in qualità di genitore esercente la potestà nei confronti dei figli minorenni e Persona_1
, Persona_2
(codice fiscale brasiliano n° ) nata il Parte_2 C.F._1
03/06/1995 a San Paolo, Stato del San Paolo – Brasile ed ivi residente in [...], Stato di San Paolo, Rua Marechal Barbacena 1302 cap: 03333-000, (codice fiscale brasiliano ) nato il [...] a Parte_3 C.F._2
San Paolo, Stato di San Paolo – Brasile ed ivi residente in [...], Stato di San Paolo, Rua Marechal Barbacena 1302 cap: 03333-000, rappresentati e difesi dall'Avv. Davide Favotto
ricorrenti e
Controparte_1
contumace con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Venezia Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza jure sanguinis per discendenza in linea femminile Con ricorso ritualmente notificato i ricorrenti hanno citato in giudizio il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù CP_1 della discendenza con , nato a [...] il 23 febbraio Persona_3
1 1878, ivi sposatosi il 30.11.1907 con e successivamente Persona_4 emigrato in Brasile, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano. Dall'unione dell'avo con nasceva, il 15 febbraio 1926 a Persona_4
Jundiai, Stato di San Paolo, Brasile, che si univa in matrimonio con Persona_5 il 23.09.1950, determinando il passaggio per linea femminile della Parte_3 discendenza. Pertanto, i ricorrenti hanno come ascendente l'avo che, non Persona_3 avendo mai perduto la cittadinanza italiana, l'ha potuta così trasmettere validamente ai discendenti, come risulta da documenti in atti, tradotti e apostillati. All'udienza del 24.11.2025, svolta in forma cartolare, il legale dei ricorrenti ha insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni, mentre nessuno è comparso per il
, neppure costituito. CP_1
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati comunicati gli atti trattandosi di procedimento attinente lo status della persona, non è intervenuto nel Giudizio.
***** In via preliminare Si dichiara la contumacia del , accertata la regolarità della notifica. Controparte_1
Nel merito Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Brasile. Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti. La linea di discendenza su riportata dalla ricorrente trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge appunto il passaggio per linea femminile con la nascita di nel 1926, prima dell'entrata in vigore della Persona_5
Costituzione Italiana nel 1° gennaio 1948, unitasi in matrimonio con il Parte_3
23.09.1950, da cui nasceva nel 1951 dando seguito alle rispettive Parte_3 discendenze fino agli odierni ricorrenti. Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza ("iure sanguinis"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (con l'unico limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia).
2 L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola
“iure sanguinis” ai propri discendenti. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata, in particolare, né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati. Con riferimento agli odierni ricorrenti, discendenti da , si rileva che il Persona_5 figlio di quest'ultima è nato nel 1951, successivamente al 1948, quindi all'entrata in vigore della Costituzione, per cui la cittadinanza è stata trasmessa dalla madre iure sanguinis, in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost., che a sua volta l'ha trasmessa ai discendenti, come anche stabilito dalla circolare del n. K 28.1 dell'8 aprile 1991: Controparte_1
"Ne consegue che pure i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana". Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere, come hanno fatto, ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana dall'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno 10 anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza, senza attendere la fila del . Parte_4
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali italiani, infatti, ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R Parte_5
362/1994, che fissa in due anni il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Queste lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, dichiarerà la cittadinanza italiana dei richiedenti. Pertanto, la domanda dei ricorrenti dev'essere accolta. La mancata costituzione del e l'applicazione di principi di derivazione CP_1
3 giurisprudenziale posti alla base della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
- dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti: (codice fiscale brasiliano ) nata il Parte_1 C.F._3
27/12/1976 a San Paolo, Stato di San Paolo – Brasile ed ivi residente in [...], Stato di San Paolo, Rua Marechal Barbacena 1302 cap: 03333-000, in proprio ed in qualità di genitore esercente la potestà nei confronti dei figli minorenni e Persona_1
; Persona_2
(codice fiscale brasiliano n° ) nata il Parte_2 C.F._1
03/06/1995 a San Paolo, Stato del San Paolo – Brasile ed ivi residente in [...], Stato di San Paolo, Rua Marechal Barbacena 1302 cap: ; C.F._4
(codice fiscale brasiliano ) nato il [...] a Parte_3 C.F._2
San Paolo, Stato di San Paolo – Brasile ed ivi residente in [...], Stato di San Paolo, Rua Marechal Barbacena 1302 cap: ; P.IVA_1 sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- spese di lite interamente compensate. Si comunichi. Venezia, 24.11.2025
Il Giudice onorario dott. ssa Giuseppina Zito
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA Sezione specializzata in materia di immigrazione Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giuseppina Zito, lette le note scritte depositate da parte ricorrente per l'udienza del 24.11.2025, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa pendente tra (codice fiscale brasiliano n°213.667.248-79) nata il Parte_1
27/12/1976 a San Paolo, Stato di San Paolo – Brasile ed ivi residente in [...], Stato di San Paolo, Rua Marechal Barbacena 1302 cap: 03333-000, in proprio ed in qualità di genitore esercente la potestà nei confronti dei figli minorenni e Persona_1
, Persona_2
(codice fiscale brasiliano n° ) nata il Parte_2 C.F._1
03/06/1995 a San Paolo, Stato del San Paolo – Brasile ed ivi residente in [...], Stato di San Paolo, Rua Marechal Barbacena 1302 cap: 03333-000, (codice fiscale brasiliano ) nato il [...] a Parte_3 C.F._2
San Paolo, Stato di San Paolo – Brasile ed ivi residente in [...], Stato di San Paolo, Rua Marechal Barbacena 1302 cap: 03333-000, rappresentati e difesi dall'Avv. Davide Favotto
ricorrenti e
Controparte_1
contumace con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Venezia Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza jure sanguinis per discendenza in linea femminile Con ricorso ritualmente notificato i ricorrenti hanno citato in giudizio il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù CP_1 della discendenza con , nato a [...] il 23 febbraio Persona_3
1 1878, ivi sposatosi il 30.11.1907 con e successivamente Persona_4 emigrato in Brasile, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano. Dall'unione dell'avo con nasceva, il 15 febbraio 1926 a Persona_4
Jundiai, Stato di San Paolo, Brasile, che si univa in matrimonio con Persona_5 il 23.09.1950, determinando il passaggio per linea femminile della Parte_3 discendenza. Pertanto, i ricorrenti hanno come ascendente l'avo che, non Persona_3 avendo mai perduto la cittadinanza italiana, l'ha potuta così trasmettere validamente ai discendenti, come risulta da documenti in atti, tradotti e apostillati. All'udienza del 24.11.2025, svolta in forma cartolare, il legale dei ricorrenti ha insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni, mentre nessuno è comparso per il
, neppure costituito. CP_1
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati comunicati gli atti trattandosi di procedimento attinente lo status della persona, non è intervenuto nel Giudizio.
***** In via preliminare Si dichiara la contumacia del , accertata la regolarità della notifica. Controparte_1
Nel merito Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Brasile. Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti. La linea di discendenza su riportata dalla ricorrente trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge appunto il passaggio per linea femminile con la nascita di nel 1926, prima dell'entrata in vigore della Persona_5
Costituzione Italiana nel 1° gennaio 1948, unitasi in matrimonio con il Parte_3
23.09.1950, da cui nasceva nel 1951 dando seguito alle rispettive Parte_3 discendenze fino agli odierni ricorrenti. Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza ("iure sanguinis"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (con l'unico limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia).
2 L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola
“iure sanguinis” ai propri discendenti. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata, in particolare, né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati. Con riferimento agli odierni ricorrenti, discendenti da , si rileva che il Persona_5 figlio di quest'ultima è nato nel 1951, successivamente al 1948, quindi all'entrata in vigore della Costituzione, per cui la cittadinanza è stata trasmessa dalla madre iure sanguinis, in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost., che a sua volta l'ha trasmessa ai discendenti, come anche stabilito dalla circolare del n. K 28.1 dell'8 aprile 1991: Controparte_1
"Ne consegue che pure i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana". Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere, come hanno fatto, ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana dall'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno 10 anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza, senza attendere la fila del . Parte_4
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali italiani, infatti, ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R Parte_5
362/1994, che fissa in due anni il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Queste lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, dichiarerà la cittadinanza italiana dei richiedenti. Pertanto, la domanda dei ricorrenti dev'essere accolta. La mancata costituzione del e l'applicazione di principi di derivazione CP_1
3 giurisprudenziale posti alla base della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
- dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti: (codice fiscale brasiliano ) nata il Parte_1 C.F._3
27/12/1976 a San Paolo, Stato di San Paolo – Brasile ed ivi residente in [...], Stato di San Paolo, Rua Marechal Barbacena 1302 cap: 03333-000, in proprio ed in qualità di genitore esercente la potestà nei confronti dei figli minorenni e Persona_1
; Persona_2
(codice fiscale brasiliano n° ) nata il Parte_2 C.F._1
03/06/1995 a San Paolo, Stato del San Paolo – Brasile ed ivi residente in [...], Stato di San Paolo, Rua Marechal Barbacena 1302 cap: ; C.F._4
(codice fiscale brasiliano ) nato il [...] a Parte_3 C.F._2
San Paolo, Stato di San Paolo – Brasile ed ivi residente in [...], Stato di San Paolo, Rua Marechal Barbacena 1302 cap: ; P.IVA_1 sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- spese di lite interamente compensate. Si comunichi. Venezia, 24.11.2025
Il Giudice onorario dott. ssa Giuseppina Zito
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