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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 21/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 557/2024 promossa da:
(C.F. ; Parte_1 C.F._1
(C.F. ; Parte_2 C.F._2
(C.F. ); Parte_3 C.F._3
(C.F. ; Parte_4 C.F._4
(C.F. ; Parte_5 C.F._5
(C.F. ); Parte_6 C.F._6
(C.F. ); Parte_7 C.F._7
(C. F. ; Parte_8 C.F._8
C.F. ); Parte_9 C.F._9
(C.F. ); Parte_10 C.F._10
(C. F. ); Parte_11 C.F._11
(C.F. ; Parte_12 C.F._12
(C.F. ; Parte_13 C.F._13
(C.F. ) Parte_14 C.F._14
e (C.F. ), Parte_15 C.F._15 tutti con il patrocinio dell'Avv. MIRELLA PRETTO, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. GIOVANNI LUCA VECCIA, difensore sito in Vicenza alla Contrà San Silvestro, n. 14; contro
(C.F. ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con il patrocinio ex art. 417 bis c.p.c. della dott. , elettivamente Controparte_2 domiciliato presso l' , sede di , sito in Via Don Controparte_3 CP_3
Minzoni 15; in punto a: altre ipotesi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore dei ricorrenti chiede e conclude:
“In via principale: Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione (c.d. “Carta elettronica del docente”) prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.7.2015 di importo pari ad euro 500,00 annui ed al conseguente pagamento dei relativi importi tramite la menzionata carta elettronica. Tanto con riferimento a tutti gli
pagina 1 di 13 anni di servizio a tempo determinato resi in favore dell'amministrazione scolastica successivamente all'entrata in vigore della legge n. 107 del 13.7.2015 – ut supra elencati – nei limiti della prescrizione quinquennale. Per l'effetto condannare il , in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_4
a mettere a disposizione dei ricorrenti gli importi pari a euro 500,00 annui, tramite carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione (c.d. “Carta elettronica del docente”) ex art. 1 comma 121, della legge n. 107 del 13.7.2015, e tanto con riferimento a tutti gli anni di servizio a tempo determinato resi in favore dell'amministrazione scolastica successivamente all'entrata in vigore della legge n. 107 del
13.7.2015 – come innanzi elencati – nei limiti della prescrizione quinquennale. Il tutto oltre interessi e rivalutazione.
In via subordinata:
Previo accertamento del diritto dei ricorrenti alla fruizione del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.7.2015 condannare il Controparte_1
, in persona del pro tempore, al riconoscimento in favore di ciascun ricorrente della
[...] CP_4 menzionata somma per ogni anno di docenza svolta a tempo determinato (nei limiti della prescrizione quinquennale) a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art 1218 c.c.. Il tutto oltre interessi e rivalutazione.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze e 15 % a titolo di rimborso forfettario, oltre accessori di legge CON DISTRAZIONE IN FAVORE DEL DEDUCENTE PROCURATORE IL QUALE SI
DICHIARA ANTICIPATARIO. Si chiede che l'adito Tribunale nella liquidazione delle competenze voglia tener conto della maggiorazione del 30 % di cui all'art. 4, comma I-bis, del d.m. n. 55/2014 (comma inserito dal d.m. n. 37/2018); così testualmente l'indicata disposizione: “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 e' di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”.
***
Il procuratore di parte resistente chiede e conclude:
“ - rigettare, nel merito, le domande proposte nel ricorso ex adverso, in quanto inammissibili ed infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esplicati;
- dichiarare in subordine, in caso di accoglimento del ricorso, l'avvenuta prescrizione (ex art. 2948 n. 4 c.c.) del diritto a percepire l'importo della cd “carta del docente” relativamente agli anni 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019;
- dichiarare sempre in subordine, quanto all'anno 2023/2024 il compenso non dovuto, in quanto essendo vigente il D.I. 69 “salva infrazioni” del 13.06.2023, e trattandosi di supplenza al 31.08 e dunque su posto vacante e disponibile, è già stato riconosciuto.
-con vittoria di spese del presente giudizio, da liquidarsi ex art.152 bis, disp. att. c.p.c o, in subordine, con compensazione delle stesse”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
Con ricorso depositato il 06/08/2024 , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , ,
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , , e Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
pagina 2 di 13 , come sopra rappresentati, convenivano in giudizio il Parte_15 [...]
per sentire accogliere le conclusioni riportate in epigrafe, a tal fine Controparte_1 esponendo di essere docenti precari, assunti dal convenuto ed in servizio per l'anno CP_1 scolastico 2023/2024 presso istituti ubicati nel territorio della provincia di , in particolare: CP_3
presso l'istituto I.C. Rovigo 3 con sede in in forza di un contratto a tempo Parte_1 CP_3 determinato dal 01.09.2023 al 31.08.2024;
presso l'istituto I.C. Villadose con sede in Villadose in forza di un contratto a Parte_2 tempo determinato dal 01.09.2023 al 31.08.2024;
presso l'istituto I.C. Costa di Rovigo Fratta Polesine con sede in Costa di Rovigo Parte_3 in forza di un contratto a tempo determinato dal 01.09.2023 al 31.08.2024;
, presso l'istituto I.P.S.E.O.A. con sede in Adria in forza di un contratto Parte_4
a tempo determinato dal 01.09.2023 al 31.08.2024;
presso l'istituto I.C. Badia Polesine - Trecenta con sede in Badia Polesine in forza Parte_5 di un contratto a tempo determinato dal 01.09.2023 al 31.08.2024;
presso l'istituto I.C. Castelmassa con sede in Castelmassa in forza di Parte_6 un contratto a tempo determinato dal 01.09.2023 al 31.08.2024;
presso l'istituto con sede in Badia Polesine in forza di un Parte_7 Controparte_5 contratto a tempo determinato dal 01.09.2023 al 31.08.2024;
presso l'istituto I.C. Taglio di Po con sede in Taglio di Po per 9 ore Parte_8 settimanali, presso l'istituto I.C. Chioggia 3 con sede in Chioggia per 7 ore settimanali e presso l'istituto I.C. Chioggia 3 con sede in Chioggia per 2 ore settimanali, in forza di tre contrati a tempo determinato tutti con decorrenza dal 01.09.2023 al 31.08.2024;
presso l'istituto I.I.S De Amicis con sede in in forza di un contratto a Parte_9 CP_3 tempo determinato dal 01.09.2023 al 31.08.2024;
presso l'istituto I.C. Loreo con sede in Loreo e l'istituto I.C. Porto Viro con Parte_10 sede in Porto Viro in forza di un contratto a tempo determinato dal 01.09.2023 al 31.08.2024;
presso l'istituto I.C. Porto Viro con sede in Porto Viro e l'istituto I.C. Parte_11
Adria 2 in Adria in forza di un contratto a tempo determinato dal 01.09.2023 al 31.08.2024;
presso l'istituto I.C. Costa di Rovigo – Fratta Polesine con sede in Costa di Rovigo in Parte_12 forza di un contratto a tempo determinato dal 01.09.2023 al 31.08.2024;
presso l'Istituto I.C. Polesella con sede in Polesella, in forza di un contratto a tempo Parte_13 determinato dal 01.09.2023 al 31.08.2024;
presso l'istituto con sede in e presso Parte_14 Controparte_6 CP_3 l'istituto con sede in in forza di un contratto a tempo determinato dal Controparte_7 CP_3
01.09.2023 al 31.08.2024;
pagina 3 di 13 presso l'istituto con sede in Adria in forza di un Parte_15 Controparte_8 contratto a tempo determinato dal 01.09.2023 al 31.08.2024.
Precisavano gli attori di aver prestato servizio alle dipendenze del convenuto in forza di CP_1 plurimi contratti annuali nelle seguenti annualità:
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_1
2023/2024;
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Controparte_9
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Controparte_10
2022/2023 e 2023/2024;
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_4
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_5
2022/2023 e 2023/2024;
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Parte_6
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_7
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_8
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_9
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_16
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_17
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_12
2022/2023 e 2023/2024;
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_13
2022/2023 e 2023/2024;
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_18
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
pagina 4 di 13 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_19
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
ed aggiungevano di aver fruito solo per l'annualità 2023/2024 dell'erogazione della somma di € 500,00 annui prevista dall'art. 1 comma 122, della L. n. 107/2015 pur avendo svolto anche nelle altre annualità mansioni identiche a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stati soggetti agli stessi obblighi formativi dei docenti assunti a tempo indeterminato.
Si dolevano i ricorrenti della violazione ed erronea applicazione da parte dell'Amministrazione convenuta dell'art. 1, commi 121 e ss della L. 13 luglio 2015 n. 107; degli artt. 3, 35 e 97 della
Costituzione; delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEE recepito dalla direttiva
1999/70 ed invocavano la disapplicazione della norma contestata, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta all'attribuzione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la
Carta Elettronica, chiedendo in subordine il riconoscimento di tale somma a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 c.c.
2. La difesa dell'Amministrazione convenuta.
Si costituiva ritualmente in giudizio il , come sopra rappresentato, Controparte_1
che eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti vantati per gli anni scolastici 2015/2016,
2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; l'avvenuto riconoscimento del compenso per l'anno scolastico
2023/2024 in vigenza del D.I. 69/2023, nonché la mancata allegazione delle spese sostenute dai ricorrenti per la propria formazione professionale per tutti gli anni richiesti.
La causa, ritenuta sufficientemente documentata, veniva discussa all'odierna udienza, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
3. Il merito della domanda.
Non essendo state sollevate questioni preliminari - eccetto quella della prescrizione che si esaminerà in seguito - appare opportuno esaminare il merito della domanda, riguardo al quale deve rammentarsi che l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico.”
mentre il comma 122 del medesimo articolo ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121», sicché il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha stabilito, all'art. 2, che la somma di pagina 5 di 13 € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” ed il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha confermato l'assegnazione della Carta Docenti ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale” compresi coloro che “sono in periodo di formazione e prova, quelli inidonei per motivi di salute”, quelli “in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Venendo alla fattispecie di causa, non è contestato che i ricorrenti abbiano svolto, negli anni scolastici in cui sono stati assunti a tempo determinato, le medesime mansioni svolte dal personale di ruolo, e siano stati altresì soggetti ai medesimi obblighi formativi dei colleghi, senza fruire del beneficio della carta elettronica, destinato allo sviluppo delle competenze professionali.
4. I precedenti giurisprudenziali.
Va rammentato che, con recente decisione, il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842/2022) ha annullato il
D.P.C.M. n. 32313 del 2015, evidenziando come una interpretazione costituzionalmente orientata della
L. n. 107/2015 imponga di riconoscere il bonus di € 500,00 anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari, e che sulla vicenda è intervenuta anche la Corte di giustizia dell'Unione Europea, che con ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha concluso stabilendo che:
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non CP_1 al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
5. La giurisprudenza di legittimità.
La Suprema Corte (sentenza n. 29961 pubblicata il 27.10.2023) ha esaminato diffusamente la questione, insieme alle altre, ponendo in risalto la destinazione del beneficio al sostegno della pagina 6 di 13 formazione continua dei docenti, che costituisce un obbligo tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato.
Dall'altra parte l'Amministrazione è tenuta a fornire tutti quegli strumenti, risorse e opportunità – nei quali ricade indubbiamente anche la c.d. “Carta docenti” - che garantiscano la formazione in servizio.
Alla luce di tali decisioni - che questo Giudice condivide e fa proprie, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. - deve ritenersi fondata la domanda di accertamento del diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121 e seguenti L. n. 107/2015 per gli anni scolastici di servizio svolti in forza dei contratti a tempo determinato indicati in ricorso.
L' art. 6 del D.P.C.M. 28.11.2016 ha precisato, inoltre, che «le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate» e da detta precisazione si evince che la somma non è utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, ma che l'importo eventualmente non utilizzato nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, cumulandosi con quello da erogare all'avvio di quest'ultimo.
Sul punto questo Giudice condivide e fa proprie le decisioni di merito, in particolare quella pronunciata dal Giudice del Lavoro di Torino, n. 1259/2022, e dal Giudice del Lavoro di Treviso il 24.11.2022 nel proc. n. 627/2022, nonché la ricordata decisione del Giudice di legittimità, ed ancora la sentenza del
Giudice del Lavoro di Verona n. 661/2023, sentenze che dedicano ampio spazio alla connessione tra la formazione assicurata dalla Carta e l'anno scolastico di svolgimento della prestazione, ma al fine di evidenziare come l'articolazione “annuale” del beneficio consenta di estenderlo ai docenti precari “il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”, ed anche ai docenti con orario di lavoro part time ma articolato sull'intero anno scolastico, giungendo ad affermare senza esitazione che l'art. 1 comma 121 sopra ricordato è in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4 punto 1, dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 199/70/CE e va dunque disapplicato.
La Suprema Corte testualmente afferma sul punto:
“In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 199/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai sili insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co.1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio” sicché deve ritenersi fondata la domanda di parte attrice.
6. Le modalità di fruizione del beneficio.
pagina 7 di 13 Interrogandosi poi sulle modalità di messa a disposizione dei docenti della somma prevista dalla Carta
Elettronica - realizzata in forma di applicazione web, con previsione di iscrizione e registrazione sia dei docenti che degli esercenti, con generazione a richiesta di un codice di acquisto o buono a favore del docente per i beni/servizi prescelti, accettabile dall'esercente solo se coerente al disposto normativo, e determinativo del riconoscimento all'esercente di un credito di pari importo nei confronti del la Suprema Corte ha affermato che la pur complessa struttura dell'operazione non porti a CP_1 discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento ed ha soggiunto che non vi sia ragione per dubitare, anche alla luce del decreto legge n. 69 del 2023 che ha esteso ai supplenti annuali detto beneficio, che la Carta possa funzionare anche rispetto a periodi pregressi.
Ancora, nel valutare il profilo dell'interesse del docente precario rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso, la Suprema Corte ha richiamato, dal lato datoriale, la natura
“continua” del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558), concludendo che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo;
in detti casi, peraltro, non verrebbe meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative.
La Corte si è allora interrogata su quale fosse il funzionamento del sistema nel caso in cui non vi fosse stata attribuzione tempestiva - come nel caso dei docenti precari, cui la norma interna non riconosceva il diritto - occorrendo considerare al riguardo come la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DPCM del 2016, sia causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio ma aggiungendo che la nozione di “cessazione” debba essere adattata qualora si riferisca al personale precario.
Quindi, secondo l'opinione della Corte di Cassazione, condivisa da questo Giudice, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie
(ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.
pagina 8 di 13 Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico, permanendo in tal caso solo il diritto al risarcimento del danno.
Dunque, in presenza della condizione di permanente inserimento nel sistema scolastico, come nel caso dei ricorrenti, il cui patrocinio ha depositato in data 7.1.2025 i contratti conclusi da ciascuno dei ricorrenti con diversi istituti scolastici per l'anno scolastico 2024/25, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.
7. La prescrizione.
Infine, la Corte ha chiarito i criteri per individuare il momento a decorrere dal quale il diritto può essere fatto valere dal docente, dato rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione dell'azione di adempimento - dal momento in cui il diritto può essere fatto valere - e dunque per le supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio. Va altresì ribadito che il valore economico del beneficio richiesto venga pagato periodicamente ai docenti a tempo indeterminato, ad anno, sicché trova applicazione la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che non richiede che le somme pagate abbiano necessariamente natura retributiva, ma si riferisce a “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” e dunque, considerando che il primo atto interruttivo della prescrizione documentato è la notifica del ricorso datata 27.08.2024, in ossequio al criterio suggerito dalla Suprema Corte ed in accoglimento dell'eccezione dell'Amministrazione, deve ritenersi prescritta la somma rivendicata dai ricorrenti per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e
2018/2019 posto che in tale data (cinque anni a ritroso dalla notifica) era già stato conferito l'incarico per detta annualità.
Va, dunque, considerando che il procuratore di parte ricorrente ha allegato nelle note depositate il
7.1.2025 che tutti i ricorrenti hanno ricevuto il beneficio in argomento per l'anno scolastico 2023/24, dichiarato il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 dei ricorrenti per le seguenti annualità:
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_1
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_2 pagina 9 di 13
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_3
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_4
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_5
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_6
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_7
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_8
019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_9
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_10
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_11
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_12
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_13
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_14
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_15
tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a disposizione di CP_1
l'importo di € 2.000,00; Parte_1
l'importo di € 2.000,00; Parte_2
l'importo di € 2.000,00; Parte_3
l'importo di € 2.000,00; Parte_4
l'importo di € 2.000,00; Parte_5
l'importo di € 2.000,00; Parte_6
l'importo di € 2.000,00; Parte_7
l'importo di € 2.000,00; Parte_8
'importo di € 2.000,00; Parte_9
pagina 10 di 13
l'importo di € 2.000,00; Parte_10
l'importo di € 2.000,00; Parte_11
l'importo di € 2.000,00; Parte_12
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l'importo di € 2.000,00; Parte_14
l'importo di € 2.000,00; Parte_15
un importo totale di € 30.000,00 attraverso il sistema della Carta elettronica, atteso che l'art. 1, comma
121, legge n. 107 del 2015, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale, configurando il beneficio come a destinazione vincolata, e nei medesimi termini lo stesso deve essere articolato anche per i docenti a tempo determinato. Su detta somma andranno calcolati interessi legali ovvero rivalutazione monetaria, dalla data della domanda sino alla concreta attribuzione.
8. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue sulla base dei compensi medi previsti dalla tabella 3 allegata al DM n. 147/2022, con riguardo alla fase di studio ed introduttiva, non essendosi tenuta alcuna istruttoria ed essendo ridotta al minimo la fase decisoria, per cause del valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 nel quale ricade il valore finale di causa (€
30.000,00), con l'aumento del 50% complessivo stante la difesa di più soggetti, compensi che appaiono congrui all'impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto, anche considerando il carattere seriale della questione trattata;
per la stessa ragione va riconosciuto l'aumento per la redazione dell'atto introduttivo mediante collegamenti ipertestuali nella misura del 10%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 557/2024 promossa da , Parte_1 Parte_2
, , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, , , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, , , Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13
e contro il Parte_14 Parte_15 Controparte_1
pagina 11 di 13 E , in persona del Ministro pro tempore, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o CP_1
istanza disattesa, così provvede:
1) Accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui relativo alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente a favore di:
per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_1
per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_2
per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_3
per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_4
per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_5
per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_6
2022/2023;
per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_7
per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_8 er gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_9
per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_10
per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_11
per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_12
per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_13
per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_14
per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_15
e condanna il convenuto a mettere a disposizione di CP_1
l'importo di € 2.000,00; Parte_1
l'importo di € 2.000,00; Parte_2
l'importo di € 2.000,00; Parte_3
l'importo di € 2.000,00; Parte_4
l'importo di € 2.000,00; Parte_5
l'importo di € 2.000,00; Parte_6
l'importo di € 2.000,00; Parte_7
l'importo di € 2.000,00; Parte_8 'importo di € 2.000,00; Parte_9
l'importo di € 2.000,00; Parte_10
l'importo di € 2.000,00; Parte_11
l'importo di € 2.000,00; Parte_12
l'importo di € 2.000,00; Parte_13
l'importo di € 2.000,00; Parte_14
l'importo di € 2.000,00; Parte_15
per un totale complessivo di € 30.000,00 tramite il sistema della Carta elettronica, oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
2) Condanna il convenuto a rifondere ai ricorrenti – e per loro al procuratore costituito, che CP_1
si è dichiarato antistatario - le spese di lite, che liquida in € 7.337,55 per compenso di avvocato, oltre
IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% e spese esenti per € 118,50.
pagina 12 di 13 Così deciso in Rovigo, in data 21 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 557/2024 promossa da:
(C.F. ; Parte_1 C.F._1
(C.F. ; Parte_2 C.F._2
(C.F. ); Parte_3 C.F._3
(C.F. ; Parte_4 C.F._4
(C.F. ; Parte_5 C.F._5
(C.F. ); Parte_6 C.F._6
(C.F. ); Parte_7 C.F._7
(C. F. ; Parte_8 C.F._8
C.F. ); Parte_9 C.F._9
(C.F. ); Parte_10 C.F._10
(C. F. ); Parte_11 C.F._11
(C.F. ; Parte_12 C.F._12
(C.F. ; Parte_13 C.F._13
(C.F. ) Parte_14 C.F._14
e (C.F. ), Parte_15 C.F._15 tutti con il patrocinio dell'Avv. MIRELLA PRETTO, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. GIOVANNI LUCA VECCIA, difensore sito in Vicenza alla Contrà San Silvestro, n. 14; contro
(C.F. ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con il patrocinio ex art. 417 bis c.p.c. della dott. , elettivamente Controparte_2 domiciliato presso l' , sede di , sito in Via Don Controparte_3 CP_3
Minzoni 15; in punto a: altre ipotesi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore dei ricorrenti chiede e conclude:
“In via principale: Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione (c.d. “Carta elettronica del docente”) prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.7.2015 di importo pari ad euro 500,00 annui ed al conseguente pagamento dei relativi importi tramite la menzionata carta elettronica. Tanto con riferimento a tutti gli
pagina 1 di 13 anni di servizio a tempo determinato resi in favore dell'amministrazione scolastica successivamente all'entrata in vigore della legge n. 107 del 13.7.2015 – ut supra elencati – nei limiti della prescrizione quinquennale. Per l'effetto condannare il , in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_4
a mettere a disposizione dei ricorrenti gli importi pari a euro 500,00 annui, tramite carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione (c.d. “Carta elettronica del docente”) ex art. 1 comma 121, della legge n. 107 del 13.7.2015, e tanto con riferimento a tutti gli anni di servizio a tempo determinato resi in favore dell'amministrazione scolastica successivamente all'entrata in vigore della legge n. 107 del
13.7.2015 – come innanzi elencati – nei limiti della prescrizione quinquennale. Il tutto oltre interessi e rivalutazione.
In via subordinata:
Previo accertamento del diritto dei ricorrenti alla fruizione del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.7.2015 condannare il Controparte_1
, in persona del pro tempore, al riconoscimento in favore di ciascun ricorrente della
[...] CP_4 menzionata somma per ogni anno di docenza svolta a tempo determinato (nei limiti della prescrizione quinquennale) a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art 1218 c.c.. Il tutto oltre interessi e rivalutazione.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze e 15 % a titolo di rimborso forfettario, oltre accessori di legge CON DISTRAZIONE IN FAVORE DEL DEDUCENTE PROCURATORE IL QUALE SI
DICHIARA ANTICIPATARIO. Si chiede che l'adito Tribunale nella liquidazione delle competenze voglia tener conto della maggiorazione del 30 % di cui all'art. 4, comma I-bis, del d.m. n. 55/2014 (comma inserito dal d.m. n. 37/2018); così testualmente l'indicata disposizione: “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 e' di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”.
***
Il procuratore di parte resistente chiede e conclude:
“ - rigettare, nel merito, le domande proposte nel ricorso ex adverso, in quanto inammissibili ed infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esplicati;
- dichiarare in subordine, in caso di accoglimento del ricorso, l'avvenuta prescrizione (ex art. 2948 n. 4 c.c.) del diritto a percepire l'importo della cd “carta del docente” relativamente agli anni 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019;
- dichiarare sempre in subordine, quanto all'anno 2023/2024 il compenso non dovuto, in quanto essendo vigente il D.I. 69 “salva infrazioni” del 13.06.2023, e trattandosi di supplenza al 31.08 e dunque su posto vacante e disponibile, è già stato riconosciuto.
-con vittoria di spese del presente giudizio, da liquidarsi ex art.152 bis, disp. att. c.p.c o, in subordine, con compensazione delle stesse”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
Con ricorso depositato il 06/08/2024 , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , ,
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , , e Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
pagina 2 di 13 , come sopra rappresentati, convenivano in giudizio il Parte_15 [...]
per sentire accogliere le conclusioni riportate in epigrafe, a tal fine Controparte_1 esponendo di essere docenti precari, assunti dal convenuto ed in servizio per l'anno CP_1 scolastico 2023/2024 presso istituti ubicati nel territorio della provincia di , in particolare: CP_3
presso l'istituto I.C. Rovigo 3 con sede in in forza di un contratto a tempo Parte_1 CP_3 determinato dal 01.09.2023 al 31.08.2024;
presso l'istituto I.C. Villadose con sede in Villadose in forza di un contratto a Parte_2 tempo determinato dal 01.09.2023 al 31.08.2024;
presso l'istituto I.C. Costa di Rovigo Fratta Polesine con sede in Costa di Rovigo Parte_3 in forza di un contratto a tempo determinato dal 01.09.2023 al 31.08.2024;
, presso l'istituto I.P.S.E.O.A. con sede in Adria in forza di un contratto Parte_4
a tempo determinato dal 01.09.2023 al 31.08.2024;
presso l'istituto I.C. Badia Polesine - Trecenta con sede in Badia Polesine in forza Parte_5 di un contratto a tempo determinato dal 01.09.2023 al 31.08.2024;
presso l'istituto I.C. Castelmassa con sede in Castelmassa in forza di Parte_6 un contratto a tempo determinato dal 01.09.2023 al 31.08.2024;
presso l'istituto con sede in Badia Polesine in forza di un Parte_7 Controparte_5 contratto a tempo determinato dal 01.09.2023 al 31.08.2024;
presso l'istituto I.C. Taglio di Po con sede in Taglio di Po per 9 ore Parte_8 settimanali, presso l'istituto I.C. Chioggia 3 con sede in Chioggia per 7 ore settimanali e presso l'istituto I.C. Chioggia 3 con sede in Chioggia per 2 ore settimanali, in forza di tre contrati a tempo determinato tutti con decorrenza dal 01.09.2023 al 31.08.2024;
presso l'istituto I.I.S De Amicis con sede in in forza di un contratto a Parte_9 CP_3 tempo determinato dal 01.09.2023 al 31.08.2024;
presso l'istituto I.C. Loreo con sede in Loreo e l'istituto I.C. Porto Viro con Parte_10 sede in Porto Viro in forza di un contratto a tempo determinato dal 01.09.2023 al 31.08.2024;
presso l'istituto I.C. Porto Viro con sede in Porto Viro e l'istituto I.C. Parte_11
Adria 2 in Adria in forza di un contratto a tempo determinato dal 01.09.2023 al 31.08.2024;
presso l'istituto I.C. Costa di Rovigo – Fratta Polesine con sede in Costa di Rovigo in Parte_12 forza di un contratto a tempo determinato dal 01.09.2023 al 31.08.2024;
presso l'Istituto I.C. Polesella con sede in Polesella, in forza di un contratto a tempo Parte_13 determinato dal 01.09.2023 al 31.08.2024;
presso l'istituto con sede in e presso Parte_14 Controparte_6 CP_3 l'istituto con sede in in forza di un contratto a tempo determinato dal Controparte_7 CP_3
01.09.2023 al 31.08.2024;
pagina 3 di 13 presso l'istituto con sede in Adria in forza di un Parte_15 Controparte_8 contratto a tempo determinato dal 01.09.2023 al 31.08.2024.
Precisavano gli attori di aver prestato servizio alle dipendenze del convenuto in forza di CP_1 plurimi contratti annuali nelle seguenti annualità:
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_1
2023/2024;
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Controparte_9
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Controparte_10
2022/2023 e 2023/2024;
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_4
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_5
2022/2023 e 2023/2024;
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Parte_6
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_7
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_8
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_9
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_16
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_17
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_12
2022/2023 e 2023/2024;
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_13
2022/2023 e 2023/2024;
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_18
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
pagina 4 di 13 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_19
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
ed aggiungevano di aver fruito solo per l'annualità 2023/2024 dell'erogazione della somma di € 500,00 annui prevista dall'art. 1 comma 122, della L. n. 107/2015 pur avendo svolto anche nelle altre annualità mansioni identiche a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stati soggetti agli stessi obblighi formativi dei docenti assunti a tempo indeterminato.
Si dolevano i ricorrenti della violazione ed erronea applicazione da parte dell'Amministrazione convenuta dell'art. 1, commi 121 e ss della L. 13 luglio 2015 n. 107; degli artt. 3, 35 e 97 della
Costituzione; delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEE recepito dalla direttiva
1999/70 ed invocavano la disapplicazione della norma contestata, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta all'attribuzione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la
Carta Elettronica, chiedendo in subordine il riconoscimento di tale somma a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 c.c.
2. La difesa dell'Amministrazione convenuta.
Si costituiva ritualmente in giudizio il , come sopra rappresentato, Controparte_1
che eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti vantati per gli anni scolastici 2015/2016,
2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; l'avvenuto riconoscimento del compenso per l'anno scolastico
2023/2024 in vigenza del D.I. 69/2023, nonché la mancata allegazione delle spese sostenute dai ricorrenti per la propria formazione professionale per tutti gli anni richiesti.
La causa, ritenuta sufficientemente documentata, veniva discussa all'odierna udienza, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
3. Il merito della domanda.
Non essendo state sollevate questioni preliminari - eccetto quella della prescrizione che si esaminerà in seguito - appare opportuno esaminare il merito della domanda, riguardo al quale deve rammentarsi che l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico.”
mentre il comma 122 del medesimo articolo ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121», sicché il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha stabilito, all'art. 2, che la somma di pagina 5 di 13 € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” ed il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha confermato l'assegnazione della Carta Docenti ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale” compresi coloro che “sono in periodo di formazione e prova, quelli inidonei per motivi di salute”, quelli “in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Venendo alla fattispecie di causa, non è contestato che i ricorrenti abbiano svolto, negli anni scolastici in cui sono stati assunti a tempo determinato, le medesime mansioni svolte dal personale di ruolo, e siano stati altresì soggetti ai medesimi obblighi formativi dei colleghi, senza fruire del beneficio della carta elettronica, destinato allo sviluppo delle competenze professionali.
4. I precedenti giurisprudenziali.
Va rammentato che, con recente decisione, il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842/2022) ha annullato il
D.P.C.M. n. 32313 del 2015, evidenziando come una interpretazione costituzionalmente orientata della
L. n. 107/2015 imponga di riconoscere il bonus di € 500,00 anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari, e che sulla vicenda è intervenuta anche la Corte di giustizia dell'Unione Europea, che con ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha concluso stabilendo che:
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non CP_1 al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
5. La giurisprudenza di legittimità.
La Suprema Corte (sentenza n. 29961 pubblicata il 27.10.2023) ha esaminato diffusamente la questione, insieme alle altre, ponendo in risalto la destinazione del beneficio al sostegno della pagina 6 di 13 formazione continua dei docenti, che costituisce un obbligo tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato.
Dall'altra parte l'Amministrazione è tenuta a fornire tutti quegli strumenti, risorse e opportunità – nei quali ricade indubbiamente anche la c.d. “Carta docenti” - che garantiscano la formazione in servizio.
Alla luce di tali decisioni - che questo Giudice condivide e fa proprie, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. - deve ritenersi fondata la domanda di accertamento del diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121 e seguenti L. n. 107/2015 per gli anni scolastici di servizio svolti in forza dei contratti a tempo determinato indicati in ricorso.
L' art. 6 del D.P.C.M. 28.11.2016 ha precisato, inoltre, che «le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate» e da detta precisazione si evince che la somma non è utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, ma che l'importo eventualmente non utilizzato nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, cumulandosi con quello da erogare all'avvio di quest'ultimo.
Sul punto questo Giudice condivide e fa proprie le decisioni di merito, in particolare quella pronunciata dal Giudice del Lavoro di Torino, n. 1259/2022, e dal Giudice del Lavoro di Treviso il 24.11.2022 nel proc. n. 627/2022, nonché la ricordata decisione del Giudice di legittimità, ed ancora la sentenza del
Giudice del Lavoro di Verona n. 661/2023, sentenze che dedicano ampio spazio alla connessione tra la formazione assicurata dalla Carta e l'anno scolastico di svolgimento della prestazione, ma al fine di evidenziare come l'articolazione “annuale” del beneficio consenta di estenderlo ai docenti precari “il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”, ed anche ai docenti con orario di lavoro part time ma articolato sull'intero anno scolastico, giungendo ad affermare senza esitazione che l'art. 1 comma 121 sopra ricordato è in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4 punto 1, dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 199/70/CE e va dunque disapplicato.
La Suprema Corte testualmente afferma sul punto:
“In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 199/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai sili insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co.1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio” sicché deve ritenersi fondata la domanda di parte attrice.
6. Le modalità di fruizione del beneficio.
pagina 7 di 13 Interrogandosi poi sulle modalità di messa a disposizione dei docenti della somma prevista dalla Carta
Elettronica - realizzata in forma di applicazione web, con previsione di iscrizione e registrazione sia dei docenti che degli esercenti, con generazione a richiesta di un codice di acquisto o buono a favore del docente per i beni/servizi prescelti, accettabile dall'esercente solo se coerente al disposto normativo, e determinativo del riconoscimento all'esercente di un credito di pari importo nei confronti del la Suprema Corte ha affermato che la pur complessa struttura dell'operazione non porti a CP_1 discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento ed ha soggiunto che non vi sia ragione per dubitare, anche alla luce del decreto legge n. 69 del 2023 che ha esteso ai supplenti annuali detto beneficio, che la Carta possa funzionare anche rispetto a periodi pregressi.
Ancora, nel valutare il profilo dell'interesse del docente precario rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso, la Suprema Corte ha richiamato, dal lato datoriale, la natura
“continua” del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558), concludendo che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo;
in detti casi, peraltro, non verrebbe meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative.
La Corte si è allora interrogata su quale fosse il funzionamento del sistema nel caso in cui non vi fosse stata attribuzione tempestiva - come nel caso dei docenti precari, cui la norma interna non riconosceva il diritto - occorrendo considerare al riguardo come la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DPCM del 2016, sia causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio ma aggiungendo che la nozione di “cessazione” debba essere adattata qualora si riferisca al personale precario.
Quindi, secondo l'opinione della Corte di Cassazione, condivisa da questo Giudice, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie
(ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.
pagina 8 di 13 Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico, permanendo in tal caso solo il diritto al risarcimento del danno.
Dunque, in presenza della condizione di permanente inserimento nel sistema scolastico, come nel caso dei ricorrenti, il cui patrocinio ha depositato in data 7.1.2025 i contratti conclusi da ciascuno dei ricorrenti con diversi istituti scolastici per l'anno scolastico 2024/25, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.
7. La prescrizione.
Infine, la Corte ha chiarito i criteri per individuare il momento a decorrere dal quale il diritto può essere fatto valere dal docente, dato rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione dell'azione di adempimento - dal momento in cui il diritto può essere fatto valere - e dunque per le supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio. Va altresì ribadito che il valore economico del beneficio richiesto venga pagato periodicamente ai docenti a tempo indeterminato, ad anno, sicché trova applicazione la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che non richiede che le somme pagate abbiano necessariamente natura retributiva, ma si riferisce a “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” e dunque, considerando che il primo atto interruttivo della prescrizione documentato è la notifica del ricorso datata 27.08.2024, in ossequio al criterio suggerito dalla Suprema Corte ed in accoglimento dell'eccezione dell'Amministrazione, deve ritenersi prescritta la somma rivendicata dai ricorrenti per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e
2018/2019 posto che in tale data (cinque anni a ritroso dalla notifica) era già stato conferito l'incarico per detta annualità.
Va, dunque, considerando che il procuratore di parte ricorrente ha allegato nelle note depositate il
7.1.2025 che tutti i ricorrenti hanno ricevuto il beneficio in argomento per l'anno scolastico 2023/24, dichiarato il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 dei ricorrenti per le seguenti annualità:
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_1
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_2 pagina 9 di 13
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_3
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_4
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_5
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_6
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_7
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_8
019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_9
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_10
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_11
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_12
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_13
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_14
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_15
tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a disposizione di CP_1
l'importo di € 2.000,00; Parte_1
l'importo di € 2.000,00; Parte_2
l'importo di € 2.000,00; Parte_3
l'importo di € 2.000,00; Parte_4
l'importo di € 2.000,00; Parte_5
l'importo di € 2.000,00; Parte_6
l'importo di € 2.000,00; Parte_7
l'importo di € 2.000,00; Parte_8
'importo di € 2.000,00; Parte_9
pagina 10 di 13
l'importo di € 2.000,00; Parte_10
l'importo di € 2.000,00; Parte_11
l'importo di € 2.000,00; Parte_12
l'importo di € 2.000,00; Parte_13
l'importo di € 2.000,00; Parte_14
l'importo di € 2.000,00; Parte_15
un importo totale di € 30.000,00 attraverso il sistema della Carta elettronica, atteso che l'art. 1, comma
121, legge n. 107 del 2015, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale, configurando il beneficio come a destinazione vincolata, e nei medesimi termini lo stesso deve essere articolato anche per i docenti a tempo determinato. Su detta somma andranno calcolati interessi legali ovvero rivalutazione monetaria, dalla data della domanda sino alla concreta attribuzione.
8. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue sulla base dei compensi medi previsti dalla tabella 3 allegata al DM n. 147/2022, con riguardo alla fase di studio ed introduttiva, non essendosi tenuta alcuna istruttoria ed essendo ridotta al minimo la fase decisoria, per cause del valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 nel quale ricade il valore finale di causa (€
30.000,00), con l'aumento del 50% complessivo stante la difesa di più soggetti, compensi che appaiono congrui all'impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto, anche considerando il carattere seriale della questione trattata;
per la stessa ragione va riconosciuto l'aumento per la redazione dell'atto introduttivo mediante collegamenti ipertestuali nella misura del 10%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 557/2024 promossa da , Parte_1 Parte_2
, , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, , , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, , , Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13
e contro il Parte_14 Parte_15 Controparte_1
pagina 11 di 13 E , in persona del Ministro pro tempore, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o CP_1
istanza disattesa, così provvede:
1) Accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui relativo alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente a favore di:
per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_1
per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_2
per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_3
per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_4
per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_5
per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_6
2022/2023;
per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_7
per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_8 er gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_9
per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_10
per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_11
per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_12
per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_13
per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_14
per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_15
e condanna il convenuto a mettere a disposizione di CP_1
l'importo di € 2.000,00; Parte_1
l'importo di € 2.000,00; Parte_2
l'importo di € 2.000,00; Parte_3
l'importo di € 2.000,00; Parte_4
l'importo di € 2.000,00; Parte_5
l'importo di € 2.000,00; Parte_6
l'importo di € 2.000,00; Parte_7
l'importo di € 2.000,00; Parte_8 'importo di € 2.000,00; Parte_9
l'importo di € 2.000,00; Parte_10
l'importo di € 2.000,00; Parte_11
l'importo di € 2.000,00; Parte_12
l'importo di € 2.000,00; Parte_13
l'importo di € 2.000,00; Parte_14
l'importo di € 2.000,00; Parte_15
per un totale complessivo di € 30.000,00 tramite il sistema della Carta elettronica, oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
2) Condanna il convenuto a rifondere ai ricorrenti – e per loro al procuratore costituito, che CP_1
si è dichiarato antistatario - le spese di lite, che liquida in € 7.337,55 per compenso di avvocato, oltre
IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% e spese esenti per € 118,50.
pagina 12 di 13 Così deciso in Rovigo, in data 21 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
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