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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 10/05/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 675 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promosso da:
, C.F. , nata a [...], il18/01/1974, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in CORSO UMBERTO I, 83 in GHILARZA, presso lo studio dell'Avv.
COLOMO ORIANA che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
contro
, C.F. , nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in VIA MANZONI 71 in TERRALBA, presso lo studio dell'Avv. FRAU
PATRIZIA che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
“- Conferma dell'affidamento condiviso con collocamento del minore presso la madre;
- il minore trascorrerà una settimana col padre dal lunedì all'uscita da scuola fino al mercoledì alle
21.30 e dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì all'ingresso a scuola;
in assenza di attività
Pagina 1 scolastica il lunedì e il venerdì lo prenderà alle 9.30 e lo riaccompagnerà dalla madre il lunedì alle
9.30.
- la settimana successiva il padre vedrà il minore e starà con lui dal mercoledì alle 21.30 fino al venerdì all'ingresso a scuola;
in assenza di attività scolastica il venerdì lo riaccompagnerà dalla madre alle 9.30;
- durante le festività natalizie il minore trascorrerà presso ciascun genitore periodi di 5 giorni consecutivi alternando di anno in anno e trascorrendo con un genitore la vigilia e il Natale e con
l'altro il 31 e il Capodanno;
durante le festività pasquali il minore trascorrerà con un genitore la
Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo, alternando di anno in anno;
- durante le vacanze estive il minore trascorrerà col padre un periodo consecutivo di quindici giorni da comunicare entro il 31 maggio di ogni anno;
un pari periodo di quindici giorni consecutivi dovrà trascorrere anche con la madre, sempre da comunicare entro il medesimo termine;
quanto al restante periodo relativo alla chiusura delle scuole il minore alternerà, a partire dal primo lunedì successivo alla chiusura, una settimana con un genitore e una settimana con
l'altro;
- i genitori si alterneranno di volta in volta per prendere e riaccompagnare il bambino presso
l'altro di talché, la mamma lo accompagnerà presso il padre ed il padre e lo riaccompagnerà presso la madre così alternandosi di volta in volta con suddivisione degli oneri di viaggio;
- conferma dell'assegno di mantenimento previsto nell'interesse del minore nella misura attuale;
- presa in carico del nucleo ai servizi sociali di e BA, in collaborazione tra loro, al Per_1 fine procedere all'incarico ai Servizi Territoriali competenti per l'avvio, in favore delle parti, di percorsi di supporto individuale ed altresì di sostegno alla genitorialità, al fine di favorire il superamento del conflitto tra le parti ed individuare le migliori e più adeguate strategie per la serena condivisione della genitorialità;
- spese di lite compensate”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“conclude chiedendo che il Tribunale voglia disporre in conformità alle condizioni congiuntamente verbalizzate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/07/2024, ha instaurato il giudizio per la Parte_1
modifica delle condizioni di affidamento del figlio nato fuori dal matrimonio, stabilite tra lo stesso e
. Controparte_1
In particolare, le parti hanno instaurato una relazione more uxorio dalla quale è nato, a Cagliari,
l'11.12.2018, il piccolo Persona_2
Pagina 2 Con decreto emesso in data 14.1.2022 dal Tribunale di Oristano sono state regolamentate le condizioni di affidamento e di mantenimento del figlio, nei termini che di seguito si riportano:
1) dispone che , il quale rimarrà collocato presso la madre anche ai fini Persona_2
anagrafici, sia affidato congiuntamente a entrambi i genitori, da cui continuerà a ricevere cura, educazione e istruzione, conservando, con ciascuno di essi, rapporti equilibrati e continuativi, nonché relazioni significative con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
2) dispone che i genitori, nell'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, adottino consensualmente le decisioni di maggiore interesse per il figlio, tra cui, esemplificativamente, quelle riguardanti le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività sportive, ricreative e formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione
e di svago, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
3) dispone che, salvo diverso accordo fra le parti, il padre tenga con sé il figlio : a) a Persona_2
settimane alternate: la prima settimana, il lunedì dalle 16.30 (o dall'uscita dalla scuola materna) alle 18.30 e dalle 16.30 (o dall'uscita dalla scuola materna) del mercoledì fino alla mattina di giovedì, quando lo riaccompagnerà a scuola (con pernottamento, dunque, presso il signor Pt_1
nella notte di mercoledì); dalle 9.30 del sabato alle 21.30 della domenica (con pernottamento, dunque, presso il signor nella notte di sabato); la seconda settimana: dalle 16.30 (o Pt_1 dall'uscita dalla scuola materna) del mercoledì fino alla mattina di giovedì, quando lo riaccompagnerà a scuola (con pernottamento, dunque, presso il signor nella notte di Pt_1 mercoledì); il venerdì dalle 16.30 (o dall'uscita dalla scuola materna) alle 18.30; b) per quanto concerne le festività natalizie, pasquali ed estive: alternativamente fra i genitori, di anno in anno, la Vigilia di Natale o il giorno di Natale, il 31 dicembre o il giorno di Capodanno, il giorno di
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, il giorno di Santo Stefano o quello dell'Epifania, e, quanto alle altre giornate festive ricorrenti annualmente, compreso il giorno del compleanno del minore, con un genitore o con l'altro ad anni alternati;
trascorrerà inoltre con la madre e con il Persona_2
padre ogni anno il giorno del compleanno dei medesimi;
c) quanto alle vacanze estive, sette giorni consecutivi nel mese di luglio e sette giorni consecutivi nel mese di agosto fino al compimento del sesto anno di età; successivamente, quindici giorni, di cui almeno sette consecutivi, nel mese di luglio e quindici giorni, di cui almeno sette consecutivi, nel mese di agosto;
da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno;
4) pone a carico di , a titolo di contributo per il mantenimento indiretto del figlio, Parte_1
l'assegno periodico di euro 250,00 mensili, da versarsi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annua su base Istat;
Pagina 3 5) pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie –– mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche ed extrascolastiche, sportive e ricreative, preventivamente concordate e comunque documentate –– relative al figlio;
Persona_2
6) dispone, fra le parti, la compensazione integrale delle spese di lite.
Successivamente, nell'ambito del procedimento n. 204/2024, instaurato ex art. 473bis.38 c.p.c. per l'attuazione dei provvedimenti precedentemente assunti, il Tribunale a seguito di conciliazione delle parti ha preso atto del reciproco assenso dei genitori circa l'iscrizione del figlio presso la scuola Sa
Rodia in Oristano, del fatto che il minore si era trasferito con la madre in dal luglio 2024 Per_1
(con riserva di proporre ricorso per modifica delle condizioni, come poi avvenuto con la presente causa), e ha regolamentato temporaneamente il diritto di visita del padre nelle diverse modalità descritte nell'ordinanza del 23.7.2024.
Parte ricorrente nel presente giudizio ha domandato al Tribunale di disporre la collocazione prevalente del minore presso di sé e non più presso il domicilio materno, affinché potesse mantenere la residenza a BA stante il trasferimento della madre presso altro Comune. Ha richiesto, inoltre, di disporre che il minore trascorra con ciascun genitore un periodo di tre giorni consecutivi alla settimana alternandosi dal lunedì al mercoledì con un genitore e poi dal mercoledì al venerdì con l'altro genitore e a weekend alternati (con variabilità dell'orario a seconda che abbia scuola o meno), nonché che trascorra anche le principali festività presso ciascun genitore periodi di
3/5 giorni consecutivi, alternando di anno in anno la festività principale con ciascuno di essi e durante le vacanze scolastiche un periodo consecutivo di una settimana dal lunedì mattina alla domenica sera e inoltre per un periodo consecutivo di due settimane da comunicarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. Con l'alternanza tra i genitori che di volta in volta prederanno e riaccompagneranno il bambino presso l'altro, suddividendosi gli oneri di viaggio.
Quanto alle modifiche sopravvenute che giustificano tali richieste, ha dedotto che:
- la sig.ra aveva leso continuamente il diritto di visita del sig. in spregio alla CP_1 Pt_1
regolamentazione raggiunta tra le parti, ostacolando l'esercizio della responsabilità genitoriale del ricorrente mediante l'assunzione di decisioni riguardanti il bambino (oggi di quasi sei anni) arbitrarie e autonome;
- in particolare, la comportandosi da genitore “privilegiato” che poteva “concedere” o meno CP_1
al padre di vedere il figlio, aveva attuato comportamenti quali il ritardo o il diniego irragionevole alla consegna del bambino o la contrarietà o avversione alla permanenza del minore con il padre (ad esempio, anteponendo la necessità dei nonni materni di stare con lui rispetto a quella del padre);
Pagina 4 - tutto ciò si era aggravato ulteriormente quando la nel 2023, aveva deciso unilateralmente CP_1
di trasferirsi da BA (dove viveva sia quando la famiglia era unita sia a seguito della separazione, presso la casa dei propri genitori con il piccolo ) a presso la casa del Per_2 Per_1
suo nuovo compagno, non considerando come questo allontanasse di oltre 50 km il bambino dal padre che tuttora vive in BA (con la sua nuova compagna e il di lei figlio, persone alle quali peraltro è fortemente legato); Per_2
- da tale trasferimento era conseguita la necessità di spostare l'iscrizione del minore presso una scuola di e, difatti, era stato iscritto dalla madre presso il nuovo istituto scolastico Per_1 Per_2 per l'anno 2024/2025, attestando pretestuosamente anche il consenso del padre in tal senso;
- a fronte delle contestazioni del rispetto a tale iscrizione non concordata, la aveva Pt_1 CP_1
depositato il citato ricorso ai sensi dell'art. 473bis. 38 c.p.c. con il quale, lamentando il mancato rilascio del consenso da parte del aveva chiesto che il Tribunale disponesse l'iscrizione del Pt_1
minore presso la scuola richiesta;
- nell'ambito di tale procedimento, le parti avevano raggiunto l'accordo per cui il minore avrebbe dovuto essere iscritto presso una scuola di Oristano, in località Sa Rodia, ritenuta più o meno equidistante a entrambi i genitori;
- nonostante il raggiunto accordo sulla scelta dell'istituto scolastico da far frequentare al piccolo, il nutriva tuttora forti timori circa la decisione di trasferire la residenza di presso il Pt_1 Per_2
Comune di e ciò per le seguenti ragioni: Per_1
1) la decisione della di trasferirsi a era dettata non da ragioni lavorative ed CP_1 Per_1
economiche ma soltanto da ragioni personali (ossia convivere con il nuovo compagno);
2) il minore aveva reagito con perplessità davanti alla notizia di lasciare la casa dei nonni per trasferirsi in un altro paese, temendo altresì un allontanamento dalla figura paterna,
3) la non solo non aveva minimamente pensato di condividere la decisione sul CP_1 trasferimento con l'odierno ricorrente ma nemmeno aveva pensato di ipotizzare con lo stesso una nuova calendarizzazione degli incontri padre-figlio;
4) a BA risiedeva altresì il nucleo familiare del ricorrente e della medesima di CP_1
talché tale contesto rappresentava, per , il centro dei suoi interessi;
Per_2
5) le condotte della non erano confortanti circa la garanzia che il potesse coltivare CP_1 Pt_1
lo stesso legame con il minore nonostante la maggiore distanza fisica.
Ciò posto, si è costituita la parte resistente , contestando le avverse deduzioni. Controparte_1
Pagina 5 In particolare, la resistente ha eccepito che:
- l'atteggiamento del nei suoi confronti era sempre stato irrispettoso e screditante, soprattutto Pt_1
nei confronti del suo ruolo di madre;
- la convenuta, infatti, al termine della convivenza, provata emotivamente dalla stessa, aveva intrapreso un percorso di tipo psicologico presso al Centro Anti Violenza Donna Eleonora di
Oristano dal quale è tutt'oggi seguita;
- i problemi in merito ai tempi di permanenza del minore presso il padre insorgevano perché quest'ultimo non seguiva le regole sui tempi e orari, come regolamentati in sede di accordo giudiziale, e pretendeva che la restasse disponibile e reperibile per tutto l'arco della giornata, CP_1
decidendo arbitrariamente tempi e modalità di esercizio del diritto di visita, spesso non dando preavvisi e non confrontandosi con la madre in merito a quando doveva venire a prendere e a riportare il minore;
- peraltro, il rappresentava al minore una realtà che metteva in cattiva luce la madre;
Pt_1
- nel settembre 2023 la aveva richiesto l'intervento dei Carabinieri perché preoccupata per la CP_1
reazione aggressiva che il aveva avuto quando, recatosi una mattina da lei per prendere il Pt_1
minore, vedendolo fare colazione sdraiato sul divano, aveva assunto verso la resistente un atteggiamento aggressivo che aveva spaventato il bambino, il quale non sapeva più se andare via con il padre;
- la convenuta, contrariamente a quanto rappresentato dal non aveva mai impedito né al Pt_1 Pt_1 né ai familiari del né alle persone alle quali lui affidava il minore, anche all'insaputa della Pt_1
stessa, di stare con il bambino;
- quanto al trasferimento in la aveva comunicato tale intento sin dall'ottobre 2023 e Per_1 CP_1
il aveva sollevato alcuna opposizione in ordine al trasferimento, richiedendo Parte_2
semplicemente di poter avere maggiori notizie in merito;
- solo nell'ambito del procedimento promosso in ordine alla questione dell'iscrizione scolastica del minore, la resistente aveva appreso che il non acconsentiva al trasferimento della residenza Pt_1
del minore a Per_1
- la richiesta di collocazione del minore presso la dimora paterna non poteva essere accolta perché
già dal mese di luglio 2024 viveva con la mamma e il compagno della stessa, che già Per_2
conosceva da anni, in Per_1
Pagina 6 - il minore era sereno nella nuova casa, aveva una cameretta propria e la aveva consentito CP_1
che il bambino non risentisse del trasferimento, garantendo la frequentazione con i nonni e con gli amichetti;
- il predetto trasferimento non aveva inciso negativamente sul rapporto con il padre e la frequentazione del medesimo, contrariamente alle infondate avverse preoccupazioni;
- era falso che il avesse casa di proprietà in BA, che coabitasse con una compagna e con Pt_1
il di lei figlio, ai quali sarebbe fortemente legato. Per_2
Le parti sono comparse innanzi al Giudice delegato all'udienza del 19.12.2024; il Giudice, a seguito di audizione delle parti e interlocuzione con le stesse, ha formulato una proposta conciliativa, accettata dalle parti stesse, che di seguito si riporta:
“- conferma dell'affidamento condiviso con collocamento del minore presso la madre;
- il minore trascorrerà una settimana col padre dal lunedì all'uscita da scuola fino al mercoledì alle 21.30 e dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì all'ingresso a scuola;
in assenza di attività scolastica il lunedì e il venerdì lo prenderà alle 9.30 e lo riaccompagnerà dalla madre il lunedì alle 9.30.
- La settimana successiva il padre vedrà il minore e starà con lui dal mercoledì alle 21.30 fino al venerdì all'ingresso a scuola;
in assenza di attività scolastica il venerdì lo riaccompagnerà dalla madre alle 9.30;
- Durante le festività natalizie il minore trascorrerà presso ciascun genitore periodi di 5 giorni consecutivi alternando di anno in anno e trascorrendo con un genitore la vigilia e il Natale e con
l'altro il 31 e il Capodanno;
durante le festività pasquali il minore trascorrerà con un genitore la
Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo, alternando di anno in anno;
- Durante le vacanze estive il minore trascorrerà col padre un periodo consecutivo di quindici giorni da comunicare entro il 31 maggio di ogni anno;
un pari periodo di quindici giorni consecutivi dovrà trascorrere anche con la madre, sempre da comunicare entro il medesimo termine;
quanto al restante periodo relativo alla chiusura delle scuole il minore alternerà, a partire dal primo lunedì successivo alla chiusura, una settimana con un genitore e una settimana con
l'altro;
- i genitori si alterneranno di volta in volta per prendere e riaccompagnare il bambino presso
l'altro di talché, la mamma lo accompagnerà presso il padre ed il padre e lo riaccompagnerà presso la madre così alternandosi di volta in volta con suddivisione degli oneri di viaggio;
- Conferma dell'assegno di mantenimento previsto nell'interesse del minore nella misura attuale;
Pagina 7 - presa in carico del nucleo ai servizi sociali di e BA, in collaborazione tra loro, al Per_1 fine procedere all'incarico ai Servizi Territoriali competenti per l'avvio, in favore delle parti, di percorsi di supporto individuale ed altresì di sostegno alla genitorialità, al fine di favorire il superamento del conflitto tra le parti ed individuare le migliori e più adeguate strategie per la serena condivisione della genitorialità;
- spese di lite compensate”.
Conseguentemente, non è stata ritenuta necessaria l'adozione di provvedimenti temporanei e urgenti.
Ai sensi dell'art. 473bis.22, ult. co., c.p.c., pertanto, sono state fatte precisare le conclusioni, è stata ordinata la discussione orale della causa nella stessa udienza e, all'esito della formulazione di conclusioni conformi come sopra riportate, la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
Devono essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi all'interesse del figlio, nonché degli stessi genitori.
Invero, nei procedimenti di modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento è necessario verificare se sia sopravvenuta un'effettiva modifica della situazione di fatto esistente all'epoca della pronuncia originaria, con conseguente mutamento delle circostanze di cui il Tribunale aveva tenuto conto nell'adozione del provvedimento.
In sede di revisione, infatti, il giudice non può procedere a una rinnovata e autonoma ponderazione dei presupposti originari che avevano fondato, a suo tempo, l'assunzione dei provvedimenti relativi alle condizioni di affidamento e mantenimento, bensì è tenuto a limitarsi all'accertamento del sopravvenuto mutamento delle condizioni personali o economiche dei genitori o dei figli.
Nel caso di specie, la modifica costituita dal cambio di residenza del minore, convivente con la madre, da BA a non è sufficiente, di per sé, a giustificare il mutamento della Per_1
collocazione prevalente di da quella materna a quella paterna. Per_2
Invero, tale trasferimento non risulta pregiudizievole per il minore, essendo emerso dall'audizione che egli si trova bene nel nuovo contesto e non ha reciso i legami parentali o amicali con il contesto di provenienza. Coerentemente, il ricorrente ha dato atto di rinunciare alla richiesta iniziale.
Peraltro, un mutamento del genitore collocatario, stante la consolidata abitudine del minore a convivere con la madre, nel caso di specie e con le citate premesse sarebbe controproducente,
Pagina 8 giacché il minore si troverebbe ad affrontare solo un superfluo ulteriore cambiamento rispetto alle sue abitudini, senza ricavare da ciò alcuna utilità rispetto al fine primario, ovvero quello di coltivare in modo equilibrato il rapporto con ambo i genitori.
Il diritto di visita concordato, peraltro, consente di fugare ogni timore circa la perdita o diminuzione dei contatti padre-figlio.
Infatti, a fronte della conferma della residenza abituale di , l'estensione dei tempi di Per_2
permanenza col padre garantiscono l'esigenza del ricorrente di trascorrere tempo di qualità col minore, accorpando più giornate consecutive nella frequentazione e prevedendo il pernotto del medesimo presso di lui.
Il infatti, potrà, a settimane alterne, stare con il fine settimana e, in ogni caso, dal Pt_1 Per_2
lunedì al mercoledì e poi dal venerdì al lunedì, quindi con diritto al pernotto del minore presso di lui per quattro notti a settimana e, (la settimana successiva) dal mercoledì al venerdì, con diritto al pernotto del minore presso di lui per due notti a settimana. Tale organizzazione, senza alcun dubbio, consente al minore di coltivare con maggior continuità anche la frequentazione con i nonni paterni
(o materni) e con gli altri parenti afferenti al ramo paterno ovvero con le altre conoscenze di , Per_2
tutte residenti in BA.
Altrettanto si dica per la previsione delle vacanze, durante le quali, sempre secondo la regola dell'alternanza tra i due genitori di anno in anno, ciascun genitore potrà trascorrere un periodo previamente concordato di più giorni con il minore: quindici giorni per le vacanze estive e cinque giorni per le vacanze natalizie.
Risulta altresì equilibrata l'organizzazione raggiunta per accompagnare e riportare da un Per_2 genitore all'altro, avendo previsto anche per tale aspetto una ripartizione paritetica fra le parti che dovranno alternarsi di volta in volta per prendere e riaccompagnare il bambino presso l'altra, sicché la mamma lo accompagnerà presso il padre e il padre e lo riaccompagnerà presso la madre, e ciò sia sotto il profilo degli oneri economici necessari per i viaggi da BA a e viceversa, sia Per_1 sotto il profilo organizzativo afferente la consegna e la riconsegna di da un genitore all'altro, Per_2
che, secondo gli atti di parte, è stata spesso motivo di conflitto tra i genitori.
Con il monitoraggio da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti si garantisce, infine,
l'adeguata supervisione sull'organizzazione familiare stabilita, affiancata da un percorso di supporto alla genitorialità per le parti, rispetto al quale queste ultime hanno dato piena disponibilità, idoneo a favorire una relazione non conflittuale e una comunicazione proficua tra le stesse.
Pagina 9 Nulla è stato rilevato e domandato in merito alla modifica delle statuizioni economiche per il mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario e pertanto rimangono inalterate le condizioni attuali già vigenti tra le parti, in assenza di mutamenti delle condizioni reddituali e patrimoniali.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, a modifica del decreto n. 308/2022 pubblicato il 24.1.2022 ed emesso il 14.1.2022 dal Tribunale di Oristano, definitivamente decidendo:
Sull'accordo tra le parti:
1. conferma l'affidamento condiviso con collocamento del minore presso la madre;
2. dispone che il minore trascorra una settimana col padre dal lunedì all'uscita da scuola fino al mercoledì alle 21.30 e dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì all'ingresso a scuola;
in assenza di attività scolastica il lunedì e il venerdì lo prenderà alle 9.30 e lo riaccompagnerà dalla madre il lunedì alle 9.30; la settimana successiva il padre vedrà il minore e starà con lui dal mercoledì alle
21.30 fino al venerdì all'ingresso a scuola;
in assenza di attività scolastica il venerdì lo riaccompagnerà dalla madre alle 9.30;
3. dispone che durante le festività natalizie il minore trascorrerà presso ciascun genitore periodi di 5 giorni consecutivi alternando di anno in anno e trascorrendo con un genitore la vigilia e il Natale e con l'altro il 31 e il Capodanno;
durante le festività pasquali il minore trascorrerà con un genitore la
Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo, alternando di anno in anno;
4. dispone che durante le vacanze estive il minore trascorrerà col padre un periodo consecutivo di quindici giorni da comunicare entro il 31 maggio di ogni anno;
un pari periodo di quindici giorni consecutivi dovrà trascorrere anche con la madre, sempre da comunicare entro il medesimo termine;
quanto al restante periodo relativo alla chiusura delle scuole il minore alternerà, a partire dal primo lunedì successivo alla chiusura, una settimana con un genitore e una settimana con l'altro;
5. dispone che i genitori si alternino di volta in volta per prendere e riaccompagnare il bambino presso l'altro, di talché la mamma lo accompagnerà presso il padre e il padre e lo riaccompagnerà presso la madre così alternandosi di volta in volta con suddivisione degli oneri di viaggio;
6. conferma l'assegno di mantenimento previsto nell'interesse del minore nella misura attuale.
Dispone che i Servizi Sociali di e BA, in collaborazione tra loro, prendano in carico le Per_1
parti e procedano, individuati quelli territorialmente competenti, con l'avvio di percorsi di supporto individuale in favore delle parti stesse e in sostegno alla loro genitorialità, al fine di favorire il
Pagina 10 superamento del conflitto e individuare le migliori e più adeguate strategie per la serena condivisione della genitorialità.
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
08/05/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela
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