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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 13/11/2025, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3550 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avvocato REBESANI ANNA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei signori e Parte_1 Pt_2 avvenuto in Vicenza il 23.05.1998, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune
[...] di Vicenza, nell'anno 1998, parte II, n. 115, serie A, scegliendo il regime della comunione dei beni, mandando alla cancelleria affinché vengano richieste le necessarie annotazioni presso l'Ufficio di
Stato Civile;
2) Ordinare al Comune di Vicenza di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio alle seguenti CONDIZIONI di divorzio
1) ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE. La casa coniugale, sita in Bolzano Vicentino (VI), Via
G. Rossi n. 44/B, attualmente di proprietà di entrambi i coniugi viene, assegnata completa di arredo Per_ alla moglie sig.ra che ivi continuerà a vivere con le figlie e . Parte_1 Persona_2
2) AFFIDAMENTO FIGLIA MINORE E TEMPI DI VISITA La figlia minore di anni Persona_3 diciassette viene affidata in via condivisa ai genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con la previsione che la stessa permanga a vivere in via prevalente presso l'abitazione materna, dove verrà mantenuta la sua residenza. I coniugi stabiliscono che la figlia minore starà con il padre quando lo vorrà prendendo accordi diretti con il padre e, in ogni caso, secondo la seguente tempistica:
- a fine settimana alterni dal venerdì sera sino alla domenica sera;
- tutte le settimane: uno o due giorni da concordarsi all'inizio di ogni anno dalle ore 18.00 circa fino al rientro a scuola del giorno successivo;
-entro il giorno 30 maggio di ogni anno, i coniugi concorderanno i 15 gg estivi durante i quali la figlia sarà in vacanza con il padre, nonché il periodo di ferie della minore con la madre;
-a Natale: ad anni alternati dal 25 dicembre al 31 dicembre o dal 1°gennaio al giorno dell'Epifania;
-durante le vacanze pasquali il padre starà con la figlia alternativamente il sabato e la domenica di
Pasqua o il lunedì in Albis.
3) MANTENIMENTO FIGLIA. Il sig. si obbliga a versare alla sig.ra sul conto Pt_2 Parte_1 corrente alla stessa intestato presso Banca Popolare dell'Alto Adige AN
[...], a titolo di contributo nel mantenimento della figlia minore Per_3 la somma mensile di € 400,00 (quattrocento), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat
[...] famiglie, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese.
4) Il sig. si obbliga inoltre a rimborsare nella misura del 50% le spese mediche, scolastiche e Pt_2 sportive straordinarie della figlia minore così come previste e regolamentate dal Persona_3
Protocollo adottato dal Tribunale di Vicenza e attualmente in vigore.
Per_ 5) Darsi atto che l'assegno Unico erogato dall' per la figlia verrà richiesto ed incassato CP_1 nella misura del 100% dalla madre sig.ra con rinuncia da parte del sig. a richiedere Parte_1 Pt_2 la sua quota del 50%.
6) Darsi atto che le parti anche in sede di divorzio confermano tutti gli accordi patrimoniali sottoscritti nel ricorso per separazione e in particolare gli accordi relativi alla cessione della quota della casa familiare e alla ripartizione dei pagamenti dei mutui/debiti/ finanziamenti, così come riportati alle clausole 7, 8, 9 delle condizioni di separazione omologate dal Tribunale di Vicenza con la sentenza n.163/2025 del 26.2.2025. In merito alla cessione della quota della casa familiare le parti concordano e precisano che la signora potrà a sua discrezione e scelta richiedere al sig. Parte_1 Pt_2 che la cessione della quota della casa familiare di sua proprietà avvenga a favore di entrambe le figlie,
e , o di una di esse o, in alternativa, a favore di un soggetto terzo che verrà Persona_2 Persona_3 indicato sempre dalla signora Parte_1
7) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere richieste di mantenimento da avanzare l'uno nei confronti dell'altro.
10) Le spese legali della presente procedura vengono suddivise tra le parti nella misura del 50% con il vincolo della solidarietà tra i debitori.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 02/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale, nonchè, ai sensi dell'art. 473- bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in VICENZA (VI) in data 23/05/1998.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al verbale del 19/12/2024 veniva omologata con sentenza non definitiva n. 163/2025 pubblicata in data 26/02/2025 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 4/11/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 163/2025 del 26/02/2025, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice
Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso Per_ della figlia minore alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Bolzano Vicentino
(VI), Via G. Rossi n. 44/B, in favore di quale genitore convivente con la figlia minore;
Parte_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1 in VICENZA (VI) il 23/05/1998 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi Parte_2 qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di VICENZA (VI) al n. 115, parte II, serie A, anno1998;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'11.11.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3550 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avvocato REBESANI ANNA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei signori e Parte_1 Pt_2 avvenuto in Vicenza il 23.05.1998, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune
[...] di Vicenza, nell'anno 1998, parte II, n. 115, serie A, scegliendo il regime della comunione dei beni, mandando alla cancelleria affinché vengano richieste le necessarie annotazioni presso l'Ufficio di
Stato Civile;
2) Ordinare al Comune di Vicenza di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio alle seguenti CONDIZIONI di divorzio
1) ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE. La casa coniugale, sita in Bolzano Vicentino (VI), Via
G. Rossi n. 44/B, attualmente di proprietà di entrambi i coniugi viene, assegnata completa di arredo Per_ alla moglie sig.ra che ivi continuerà a vivere con le figlie e . Parte_1 Persona_2
2) AFFIDAMENTO FIGLIA MINORE E TEMPI DI VISITA La figlia minore di anni Persona_3 diciassette viene affidata in via condivisa ai genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con la previsione che la stessa permanga a vivere in via prevalente presso l'abitazione materna, dove verrà mantenuta la sua residenza. I coniugi stabiliscono che la figlia minore starà con il padre quando lo vorrà prendendo accordi diretti con il padre e, in ogni caso, secondo la seguente tempistica:
- a fine settimana alterni dal venerdì sera sino alla domenica sera;
- tutte le settimane: uno o due giorni da concordarsi all'inizio di ogni anno dalle ore 18.00 circa fino al rientro a scuola del giorno successivo;
-entro il giorno 30 maggio di ogni anno, i coniugi concorderanno i 15 gg estivi durante i quali la figlia sarà in vacanza con il padre, nonché il periodo di ferie della minore con la madre;
-a Natale: ad anni alternati dal 25 dicembre al 31 dicembre o dal 1°gennaio al giorno dell'Epifania;
-durante le vacanze pasquali il padre starà con la figlia alternativamente il sabato e la domenica di
Pasqua o il lunedì in Albis.
3) MANTENIMENTO FIGLIA. Il sig. si obbliga a versare alla sig.ra sul conto Pt_2 Parte_1 corrente alla stessa intestato presso Banca Popolare dell'Alto Adige AN
[...], a titolo di contributo nel mantenimento della figlia minore Per_3 la somma mensile di € 400,00 (quattrocento), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat
[...] famiglie, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese.
4) Il sig. si obbliga inoltre a rimborsare nella misura del 50% le spese mediche, scolastiche e Pt_2 sportive straordinarie della figlia minore così come previste e regolamentate dal Persona_3
Protocollo adottato dal Tribunale di Vicenza e attualmente in vigore.
Per_ 5) Darsi atto che l'assegno Unico erogato dall' per la figlia verrà richiesto ed incassato CP_1 nella misura del 100% dalla madre sig.ra con rinuncia da parte del sig. a richiedere Parte_1 Pt_2 la sua quota del 50%.
6) Darsi atto che le parti anche in sede di divorzio confermano tutti gli accordi patrimoniali sottoscritti nel ricorso per separazione e in particolare gli accordi relativi alla cessione della quota della casa familiare e alla ripartizione dei pagamenti dei mutui/debiti/ finanziamenti, così come riportati alle clausole 7, 8, 9 delle condizioni di separazione omologate dal Tribunale di Vicenza con la sentenza n.163/2025 del 26.2.2025. In merito alla cessione della quota della casa familiare le parti concordano e precisano che la signora potrà a sua discrezione e scelta richiedere al sig. Parte_1 Pt_2 che la cessione della quota della casa familiare di sua proprietà avvenga a favore di entrambe le figlie,
e , o di una di esse o, in alternativa, a favore di un soggetto terzo che verrà Persona_2 Persona_3 indicato sempre dalla signora Parte_1
7) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere richieste di mantenimento da avanzare l'uno nei confronti dell'altro.
10) Le spese legali della presente procedura vengono suddivise tra le parti nella misura del 50% con il vincolo della solidarietà tra i debitori.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 02/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale, nonchè, ai sensi dell'art. 473- bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in VICENZA (VI) in data 23/05/1998.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al verbale del 19/12/2024 veniva omologata con sentenza non definitiva n. 163/2025 pubblicata in data 26/02/2025 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 4/11/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 163/2025 del 26/02/2025, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice
Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso Per_ della figlia minore alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Bolzano Vicentino
(VI), Via G. Rossi n. 44/B, in favore di quale genitore convivente con la figlia minore;
Parte_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1 in VICENZA (VI) il 23/05/1998 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi Parte_2 qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di VICENZA (VI) al n. 115, parte II, serie A, anno1998;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'11.11.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello