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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 24/12/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N.2397/2025 RG
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2397/2025 RG promossa da:
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. UBOLDI BARBARA parte ricorrente
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di Parte_2 C.F._2 fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. UBOLDI BARBARA parte ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte resistente: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato tra i signori nata a [...] il [...], residente a [...], codice Parte_1 fiscale e , nato a [...] il [...], residente a [...], in C.F._1 Parte_2
Piazza Mazzini n. 10, codice fiscale , in data 17 aprile 1993, ad Ameno - Frazione di C.F._2
IA (NO), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Ameno al n.
2 - Parte II - Anno 1993 - Serie A, nonché nei registri di stato civile del Comune di Castelletto S. Ticino al n.
6 - Parte II - Serie B - Anno 1993, e nei registri di stato civile del Comune di Pombia, al n.
1 - Parte II - Serie B - Anno 1993, ordinando ai competenti Ufficiali dello Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
2. dato atto che la figlia maggiorenne delle parti, è economicamente autosufficiente, disporre la cessazione dell'obbligo, in capo al padre, di contribuire al Per_1 mantenimento e alle spese straordinarie della stessa.
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/07/2025, la parte ricorrente ha adito il Tribunale di Novara per chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno rappresentato di aver contratto matrimonio concordatario in data 17/4/1993 (matrimonio è stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Ameno al n.
2 - Parte II - Anno 1993
- Serie A) e che, dalla loro unione, è nata Con decreto n. 8985/2020, il Tribunale di Novara ha Per_1 omologato la separazione consensuale dei coniugi. Quindi, rappresentando che la convivenza non era ripresa hanno chiesto la pronuncia di divorzio.
***
Con ordinanza del 18/12/2025, constato il deposito delle note conclusionali, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1 dicembre 1970 n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con decreto n. 8985/2020. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita.
Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. L'accordo giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e contratto Parte_1 Parte_2 in data 17/4/1993 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Ameno al n.
2 - Parte II - Anno 1993 - Serie A
2) dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
5) compensa integralmente le spese di lite;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 18/12/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2397/2025 RG promossa da:
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. UBOLDI BARBARA parte ricorrente
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di Parte_2 C.F._2 fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. UBOLDI BARBARA parte ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte resistente: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato tra i signori nata a [...] il [...], residente a [...], codice Parte_1 fiscale e , nato a [...] il [...], residente a [...], in C.F._1 Parte_2
Piazza Mazzini n. 10, codice fiscale , in data 17 aprile 1993, ad Ameno - Frazione di C.F._2
IA (NO), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Ameno al n.
2 - Parte II - Anno 1993 - Serie A, nonché nei registri di stato civile del Comune di Castelletto S. Ticino al n.
6 - Parte II - Serie B - Anno 1993, e nei registri di stato civile del Comune di Pombia, al n.
1 - Parte II - Serie B - Anno 1993, ordinando ai competenti Ufficiali dello Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
2. dato atto che la figlia maggiorenne delle parti, è economicamente autosufficiente, disporre la cessazione dell'obbligo, in capo al padre, di contribuire al Per_1 mantenimento e alle spese straordinarie della stessa.
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/07/2025, la parte ricorrente ha adito il Tribunale di Novara per chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno rappresentato di aver contratto matrimonio concordatario in data 17/4/1993 (matrimonio è stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Ameno al n.
2 - Parte II - Anno 1993
- Serie A) e che, dalla loro unione, è nata Con decreto n. 8985/2020, il Tribunale di Novara ha Per_1 omologato la separazione consensuale dei coniugi. Quindi, rappresentando che la convivenza non era ripresa hanno chiesto la pronuncia di divorzio.
***
Con ordinanza del 18/12/2025, constato il deposito delle note conclusionali, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1 dicembre 1970 n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con decreto n. 8985/2020. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita.
Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. L'accordo giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e contratto Parte_1 Parte_2 in data 17/4/1993 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Ameno al n.
2 - Parte II - Anno 1993 - Serie A
2) dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
5) compensa integralmente le spese di lite;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 18/12/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO