TRIB
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 07/10/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 861/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
PO, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 861/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
AR BOCCI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. AR BOCCI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 1.7.2025 agisce nei Parte_1
confronti di al fine di ottenere il riconoscimento della Controparte_1
sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze e sotto la direzione della medesima società resistente, con mansioni di addetta alla gestione della lavanderia a secco riconducibili al Livello IV CCNL CP_2
Lavanderie e Tintorie e Artigianato, e conseguente disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato apparente instaurato con la società COOP. PRODUZIONE
E LAVORO “NUOVI INCONTRI” S.r.l.
La ricorrente chiede altresì la condanna della società effettiva datrice di lavoro al pagamento in suo favore della somma complessiva di € 43.400,96 di cui
€ 40.869,84 per differenze retributive (di cui € 4.287,12 riferite alle ore di lavoro straordinario prestato - calcolato in via prudenziale per 4 ore settimanali) ed €
2.531,12 a titolo di trattamento di fine rapporto, o della diversa, anche superiore, che risulterà di giustizia.
A sostegno della propria domanda espone che veniva formalmente assunta dalla società COOP. PRODUZIONE E LAVORO “NUOVI INCONTRI” S.r.l. in data 25.07.2018 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo pieno a
40 ore settimanali, con qualifica di “addetta alle pulizie di interni” ed inquadramento al Livello 1 CCNL per i dipendenti delle piccole medie imprese esercenti i servizi di pulizia, disinfestazione e derattizzazione;
che per l'intera durata del rapporto di lavoro, terminato in data 12.07.2020 per dimissioni, la dipendente ha percepito una retribuzione mensile lorda pari ad € 1.275,00, sempre corrisposta dalla apparente datrice di lavoro società COOP.
PRODUZIONE E LAVORO “NUOVI INCONTRI” S.r.l..; che in realtà la lavoratrice non ha mai svolto le mansioni riconducibili al suddetto inquadramento contrattuale a favore della società COOP. PRODUZIONE E
LAVORO “NUOVI INCONTRI” S.r.l., in quanto, sin dall'inizio del rapporto di lavoro, veniva demandata a prestare la propria attività lavorativa subordinata esclusivamente presso la lavanderia Easy Wash, di proprietà della società
[...]
che la ricorrente, per l'intera durata del rapporto di lavoro, è stata CP_1
assoggettata al potere organizzativo, direttivo e disciplinare della sola ed effettiva datrice di lavoro in persona di e Controparte_1 Controparte_3 [...]
facenti parte della compagine societaria di entrambe le società CP_4
coinvolte, cui la stessa dipendente era tenuta a rivolgersi per richiedere eventuali permessi o ferie e che, giornalmente, le impartivano indicazioni inerenti il lavoro da svolgere e le modalità di effettuazione del medesimo;
che le mansioni concretamente assegnate ed espletate presso la lavanderia Easy Wash
2 riguardavano la gestione della lavanderia, in virtù della pregressa esperienza lavorativa in tale settore come titolare di una medesima attività, nonché la formazione di nuovi lavoratori ed il coordinamento di quelli già assunti;
che
l'orario di lavoro effettivamente svolto presso la lavanderia Easy Wash si articolava su 40 ore settimanali distribuite su 5 giorni la settimana, per 8 ore al giorno;
che la lavoratrice era inoltre tenuta, per espresse direttive datoriali, anche allo svolgimento di almeno 4 ore di lavoro straordinario in tutte le giornate del sabato, non registrate e mai retribuite dalla reale datrice che il Controparte_1
rapporto di lavoro con l'effettivo e reale datore di lavoro, non è Controparte_1
mai stato regolarizzato formalmente per addotte e non meglio precisate questioni di natura burocratica e fiscale;
che a fronte del mancato accoglimento da parte della società resistente delle reiterate ed espresse richieste di regolarizzazione del rapporto di lavoro avanzate dalla dipendente, quest'ultima, tramite l'Ufficio
Vertenze Legali CGIL di Perugia, a mezzo pec del 24.10.2022, sollecitava una verifica del rapporto di lavoro, senza ricevere alcun riscontro in merito dalla società COOP. PRODUZIONE E LAVORO “NUOVI INCONTR CP_1
interpellata; che successivamente la ricorrente si rivolgeva anche all'Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Arezzo per vedere riconosciuta e regolarizzata la propria effettiva posizione lavorativa ed economica.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Non si costituisce la parte resistente.
Il giudice – verificata la ritualità della notifica – ne dichiara la contumacia.
Istruita in via esclusivamente documentale mediante l'acquisizione del verbale del ITL territorialmente competente a seguito di ordine del giudice, la causa viene discussa – e contestualmente decisa – all'udienza odierna.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Come si evince per tabulas dalle risultanze del sopra menzionato ordine d'esibizione, le dichiarazioni testimoniali raccolte nel corso dell'attività ispettiva Con dell' di Arezzo confermano quanto prospettato da parte ricorrente circa la reale occupazione della come addetta alla gestione della lavanderia Pt_1
Easy Wash di proprietà della Controparte_1
3 In particolare, , che risulta essere stata nel periodo Testimone_1
oggetto di contestazione ed essere tuttora cliente della suddetta lavanderia Easy
Wash, riferisce che: “Dichiaro di essermi relazionata come cliente presso la lavanderia prima citata esclusivamente con la Signora premesso Parte_1
che non controllavo e non controllo la Signora dichiaro di averla Parte_1 vista a lavoro nei periodi elencati anche a partire dalle ore 7:00/7.30.”
Ed altrettanto TOGETHER IN TUSCANY & UMBRIA, agenzia sita di fronte alla medesima lavanderia, riferisce che: “Gli orari esatti di ingresso ed uscita non li ho scritti, certo è che la mattina come in pausa pranzo e la sera ho sempre visto solo ed esclusivamente la sig.ra occuparsi dell'attività, a Pt_1 volte anche molto presto verso le 7:00-7:30 del mattino.” Ed ancora “Dal 2018 quando la lavanderia ha riaperto con questa nuova gestione ho sempre e solo intrattenuto rapporti di lavoro con la sig.ra tanto è vero che per molti Pt_1
mesi ho creduto essere lei la titolare o quantomeno socia dell'azienda, visto la sua grande disponibilità alla collaborazione con la mia azienda.”
Appare altresì rilevante che lo stesso consigliere della società COOP.
PRODUZIONE E LAVORO “NUOVI INCONTRI” S.R.L.,
[...]
, riconosca l'effettivo ed esclusivo svolgimento della prestazione CP_3
lavorativa da parte della presso la lavanderia Easy Wash, dichiarando Pt_1 che: “La Signora confermo che ha lavorato presso la lavanderia Easy Pt_1
Wash Via XX Settembre n. 7, Terontola, ma non in qualità di responsabile ma solo in qualità di commessa addetta alla lavanderia. In pratica si è sempre occupata di ricevere i capi da lavare e di effettuare il lavaggio.”
Pertanto, sulla base di tali risultanze, deve riconoscersi il rapporto di lavoro della alle dipendenze della come responsabile Pt_1 Controparte_1
della lavanderia per il periodo dal 25.07.2018 al 12.07.2020, previo CP_2
disconoscimento, per lo stesso periodo, del rapporto di lavoro intercorrente con la società COOP. PRODUZIONE E LAVORO “NUOVI INCONTRI” S.R.L.
Con Considerato peraltro che, come rilevato dall' , di tale rapporto di lavoro non è stata fatta alcuna comunicazione al centro per l'impiego, né formalizzato alcun contratto di lavoro, ovvero alcun contratto di distacco o di appalto, né,
4 ancora, è stato trasmesso alcun influsso emens all' , lo stesso rapporto deve CP_6
qualificarsi come irregolare, con la conseguente determinazione ed addebito dell'imponibile contributivo derivante dall'inquadramento delle mansioni effettivamente svolte dalla ricorrente nel Livello IV del CCNL Lavanderie e
Tintorie e Artigianato e dal riconoscimento di 4 ore di lavoro straordinario effettuate nelle mattine di Sabato.
La società resistente, non costituendosi, non ha allegato fatti impeditivi, modificativi o estintivi dei diritti emergenti dalle allegazioni documentali della
Pt_1
Pertanto il ricorso deve essere accolto nella misura richiesta in ordine al quantum, stanti gli esatti conteggi in quanto elaborati sulla scorta dei corretti parametri contrattuali.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione dei compensi nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze e sotto la direzione della medesima società resistente per il periodo dal 25.07.2018 al 12.07.2020, con mansioni di Controparte_1
addetta alla gestione della lavanderia a secco Easy Wash, riconducibili al Livello
IV CCNL Lavanderie e Tintorie e Artigianato, previo disconoscimento del rapporto di lavoro per il medesimo periodo intercorrente con la società COOP.
PRODUZIONE E LAVORO “NUOVI INCONTRI” S.R.L.;
2. ACCERTA e DICHIARA il diritto di nei confronti di Parte_1
al pagamento della somma complessiva lorda di € 43.400,96 di Controparte_1 cui € 40.869,84 a titolo di differenze retributive (comprensive degli importi maturati per le ore di lavoro straordinario effettivamente prestato e non retribuito pari ad € 4.287,12) ed € 2.531,12 a titolo di trattamento di fine rapporto, con
5 conseguente CONDANNA di parte resistente al pagamento – in favore del ricorrente – della predetta somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
2. CONDANNA al pagamento - in favore di Controparte_1 Pt_1
- delle spese di lite, che liquida in € 3.686,00 per compensi oltre spese
[...]
per contributo unificato ove sostenute, spese generali nella misura del 15%, Iva e
Cpa come per legge, con eventuale distrazione nei confronti del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 07/10/2025
Il giudice
Giorgio PO
6
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
PO, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 861/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
AR BOCCI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. AR BOCCI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 1.7.2025 agisce nei Parte_1
confronti di al fine di ottenere il riconoscimento della Controparte_1
sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze e sotto la direzione della medesima società resistente, con mansioni di addetta alla gestione della lavanderia a secco riconducibili al Livello IV CCNL CP_2
Lavanderie e Tintorie e Artigianato, e conseguente disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato apparente instaurato con la società COOP. PRODUZIONE
E LAVORO “NUOVI INCONTRI” S.r.l.
La ricorrente chiede altresì la condanna della società effettiva datrice di lavoro al pagamento in suo favore della somma complessiva di € 43.400,96 di cui
€ 40.869,84 per differenze retributive (di cui € 4.287,12 riferite alle ore di lavoro straordinario prestato - calcolato in via prudenziale per 4 ore settimanali) ed €
2.531,12 a titolo di trattamento di fine rapporto, o della diversa, anche superiore, che risulterà di giustizia.
A sostegno della propria domanda espone che veniva formalmente assunta dalla società COOP. PRODUZIONE E LAVORO “NUOVI INCONTRI” S.r.l. in data 25.07.2018 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo pieno a
40 ore settimanali, con qualifica di “addetta alle pulizie di interni” ed inquadramento al Livello 1 CCNL per i dipendenti delle piccole medie imprese esercenti i servizi di pulizia, disinfestazione e derattizzazione;
che per l'intera durata del rapporto di lavoro, terminato in data 12.07.2020 per dimissioni, la dipendente ha percepito una retribuzione mensile lorda pari ad € 1.275,00, sempre corrisposta dalla apparente datrice di lavoro società COOP.
PRODUZIONE E LAVORO “NUOVI INCONTRI” S.r.l..; che in realtà la lavoratrice non ha mai svolto le mansioni riconducibili al suddetto inquadramento contrattuale a favore della società COOP. PRODUZIONE E
LAVORO “NUOVI INCONTRI” S.r.l., in quanto, sin dall'inizio del rapporto di lavoro, veniva demandata a prestare la propria attività lavorativa subordinata esclusivamente presso la lavanderia Easy Wash, di proprietà della società
[...]
che la ricorrente, per l'intera durata del rapporto di lavoro, è stata CP_1
assoggettata al potere organizzativo, direttivo e disciplinare della sola ed effettiva datrice di lavoro in persona di e Controparte_1 Controparte_3 [...]
facenti parte della compagine societaria di entrambe le società CP_4
coinvolte, cui la stessa dipendente era tenuta a rivolgersi per richiedere eventuali permessi o ferie e che, giornalmente, le impartivano indicazioni inerenti il lavoro da svolgere e le modalità di effettuazione del medesimo;
che le mansioni concretamente assegnate ed espletate presso la lavanderia Easy Wash
2 riguardavano la gestione della lavanderia, in virtù della pregressa esperienza lavorativa in tale settore come titolare di una medesima attività, nonché la formazione di nuovi lavoratori ed il coordinamento di quelli già assunti;
che
l'orario di lavoro effettivamente svolto presso la lavanderia Easy Wash si articolava su 40 ore settimanali distribuite su 5 giorni la settimana, per 8 ore al giorno;
che la lavoratrice era inoltre tenuta, per espresse direttive datoriali, anche allo svolgimento di almeno 4 ore di lavoro straordinario in tutte le giornate del sabato, non registrate e mai retribuite dalla reale datrice che il Controparte_1
rapporto di lavoro con l'effettivo e reale datore di lavoro, non è Controparte_1
mai stato regolarizzato formalmente per addotte e non meglio precisate questioni di natura burocratica e fiscale;
che a fronte del mancato accoglimento da parte della società resistente delle reiterate ed espresse richieste di regolarizzazione del rapporto di lavoro avanzate dalla dipendente, quest'ultima, tramite l'Ufficio
Vertenze Legali CGIL di Perugia, a mezzo pec del 24.10.2022, sollecitava una verifica del rapporto di lavoro, senza ricevere alcun riscontro in merito dalla società COOP. PRODUZIONE E LAVORO “NUOVI INCONTR CP_1
interpellata; che successivamente la ricorrente si rivolgeva anche all'Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Arezzo per vedere riconosciuta e regolarizzata la propria effettiva posizione lavorativa ed economica.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Non si costituisce la parte resistente.
Il giudice – verificata la ritualità della notifica – ne dichiara la contumacia.
Istruita in via esclusivamente documentale mediante l'acquisizione del verbale del ITL territorialmente competente a seguito di ordine del giudice, la causa viene discussa – e contestualmente decisa – all'udienza odierna.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Come si evince per tabulas dalle risultanze del sopra menzionato ordine d'esibizione, le dichiarazioni testimoniali raccolte nel corso dell'attività ispettiva Con dell' di Arezzo confermano quanto prospettato da parte ricorrente circa la reale occupazione della come addetta alla gestione della lavanderia Pt_1
Easy Wash di proprietà della Controparte_1
3 In particolare, , che risulta essere stata nel periodo Testimone_1
oggetto di contestazione ed essere tuttora cliente della suddetta lavanderia Easy
Wash, riferisce che: “Dichiaro di essermi relazionata come cliente presso la lavanderia prima citata esclusivamente con la Signora premesso Parte_1
che non controllavo e non controllo la Signora dichiaro di averla Parte_1 vista a lavoro nei periodi elencati anche a partire dalle ore 7:00/7.30.”
Ed altrettanto TOGETHER IN TUSCANY & UMBRIA, agenzia sita di fronte alla medesima lavanderia, riferisce che: “Gli orari esatti di ingresso ed uscita non li ho scritti, certo è che la mattina come in pausa pranzo e la sera ho sempre visto solo ed esclusivamente la sig.ra occuparsi dell'attività, a Pt_1 volte anche molto presto verso le 7:00-7:30 del mattino.” Ed ancora “Dal 2018 quando la lavanderia ha riaperto con questa nuova gestione ho sempre e solo intrattenuto rapporti di lavoro con la sig.ra tanto è vero che per molti Pt_1
mesi ho creduto essere lei la titolare o quantomeno socia dell'azienda, visto la sua grande disponibilità alla collaborazione con la mia azienda.”
Appare altresì rilevante che lo stesso consigliere della società COOP.
PRODUZIONE E LAVORO “NUOVI INCONTRI” S.R.L.,
[...]
, riconosca l'effettivo ed esclusivo svolgimento della prestazione CP_3
lavorativa da parte della presso la lavanderia Easy Wash, dichiarando Pt_1 che: “La Signora confermo che ha lavorato presso la lavanderia Easy Pt_1
Wash Via XX Settembre n. 7, Terontola, ma non in qualità di responsabile ma solo in qualità di commessa addetta alla lavanderia. In pratica si è sempre occupata di ricevere i capi da lavare e di effettuare il lavaggio.”
Pertanto, sulla base di tali risultanze, deve riconoscersi il rapporto di lavoro della alle dipendenze della come responsabile Pt_1 Controparte_1
della lavanderia per il periodo dal 25.07.2018 al 12.07.2020, previo CP_2
disconoscimento, per lo stesso periodo, del rapporto di lavoro intercorrente con la società COOP. PRODUZIONE E LAVORO “NUOVI INCONTRI” S.R.L.
Con Considerato peraltro che, come rilevato dall' , di tale rapporto di lavoro non è stata fatta alcuna comunicazione al centro per l'impiego, né formalizzato alcun contratto di lavoro, ovvero alcun contratto di distacco o di appalto, né,
4 ancora, è stato trasmesso alcun influsso emens all' , lo stesso rapporto deve CP_6
qualificarsi come irregolare, con la conseguente determinazione ed addebito dell'imponibile contributivo derivante dall'inquadramento delle mansioni effettivamente svolte dalla ricorrente nel Livello IV del CCNL Lavanderie e
Tintorie e Artigianato e dal riconoscimento di 4 ore di lavoro straordinario effettuate nelle mattine di Sabato.
La società resistente, non costituendosi, non ha allegato fatti impeditivi, modificativi o estintivi dei diritti emergenti dalle allegazioni documentali della
Pt_1
Pertanto il ricorso deve essere accolto nella misura richiesta in ordine al quantum, stanti gli esatti conteggi in quanto elaborati sulla scorta dei corretti parametri contrattuali.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione dei compensi nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze e sotto la direzione della medesima società resistente per il periodo dal 25.07.2018 al 12.07.2020, con mansioni di Controparte_1
addetta alla gestione della lavanderia a secco Easy Wash, riconducibili al Livello
IV CCNL Lavanderie e Tintorie e Artigianato, previo disconoscimento del rapporto di lavoro per il medesimo periodo intercorrente con la società COOP.
PRODUZIONE E LAVORO “NUOVI INCONTRI” S.R.L.;
2. ACCERTA e DICHIARA il diritto di nei confronti di Parte_1
al pagamento della somma complessiva lorda di € 43.400,96 di Controparte_1 cui € 40.869,84 a titolo di differenze retributive (comprensive degli importi maturati per le ore di lavoro straordinario effettivamente prestato e non retribuito pari ad € 4.287,12) ed € 2.531,12 a titolo di trattamento di fine rapporto, con
5 conseguente CONDANNA di parte resistente al pagamento – in favore del ricorrente – della predetta somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
2. CONDANNA al pagamento - in favore di Controparte_1 Pt_1
- delle spese di lite, che liquida in € 3.686,00 per compensi oltre spese
[...]
per contributo unificato ove sostenute, spese generali nella misura del 15%, Iva e
Cpa come per legge, con eventuale distrazione nei confronti del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 07/10/2025
Il giudice
Giorgio PO
6