Art. 1. 1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla quinta ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, del quale l'Italia e' entrata a far parte in virtu' della legge 24 dicembre 1974, n. 880 , che ha ratificato e reso esecutivo l'accordo istitutivo del Fondo stesso.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' fissato nella misura di 193.500.000 unita' di conto del Fondo, pari a L. 301.826.949.000, per il triennio 1988-1990.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all' art. 1:
La legge n. 880/1974 autorizza la ratifica e da' esecuzione dell'accordo che istituisce il Fondo africano di sviluppo, adottato ad Abidjan il 29 novembre 1972.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' fissato nella misura di 193.500.000 unita' di conto del Fondo, pari a L. 301.826.949.000, per il triennio 1988-1990.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all' art. 1:
La legge n. 880/1974 autorizza la ratifica e da' esecuzione dell'accordo che istituisce il Fondo africano di sviluppo, adottato ad Abidjan il 29 novembre 1972.