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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 4050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4050 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr. M.R.Lombardi in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso, a seguito di note depositate ex art.127 ter c.p.c, la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 22312/2024 avente ad OGGETTO: carta docenti, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Giannattasio Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del pro tempore, rap.ta Controparte_1 CP_2
e difesa dal Dirigente dott. Vincenzo Romano ex art 417 bis c.p.c. RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 19 ottobre 2024 la ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio il menzionato chiedendo a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente, quale docente precaria con contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) negli anni scolastici 2021/22, 2022/23
e 2023/24, ad ottenere l'indennità sostitutiva per un numero complessivo di 73,83 giorni di ferie maturate e non godute.
ACCERTARE E DICHIARARE l'obbligo – con consequenziale CONDANNA giudiziale – a carico della resistente di corrispondere alla ricorrente la somma di € 5.069,24, Controparte_3 oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, a titolo di indennità sostitutiva per n. 73,83 ferie maturate e non godute negli anni scolastici
2021/22, 2022/23 e 2023/24.
Con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfettario, spese generali 15%, contributo unificato ed accessori di legge, tutti in favore dei procuratori antistatari. La ricorrente esponeva di essere docente precaria inserita nelle graduatorie provinciali per le supplenze (G.P.S.) e nelle correlate graduatorie d'istituto, e di avere prestato servizio con contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) secondo il seguente prospetto
-a.s. 2021/22: Servizio prestato presso l'istituto scolastico statale – “G. B. VICO - NOCERA
INFERIORE – SAIS07200D” – dal 04/09/2021 al 30/06/2022 ad orario pieno. Ferie
-a.s. 2023/24: Servizio prestato presso l'istituto scolastico statale – “ITI G. FERRARIS-NAPOLI – NATF17000Q” – dal 11/09/2023 al 30/06/2023 ad orario pieno. Ferie maturate = 24,50 maturate = 25,00 -a.s. 2022/23: Servizio prestato presso l'istituto scolastico statale – “ITI G. FERRARIS-
NAPOLI – NATF17000Q” – dal 12/09/2022 al 30/06/2023 ad orario pieno. Ferie maturate = 24,33.
Lamenta di non avere fruito delle ferie nel corso dei rapporti di lavoro suddetti. In diritto richiamava l'art art. 5, co. 8 del dl n 95 del 6 luglio 2012 (cd. Spending Review), come modificato, in sede di conversione, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, nonché la L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, co. 54, 55 e 56.così come interpretata ai sensi dell'art. 7 della direttiva 2003/88 e dell'art. 31, paragrafo 2, della carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Si costituiva il che contestava la domanda chiedendo all'adito Controparte_4
Tribunale di: rigettare integralmente l'avverso ricorso, poiché infondato, per tutto quanto innanzi esposto, sia in fatto che in diritto. Nella denegata ipotesi di riconoscimento della domanda di parte ricorrente, dichiarare l'intervenuta prescrizione delle somme richieste. Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis, disp. att. c.p.c. Non necessitando la causa di istruttoria supplementare, depositate le note di trattazione ex art 127 ter c.p.c., è stata decisa. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Questo Giudice intende uniformarsi a quanto già espresso dalla Suprema Corte o (Cass., Sez. L, n.
14268 del 5 maggio 2022 e ordinanza n 11968 del 7 maggio 2025.
In particolare, i giudici di legittimità hanno espresso il seguente principio: “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato
a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16,
e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite
e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”. L'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha così disposto: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
In relazione al comparto scuola sono state emanate disposizioni specifiche dalla successiva normativa con l'art. 1, commi da 54 a 56, della legge n. 228 del 2012.
In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente – senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato – fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di
Stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, afferma che la sua disciplina non si applica “al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto sino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. Il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
Le disposizioni citate vanno interpretate in conformità alle norme del diritto dell'Unione. In particolare, la CGUE nelle sentenze sopra citate nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che in linea di principio non osta con detti principi una normativa nazionale che preveda la perdita del diritto alle ferie annuali retribuite purché il lavoratore sia posto in condizione di poterne fruire.
E, pertanto, il datore di lavoro ha l'onere di informarlo di tanto e di invitarlo al loro godimento in tempo utile sicché sia preservato il fine cui le ferie sono destinate.
In particolare, la Corte di Giustizia individua nel proprio ragionamento tre cardini del giudizio di diritto demandato al giudice nazionale, al fine di assicurare che il lavoratore sia stato messo effettivamente nelle condizioni di esercitare il proprio diritto alle ferie, consistenti:
a) nella necessità che il lavoratore sia invitato "se necessario formalmente" a fruire delle ferie e "nel contempo informandolo in modo accurato e in tempo utile... se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento";
b) nella necessità di "evitare una situazione in cui l'onere di assicurarsi dell'esercizio effettivo del diritto alle ferie annuali retribuite sia interamente posto a carico del lavoratore";
c) infine, sul piano processuale, nel prevedere che "l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro .... sicché la perdita del diritto del lavoratore non può aversi ove il datore "non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto".
Detta interpretazione non contrasta con quanto espresso dalla Corte Costituzionale, quando fu ad essa sottoposta questione di legittimità rispetto alla previsione del D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma
8, conv., con mod. in L. n. 135 del 2012 - secondo cui, nell'ambito del lavoro pubblico, le ferie, i riposi e i permessi siano obbligatoriamente goduti secondo le previsioni dei rispettivi ordinamenti e che non si possano corrispondere "in nessun caso" trattamenti economici sostitutivi.
In tal caso la Corte Costituzionale 6 maggio 2016, n. 95 ha, infatti, ritenuto che la legge non fosse costituzionalmente illegittima, in quanto da interpretare nel senso che la perdita del diritto alla monetizzazione non può aversi allorquando il mancato godimento delle ferie sia incolpevole, non solo perché dovuto ad eventi imprevedibili non dovuti alla volontà del lavoratore, ma anche quando ad essere chiamata in causa sia la "capacità organizzativa del datore di lavoro", nel senso che quest'ultima va esercitata in modo da assicurare che le ferie siano effettivamente godute nel corso del rapporto quale diritto garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma 3), dalle fonti internazionali
(Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con L. 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle Europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre
2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del
Consiglio), sicché non potrebbe vanificarsi "senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso... da.... causa non imputabile al lavoratore", tra cui rientra quanto deriva dall'inadempimento del datore di lavoro ai propri obblighi organizzativi in materia, i quali non possono che essere ravvisati, per coerenza complessiva dell'ordinamento, nell'assetto sostanziale e processuale quale compiutamente delineato dalla Corte di Giustizia nei termini già sopra evidenziati.
Calando i principi espressi nella fattispecie non vi è prova che il si sia attivato informando CP_1 ed invitando la lavoratrice al godimento delle ferie.
Pertanto, è dovuta l'indennità risarcitoria per le giornate di ferie non fruite.
Quanto al loro calcolo soccorre l'art. 19, co. 2, del CCNL 2006-2009, per il quale le ferie per il personale assunto a tempo determinato sono calcolate in maniera proporzionale al servizio prestato, con la precisazione che i docenti con meno di tre anni di servizio hanno diritto a 30 giorni di ferie l'anno, mentre quelli con più di tre anni di servizio hanno diritto a 32 giorni di ferie l'anno.
Nello specifico va quindi utilizzata la proporzione indicata dal ricorrente ossia: 360: 30/32 (Giorni di ferie maturati) = N(numero di giorni lavorati): X(giorni di ferie risultanti).
Si condivide, inoltre, il prospetto eseguito dalla ricorrente in ricorso per il calcolo del dovuto, in quanto contabilmente corretto e non contestato.
Ne consegue che parte resistente va condannata al pagamento dell'importo richiesto oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo (30 giugno per ciascun'annualità).
Quanto alla eccepita prescrizione, al di là della applicazione nello specifico del termine quinquennale o decennale (dovuta alla individuazione quale risarcimento o retribuzione) non risulta decorso in considerazione della annualità di riferimento il termine breve.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
PQM
Così provvede:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il resistente al pagamento di €5.069,24 CP_1 oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo
2) Condanna il al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 1314,00 oltre CP_1
CU IVA CPA e spese forfettarie con attribuzione . Si comunichi Napoli 21 maggio 2025
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr. M.R.Lombardi in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso, a seguito di note depositate ex art.127 ter c.p.c, la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 22312/2024 avente ad OGGETTO: carta docenti, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Giannattasio Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del pro tempore, rap.ta Controparte_1 CP_2
e difesa dal Dirigente dott. Vincenzo Romano ex art 417 bis c.p.c. RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 19 ottobre 2024 la ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio il menzionato chiedendo a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente, quale docente precaria con contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) negli anni scolastici 2021/22, 2022/23
e 2023/24, ad ottenere l'indennità sostitutiva per un numero complessivo di 73,83 giorni di ferie maturate e non godute.
ACCERTARE E DICHIARARE l'obbligo – con consequenziale CONDANNA giudiziale – a carico della resistente di corrispondere alla ricorrente la somma di € 5.069,24, Controparte_3 oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, a titolo di indennità sostitutiva per n. 73,83 ferie maturate e non godute negli anni scolastici
2021/22, 2022/23 e 2023/24.
Con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfettario, spese generali 15%, contributo unificato ed accessori di legge, tutti in favore dei procuratori antistatari. La ricorrente esponeva di essere docente precaria inserita nelle graduatorie provinciali per le supplenze (G.P.S.) e nelle correlate graduatorie d'istituto, e di avere prestato servizio con contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) secondo il seguente prospetto
-a.s. 2021/22: Servizio prestato presso l'istituto scolastico statale – “G. B. VICO - NOCERA
INFERIORE – SAIS07200D” – dal 04/09/2021 al 30/06/2022 ad orario pieno. Ferie
-a.s. 2023/24: Servizio prestato presso l'istituto scolastico statale – “ITI G. FERRARIS-NAPOLI – NATF17000Q” – dal 11/09/2023 al 30/06/2023 ad orario pieno. Ferie maturate = 24,50 maturate = 25,00 -a.s. 2022/23: Servizio prestato presso l'istituto scolastico statale – “ITI G. FERRARIS-
NAPOLI – NATF17000Q” – dal 12/09/2022 al 30/06/2023 ad orario pieno. Ferie maturate = 24,33.
Lamenta di non avere fruito delle ferie nel corso dei rapporti di lavoro suddetti. In diritto richiamava l'art art. 5, co. 8 del dl n 95 del 6 luglio 2012 (cd. Spending Review), come modificato, in sede di conversione, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, nonché la L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, co. 54, 55 e 56.così come interpretata ai sensi dell'art. 7 della direttiva 2003/88 e dell'art. 31, paragrafo 2, della carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Si costituiva il che contestava la domanda chiedendo all'adito Controparte_4
Tribunale di: rigettare integralmente l'avverso ricorso, poiché infondato, per tutto quanto innanzi esposto, sia in fatto che in diritto. Nella denegata ipotesi di riconoscimento della domanda di parte ricorrente, dichiarare l'intervenuta prescrizione delle somme richieste. Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis, disp. att. c.p.c. Non necessitando la causa di istruttoria supplementare, depositate le note di trattazione ex art 127 ter c.p.c., è stata decisa. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Questo Giudice intende uniformarsi a quanto già espresso dalla Suprema Corte o (Cass., Sez. L, n.
14268 del 5 maggio 2022 e ordinanza n 11968 del 7 maggio 2025.
In particolare, i giudici di legittimità hanno espresso il seguente principio: “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato
a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16,
e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite
e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”. L'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha così disposto: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
In relazione al comparto scuola sono state emanate disposizioni specifiche dalla successiva normativa con l'art. 1, commi da 54 a 56, della legge n. 228 del 2012.
In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente – senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato – fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di
Stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, afferma che la sua disciplina non si applica “al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto sino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. Il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
Le disposizioni citate vanno interpretate in conformità alle norme del diritto dell'Unione. In particolare, la CGUE nelle sentenze sopra citate nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che in linea di principio non osta con detti principi una normativa nazionale che preveda la perdita del diritto alle ferie annuali retribuite purché il lavoratore sia posto in condizione di poterne fruire.
E, pertanto, il datore di lavoro ha l'onere di informarlo di tanto e di invitarlo al loro godimento in tempo utile sicché sia preservato il fine cui le ferie sono destinate.
In particolare, la Corte di Giustizia individua nel proprio ragionamento tre cardini del giudizio di diritto demandato al giudice nazionale, al fine di assicurare che il lavoratore sia stato messo effettivamente nelle condizioni di esercitare il proprio diritto alle ferie, consistenti:
a) nella necessità che il lavoratore sia invitato "se necessario formalmente" a fruire delle ferie e "nel contempo informandolo in modo accurato e in tempo utile... se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento";
b) nella necessità di "evitare una situazione in cui l'onere di assicurarsi dell'esercizio effettivo del diritto alle ferie annuali retribuite sia interamente posto a carico del lavoratore";
c) infine, sul piano processuale, nel prevedere che "l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro .... sicché la perdita del diritto del lavoratore non può aversi ove il datore "non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto".
Detta interpretazione non contrasta con quanto espresso dalla Corte Costituzionale, quando fu ad essa sottoposta questione di legittimità rispetto alla previsione del D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma
8, conv., con mod. in L. n. 135 del 2012 - secondo cui, nell'ambito del lavoro pubblico, le ferie, i riposi e i permessi siano obbligatoriamente goduti secondo le previsioni dei rispettivi ordinamenti e che non si possano corrispondere "in nessun caso" trattamenti economici sostitutivi.
In tal caso la Corte Costituzionale 6 maggio 2016, n. 95 ha, infatti, ritenuto che la legge non fosse costituzionalmente illegittima, in quanto da interpretare nel senso che la perdita del diritto alla monetizzazione non può aversi allorquando il mancato godimento delle ferie sia incolpevole, non solo perché dovuto ad eventi imprevedibili non dovuti alla volontà del lavoratore, ma anche quando ad essere chiamata in causa sia la "capacità organizzativa del datore di lavoro", nel senso che quest'ultima va esercitata in modo da assicurare che le ferie siano effettivamente godute nel corso del rapporto quale diritto garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma 3), dalle fonti internazionali
(Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con L. 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle Europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre
2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del
Consiglio), sicché non potrebbe vanificarsi "senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso... da.... causa non imputabile al lavoratore", tra cui rientra quanto deriva dall'inadempimento del datore di lavoro ai propri obblighi organizzativi in materia, i quali non possono che essere ravvisati, per coerenza complessiva dell'ordinamento, nell'assetto sostanziale e processuale quale compiutamente delineato dalla Corte di Giustizia nei termini già sopra evidenziati.
Calando i principi espressi nella fattispecie non vi è prova che il si sia attivato informando CP_1 ed invitando la lavoratrice al godimento delle ferie.
Pertanto, è dovuta l'indennità risarcitoria per le giornate di ferie non fruite.
Quanto al loro calcolo soccorre l'art. 19, co. 2, del CCNL 2006-2009, per il quale le ferie per il personale assunto a tempo determinato sono calcolate in maniera proporzionale al servizio prestato, con la precisazione che i docenti con meno di tre anni di servizio hanno diritto a 30 giorni di ferie l'anno, mentre quelli con più di tre anni di servizio hanno diritto a 32 giorni di ferie l'anno.
Nello specifico va quindi utilizzata la proporzione indicata dal ricorrente ossia: 360: 30/32 (Giorni di ferie maturati) = N(numero di giorni lavorati): X(giorni di ferie risultanti).
Si condivide, inoltre, il prospetto eseguito dalla ricorrente in ricorso per il calcolo del dovuto, in quanto contabilmente corretto e non contestato.
Ne consegue che parte resistente va condannata al pagamento dell'importo richiesto oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo (30 giugno per ciascun'annualità).
Quanto alla eccepita prescrizione, al di là della applicazione nello specifico del termine quinquennale o decennale (dovuta alla individuazione quale risarcimento o retribuzione) non risulta decorso in considerazione della annualità di riferimento il termine breve.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
PQM
Così provvede:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il resistente al pagamento di €5.069,24 CP_1 oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo
2) Condanna il al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 1314,00 oltre CP_1
CU IVA CPA e spese forfettarie con attribuzione . Si comunichi Napoli 21 maggio 2025