Articolo 1 della Legge 8 luglio 1971, n. 541
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22 agosto 1971
Art. 1. Articolo unico

La legge 24 maggio 1970, n. 336 , recante benefici a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati, si applica anche agli ex deportati ed agli ex perseguitati, sia politici che razziali, assimilati agli ex combattenti.

Entrata in vigore il 22 agosto 1971
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