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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 12/09/2025, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2344/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
In composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Antonia Mussa Presidente dott. ssa Rossella Mastropietro Giudice rel./est. dott. Alberto Angelo Balzani Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. R.G. 2344/2022 promossa da:
CF. nata [...] in [...], residente in Parte_1 C.F._1
Gassino (TO), viale Ovidio, 2, elettivamente domiciliata in Pinerolo (TO) piazza Vittorio Veneto,
5 presso lo studio dell'avv. Monica VOLPIN, per delega in atti ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 1373 del 2.8.2022 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea
- r i c o r r e n t e -
Contro
c.f. , nato a [...] il [...], residente in [...]Controparte_1 C.F._2
Torinese (To), Via Ovidio, 2 elettivamente domiciliato in Torino, C.so Vittorio Emanuele II n. 74, presso lo studio degli avv.ti Laura Argentieri, dall'avv. Alberto Bargoni, per delega in atti e mandato poi dismesso in data 1.2.2023
- r e s i s t e n t e -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica di
Ivrea-.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale,
pagina 1 di 13 contrariis reiectis,
- richiamate integralmente tutte le istanze istruttorie formulate inclusa la CTU e le prove come dedotte, prodotte, allegate e non contestate,
- considerata la mancata pronuncia sulla domanda proposta ex art. 709 bis CPC di sentenza non definitiva, emettere sentenza di separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
con pronuncia di addebito a carico del marito sig. per le ragioni esposte in atti ed
[...] CP_1
emerse in istruttoria e per avere il medesimo, col proprio grave comportamento contrario ai propri doveri, cagionato la profonda crisi famigliare, considerazione delle risultanze delle relazioni sociali e NPI;
in subordine, disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre (e/o ogni modalità di affidamento alla madre idonea alla situazione) per il grave pregiudizio esposto in atti e come emerso dalle produzioni documentali e dell'istruttoria con indicazione delle modalità con cui il padre potrà vedere e incontrare il minore sotto la supervisione e monitoraggio dei Servizi incaricati (in luogo neutro e fatta salva la volontà del minore) e/o con le modalità ritenute idonee anche per il prosieguo degli incontri;
- dichiarare tenuto e condannare il convenuto alla corresponsione in favore della Controparte_1 ricorrente e per il mantenimento del figlio della somma di € 400,00 o veriore dal luglio 2022
(data del deposito del ricorso e dell'allontanamento dalla casa famigliare) salvo ISTAT ex lege oltre al concorso 50% per spese straordinarie per buoni pasto, spese sportive per uno sport almeno, ricreative incluse estate ragazzi e/o campi estivi, libri e corredo scolastico di inizio anno, mediche e ogni altra spesa non compresa nel mantenimento ordinario;
- dichiarare tenuto e condannare il convenuto alla corresponsione in favore della Controparte_1 ricorrente per il mantenimento della stessa della somma di € 300,00 o veriore e fino a che la medesima non trovi adeguata e regolare occupazione,
- per il pregiudizio arrecato al minore come allegato e per come emerso dall'istruttoria, disporre ai sensi dell'art. 333 CC l'allontanamento del padre dalla ricorrente e dal figlio minore – fatto salvo quanto eventualmente disposto rispetto agli incontri col minore e ferma restando la volontà del figlio - con ogni prescrizione ritenuta ex art. 333 CC e in considerazione di quanto esposto o, in ulteriore subordine, disporre ogni provvedimento ritenuto ex art. 333 CC;
- disporre ogni provvedimento in relazione ad eventuale percorso educativo, sociale e/o NPI ritenuto idoneo con presa in carico degli enti competenti;
- dichiarare tenuto e condannare il convenuto al pagamento e/o rifusione delle spese di lite oltre rimborso forfettario 15%, CNPAF e IVA ai sensi di legge ferma restando l'ammissione ai benefici del Patrocinio a Spese dello Stato della ricorrente”.
pagina 2 di 13 Per parte resistente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti,
- nominare curatore speciale del minore ex art. 78 c.p.c. e legge n. 206/2021;
- pronunciare la separazione personale dei coniugi, ordinando all'Ufficio dello Stato Civile competente di provvedere alle incombenze di legge;
- respingere la domanda ex adverso formulata in ordine all'affidamento esclusivo del figlio minore e prevedere l'affidamento ad entrambi i genitori;
respingere la domanda Persona_1
di mantenimento diretto alla moglie, poiché infondata in fatto ed in diritto per i motivi sovra esposti;
- ordinare che la sig.ra esibisca immediatamente il numero di cellulare del minore Pt_1
e metta in contatto padre-figlio; Persona_1
- disporre che il sig. provveda al mantenimento del figlio minore Controparte_1 Per_1
versando alla moglie entro il giorno 5 del mese, la somma di che verrà valutata congrua da
Codesto Ill.mo Tribunale, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo;
- disporre che, il sig. possa incontrare il figlio a fine settimana Controparte_1 Persona_1 alternati dal venerdì all'uscita da scuola, e ciò sino al lunedì mattina, quando il padre lo riaccompagnerà all'entrata di scuola,
- disporre che il minore riprenda l'attività sportiva calcio, per lui fondamentale, di cui si occuperà totalmente il padre in ordine all'organizzazione e il trasporto;
- durante le vacanze estive 15 giorni anche non consecutivi da comunicarsi entro il 15.6.2023;
- durante le vacanze di Natale ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio compreso, con decorrenza da Natale 2022 in cui trascorrerà con il padre il Per_1
periodo dal 23 al 30 dicembre;
- durante le vacanze di Pasqua dal venerdì al lunedì di Pasquetta compreso ad anni alterni con decorrenza da Pasqua 2023 in cui trascorrerà con il padre il periodo dal venerdì 7 aprile Per_1 sino a lunedì 11 compreso, riaccompagnando la minore presso l'istituto scolastico;
compleanni del minore ad anni alterni con decorrenza con il padre dal compleanno 2023;
- prevedere una telefonata/video telefonata serale padre – figlio nella fascia oraria 18/19;
- disporre che le detrazioni vengano percepite al 100% dal convenuto.
pagina 3 di 13 - rigettare in ogni caso le avverse domande per tutti i motivi esposti in atto anche singolarmente considerati.
- prestare reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto dei coniugi.
Con riserva di ulteriormente dedurre, contro dedurre, formulare istanze istruttorie ed indicare testi. Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
P.M.: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I. I coniugi e hanno contratto matrimonio in San Mauro Parte_1 Controparte_1
Torinese, il 4.9.2004, in regime di separazione dei beni, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di San Mauro Torinese, atto n. 22, Parte II, Serie A, anno 2004.
Dall'unione è nato, a Chieri, il figlio in data 14.8.2008. Per_1
La ricorrente adiva codesto Tribunale per chiedere la declaratoria di separazione dal marito, con addebito al medesimo, lamentando un contegno gravemente maltrattante, esplicatosi in violenze fisiche e psicologiche del coniuge nei suoi confronti, con episodi di violenza assistita (che l'avevano determinata a lasciare, con il figlio minore, la casa già coniugale) , tali da legittimare anche l'affido esclusivo rafforzato di (od in subordine esclusivo) e la calendarizzazione Per_1
di visite padre-figli in luogo neutro, secondo le valutazioni dei Servizi Sociali da incaricare.
Dando atto di una condizione di disoccupazione, chiedeva di disporre a carico del resistente, oltre al contributo di mantenimento per il figlio dalla data della domanda, anche una contribuzione al proprio mantenimento.
Il resistente (ritualmente convenuto in giudizio con notifica perfezionatasi a mezzo pec in data
3.10.2022), in data 10.11.2022, veniva interessato da un'ordinanza di convalida di arresto e di divieto di avvicinamento alla moglie, per gli episodi di violenza di cui sopra e, nell'imminenza dell'udienza di comparizione dei coniugi, si costituiva in giudizio, aderendo alla domanda di separazione, ma negando quanto a lui ascritto e descrivendo spaccati di vita familiare serena;
adduceva, poi, per converso, condotte screditanti e denigratorie da parte della ricorrente ai danni del figlio e lamentava gravi inadempimenti con riguardo a scelte genitoriali assunte da ultimo autonomamente dal coniuge (con particolare riguardo al rifiuto della SI.ra di far Pt_1
frequentare la scuola al figlio per più di un mese) e presunte manipolazioni nei confronti di tali da necessitare la nomina di un curatore speciale. Per_1
La relazione dei Servizi Sociali, trasmessa il 16.11.2022 registrava una situazione di grave conflittualità e tensione familiare, tale da suggerire a favore del minore uno spazio di pagina 4 di 13 rielaborazione e di ascolto, con l'attivazione di un percorso a sostegno delle figure genitoriali, con l'attivazione di incontri padre-figlio in luogo neutro.
All'esito dell'udienza di comparizione personale dei coniugi, il 17.11.2022, in cui le parti confermavano i contenuti degli scritti introduttivi, dando atto di una condizione di grande conflittualità, sofferenza e difficoltà economica, la ricorrente, con memoria di replica contestava le difese avversarie, prendendo posizione sulle singole argomentazioni avversarie e documentando anche l'esposizione debitoria del nucleo familiare, per colpa della malagestio del coniuge, mentre il resistente, invitato dal Giudice a documentare la propria situazione economico-patrimoniale, non ottemperava.
Il 24.11.2022 si teneva l'udienza di audizione del minore, che manifestava il proprio disagio conseguente all'estrema conflittualità dei genitori, con particolare riguardo alle parole offensive generalmente utilizzate dal padre nei confronti della madre.
Alla luce delle circostanze sopra riportate il Giudice, autorizzando i coniugi a vivere separatamente, in data 28.11.2022, affidava in via esclusiva alla madre, disponeva un Per_1 contributo di mantenimento per il figlio a carico del marito in favore della moglie di € 400,00, oltre rivalutazione ISTAT e il 50% di spese straordinarie come da Protocollo da versarsi il 5 di ogni mese ed un contributo di mantenimento per la moglie a carico del marito di € 300,00, oltre rivalutazione ISTAT, sempre da versarsi il 5 di ogni mese;
il Giudice, altresì, disponeva la presa in carico dei Servizi Sociali e del Servizio di Psicologia dell' Età evolutiva e del Sevizio di
Psicologia Adulti.
Seguiva il deposito della memoria integrativa da parte della ricorrente che insisteva nelle proprie posizioni, confermando le conclusioni già rassegnate, mentre per il resistente i legali non depositavano la memoria integrativa, ma la rinuncia al mandato.
A seguito delle successive relazioni dei Servizi coinvolti (nelle date del 17.2.2023, 20.2.2023 e del
4.5.2023), emergeva che durante le viste padre-figlio in luogo neutro, il padre stava iniziando ad adottare una condotta maggiormente costruttiva, ponendosi in ascolto del minore e contribuendo a rendere il clima più disteso e sereno, così da favorire la continuazione del percorso, con la previsione di una liberalizzazione, per lo meno delle telefonate tra padre e figlio.
Seguiva, poi, un provvedimento ammissivo delle prove per interpello e testi su istanze istruttorie della sola ricorrente (anche con riguardo ad una circostanza nuova, una presunta relazione extraconiugale del marito, appresa dalla ricorrente successivamente rispetto all'instaurazione del giudizio), in assenza di istanze istruttorie da parte del resistente, i cui legali non venivano più sostituiti.
pagina 5 di 13 Nelle more dell'udienza di escussione, i Servizi di Psicologia e Sociali, trasmettevano, rispettivamente nelle date del 9.11.2023 e del 13.11.2023, le proprie relazioni di aggiornamento, dando atto di una involuzione, rispetto alla ricostruzione del rapporto tra ed il padre;
in Per_1
particolare, i Servizi di Psicologia registravano una diffusa sfiducia di nella figura Per_1
genitoriale paterna, che veniva avvertita dal minore come non sincera, pericolosa e non rispettosa delle regole (segnatamente, con riferimento al provvedimento di divieto di avvicinamento che lui regolarmente violava). I Servizi Sociali, su altro fronte, davano atto del mancato superamento, da parte di dell'anno scolastico e della difficile gestione tra padre e figlio della scelta del Per_1
minore di cambiare scuola, situazione che, grazie alla mediazione dei Servizi Sociali, si è conclusa positivamente, con il consenso prestato dal padre (che inizialmente si preoccupava della qualità dell'istruzione del figlio) al cambiamento desiderato da In detto contesto, i Servizi Per_1 davano anche atto di un'intervenuta chiusura nei confronti del padre da parte del minore, che mancava agli appuntamenti in luogo neutro e ne chiedeva la sospensione. Dalla relazione emergeva anche il complicarsi della situazione economico-patrimoniale nel nucleo, avendo la
SI.ra riferito della vendita all'asta della casa già familiare e dell'omesso pagamento da Pt_1 parte del SI. di parte del contributo di mantenimento per il figlio e dell'intero contributo di CP_1
mantenimento della moglie, circostanze che avevano determinato la SI.ra a sporgere Pt_1
querela.
All'udienza del 21.11.2023 venivano escussi i testi , e Testimone_1 Testimone_2
, sulla presunta relazione extraconiugale tra il SI. e la SI.ra Testimone_3 Controparte_1
. Il SI. dichiarava di essere a conoscenza della relazione Parte_2 Testimone_1
extraconiugale del SI. con la SI.ra (sua ex moglie), in quanto tale CP_1 Testimone_2 circostanza sarebbe emersa dall'elaborato peritale del CTU nell'ambito del procedimento di separazione tra il medesimo e la ex moglie. La SI.ra negava la relazione Testimone_2
extraconiugale con il SI. con il quale dichiarava di aver avuto solo un rapporto di lavoro e CP_1
amicale. Infine, il SI. , investigatore privato del SI. Testimone_3 Testimone_1
dichiarava di aver visto il SI. dare un bacio nel volto alla SI.ra , senza però Pt_3 Tes_2
riuscire ad appurare se si trattasse di un bacio sulla bocca.
Terminata la fase istruttoria, la causa, veniva trattenuta definitivamente a decisione con provvedimento del 26.7.2024 (dopo una prima ordinanza in cui il Giudice aveva già trattenuto a decisione, provvedimento seguito poi dalla rimessione in istruttoria della causa, a fronte di un'istanza della ricorrente, che necessitava di provvedere ad una nuova produzione pagina 6 di 13 sull'aggiornamento del procedimento penale a carico del SI. deposito poi non eseguito, in CP_1
quanto gli atti non venivano ancora resi disponibili dalla cancelleria competente).
Seguivano il parere del P.M., che chiedeva l'accoglimento del ricorso, la comparsa conclusionale depositata dalla sola resistente, nonché, in data 17.7.2025 il deposito (non autorizzato, ma costituente documentazione nuova) dei dispositivi di sentenze definitorie (ad oggi non ancora passate in giudicato) dei procedimenti penali a carico del SI. . Controparte_1
II. La domanda di separazione personale (formulata da entrambe le parti) è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza.
Al riguardo, si osserva infatti che il tenore complessivo delle deduzioni svolte dalla ricorrente – che ha formulato peraltro domanda di addebito della separazione attribuendo al marito condotte gravemente maltrattanti, nonché una presunta infedeltà - in ordine all'intolleranza della vita in comune, l'ormai perdurante e risalente cessazione della convivenza e l'oggettiva inattuabilità della riconciliazione, sono tutti elementi che lasciano agevolmente ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di qualsiasi forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Devono eseguirsi le formalità di legge.
III. La ricorrente ha chiesto la declaratoria di addebito della separazione al marito, lamentando a) un contegno gravemente maltrattante ed intimidatorio del resistente nei suoi confronti, con episodi di violenza psicologica, verbale e fisica, anche in presenza del figlio minore ed infine, nel corso del giudizio, ascrivendo al coniuge una relazione extraconiugale.
a) Sulla presunta condotta violenta, il convenuto prendeva puntuale posizione sulle doglianze avversarie, negando gli episodi e rappresentando la convivenza familiare come armoniosa e tutt'altro che conflittuale.
In conseguenza della grave conflittualità e tensione familiare lamentata dalla SI.ra , è Pt_1
discesa, in data 10.11.2022, la convalida di arresto del SI. con applicazione della misura CP_1
cautelare di divieto di avvicinamento del medesimo alla SI.ra , provvedimento poi Pt_1
confermato in data 29.11.2022 dal Giudice delle Indagini Preliminari, sussistendone gravi indizi di colpevolezza (ad alcune reazioni del SI. avevano assistito anche i Carabinieri, intervenuti CP_1 presso l'Istituto scolastico frequentato da per sedare un litigio tra il SI. e la SI.ra Per_1 CP_1
, con evidenti segni di ansia e preoccupazione di quest'ultima, a seguito di parole Pt_1
denigratorie e minacciose da parte del SI. . CP_1
pagina 7 di 13 A confermare la sconsideratezza del SI. sono state anche le sue ripetute violazioni al CP_1
divieto di avvicinamento, violazioni denunciate dalla SI.ra ed in parte (per quanto di sua Pt_1
conoscenza), confermate anche da che ha lamentato detta condotta a carico del padre (cfr. Per_1
Relazione dei Servizi Psicologici trasmessa il 9.11.2023).
Gli episodi di alta conflittualità e violenza (quanto meno verbale) in costanza di matrimonio da parte del resistente ai danni della ricorrente, venivano poi confermati dal figlio della coppia, sia in sede di audizione dinnanzi al Giudice (“Molte volte litigavano davanti a me” “A me AP dava fastidio come trattava mamma, sentivo parolacce. Mi dava fastidio come parlava di mamma”), sia durante i colloqui con i Servizi Sociali e di Psicologia, ai quali più volte esprimeva sentimenti di disagio nei confronti degli agiti paterni, ricordando spaccati di vita familiare.
Infine, in detto contesto, si pone la sentenza di condanna del SI. (Proc. Penale N. CP_1
3409/2022), relativa alle violenze da lui perpetrate ai danni della moglie, che, ancorchè non definitiva, alla luce di tutte le risultanze di causa, può assumere il valore di una conferma di quanto emerso nel presente procedimento.
b) sull'infedeltà, codesto Giudice, ritiene non provata la relazione extraconiugale, alla luce dell'escussione testimoniale, né per altro verso, può desumersi dall'applicazione dell'art. 232 cpc, come istato dalla ricorrente;
infatti, l'assenza del resistente in sede di interpello, al fine di essere sentito sui fatti riguardanti la presunta infedeltà, costituisce, secondo il dato normativo, un comportamento omissivo che il giudice può valutare liberamente, tenuto conto di ogni altro elemento di prova. Nel caso in specie, nessuno dei testimoni ha provato tale relazione: il SI. riferiva di un esito di investigazione, non così esplicito nel confermare la Testimone_1
relazione extraconiugale tra il SI. e la SI.ra , sua ex moglie (cfr. doc. 25, priva CP_1 Tes_2
comunque di qualsiasi fotografia) e di dichiarazioni rese in sede peritale dalla presunta amante del
SI. che però non risultano così incontrovertibili, come da lui esposto (cfr. doc. 24 della CP_1
ricorrente); la SI.ra presunta amante del SI. ha negato la Testimone_2 CP_1
relazione extraconiugale;
il SI. , investigatore del SI. , non ha Testimone_3 Tes_1
allegato fatti idonei ad essere interpretati come sicuramente confermativi di una relazione extraconiugale.
I Servizi, inoltre, hanno constatato che il padre, che solo di rado è riuscito a trovare una via comunicativa (unicamente con il figlio), non è parso in grado di gestire in maniera adeguata il rapporto con la moglie e ha manifestato un contegno a tratti persecutorio nei confronti della moglie e del figlio. D'altronde, dalle verifiche dei Servizi è emersa una condizione di estrema pagina 8 di 13 sofferenza di questi ultimi, a cui è conseguita una totale chiusura del figlio nel riconoscimento della sua figura genitoriale.
Il padre inoltre ha mancato di versare il contributo al mantenimento di moglie e figlio e la casa coniugale è stata veduta all'asta per i debiti non onorati, disinteressandosi della famiglia e lasciando alla sola moglie l'onere di accudire, curare e mantenere il figlio.
Per le ragioni suesposte, la domanda di addebito della separazione al marito formulata dalla moglie ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., può essere accolta avendo, la medesima, provato la violenza fisica e psicologica subita dal marito, con condotte maltrattanti, minacciose ed abbandoniche. La giurisprudenza, infatti, ha più volte affermato che se da un lato sia da accertare la concreta idoneità della condotta del coniuge a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza “Tuttavia, le condotte violente, specie se gravi, possono fondare per sé il giudizio di addebitabilità della separazione senza necessità di ulteriori comparazioni con le condotte dell'altro coniuge e, anche qualora intervenute nel contesto di una globalizzata crisi del rapporto, generano una presunzione relativa della loro idoneità causale” (cfr. Cass. Civ. Sez. I, Ord. -data ud. 11/10/2024- 29/11/2024, n. 30721).
Gli agiti violenti del marito nei confronti della moglie sono in nesso di stretta causalità con l'irreversibile crisi coniugale che ha reso inevitabile la separazione tra i coniugi;
la separazione va dunque addebitata al marito.
IV. Con riguardo alla nomina del Curatore Speciale del minore, si ritiene che gli interessi del minore siano stati adeguatamente tutelati, anche in considerazione dell'età di che, dotato Per_1
di adeguata capacità di discernimento, è stato sentito dal Giudice e supportato dai Servizi Sociali e di Psicologia;
la madre inoltre è apparsa in grado di occuparsi adeguatamente del figlio.
Emerge dunque evidente la superfluità, nel caso in specie, della figura del Curatore speciale a favore di Per_1
V. Con riguardo alla domanda di affidamento esclusivo rafforzato od in subordine esclusivo del figlio alla madre, si deve evidenziare che nulla è di fatto migliorato rispetto alla situazione iniziale.
In particolare, il lavoro di mediazione svolto dai Servizi, nel favorire una ricostruzione del rapporto tra ed il padre, anche attraverso l'organizzazione, ogni 15 giorni, di incontri in Per_1
luogo neutro con la loro supervisione, ha avuto un esito infausto.
Segnatamente, dalle relazione dei Servizi (cui sopra si è fatto riferimento), emerge che il SI.
legato senza dubbio al figlio, non sia disinteressato al suo benessere (si preoccupa della CP_1
scelta del percorso di studio, esortandolo a prediligere un indirizzo ritenuto più formativo rispetto ad un altro e si preoccupa di altri aspetti di vita quotidiana inerenti il ragazzo), ma risulta, poi, di pagina 9 di 13 fatto inadeguato nella comunicazione con lui (apparendo invadente, più che tutelante) e nel comprendere quali siano effettivamente le sue necessità e le sue aspirazioni, così da procurare disagio nel ragazzo, già profondamente segnato dal conflitto tra i genitori.
che ormai sta per compiere 18 anni e che dunque, oltre ad avere una sviluppata capacità Per_1
di discernimento, ha anche esigenze tipiche di un adolescente, è ormai poco motivato nel voler ricostruire un rapporto con un padre di cui non riesce più a fidarsi;
sta di fatto che il ragazzo, dopo essere mancato agli ultimi appuntamenti si è infine determinato a chiedere sospensione delle visite con il padre.
In questo contesto di diffuso declino affettivo, la SI.ra ha anche dato atto del mancato Pt_1
pagamento, da parte del di parte del contributo di mantenimento per il figlio e ha prodotto CP_1
il dispositivo della sentenza (cfr. doc. 50 - ad oggi non passata in giudicato), che ha dichiarato il
SI. colpevole del reato ascrittogli. Nulla ha contestato il SI. in merito. CP_1 CP_1
Alla luce dei fatti sopra esposti, emerge chiaramente come permangano concreti indicatori di inadeguatezza genitoriale del sig. il quale da tempo ponendo in essere condotte ai danni CP_1
della SI.ra ed omettendo il regolare integrale versamento del contributo al Pt_1
mantenimento per il figlio (oltre che per la moglie), mostrando assoluta inidoneità genitoriale, lasciando la sola madre a dover provvedere a tutte le esigenze del figlio;
tale sua condotta rende inattuabile il regime di affidamento condiviso, rischiando di compromettere il normale svolgimento delle attività della persona minore e la sua adeguata gestione.
Ebbene ritiene il Tribunale, alla luce di quanto sopra esposto, che ricorrano i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo cd. “rafforzato” del minore alla madre, con facoltà per Per_1 quest'ultimo genitore di assumere in via esclusiva anche tutte le decisioni di maggior interesse per la vita del minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza, rilascio documenti (art. 337 quater, ult. co. c.c.).
Ciò posto, è opportuno rammentare che il genitore al quale la prole non è affidata conserva pur sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla sua istruzione ed educazione e potrà sempre ricorrere al giudice qualora ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli per l'interesse dei figli
(art. 337 quater, ult. comma c.c.).
Appare, pertanto, opportuno disporre, nel preminente interesse della persona minore, qualora il sig. manifesti la volontà di incontrare il figlio, che le visite avvengano secondo tempi e CP_1
modalità indicati dai Servizi Sociali e di Psicologia già incaricati, che dovranno quindi monitorare il nucleo familiare, con prospettiva di graduale liberalizzazione ove ne maturino i presupposti;
in pagina 10 di 13 ogni caso andranno tenuti preminentemente in conto i desideri e le esigenze del figlio, peraltro oramai prossimo al raggiungimento della maggiore età (classe 2008).
La difficile situazione del nucleo familiare impone che i S.S. proseguano con tutti i più opportuni interventi di monitoraggio e sostegno del nucleo familiare e che il Servizio di Psicologia dell'età evolutiva / NPI provveda a fornire sostegno ad adulti e minori.
VI. Relativamente ai provvedimenti richiesti ai sensi dell'art. 333 cod. civ, con particolare riguardo all'allontanamento del padre dal figlio minore e dalla moglie, codesto Collegio ritiene di nulla prevede. Ed invero, l'istanza della ricorrente risulta formulata in maniera assolutamente generica senza specificazione alcuna di situazioni di pregiudizio imminente;
del resto, il padre già non convive più con figlio e moglie da tempo, è stato attinto da condanne penali (anche se non ancora definitive) e gli incontri con il figlio risultano sospesi e comunque condizionati al gradimento del medesimo, donde l'inaccoglibilità della generica richiesta della moglie.
VII. Per quanto concerne la questione economica, a seguito dell'ordinanza presidenziale
28.11.2022, non sono state prodotte dichiarazioni reddituali, né l'ordinanza è stata soggetta a reclamo, donde la conferma di quanto già statuito e quindi la disposizione di un contributo al mantenimento per il figlio a carico del padre nella misura di € 400,00 mensili, oltre ISTAT e oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo. Nel provvedimento presidenziale del 28.11.2022, con cui è stato ritenuto congruo porre a carico del padre un contributo al mantenimento del minore di € 400, oltre al 50% delle spese extra, è stata evidenziato che il ha, reiteratamente omesso di adempiere all'onere probatorio che gli spettava;
le sue CP_1
indicazioni sono di gestire la distribuzione automatica con reddito mensile di circa 1500/2000 euro;
nessuna proprietà immobiliare;
rispetto alla ditta indica che verrà traslocata a Castiglione
Torinese. La è proprietaria della ex casa coniugale gravata da mutuo, pro parte non Pt_1
onorato; per le spese condominiali esiste una procedura esecutiva, è disoccupata e solo fino al
2008 lavorava presso un notaio. Successivamente è solo emerso che la casa coniugale è stata venduta all'asta e che ora la madre svolge dei lavori saltuari ed occasionali di pulizia nelle case.
L'assegno unico per il figlio sarà interamente percepito dalla madre, affidataria esclusiva dei figli.
VIII. Con riguardo al contributo di mantenimento per la moglie, disposto in via provvisoria ed urgente con ordinanza 28.11.2022, nella misura di € 300,00, oltre ISTAT, fino al 30.9.2023, codesto Collegio ritiene di non disporre a carico del SI. una contribuzione in favore della CP_1
moglie.
Il principio di autoresponsabilità, infatti, impone al coniuge che richiede il contributo di mantenimento nella separazione, di provare di essersi attivato per trovare un lavoro confacente pagina 11 di 13 alle proprie capacità, con onere della prova che grava sul richiedente, che deve dimostrare l'infruttuosa ricerca di un'occupazione.
In considerazione della condizione economica del nucleo familiare, che richiede ad oggi maggior responsabilità ed impegno, si ritiene che la SI.ra , a prescindere da quali fossero state le Pt_1 ragioni che l'avessero motivata a non lavorare in costanza di matrimonio e pur tenuto conto anche della sua età (che non preclude a priori il reperimento di un lavoro), non ha provveduto a provare né la totale incapacità lavorativa, né di essersi attivata nella ricerca di una occupazione, motivo per cui, codesto Collegio ritiene di non disporre il contributo di mantenimento a suo favore.
IX. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, con previsione di addebito della separazione al marito, affidamento esclusivo cd. “rafforzato” del figlio alla madre, ma il rigetto della domanda di contributo al mantenimento per la moglie e dei provvedimenti ex art. 333 Cod.
Civ., ai sensi dell'art. 92 c.p.c., il resistente va condannato alla rifusione in favore della controparte delle spese processuali nella misura del 70%; per la restante quota del 30%, le spese di lite vanno invece compensate tra le parti.
Si ritiene che, trattandosi di causa di valore indeterminato, gli importi vadano individuati ai sensi dell'art. 5 comma 6 del Regolamento del 10.3.2014 come modificato dal D.L. 149 del 2022 (con riferimento all'epoca di ultimazione dell'attività processuale) di determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi, in misura non superiore ai valori medi tabellarmente previsti, tale importo viene determinato come in dispositivo, sulla base di quanto sopra indicato.
Il pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla moglie va disposto in favore dello Stato ex
Art. 133 T.U Spese giustizia, di cui al DPR 115/2002 essendo la ricorrente ammessa al Patrocinio
a spese dello Stato.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M.,
1) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
– che hanno contratto matrimonio in San Mauro Torinese, il 4.9.2004, atto trascritto CP_1
presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di San Mauro n. 22, Parte II, Serie A, anno 2004- con della separazione in capo al SI. ; CP_2 Controparte_1
devono eseguirsi le formalità di legge;
2) DISPONE l'affido esclusivo cd “rafforzato” del figlio minore alla madre, con Per_1 collocazione presso quest'ultima; la madre potrà adottare da sola, senza il consenso del padre,
pagina 12 di 13 tutte le decisioni anche più rilevanti relative al minore in ogni campo scolastico, sanitario, di residenza, di rilascio documenti ecc.; il padre potrà incontrare il figlio in luogo neutro secondo tempi e modalità Controparte_1
indicate dai Servizi Sociali territorialmente competenti, con progressiva liberalizzazione qualora ne maturino i presupposti e comunque subordinatamente al gradimento del minore;
3) DISPONE che debba contribuire al mantenimento del figlio versando la Controparte_1
somma mensile di euro 400,00 oltre ISTAT dal 5 di ogni mese, a decorrere dal 28/11/2022, oltre al 50% di spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Ivrea.
l'assegno unico per il minore sarà percepito integralmente dalla madre affidataria esclusiva del figlio
4) RIGETTA la domanda della moglie di un contributo al proprio mantenimento e di allontanamento del CP_1
5) DISPONE che i S.S. proseguano con tutti i più opportuni interventi di monitoraggio e sostegno del nucleo familiare e che il Servizio di Psicologia dell'età evolutiva / NPI provveda a fornire sostegno ad adulti e minori;
6) CONDANNA il convenuto alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite per la quota del 70%, spese che per tale quota si liquidano nell'importo di € 5.331,2, oltre spese forfettarie ed accessori come per legge disponendo ai sensi dell'art. 133 T.U. spese di giustizia di cui al DPR 115/2002 che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato;
7) COMPENSA le spese di lite tra le parti per la restante misura del 30%.
Si comunichi anche ai S.S. ed al Servizio di Psicologia dell'età evolutiva / NPI e al PM.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 10 settembre 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott.ssa Antonia Mussa)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
In composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Antonia Mussa Presidente dott. ssa Rossella Mastropietro Giudice rel./est. dott. Alberto Angelo Balzani Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. R.G. 2344/2022 promossa da:
CF. nata [...] in [...], residente in Parte_1 C.F._1
Gassino (TO), viale Ovidio, 2, elettivamente domiciliata in Pinerolo (TO) piazza Vittorio Veneto,
5 presso lo studio dell'avv. Monica VOLPIN, per delega in atti ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 1373 del 2.8.2022 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea
- r i c o r r e n t e -
Contro
c.f. , nato a [...] il [...], residente in [...]Controparte_1 C.F._2
Torinese (To), Via Ovidio, 2 elettivamente domiciliato in Torino, C.so Vittorio Emanuele II n. 74, presso lo studio degli avv.ti Laura Argentieri, dall'avv. Alberto Bargoni, per delega in atti e mandato poi dismesso in data 1.2.2023
- r e s i s t e n t e -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica di
Ivrea-.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale,
pagina 1 di 13 contrariis reiectis,
- richiamate integralmente tutte le istanze istruttorie formulate inclusa la CTU e le prove come dedotte, prodotte, allegate e non contestate,
- considerata la mancata pronuncia sulla domanda proposta ex art. 709 bis CPC di sentenza non definitiva, emettere sentenza di separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
con pronuncia di addebito a carico del marito sig. per le ragioni esposte in atti ed
[...] CP_1
emerse in istruttoria e per avere il medesimo, col proprio grave comportamento contrario ai propri doveri, cagionato la profonda crisi famigliare, considerazione delle risultanze delle relazioni sociali e NPI;
in subordine, disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre (e/o ogni modalità di affidamento alla madre idonea alla situazione) per il grave pregiudizio esposto in atti e come emerso dalle produzioni documentali e dell'istruttoria con indicazione delle modalità con cui il padre potrà vedere e incontrare il minore sotto la supervisione e monitoraggio dei Servizi incaricati (in luogo neutro e fatta salva la volontà del minore) e/o con le modalità ritenute idonee anche per il prosieguo degli incontri;
- dichiarare tenuto e condannare il convenuto alla corresponsione in favore della Controparte_1 ricorrente e per il mantenimento del figlio della somma di € 400,00 o veriore dal luglio 2022
(data del deposito del ricorso e dell'allontanamento dalla casa famigliare) salvo ISTAT ex lege oltre al concorso 50% per spese straordinarie per buoni pasto, spese sportive per uno sport almeno, ricreative incluse estate ragazzi e/o campi estivi, libri e corredo scolastico di inizio anno, mediche e ogni altra spesa non compresa nel mantenimento ordinario;
- dichiarare tenuto e condannare il convenuto alla corresponsione in favore della Controparte_1 ricorrente per il mantenimento della stessa della somma di € 300,00 o veriore e fino a che la medesima non trovi adeguata e regolare occupazione,
- per il pregiudizio arrecato al minore come allegato e per come emerso dall'istruttoria, disporre ai sensi dell'art. 333 CC l'allontanamento del padre dalla ricorrente e dal figlio minore – fatto salvo quanto eventualmente disposto rispetto agli incontri col minore e ferma restando la volontà del figlio - con ogni prescrizione ritenuta ex art. 333 CC e in considerazione di quanto esposto o, in ulteriore subordine, disporre ogni provvedimento ritenuto ex art. 333 CC;
- disporre ogni provvedimento in relazione ad eventuale percorso educativo, sociale e/o NPI ritenuto idoneo con presa in carico degli enti competenti;
- dichiarare tenuto e condannare il convenuto al pagamento e/o rifusione delle spese di lite oltre rimborso forfettario 15%, CNPAF e IVA ai sensi di legge ferma restando l'ammissione ai benefici del Patrocinio a Spese dello Stato della ricorrente”.
pagina 2 di 13 Per parte resistente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti,
- nominare curatore speciale del minore ex art. 78 c.p.c. e legge n. 206/2021;
- pronunciare la separazione personale dei coniugi, ordinando all'Ufficio dello Stato Civile competente di provvedere alle incombenze di legge;
- respingere la domanda ex adverso formulata in ordine all'affidamento esclusivo del figlio minore e prevedere l'affidamento ad entrambi i genitori;
respingere la domanda Persona_1
di mantenimento diretto alla moglie, poiché infondata in fatto ed in diritto per i motivi sovra esposti;
- ordinare che la sig.ra esibisca immediatamente il numero di cellulare del minore Pt_1
e metta in contatto padre-figlio; Persona_1
- disporre che il sig. provveda al mantenimento del figlio minore Controparte_1 Per_1
versando alla moglie entro il giorno 5 del mese, la somma di che verrà valutata congrua da
Codesto Ill.mo Tribunale, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo;
- disporre che, il sig. possa incontrare il figlio a fine settimana Controparte_1 Persona_1 alternati dal venerdì all'uscita da scuola, e ciò sino al lunedì mattina, quando il padre lo riaccompagnerà all'entrata di scuola,
- disporre che il minore riprenda l'attività sportiva calcio, per lui fondamentale, di cui si occuperà totalmente il padre in ordine all'organizzazione e il trasporto;
- durante le vacanze estive 15 giorni anche non consecutivi da comunicarsi entro il 15.6.2023;
- durante le vacanze di Natale ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio compreso, con decorrenza da Natale 2022 in cui trascorrerà con il padre il Per_1
periodo dal 23 al 30 dicembre;
- durante le vacanze di Pasqua dal venerdì al lunedì di Pasquetta compreso ad anni alterni con decorrenza da Pasqua 2023 in cui trascorrerà con il padre il periodo dal venerdì 7 aprile Per_1 sino a lunedì 11 compreso, riaccompagnando la minore presso l'istituto scolastico;
compleanni del minore ad anni alterni con decorrenza con il padre dal compleanno 2023;
- prevedere una telefonata/video telefonata serale padre – figlio nella fascia oraria 18/19;
- disporre che le detrazioni vengano percepite al 100% dal convenuto.
pagina 3 di 13 - rigettare in ogni caso le avverse domande per tutti i motivi esposti in atto anche singolarmente considerati.
- prestare reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto dei coniugi.
Con riserva di ulteriormente dedurre, contro dedurre, formulare istanze istruttorie ed indicare testi. Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
P.M.: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I. I coniugi e hanno contratto matrimonio in San Mauro Parte_1 Controparte_1
Torinese, il 4.9.2004, in regime di separazione dei beni, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di San Mauro Torinese, atto n. 22, Parte II, Serie A, anno 2004.
Dall'unione è nato, a Chieri, il figlio in data 14.8.2008. Per_1
La ricorrente adiva codesto Tribunale per chiedere la declaratoria di separazione dal marito, con addebito al medesimo, lamentando un contegno gravemente maltrattante, esplicatosi in violenze fisiche e psicologiche del coniuge nei suoi confronti, con episodi di violenza assistita (che l'avevano determinata a lasciare, con il figlio minore, la casa già coniugale) , tali da legittimare anche l'affido esclusivo rafforzato di (od in subordine esclusivo) e la calendarizzazione Per_1
di visite padre-figli in luogo neutro, secondo le valutazioni dei Servizi Sociali da incaricare.
Dando atto di una condizione di disoccupazione, chiedeva di disporre a carico del resistente, oltre al contributo di mantenimento per il figlio dalla data della domanda, anche una contribuzione al proprio mantenimento.
Il resistente (ritualmente convenuto in giudizio con notifica perfezionatasi a mezzo pec in data
3.10.2022), in data 10.11.2022, veniva interessato da un'ordinanza di convalida di arresto e di divieto di avvicinamento alla moglie, per gli episodi di violenza di cui sopra e, nell'imminenza dell'udienza di comparizione dei coniugi, si costituiva in giudizio, aderendo alla domanda di separazione, ma negando quanto a lui ascritto e descrivendo spaccati di vita familiare serena;
adduceva, poi, per converso, condotte screditanti e denigratorie da parte della ricorrente ai danni del figlio e lamentava gravi inadempimenti con riguardo a scelte genitoriali assunte da ultimo autonomamente dal coniuge (con particolare riguardo al rifiuto della SI.ra di far Pt_1
frequentare la scuola al figlio per più di un mese) e presunte manipolazioni nei confronti di tali da necessitare la nomina di un curatore speciale. Per_1
La relazione dei Servizi Sociali, trasmessa il 16.11.2022 registrava una situazione di grave conflittualità e tensione familiare, tale da suggerire a favore del minore uno spazio di pagina 4 di 13 rielaborazione e di ascolto, con l'attivazione di un percorso a sostegno delle figure genitoriali, con l'attivazione di incontri padre-figlio in luogo neutro.
All'esito dell'udienza di comparizione personale dei coniugi, il 17.11.2022, in cui le parti confermavano i contenuti degli scritti introduttivi, dando atto di una condizione di grande conflittualità, sofferenza e difficoltà economica, la ricorrente, con memoria di replica contestava le difese avversarie, prendendo posizione sulle singole argomentazioni avversarie e documentando anche l'esposizione debitoria del nucleo familiare, per colpa della malagestio del coniuge, mentre il resistente, invitato dal Giudice a documentare la propria situazione economico-patrimoniale, non ottemperava.
Il 24.11.2022 si teneva l'udienza di audizione del minore, che manifestava il proprio disagio conseguente all'estrema conflittualità dei genitori, con particolare riguardo alle parole offensive generalmente utilizzate dal padre nei confronti della madre.
Alla luce delle circostanze sopra riportate il Giudice, autorizzando i coniugi a vivere separatamente, in data 28.11.2022, affidava in via esclusiva alla madre, disponeva un Per_1 contributo di mantenimento per il figlio a carico del marito in favore della moglie di € 400,00, oltre rivalutazione ISTAT e il 50% di spese straordinarie come da Protocollo da versarsi il 5 di ogni mese ed un contributo di mantenimento per la moglie a carico del marito di € 300,00, oltre rivalutazione ISTAT, sempre da versarsi il 5 di ogni mese;
il Giudice, altresì, disponeva la presa in carico dei Servizi Sociali e del Servizio di Psicologia dell' Età evolutiva e del Sevizio di
Psicologia Adulti.
Seguiva il deposito della memoria integrativa da parte della ricorrente che insisteva nelle proprie posizioni, confermando le conclusioni già rassegnate, mentre per il resistente i legali non depositavano la memoria integrativa, ma la rinuncia al mandato.
A seguito delle successive relazioni dei Servizi coinvolti (nelle date del 17.2.2023, 20.2.2023 e del
4.5.2023), emergeva che durante le viste padre-figlio in luogo neutro, il padre stava iniziando ad adottare una condotta maggiormente costruttiva, ponendosi in ascolto del minore e contribuendo a rendere il clima più disteso e sereno, così da favorire la continuazione del percorso, con la previsione di una liberalizzazione, per lo meno delle telefonate tra padre e figlio.
Seguiva, poi, un provvedimento ammissivo delle prove per interpello e testi su istanze istruttorie della sola ricorrente (anche con riguardo ad una circostanza nuova, una presunta relazione extraconiugale del marito, appresa dalla ricorrente successivamente rispetto all'instaurazione del giudizio), in assenza di istanze istruttorie da parte del resistente, i cui legali non venivano più sostituiti.
pagina 5 di 13 Nelle more dell'udienza di escussione, i Servizi di Psicologia e Sociali, trasmettevano, rispettivamente nelle date del 9.11.2023 e del 13.11.2023, le proprie relazioni di aggiornamento, dando atto di una involuzione, rispetto alla ricostruzione del rapporto tra ed il padre;
in Per_1
particolare, i Servizi di Psicologia registravano una diffusa sfiducia di nella figura Per_1
genitoriale paterna, che veniva avvertita dal minore come non sincera, pericolosa e non rispettosa delle regole (segnatamente, con riferimento al provvedimento di divieto di avvicinamento che lui regolarmente violava). I Servizi Sociali, su altro fronte, davano atto del mancato superamento, da parte di dell'anno scolastico e della difficile gestione tra padre e figlio della scelta del Per_1
minore di cambiare scuola, situazione che, grazie alla mediazione dei Servizi Sociali, si è conclusa positivamente, con il consenso prestato dal padre (che inizialmente si preoccupava della qualità dell'istruzione del figlio) al cambiamento desiderato da In detto contesto, i Servizi Per_1 davano anche atto di un'intervenuta chiusura nei confronti del padre da parte del minore, che mancava agli appuntamenti in luogo neutro e ne chiedeva la sospensione. Dalla relazione emergeva anche il complicarsi della situazione economico-patrimoniale nel nucleo, avendo la
SI.ra riferito della vendita all'asta della casa già familiare e dell'omesso pagamento da Pt_1 parte del SI. di parte del contributo di mantenimento per il figlio e dell'intero contributo di CP_1
mantenimento della moglie, circostanze che avevano determinato la SI.ra a sporgere Pt_1
querela.
All'udienza del 21.11.2023 venivano escussi i testi , e Testimone_1 Testimone_2
, sulla presunta relazione extraconiugale tra il SI. e la SI.ra Testimone_3 Controparte_1
. Il SI. dichiarava di essere a conoscenza della relazione Parte_2 Testimone_1
extraconiugale del SI. con la SI.ra (sua ex moglie), in quanto tale CP_1 Testimone_2 circostanza sarebbe emersa dall'elaborato peritale del CTU nell'ambito del procedimento di separazione tra il medesimo e la ex moglie. La SI.ra negava la relazione Testimone_2
extraconiugale con il SI. con il quale dichiarava di aver avuto solo un rapporto di lavoro e CP_1
amicale. Infine, il SI. , investigatore privato del SI. Testimone_3 Testimone_1
dichiarava di aver visto il SI. dare un bacio nel volto alla SI.ra , senza però Pt_3 Tes_2
riuscire ad appurare se si trattasse di un bacio sulla bocca.
Terminata la fase istruttoria, la causa, veniva trattenuta definitivamente a decisione con provvedimento del 26.7.2024 (dopo una prima ordinanza in cui il Giudice aveva già trattenuto a decisione, provvedimento seguito poi dalla rimessione in istruttoria della causa, a fronte di un'istanza della ricorrente, che necessitava di provvedere ad una nuova produzione pagina 6 di 13 sull'aggiornamento del procedimento penale a carico del SI. deposito poi non eseguito, in CP_1
quanto gli atti non venivano ancora resi disponibili dalla cancelleria competente).
Seguivano il parere del P.M., che chiedeva l'accoglimento del ricorso, la comparsa conclusionale depositata dalla sola resistente, nonché, in data 17.7.2025 il deposito (non autorizzato, ma costituente documentazione nuova) dei dispositivi di sentenze definitorie (ad oggi non ancora passate in giudicato) dei procedimenti penali a carico del SI. . Controparte_1
II. La domanda di separazione personale (formulata da entrambe le parti) è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza.
Al riguardo, si osserva infatti che il tenore complessivo delle deduzioni svolte dalla ricorrente – che ha formulato peraltro domanda di addebito della separazione attribuendo al marito condotte gravemente maltrattanti, nonché una presunta infedeltà - in ordine all'intolleranza della vita in comune, l'ormai perdurante e risalente cessazione della convivenza e l'oggettiva inattuabilità della riconciliazione, sono tutti elementi che lasciano agevolmente ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di qualsiasi forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Devono eseguirsi le formalità di legge.
III. La ricorrente ha chiesto la declaratoria di addebito della separazione al marito, lamentando a) un contegno gravemente maltrattante ed intimidatorio del resistente nei suoi confronti, con episodi di violenza psicologica, verbale e fisica, anche in presenza del figlio minore ed infine, nel corso del giudizio, ascrivendo al coniuge una relazione extraconiugale.
a) Sulla presunta condotta violenta, il convenuto prendeva puntuale posizione sulle doglianze avversarie, negando gli episodi e rappresentando la convivenza familiare come armoniosa e tutt'altro che conflittuale.
In conseguenza della grave conflittualità e tensione familiare lamentata dalla SI.ra , è Pt_1
discesa, in data 10.11.2022, la convalida di arresto del SI. con applicazione della misura CP_1
cautelare di divieto di avvicinamento del medesimo alla SI.ra , provvedimento poi Pt_1
confermato in data 29.11.2022 dal Giudice delle Indagini Preliminari, sussistendone gravi indizi di colpevolezza (ad alcune reazioni del SI. avevano assistito anche i Carabinieri, intervenuti CP_1 presso l'Istituto scolastico frequentato da per sedare un litigio tra il SI. e la SI.ra Per_1 CP_1
, con evidenti segni di ansia e preoccupazione di quest'ultima, a seguito di parole Pt_1
denigratorie e minacciose da parte del SI. . CP_1
pagina 7 di 13 A confermare la sconsideratezza del SI. sono state anche le sue ripetute violazioni al CP_1
divieto di avvicinamento, violazioni denunciate dalla SI.ra ed in parte (per quanto di sua Pt_1
conoscenza), confermate anche da che ha lamentato detta condotta a carico del padre (cfr. Per_1
Relazione dei Servizi Psicologici trasmessa il 9.11.2023).
Gli episodi di alta conflittualità e violenza (quanto meno verbale) in costanza di matrimonio da parte del resistente ai danni della ricorrente, venivano poi confermati dal figlio della coppia, sia in sede di audizione dinnanzi al Giudice (“Molte volte litigavano davanti a me” “A me AP dava fastidio come trattava mamma, sentivo parolacce. Mi dava fastidio come parlava di mamma”), sia durante i colloqui con i Servizi Sociali e di Psicologia, ai quali più volte esprimeva sentimenti di disagio nei confronti degli agiti paterni, ricordando spaccati di vita familiare.
Infine, in detto contesto, si pone la sentenza di condanna del SI. (Proc. Penale N. CP_1
3409/2022), relativa alle violenze da lui perpetrate ai danni della moglie, che, ancorchè non definitiva, alla luce di tutte le risultanze di causa, può assumere il valore di una conferma di quanto emerso nel presente procedimento.
b) sull'infedeltà, codesto Giudice, ritiene non provata la relazione extraconiugale, alla luce dell'escussione testimoniale, né per altro verso, può desumersi dall'applicazione dell'art. 232 cpc, come istato dalla ricorrente;
infatti, l'assenza del resistente in sede di interpello, al fine di essere sentito sui fatti riguardanti la presunta infedeltà, costituisce, secondo il dato normativo, un comportamento omissivo che il giudice può valutare liberamente, tenuto conto di ogni altro elemento di prova. Nel caso in specie, nessuno dei testimoni ha provato tale relazione: il SI. riferiva di un esito di investigazione, non così esplicito nel confermare la Testimone_1
relazione extraconiugale tra il SI. e la SI.ra , sua ex moglie (cfr. doc. 25, priva CP_1 Tes_2
comunque di qualsiasi fotografia) e di dichiarazioni rese in sede peritale dalla presunta amante del
SI. che però non risultano così incontrovertibili, come da lui esposto (cfr. doc. 24 della CP_1
ricorrente); la SI.ra presunta amante del SI. ha negato la Testimone_2 CP_1
relazione extraconiugale;
il SI. , investigatore del SI. , non ha Testimone_3 Tes_1
allegato fatti idonei ad essere interpretati come sicuramente confermativi di una relazione extraconiugale.
I Servizi, inoltre, hanno constatato che il padre, che solo di rado è riuscito a trovare una via comunicativa (unicamente con il figlio), non è parso in grado di gestire in maniera adeguata il rapporto con la moglie e ha manifestato un contegno a tratti persecutorio nei confronti della moglie e del figlio. D'altronde, dalle verifiche dei Servizi è emersa una condizione di estrema pagina 8 di 13 sofferenza di questi ultimi, a cui è conseguita una totale chiusura del figlio nel riconoscimento della sua figura genitoriale.
Il padre inoltre ha mancato di versare il contributo al mantenimento di moglie e figlio e la casa coniugale è stata veduta all'asta per i debiti non onorati, disinteressandosi della famiglia e lasciando alla sola moglie l'onere di accudire, curare e mantenere il figlio.
Per le ragioni suesposte, la domanda di addebito della separazione al marito formulata dalla moglie ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., può essere accolta avendo, la medesima, provato la violenza fisica e psicologica subita dal marito, con condotte maltrattanti, minacciose ed abbandoniche. La giurisprudenza, infatti, ha più volte affermato che se da un lato sia da accertare la concreta idoneità della condotta del coniuge a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza “Tuttavia, le condotte violente, specie se gravi, possono fondare per sé il giudizio di addebitabilità della separazione senza necessità di ulteriori comparazioni con le condotte dell'altro coniuge e, anche qualora intervenute nel contesto di una globalizzata crisi del rapporto, generano una presunzione relativa della loro idoneità causale” (cfr. Cass. Civ. Sez. I, Ord. -data ud. 11/10/2024- 29/11/2024, n. 30721).
Gli agiti violenti del marito nei confronti della moglie sono in nesso di stretta causalità con l'irreversibile crisi coniugale che ha reso inevitabile la separazione tra i coniugi;
la separazione va dunque addebitata al marito.
IV. Con riguardo alla nomina del Curatore Speciale del minore, si ritiene che gli interessi del minore siano stati adeguatamente tutelati, anche in considerazione dell'età di che, dotato Per_1
di adeguata capacità di discernimento, è stato sentito dal Giudice e supportato dai Servizi Sociali e di Psicologia;
la madre inoltre è apparsa in grado di occuparsi adeguatamente del figlio.
Emerge dunque evidente la superfluità, nel caso in specie, della figura del Curatore speciale a favore di Per_1
V. Con riguardo alla domanda di affidamento esclusivo rafforzato od in subordine esclusivo del figlio alla madre, si deve evidenziare che nulla è di fatto migliorato rispetto alla situazione iniziale.
In particolare, il lavoro di mediazione svolto dai Servizi, nel favorire una ricostruzione del rapporto tra ed il padre, anche attraverso l'organizzazione, ogni 15 giorni, di incontri in Per_1
luogo neutro con la loro supervisione, ha avuto un esito infausto.
Segnatamente, dalle relazione dei Servizi (cui sopra si è fatto riferimento), emerge che il SI.
legato senza dubbio al figlio, non sia disinteressato al suo benessere (si preoccupa della CP_1
scelta del percorso di studio, esortandolo a prediligere un indirizzo ritenuto più formativo rispetto ad un altro e si preoccupa di altri aspetti di vita quotidiana inerenti il ragazzo), ma risulta, poi, di pagina 9 di 13 fatto inadeguato nella comunicazione con lui (apparendo invadente, più che tutelante) e nel comprendere quali siano effettivamente le sue necessità e le sue aspirazioni, così da procurare disagio nel ragazzo, già profondamente segnato dal conflitto tra i genitori.
che ormai sta per compiere 18 anni e che dunque, oltre ad avere una sviluppata capacità Per_1
di discernimento, ha anche esigenze tipiche di un adolescente, è ormai poco motivato nel voler ricostruire un rapporto con un padre di cui non riesce più a fidarsi;
sta di fatto che il ragazzo, dopo essere mancato agli ultimi appuntamenti si è infine determinato a chiedere sospensione delle visite con il padre.
In questo contesto di diffuso declino affettivo, la SI.ra ha anche dato atto del mancato Pt_1
pagamento, da parte del di parte del contributo di mantenimento per il figlio e ha prodotto CP_1
il dispositivo della sentenza (cfr. doc. 50 - ad oggi non passata in giudicato), che ha dichiarato il
SI. colpevole del reato ascrittogli. Nulla ha contestato il SI. in merito. CP_1 CP_1
Alla luce dei fatti sopra esposti, emerge chiaramente come permangano concreti indicatori di inadeguatezza genitoriale del sig. il quale da tempo ponendo in essere condotte ai danni CP_1
della SI.ra ed omettendo il regolare integrale versamento del contributo al Pt_1
mantenimento per il figlio (oltre che per la moglie), mostrando assoluta inidoneità genitoriale, lasciando la sola madre a dover provvedere a tutte le esigenze del figlio;
tale sua condotta rende inattuabile il regime di affidamento condiviso, rischiando di compromettere il normale svolgimento delle attività della persona minore e la sua adeguata gestione.
Ebbene ritiene il Tribunale, alla luce di quanto sopra esposto, che ricorrano i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo cd. “rafforzato” del minore alla madre, con facoltà per Per_1 quest'ultimo genitore di assumere in via esclusiva anche tutte le decisioni di maggior interesse per la vita del minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza, rilascio documenti (art. 337 quater, ult. co. c.c.).
Ciò posto, è opportuno rammentare che il genitore al quale la prole non è affidata conserva pur sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla sua istruzione ed educazione e potrà sempre ricorrere al giudice qualora ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli per l'interesse dei figli
(art. 337 quater, ult. comma c.c.).
Appare, pertanto, opportuno disporre, nel preminente interesse della persona minore, qualora il sig. manifesti la volontà di incontrare il figlio, che le visite avvengano secondo tempi e CP_1
modalità indicati dai Servizi Sociali e di Psicologia già incaricati, che dovranno quindi monitorare il nucleo familiare, con prospettiva di graduale liberalizzazione ove ne maturino i presupposti;
in pagina 10 di 13 ogni caso andranno tenuti preminentemente in conto i desideri e le esigenze del figlio, peraltro oramai prossimo al raggiungimento della maggiore età (classe 2008).
La difficile situazione del nucleo familiare impone che i S.S. proseguano con tutti i più opportuni interventi di monitoraggio e sostegno del nucleo familiare e che il Servizio di Psicologia dell'età evolutiva / NPI provveda a fornire sostegno ad adulti e minori.
VI. Relativamente ai provvedimenti richiesti ai sensi dell'art. 333 cod. civ, con particolare riguardo all'allontanamento del padre dal figlio minore e dalla moglie, codesto Collegio ritiene di nulla prevede. Ed invero, l'istanza della ricorrente risulta formulata in maniera assolutamente generica senza specificazione alcuna di situazioni di pregiudizio imminente;
del resto, il padre già non convive più con figlio e moglie da tempo, è stato attinto da condanne penali (anche se non ancora definitive) e gli incontri con il figlio risultano sospesi e comunque condizionati al gradimento del medesimo, donde l'inaccoglibilità della generica richiesta della moglie.
VII. Per quanto concerne la questione economica, a seguito dell'ordinanza presidenziale
28.11.2022, non sono state prodotte dichiarazioni reddituali, né l'ordinanza è stata soggetta a reclamo, donde la conferma di quanto già statuito e quindi la disposizione di un contributo al mantenimento per il figlio a carico del padre nella misura di € 400,00 mensili, oltre ISTAT e oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo. Nel provvedimento presidenziale del 28.11.2022, con cui è stato ritenuto congruo porre a carico del padre un contributo al mantenimento del minore di € 400, oltre al 50% delle spese extra, è stata evidenziato che il ha, reiteratamente omesso di adempiere all'onere probatorio che gli spettava;
le sue CP_1
indicazioni sono di gestire la distribuzione automatica con reddito mensile di circa 1500/2000 euro;
nessuna proprietà immobiliare;
rispetto alla ditta indica che verrà traslocata a Castiglione
Torinese. La è proprietaria della ex casa coniugale gravata da mutuo, pro parte non Pt_1
onorato; per le spese condominiali esiste una procedura esecutiva, è disoccupata e solo fino al
2008 lavorava presso un notaio. Successivamente è solo emerso che la casa coniugale è stata venduta all'asta e che ora la madre svolge dei lavori saltuari ed occasionali di pulizia nelle case.
L'assegno unico per il figlio sarà interamente percepito dalla madre, affidataria esclusiva dei figli.
VIII. Con riguardo al contributo di mantenimento per la moglie, disposto in via provvisoria ed urgente con ordinanza 28.11.2022, nella misura di € 300,00, oltre ISTAT, fino al 30.9.2023, codesto Collegio ritiene di non disporre a carico del SI. una contribuzione in favore della CP_1
moglie.
Il principio di autoresponsabilità, infatti, impone al coniuge che richiede il contributo di mantenimento nella separazione, di provare di essersi attivato per trovare un lavoro confacente pagina 11 di 13 alle proprie capacità, con onere della prova che grava sul richiedente, che deve dimostrare l'infruttuosa ricerca di un'occupazione.
In considerazione della condizione economica del nucleo familiare, che richiede ad oggi maggior responsabilità ed impegno, si ritiene che la SI.ra , a prescindere da quali fossero state le Pt_1 ragioni che l'avessero motivata a non lavorare in costanza di matrimonio e pur tenuto conto anche della sua età (che non preclude a priori il reperimento di un lavoro), non ha provveduto a provare né la totale incapacità lavorativa, né di essersi attivata nella ricerca di una occupazione, motivo per cui, codesto Collegio ritiene di non disporre il contributo di mantenimento a suo favore.
IX. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, con previsione di addebito della separazione al marito, affidamento esclusivo cd. “rafforzato” del figlio alla madre, ma il rigetto della domanda di contributo al mantenimento per la moglie e dei provvedimenti ex art. 333 Cod.
Civ., ai sensi dell'art. 92 c.p.c., il resistente va condannato alla rifusione in favore della controparte delle spese processuali nella misura del 70%; per la restante quota del 30%, le spese di lite vanno invece compensate tra le parti.
Si ritiene che, trattandosi di causa di valore indeterminato, gli importi vadano individuati ai sensi dell'art. 5 comma 6 del Regolamento del 10.3.2014 come modificato dal D.L. 149 del 2022 (con riferimento all'epoca di ultimazione dell'attività processuale) di determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi, in misura non superiore ai valori medi tabellarmente previsti, tale importo viene determinato come in dispositivo, sulla base di quanto sopra indicato.
Il pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla moglie va disposto in favore dello Stato ex
Art. 133 T.U Spese giustizia, di cui al DPR 115/2002 essendo la ricorrente ammessa al Patrocinio
a spese dello Stato.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M.,
1) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
– che hanno contratto matrimonio in San Mauro Torinese, il 4.9.2004, atto trascritto CP_1
presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di San Mauro n. 22, Parte II, Serie A, anno 2004- con della separazione in capo al SI. ; CP_2 Controparte_1
devono eseguirsi le formalità di legge;
2) DISPONE l'affido esclusivo cd “rafforzato” del figlio minore alla madre, con Per_1 collocazione presso quest'ultima; la madre potrà adottare da sola, senza il consenso del padre,
pagina 12 di 13 tutte le decisioni anche più rilevanti relative al minore in ogni campo scolastico, sanitario, di residenza, di rilascio documenti ecc.; il padre potrà incontrare il figlio in luogo neutro secondo tempi e modalità Controparte_1
indicate dai Servizi Sociali territorialmente competenti, con progressiva liberalizzazione qualora ne maturino i presupposti e comunque subordinatamente al gradimento del minore;
3) DISPONE che debba contribuire al mantenimento del figlio versando la Controparte_1
somma mensile di euro 400,00 oltre ISTAT dal 5 di ogni mese, a decorrere dal 28/11/2022, oltre al 50% di spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Ivrea.
l'assegno unico per il minore sarà percepito integralmente dalla madre affidataria esclusiva del figlio
4) RIGETTA la domanda della moglie di un contributo al proprio mantenimento e di allontanamento del CP_1
5) DISPONE che i S.S. proseguano con tutti i più opportuni interventi di monitoraggio e sostegno del nucleo familiare e che il Servizio di Psicologia dell'età evolutiva / NPI provveda a fornire sostegno ad adulti e minori;
6) CONDANNA il convenuto alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite per la quota del 70%, spese che per tale quota si liquidano nell'importo di € 5.331,2, oltre spese forfettarie ed accessori come per legge disponendo ai sensi dell'art. 133 T.U. spese di giustizia di cui al DPR 115/2002 che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato;
7) COMPENSA le spese di lite tra le parti per la restante misura del 30%.
Si comunichi anche ai S.S. ed al Servizio di Psicologia dell'età evolutiva / NPI e al PM.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 10 settembre 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott.ssa Antonia Mussa)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
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