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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 23/09/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di RI
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 806/2025 promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Marco Esposito del Foro di Bologna con elezione di domicilio digitale all'indirizzo PEC: Email_1
RICORRENTE contro
(CF: ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro in carica
(CF: Controparte_2
) in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_2 rappresentati e difesi ex art. 417-bis del codice di procedura civile dai propri funzionari che eleggono domicilio presso la sede dell'
[...] in Bologna, via de' Castagnoli n. 1, pec: Controparte_3
Email_2
RESISTENTI
OGGETTO
LAVORO PUBBLICO
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente : IN VIA PRINCIPALE: accertare il diritto della Ricorrente alla conferma dell'incarico presso l'Istituto “Belluzzi-da Vinci” di RI, fin dall'A.S. 2024/2025 e per l'effetto ordinare all'Amministrazione di provvedere a formulare il relativo incarico triennale con decorrenza immediata.
IN VIA SUBORDINATA: accertare il diritto della Ricorrente alla conferma dell'incarico presso l'Istituto “Belluzzi-da Vinci” di RI, fin dall'A.S. 2024/2025 e per l'effetto ordinare all'Amministrazione di provvedere a formulare il relativo incarico triennale con decorrenza dal 1 settembre.
Con vittoria di spese e compensi.
Per le amministrazioni scolastiche convenute :
1) Accertare e dichiarare l'infondatezza del ricorso.
2) Respingere il ricorso e per l'effetto conseguentemente rigettare in toto le istanze di controparte .
3) Condannare parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato da , Dirigente Scolastico con incarico Parte_1 di direzione dell'IPSSEOA “S.P. Malatesta” di RI , finalizzato all'accertamento del suo diritto alla riconferma del proprio incarico di Dirigente dell'Istituto Tecnico Tecnologico “O. Belluzzi-L. da Vinci” di RI scaduto in data 31 agosto 2024 stante l'illegittimità della determinazione di segno contrario assunta in data 15\07\2024 del Dirigente Generale dell'
[...]
è immeritevole di accoglimento . Controparte_2
La questione sottoposta all'attenzione del giudicante è già stata valutata negativamente dal Giudice del Lavoro di RI e dal Tribunale di RI in composizione collegiale nella fase di urgenza nell'ambito della causa n. 865\24 RGL definita con ordinanza in data 28\08\2024 confermata in sede di reclamo dal Tribunale di RI con la ordinanza in data 14\11\2024 emessa nell'ambito della causa n. 950\24 RGL , condivisibili provvedimenti questi di seguito riportati per stralcio .
Si legge in particolare nella ordinanza del GL in data 28\08\2024 : “ …le amministrazioni scolastiche (hanno) comprovato la sussistenza di fondati motivi che sconsigliano la permanenza della ricorrente nel suo incarico di Dirigente Scolastico presso l'Istituto Tecnico Tecnologico “O. Belluzzi-L.da Vinci” sito in RI avendo la stessa instaurato insanabili rapporti conflittuali con le organizzazioni sindacali di categoria per come desumibile dalla documentazione allegata in atti . Emblematico in tale senso è il ricorso proposto in data 1\06\2023 dalla CP_4 Parte_2 [
a norma dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970,
[...] n. 300 e succ. mod. finalizzato alla repressione della condotta antisindacale tenuta dal Dirigente Scolastico dell' Controparte_5 consistita nell'avere ripetutamente violato gli
[...] obblighi di informazione e confronto previsti dalla contrattazione collettiva e proceduto inoltre alla determinazione unilaterale del Contratto Integrativo di Istituto (CII) senza proseguire le trattative con le organizzazioni sindacali , ricorso questo che veniva accolto dal Giudice del Lavoro con decreto in data 9\06\2023 con il quale è stato ordinato “ …alle amministrazioni scolastiche convenute e per esse all' Controparte_6 di RI in persona della sua dirigente pro
[...] tempore : − di cessare tale condotta antisindacale e di astenersi dal reiterare siffatto comportamento in futuro;
- di consegnare alle parti sindacali la documentazione indicata in motivazione e di riaprire le trattative finalizzate alla stipulazione in via definitiva del contratto integrativo d'istituto, attenendosi alle prescrizioni in materia dettate dalla legge e dalla contrattazione collettiva, ed improntando la propria condotta nelle relazioni sindacali ai principi di buona fede e leale collaborazione…”. Si legge a tale riguardo nella motivazione del provvedimento : “ …Così delineato il quadro normativo e contrattuale di riferimento, è evidente che i comportamenti tenuti dalla Dirigente scolastica dell'Istituto convenuto abbiano contravvenuto le suddette disposizioni e questo sotto due profili. In primo luogo, come emerge documentalmente dagli atti di causa e confermato dagli informatori sentiti in udienza , la Dirigente scolastica ha violato gli obblighi di informazione e confronto previsti dalla contrattazione collettiva in quanto, nel corso delle trattative ha sempre prodotto, nonostante le reiterate e formali richieste di parte sindacale, resoconti dei compensi liquidati per voci aggregate ed in via percentuale. Così facendo la DS ha però reso nei fatti impossibile verificare l'effettiva destinazione dei compensi, violando le prerogative della RSU in materia. Infatti, l'utilizzo delle percentuali per determinare la consistenza dei compensi, peraltro in modo aggregato, non permette a chi li legge di capire come effettivamente sono distribuite le risorse e, in particolare, ai sindacati di individuare l'esatta determinazione dei compensi per ciascuna funzione svolta dal lavoratore, rendendo impossibile una verifica in un'ottica di equità rispetto ai carichi di lavoro assegnati e di equilibrio generale nella distribuzione delle risorse. Per converso, il Dirigente Scolastico, in attuazione della normativa sopra esposta e dei principi di correttezza e trasparenza che devono animare le relazioni sindacali all'interno della Scuola, è chiamato ad indicare in maniera precisa per ciascun incarico o funzione o attività il numero degli addetti interessati e l'ammontare del compenso. Il fatto che la rendicontazione dei fondi di cui si discute avvenga in forma disaggregata così come richiesto dai sindacati non può di certo comportare la prospettata violazione della privacy dei dipendenti dell'Istituzione scolastica , trattandosi di comunicare alle organizzazioni sindacali non i nominativi del personale e le somme liquidate a ciascuno per lo svolgimento delle attività finanziate ma al contrario solo l'ammontare del trattamento accessorio effettivamente distribuito in relazione a qualifiche e\o mansioni e\o orari (che sono impersonali), senza comunicare i nominativi e le somme erogate individualmente (cfr. da ultimo TAR del Friuli Venezia Giulia, Sentenza n. 42 del 03.02.2021 e nota del Garante Privacy prot. N. 49472 del 28/12/2020 in risposta alla stessa ). Utili Pt_3 esempi di come dovrebbero essere impostate tali determinazioni da parte del Dirigente Scolastico si trovano nella documentazione adottata dagli altri istituti scolastici della provincia, come si evince dai docc. 16 depositati da parte ricorrente. In secondo luogo, l'ulteriore violazione posta in essere dalla Dirigente Scolastica sta nel fatto di non aver proseguito le trattative dopo aver proceduto alla determinazione unilaterale del Contratto Integrativo di Istituto (CII), come invece prevede sia l'art. 40 TUPI sia l'art. 7 C.C.N.L. . Infatti, le norme in materia prevedono che, se da un lato il Dirigente Scolastico può adottare un atto unilaterale “qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa”, dall'altro lato la determinazione unilaterale è solo provvisoria e, inoltre, ad essa si accompagna l'obbligo di continuare le trattative al fine di raggiungere quello che comunque deve essere un accordo condiviso tra Dirigente Sindacale e rappresentanze sindacali. In altri termini, la normativa in materia prevede che il Contratto Integrativo di Istituto (CII), nella sua versione definitiva, debba essere il risultato condiviso degli sforzi collaborativi tra Dirigente e RSU, in un'ottica di correttezza e trasparenza come frutto di un dialogo costruttivo tra le parti, non potendo ammettersi invece che diventi definitiva la determinazione unilaterale che il Dirigente Scolastico può adottare solo in via d'eccezione e solo provvisoriamente qualora lo richieda la funzionalità dell'azione amministrativa. Del resto, anche se appartenente alla species della contrattazione collettiva, Contratto Integrativo di Istituto (CII) rientra nel genus dei contratti e, come tale, in quanto contratto, richiede l'accordo di entrambe le parti che vi saranno vincolate, a maggior ragione se l'accordo riguarda - come per il CII - profili rilevanti della vita scolastica, come raccordo tra l'attività direttiva e le esigenze del personale della scuola con l'obiettivo di migliorare la qualità del servizio scolastico. In sostanza il contratto, e quindi anche il Contratto Integrativo di Istituto (nella sua versione definitiva) come qualsiasi altro contratto, deve essere il frutto della volontà concorde delle parti coinvolte, nella specie il Dirigente scolastico e le parti sindacali. Entrambe le parti, comunque, devono portare avanti le trattative in modo corretto, trasparente e funzionale al buon andamento dell'azione, il che comporta - sia per il Dirigente scolastico che per le parti sindacali – anche di cercare la soluzione condivisa di compromesso più ragionevole e in tempi congrui, per evitare stalli eccessivi nella contrattazione e addivenire alla stipulazione del CII nel rispetto delle tempistiche previste dalla legge. Rimane comunque ferma la considerazione in base alla quale vige, per il Dirigente scolastico, il divieto di abusare della possibilità di adozione in via provvisoria del Contratto Integrativo di Istituto (CII) : possibilità questa che è prevista dalla legge e dalla contrattazione collettiva come facoltativa, eccezionale e, appunto, con valenza provvisoria fino a che non si addiviene alla stipulazione definitiva in via consensuale . Dunque, è del tutto illegittimo che, nel caso di specie, la , nonostante le Parte_4 richieste del sindacato di riaprire le trattative dopo la determinazione unilaterale ex art. 40 TUPI (cfr. docc 10 e 11 di parte ricorrente), abbia rifiutato il confronto e considerato definitivo, procedendo alla sua sottoscrizione in modo ancora unilaterale, un Contratto Integrativo di Istituto (CII) che era e poteva essere solo provvisorio, in quanto da lei determinato unilateralmente e senza l'accordo delle parti sindacali. Anzi, limitarsi a comunicare alla parte sindacale - come fa la Dirigente scolastica nella determinazione del 21.3.2023 (doc. 12 di parte ricorrente) - che sono possibili “successivi atti di adesione da parte delle RSU e delle OO.SS. di categoria” snatura quella che è la stessa funzione del CII, perché nega in radice il confronto sindacale e impone alla RSU la scelta obbligata di accettare una determinazione che, nata come provvisoria perché adottata in via d'urgenza e unilaterale, viene resa illegittimamente definitiva, senza la possibilità per le parti sindacali di modificarne e condividerne il contenuto, svuotando così i poteri rappresentativi delle stesse…”. Provvedimento giudiziario questo di certo ben conosciuto dalla ricorrente che ne era parte in causa , essendo destituite di fondamento le censure avanzate sul punto dalla sua difesa …” .
− si legge nella ordinanza in data 14\11\2024 del Tribunale di RI in composizione collegiale : “…Tanto premesso quanto allo svolgimento del processo, il reclamo proposto dalla prof.ssa non può trovare Parte_1 accoglimento, per difetto tanto del presupposto del fumus boni iuris quanto di quello del periculum in mora. Quanto al primo profilo, occorre osservare che nel caso di specie non si discute di trasferimento della dirigente per incompatibilità ambientale, bensì della mancata conferma dell'incarico di durata triennale alla sua scadenza naturale del 31/08/2024. Parimenti, l' non ha Controparte_2 motivato la mancata conferma della odierna reclamante in ragione del principio di rotazione periodica degli incarichi dirigenziali, bensì ha fatto riferimento all'interesse dell'Amministrazione a procedere al mutamento dell'incarico, come si ricava dalla Nota dell' per l' prot. n. 17.466 del 5 Pt_5 CP_2 giugno 2024 inviata alla Dirigente In merito al conferimento degli Parte_1 incarichi dirigenziali trova applicazione l'art. 19 d.lgs. 165/2001 (richiamato anche nella Nota dell' per l' prot. n.18.959 del 18 giugno Pt_5 CP_2 2024, con cui è stata avviata la procedura di attribuzione degli incarichi dirigenziali per l'anno 2024/2025), secondo cui “Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico”. Quanto alla possibilità di rinnovo dell'incarico dirigenziale, l'art. 9, comma 32, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, dispone che: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore (…)”. Si tratta, dunque, di una decisione che rientra nella discrezionalità del datore di lavoro, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Il dirigente pubblico, il cui incarico sia venuto a scadenza, non ha diritto ad ottenerne il rinnovo, né l'eliminazione, ad opera della l. n. 145 del 2002, del criterio della rotazione previsto dalla originaria formulazione dell'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, ha inciso sulla posizione soggettiva del dirigente già designato, operando lo stesso sulle scelte che la P.A. deve compiere, le quali devono conformarsi esclusivamente ai canoni di buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost.” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4621 del 22/02/2017). La giurisprudenza ha altresì chiarito che “In tema di pubblico impiego privatizzato, gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali hanno natura di determinazioni negoziali, a cui devono applicarsi i criteri generali di correttezza e buona fede, alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., sicché in capo al dipendente è configurabile una posizione soggettiva di interesse legittimo di diritto privato, che rientra nella categoria dei diritti di cui all'art. 2907 cod. civ., e sussiste anche rispetto agli atti preliminari al conferimento dell'incarico. Tale posizione è suscettibile di tutela giurisdizionale, anche in forma risarcitoria, a condizione che l'interessato ne alleghi e provi la lesione, nonché il danno subito, in dipendenza dell'inadempimento degli obblighi gravanti sull'amministrazione, senza che la pretesa risarcitoria possa fondarsi sulla lesione del diritto al conferimento dell'incarico, che non sussiste prima della stipula del contratto con la P.A.” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 7495 del 14/04/2015). Così ricostruito il quadro di riferimento, nel caso di specie la decisione di non confermare la attuale reclamante nell'incarico di direzione dell'Istituto “O. Belluzzi-L. da Vinci” di RI, per destinarla alla direzione di altro Istituto Scolastico sito nello stesso comune, non appare né discriminatoria né contra legem. La motivazione per cui ella, malgrado la sua richiesta, non è stata confermata nel precedente incarico è contenuta nel Decreto del Direttore Generale del 30 luglio 2024, di conferimento dell'incarico di direzione presso l' RNRH030001 - Controparte_7
in cui nelle premesse si legge Controparte_8 che: “CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico è stato Parte_1 destinatario di incarico dirigenziale, conferito con D.D.G. n.501/2021, in scadenza al 31/08/2024; VISTA la propria nota prot. n. 17466 del 5/06/2024 indirizzata al Dirigente Scolastico VISTA la domanda di Parte_1 conferma sulla medesima sede presentata dal Dirigente Scolastico
[...] nato a [...] [...] - C.F. Parte_1 CP_8 C.F._1
RITENUTO necessario procedere al mutamento d'incarico per il Dirigente Scolastico per esigenze dell'Amministrazione a garanzia Parte_1 del buon andamento, dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa;
ACQUISITO il motivato parere del Dirigente dell' Controparte_9 che propone di affidare al Dirigente Scolastico
[...] Parte_1 la direzione dell'Istituto RNRH030001 - CP_8 Controparte_10
”. Proprio in tale parere, che l'odierna reclamante avrebbe
[...] potuto acquisire mediante accesso agli atti, si riportano per esteso le ragioni che hanno indotto l' a non confermare la reclamante nel Controparte_2 precedente incarico, come da motivazione di seguito riportata: “La vicenda che riguarda la è nota a ST EZ (stanti le segnalazioni Persona_1 dell'UST di RI e della Presidente del C.d.l.). La DS ancorché invitata a chiedere la mobilità e nonostante il lungo colloquio con il sottoscritto, ha chiesto conferma. Si ritiene, per le ragioni già ampiamente illustrate, che non sia conforme all'interesse dell'amministrazione che la DS giunta alla naturale scadenza del contratto triennale (peraltro rinnovato alla precedente scadenza nonostante la presenza di analoghe difficoltà che non sono state risolte dalla DS nel corso del corrente mandato) rimanga sulla sede di attuale titolarità stanti le difficoltà diffusamente manifestate nei confronti della comunità scolastica (Cdl in particolare) e con le OOSS. Tra l'altro, la condanna ex art. 28 St. Lav. in primo grado testimonia un livello di conflittualità e tensione relazionale all'interno dell'Istituto, in maniera del tutto indipendente da quale potrà essere l'esito della pendente impugnazione. (…)”. In tale contesto, deve essere condivisa la decisione del Giudice del Lavoro, che ha ravvisato la sussistenza di fondati motivi che sconsigliano la conferma della DS nell'incarico Parte_1 presso l'Istituto Scolastico “O. Belluzzi-L. da Vinci”, in quanto la condanna riportata dall'Amministrazione Scolastica per condotta antisindacale, a prescindere dall'esito del giudizio di opposizione, appare effettivamente emblematica dell'esistenza di una conflittualità insanabile nei rapporti tra la Dirigente e le Organizzazioni Sindacali all'interno di quella scuola. Tanto affermato quanto al fumus boni iuris, deve comunque osservarsi che la reclamante non ha dato prova dell'esistenza di un pregiudizio irreparabile, in quanto ella è stata destinata alla direzione di un Istituto Scolastico posto a poca distanza da quello cui era assegnata in precedenza e rientrante nella stessa fascia di complessità, per cui non ha perso professionalità, né retribuzione, né prestigio, né ha subito un aggravio di costi per raggiungere la nuova sede. Le Amministrazioni Scolastiche hanno, inoltre, documentato che la sede da lei richiesta per il corrente anno scolastico è stata affidata in reggenza e non è stata resa disponibile per le nuove assunzioni, risultando irrilevante che l'Istituto potrebbe in futuro essere assegnato ad altri. Le restanti allegazioni della reclamante risultano generiche e non correlate, dal punto di vista causale, con il mutamento di incarico presso altro Istituto Scolastico. …”.
La successiva fase di merito non ha visto alcuno sviluppo e la decisione resa nel procedimento di urgenza deve essere confermata , bastando a tale fine considerare come :
− il ricorso proposto dalle amministrazioni scolastiche avverso il decreto emesso in data 09.06.2023 con il quale il Giudice del Lavoro, in accoglimento del ricorso proposto ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300/1970 dalla
[...]
ha accertato la natura antisindacale Parte_2 Pt_2 della condotta tenuta dalle amministrazioni scolastiche ed ha alle medesime ordinato “di cessare tale condotta antisindacale e di astenersi dal reiterare siffatto comportamento in futuro;
di consegnare alle parti sindacali la documentazione indicata in motivazione e di riaprire le trattative finalizzate alla stipulazione in via definitiva del contratto integrativo d'istituto, attenendosi alle prescrizioni in materia dettate dalla legge e dalla contrattazione collettiva, ed improntando la propria condotta nelle relazioni sindacali ai principi di buona fede e leale collaborazione;
di pubblicare il presente provvedimento - entro 15 giorni dalla sua comunicazione - sulla homepage del sito internet dell'Istituto scolastico convenuto (https:www.ittsrimini.edu.it) per un periodo di 30 giorni” sia stato rigettato dal Tribunale di RI Settore Lavoro con la Sentenza n. 360/2024 pubbl. il 22/02/2025 la cui motivazione è di seguito riportata per stralcio :
“ …Ciò posto, l'opposizione proposta dal , Controparte_1 dall' e dall' Controparte_11 [...]
non risulta meritevole di accoglimento, Controparte_12 dovendo essere condivise le argomentazioni svolte dal giudice della prima fase a fondamento della ritenuta antisindacalità della condotta posta in essere dalle amministrazioni scolastiche. Così come correttamente rilevato dal provvedimento opposto, la Dirigente scolastica dell' Controparte_12 ha violato gli obblighi di informazione e confronto
[...] previsti dalla contrattazione collettiva in quanto, nel corso delle trattative, ha sempre prodotto resoconti dei compensi liquidati per voci aggregate ed in via percentuale, nonostante le reiterate e formali richieste di parte sindacale. In tal modo, tuttavia, si è reso impossibile verificare l'effettiva destinazione dei compensi, violando le prerogative della RSU in materia, atteso che l'utilizzo delle percentuali per determinare la consistenza dei compensi, peraltro in modo aggregato, non permette di comprendere come siano distribuite le risorse e, in particolare, ai sindacati di individuare l'esatta determinazione dei compensi per ciascuna funzione svolta dal lavoratore, rendendo impossibile una verifica in un'ottica di equità rispetto ai carichi di lavoro assegnati e di equilibrio generale nella distribuzione delle risorse…”.
− le amministrazioni scolastiche hanno prodotto idonea documentazione attestanti il fatto che nel triennio 2021\2024 in cui la ricorrente ha diretto l'Istituto “Belluzzi-da Vinci” di RI il clima conflittuale si sia intensificato come dimostrato dalle seguenti segnalazioni pervenute all' : la nota del 20 Pt_5 aprile 2022, sottoscritta dai rappresentanti dei genitori di 40 consigli di classe, contenente rimostranze sulle modalità di gestione dell'istituto in tema di sostituzione dei docenti assenti, indirizzata anche alla Dirigente stessa;
la comunicazione del 28 ottobre 2022, con la quale i rappresentanti dei genitori hanno manifestato alla Dirigente scolastica il proprio disappunto per le modalità di organizzazione delle elezioni dei rappresentanti dei genitori di classe del 27.10.2022 ; la nota del 21 agosto 2023, sottoscritta dal Presidente del Consiglio di Istituto e da altri tre consiglieri, con la quale vengono segnalate all'
[...]
una serie di rimostranze in ordine alle modalità relazionali Controparte_2 e di gestione proprie della Dirigente scolastica .
La soccombenza determina la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro visto l'art. 429 c.p.c.;
pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso depositato il giorno 10\07\2025 , disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con il
[...]
e l' Controparte_1 [...]
: Controparte_2 1) Rigetta il ricorso .
2) Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore Parte_1 delle amministrazioni scolastiche convenute delle spese processuali consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 55 del 2014 e tenuto conto del disposto di cui all'art. 152 bis cpc si liquidano in complessivi euro 2.309,00 ( di cui euro 301,00 a titolo di rimborso spese forfettarie ), oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge .
Così deciso in RI, all'udienza pubblica del giorno 23\09\2025.
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'