Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 11/03/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. 665/2021 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
- sezione civile -
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice
Dott. Fabrizio Pieschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 665/2021 del Ruolo Generale, vertente tra
Co
- ( ), in persona del legale rapp.te Parte_1 P.IVA_1
p.t., parte rappresentata e difesa dall'Avv. FANTI RICCARDO ( ), come da procura in calce a atto di citazione, con domicilio C.F._1 eletto presso il suo studio in Arezzo, via F. Crispi, n. 30 - parte attrice opponente - CONCLUDE come da atto di citazione in opposizione: “= in via preliminare, revocare la provvi- soria esecuzione del D.I. opposto per tutte le motivazioni sopra riportate;
= nel merito ed in via principale, annullare e/o revocare il D.I. opposto, perché infondato in punto di fatto e di diritto e per tutte le ulteriori motivazioni di cui al presente atto;
= in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata in questa sede e per le motivazioni svolte, accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale della società e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento in favore della società Pt_2 Parte_1 e della somma pari ad € 73830,51= ovvero quella somma maggiore o minore che risulterà all'esito
[...] dell' espletanda istruttoria e/o che l'… Giudice vorrà liquidare in via equitativa, oltre interessi e rivaluta- zione dal dovuto al saldo;
= sempre in via riconvenzionale, ma subordinata compensare il credito che risul- terà all'esito dell'espletanda istruttoria come dovuto dalla alla società e Pt_2 Parte_1 con le somme eventualmente dovute per i canoni di locazione da quest'ultima alla Con vittoria di Pt_2 spese, competenze e onorari di giudizio”
E
1
b) preso atto dell'estinzione della causa iscritta avanti al Tribunale di Arezzo al n 3989/19 R.G. e del conseguente passaggio in giudicato del D.I. Trib. Arezzo n 1062/19, accertare e dichiarare l'inammis- sibilità delle eccezioni e domande formulate da nel presente giudizio per effetto del giu- Parte_1 dicato del D.I. Trib. Arezzo n 1062/19, con conseguente dichiarazione di inammissibilità e/o infondatezza dell'opposizione a D.I. formulata, con conferma del D.I. Trib. di Arezzo n 35/21 e con ogni consequenziale provvedimento;
NEL MERITO - confermare il D.I. Trib. Arezzo 15/1-25/1/21 n 35/21 D.I. e 42/21 R.G.; - CP rigettare l'opposizione a e tutte le domande formulate da in quanto infondate in fatto Parte_1 ed in diritto;
Con vittoria di spese ed onorari”
Affitto di azienda
* * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per opposizione a Decreto Ingiuntivo (con rito cd. lavoro) la
[...]
ha convenuto in giudizio la chiedendo la revoca del Parte_3 Parte_2
D.I. n. 35/2021 (R.G. n. 42/2021) emesso dal Tribunale di Arezzo in data 15/01/2021, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 45.951,50, oltre interessi di mora e spese di procedura, a titolo canoni di locazione di immobile in Cast. F.cchi, Via Fontevecchia n.
1. L'opponente contesta il credito azionato, deducendone a sostegno l'insussistenza per ina- dempimento contrattuale della locatrice, per vizi gravi dell'immobile locato e per assenza di manutenzione straordinaria, nonché il proprio diritto alla riduzione del canone in relazione alla diminuzione della porzione di immobile effettivamente goduta. Formulato domanda ri- convenzionale per accertare il grave inadempimento contrattuale della locatrice e perciò la sua condanna a pagare € 73.830,51 a titolo risarcimento danni e riduzione del canone, ovvero la somma maggiore o minore che sarebbe risultata all'esito dell'istruttoria. Ciò, in accogli- mento delle conclusioni di cui in epigrafe.
2 Nel costituirsi, chiede il rigetto dell'opposizione e la conferma del D.I., con- Parte_2 testa le allegazioni avversarie, negando l'esistenza dei vizi e l'inadempimento agli obblighi di manutenzione. Eccepisce inoltre l'inammissibilità delle domande riconvenzionali per ef- fetto del giudicato formatosi sul D.I. n. 1062/19, già opposto dalla parte attrice opponente in precedente giudizio, poi dichiarato estinto per tardività dell'opposizione (R.G. n. 3989/2019).
La causa veniva istruita documentalmente e mediante ordine di esibizione e di produ- zione documentale;
veniva altresì disposta CTU sul seguente quesito “determinare la ridu- zione del canone mensile proporzionata alla minore porzione di immobile goduta in virtù al cor- rispettivo percepito dalla dal 02/01/2013 al 31/01/2020 in forza dei contratti da quest'ul- Parte_2 tima sottoscritti e di cui vi è prova scritta nell'atto introduttivo del giudizio”.
* * *
Occorre premettere in fatto quanto segue. L'opposta è proprietaria di immobile a uso produttivo-commerciale in Castiglion Fibocchi, che ha concesso in locazione alla ditta indi- viduale “Armadillo Bags di Frangipani Otello”, in virtù di contratto stipulato il 02/01/2013
(doc. 2 ricorso introduttivo). Con contratto di affitto d'azienda del 30/12/2013 (atto notarile rep.
n. 18.696 a rogito Notaio , la (oggi opposta, in liquidazione) è Per_1 Parte_1
subentrata ex art. 2558 c.c., alla d.i. Bags di Frangipani Otello in tutti i contratti Parte_1 inerenti all'esercizio dell'azienda, inclusa la locazione de qua (doc. 4, comp. cost.). Tale con- tratto è stato poi risolto il 04/03/2020 con atto a rogito del medesimo Notaio (rep. n. 2652
Serie T1 – doc. n. 19, comp. cost.), con contestuale restituzione dell'immobile alla opposta.
Ciò posto, parte opponente non ha contestato l'omesso pagamento del dovuto canone di locazione, pari a € 9.200,00 oltre Iva – aggiornato annualmente secondo i parametri
ISTAT, come da contratto – nelle mensilità settembre 2018/gennaio 2020, sino alla defini- tiva risoluzione del contratto di affitto d'azienda. Non è neppure contestato che l'opposta si fosse già attivata per recuperare parte del credito attraverso il D.I. n. 1062/19 del 03/10/2019
(R.G. n. 2741/2019), per l'importo di € 147.933,15, corrispondente ai canoni di locazione non corrisposti da agosto 2018 a settembre 2019, oltre interessi di mora e accessori.
Il D.I. n. 1062/2019, pur opposto (nel giudizio n. 3989/2019 R.G.), è tuttavia divenuto esecutivo a seguito dell'accettazione delle parti della proposta conciliativa effettuata dal G.I.
3 ex art. 185-bis c.p.c., formulata nei termini seguenti: “abbandono del giudizio di opposizio-ne
a d.i. instaurato da Refusione delle spese della presente opposizione, liquidate Parte_1 in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge”.
Pertanto, l'odierna opposta ha proposto un successivo ricorso monitorio al fine di re- cuperare gli ulteriori canoni di locazione non corrispostile dal mese di ottobre 2019 al
31/01/2020, e cioè sino alla data convenuta quale termine di esigibilità del canone, come risulta dalla scrittura privata autenticata del 04/03/2020 a rogito Notaio (rep. n. Per_1
30.264 – doc. 19, comp. risp.).
Tanto premesso, risulta incontestata la pretesa di parte opposta volta alla condanna dell' opponente al pagamento dei canoni di locazione rimasti insoluti, pari a € 45.951,50, compresa rivalutazione e Iva.
Tale pretesa resta fondata anche a fronte delle deduzioni della opponente-conduttrice, la quale assume di aver interrotto il pagamento dei canoni a causa dei supposti vizi e danni strutturali dell'immobile. È pacifico, infatti a tal riguardo l'orientamento della Giurispru- denza di legittimità (cfr. Cass., n. 12103/2020) secondo cui la permanenza nella detenzione della cosa locata è compatibile con la sospensione totale del canone, solo quando l'inutiliz- zabilità di detta detenzione renda totale anche l'inadempimento del locatore. Di conse- guenza, la sospensione del pagamento dei canoni, nel caso di specie, appare del tutto illegit- tima, non essendo stato dimostrato dalla parte che ne era onerata che i vizi dell'immobile fossero tali da far venir meno la prestazione del locatore.
Tale ricostruzione risulta confermata anche dal verbale di riconsegna dell'immobile
(doc. 20 opposta), in cui si dà atto che rimasero ancora occupati dalla Parte_1 due locali, al fine di conservare documentazione inerente all'attività già svolta nell'edificio.
Non risultano, quindi, provate condizioni di assoluto degrado dell'immobile, tali da renderlo strutturalmente inidoneo a qualunque attività, e che sole avrebbero legittimato l'in- terruzione del pagamento (cfr. Cass. n. 18197 del 2016: “non è rinvenibile nell'ordinamen-to civi- listico un potere di autotutela del credito da parte del conduttore che, a fronte dell'i-nadempimento del locatore, decida di non corrispondere i canoni dovuti. In particolare, al conduttore non è con- sentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si
4 verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore”).
***
Prima di passare all'analisi nel merito delle domande riconvenzionali proposte da parte convenuta opposta, occorre esaminare la fondatezza dell'eccezione di giudicato ex art. 2909
c.c., formulata dalla stessa, secondo cui tale giudicato si sarebbe formato a seguito dell'estin- zione del giudizio R.G. n. 3989/2019, nel quale la avrebbe già formulato Parte_1 entrambe le domande riconvenzionali. Pertanto, avendo l'opponente – a dire dell'opposta – definitivamente rinunciato al diritto sostanziale in questione, le sarebbe precluso riproporlo in questo giudizio.
L'eccezione non ha pregio e viene rigettata.
Il giudizio avente quale n. R.G. 3989/2019 si è estinto a seguito dell'accettazione della proposta conciliativa del Giudice avanzata ex art. 185-bis c.p.c., il cui contenuto letterale, come supra trascritto, dimostra con evidenza che essa era finalizzata all'abbandono del pro- cedimento in corso (con rinuncia agli atti da operarsi ex art. 306 c.p.c.: doc. 13 opposta).
Secondo il costante ed oramai consolidato orientamento della Suprema Corte la ri- nuncia agli atti, a differenza della rinuncia all'azione, per essere operativa deve essere ac- cettata nei modi prescritti dall'art. 306 c.p.c. e non preclude la riproposizione della doman- da, spiegando effetti solo nell'ambito del processo (ex multis, Cass., n. 18255/2004; Cass., Lav.,
n. 2268/1999).
La domanda riconvenzionale volta all'accertamento del grave inadempimento con- trattuale dell'opposta per mancata manutenzione dell'immobile, ed il conseguente risarci- mento del danno patrimoniale, quantificato in questo giudizio nella minor somma di €
19.863,38 (Iva compresa), non avendo la rinuncia agli atti del giudizio R.G. n. 3989/2019 inciso sul diritto sostanziale, può essere certamente riproposta da parte attrice opponente anche in questa sede.
Quanto alla seconda riconvenzionale volta ad ottenere la riduzione del canone di loca- zione per mancato godimento di parte dell'immobile, essa non risulta proposta nel
5 precedente giudizio cui supra si è accennato, come emerge chiaramente dalle conclusioni rassegnate da in sede di opposizione al D.I. n. 1062/2019: da ciò discende, Parte_1 anche in punto logico, il rigetto dell'eccezione sul punto.
***
Ferma pertanto la fondatezza della domanda principale e l'ammissibilità delle do- mande riconvenzionali, occorre passare all'analisi della loro fondatezza nel merito.
Come noto, l'opposizione a D.I. dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso;
in tale giudizio, secondo i princìpi operanti in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. E ciò in quanto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto solo da un punto di vista formale;
in termini sostanziali invece
è il creditore ad avere veste sostanziale di attore, con i conse-guenti oneri probatori, a fronte dell'opponente-convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o mo- dificativi del credito.
Venendo ora all'esame della prima domanda riconvenzionale, l'opponente lamenta che, sin dal primo anno di locazione, l'immobile presentasse vizi strutturali e problematiche
(quali infiltra-zioni d'acqua dal tetto, problemi agli impianti idraulici, infissi non coibentati, pavimenti sconnessi e servizi igienici non fruibili) che avrebbero costretto la conduttrice a sostenere spese per interventi di manutenzione straordinaria, quantificate in € 19.863,38. A causa dei gravi vizi e della perdurante inerzia della locatrice nel porvi rimedio, l'opponente deduce di aver sospeso il pagamento dei canoni di locazione in via di autotutela, con presunto assenso di controparte, in attesa della risoluzione delle problematiche.
Parte opponente ha prodotto, a fondamento della propria pretesa risarcitoria, diverse fatture (docc. 3-6, 8), ritenendole riferibili a interventi sull'immobile locato. La sola produ- zione di fatture non è però sufficiente a comprovare il danno patrimoniale (né l'effettivo esborso) in un giudizio avente ad oggetto lavori su un immobile locato. Occorre, infatti,
6 dimostrare l'effettiva esecuzione dei lavori, la loro effettiva necessità a fini contrattuali (o prevista dalla legge) e il nesso di causalità intervento/danno lamentato (o /beneficio per il proprietario). Le fatture possono dunque costituire semplici indizi del fatto che determinati interventi siano stati realizzati, ma non provano da sole che essi fossero davvero necessari, né che siano stati eseguiti come da fatturazione, né che il conduttore abbia effettivamente sostenuto la relativa spesa.
Inoltre, in sede di riconsegna dell'immobile, le parti si son date reciproco atto che, alla data del 04/03/2020 la porzione d' immobile riconsegnata non presentava motivi di conte- stazione. Non emergono agli atti, infine, documenti i quali attestino contestazioni scritte sullo stato dell' immobile o interventi di manutenzione straordinaria rimasti insoddisfatti, né fotografie univocamente riferibili all'immobile de quo, collocabili temporalmente in modo certo.
Da domanda riconvenzionale de qua non merita pertanto accoglimento.
***
Risulta invece fondata, nei termini che seguono, la domanda riconvenzionale di parte attrice opponente, volta ad ottenere la riduzione del canone lo locazione, ai sensi dell'art. 1578 c. I, del c.c.. Tale disposizione, come più volte ribadito dalla Giurisprudenza di legitti- mità, è volta a ripristinare un equilibrio nell'ambito contrattuale, ove sia turbato dall'inadem- pimento del locatore. Pur non conferendo al conduttore una facoltà di operare un' auto-ridu- zione, come già evidenziato essa devolve al Giudice il potere di valutare l'importanza dello squilibrio tra le rispettive prestazioni dei contraenti (cfr. Cass., n. 4913/2018; Cass., n.
7636/2016).
Ciò premesso, dalla documentazione versata in atti, nonché in forza dell'ordine di pro- duzione documentale regolarmente adempiuto dall'Agenzia delle Entrate, emerge che la convenuta opposta, nel periodo in cui l'immobile de quo era condotto dalla ditta
[...]
ha stipulato con terzo (ditta EL IK di Yang TA) un contratto di Parte_1
locazione avente ad oggetto una porzione del medesimo immobile già locato alla Parte_1
(Comune di Cast. F.cchi (AR), f. 22, part. 4, sub. 14) a far data dal 30/11/2017 (doc. 9 ric.
[...]
introduttivo e doc. 12 opponente).
7 Quanto, invece, al contratto asseritamente stipulato con altro terzo (EL AN di Wang XI) in data 12/01/2016 (doc. 10 atto introduttivo e doc. 13 opponente), l'opposta ne ha formalmente disconosciuto la sottoscrizione sia in comparsa di costituzione e risposta
(relativamente alla scrittura privata prodotta come doc. 10 atto introduttivo) sia nelle note depositate per l'udienza del 15/12/2021 (relativamente al doc. 13 di parte opponente). L'op- ponente, pur evidentemente interessata a far valere tale documento, non ha avanzato tempe- stiva istanza di verificazione. Pertanto, risultando il documento-contratto disconosciuto, esso non potrà essere utilizzato né come prova né come mero indizio di prova (cfr. Cass., S.U., n.
3086/2022). La registrazione presso l'Agenzia delle Entrate non conferisce infatti autenticità alla firma, ma attribuisce solo data certa al documento e costituisce mero adempimento di carattere fiscale.
In materia di locazione di immobili il conduttore può far valere l'eccezione di ina- dempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. non soltanto quando la prestazione del locatore venga del tutto a mancare, ma anche nel caso in cui un suo inadempimento riduca il godimento del bene.
Riguardo all'obbligo del locatore di garantire la piena e normale fruibilità del bene locato, ai sensi dell'art. 1585 c.c., si ricorda che grava sul conduttore, per motivi di maggior vicinanza alla prova, l'onere di individuare e dimostrare l'esistenza di vizi che compromet- tono in modo significativo l'idoneità del bene all'uso pattuito (cfr. Cass., n. 3548 del 2017).
Nel caso di specie parte opponente ha dimostrato di aver subito una compressione del proprio diritto di godimento contrattuale, in relazione alla parte di immobile che la locatrice avrebbe locato a terzi, determinando un utilizzo promiscuo degli spazi. Al fine di quantifi- care la riduzione del canone mensile, proporzionata alla minor porzione di immobile goduta
(in ragione dei corrispettivi percepiti dall'opposta), è stata licenziata CTU le cui conclusioni, non suscettibili di rilievi che ne compromettano la validità, si pongono come perfettamente condivisibili dal Giudicante. Né può ritenersi nulla la CTU, come eccepito dall'opponente, essendo stato pienamente garantito il contraddittorio mediante la nomina e partecipazione dei ctp alle operazioni peritali.
Ciò posto il CTU ha effettuato sopralluoghi e verifiche sul fabbricato, analizzando poi la documentazione urbanistica e catastale e confrontandola con gli atti prodotti dalle parti.
8 Dal contratto di locazione (02/01/2013) risulta una superficie di circa 1.431 mq, mentre dai rilievi tecnici si è accertata una superficie effettiva di circa 1.436 mq;
è emersa, tuttavia, l' esistenza di una porzione di circa 64 mq, di fatto utilizzata in modo promiscuo, in quanto priva di divisorio che la separasse ad uso esclusivo di un solo conduttore.
Il contratto prevedeva un canone annuo iniziale di € 110.400,00, soggetto ad aggior- namento ISTAT (75% della variazione) per ciascun anno dal 2014 in poi. Il CTU ha così ricalcolato i canoni rivalutati annuali fino al 2020 (con percentuali di rivalutazione positive o negative, in base agli indici ISTAT). Il CTU, considerando i 64 mq come superficie non ad uso esclusivo, ha stabilito la quota di canone “riducibile” in proporzione a detta area.
Malgrado il CTU abbia effettuato il calcolo sin dal 01/01/2014, (data in cui la
[...]
è subentrata alla ditta individuale di Frangipani Otello), alla luce delle risultanze CP_3 istruttorie, essendo stato provato che l'uso promiscuo della superficie di 64 mq sia stato provato solo dal momento della stipula del contratto di locazione con EL IK di
Yang TA, il “maggior canone” deve essere calcolato dal 01/12/2017 al 31/01/2020.
Sommando le quote mensili indicate nella relazione, tenuto conto delle diverse annualità
ISTAT e del solo mese di dicembre 2017. Di talché, considerando una mensilità del 2017 pari ad € 413,03, considerando inoltre tutte le annualità 2018 e 2019 per importi rispettivi di
€ 4.989,72 e di € 5.015,52, considerando infine il mese di gennaio 2020, si ottiene un importo complessivo di € 10.837,76.
Detto ultimo importo - ovverosia la riduzione del canone mensile proporzionata alla minor proporzione di immobile goduta tra dicembre '17 e la risoluzione del contratto - dovrà essere compensato con il maggior credito vantato dall'opposta verso l'opponente, pari ad €
45.951,50, e così per una differenza ancora dovuta a parte convenuta opposta, pari a €
35.113,74.
Su tale importo devono decorrere gli interessi moratori ai sensi del D.lgs. n. 231/2002: la nozione di transazione commerciale, di ispirazione comunitaria, in assenza di limitazioni dev' essere intesa in senso lato ricomprendendo tutte le prestazioni di servizio in cui sono incluse anche la locazione e l'affitto di beni assoggettati ad IVA ai sensi dell'art. 3 del DPR
n. 633/1972 (cfr. Cass., n. 5803/2019). Non vi è quindi dubbio alcuno sul fatto che gli interessi di mora siano dovuti. Invero, ai sensi dell'art. 4 D.lgs. 231/2002 il creditore ha diritto alla
9 corresponsione degli interessi moratori dal giorno successivo alla scadenza del termine sta- bilito per il pagamento automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora.
Peraltro, il ritardo nel pagamento non è stato determinato da causa non imputabile, come richiesto dal citato art. 3 D.lgs. n. 231/2002 stante l'illegittimità della sospensione della cor- responsione del canone in via di asserita autotutela.
Part Per quantificare l'importo finale effettivamente dovuto alla dovranno puramente e semplicemente essere calcolati gli interessi al tasso di mora sulle singole rate (€ 413,03 per il 2017, € 415,81 per il 2018, € 417,96 per il 2019, € 419,49 per il 2020), dalla data di sca- denza del termine per il pagamento fino alla data di effettivo pagamento.
Trattandosi di liquidare un' obbligazione di valuta (avente ad oggetto la prestazione originaria di una quantità di unità di misura monetaria determinata o determinabile mediante parametri fissi), non è cumulabile agli interessi la rivalutazione monetaria, in applicazione del principio nominalistico.
***
A fronte del parziale accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da parte
, peraltro in misura di gran lunga minore rispetto a Parte_3
quella oggetto di domanda, le spese di lite devono essere poste a carico di parte opponente, secondo le regole della soccombenza.
Non assume rilievo, nella presente sede, l'inadempimento di riguardo all'or- Parte_2 dine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c., poiché la documentazione richiesta, vale a dire i contratti di locazione stipulati dalla società odierna opposta, è stata prodotta dall'Agenzia delle Entrate, che ha regolarmente adempiuto all'ordine di produzione documentale. Di tal- ché, la documentazione necessaria e sufficiente per difendersi nel merito risulta comunque a disposizione della controparte, nonché di questo giudicante ai fini della decisione. In ogni caso, all'inottemperanza non potrebbe conseguire l'applicazione della sanzione di cui all'art. 210, c. IV, del c.p.c., introdotta con il D.lgs. n. 149/2022 (c.d. “Riforma Cartabia”), in quanto essa trova applicazione solo per i procedimenti instaurati a decorrere dal 28 febbraio 2023, come espressamente previsto dall'art 35 co. 1 della L. 197/2022.
In mancanza di notula, in applicazione dei valori intermedi delle fasi di giudizio effet- tivamente espletate (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione) prendendo come riferimento
10 i valori medi dello scaglione relativo a cause dal valore compreso tra € 26.001 ed € 52.000
(in relazione al decisum), le spese di lite vengono liquidate in complessivi € 7.616,00, oltre alle Spese Generali in misura del 15% di legge, ad I.v.A. e C.p.i., come per legge.
Le spese di C.T.U. seguono parimenti la regola di soccombenza e dunque sono poste a carico di parte attrice opponente e vengono liquidate in complessivi € 2.700,00 oltre ac- cessori, come da Decreto del G.I. del 21.11.2024.
La presente sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex Art 132, c. II, c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09.
* * *
11
P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa o assorbita ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Revoca il Decreto Ingiuntivo n. 35/2021, depositato in data 15.01.2021, emesso dal Tribunale di Arezzo in favore di in persona del suo legale rap- Parte_2
presentante pro-tempore;
- NN , in persona del suo legale rap- Parte_3
presentante pro-tempore, a pagare a in persona del suo legale rappre- Parte_2
sentante pro-tempore, € 35.113,74 oltre interessi, come da motivazione;
- NN , in persona del suo legale rap- Parte_3
presentante pro-tempore, alle spese di giudizio per € 7.616,00, oltre accessori, come da motivazione;
- NN , in persona del suo legale rap- Parte_3
presentante pro-tempore, alle spese di C.T.U., per € 2.700,00 oltre accessori, come da motivazione;
Arezzo, 11/03/2025
Il Giudice
Dott. Fabrizio Pieschi
12