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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/09/2025, n. 5243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5243 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa Antonella Izzo , presidente rel dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4346/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
) Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Rascio Nicola e Frataccia Daniela per procura in calce all'atto di citazione in appello appellante e Controparte_1
(C.F. )
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Arnulfo Carlo per procura in calce alla comparsa di costituzione come nuovo difensore in data 6.6.2025 appellato oggetto: appello avverso sentenza del tribunale di Roma n.10170/2021 pubblicata in data 10.6.2021.
FATTO E DIRITTO
§ 1. - I fatti che hanno dato origine al presente giudizio possono essere riassunti come segue. Con contratto preliminare in forma di scrittura privata datata 6.10.2007 Parte_1
dichiarando di essere procuratore ad acta di tutti i quotisti della società
[...]
prometteva di cedere o di far cedere alla IMT (International Parte_2
Media Television) s.r.l., suo tramite o direttamente dai legittimi intestatari, le quote di appartenenza nella predetta società pari all'intero capitale sociale al prezzo di € 42.000.000, di cui € 1.000.000 quietanzati dallo stesso come precedentemente PT incassati dal alcune società rappresentate, € 500.000,00 mediante rilascio di assegno a favore della quotista e il rimanente da pagare in più soluzioni Parte_3 alle scadenze indicate. Il contratto prevedeva (art.5) che, qualora entro il 30.11.2007 non avesse PT ripetuto l'atto con tutte le autorizzazioni formali dei suoi mandanti, la IMT s.r.l. avrebbe avuto facoltà di acquistare le quote direttamente dai soci disponibili a vendere a un prezzo proporzionale alla quota posseduta, con il correlato obbligo del promittente di restituire a IMT le somme incassate aumentate del 20% entro il termine essenziale del 31.1.2008. Successivamente, adito da ( già CP_2 Controparte_1
International Media Television s.r.l.), il Tribunale di Roma, con la sentenza n.8490/2013 - previo accertamento dell'estraneità al giudizio del in mancanza PT di prova della rituale notifica allo stesso dell'atto di citazione - respingeva la domanda ex art.2932 c.c. proposta nei confronti delle società titolari delle quote promesse in vendita, osservando che non era stato provato il potere rappresentativo del , né PT
i presupposti per l'operatività del principio dell'apparenza e che, quindi, il contratto preliminare fosse inefficace nei confronti di tutte le società falsamente rappresentate.
§ 2. - Con ricorso monitorio depositato in data 11.6.2014 Controparte_1
deducendo l'inefficacia del contratto preliminare come accertata
[...] dalla suddetta sentenza, azionava il diritto a ottenere dal la refusione PT dell'importo pagato come acconto sul prezzo di vendita delle quote della società
quantificato in € 1.675.000 oltre interessi dalle date dei singoli Parte_2 pagamenti, quale somma appresa dal senza alcuna causale sottostante. PT
Il ricorso veniva accolto con l'emissione del decreto ingiuntivo n.18657/2014 del 4.8.2014. Proponeva opposizione contestando la prova dei pagamenti, contestando sotto PT vari profili l'esistenza di un suo obbligo restitutorio, contestando l'opponibilità della sentenza del Tribunale di Roma n.8490/2013, perché pronunciata in giudizio al quale egli era rimasto estraneo. L'opponente contestava, infine, che il terzo contraente avesse diritto a una tutela restitutoria nei confronti del rappresentante senza potere, sulla scorta del rilievo che l'art.1398 c.c. accorda al terzo solo una tutela risarcitoria, purché abbia confidato incolpevolmente nella validità del contratto. Argomentava quindi sulla prescrizione quinquennale dell'eventuale diritto di al risarcimento del danno e, Pt_4 comunque, sull'inesistenza del presupposto dell'affidamento incolpevole. Si costituiva ontestando i motivi di opposizione di cui chiedeva il rigetto. Pt_4
Il giudizio veniva interrotto per il fallimento della società opposta e riassunto nei confronti del che si costituiva ritualmente in Controparte_3 giudizio. All'esito, il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e condannava a pagare al PT
, a titolo risarcitorio, la somma di € 1.000.000,00 oltre rivalutazione e CP_1 interessi legali dal 6.10.2007 al saldo e alla rifusione delle spese processuali. §3. – La sentenza è motivata come segue.
“Il contenzioso trae origine dal preliminare stipulato in data 6.10.2007 tra IMT s.r.l. e , quest'ultimo quale “procuratore ad acta di tutti i quotisti della Parte_1 società ”, avente ad oggetto la cessione delle intere quote di Parte_2 proprietà di capitale dei seguenti soggetti: C.M.E. soc. coop. CP_4 Controparte_5
[...] Controparte_6 Controparte_7 [...]
, Parte_3 CP_8 Controparte_9 Controparte_10 CP_11 [...]
. CP_12 CP_13
All'art. 3 del preliminare, relativo al pagamento del prezzo, punto a), si dà atto del versamento di € 1.000.000,00 alla sottoscrizione dell'atto con quietanza quanto ad € 500.000,00, percepiti precedentemente da alcune società rappresentate e € 500.000,00 con il rilascio di un assegno intestato su richiesta del al quotista PT [...]
Parte_3
La clausola quindi costituisce quietanza da parte del dell'avvenuto PT versamento, alla sottoscrizione, della quota parte del prezzo pari ad € 1.000.000,00. A seguito della mancata stipula del definitivo, la odierna opposta conveniva in giudizio le società suindicate, quali titolari delle quote societarie della , Parte_2 chiedendo l'esecuzione in forma specifica del preliminare, con emissione di sentenza di trasferimento ex art. 2932 c.c., previo accertamento della qualità del di PT socio unico e amministratore di fatto delle società o, in subordine, di procuratore speciale delle stesse. Con sentenza dell'8.3.2013 la domanda era respinta, in quanto non provata la qualità di procuratore del negata dalle società costituite. PT
Non è documentato l'esito dell'appello né l'eventuale passaggio in giudicato della sentenza, mentre è incontestato che il trasferimento cui il si era impegnato nel PT preliminare per conto dei titolari delle quote non abbia avuto seguito. agisce in questa sede per il risarcimento del danno derivante dalla inefficacia Pt_4 del preliminare in quanto stipulato dal quale falsus procurator privo del PT relativo potere rappresentativo. Al riguardo, deve preliminarmente esaminarsi la sollevata eccezione di prescrizione. In giurisprudenza, la responsabilità per culpa in contrahendo del falsus procurator è qualificata extracontrattuale, per violazione dei doveri di correttezza e buona fede (Cass. n. 18191/2007; Cass. 7060/1990; Cass.6669/1988), soggetta a prescrizione quinquennale. In merito alla decorrenza, deve condividersi l'orientamento giurisprudenziale in base al quale tale termine inizia a decorrere dal momento in cui il danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e conoscibile, ossia dalla data in cui il preteso rappresentato abbia reso palese l'intenzione di non ratificare il negozio concluso in suo nome.
“Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del terzo determina la modificazione produttiva di danno all'altrui diritto, ma dal momento in cui il danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e conoscibile. Pertanto, la prescrizione del credito risarcitorio ex art. 1398 cod. civ. del contraente che abbia confidato senza colpa nella validità del contratto concluso dal "falsus procurator", decorre dalla data in cui il preteso rappresentato abbia reso palese la determinazione di non ratificare gli impegni presi in suo nome.” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3691 del 29/03/1995 (Rv. 491475 - 01). Più in generale, qualora la percezione del danno non sia manifesta ed evidente, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito così come di quello dipendente da responsabilità contrattuale sorge non dal momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile (Cass., Sentenza n. 12666 del 29/08/2003 (Rv. 566384 - 01). Il principio è stato inoltre ripetutamente confermato dalla Cassazione anche a sezioni unite in tema di responsabilità professionali ed in particolare medica con molteplici pronunce (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10493 del 08/05/2006; Sez. 2, Sentenza n. 16658 del 27/07/2007; Sez. U, Sentenze n. 576; 579; 580, 581, 583 e 584 del 11/01/2008; Ordinanza n. 16550 del 02/07/2013). Nel caso in questione, entrambe le parti sembrano confermare l'avvenuto incasso degli assegni da parte di alcune delle soc. rappresentate, seppure non ne forniscano prova documentale, mentre neppure viene allegato il disconoscimento dell'operato del quale procuratore o comunque una qualsivoglia volontà di non dare seguito PT al preliminare, antecedente alla introduzione del giudizio ex art. 2932 c.c. nel 2013. Deve quindi ritenersi che solo da detto momento (2013) l'opposta abbia avuto piena contezza della impossibilità di ottenere il trasferimento e quindi del danno legato all'operato del quale falsus procurator, con inizio del decorso della PT prescrizione, così da risultare tempestiva l'azione promossa con il ricorso monitorio nel 2014. Nel merito, seppure il sia rimasto estraneo al giudizio introdotto nei confronti PT dei titolari delle quote ex art. 2932 c.c., così da risultare la sentenza non opponibile nei suoi confronti, tuttavia neppure viene allegato prima ancora che provato il potere rappresentativo speso nella stipula del preliminare o una eventuale ratifica successiva da parte delle società, mentre è pacifico che il preliminare non abbia avuto esecuzione. Neppure ha trovato riscontro alcuno la circostanza dedotta secondo cui il definitivo non sia stato stipulato per inadempimento della mancando peraltro a monte la Pt_4 prova che i soggetti titolari delle quote da trasferire abbiano fatto propri gli impegni assunti dal per loro conto con il preliminare e manifestato la volontà di darvi PT seguito, non risultando a riprova allegato documento alcuno né articolate prove. Deve quindi ritenersi provata l'assenza di potere rappresentativo alcuno da parte del il quale nel preliminare si qualificava procuratore e dichiarava di essere PT delegato a sottoscrivere il contratto. Il presupposto della responsabilità ex art. 1398 è la consapevolezza da parte del falsus procurator di aver agito senza potere, nel caso odierno neppure negata, nonché l'assenza di colpa del terzo. Ai sensi dell'art. 1393 c.c. il terzo ha la facoltà e non l'obbligo di controllare i poteri del rappresentante ed è possibile configurare un suo comportamento colposo ove questi non si sia attenuto ai dettami della legge o a quelli della normale diligenza, trascurando di accertarsi della realtà facilmente controllabile e affidandosi alla mera apparenza (Cass. n. 9289/2002; n. 15743/2004). Nel caso in questione, neppure è dedotta la necessarietà della forma scritta per la procura occorrente alla stipula del preliminare, avente ad oggetto quote societarie, né è seriamente contestato che le società menzionate avessero collegamenti con il PT
e che e fossero rispettivamente figlio e nipoti CP_11 CP_12 CP_13 dell'odierno opponente. Quindi una colpa della soc. opposta oltre che non provata dall'opponente neppure può desumersi dagli atti. Devono dunque ritenersi sussistere tutti i presupposti per riconoscere la responsabilità del di cui all'art. 1398 c.c., come anche il danno, da identificarsi con le somme PT versate in esecuzione del preliminare, finalizzate all'acquisto mai avvenuto in assenza di potere rappresentativo in capo allo stipulante. A riprova dei pagamenti, la società a prodotto il preliminare datato 6.10.2007, Pt_4 in alcun modo contestato o disconosciuto, nonché copia di una serie di assegni e di quietanze di pagamento a firma del il quale non ne ha disconosciuto le PT sottoscrizioni bensì ne ha contestato la conformità agli originali quanto alle copie di A/B e alle ricevute allegate alla scrittura. In realtà, al di là degli assegni e della loro intestazione, la scrittura in quanto tale, la cui sottoscrizione non è in alcun modo contestata dal costituisce quietanza PT del ricevimento da parte sua, seppure per conto delle società che assume rappresentate, del complessivo importo di € 1.000.000,00. L'ulteriore documentazione allegata, costituita da copie di assegni e relative ricevute, conferma l'esborso ma non è idonea a provare pagamenti ulteriori rispetto a quelli quietanzati con la scrittura, trattandosi di assegni emessi in data antecedente alla scrittura e quindi, in difetto di prova contraria, da ritenersi compresi nei pagamenti quietanzati. Neppure rilevano le modalità con cui detto versamento sia stato effettuato né l'intestazione a terzi degli assegni, su indicazione dello stesso rilevando PT invece la dichiarazione di ricevimento quale quietanza del relativo pagamento. Per la stessa ragione, non rileva l'eventuale incasso degli assegni da parte di terzi, ai quali eventualmente il li abbia consegnati e verso i quali, in caso di condanna, PT dovrà far valere le proprie eventuali ragioni. Pertanto, deve ritenersi provato il versamento dalla IMT al di € 1.000.000,00, PT quietanzato nella scrittura ed il danno subito in misura corrispondente dalla opposta. Non può invece ritenersi provato l'ulteriore esborso indicato ed il conseguente credito azionato in sede monitoria. La natura extracontrattuale della responsabilità del falsus procurator comporta altresì che l'obbligazione risarcitoria, anche quando ha ad oggetto la restituzione delle somme ricevute dallo stesso in ragione del contratto stipulato, costituisce un debito di valore e, pertanto, su tale somma il terzo contraente ha diritto - oltre agli interessi compensativi - anche alla rivalutazione monetaria (Cass. n. 1817/1987 e n. 5170/1986). Pertanto, previa revoca del decreto ingiuntivo ed in accoglimento della domanda svolta dalla il deve essere condannato al pagamento in favore del Pt_4 PT
di € 1.000.000,00 oltre rivalutazione ed interessi legali, dalla stipula del CP_1 contratto al saldo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e delle attività espletate. Considerato inoltre che la parte opposta risulta ammessa al gratuito patrocinio in corso di causa, l'opponente deve essere condannato al pagamento delle spese, per l'attività di difesa svolta sino all'interruzione in favore del fallimento, al cui passivo il precedente difensore potrebbe insinuarsi, per l'attività di difesa svolta successiva in favore dello Stato, ex art. 134 D.P.R. 115/2002. Inoltre, la condanna in favore dello Stato deve avvenire in misura piena, in quanto il dimezzamento dei compensi di cui all'art. 130 DPR 115/2002 riguarda solo la liquidazione a carico dello Stato, attesa l'indipendenza dei due rapporti rispettivamente esistenti, il primo, tra le parti del giudizio e regolato dalla sentenza che lo conclude, ed il secondo, tra la parte ammessa al beneficio e lo Stato, disciplinato dal citato decreto e caratterizzato dal diritto di rivalsa, esercitabile dall'Erario nelle forme e nei casi di cui ai successivi artt. 133 e 134. (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 18223 del 02/09/2020 (Rv. 659097 - 01).”
§ 4. – La sentenza è stata impugnata da con atto contenente cinque motivi e PT istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva ex art.283 c.p.c.. Si è costituito il resistendo all'appello. Respinta l'istanza ex art.283 c.p.c. CP_1
e disposto rinvio per conclusioni, la causa, ulteriormente rinviata d'ufficio, è stata infine discussa oralmente all'udienza del 19.9.2025 e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024) sulle conclusioni precisate dalle parti come segue.
Per PT in parziale riforma della sentenza impugnata: A. annullare e/o riformare la sentenza impugnata nelle parti indicate nel corpo dell'atto di appello (ai §§ III.-VIII., riassunti supra ai §§ 2.-6.2.) B. per l'effetto, accogliere le conclusioni formulate dal Sig. e dichiarare PT inesistente il credito azionato dalla anche in ragione del difetto di legittimazione Pt_4 passiva e comunque della eccepita prescrizione, salvo sempre il contestato inadempimento e la risoluzione per fatto e colpa di esso della scrittura Parte_5 privata del 06.10.2007 C. con vittoria di spese, anche generali, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, compresi i rimborsi IVA e CPA.
Per il Controparte_3 Si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, per le causali come sopra esposte, rigetti il gravame proposto dal Signor perché infondato in fatto e Parte_1 in diritto, confermando in ogni sua parte la sentenza di primo grado del Tribunale civile di Roma n. 10170/2021. Con vittoria di spese, spese forfettarie, competenze legali, oltre Iva e cpa.
§ 5. – Preliminarmente si osserva che non è stata impugnata dalla parte interessata, il la qualificazione della domanda di condanna proposta da Controparte_3 [...] nei confronti di nel giudizio di primo grado come volta a ottenere il CP_3 PT risarcimento del danno nei confronti del falso rappresentante ex art.1398 c.c.. Il giudicato - implicito - si forma anche sulla qualificazione giuridica data all'azione dal giudice, quando essa abbia condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito e la parte interessata abbia omesso di impugnarla (cfr. Cass.34026/2019 ex multis), e non può esservi dubbio, alla luce della motivazione della sentenza e del criterio usato per determinare l'importo oggetto di condanna, che la condanna pronunciata dal giudice di primo grado nei confronti del PT presupponga la qualificazione della domanda come domanda risarcitoria.
§ 5.1. – Il primo motivo di appello censura il rigetto dell'eccezione di prescrizione del diritto di al risarcimento del danno sollevata da con la comparsa di Pt_4 PT costituzione e risposta. Sostiene l'appellante che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno del terzo contraente nei confronti del falso rappresentante decorra dalla conclusione del contratto, perché è da quella data che il diritto sorge e può essere esercitato, e che siano ininfluenti i meri impedimenti soggettivi o di fatto, come l'eventuale inconsapevolezza dell'esistenza del diritto da parte del titolare, rilevando solamente l'impossibilità legale o di diritto. Critica la decisione impugnata, che ha invece individuato la decorrenza del termine nella data di instaurazione del giudizio ex art.2932 c.c., per aver dato peso a un precedente giurisprudenziale risalente e isolato (Cass.n.3691/1995), contraddetto dall'orientamento consolidato della giurisprudenza più recente, mentre gli altri precedenti citati dal Tribunale sarebbero inconferenti. Osserva inoltre, con distinta censura, che il presupposto della effettiva conoscenza del proprio diritto da parte del terzo contraente si sarebbe comunque avverato con la vana decorrenza del termine del 30.11.2007, fissato nel contratto preliminare per la ripetizione dell'atto con l'allegazione delle procure notarili. Pertanto, sia che si collochi la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione alla data del contratto (6.10.2007), sia che la si collochi al 30.11.2007, il termine sarebbe decorso alla data di notifica del ricorso monitorio, avvenuta il 13.10.2014.
Il motivo è fondato. In materia di prescrizione, occorre far riferimento al principio di carattere generale secondo cui “L'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, in relazione ai quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione, tra le quali, salva l'ipotesi di occultamento doloso del debito, non rientra l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento” (Cass.n.22072/2018, confermata da Cass.n.14193/2021). Non è condivisibile il principio di diritto affermato da Cass.n.3691/1995, citata nella sentenza impugnata, secondo cui “Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del terzo determina la modificazione produttiva di danno all'altrui diritto, ma dal momento in cui il danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e conoscibile. Pertanto, la prescrizione del credito risarcitorio ex art. 1398 cod. civ. del contraente che abbia confidato senza colpa nella validità del contratto concluso dal "falsus procurator", decorre dalla data in cui il preteso rappresentato abbia reso palese la determinazione di non ratificare gli impegni presi in suo nome.”. La pronuncia fa riferimento ai principi applicabili in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito in considerazione della natura extracontrattuale della responsabilità del falsus procurator. Tuttavia, l'illecito ex art.2043 segg. c.c. è individuato dal danno che ha causato, sicché non esiste senza danno, mentre l'illecito di chi ha speso un potere rappresentativo inesistente inducendo a contrarre un terzo incolpevole è dato dalla violazione dei doveri di correttezza e buona fede nelle trattative, come chiarito dalle successive pronunce n.13097/1997 e n.12039/2010 della stessa Corte di cassazione. In particolare, con la sentenza n.13097/1997 (cui si è conformata Cass. n.12039/2010), ha chiarito che il rifiuto di ratifica non è un elemento costitutivo dell'illecito posto in essere dal falsus procurator, perché tale illecito si realizza ed è perfetto nel momento stesso della conclusione del contratto mediante la spendita del nome dello pseudo- rappresentato da parte dello pseudo-rappresentante, e ha quindi affermato il seguente principio: La prescrizione del diritto del terzo al risarcimento del danno, e ai relativi interessi, nei confronti del "falsus procurator", decorre dalla conclusione del contratto perché il fatto costitutivo della responsabilità extracontrattuale di questi è il suo comportamento illecito, che ingenera l'affidamento incolpevole del terzo contraente sulla validità del contratto, e non la definitiva inefficacia di esso (come nel caso in cui sia decorso inutilmente il termine assegnato allo pseudo-rappresentato per la ratifica, ovvero sia scaduto il termine per la stipula del definitivo). I precedenti in materia di responsabilità professionale e in particolare medica citati dal giudice di primo grado (Cass.n.16550/2013, n.16658/2007, n.10493/2006, n.12666/2003), che individuano la decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno nel momento in cui quest'ultimo è oggettivamente percepibile e conoscibile dal danneggiato, riguardano fattispecie in cui l'illecito generatore di responsabilità non esiste senza danno o non è conoscibile dal danneggiato se non attraverso il danno che ne è derivato. Comunque, occorre evidenziare che il momento dell'obiettivo manifestarsi del danno non coincide necessariamente con quello della conoscenza effettiva, tanto che, per individuarlo, si fa riferimento alla nozione di diligenza esigibile dal danneggiato (Cass.n.16550/2013, riguardante un caso di colpa medica). La Corte intende quindi dare seguito al principio di diritto affermato da Cass. n. n.13097/1997 e n.12039/2010, individuando la data di decorrenza del termine di prescrizione in quella di perfezionamento del contratto preliminare, 6.10.2007. Pertanto, il 13.10.2014, data di notifica a del ricorso monitorio, il termine PT quinquennale di prescrizione decorrente era ampiamente decorso. L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, da cui consegue il rigetto della domanda proposta dall'appellata nel giudizio di primo grado, assorbe tutti gli altri motivi di appello.
§ 6. – In considerazione delle ragioni della decisione, le spese processuali dei due gradi di giudizio sono liquidate secondo i valori minimi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra € 1.000.000,01 e € 2.000.000,00, quindi in € 18.977,00 per il giudizio di primo grado e in € 17.002,00 per il giudizio di appello, oltre oneri di legge.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.10170/2021, pubblicata in data 10/06/2021, così decide:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge integralmente la domanda del Controparte_1 nei confronti di;
[...] Parte_1
- condanna il a Controparte_1 rifondere a le spese processuali che liquida per compensi in € Parte_1
18.977,00 per il giudizio di primo grado e in € 17.002,00 per il giudizio di appello, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 19/09/2025
Il presidente est.
Antonella Izzo
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa Antonella Izzo , presidente rel dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4346/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
) Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Rascio Nicola e Frataccia Daniela per procura in calce all'atto di citazione in appello appellante e Controparte_1
(C.F. )
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Arnulfo Carlo per procura in calce alla comparsa di costituzione come nuovo difensore in data 6.6.2025 appellato oggetto: appello avverso sentenza del tribunale di Roma n.10170/2021 pubblicata in data 10.6.2021.
FATTO E DIRITTO
§ 1. - I fatti che hanno dato origine al presente giudizio possono essere riassunti come segue. Con contratto preliminare in forma di scrittura privata datata 6.10.2007 Parte_1
dichiarando di essere procuratore ad acta di tutti i quotisti della società
[...]
prometteva di cedere o di far cedere alla IMT (International Parte_2
Media Television) s.r.l., suo tramite o direttamente dai legittimi intestatari, le quote di appartenenza nella predetta società pari all'intero capitale sociale al prezzo di € 42.000.000, di cui € 1.000.000 quietanzati dallo stesso come precedentemente PT incassati dal alcune società rappresentate, € 500.000,00 mediante rilascio di assegno a favore della quotista e il rimanente da pagare in più soluzioni Parte_3 alle scadenze indicate. Il contratto prevedeva (art.5) che, qualora entro il 30.11.2007 non avesse PT ripetuto l'atto con tutte le autorizzazioni formali dei suoi mandanti, la IMT s.r.l. avrebbe avuto facoltà di acquistare le quote direttamente dai soci disponibili a vendere a un prezzo proporzionale alla quota posseduta, con il correlato obbligo del promittente di restituire a IMT le somme incassate aumentate del 20% entro il termine essenziale del 31.1.2008. Successivamente, adito da ( già CP_2 Controparte_1
International Media Television s.r.l.), il Tribunale di Roma, con la sentenza n.8490/2013 - previo accertamento dell'estraneità al giudizio del in mancanza PT di prova della rituale notifica allo stesso dell'atto di citazione - respingeva la domanda ex art.2932 c.c. proposta nei confronti delle società titolari delle quote promesse in vendita, osservando che non era stato provato il potere rappresentativo del , né PT
i presupposti per l'operatività del principio dell'apparenza e che, quindi, il contratto preliminare fosse inefficace nei confronti di tutte le società falsamente rappresentate.
§ 2. - Con ricorso monitorio depositato in data 11.6.2014 Controparte_1
deducendo l'inefficacia del contratto preliminare come accertata
[...] dalla suddetta sentenza, azionava il diritto a ottenere dal la refusione PT dell'importo pagato come acconto sul prezzo di vendita delle quote della società
quantificato in € 1.675.000 oltre interessi dalle date dei singoli Parte_2 pagamenti, quale somma appresa dal senza alcuna causale sottostante. PT
Il ricorso veniva accolto con l'emissione del decreto ingiuntivo n.18657/2014 del 4.8.2014. Proponeva opposizione contestando la prova dei pagamenti, contestando sotto PT vari profili l'esistenza di un suo obbligo restitutorio, contestando l'opponibilità della sentenza del Tribunale di Roma n.8490/2013, perché pronunciata in giudizio al quale egli era rimasto estraneo. L'opponente contestava, infine, che il terzo contraente avesse diritto a una tutela restitutoria nei confronti del rappresentante senza potere, sulla scorta del rilievo che l'art.1398 c.c. accorda al terzo solo una tutela risarcitoria, purché abbia confidato incolpevolmente nella validità del contratto. Argomentava quindi sulla prescrizione quinquennale dell'eventuale diritto di al risarcimento del danno e, Pt_4 comunque, sull'inesistenza del presupposto dell'affidamento incolpevole. Si costituiva ontestando i motivi di opposizione di cui chiedeva il rigetto. Pt_4
Il giudizio veniva interrotto per il fallimento della società opposta e riassunto nei confronti del che si costituiva ritualmente in Controparte_3 giudizio. All'esito, il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e condannava a pagare al PT
, a titolo risarcitorio, la somma di € 1.000.000,00 oltre rivalutazione e CP_1 interessi legali dal 6.10.2007 al saldo e alla rifusione delle spese processuali. §3. – La sentenza è motivata come segue.
“Il contenzioso trae origine dal preliminare stipulato in data 6.10.2007 tra IMT s.r.l. e , quest'ultimo quale “procuratore ad acta di tutti i quotisti della Parte_1 società ”, avente ad oggetto la cessione delle intere quote di Parte_2 proprietà di capitale dei seguenti soggetti: C.M.E. soc. coop. CP_4 Controparte_5
[...] Controparte_6 Controparte_7 [...]
, Parte_3 CP_8 Controparte_9 Controparte_10 CP_11 [...]
. CP_12 CP_13
All'art. 3 del preliminare, relativo al pagamento del prezzo, punto a), si dà atto del versamento di € 1.000.000,00 alla sottoscrizione dell'atto con quietanza quanto ad € 500.000,00, percepiti precedentemente da alcune società rappresentate e € 500.000,00 con il rilascio di un assegno intestato su richiesta del al quotista PT [...]
Parte_3
La clausola quindi costituisce quietanza da parte del dell'avvenuto PT versamento, alla sottoscrizione, della quota parte del prezzo pari ad € 1.000.000,00. A seguito della mancata stipula del definitivo, la odierna opposta conveniva in giudizio le società suindicate, quali titolari delle quote societarie della , Parte_2 chiedendo l'esecuzione in forma specifica del preliminare, con emissione di sentenza di trasferimento ex art. 2932 c.c., previo accertamento della qualità del di PT socio unico e amministratore di fatto delle società o, in subordine, di procuratore speciale delle stesse. Con sentenza dell'8.3.2013 la domanda era respinta, in quanto non provata la qualità di procuratore del negata dalle società costituite. PT
Non è documentato l'esito dell'appello né l'eventuale passaggio in giudicato della sentenza, mentre è incontestato che il trasferimento cui il si era impegnato nel PT preliminare per conto dei titolari delle quote non abbia avuto seguito. agisce in questa sede per il risarcimento del danno derivante dalla inefficacia Pt_4 del preliminare in quanto stipulato dal quale falsus procurator privo del PT relativo potere rappresentativo. Al riguardo, deve preliminarmente esaminarsi la sollevata eccezione di prescrizione. In giurisprudenza, la responsabilità per culpa in contrahendo del falsus procurator è qualificata extracontrattuale, per violazione dei doveri di correttezza e buona fede (Cass. n. 18191/2007; Cass. 7060/1990; Cass.6669/1988), soggetta a prescrizione quinquennale. In merito alla decorrenza, deve condividersi l'orientamento giurisprudenziale in base al quale tale termine inizia a decorrere dal momento in cui il danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e conoscibile, ossia dalla data in cui il preteso rappresentato abbia reso palese l'intenzione di non ratificare il negozio concluso in suo nome.
“Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del terzo determina la modificazione produttiva di danno all'altrui diritto, ma dal momento in cui il danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e conoscibile. Pertanto, la prescrizione del credito risarcitorio ex art. 1398 cod. civ. del contraente che abbia confidato senza colpa nella validità del contratto concluso dal "falsus procurator", decorre dalla data in cui il preteso rappresentato abbia reso palese la determinazione di non ratificare gli impegni presi in suo nome.” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3691 del 29/03/1995 (Rv. 491475 - 01). Più in generale, qualora la percezione del danno non sia manifesta ed evidente, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito così come di quello dipendente da responsabilità contrattuale sorge non dal momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile (Cass., Sentenza n. 12666 del 29/08/2003 (Rv. 566384 - 01). Il principio è stato inoltre ripetutamente confermato dalla Cassazione anche a sezioni unite in tema di responsabilità professionali ed in particolare medica con molteplici pronunce (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10493 del 08/05/2006; Sez. 2, Sentenza n. 16658 del 27/07/2007; Sez. U, Sentenze n. 576; 579; 580, 581, 583 e 584 del 11/01/2008; Ordinanza n. 16550 del 02/07/2013). Nel caso in questione, entrambe le parti sembrano confermare l'avvenuto incasso degli assegni da parte di alcune delle soc. rappresentate, seppure non ne forniscano prova documentale, mentre neppure viene allegato il disconoscimento dell'operato del quale procuratore o comunque una qualsivoglia volontà di non dare seguito PT al preliminare, antecedente alla introduzione del giudizio ex art. 2932 c.c. nel 2013. Deve quindi ritenersi che solo da detto momento (2013) l'opposta abbia avuto piena contezza della impossibilità di ottenere il trasferimento e quindi del danno legato all'operato del quale falsus procurator, con inizio del decorso della PT prescrizione, così da risultare tempestiva l'azione promossa con il ricorso monitorio nel 2014. Nel merito, seppure il sia rimasto estraneo al giudizio introdotto nei confronti PT dei titolari delle quote ex art. 2932 c.c., così da risultare la sentenza non opponibile nei suoi confronti, tuttavia neppure viene allegato prima ancora che provato il potere rappresentativo speso nella stipula del preliminare o una eventuale ratifica successiva da parte delle società, mentre è pacifico che il preliminare non abbia avuto esecuzione. Neppure ha trovato riscontro alcuno la circostanza dedotta secondo cui il definitivo non sia stato stipulato per inadempimento della mancando peraltro a monte la Pt_4 prova che i soggetti titolari delle quote da trasferire abbiano fatto propri gli impegni assunti dal per loro conto con il preliminare e manifestato la volontà di darvi PT seguito, non risultando a riprova allegato documento alcuno né articolate prove. Deve quindi ritenersi provata l'assenza di potere rappresentativo alcuno da parte del il quale nel preliminare si qualificava procuratore e dichiarava di essere PT delegato a sottoscrivere il contratto. Il presupposto della responsabilità ex art. 1398 è la consapevolezza da parte del falsus procurator di aver agito senza potere, nel caso odierno neppure negata, nonché l'assenza di colpa del terzo. Ai sensi dell'art. 1393 c.c. il terzo ha la facoltà e non l'obbligo di controllare i poteri del rappresentante ed è possibile configurare un suo comportamento colposo ove questi non si sia attenuto ai dettami della legge o a quelli della normale diligenza, trascurando di accertarsi della realtà facilmente controllabile e affidandosi alla mera apparenza (Cass. n. 9289/2002; n. 15743/2004). Nel caso in questione, neppure è dedotta la necessarietà della forma scritta per la procura occorrente alla stipula del preliminare, avente ad oggetto quote societarie, né è seriamente contestato che le società menzionate avessero collegamenti con il PT
e che e fossero rispettivamente figlio e nipoti CP_11 CP_12 CP_13 dell'odierno opponente. Quindi una colpa della soc. opposta oltre che non provata dall'opponente neppure può desumersi dagli atti. Devono dunque ritenersi sussistere tutti i presupposti per riconoscere la responsabilità del di cui all'art. 1398 c.c., come anche il danno, da identificarsi con le somme PT versate in esecuzione del preliminare, finalizzate all'acquisto mai avvenuto in assenza di potere rappresentativo in capo allo stipulante. A riprova dei pagamenti, la società a prodotto il preliminare datato 6.10.2007, Pt_4 in alcun modo contestato o disconosciuto, nonché copia di una serie di assegni e di quietanze di pagamento a firma del il quale non ne ha disconosciuto le PT sottoscrizioni bensì ne ha contestato la conformità agli originali quanto alle copie di A/B e alle ricevute allegate alla scrittura. In realtà, al di là degli assegni e della loro intestazione, la scrittura in quanto tale, la cui sottoscrizione non è in alcun modo contestata dal costituisce quietanza PT del ricevimento da parte sua, seppure per conto delle società che assume rappresentate, del complessivo importo di € 1.000.000,00. L'ulteriore documentazione allegata, costituita da copie di assegni e relative ricevute, conferma l'esborso ma non è idonea a provare pagamenti ulteriori rispetto a quelli quietanzati con la scrittura, trattandosi di assegni emessi in data antecedente alla scrittura e quindi, in difetto di prova contraria, da ritenersi compresi nei pagamenti quietanzati. Neppure rilevano le modalità con cui detto versamento sia stato effettuato né l'intestazione a terzi degli assegni, su indicazione dello stesso rilevando PT invece la dichiarazione di ricevimento quale quietanza del relativo pagamento. Per la stessa ragione, non rileva l'eventuale incasso degli assegni da parte di terzi, ai quali eventualmente il li abbia consegnati e verso i quali, in caso di condanna, PT dovrà far valere le proprie eventuali ragioni. Pertanto, deve ritenersi provato il versamento dalla IMT al di € 1.000.000,00, PT quietanzato nella scrittura ed il danno subito in misura corrispondente dalla opposta. Non può invece ritenersi provato l'ulteriore esborso indicato ed il conseguente credito azionato in sede monitoria. La natura extracontrattuale della responsabilità del falsus procurator comporta altresì che l'obbligazione risarcitoria, anche quando ha ad oggetto la restituzione delle somme ricevute dallo stesso in ragione del contratto stipulato, costituisce un debito di valore e, pertanto, su tale somma il terzo contraente ha diritto - oltre agli interessi compensativi - anche alla rivalutazione monetaria (Cass. n. 1817/1987 e n. 5170/1986). Pertanto, previa revoca del decreto ingiuntivo ed in accoglimento della domanda svolta dalla il deve essere condannato al pagamento in favore del Pt_4 PT
di € 1.000.000,00 oltre rivalutazione ed interessi legali, dalla stipula del CP_1 contratto al saldo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e delle attività espletate. Considerato inoltre che la parte opposta risulta ammessa al gratuito patrocinio in corso di causa, l'opponente deve essere condannato al pagamento delle spese, per l'attività di difesa svolta sino all'interruzione in favore del fallimento, al cui passivo il precedente difensore potrebbe insinuarsi, per l'attività di difesa svolta successiva in favore dello Stato, ex art. 134 D.P.R. 115/2002. Inoltre, la condanna in favore dello Stato deve avvenire in misura piena, in quanto il dimezzamento dei compensi di cui all'art. 130 DPR 115/2002 riguarda solo la liquidazione a carico dello Stato, attesa l'indipendenza dei due rapporti rispettivamente esistenti, il primo, tra le parti del giudizio e regolato dalla sentenza che lo conclude, ed il secondo, tra la parte ammessa al beneficio e lo Stato, disciplinato dal citato decreto e caratterizzato dal diritto di rivalsa, esercitabile dall'Erario nelle forme e nei casi di cui ai successivi artt. 133 e 134. (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 18223 del 02/09/2020 (Rv. 659097 - 01).”
§ 4. – La sentenza è stata impugnata da con atto contenente cinque motivi e PT istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva ex art.283 c.p.c.. Si è costituito il resistendo all'appello. Respinta l'istanza ex art.283 c.p.c. CP_1
e disposto rinvio per conclusioni, la causa, ulteriormente rinviata d'ufficio, è stata infine discussa oralmente all'udienza del 19.9.2025 e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024) sulle conclusioni precisate dalle parti come segue.
Per PT in parziale riforma della sentenza impugnata: A. annullare e/o riformare la sentenza impugnata nelle parti indicate nel corpo dell'atto di appello (ai §§ III.-VIII., riassunti supra ai §§ 2.-6.2.) B. per l'effetto, accogliere le conclusioni formulate dal Sig. e dichiarare PT inesistente il credito azionato dalla anche in ragione del difetto di legittimazione Pt_4 passiva e comunque della eccepita prescrizione, salvo sempre il contestato inadempimento e la risoluzione per fatto e colpa di esso della scrittura Parte_5 privata del 06.10.2007 C. con vittoria di spese, anche generali, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, compresi i rimborsi IVA e CPA.
Per il Controparte_3 Si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, per le causali come sopra esposte, rigetti il gravame proposto dal Signor perché infondato in fatto e Parte_1 in diritto, confermando in ogni sua parte la sentenza di primo grado del Tribunale civile di Roma n. 10170/2021. Con vittoria di spese, spese forfettarie, competenze legali, oltre Iva e cpa.
§ 5. – Preliminarmente si osserva che non è stata impugnata dalla parte interessata, il la qualificazione della domanda di condanna proposta da Controparte_3 [...] nei confronti di nel giudizio di primo grado come volta a ottenere il CP_3 PT risarcimento del danno nei confronti del falso rappresentante ex art.1398 c.c.. Il giudicato - implicito - si forma anche sulla qualificazione giuridica data all'azione dal giudice, quando essa abbia condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito e la parte interessata abbia omesso di impugnarla (cfr. Cass.34026/2019 ex multis), e non può esservi dubbio, alla luce della motivazione della sentenza e del criterio usato per determinare l'importo oggetto di condanna, che la condanna pronunciata dal giudice di primo grado nei confronti del PT presupponga la qualificazione della domanda come domanda risarcitoria.
§ 5.1. – Il primo motivo di appello censura il rigetto dell'eccezione di prescrizione del diritto di al risarcimento del danno sollevata da con la comparsa di Pt_4 PT costituzione e risposta. Sostiene l'appellante che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno del terzo contraente nei confronti del falso rappresentante decorra dalla conclusione del contratto, perché è da quella data che il diritto sorge e può essere esercitato, e che siano ininfluenti i meri impedimenti soggettivi o di fatto, come l'eventuale inconsapevolezza dell'esistenza del diritto da parte del titolare, rilevando solamente l'impossibilità legale o di diritto. Critica la decisione impugnata, che ha invece individuato la decorrenza del termine nella data di instaurazione del giudizio ex art.2932 c.c., per aver dato peso a un precedente giurisprudenziale risalente e isolato (Cass.n.3691/1995), contraddetto dall'orientamento consolidato della giurisprudenza più recente, mentre gli altri precedenti citati dal Tribunale sarebbero inconferenti. Osserva inoltre, con distinta censura, che il presupposto della effettiva conoscenza del proprio diritto da parte del terzo contraente si sarebbe comunque avverato con la vana decorrenza del termine del 30.11.2007, fissato nel contratto preliminare per la ripetizione dell'atto con l'allegazione delle procure notarili. Pertanto, sia che si collochi la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione alla data del contratto (6.10.2007), sia che la si collochi al 30.11.2007, il termine sarebbe decorso alla data di notifica del ricorso monitorio, avvenuta il 13.10.2014.
Il motivo è fondato. In materia di prescrizione, occorre far riferimento al principio di carattere generale secondo cui “L'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, in relazione ai quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione, tra le quali, salva l'ipotesi di occultamento doloso del debito, non rientra l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento” (Cass.n.22072/2018, confermata da Cass.n.14193/2021). Non è condivisibile il principio di diritto affermato da Cass.n.3691/1995, citata nella sentenza impugnata, secondo cui “Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del terzo determina la modificazione produttiva di danno all'altrui diritto, ma dal momento in cui il danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e conoscibile. Pertanto, la prescrizione del credito risarcitorio ex art. 1398 cod. civ. del contraente che abbia confidato senza colpa nella validità del contratto concluso dal "falsus procurator", decorre dalla data in cui il preteso rappresentato abbia reso palese la determinazione di non ratificare gli impegni presi in suo nome.”. La pronuncia fa riferimento ai principi applicabili in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito in considerazione della natura extracontrattuale della responsabilità del falsus procurator. Tuttavia, l'illecito ex art.2043 segg. c.c. è individuato dal danno che ha causato, sicché non esiste senza danno, mentre l'illecito di chi ha speso un potere rappresentativo inesistente inducendo a contrarre un terzo incolpevole è dato dalla violazione dei doveri di correttezza e buona fede nelle trattative, come chiarito dalle successive pronunce n.13097/1997 e n.12039/2010 della stessa Corte di cassazione. In particolare, con la sentenza n.13097/1997 (cui si è conformata Cass. n.12039/2010), ha chiarito che il rifiuto di ratifica non è un elemento costitutivo dell'illecito posto in essere dal falsus procurator, perché tale illecito si realizza ed è perfetto nel momento stesso della conclusione del contratto mediante la spendita del nome dello pseudo- rappresentato da parte dello pseudo-rappresentante, e ha quindi affermato il seguente principio: La prescrizione del diritto del terzo al risarcimento del danno, e ai relativi interessi, nei confronti del "falsus procurator", decorre dalla conclusione del contratto perché il fatto costitutivo della responsabilità extracontrattuale di questi è il suo comportamento illecito, che ingenera l'affidamento incolpevole del terzo contraente sulla validità del contratto, e non la definitiva inefficacia di esso (come nel caso in cui sia decorso inutilmente il termine assegnato allo pseudo-rappresentato per la ratifica, ovvero sia scaduto il termine per la stipula del definitivo). I precedenti in materia di responsabilità professionale e in particolare medica citati dal giudice di primo grado (Cass.n.16550/2013, n.16658/2007, n.10493/2006, n.12666/2003), che individuano la decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno nel momento in cui quest'ultimo è oggettivamente percepibile e conoscibile dal danneggiato, riguardano fattispecie in cui l'illecito generatore di responsabilità non esiste senza danno o non è conoscibile dal danneggiato se non attraverso il danno che ne è derivato. Comunque, occorre evidenziare che il momento dell'obiettivo manifestarsi del danno non coincide necessariamente con quello della conoscenza effettiva, tanto che, per individuarlo, si fa riferimento alla nozione di diligenza esigibile dal danneggiato (Cass.n.16550/2013, riguardante un caso di colpa medica). La Corte intende quindi dare seguito al principio di diritto affermato da Cass. n. n.13097/1997 e n.12039/2010, individuando la data di decorrenza del termine di prescrizione in quella di perfezionamento del contratto preliminare, 6.10.2007. Pertanto, il 13.10.2014, data di notifica a del ricorso monitorio, il termine PT quinquennale di prescrizione decorrente era ampiamente decorso. L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, da cui consegue il rigetto della domanda proposta dall'appellata nel giudizio di primo grado, assorbe tutti gli altri motivi di appello.
§ 6. – In considerazione delle ragioni della decisione, le spese processuali dei due gradi di giudizio sono liquidate secondo i valori minimi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra € 1.000.000,01 e € 2.000.000,00, quindi in € 18.977,00 per il giudizio di primo grado e in € 17.002,00 per il giudizio di appello, oltre oneri di legge.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.10170/2021, pubblicata in data 10/06/2021, così decide:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge integralmente la domanda del Controparte_1 nei confronti di;
[...] Parte_1
- condanna il a Controparte_1 rifondere a le spese processuali che liquida per compensi in € Parte_1
18.977,00 per il giudizio di primo grado e in € 17.002,00 per il giudizio di appello, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 19/09/2025
Il presidente est.
Antonella Izzo