TRIB
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 21/03/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Tribunale di Vasto, Ufficio Crisi d'impresa e dell'insolvenza, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
- Dr. Michele Monteleone Presidente relatore
- Dr.ssa Anna Rosa Capuozzo Giudice
- Dr. Fabrizio Pasquale Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nel procedimento unitario R.G. n. 1-1/2025 promosso dal creditore procedente rappresentato e difeso come in atti;
Nei confronti di: (C.F., P.IVA e iscrizione al Registro Imprese di CP_1
Chieti n. , iscritta al REA n. CH- 131169), con sede in San Salvo (CH), P.IVA_1 al c.so Garibaldi, n. 81, in persona del legale rappresentante pro tempore; letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato dal predetto ricorrente;
esaminata la documentazione allegata;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio, ai sensi dell'art. 27, co. 2 CCII;
dato atto della mancata costituzione della parte resistente, alla quale è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione della udienza fissata ai sensi dell'art. 41 CCII giusta certificazione in atti;
Pag. 1 a 8 considerato che il debitore, in quanto impresa che esercita attività commerciale
(cfr. risultanze visura camerale in atti), iscritta nella sezione ordinaria, è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.1, 2 e 121 CCII;
ritenuto che
nel caso di specie sussiste lo specifico requisito soggettivo per l'assoggettabilità della resistente alla procedura di liquidazione giudiziale posto che, non risultano bilanci depositati presso il Registro delle Imprese, né sono stati depositati i bilanci degli ultimi tre esercizi, sicché appare evidente che la debitrice non ha adempiuto alle prescrizioni dettate dal codice civile in materia di pubblicazione del bilancio presso l'ufficio del Registro delle Imprese, con conseguente lesione delle ragioni di tutela dei terzi che con la stessa hanno intrattenuto rapporti di natura economica e, pertanto, non è stato possibile provare il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 CCII ed in ogni caso, stante la contumacia della debitrice, a carico della quale grava il relativo onere, non è stata fornita la prova del contrario;
ritenuto, quanto alla sussistenza dello stato di insolvenza, che la resistente non ha adempiuto alle obbligazioni assunte nell'esercizio dell'impresa, come dimostrato dall'esito infruttuoso delle esecuzioni individuali promosse e in danno della predetta presso la sede legale, come può evincersi dalla documentazione versata in atti dal ricorrente (cfr. doc. 2); rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5,
CCII essendo a tale fine sufficiente il credito preteso dal ricorrente, giusta documentazione in atti, non senza evidenziare la riscontrata sussistenza dei debiti scaduti nei confronti dell'Erario, emersi dalle informazioni acquisite tramite la cancelleria di questo Tribunale, in particolare, sussiste un debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e di Riscossione di euro 5.320.000,00 circa per debiti di imposta per gli anni 2013-2021; ritenuto, pertanto, che ricorrono i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto, nella nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e
358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;
DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Pag. 2 a 8 nei confronti di (C.F., P.IVA e iscrizione al Registro Imprese di Chieti CP_1
n. , iscritta al REA n. CH- 131169), con sede in San Salvo (CH), al P.IVA_1
c.so Garibaldi, n. 81, in persona del legale rappresentante pro tempore; nomina
Il dr. Michele Monteleone Giudice Delegato per la procedura in oggetto, nomina dr. ( curatore, che alla luce Persona_1 Email_1 dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII;
avvisa il curatore che, ai sensi dell'art. 126, co. 1, CCII, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina, deve fare pervenire in cancelleria la propria accettazione e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà
d'urgenza alla nomina di altro curatore;
avvisa il curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico – e comunque, entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria, una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 35, co. 4 bis, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i.e. di non essere legato al rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge
20 maggio 2016 n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, e di non essere tra coloro i quali hanno con tali magistrati con rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente, il Tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione;
invita il curatore a dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, co. 2 CCII;
autorizza
Pag. 3 a 8 il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L.
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al curatore di:
• procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, alla apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente a loro inventario. Il curatore può chiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.;
• redigere l'inventario nel più breve termine possibile, secondo le norme stabilite dal Codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
• compilare, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché, l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi e di depositare tali elenchi in cancelleria;
nonché, di fornire al giudice delegato il nominativo dei creditori disponibili ad assumere l'incarico di componente del comitato dei creditori da istituire nel termine di cui all'articolo 138 CCII;
Pag. 4 a 8 • presentare – entro 30 giorni – al Giudice Delegato, un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi quattro e 5 CCII;
• attivare il domicilio digitale della procedura per fino a quando non si attiva la comunicazione telematica al curatore delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal;
Controparte_2
• comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal Registro delle Imprese, ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla resistenza o al domicilio del destinatario:
a. che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'art. 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b. la data, l'ora, il luogo fissati per l'esame dello stato passivo ed il termine entro cui vanno presentate le domande;
c. ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, co. 3, CCII, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, co. 3, lett. e)
CCII;
d. che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'art. 232, co. 4 CCII;
e. il domicilio digitale della procedura;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi
Pag. 5 a 8 precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII, in mancanza di tale deposito il curatore ne darà comunicazione al P.M.; ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura;
in mancanza, provvederà il curatore dandone, contestualmente, notizia al P.M.; invita il curatore ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato da parte debitrice e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII o a depositare, in alternativa, una relazione in cui indichi che non sono necessarie le modifiche, con l'indicazione, sinteticamente motivata, delle ragioni;
fissa il giorno 14/05/2025 alle ore 10.00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato, avvertendo il debitore che, in tale sede, può chiedere di essere sentito;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso (da trasmettere almeno 30 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo). Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, co. 1 bis,
Pag. 6 a 8 ovvero 22, co. 3, d. lgs 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'art. 200 CCII insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del Tribunale. Il ricorso contiene:
a. l'indicazione della procedura di cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità diverse dall'accredito in conto corrente stabilite dal giudice delegato ai sensi dell'art. 230, co. 1;
b. la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si intende la restituzione o la rivendicazione o l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al reparto, se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale e terzo datore di ipoteca;
c. la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d. l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita se questa ha carattere speciale;
e. l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura le cui variazioni e onere comunicare al curatore;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale il ricorrente intende ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala
Pag. 7 a 8 al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società sottoposta alla liquidazione;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146
DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata, ai sensi dell'art. 45 CCII al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al P.M., al ricorrente;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa per estratto (nome del debitore, nome del curatore, dispositivo e data deposito) all'Ufficio del Registro delle Imprese dove ha sede il debitore, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII ed iscritta presso lo stesso.
Così deciso nella camera di consiglio del 19/03/2025
Il Presidente relatore
Michele Monteleone
Pag. 8 a 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Tribunale di Vasto, Ufficio Crisi d'impresa e dell'insolvenza, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
- Dr. Michele Monteleone Presidente relatore
- Dr.ssa Anna Rosa Capuozzo Giudice
- Dr. Fabrizio Pasquale Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nel procedimento unitario R.G. n. 1-1/2025 promosso dal creditore procedente rappresentato e difeso come in atti;
Nei confronti di: (C.F., P.IVA e iscrizione al Registro Imprese di CP_1
Chieti n. , iscritta al REA n. CH- 131169), con sede in San Salvo (CH), P.IVA_1 al c.so Garibaldi, n. 81, in persona del legale rappresentante pro tempore; letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato dal predetto ricorrente;
esaminata la documentazione allegata;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio, ai sensi dell'art. 27, co. 2 CCII;
dato atto della mancata costituzione della parte resistente, alla quale è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione della udienza fissata ai sensi dell'art. 41 CCII giusta certificazione in atti;
Pag. 1 a 8 considerato che il debitore, in quanto impresa che esercita attività commerciale
(cfr. risultanze visura camerale in atti), iscritta nella sezione ordinaria, è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.1, 2 e 121 CCII;
ritenuto che
nel caso di specie sussiste lo specifico requisito soggettivo per l'assoggettabilità della resistente alla procedura di liquidazione giudiziale posto che, non risultano bilanci depositati presso il Registro delle Imprese, né sono stati depositati i bilanci degli ultimi tre esercizi, sicché appare evidente che la debitrice non ha adempiuto alle prescrizioni dettate dal codice civile in materia di pubblicazione del bilancio presso l'ufficio del Registro delle Imprese, con conseguente lesione delle ragioni di tutela dei terzi che con la stessa hanno intrattenuto rapporti di natura economica e, pertanto, non è stato possibile provare il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 CCII ed in ogni caso, stante la contumacia della debitrice, a carico della quale grava il relativo onere, non è stata fornita la prova del contrario;
ritenuto, quanto alla sussistenza dello stato di insolvenza, che la resistente non ha adempiuto alle obbligazioni assunte nell'esercizio dell'impresa, come dimostrato dall'esito infruttuoso delle esecuzioni individuali promosse e in danno della predetta presso la sede legale, come può evincersi dalla documentazione versata in atti dal ricorrente (cfr. doc. 2); rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5,
CCII essendo a tale fine sufficiente il credito preteso dal ricorrente, giusta documentazione in atti, non senza evidenziare la riscontrata sussistenza dei debiti scaduti nei confronti dell'Erario, emersi dalle informazioni acquisite tramite la cancelleria di questo Tribunale, in particolare, sussiste un debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e di Riscossione di euro 5.320.000,00 circa per debiti di imposta per gli anni 2013-2021; ritenuto, pertanto, che ricorrono i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto, nella nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e
358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;
DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Pag. 2 a 8 nei confronti di (C.F., P.IVA e iscrizione al Registro Imprese di Chieti CP_1
n. , iscritta al REA n. CH- 131169), con sede in San Salvo (CH), al P.IVA_1
c.so Garibaldi, n. 81, in persona del legale rappresentante pro tempore; nomina
Il dr. Michele Monteleone Giudice Delegato per la procedura in oggetto, nomina dr. ( curatore, che alla luce Persona_1 Email_1 dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII;
avvisa il curatore che, ai sensi dell'art. 126, co. 1, CCII, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina, deve fare pervenire in cancelleria la propria accettazione e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà
d'urgenza alla nomina di altro curatore;
avvisa il curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico – e comunque, entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria, una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 35, co. 4 bis, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i.e. di non essere legato al rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge
20 maggio 2016 n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, e di non essere tra coloro i quali hanno con tali magistrati con rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente, il Tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione;
invita il curatore a dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, co. 2 CCII;
autorizza
Pag. 3 a 8 il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L.
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al curatore di:
• procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, alla apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente a loro inventario. Il curatore può chiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.;
• redigere l'inventario nel più breve termine possibile, secondo le norme stabilite dal Codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
• compilare, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché, l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi e di depositare tali elenchi in cancelleria;
nonché, di fornire al giudice delegato il nominativo dei creditori disponibili ad assumere l'incarico di componente del comitato dei creditori da istituire nel termine di cui all'articolo 138 CCII;
Pag. 4 a 8 • presentare – entro 30 giorni – al Giudice Delegato, un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi quattro e 5 CCII;
• attivare il domicilio digitale della procedura per fino a quando non si attiva la comunicazione telematica al curatore delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal;
Controparte_2
• comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal Registro delle Imprese, ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla resistenza o al domicilio del destinatario:
a. che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'art. 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b. la data, l'ora, il luogo fissati per l'esame dello stato passivo ed il termine entro cui vanno presentate le domande;
c. ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, co. 3, CCII, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, co. 3, lett. e)
CCII;
d. che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'art. 232, co. 4 CCII;
e. il domicilio digitale della procedura;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi
Pag. 5 a 8 precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII, in mancanza di tale deposito il curatore ne darà comunicazione al P.M.; ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura;
in mancanza, provvederà il curatore dandone, contestualmente, notizia al P.M.; invita il curatore ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato da parte debitrice e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII o a depositare, in alternativa, una relazione in cui indichi che non sono necessarie le modifiche, con l'indicazione, sinteticamente motivata, delle ragioni;
fissa il giorno 14/05/2025 alle ore 10.00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato, avvertendo il debitore che, in tale sede, può chiedere di essere sentito;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso (da trasmettere almeno 30 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo). Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, co. 1 bis,
Pag. 6 a 8 ovvero 22, co. 3, d. lgs 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'art. 200 CCII insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del Tribunale. Il ricorso contiene:
a. l'indicazione della procedura di cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità diverse dall'accredito in conto corrente stabilite dal giudice delegato ai sensi dell'art. 230, co. 1;
b. la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si intende la restituzione o la rivendicazione o l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al reparto, se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale e terzo datore di ipoteca;
c. la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d. l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita se questa ha carattere speciale;
e. l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura le cui variazioni e onere comunicare al curatore;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale il ricorrente intende ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala
Pag. 7 a 8 al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società sottoposta alla liquidazione;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146
DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata, ai sensi dell'art. 45 CCII al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al P.M., al ricorrente;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa per estratto (nome del debitore, nome del curatore, dispositivo e data deposito) all'Ufficio del Registro delle Imprese dove ha sede il debitore, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII ed iscritta presso lo stesso.
Così deciso nella camera di consiglio del 19/03/2025
Il Presidente relatore
Michele Monteleone
Pag. 8 a 8