TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/03/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MONZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. Andrea Canepa nel procedimento iscritto al n. 6305/2024 R.G. all'esito dell'udienza tenuta in data 20 Marzo 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6305/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Villa;
Parte_1
attore opponente;
e
in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_1
convenuta opposta;
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore opponeva il decreto ingiuntivo ottenuto dalla controparte allegando vizi e difetti dei lavori eseguiti da quest'ultima.
Con dichiarazione depositata il 12 Marzo 2025 l'attore stesso rinunciava agli atti del giudizio.
Va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio medesimo. Non occorre provvedere sulle spese di lite essendo la rinuncia intervenuta prima della costituzione della parte convenuta.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 20 Marzo 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. Andrea Canepa nel procedimento iscritto al n. 6305/2024 R.G. all'esito dell'udienza tenuta in data 20 Marzo 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6305/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Villa;
Parte_1
attore opponente;
e
in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_1
convenuta opposta;
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore opponeva il decreto ingiuntivo ottenuto dalla controparte allegando vizi e difetti dei lavori eseguiti da quest'ultima.
Con dichiarazione depositata il 12 Marzo 2025 l'attore stesso rinunciava agli atti del giudizio.
Va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio medesimo. Non occorre provvedere sulle spese di lite essendo la rinuncia intervenuta prima della costituzione della parte convenuta.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 20 Marzo 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa