Ordinanza cautelare 14 luglio 2022
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 02/04/2025, n. 6646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6646 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06646/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07156/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7156 del 2022, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Vitolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Direzione Generale per il personale Militare del Ministero della Difesa, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. M_D AB05933 REG2022 0234950 del 28.04.2022, notificato in pari data con cui la direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa, II Reparto – 6^ Divisione, ha rigettato l'istanza di riammissione in servizio nell'Esercito Italiano presentata dal ricorrente in data 14.04.2022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 962 del D.lgs. n.66/2010;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2025 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la dichiarazione depositata in data 12.3.2025 con la quale la parte ricorrente ha dichiarato che non persiste l’interesse alla decisione del ricorso, al quale si intende rinunciare;
Ritenuto:
- che, di conseguenza, debba essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
- che, tenuto conto dell’esito della causa, le spese del giudizio debbano essere compensate fra le parti costituite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere, Estensore
Domenico De Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Claudio Vallorani | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.