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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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- 1. Buoni Postali Fruttiferi prescritti: il Tribunale di Pavia conferma, in appello, la sentenza di primo grado favorevole ai risparmiatori.Di Grazia Ferdenzi · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 29 settembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 19/09/2025, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in grado di appello nella persona del Giudice Renato Cameli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 4223/2024 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in a Parte_1 P.IVA_1
Milano, alla via Cordusio n. 4, presso lo studio dell'Avv. Gianfranco Dell'Aglio che la rappresenta e difende, giusta procura allegata, il quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE ATTRICE/APPELLANTE contro
( , e Controparte_1 C.F._1 CP_2
( elettivamente domiciliati n Parma, Borgo Scacchini, 9, presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Grazia Ferdenzi che la rappresenta e difende, giusta procura allegata, la quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 11 Per la riforma della sentenza n.156/2024 emessa dal Giudice di Pace di Voghera il
12.10.2024 e pubblicata il 14.10.2024, all'esito del giudizio iscritto al numero Rg.
335/2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da udienza del 16.9.2025 svoltasi in forma scritta richiamandosi a note precedentemente depositate e, segnatamente:
Per parte appellante “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis Parte_1 reiectis, in accoglimento del presente appello, in riforma della sentenza del Giudice di
Pace di Voghera, n. 156/2024 pubbl. il 14/10/2024 - RG n. 335/2024, così giudicare: 2 Nel merito: - in via principale: respingere le domande formulate dai sigg.ri e in CP_1 CP_2 quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto;
- conseguentemente: condannare i medesimi sigg.ri alla restituzione di quanto corrisposto da Parte_2 Parte_1 in esecuzione dell'impugnata sentenza;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di
[...] entrambi i gradi di giudizio.”
Per i convenuti e “Piaccia alla Ecc.mo Tribunale di Controparte_1 CP_2
Pavia, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto e confermare la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e compensi”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex artt. 316 e 281 decies c.p.c. ritualmente notificato unitamente a decreto di fissazione di udienza, i sig.ri e evocavano in Controparte_1 CP_2 giudizio, innanzi al Giudice di pace di Voghera, al fine di far accertare e Parte_1 dichiarare che i buoni postali da loro acquistati erano stati consegnati ai ricorrenti in assenza di foglio informativo e omettendo dovute comunicazioni e, pertanto, ottenere condanna al risarcimento dei danni subiti nella misura di €7.000,00 , oltre interessi e rivalutazione.
A supporto della propria domanda i ricorrenti deducevano che: erano contitolari di 3 buoni fruttiferi postali a termine emessi il 27.10.2001 e segnatamente, buono n.
pagina 2 di 11 00000018903610224,dell'importo di euro 1.000,00; - buono n. 00000029827210486, dell'importo di euro 5.000,00; - buono n. 00000018903510247, dell'importo di euro
1.000,00; i citati buoni recavano la sigla “a termine” nella parte anteriore, mentre nella parte posteriore recavano la sigla di appartenenza AA3 apposta a mano dal personale dell'ufficio postale;
non vi era indicazione di scadenza del titolo e non erano stati consegnati ai risparmiatori documenti informativi riguardanti il rendimento e la scadenza degli stessi;
nel 2022 il sig. si era recato per la riscossione presso la filiale CP_1 competente ma gli era stata comunicata l'avvenuta prescrizione e, pertanto, era stato negato il rimborso;
malgrado ulteriore richiesta in via formale in data 13.1.2023
[...]
non aveva mai provveduto al rimborso;
l'omessa consegna del foglio informativo Pt_1 era avvenuta in violazione degli artt. 3 e 6 D.M. 19.12.2000; la giurisprudenza di merito aveva già riconosciuto in fattispecie analoghe la responsabilità di in termini Pt_1 risarcitori.
Pur ritualmente evocata in giudizio non si costituiva restando contumace. Pt_1
Il Giudice di primo grado, con sentenza 156/2024 accoglieva la domanda e, riconoscendo la violazione della normativa sopra citata nonché l'inadempimento degli obblighi informativi, condannava al pagamento di €7000 oltre interessi e Pt_1 rivalutazione.
Avverso la citata sentenza proponeva appello formulando quale unico Parte_1 motivo di impugnazione l' errata motivazione ovvero la violazione ed errata applicazione delle norme di diritto, in particolare dell'art. 3, c. 1, e dell'art. 6 del D.M. Tesoro
19.12.2000 per pretesa mancata consegna del foglio informativo analitico, nonché dell'art. 2967 c.c. in materia di onere della prova;
segnatamente, a supporto della propria domanda,
l'appellante deduceva che: la mancata consegna del foglio informativo non era stata in alcun modo provata;
l'onere della prova della mancata consegna gravava su parte ricorrente di primo grado;
non vi era alcun obbligo di far sottoscrivere la ricevuta ai clienti;
sia applicando il DPR 256/1989 sia l'art. 119 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 Testo Unico
Bancario (di seguito non vi era alcun obbligo di conservazione della Pt_3 documentazione relativa in quanto era decorso oltre un decennio;
il termine previsto per la pagina 3 di 11 conservazione trovava altresì fondamento nell'art. 2220 c.c.; era avvenuta la regolare affissione dei cartelli informativi in filiale e le condizioni erano state pubblicate in Gazzetta
Ufficiale; la maggioritaria giurisprudenza di merito, tra cui lo stesso Tribunale di Pavia, aveva escluso gli obblighi informativi come dedotti dai ricorrenti e il conseguente risarcimento.
Si costituivano in grado di appello i sig.ri e contestando quanto ex CP_1 CP_2 adverso dedotto ed eccependo che: l'onere della prova circa la consegna del foglio informativo, non assolto, gravava proprio su , come precisato dalla preferibile e Pt_1 maggioritaria giurisprudenza;
reiterava altresì le deduzioni e argomentazioni di primo grado.
Acquisito il fascicolo di primo grado Giudice di Pace di Voghera r.g. 335/2024, la causa era istruita la causa mediante documentazione delle parti, e veniva rinviata per rimessione in decisione previa assegnazione di termini ex art. 352 c.p.c.
A seguito di un rinvio, all'udienza del 16.9.2025, le parti insistevano nelle rispettive conclusioni mediante deposito di note scritte.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1.La fattispecie concreta in esame e l'intervenuta prescrizione
2. Gli obblighi informativi a carico di Pt_1
3. L'inadempimento di nel caso concreto Pt_1
4. Le spese di giudizio
1.La fattispecie concreta in esame e l'intervenuta prescrizione
In punto di fatto è questione puntualmente dedotta, non contestata ed ex se documentata che i sig.ri e erano contitolari di 3 buoni Controparte_1 CP_2 fruttiferi postali a termine emessi il 27.10.2001 e segnatamente, buono n.
00000018903610224, dell'importo di euro 1.000,00; - buono n. 00000029827210486, dell'importo di euro 5.000,00; - buono n. 00000018903510247, dell'importo di euro
1.000,00.
Parimenti non controverso (rectius riconosciuto espressamente anche dai ricorrenti pagina 4 di 11 di primo grado) che solo nel 2022 i ricorrenti in primo grado si recarono presso l'Ufficio
di Marsaglia, nel comune di Corte Brugnatella, ove i citati buoni erano stati emessi, CP_3 per la riscossione dell'importo e che il personale di tale ufficio opponesse la prescrizione.
A riguardo, in punto di diritto, ai sensi in dell'art. 8 del DM 17.10.2001 pubblicato in G.U. 22.10.2001 . “I buoni fruttiferi postali della serie AA3 possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione. 2.
Alla scadenza del settimo anno successivo a quello di emissione è riconosciuto all'avente diritto, unitamente al capitale, un interesse lordo pari al 35% del capitale sottoscritto.”
Sotto ulteriore e connesso profilo, ai sensi dell'art. 8 del DM 19.12.2000 “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”
Tanto premesso sul piano giuridico, conseguentemente, nel caso concreto, stante la pacifica e documentata emissione in data 27.10.2001, la relativa scadenza era individuata il
27.10.2008 e la prescrizione, almeno astrattamente, maturava in data 27.10.2018: al momento della richiesta di rimborso (luglio 2022) era quindi maturata la citata prescrizione con riferimento al diritto di riscossione dei citati buoni postali.
2. Gli obblighi informativi a carico di Pt_1
In punto di diritto, in primo grado, è stato dedotto l'inadempimento da parte di Pt_1 circa la consegna del foglio informativo nonché, più in generale, la lacunosità del documento rappresentativo dei buoni fruttiferi postali.
A quest'ultimo proposito, risulta puntualmente dedotto e comprovato che, nel testo dei citati buoni fruttiferi postali, pur essendovi l'esplicita indicazione “a termine” non erano in alcun modo specificate la durata, la scadenza né il termine prescrizionale;
inoltre, nei citati buoni non vi era indicato l'atto normativo di riferimento né la Gazzetta Ufficiale ove era stato pubblicata l'emissione ma solo il numero e la tipologia, aggiunti peraltro a penna dall'addetto.(cfr dco. Allegati al fascicolo di primo grado di parte ricorrente)
In via generale e in punto di diritto, il Tribunale è consapevole e aderisce all'orientamento secondo cui “i buoni postali sono meri titoli di legittimazione, ai sensi dell'articolo 2002 cod. civ., come tali privi dei requisiti di letteralità e astrattezza. Ne
pagina 5 di 11 consegue che sono possibili variazioni derivanti dalla sopravvenienza di eventuali decreti ministeriali modificativi volti in particolare a modificare o modificare il contenuto del documento e che ciò porta a ritenere che la modificazione trova ingresso all'interno del contratto mediante una sostituzione del suo contenuto ab externo per effetto del meccanismo di integrazione automatica previsto dall'articolo 1339 c.c. A tale orientamento si è conformata la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 16 dicembre 2005, n. 27809; il richiamo a tale qualificazione è presente nelle pronunce successive;
cfr. ad es.: Cass., Sez.
U. 15 giugno 2007, n. 13979/2007; Cass. Sez. U., n. 3963/2019; Cass., n. 24527/2021;
Cass., n. 4384/2022; Cass., n. 4748/2022). I buoni postali sono quindi dei documenti che servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione: come tali, a norma dell'art.
2002 c.c., essi non sono soggetti alle norme dettate per i titoli di credito. Questo significa, in particolare, che ai buoni postali restano estranei i principi di autonomia causale, di incorporazione e di letteralità (con quel che ne discende sul piano delle eccezioni opponibili dall'avente diritto, regolamentate, per i titoli di credito, dall'art. 1993 c.c.): tant'è che è operante, rispetto ai buoni, il meccanismo di integrazione contrattuale previsto dall'art. 173 d.P.R. n. 156/1973 (v., Cass., n. 22619/2023 e successive conformi).” (da ultimo, con giurisprudenza citata Cass. 20..12.2024 n. 33631)
Il carattere di titolo di legittimazione indubbiamente influisce sul contenuto del documento ma non sufficit a escludere il rilievo giuridico in ordine all'eventuale inadempimento dall'obbligo informativo in capo all'ente, in ordine alle condizioni Pt_1 economico giuridiche del rapporto, sia con riferimento al testo del documento sia , più specificatamente, in merito al foglio informativo;
a fortiori, secondo il preferibile orientamento giurisprudenziale, proprio il carattere di mero titolo di legittimazione rafforza ulteriormente l'obbligo di consegna del foglio informativo e, più in generale, quello di adempimento degli obblighi informativi.
Risulta condivisibile quindi quanto già argomentato dalla preferibile giurisprudenza secondo cui il foglio informativo “… essendo l'unico documento ove vengono specificate tutte le indicazioni relative alle condizioni economiche e normative che regolano
l'investimento, risulta essere il nucleo essenziale del contratto sul quale deve determinarsi
pagina 6 di 11 il consenso all'acquisto dell'investitore -risparmiatore” (Trib. Milano 9.5.2025 n. 3792)
A fortiori l'obbligo di consegna del foglio informativo è chiaramente stabilito sul piano normativo, ai sensi dell'art. 6 DM 19.12.2000 secondo cui “ Parte_1 espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali.”
L'affissione in luogo pubblico delle condizioni economiche praticate si pone quindi come onere aggiuntivo e non sostitutivo all'obbligo di consegna del citato foglio informativo né in alcun modo può dirsi equipollente;
pertanto l'eccezione di parte appellante secondo cui “Sullo specifico punto delle affissioni, previste dall'art. 6 del D.M.
19.12.2000, controparte nulla ha eccepito nel ricorso introduttivo, quindi non vi può essere, come affermato dal Giudice di Pace nell'impugnata sentenza, alcuna violazione”
(cfr atto di citazione pag.) ,oltre che genericamente dedotta, è inconferente e inidonea , pur a far ritenere assolto l'onere informativo.
Sotto ulteriore e connesso profilo, sussiste comunque una significativa asimmetria informativa tra cliente e istituto postale che impone a quest'ultimo di adempiere ai propri obblighi informativi e di trasparenza con diligenza e correttezza;
a quest'ultimo proposito risulta meritevole di riproposizione recente giurisprudenza di merito secondo cui
“…l'adempimento dell'obbligo di consegna… e, più in generale, della necessaria informazione….in favore dei propri clienti, va ricondotto ad una conseguenza imposta dalla fisiologica asimmetria informativa che caratterizza il rapporto tra l' intermediario finanziario, ed i singoli risparmiatori-investitori. Tale obbligo assume carattere essenziale alla luce del fatto che il F.I.A., essendo l'unico documento ove vengono specificate tutte le indicazioni relative alle condizioni economiche e normative che regolano l'investimento, risulta essere il nucleo essenziale del contratto sul quale deve determinarsi il consenso all'acquisto dell'investitore-risparmiatore” (Corte di Appello di Milano 8.12.2024 n. 3317 in senco analogo Corte di Appello di Milano 18.11.2024 n. 1815)
Alla luce di tale univoco orientamento giurisprudenziale, nel caso concreto, da un lato era onere di predisporre un modello di buoni postali completo, sul piano Pt_1
pagina 7 di 11 contenutistico, in ordine, quanto meno, agli elementi essenziali (tra cui in primis la scadenza del buoni) e in secondo luogo, comunque, soprattutto in caso di incompletezza del documento configurante il buono postale, consegnare contestualmente ai clienti il foglio informativo allegato, esplicativo di tutte le condizioni economiche e giuridiche.
3. L'inadempimento di nel caso concreto Pt_1
Richiamato il paragrafo precedente circa gli obblighi informativi gravanti su
[...]
, nel caso concreto emerge anzitutto ictu oculi l'incompletezza del testo del Buono Pt_1
Postale in ordine all'individuazione del termine prescrizionale;
l'omissione di tale significativa indicazione negoziale è invero pacifica;
conseguentemente, è quindi necessario accertare se, quanto meno, abbia adempiuto all' onere di consegna del Pt_1
Foglio Informativo.
A fronte di puntuale eccezione di inadempimento da parte dei ricorrenti in primo grado era onere di , soggetto obbligato, dimostrare l'avvenuta consegna: si perviene a Pt_1 tale conclusione in adesione al preferibile e maggioritario orientamento giurisprudenziale secondo cui, da un lato, tale tesi è l'unica coerente con i principi generali in materia di onus probandi sul piano contrattuale (Cass. 30.10.2001 n. 13533) e dall'altro, ragionando a contrario, si perverrebbe all'inaccettabile conclusione di far gravare sull'altra parte l'onere di provare una circostanza negativa (ex multis Trib. Monza 1227 17.4.2024 n. 1227 o, sia pure implicitamente, lo stesso Trib. Pavia 18.1.2024 n. 144 Trib. Roma 10.6.2024 n.
10051).
Le contestazioni circa l'onus probandi formulate da parte appellante (cfr atto di citazione in appello pag.3 e conclusionale pag. 3) sono quindi infondate;
parimenti infondate le ulteriori eccezioni.
In primo luogo, l'eccezione che non vi fosse un obbligo di far sottoscrivere la ricevuta è irrilevante: la compilazione di ricevuta infatti costituisce un onere per il soggetto che rilascia il documento e non un obbligo;
tale onere è finalizzato proprio ad assicurare un elemento probatorio a beneficio dell'istituto emittente (nel caso concreto, ) in caso di Pt_1 contestazioni;
l'assenza di ricevuta, per negligenza dello stesso ufficio postale, non può pertanto andare in danno della controparte.
pagina 8 di 11 In secondo luogo, è inconferente il riferimento all'obbligo di conservazione decennale ex art. 119 T.U.B. per un triplice ordine di ragioni.
In primo luogo, la cessazione dell'obbligo di conservazione, non significa sic et simpliciter obbligo di soppressione o distruzione: si perviene a tale conclusione, in particolare, con riferimento a rapporti come quello in esame, in cui il credito non era stato riscosso;
era pertanto facoltà di conservare l'eventuale documento di ricevuta, non Pt_1 essendo stato pagato l'importo.
In secondo luogo, nel caso concreto, stante l'intervenuta prescrizione come accertata il 21.10.2018, invero il termine decennale ex art. 119 TUB doveva considerarsi spirato solo
21.10.2028 ; segnatamente il riferimento normativo alla “documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni” deve essere interpretato in via estensiva, considerando che è tale formula è inserita in disposizione di legge che riconosce il diritto di accesso e acquisizione documenti in capo al cliente;
pertanto, l'”operazione posta in essere” giuridicamente rilevante era ancora sussistente alla data del 20.10.2018 e il dies a quo doveva decorrere dal momento della prescrizione.
In terzo luogo luogo, sotto ulteriore e connesso profilo, l'art. 119 TUB non comporta un'attenuazione o inversione dell'onere probatorio;
meritevole di riproposizione in parte qua, è autorevole giurisprudenza di merito secondo cui “Non sono pertinenti le deduzioni dell'appellante che fanno riferimento alla mancata previsione normativa della sottoscrizione “per ricevuta” dei fogli informativi consegnati al cliente o al venir meno dell'obbligo di conservazione dei documenti ai sensi degli artt. 119 TUB o 2220 c.c., trattandosi di questioni estranee alla ripartizione dell'onere della prova nel rapporto tra le parti e alla mancanza di prova dell'appellante circa l'adempimento al proprio obbligo. La violazione di dell'obbligo informativo è stata la causa della mancata conoscenza da parte della sig.ra della data di scadenza del buono e, conseguentemente, della mancata richiesta di rimborso entro il termine di prescrizione”. (Corte d'Appello di Torino 6.5.2025 n. 392)
In definitiva, in ragione di quanto esposto, l'onere della prova gravava su che, Pt_1 nel corso del giudizio non ha in alcun modo dimostrato la consegna del citato foglio informativo: non è stata prodotta ricevuta, o altro documento equipollente come pagina 9 di 11 dichiarazione degli attori, né formulate ulteriori istanze istruttorie
L'assenza di prova circa la consegna del foglio informativo, unitamente alla lacunosità del buono postale, ha comportato un grave inadempimento a carico di , con Pt_1 riferimento alla violazione dei doveri di informazione e comunicazione
La violazione dei doveri di informazione ha infatti precluso ai risparmiatori la conoscibilità del termine di prescrizione e quindi la possibilità di riscuotere la liquidazione dei buoni fruttiferi sottoscritti nel termine di prescrizione per essi previsto;
in altri termini, i sig.ri e non sono stati messi in condizione da parte di di esercitare il CP_1 CP_2 Pt_1 diritto al rimborso.
La sentenza di prima grado del Giudice di Pace di Voghera n. 156/2024 è quindi corretta e viene confermata
4. Le spese di giudizio
Le spese del presente grado di giudizio sono liquidate ex DM 55/2014 (come modificato da DM 147/2022 per cause di valore compreso tra €5200 e 26000 davanti al
Tribunale applicando il parametro medio per le fasi di studio e introduttiva, esclusa l'istruttoria non svolta e minimo per la decisionale prevalentemente ripetitiva di questioni già affrontate risultando quindi pari a € 2547 oltre spese generali al 15% iva e cpa
P.Q.M.
Il Tribunale in grado di appello, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- I) Respinge perché infondata la domanda di parte attrice appellante Parte_1
(C.F. ) e, per l'effetto conferma la sentenza n.156/2024 emessa dal
[...] P.IVA_1
Giudice di Pace di Voghera il 12.10.2024 pubblicata il 14.10.2024, all'esito del giudizio iscritto al numero Rg. 335/2024
- II) Condanna altresì parte appellante a rimborsare ai convenuti Parte_1
( , e ( le spese Controparte_1 C.F._1 CP_2 C.F._2 di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 2547,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
pagina 10 di 11 Pavia, 19 settembre 2025
Il Giudice
Renato Cameli
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in grado di appello nella persona del Giudice Renato Cameli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 4223/2024 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in a Parte_1 P.IVA_1
Milano, alla via Cordusio n. 4, presso lo studio dell'Avv. Gianfranco Dell'Aglio che la rappresenta e difende, giusta procura allegata, il quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE ATTRICE/APPELLANTE contro
( , e Controparte_1 C.F._1 CP_2
( elettivamente domiciliati n Parma, Borgo Scacchini, 9, presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Grazia Ferdenzi che la rappresenta e difende, giusta procura allegata, la quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 11 Per la riforma della sentenza n.156/2024 emessa dal Giudice di Pace di Voghera il
12.10.2024 e pubblicata il 14.10.2024, all'esito del giudizio iscritto al numero Rg.
335/2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da udienza del 16.9.2025 svoltasi in forma scritta richiamandosi a note precedentemente depositate e, segnatamente:
Per parte appellante “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis Parte_1 reiectis, in accoglimento del presente appello, in riforma della sentenza del Giudice di
Pace di Voghera, n. 156/2024 pubbl. il 14/10/2024 - RG n. 335/2024, così giudicare: 2 Nel merito: - in via principale: respingere le domande formulate dai sigg.ri e in CP_1 CP_2 quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto;
- conseguentemente: condannare i medesimi sigg.ri alla restituzione di quanto corrisposto da Parte_2 Parte_1 in esecuzione dell'impugnata sentenza;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di
[...] entrambi i gradi di giudizio.”
Per i convenuti e “Piaccia alla Ecc.mo Tribunale di Controparte_1 CP_2
Pavia, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto e confermare la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e compensi”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex artt. 316 e 281 decies c.p.c. ritualmente notificato unitamente a decreto di fissazione di udienza, i sig.ri e evocavano in Controparte_1 CP_2 giudizio, innanzi al Giudice di pace di Voghera, al fine di far accertare e Parte_1 dichiarare che i buoni postali da loro acquistati erano stati consegnati ai ricorrenti in assenza di foglio informativo e omettendo dovute comunicazioni e, pertanto, ottenere condanna al risarcimento dei danni subiti nella misura di €7.000,00 , oltre interessi e rivalutazione.
A supporto della propria domanda i ricorrenti deducevano che: erano contitolari di 3 buoni fruttiferi postali a termine emessi il 27.10.2001 e segnatamente, buono n.
pagina 2 di 11 00000018903610224,dell'importo di euro 1.000,00; - buono n. 00000029827210486, dell'importo di euro 5.000,00; - buono n. 00000018903510247, dell'importo di euro
1.000,00; i citati buoni recavano la sigla “a termine” nella parte anteriore, mentre nella parte posteriore recavano la sigla di appartenenza AA3 apposta a mano dal personale dell'ufficio postale;
non vi era indicazione di scadenza del titolo e non erano stati consegnati ai risparmiatori documenti informativi riguardanti il rendimento e la scadenza degli stessi;
nel 2022 il sig. si era recato per la riscossione presso la filiale CP_1 competente ma gli era stata comunicata l'avvenuta prescrizione e, pertanto, era stato negato il rimborso;
malgrado ulteriore richiesta in via formale in data 13.1.2023
[...]
non aveva mai provveduto al rimborso;
l'omessa consegna del foglio informativo Pt_1 era avvenuta in violazione degli artt. 3 e 6 D.M. 19.12.2000; la giurisprudenza di merito aveva già riconosciuto in fattispecie analoghe la responsabilità di in termini Pt_1 risarcitori.
Pur ritualmente evocata in giudizio non si costituiva restando contumace. Pt_1
Il Giudice di primo grado, con sentenza 156/2024 accoglieva la domanda e, riconoscendo la violazione della normativa sopra citata nonché l'inadempimento degli obblighi informativi, condannava al pagamento di €7000 oltre interessi e Pt_1 rivalutazione.
Avverso la citata sentenza proponeva appello formulando quale unico Parte_1 motivo di impugnazione l' errata motivazione ovvero la violazione ed errata applicazione delle norme di diritto, in particolare dell'art. 3, c. 1, e dell'art. 6 del D.M. Tesoro
19.12.2000 per pretesa mancata consegna del foglio informativo analitico, nonché dell'art. 2967 c.c. in materia di onere della prova;
segnatamente, a supporto della propria domanda,
l'appellante deduceva che: la mancata consegna del foglio informativo non era stata in alcun modo provata;
l'onere della prova della mancata consegna gravava su parte ricorrente di primo grado;
non vi era alcun obbligo di far sottoscrivere la ricevuta ai clienti;
sia applicando il DPR 256/1989 sia l'art. 119 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 Testo Unico
Bancario (di seguito non vi era alcun obbligo di conservazione della Pt_3 documentazione relativa in quanto era decorso oltre un decennio;
il termine previsto per la pagina 3 di 11 conservazione trovava altresì fondamento nell'art. 2220 c.c.; era avvenuta la regolare affissione dei cartelli informativi in filiale e le condizioni erano state pubblicate in Gazzetta
Ufficiale; la maggioritaria giurisprudenza di merito, tra cui lo stesso Tribunale di Pavia, aveva escluso gli obblighi informativi come dedotti dai ricorrenti e il conseguente risarcimento.
Si costituivano in grado di appello i sig.ri e contestando quanto ex CP_1 CP_2 adverso dedotto ed eccependo che: l'onere della prova circa la consegna del foglio informativo, non assolto, gravava proprio su , come precisato dalla preferibile e Pt_1 maggioritaria giurisprudenza;
reiterava altresì le deduzioni e argomentazioni di primo grado.
Acquisito il fascicolo di primo grado Giudice di Pace di Voghera r.g. 335/2024, la causa era istruita la causa mediante documentazione delle parti, e veniva rinviata per rimessione in decisione previa assegnazione di termini ex art. 352 c.p.c.
A seguito di un rinvio, all'udienza del 16.9.2025, le parti insistevano nelle rispettive conclusioni mediante deposito di note scritte.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1.La fattispecie concreta in esame e l'intervenuta prescrizione
2. Gli obblighi informativi a carico di Pt_1
3. L'inadempimento di nel caso concreto Pt_1
4. Le spese di giudizio
1.La fattispecie concreta in esame e l'intervenuta prescrizione
In punto di fatto è questione puntualmente dedotta, non contestata ed ex se documentata che i sig.ri e erano contitolari di 3 buoni Controparte_1 CP_2 fruttiferi postali a termine emessi il 27.10.2001 e segnatamente, buono n.
00000018903610224, dell'importo di euro 1.000,00; - buono n. 00000029827210486, dell'importo di euro 5.000,00; - buono n. 00000018903510247, dell'importo di euro
1.000,00.
Parimenti non controverso (rectius riconosciuto espressamente anche dai ricorrenti pagina 4 di 11 di primo grado) che solo nel 2022 i ricorrenti in primo grado si recarono presso l'Ufficio
di Marsaglia, nel comune di Corte Brugnatella, ove i citati buoni erano stati emessi, CP_3 per la riscossione dell'importo e che il personale di tale ufficio opponesse la prescrizione.
A riguardo, in punto di diritto, ai sensi in dell'art. 8 del DM 17.10.2001 pubblicato in G.U. 22.10.2001 . “I buoni fruttiferi postali della serie AA3 possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione. 2.
Alla scadenza del settimo anno successivo a quello di emissione è riconosciuto all'avente diritto, unitamente al capitale, un interesse lordo pari al 35% del capitale sottoscritto.”
Sotto ulteriore e connesso profilo, ai sensi dell'art. 8 del DM 19.12.2000 “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”
Tanto premesso sul piano giuridico, conseguentemente, nel caso concreto, stante la pacifica e documentata emissione in data 27.10.2001, la relativa scadenza era individuata il
27.10.2008 e la prescrizione, almeno astrattamente, maturava in data 27.10.2018: al momento della richiesta di rimborso (luglio 2022) era quindi maturata la citata prescrizione con riferimento al diritto di riscossione dei citati buoni postali.
2. Gli obblighi informativi a carico di Pt_1
In punto di diritto, in primo grado, è stato dedotto l'inadempimento da parte di Pt_1 circa la consegna del foglio informativo nonché, più in generale, la lacunosità del documento rappresentativo dei buoni fruttiferi postali.
A quest'ultimo proposito, risulta puntualmente dedotto e comprovato che, nel testo dei citati buoni fruttiferi postali, pur essendovi l'esplicita indicazione “a termine” non erano in alcun modo specificate la durata, la scadenza né il termine prescrizionale;
inoltre, nei citati buoni non vi era indicato l'atto normativo di riferimento né la Gazzetta Ufficiale ove era stato pubblicata l'emissione ma solo il numero e la tipologia, aggiunti peraltro a penna dall'addetto.(cfr dco. Allegati al fascicolo di primo grado di parte ricorrente)
In via generale e in punto di diritto, il Tribunale è consapevole e aderisce all'orientamento secondo cui “i buoni postali sono meri titoli di legittimazione, ai sensi dell'articolo 2002 cod. civ., come tali privi dei requisiti di letteralità e astrattezza. Ne
pagina 5 di 11 consegue che sono possibili variazioni derivanti dalla sopravvenienza di eventuali decreti ministeriali modificativi volti in particolare a modificare o modificare il contenuto del documento e che ciò porta a ritenere che la modificazione trova ingresso all'interno del contratto mediante una sostituzione del suo contenuto ab externo per effetto del meccanismo di integrazione automatica previsto dall'articolo 1339 c.c. A tale orientamento si è conformata la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 16 dicembre 2005, n. 27809; il richiamo a tale qualificazione è presente nelle pronunce successive;
cfr. ad es.: Cass., Sez.
U. 15 giugno 2007, n. 13979/2007; Cass. Sez. U., n. 3963/2019; Cass., n. 24527/2021;
Cass., n. 4384/2022; Cass., n. 4748/2022). I buoni postali sono quindi dei documenti che servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione: come tali, a norma dell'art.
2002 c.c., essi non sono soggetti alle norme dettate per i titoli di credito. Questo significa, in particolare, che ai buoni postali restano estranei i principi di autonomia causale, di incorporazione e di letteralità (con quel che ne discende sul piano delle eccezioni opponibili dall'avente diritto, regolamentate, per i titoli di credito, dall'art. 1993 c.c.): tant'è che è operante, rispetto ai buoni, il meccanismo di integrazione contrattuale previsto dall'art. 173 d.P.R. n. 156/1973 (v., Cass., n. 22619/2023 e successive conformi).” (da ultimo, con giurisprudenza citata Cass. 20..12.2024 n. 33631)
Il carattere di titolo di legittimazione indubbiamente influisce sul contenuto del documento ma non sufficit a escludere il rilievo giuridico in ordine all'eventuale inadempimento dall'obbligo informativo in capo all'ente, in ordine alle condizioni Pt_1 economico giuridiche del rapporto, sia con riferimento al testo del documento sia , più specificatamente, in merito al foglio informativo;
a fortiori, secondo il preferibile orientamento giurisprudenziale, proprio il carattere di mero titolo di legittimazione rafforza ulteriormente l'obbligo di consegna del foglio informativo e, più in generale, quello di adempimento degli obblighi informativi.
Risulta condivisibile quindi quanto già argomentato dalla preferibile giurisprudenza secondo cui il foglio informativo “… essendo l'unico documento ove vengono specificate tutte le indicazioni relative alle condizioni economiche e normative che regolano
l'investimento, risulta essere il nucleo essenziale del contratto sul quale deve determinarsi
pagina 6 di 11 il consenso all'acquisto dell'investitore -risparmiatore” (Trib. Milano 9.5.2025 n. 3792)
A fortiori l'obbligo di consegna del foglio informativo è chiaramente stabilito sul piano normativo, ai sensi dell'art. 6 DM 19.12.2000 secondo cui “ Parte_1 espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali.”
L'affissione in luogo pubblico delle condizioni economiche praticate si pone quindi come onere aggiuntivo e non sostitutivo all'obbligo di consegna del citato foglio informativo né in alcun modo può dirsi equipollente;
pertanto l'eccezione di parte appellante secondo cui “Sullo specifico punto delle affissioni, previste dall'art. 6 del D.M.
19.12.2000, controparte nulla ha eccepito nel ricorso introduttivo, quindi non vi può essere, come affermato dal Giudice di Pace nell'impugnata sentenza, alcuna violazione”
(cfr atto di citazione pag.) ,oltre che genericamente dedotta, è inconferente e inidonea , pur a far ritenere assolto l'onere informativo.
Sotto ulteriore e connesso profilo, sussiste comunque una significativa asimmetria informativa tra cliente e istituto postale che impone a quest'ultimo di adempiere ai propri obblighi informativi e di trasparenza con diligenza e correttezza;
a quest'ultimo proposito risulta meritevole di riproposizione recente giurisprudenza di merito secondo cui
“…l'adempimento dell'obbligo di consegna… e, più in generale, della necessaria informazione….in favore dei propri clienti, va ricondotto ad una conseguenza imposta dalla fisiologica asimmetria informativa che caratterizza il rapporto tra l' intermediario finanziario, ed i singoli risparmiatori-investitori. Tale obbligo assume carattere essenziale alla luce del fatto che il F.I.A., essendo l'unico documento ove vengono specificate tutte le indicazioni relative alle condizioni economiche e normative che regolano l'investimento, risulta essere il nucleo essenziale del contratto sul quale deve determinarsi il consenso all'acquisto dell'investitore-risparmiatore” (Corte di Appello di Milano 8.12.2024 n. 3317 in senco analogo Corte di Appello di Milano 18.11.2024 n. 1815)
Alla luce di tale univoco orientamento giurisprudenziale, nel caso concreto, da un lato era onere di predisporre un modello di buoni postali completo, sul piano Pt_1
pagina 7 di 11 contenutistico, in ordine, quanto meno, agli elementi essenziali (tra cui in primis la scadenza del buoni) e in secondo luogo, comunque, soprattutto in caso di incompletezza del documento configurante il buono postale, consegnare contestualmente ai clienti il foglio informativo allegato, esplicativo di tutte le condizioni economiche e giuridiche.
3. L'inadempimento di nel caso concreto Pt_1
Richiamato il paragrafo precedente circa gli obblighi informativi gravanti su
[...]
, nel caso concreto emerge anzitutto ictu oculi l'incompletezza del testo del Buono Pt_1
Postale in ordine all'individuazione del termine prescrizionale;
l'omissione di tale significativa indicazione negoziale è invero pacifica;
conseguentemente, è quindi necessario accertare se, quanto meno, abbia adempiuto all' onere di consegna del Pt_1
Foglio Informativo.
A fronte di puntuale eccezione di inadempimento da parte dei ricorrenti in primo grado era onere di , soggetto obbligato, dimostrare l'avvenuta consegna: si perviene a Pt_1 tale conclusione in adesione al preferibile e maggioritario orientamento giurisprudenziale secondo cui, da un lato, tale tesi è l'unica coerente con i principi generali in materia di onus probandi sul piano contrattuale (Cass. 30.10.2001 n. 13533) e dall'altro, ragionando a contrario, si perverrebbe all'inaccettabile conclusione di far gravare sull'altra parte l'onere di provare una circostanza negativa (ex multis Trib. Monza 1227 17.4.2024 n. 1227 o, sia pure implicitamente, lo stesso Trib. Pavia 18.1.2024 n. 144 Trib. Roma 10.6.2024 n.
10051).
Le contestazioni circa l'onus probandi formulate da parte appellante (cfr atto di citazione in appello pag.3 e conclusionale pag. 3) sono quindi infondate;
parimenti infondate le ulteriori eccezioni.
In primo luogo, l'eccezione che non vi fosse un obbligo di far sottoscrivere la ricevuta è irrilevante: la compilazione di ricevuta infatti costituisce un onere per il soggetto che rilascia il documento e non un obbligo;
tale onere è finalizzato proprio ad assicurare un elemento probatorio a beneficio dell'istituto emittente (nel caso concreto, ) in caso di Pt_1 contestazioni;
l'assenza di ricevuta, per negligenza dello stesso ufficio postale, non può pertanto andare in danno della controparte.
pagina 8 di 11 In secondo luogo, è inconferente il riferimento all'obbligo di conservazione decennale ex art. 119 T.U.B. per un triplice ordine di ragioni.
In primo luogo, la cessazione dell'obbligo di conservazione, non significa sic et simpliciter obbligo di soppressione o distruzione: si perviene a tale conclusione, in particolare, con riferimento a rapporti come quello in esame, in cui il credito non era stato riscosso;
era pertanto facoltà di conservare l'eventuale documento di ricevuta, non Pt_1 essendo stato pagato l'importo.
In secondo luogo, nel caso concreto, stante l'intervenuta prescrizione come accertata il 21.10.2018, invero il termine decennale ex art. 119 TUB doveva considerarsi spirato solo
21.10.2028 ; segnatamente il riferimento normativo alla “documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni” deve essere interpretato in via estensiva, considerando che è tale formula è inserita in disposizione di legge che riconosce il diritto di accesso e acquisizione documenti in capo al cliente;
pertanto, l'”operazione posta in essere” giuridicamente rilevante era ancora sussistente alla data del 20.10.2018 e il dies a quo doveva decorrere dal momento della prescrizione.
In terzo luogo luogo, sotto ulteriore e connesso profilo, l'art. 119 TUB non comporta un'attenuazione o inversione dell'onere probatorio;
meritevole di riproposizione in parte qua, è autorevole giurisprudenza di merito secondo cui “Non sono pertinenti le deduzioni dell'appellante che fanno riferimento alla mancata previsione normativa della sottoscrizione “per ricevuta” dei fogli informativi consegnati al cliente o al venir meno dell'obbligo di conservazione dei documenti ai sensi degli artt. 119 TUB o 2220 c.c., trattandosi di questioni estranee alla ripartizione dell'onere della prova nel rapporto tra le parti e alla mancanza di prova dell'appellante circa l'adempimento al proprio obbligo. La violazione di dell'obbligo informativo è stata la causa della mancata conoscenza da parte della sig.ra della data di scadenza del buono e, conseguentemente, della mancata richiesta di rimborso entro il termine di prescrizione”. (Corte d'Appello di Torino 6.5.2025 n. 392)
In definitiva, in ragione di quanto esposto, l'onere della prova gravava su che, Pt_1 nel corso del giudizio non ha in alcun modo dimostrato la consegna del citato foglio informativo: non è stata prodotta ricevuta, o altro documento equipollente come pagina 9 di 11 dichiarazione degli attori, né formulate ulteriori istanze istruttorie
L'assenza di prova circa la consegna del foglio informativo, unitamente alla lacunosità del buono postale, ha comportato un grave inadempimento a carico di , con Pt_1 riferimento alla violazione dei doveri di informazione e comunicazione
La violazione dei doveri di informazione ha infatti precluso ai risparmiatori la conoscibilità del termine di prescrizione e quindi la possibilità di riscuotere la liquidazione dei buoni fruttiferi sottoscritti nel termine di prescrizione per essi previsto;
in altri termini, i sig.ri e non sono stati messi in condizione da parte di di esercitare il CP_1 CP_2 Pt_1 diritto al rimborso.
La sentenza di prima grado del Giudice di Pace di Voghera n. 156/2024 è quindi corretta e viene confermata
4. Le spese di giudizio
Le spese del presente grado di giudizio sono liquidate ex DM 55/2014 (come modificato da DM 147/2022 per cause di valore compreso tra €5200 e 26000 davanti al
Tribunale applicando il parametro medio per le fasi di studio e introduttiva, esclusa l'istruttoria non svolta e minimo per la decisionale prevalentemente ripetitiva di questioni già affrontate risultando quindi pari a € 2547 oltre spese generali al 15% iva e cpa
P.Q.M.
Il Tribunale in grado di appello, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- I) Respinge perché infondata la domanda di parte attrice appellante Parte_1
(C.F. ) e, per l'effetto conferma la sentenza n.156/2024 emessa dal
[...] P.IVA_1
Giudice di Pace di Voghera il 12.10.2024 pubblicata il 14.10.2024, all'esito del giudizio iscritto al numero Rg. 335/2024
- II) Condanna altresì parte appellante a rimborsare ai convenuti Parte_1
( , e ( le spese Controparte_1 C.F._1 CP_2 C.F._2 di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 2547,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
pagina 10 di 11 Pavia, 19 settembre 2025
Il Giudice
Renato Cameli
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