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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 31/10/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 863/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa AU TT Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 863/2025 R.G., rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 10.10.2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (cod.fisc. ), residente Parte_1 C.F._1 in CE RA (PG) in Via Puglie n. 15 rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti Francesco Vantaggiato ed Elena Ferrara ed elettivamente domiciliata in Perugia Via Cesare
Caporali n. 17 presso lo studio dell'Avv. Francesco Vantaggiato
- RICORRENTE –
e
, (cod. Fisc. ) nato a [...] il 21/04/1983 e Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.Silvia
Stancati e domiciliato in Foligno (PG), Via Mazzini n°106 presso il difensore
- RESISTENTE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede artt. 71 e 473bis14 co. 3 c.p.c.
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
pagina 1 di 4 Le parti, all'udienza del 10.10.2025, hanno chiesto concordemente l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte riportandosi all'accordo in atti: Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Spoleto: a) disporre l'affidamento congiunto del figlio ad entrambi i genitori con collocamento paritario e Per_1 fissazione della residenza presso la casa del padre sita in CE RA, Via Ponte Parrano n. 16;
b) il diritto di visita del minore sarà regolato con le seguenti modalità: settimana 1) lunedì dall'uscita di scuola starà con il padre, martedì, mercoledì e giovedì continuamente con i relativi pernotti Per_1 con la madre, venerdì, sabato, domenica fino a lunedì mattina con il padre che lo accompagnerà a scuola;
settimana 2) lunedì dall'uscita di scuola starà con la madre, martedì, mercoledì e giovedì Per_1 continuamente con i relativi pernotti con il padre, venerdì, sabato, domenica fino a lunedì mattina con la madre che lo accompagnerà a scuola.
I genitori disciplineranno concordemente la permanenza del minore durante le vacanze estive, invernali nonché tutte le festività istituzionali e comandate, presso l'abitazione dell'uno e dell'altra ad anni alterni e con congruo anticipo. I giorni di festa, di ponte e le vacanze natalizie, pasquali il figlio Per_1 permarrà equamente con l'uno e con l'altro dei genitori secondo gli accordi che gli stessi prenderanno seguendo, in ogni caso, il criterio dell'alternanza dei giorni di Natale e Santo Stefano, San Silvestro e
Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Le vacanze estive permarrà in maniera paritaria Per_1 con entrambi i genitori che concorderanno un calendario entro il 30 maggio di ogni anno, tenendo conto del preminente interesse del minore, nonché dei reciproci turni ed impegni lavorativi, nonché delle ferie estive a ciascuno spettanti.
c) I genitori, atteso il collocamento paritario del figlio , contribuiranno direttamente al suo Per_1 mantenimento, mentre le spese straordinarie e per esse spese scolastiche (materiale scolastico, libri, tasse, gite, assicurazioni, mensa scolastica, ecc…), spese di trasporto (pullman, treno, ecc.) di acquisto di mezzo di trasporto per i minori (bicicletta, scooter, monopattino, ecc…), spese sanitarie non coperte dal S.S.N., spese per attività e corsi sportivi (incluso vestiario ed accessori) e ludico-ricreative, spese per viaggi all'estero e per regali di compleanno, spese per l'organizzazione della festa di compleanno, saranno preventivamente concordate tra le parti, ad eccezione di quelle mediche e scolastiche oggettivamente necessarie, ed a carico di entrambi i genitori al 50% ciascuno. L'assegno unico per il figlio sarà percepito dalla sola . Parte_1
d) I genitori si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto e dei documenti di identità nell'interesse del figlio minore. e) Le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti.
pagina 2 di 4 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso del 09.06.2025 la Sig.ra chiedeva al Tribunale di Spoleto la Parte_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_2 nato dalla relazione con il Sig. . Il ricorso veniva rubricato al n. 863/2025 R.G e il Controparte_1
Presidente del Tribunale di Spoleto fissava l'udienza del 10.10.2025 per la comparizione personale delle parti ed assegnava a parte ricorrente termine di giorni 15 dalla comunicazione del provvedimento per la notifica del ricorso. Ricorso e pedissequo decreto venivano notificati al in data 16.07.2025. CP_1
A sua volta il Sig. depositava analoga istanza di fronte al Tribunale di Spoleto con la Controparte_1 quale richiedeva la regolamentazione circa l'affidamento e mantenimento del figlio minore. Il suddetto ricorso veniva rubricato al n. 864/2025 R.G. e l'udienza fissata sempre al 10.10.2025.
Il suddetto ricorso, unitamente al provvedimento di fissazione udienza, veniva a sua volta notificato alla sig.ra in data 6 luglio 2025. Pt_1
Le parti rinunciavano a comparire all'udienza del 10 ottobre e chiedevano di procedere con trattazione scritta formulando conclusioni congiunte.
Il Presidente con provvedimento emesso in data 9 settembre 2025 disponeva la riunione del procedimento N.864/2025 con quello di cui al N.863/2025 e vista l'istanza con la quale le parti avevano chiesto la trattazione scritta avendo anche formulato conclusioni congiunte rinunciando alla comparizione, disponeva la trattazione scritta con temine per le parti di depositare note di trattazione entro il 9.10.2025. Le parti depositavano conclusioni congiunte e all'udienza del 10 ottobre 2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza assegnazione di termini, avendovi le parti espressamente rinunciato.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
Considerato in diritto
Evidenzia il Collegio l'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse del figlio minore Persona_2
, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter, secondo comma, cc (“Prende atto, se
[...] non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all'esito di un percorso di mediazione familiare. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”) nel testo introdotto dal D.lgs. n. 154/2013 come modificato dal D.lgs. 149/2023 del resto affatto dissimile dalla disposizione di cui al previgente art. 155 c.c. riformulato dalla Legge n. 54/2006.
pagina 3 di 4 Si ritiene invero che gli accordi come sopra riportati non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico, o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguati a garantire al minore l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss cc.
Le condizioni concordate dalle parti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento paritario presso entrambe i genitori.
Sicché, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Spese compensate in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza così provvede:
- DISPONE in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di Parte_1
e sul figlio minore , alle condizioni Controparte_1 Persona_2 indicate in parte motiva che si intendono integralmente richiamate e trascritte;
- DICHIARA le spese integralmente compensate.
Così deciso in Spoleto, nella camera di consiglio del 31.10.2025
Il Presidente
AU TT
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa AU TT Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 863/2025 R.G., rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 10.10.2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (cod.fisc. ), residente Parte_1 C.F._1 in CE RA (PG) in Via Puglie n. 15 rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti Francesco Vantaggiato ed Elena Ferrara ed elettivamente domiciliata in Perugia Via Cesare
Caporali n. 17 presso lo studio dell'Avv. Francesco Vantaggiato
- RICORRENTE –
e
, (cod. Fisc. ) nato a [...] il 21/04/1983 e Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.Silvia
Stancati e domiciliato in Foligno (PG), Via Mazzini n°106 presso il difensore
- RESISTENTE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede artt. 71 e 473bis14 co. 3 c.p.c.
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
pagina 1 di 4 Le parti, all'udienza del 10.10.2025, hanno chiesto concordemente l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte riportandosi all'accordo in atti: Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Spoleto: a) disporre l'affidamento congiunto del figlio ad entrambi i genitori con collocamento paritario e Per_1 fissazione della residenza presso la casa del padre sita in CE RA, Via Ponte Parrano n. 16;
b) il diritto di visita del minore sarà regolato con le seguenti modalità: settimana 1) lunedì dall'uscita di scuola starà con il padre, martedì, mercoledì e giovedì continuamente con i relativi pernotti Per_1 con la madre, venerdì, sabato, domenica fino a lunedì mattina con il padre che lo accompagnerà a scuola;
settimana 2) lunedì dall'uscita di scuola starà con la madre, martedì, mercoledì e giovedì Per_1 continuamente con i relativi pernotti con il padre, venerdì, sabato, domenica fino a lunedì mattina con la madre che lo accompagnerà a scuola.
I genitori disciplineranno concordemente la permanenza del minore durante le vacanze estive, invernali nonché tutte le festività istituzionali e comandate, presso l'abitazione dell'uno e dell'altra ad anni alterni e con congruo anticipo. I giorni di festa, di ponte e le vacanze natalizie, pasquali il figlio Per_1 permarrà equamente con l'uno e con l'altro dei genitori secondo gli accordi che gli stessi prenderanno seguendo, in ogni caso, il criterio dell'alternanza dei giorni di Natale e Santo Stefano, San Silvestro e
Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Le vacanze estive permarrà in maniera paritaria Per_1 con entrambi i genitori che concorderanno un calendario entro il 30 maggio di ogni anno, tenendo conto del preminente interesse del minore, nonché dei reciproci turni ed impegni lavorativi, nonché delle ferie estive a ciascuno spettanti.
c) I genitori, atteso il collocamento paritario del figlio , contribuiranno direttamente al suo Per_1 mantenimento, mentre le spese straordinarie e per esse spese scolastiche (materiale scolastico, libri, tasse, gite, assicurazioni, mensa scolastica, ecc…), spese di trasporto (pullman, treno, ecc.) di acquisto di mezzo di trasporto per i minori (bicicletta, scooter, monopattino, ecc…), spese sanitarie non coperte dal S.S.N., spese per attività e corsi sportivi (incluso vestiario ed accessori) e ludico-ricreative, spese per viaggi all'estero e per regali di compleanno, spese per l'organizzazione della festa di compleanno, saranno preventivamente concordate tra le parti, ad eccezione di quelle mediche e scolastiche oggettivamente necessarie, ed a carico di entrambi i genitori al 50% ciascuno. L'assegno unico per il figlio sarà percepito dalla sola . Parte_1
d) I genitori si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto e dei documenti di identità nell'interesse del figlio minore. e) Le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti.
pagina 2 di 4 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso del 09.06.2025 la Sig.ra chiedeva al Tribunale di Spoleto la Parte_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_2 nato dalla relazione con il Sig. . Il ricorso veniva rubricato al n. 863/2025 R.G e il Controparte_1
Presidente del Tribunale di Spoleto fissava l'udienza del 10.10.2025 per la comparizione personale delle parti ed assegnava a parte ricorrente termine di giorni 15 dalla comunicazione del provvedimento per la notifica del ricorso. Ricorso e pedissequo decreto venivano notificati al in data 16.07.2025. CP_1
A sua volta il Sig. depositava analoga istanza di fronte al Tribunale di Spoleto con la Controparte_1 quale richiedeva la regolamentazione circa l'affidamento e mantenimento del figlio minore. Il suddetto ricorso veniva rubricato al n. 864/2025 R.G. e l'udienza fissata sempre al 10.10.2025.
Il suddetto ricorso, unitamente al provvedimento di fissazione udienza, veniva a sua volta notificato alla sig.ra in data 6 luglio 2025. Pt_1
Le parti rinunciavano a comparire all'udienza del 10 ottobre e chiedevano di procedere con trattazione scritta formulando conclusioni congiunte.
Il Presidente con provvedimento emesso in data 9 settembre 2025 disponeva la riunione del procedimento N.864/2025 con quello di cui al N.863/2025 e vista l'istanza con la quale le parti avevano chiesto la trattazione scritta avendo anche formulato conclusioni congiunte rinunciando alla comparizione, disponeva la trattazione scritta con temine per le parti di depositare note di trattazione entro il 9.10.2025. Le parti depositavano conclusioni congiunte e all'udienza del 10 ottobre 2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza assegnazione di termini, avendovi le parti espressamente rinunciato.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
Considerato in diritto
Evidenzia il Collegio l'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse del figlio minore Persona_2
, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter, secondo comma, cc (“Prende atto, se
[...] non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all'esito di un percorso di mediazione familiare. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”) nel testo introdotto dal D.lgs. n. 154/2013 come modificato dal D.lgs. 149/2023 del resto affatto dissimile dalla disposizione di cui al previgente art. 155 c.c. riformulato dalla Legge n. 54/2006.
pagina 3 di 4 Si ritiene invero che gli accordi come sopra riportati non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico, o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguati a garantire al minore l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss cc.
Le condizioni concordate dalle parti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento paritario presso entrambe i genitori.
Sicché, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Spese compensate in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza così provvede:
- DISPONE in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di Parte_1
e sul figlio minore , alle condizioni Controparte_1 Persona_2 indicate in parte motiva che si intendono integralmente richiamate e trascritte;
- DICHIARA le spese integralmente compensate.
Così deciso in Spoleto, nella camera di consiglio del 31.10.2025
Il Presidente
AU TT
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