Sentenza 2 ottobre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/10/2018, n. 23949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23949 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2018 |
Testo completo
LLO di MILANO, depositata il 06/03/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/06/2018 dal cons. IOFRIDA GIULIA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per il rigetto;
udito, per la controricorrente, l'Avvocato Giacchi Corrado che si riporta.
FATTI DI CAUSA
La Corte d'appello di Milano, con ordinanza n. 1257/2015, ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo, dichiarando improcedibile il gravame proposto dalla A.R.I. International Phone srl (di seguito, ARI) avverso la sentenza dei Tribunale di Milano n. 6596, depositata il 21/05/2014, notificata il 27-30/06/2014, con la quale detta società è stata condannata, a seguito di declaratoria di risoluzione per inadempimento del contratto di cessione di azienda concluso con la Quisqueyana srl in liquidazione, a restituire a quest'ultima la somma di C 900.000,00, oltre interessi legali. In particolare, la Corte distrettuale ha respinto l'istanza dell'appellante, avanzata all'udienza del «25/02/2014» (rectius «25/02/2015»), fissata per l'esame sia del merito del gravarne sia della richiesta di inibitoria dell'efficacia esecutiva della pronuncia di primo grado, di concessione di termine per la rinnovazione della notifica dell'appello, non andata a buon fine, il 30/07/2014, all'indirizzo di Milano, Via Crocefisso n. 5, ove era la sede legale della Quisqueyana srl e lo studio dell'Avv.to Marco Brambilla, difensore domiciliatario nel giudizio di primo grado, avendo l'U.G. attestato che l'Avv.to Brambilla non era stato reperito in luogo e non se ne conosceva il nuovo recapito;
la Corte d'appello ha rilevato che, dopo il 30/7/2014, non vi era stata, da parte della notificante, «ripresa del procedimento notificatorio» e l'appellata si era costituita, nel procedimento di inibitoria ex art.283 c.p.c., «in assenza della notificazione della citazione», eccependone l'inesistenza. Avverso la suddetta ordinanza, la A.R.I. International Phone srl propone ricorso straordinario per cassazione, ex art.111 comma 7 Cost., affidato ad un motivo, nei confronti di Quisqueyana sr l in liquidazione (che resiste con controricorso). A seguito di ordinanza della VI Sezione di questa Corte, in data 12/1/2018, la causa è stata rimessa alla pubblica udienza dinanzi alla Prima civile del 19/6/2018. La controricorrente ha depositato memoria, ai sensi dell'art.378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente, premesso di avere proposto ricorso ex art.11 Cost., stante la natura decisoria e definitiva dell'ordinanza impugnata, lamenta, con unico motivo, la. violazione degli artt.291, 165, 347 e 348 c.p.c., in relazione agli artt.160, 162 e 140 c.p.c., deducendo, anzitutto, che le era stato restituito, nella prima settimana di settembre, l'originale dell'atto di appello, con la relata negativa di notifica, senza che l'U.G. avesse provveduto alle prescrizioni dettate dall'art.140 c.p.c., e che, da indagini effettuate, era emerso che l'Avv.to Brambilla, domiciliatario della Quisqueyana era stato sospeso dall'esercizio dell'attività professionale, a far tempo dal 30/6/2014; la ricorrente lamenta che la notificazione, nulla e non inesistente, era stata sanata, per effetto della costituzione della appellata, sia pure nel solo sub-procedimento di inibitoria (il cui ricorso era stato notificato, successivamente al 2/9/2014, al domiciliatario Avv.to Brambilla, alla parte personalmente ed al nuovo domiciliatario, medio tempore eletto, della Quisqueyana, Avv.to Pisapia), ovvero avrebbe potuto essere sanata, con concessione di un termine (richiesto, con la memoria del 4/11/2014, depositata nel termine concesso dalla Corte all'udienza del 22/10/2014, nel sub-procedimento di sospensiva) per la rinnovazione della notifica, considerato che non vi era stata;
da parte di essa ARI, alcuna negligenza, essendo la rituale notifica dell'atto di appello avvenuta «nell'unico indirizzo», in Milano, costituente «ancora oggi l'unico luogo in cui l'appellata .. aveva eletto domicilio», cosicché anche la riattivazione dell'iter notificatorio avrebbe dato l'identico risultato del 30/7/2014. 2. La controricorrente, in memoria del novembre 2017, ha rilevato che la società ricorrente è stata dichiarata fallita, con sentenza del Tribunale di Milano del 15/12/2016, e che essa si è insinuata ai passivo del fallimento ARI, essendo stato il credito integralmente ammesso senza riserva, come da proposta del Curatore, accolta con decreto del G.D. dell'11/1/2017, divenuto definitivo in difetto di impugnazione, avendo il Curatore del Fallimento ARI chiesto al G.D. di rinunciare a proseguire nel presente procedimento, con autorizzazione del G.D. del 16/3/2017. La controricorrente ha chiesto pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire del Fallimento 3. Va respinta, preliminarmente, la richiesta della controricorrente di declaratoria di cessazione della materia del contendere o di inammissibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, non essendovi certezza su detta cessazione, quanto meno per quanto riguarda la regolamentazione delle spese della fase processuale di legittimità.
4.Tanto premesso, l'unica censura del ricorso è infondata. Questa Corte a Sezioni Unite (sentenza n, 14594/2016) ha, di recente, statuito che «in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dal•'art.325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa». In successiva pronuncia (Cass.19059/2017), questa Corte ha escluso che possano costituire circostanze idonee a consentire il superamento del detto limite temporale sia il deposito di una istanza per ottenere la riapertura dei termini, trattandosi di una scelta di parte che non esclude la necessità di riprendere tempestivamente il procedimento notificatorio, sia il fatto che la parte destinataria della notifica avesse indicato un indirizzo errato in un precedente atto di precetto notificato alla controparte, poichè tale circostanza può rilevare ai fini della imputabilità dell'errore, ma non anche ai fini della verifica della tempestività della ripresa del procedimento notificatorio. Si è poi ulteriormente precisato (Cass. 8445/2018) che, con la misura della metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., indicata dalle Sezioni 5 Unite come parametro di tempestività, ai fini dell'individuazione del tempo ragionevole per la ripresa del procedimento, si è soltanto «definito i contorni del criterio del cd. tempo ragionevole già in precedenza enunciato, senza che ciò possa qualificarsi come un'ipotesi di "overruling" rilevante ai fini della rimessione in termini, non costituendo un mutamento di orientamento repentino ed inopinato, che richieda una tutela dell'affidamento incolpevole della parte nella regola in precedenza enunciata». Peraltro, le Sezioni Unite, già con la pronuncia n. 17352/2009, avevano affermato che «in tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell'atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notifica tono, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del/ medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie». Ne consegue che la ARI, appreso, nella «prima settimana di settembre 2014», l'esito negativo della prima notifica, del 30/7/2014, dell'appello presso il domiciliatario della società appellata Quisqueyana, avrebbe dovuto entro il successivo termine di quindici gg. (la metà del termine di trenta gg, ex art.325 c.p.c., stante la notifica della sentenza di primo grado), riattivare il procedimento notificatorio;
detta parte, invece, soltanto con memoria del novembre 2014, nel sub-procedimento instauratosi per la sospensione della esecutività della decisione di primo grado, ha chiesto termine per la rinnovazione della notifica dell'atto di appello. La ricorrente, nel presente ricorso, deduce poi che anche la riattivazione dell'iter notificatorio avrebbe dato l'identico risultato del 30/7/2014, atteso che l'avv.to Brambilla, domiciliatario della Quisqueyana, era stato, con provvedimento del 30/6/2014, sospeso dall'Albo a tempo indeterminato. La deduzione non risulta decisiva, in quanto la Quisqueyana era costituita nel giudizio di primo grado con l'avv.to Marco Brambilla, anche domiciliatario, e con l'Avv.to Chiara Trolli. Questa Corte ha affermato (Cass. 3982/2003; Cass.19452/2004; Cass.3020/2009; Cass.11744/2011; Cass.20625/2017; Cass.20626/2017) che, nel caso in cui la parte sia costituita in giudizio a mezzo di più procuratori, autorizzati a difenderla disgiuntamente, la morte di uno di essi non determina l'interruzione del termine breve di impugnazione ex art. 328, primo comma, cod. proc_ civ., e, nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 328 dello stesso codice, non dà luogo alla proroga del termine annuale di impugnazione di cui all'art. 327, c.p.c., in quanto «l'esistenza di una pluralità di procuratori, ciascuno dotato di piena facoltà di rappresentanza, impedisce che, nel caso di impedimento di uno di essi, la parte resti priva di rappresentanza processuale con pregiudizio per la sua possibilità di difesa, essendo altresì irrilevante che il procuratore deceduto sia stato designato quale domiciliatario, dato che, se la parte è costituita nel giudizio a mezzo di due procuratori muniti di eguali poteri di rappresentanza, la notifica dell'impugnazione è valida anche se eseguita presso il procuratore che non risulta domiciliatario». L'orientamento è stato condiviso, in motivazione, dalle Sezioni Unite con la sentenza n, 12924/2014, nella quale si è ribadita l'irrilevanza del carattere disgiuntivo o congiuntivo del mandato conferito ad una pluralità di procuratori, ai fini della legittimazione di ciascuno di essi a ricevere la notificazione o la comunicazione di atti processuali, in quanto alcuna limitazione può porsi per il lato passivo della rappresentanza tecnica, dal momento che l'essere destinatario di atti non comporta alcuna attività volitiva.
5. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente, al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi C 3.000,00, a titolo di compensi, oltre 200,00 per esborsi, nonché rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'importo a tit