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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/11/2025, n. 3674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3674 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
IA VA, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 2728 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto Opposizione a cartella di pagamento (art. 615, 1' comma c.p.c.) e vertente
T R A
, rapp.to e difeso dall'avv. CASSI' DANIELE Parte_1
- OPPONENTE -
E
in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv.
SA LA, che lo rappresenta e difende
- OPPOSTA -
E
Controparte_2
- OPPOSTA CONTUMACE –
E
, in persona Controparte_3 del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. ACTIS
NT
- TERZA CHIAMATA IN CAUSA -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione notificato il 16.4.2024,
[...]
proponeva opposizione alla cartella di pagamento Pt_1
n. 06820230071846855001 notificatagli da parte dell' CP_4 per un credito del Controparte_1
deducendo essenzialmente l'illegittima
[...] escussione, da parte di (oggi Controparte_5 CP_3
in amministrazione straordinaria), della garanzia
[...] rilasciata da Controparte_6
, la non cumulabilità della fideiussione rilasciata
[...] dall'odierno opponente con la garanzia del Fondo di cui alla legge 662/1996, la nullità integrale o parziale della predetta fideiussione per violazione della normativa antitrust.
Non si costituiva l' , della quale va dichiarata la CP_4 contumacia.
Si costituiva ritualmente in giudizio il CP_1
, il quale eccepiva l'infondatezza della domanda,
[...] chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa la in amministrazione straordinaria ed, in via CP_3 riconvenzionale, di essere manlevata e, in ogni caso, tenuta indenne dalla predetta banca anche in relazione alle spese di lite.
Autorizzata tale chiamata in causa, si costituiva quest'ultima , la quale essenzialmente chiedeva CP_1 dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva e, in ogni caso, rigettarsi le domande a qualunque titolo e/o ragione proposte nei suoi confronti.
L'opposizione in esame è meritevole di accoglimento con riferimento al primo motivo di opposizione.
Invero, come già evidenziato nell'ordinanza del 7.1.2025 di accoglimento della sospensiva, dagli atti prodotti dalle parti emerge come la richiesta dell'attivazione del Fondo
Cont di garanzia gestito da sia stata operata dall'originaria banca mutuante ( in data Controparte_5
2 20.5.2021, con comunicazione dell'evento di rischio in data
19.5.2021 (cfr. doc. nn. 11 e 12 allegati alla comparsa di
Cont costituzione e risposta di ) ovvero successivamente alla stipulazione dell'accordo transattivo tra la medesima banca, il debitore principale ( Controparte_8
) e la garante avvenuta il
[...] Parte_2
28.4.2021.
Tale transazione (cfr. doc. 1 allegato all'atto di citazione) prevedeva il pagamento, contestuale alla sottoscrizione dell'accordo, della somma di € 85.000,00 “a completa tacitazione di ogni pretesa creditoria avanzata da quest'ultima ed a definizione tombale delle causali di cui al presente atto”, compreso il finanziamento del 14.4.2016 sotteso alla cartella impugnata, con liberazione
“dell'obbligata principale e dei garanti tutti, nessuno escluso” (tra cui l'odierno opponente che non prendeva parte all'accordo).
L'intervenuto pagamento di quanto dovuto in base alla suddetta transazione non risulta contestato (con gli effetti di cui all'art. 115 comma primo c.p.c.) dalla terza chiamata in causa subentrata all'originaria banca mutuante, la quale si è limitata a sostenere, in maniera non condivisibile e soprattutto non supportata ed anzi smentita dagli atti, che “gli importi indicat nella scrittura transattiva erano da considerarsi al netto delle somme connesse alla garanzia di , il cui procedimento CP_7 liquidatorio della perdita era già stato attivato dalla
ben prima della sottoscrizione dell'accordo CP_1 transattivo, ed in relazione alle quali si era (a quella data) già in attesa del relativo quietanzamento materiale”
(cfr. pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta della ). CP_3
Sul punto, la banca terza chiamata in causa non ha fornito alcuna prova dell'attivazione della garanzia
3 antecedentemente alla sottoscrizione dell'accordo transattivo ed anzi dagli prodotti dal CP_1
come detto, si ricava chiaramente il contrario.
[...]
Inoltre, secondo la terza chiamata “La valutazione del
Giudice, che si è limitato a una mera successione cronologica tra la data della transazione e la data della
Cont formale liquidazione da parte di , non ha tenuto conto della natura procedimentalizzata dell'attivazione del
Fondo, che inizia con la segnalazione dell'inadempimento e non con l'atto finale di pagamento. L'interpretazione
"tombale" dell'accordo, propugnata dall'attore e avallata in sede cautelare, porterebbe alla conseguenza irragionevole che la banca avrebbe rinunciato a una somma
(€ 21.061,97) il cui recupero era già stato avviato tramite un canale pubblicistico privilegiato. La volontà delle parti, secondo un canone di buona fede interpretativa, era chiaramente quella di definire la sola parte di debito che sarebbe rimasta a carico del debitore e dei garanti *al netto* di quanto sarebbe stato recuperato tramite il
Fondo”.
Tale tesi non convince sia perché, si ribadisce, questo
Giudice ha considerato non la data di liquidazione da parte
Cont di bensì la data di attivazione della garanzia risultante dagli atti, sia perché non tiene conto del fatto che la somma da recuperare (come poi è stata effettivamente recuperata) tramite il doveva comunque, in seguito, CP_9 essere rimborsata al medesimo dal debitore e dai CP_9 garanti (come dimostra la cartella in questa sede impugnata), i quali, dunque, non potevano non essere resi espressamente avvertiti di tale intenzione della banca in sede di accordo transattivo.
Orbene, questo Giudice è consapevole del fatto che, secondo la giurisprudenza anche di legittimità, nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del fondo di garanzia per
4 le PMI ex legge 662/1196, debbano essere tenuti distinti, da un lato, il rapporto (privatistico) intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria ed i fideiussori, in quanto fondato sul contratto di finanziamento e, dall'altro, quello riguardante in qualità di gestore del di Controparte_1 CP_9 garanzia per le PMI, l'impresa beneficiaria ed i fideiussori di quest'ultima, fondato, viceversa, sulla garanzia prevista dalla l. 662/96 e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui dall'art. 2 comma 4 DM
20.6.2005 n. 18456 e che quest'ultimo rapporto è di natura pubblicistica in ragione della fonte legale di regolamentazione del rapporto e della funzione svolta dalla garanzia, per cui, a seguito dell'escussione del fondo di garanzia e del pagamento in favore dell'istituto finanziatore da parte di si realizza Controparte_1 una surroga ex lege che consente immediatamente a quest'ultimo di agire nei confronti dell'impresa finanziata e di eventuali garanti, senza che le vicende relative al
(diverso) rapporto di natura privatistica possano incidere sulla procedura esattoriale.
Tuttavia, nel caso di specie, quello che viene in rilievo non è tanto una vicenda del rapporto privatistico quanto proprio la legittimità della genesi del rapporto pubblicistico e, anche in virtù del principio di economia processuale, non può consentirsi che l'opponente sia costretto a soddisfare la pretesa di Controparte_1 per poi agire in separata sede per il recupero di quanto pagato nei confronti della originaria banca finanziatrice, tenuto conto anche del fatto che il Controparte_1 ha spiegato, in proposito, tempestiva e rituale domanda riconvenzionale, la quale va, quindi, accolta.
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere accolta, dovendosi dichiarare che l'odierno opponente nulla deve a
5 e, per Controparte_6 essa, all' in virtù della Controparte_2 cartella esattoriale impugnata, ed, anche in accoglimento
Cont della domanda riconvenzionale spiegata da condannare la in amministrazione straordinaria alla CP_3 CP_3
Cont restituzione a della somma di € 20.879,08, liquidata a titolo di perdita alla in data 3.9.2021 Controparte_5 da parte del Consiglio di Gestione del Fondo.
Spese di lite.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico della terza chiamata in causa e vengono liquidate in dispositivo, applicando il DM 55/2014 con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. IA VA, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Dichiara la contumacia dell' CP_4
B) Accoglie l'opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. alla cartella di pagamento n. 06820230071846855001 e, per l'effetto,
C) Dichiara che l'opponente nulla deve a
[...]
e, per essa, Controparte_6 all' in virtù Controparte_2 della predetta cartella esattoriale;
D) Condanna la in amministrazione CP_3 straordinaria alla restituzione a
[...] della somma di Controparte_6
€ 20.879,08;
E) Condanna la terza chiamata in causa in CP_3 amministrazione straordinaria al pagamento, in
Cont favore dell'opponente e dell'opposta , delle spese di lite, che liquida in € 3.397,00 cadauno,
6 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15% del compenso, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione, quanto all'opponente, all'avv. Daniele Cassì, dichiaratosi antistatario.
Santa Maria Capua Vetere, 18/11/2025
IL GIUDICE Dott. IA VA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
IA VA, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 2728 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto Opposizione a cartella di pagamento (art. 615, 1' comma c.p.c.) e vertente
T R A
, rapp.to e difeso dall'avv. CASSI' DANIELE Parte_1
- OPPONENTE -
E
in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv.
SA LA, che lo rappresenta e difende
- OPPOSTA -
E
Controparte_2
- OPPOSTA CONTUMACE –
E
, in persona Controparte_3 del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. ACTIS
NT
- TERZA CHIAMATA IN CAUSA -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione notificato il 16.4.2024,
[...]
proponeva opposizione alla cartella di pagamento Pt_1
n. 06820230071846855001 notificatagli da parte dell' CP_4 per un credito del Controparte_1
deducendo essenzialmente l'illegittima
[...] escussione, da parte di (oggi Controparte_5 CP_3
in amministrazione straordinaria), della garanzia
[...] rilasciata da Controparte_6
, la non cumulabilità della fideiussione rilasciata
[...] dall'odierno opponente con la garanzia del Fondo di cui alla legge 662/1996, la nullità integrale o parziale della predetta fideiussione per violazione della normativa antitrust.
Non si costituiva l' , della quale va dichiarata la CP_4 contumacia.
Si costituiva ritualmente in giudizio il CP_1
, il quale eccepiva l'infondatezza della domanda,
[...] chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa la in amministrazione straordinaria ed, in via CP_3 riconvenzionale, di essere manlevata e, in ogni caso, tenuta indenne dalla predetta banca anche in relazione alle spese di lite.
Autorizzata tale chiamata in causa, si costituiva quest'ultima , la quale essenzialmente chiedeva CP_1 dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva e, in ogni caso, rigettarsi le domande a qualunque titolo e/o ragione proposte nei suoi confronti.
L'opposizione in esame è meritevole di accoglimento con riferimento al primo motivo di opposizione.
Invero, come già evidenziato nell'ordinanza del 7.1.2025 di accoglimento della sospensiva, dagli atti prodotti dalle parti emerge come la richiesta dell'attivazione del Fondo
Cont di garanzia gestito da sia stata operata dall'originaria banca mutuante ( in data Controparte_5
2 20.5.2021, con comunicazione dell'evento di rischio in data
19.5.2021 (cfr. doc. nn. 11 e 12 allegati alla comparsa di
Cont costituzione e risposta di ) ovvero successivamente alla stipulazione dell'accordo transattivo tra la medesima banca, il debitore principale ( Controparte_8
) e la garante avvenuta il
[...] Parte_2
28.4.2021.
Tale transazione (cfr. doc. 1 allegato all'atto di citazione) prevedeva il pagamento, contestuale alla sottoscrizione dell'accordo, della somma di € 85.000,00 “a completa tacitazione di ogni pretesa creditoria avanzata da quest'ultima ed a definizione tombale delle causali di cui al presente atto”, compreso il finanziamento del 14.4.2016 sotteso alla cartella impugnata, con liberazione
“dell'obbligata principale e dei garanti tutti, nessuno escluso” (tra cui l'odierno opponente che non prendeva parte all'accordo).
L'intervenuto pagamento di quanto dovuto in base alla suddetta transazione non risulta contestato (con gli effetti di cui all'art. 115 comma primo c.p.c.) dalla terza chiamata in causa subentrata all'originaria banca mutuante, la quale si è limitata a sostenere, in maniera non condivisibile e soprattutto non supportata ed anzi smentita dagli atti, che “gli importi indicat nella scrittura transattiva erano da considerarsi al netto delle somme connesse alla garanzia di , il cui procedimento CP_7 liquidatorio della perdita era già stato attivato dalla
ben prima della sottoscrizione dell'accordo CP_1 transattivo, ed in relazione alle quali si era (a quella data) già in attesa del relativo quietanzamento materiale”
(cfr. pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta della ). CP_3
Sul punto, la banca terza chiamata in causa non ha fornito alcuna prova dell'attivazione della garanzia
3 antecedentemente alla sottoscrizione dell'accordo transattivo ed anzi dagli prodotti dal CP_1
come detto, si ricava chiaramente il contrario.
[...]
Inoltre, secondo la terza chiamata “La valutazione del
Giudice, che si è limitato a una mera successione cronologica tra la data della transazione e la data della
Cont formale liquidazione da parte di , non ha tenuto conto della natura procedimentalizzata dell'attivazione del
Fondo, che inizia con la segnalazione dell'inadempimento e non con l'atto finale di pagamento. L'interpretazione
"tombale" dell'accordo, propugnata dall'attore e avallata in sede cautelare, porterebbe alla conseguenza irragionevole che la banca avrebbe rinunciato a una somma
(€ 21.061,97) il cui recupero era già stato avviato tramite un canale pubblicistico privilegiato. La volontà delle parti, secondo un canone di buona fede interpretativa, era chiaramente quella di definire la sola parte di debito che sarebbe rimasta a carico del debitore e dei garanti *al netto* di quanto sarebbe stato recuperato tramite il
Fondo”.
Tale tesi non convince sia perché, si ribadisce, questo
Giudice ha considerato non la data di liquidazione da parte
Cont di bensì la data di attivazione della garanzia risultante dagli atti, sia perché non tiene conto del fatto che la somma da recuperare (come poi è stata effettivamente recuperata) tramite il doveva comunque, in seguito, CP_9 essere rimborsata al medesimo dal debitore e dai CP_9 garanti (come dimostra la cartella in questa sede impugnata), i quali, dunque, non potevano non essere resi espressamente avvertiti di tale intenzione della banca in sede di accordo transattivo.
Orbene, questo Giudice è consapevole del fatto che, secondo la giurisprudenza anche di legittimità, nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del fondo di garanzia per
4 le PMI ex legge 662/1196, debbano essere tenuti distinti, da un lato, il rapporto (privatistico) intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria ed i fideiussori, in quanto fondato sul contratto di finanziamento e, dall'altro, quello riguardante in qualità di gestore del di Controparte_1 CP_9 garanzia per le PMI, l'impresa beneficiaria ed i fideiussori di quest'ultima, fondato, viceversa, sulla garanzia prevista dalla l. 662/96 e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui dall'art. 2 comma 4 DM
20.6.2005 n. 18456 e che quest'ultimo rapporto è di natura pubblicistica in ragione della fonte legale di regolamentazione del rapporto e della funzione svolta dalla garanzia, per cui, a seguito dell'escussione del fondo di garanzia e del pagamento in favore dell'istituto finanziatore da parte di si realizza Controparte_1 una surroga ex lege che consente immediatamente a quest'ultimo di agire nei confronti dell'impresa finanziata e di eventuali garanti, senza che le vicende relative al
(diverso) rapporto di natura privatistica possano incidere sulla procedura esattoriale.
Tuttavia, nel caso di specie, quello che viene in rilievo non è tanto una vicenda del rapporto privatistico quanto proprio la legittimità della genesi del rapporto pubblicistico e, anche in virtù del principio di economia processuale, non può consentirsi che l'opponente sia costretto a soddisfare la pretesa di Controparte_1 per poi agire in separata sede per il recupero di quanto pagato nei confronti della originaria banca finanziatrice, tenuto conto anche del fatto che il Controparte_1 ha spiegato, in proposito, tempestiva e rituale domanda riconvenzionale, la quale va, quindi, accolta.
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere accolta, dovendosi dichiarare che l'odierno opponente nulla deve a
5 e, per Controparte_6 essa, all' in virtù della Controparte_2 cartella esattoriale impugnata, ed, anche in accoglimento
Cont della domanda riconvenzionale spiegata da condannare la in amministrazione straordinaria alla CP_3 CP_3
Cont restituzione a della somma di € 20.879,08, liquidata a titolo di perdita alla in data 3.9.2021 Controparte_5 da parte del Consiglio di Gestione del Fondo.
Spese di lite.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico della terza chiamata in causa e vengono liquidate in dispositivo, applicando il DM 55/2014 con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. IA VA, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Dichiara la contumacia dell' CP_4
B) Accoglie l'opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. alla cartella di pagamento n. 06820230071846855001 e, per l'effetto,
C) Dichiara che l'opponente nulla deve a
[...]
e, per essa, Controparte_6 all' in virtù Controparte_2 della predetta cartella esattoriale;
D) Condanna la in amministrazione CP_3 straordinaria alla restituzione a
[...] della somma di Controparte_6
€ 20.879,08;
E) Condanna la terza chiamata in causa in CP_3 amministrazione straordinaria al pagamento, in
Cont favore dell'opponente e dell'opposta , delle spese di lite, che liquida in € 3.397,00 cadauno,
6 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15% del compenso, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione, quanto all'opponente, all'avv. Daniele Cassì, dichiaratosi antistatario.
Santa Maria Capua Vetere, 18/11/2025
IL GIUDICE Dott. IA VA
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