TRIB
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/02/2025, n. 2185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2185 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 53225/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Giuseppe Colaluce ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 53225/2023 promossa da:
(c.f. , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (c.f. ), (c.f. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
, (c.f. , C.F._4 Parte_5 C.F._5 Parte_6
(c.f. ), (c.f. ), C.F._6 Parte_7 C.F._7 [...]
(c.f. ), (c.f. Parte_8 C.F._8 Parte_9
), (c.f. ), C.F._9 Parte_10 C.F._10 Pt_11
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._11 Parte_12
e (c.f. ), tutti elettivamente C.F._12 Parte_13 C.F._13 domiciliati in Roma alla Via E. Filiberto n. 166 presso lo studio dell'Avv. Antonio Corvasce e rappresentati e difesi dall'Avv. Raffaele Annunziata (c.f. ) giusta procura in atti C.F._14
ATTORI contro
(c.f. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t., Dott. elettivamente domiciliato in Roma alla Via N. Taranto Controparte_2
n. 1
CONVENUTO CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata a mezzo PEC il 13.11.2023 all'indirizzo i Email_1 signori (c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. , (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(c.f. , (c.f. , C.F._4 Parte_5 C.F._5 Pt_6
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._6 Parte_7 C.F._7
(c.f. ), (c.f. Parte_8 C.F._8 Parte_9
), (c.f. ), C.F._9 Parte_10 C.F._10 Pt_11
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._11 Parte_12 C.F._12
e (c.f. ) convenivano in giudizio il Parte_13 C.F._13 [...] (c.f. in persona dell'Amministratore pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
Dott. al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni (che si ritrascrivono Controparte_2 testualmente da pag.11 e 12 dell'atto di citazione): “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria pagina 1 di 4 istanza, eccezione e deduzione disattesa: per le causali di cui alla premessa del presente atto, accogliere la domanda e, per l'effetto A - in via preliminare, annullare tutto quanto deliberato nella seduta assembleare condominiale dell'11.07.2023 per omesso invio dell'avviso di convocazione alla sig.ra essendo tale motivo assorbente di tutti gli altri posti alla base della presente Parte_1 impugnativa;
B - sempre in via preliminare - nella denegata ipotesi in cui venisse data prova del regolare invio e della ricezione da parte della sig.ra dell'avviso di convocazione - si eccepisce Parte_1 l'invalidità del deliberato assembleare relativo al capo 1) posto all'o.d.g., relativo all'approvazione del consuntivo per l'esercizio 01.11.21/31.10/22, poiché l'avviso di convocazione, inviato il 10 luglio 2023 (circa 17 ore prima del giorno in cui si doveva tenere l'assemblea), con il quale l'amministratore ha inviato il nuovo rendiconto per detto periodo, non è stato inviato alla ND . Parte_1 relativamente al capo avente ad oggetto l'approvazione del bilancio consuntivo per il periodo 01.11.2021-31.10.2023; C – in via subordinata, ma sempre in via preliminare, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere data adeguata prova dell'invio e della ricezione dell'avviso di convocazione alla sig.ra - che risulta essere il motivo assorbente di tutti gli altri posti alla base della presente Parte_1 impugnativa - annullare il deliberato assembleare, relativamente al punto 1) posto all'ordine del giorno per violazione delle disposizioni in tema di convocazione dei condomini;
D - in via subordinata, in ogni caso, il deliberato assembleare relativamente al punto 1) deve essere annullato poiché, per quanto detto e per quanto risulta dalla documentazione allegata, l'autoliquidazione, operata dall'amministratore, Co dott. De Filippis, di somme che sono strettamente connesse all'attività per la quale è stato incaricato costituisce un comportamento illegittimo. Il punto 3) ed il punto 4) posti all'ordine del giorno della delibera dell'11.07.2023, invece, devono essere annullati poiché, come ampiamente dedotto e come risulta dalla documentazione allegata, configurandosi come una duplicazione di attività già eseguite, sono illegittimi e comportano solo un inutile aggravamento economico per il;
E - CP_1 condannare chi di dovere al pagamento delle spese e compensi professionali di causa, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.”. Sostenevano che le delibere assunte nell'assemblea dell'11.7.2023 erano invalide per la mancata convocazione della ND;
Parte_1 richiamavano l'art. 1136 comma 6 cod. civ. per il quale “l'assemblea non può deliberare se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati” e facevano presente che tale vizio afferente la costituzione dell'assemblea era da valutare in via preliminare ed assorbente di ogni altra questione. In subordine eccepivano “l'invalidità del deliberato assembleare relativo al capo 1) posto all'o.d.g., relativo all'approvazione del consuntivo per l'esercizio 01.11.21/31.10/22, poiché l'avviso di convocazione, inviato il 10 luglio 2023 (circa 17 ore prima del giorno in cui si doveva tenere l'assemblea) e con il quale l'amministratore stravolgeva completamente il bilancio riferito a detto periodo, non è stato inviato alla ”. In ulteriore subordine lamentavano il tardivo Parte_14 invio del rendiconto posto in approvazione, che, a parer loro, non aveva consentito un esame approfondito dello stesso. Evidenziavano poi che l'amministratore p.t. si era “autoliquidato compensi CP_2 straordinari relativi a giudizi promossi dal condominio ovvero intentati contro di esso nonché compensi per presunte attività personali. Il tutto per un totale di circa 10.000,00 euro.” Richiamavano in proposito l'art.1129 comma 14 cod. civ. per il quale “l'amministratore all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta” e ribadivano che “dall'allegato preventivo approvato dall'assemblea dei condomini al momento della nomina, il dott. S. De Filippis ha indicato un rimborso, a carico del condominio, pari al 2,5% per le prestazioni o lavori straordinari e null'altro.”. L'aver trattenuto compensi non pattuiti costituiva, a parer loro, altro motivo di invalidità della delibera approvativa del rendiconto. Quanto alle delibere relative ai punti n.3 all'o.d.g. (“3) Mandato ad un tecnico abilitato ad analizzare le bollette elettriche e le letture dei contatori (con relativi consumi) degli otto pod condominiali (uno per scala), al fine di verificare la congruità dei consumi e il corretto funzionamento degli impianti fotovoltaici e degli impianti elettrici delle otto scale;
approvazione della pagina 2 di 4 parcella del tecnico: delibera in merito (delibera da prendere separatamente per scala;
spesa da ripartire tra i soli condomini di scala che deliberano, con i millesimi della tabella “B” – scale, come previsto dal regolamento contrattuale di condominio)”) e n.4 all'o.d.g. (“4) Mandato ad un tecnico a redigere un progetto con capitolato lavori e computo tecnico estimativo per riparazione e/o ristrutturazione e/o ampliamento degli impianti di riscaldamento, condizionamento, acqua calda sanitaria, impianto di sollevamento acqua fredda: delibera in merito (soluzione consigliata rispetto al punto 5 dell'o.d.g.)”) riferivano che anch'esse erano da annullare perché, secondo loro, costituivano “una duplicazione di consulenze già eseguite”. Concludevano pertanto come da conclusioni sopra ritrascritte.
Nessuno si costituiva per il (c.f. in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratore pro tempore Dott. ed all'udienza del 30.1.2025, su Controparte_2 espressa richiesta della difesa attorea (dichiaratasi antistataria per le spese) la causa veniva trattenuta in decisione senza termini per il deposito delle memorie conclusionali di cui all'art. 189 c.p.c..
La domanda attorea di annullamento ex art. 1137 c.c. è fondata e va accolta.
Assorbente di ogni altra questione sollevata è la circostanza che non è stata convocata in assemblea la ND . L'omessa convocazione, da parte dell'amministratore, di un Parte_1 partecipante al Condominio costituisce vizio procedimentale idoneo ad inficiare l'intera assemblea in quanto, a norma dell'art.1136 comma 6 c.c. “l'Assemblea non può deliberare se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati”. Cass. 17294/2020 ha opportunamente ribadito che vi è “legittimazione di ciascun condomino a far valere sia i vizi che concernono la propria specifica posizione sia quelli che riguardano gli altri compartecipi” in ragione della “natura speciale dell'art. 1137, comma 1, cod civ. rispetto alla generale disposizione dell'art. 1441 cod. civ.”. Ciò perché una delibera condominiale non è un contratto ma un atto collegiale che si forma in assemblea nel rispetto delle inderogabili regole enunciate dalle disposizioni imperative contenute nell'art.1136 c.c., ed in materia di azioni di annullamento a legittimazione tipizzata - come l'annullabilità delle deliberazioni del condominio, l'annullabilità delle deliberazioni consiliari, l'annullabilità delle deliberazioni della comunione, l'annullabilità delle deliberazioni dell'associazione, l'annullabilità delle deliberazioni di s.p.a., l'annullabilità delle disposizioni testamentarie, l'annullabilità del matrimonio, l'annullabilità del testamento - l'interesse di un condomino ad agire ex art. 1137 comma 2 c.c. per la rimozione di delibere contrarie alla legge o al regolamento di condominio si sostanzia nello stesso accertamento dei vizi di cui le medesime sono affette.
Il non costituendosi (e dunque non producendo prove contrarie all'assunto degli attori), ha CP_1 di fatto confermato tale vizio originario dell'assemblea dell'11.7.2023. L'onere della prova di aver convocato tutti gli aventi diritto grava, infatti, su di esso, non potendosi addossare a chi deduca l'invalidità dell'assemblea la prova negativa dell'inosservanza di tale obbligo (ex plurimis Cass. 24132/2009). L'irregolare costituzione dell'assemblea per ciò stesso è causa di illegittimità di tutte le delibere assunte in detta data (che vanno perciò annullate).
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- annulla le delibere assunte nell'assemblea dell'11.7.2023;
- condanna il (c.f. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore pro tempore Dott. al pagamento delle spese processuali in Controparte_2 favore del difensore degli attori che si è dichiarato antistatario, che liquida in complessivi € 4.164,00, di pagina 3 di 4 cui € 264,00 per borsuali ed € 3.900,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% sui detti compensi, IVA e CPA come per legge;
Roma, 12 febbraio 2025
Il G.O.T.
Giuseppe Colaluce
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Giuseppe Colaluce ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 53225/2023 promossa da:
(c.f. , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (c.f. ), (c.f. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
, (c.f. , C.F._4 Parte_5 C.F._5 Parte_6
(c.f. ), (c.f. ), C.F._6 Parte_7 C.F._7 [...]
(c.f. ), (c.f. Parte_8 C.F._8 Parte_9
), (c.f. ), C.F._9 Parte_10 C.F._10 Pt_11
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._11 Parte_12
e (c.f. ), tutti elettivamente C.F._12 Parte_13 C.F._13 domiciliati in Roma alla Via E. Filiberto n. 166 presso lo studio dell'Avv. Antonio Corvasce e rappresentati e difesi dall'Avv. Raffaele Annunziata (c.f. ) giusta procura in atti C.F._14
ATTORI contro
(c.f. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t., Dott. elettivamente domiciliato in Roma alla Via N. Taranto Controparte_2
n. 1
CONVENUTO CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata a mezzo PEC il 13.11.2023 all'indirizzo i Email_1 signori (c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. , (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(c.f. , (c.f. , C.F._4 Parte_5 C.F._5 Pt_6
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._6 Parte_7 C.F._7
(c.f. ), (c.f. Parte_8 C.F._8 Parte_9
), (c.f. ), C.F._9 Parte_10 C.F._10 Pt_11
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._11 Parte_12 C.F._12
e (c.f. ) convenivano in giudizio il Parte_13 C.F._13 [...] (c.f. in persona dell'Amministratore pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
Dott. al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni (che si ritrascrivono Controparte_2 testualmente da pag.11 e 12 dell'atto di citazione): “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria pagina 1 di 4 istanza, eccezione e deduzione disattesa: per le causali di cui alla premessa del presente atto, accogliere la domanda e, per l'effetto A - in via preliminare, annullare tutto quanto deliberato nella seduta assembleare condominiale dell'11.07.2023 per omesso invio dell'avviso di convocazione alla sig.ra essendo tale motivo assorbente di tutti gli altri posti alla base della presente Parte_1 impugnativa;
B - sempre in via preliminare - nella denegata ipotesi in cui venisse data prova del regolare invio e della ricezione da parte della sig.ra dell'avviso di convocazione - si eccepisce Parte_1 l'invalidità del deliberato assembleare relativo al capo 1) posto all'o.d.g., relativo all'approvazione del consuntivo per l'esercizio 01.11.21/31.10/22, poiché l'avviso di convocazione, inviato il 10 luglio 2023 (circa 17 ore prima del giorno in cui si doveva tenere l'assemblea), con il quale l'amministratore ha inviato il nuovo rendiconto per detto periodo, non è stato inviato alla ND . Parte_1 relativamente al capo avente ad oggetto l'approvazione del bilancio consuntivo per il periodo 01.11.2021-31.10.2023; C – in via subordinata, ma sempre in via preliminare, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere data adeguata prova dell'invio e della ricezione dell'avviso di convocazione alla sig.ra - che risulta essere il motivo assorbente di tutti gli altri posti alla base della presente Parte_1 impugnativa - annullare il deliberato assembleare, relativamente al punto 1) posto all'ordine del giorno per violazione delle disposizioni in tema di convocazione dei condomini;
D - in via subordinata, in ogni caso, il deliberato assembleare relativamente al punto 1) deve essere annullato poiché, per quanto detto e per quanto risulta dalla documentazione allegata, l'autoliquidazione, operata dall'amministratore, Co dott. De Filippis, di somme che sono strettamente connesse all'attività per la quale è stato incaricato costituisce un comportamento illegittimo. Il punto 3) ed il punto 4) posti all'ordine del giorno della delibera dell'11.07.2023, invece, devono essere annullati poiché, come ampiamente dedotto e come risulta dalla documentazione allegata, configurandosi come una duplicazione di attività già eseguite, sono illegittimi e comportano solo un inutile aggravamento economico per il;
E - CP_1 condannare chi di dovere al pagamento delle spese e compensi professionali di causa, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.”. Sostenevano che le delibere assunte nell'assemblea dell'11.7.2023 erano invalide per la mancata convocazione della ND;
Parte_1 richiamavano l'art. 1136 comma 6 cod. civ. per il quale “l'assemblea non può deliberare se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati” e facevano presente che tale vizio afferente la costituzione dell'assemblea era da valutare in via preliminare ed assorbente di ogni altra questione. In subordine eccepivano “l'invalidità del deliberato assembleare relativo al capo 1) posto all'o.d.g., relativo all'approvazione del consuntivo per l'esercizio 01.11.21/31.10/22, poiché l'avviso di convocazione, inviato il 10 luglio 2023 (circa 17 ore prima del giorno in cui si doveva tenere l'assemblea) e con il quale l'amministratore stravolgeva completamente il bilancio riferito a detto periodo, non è stato inviato alla ”. In ulteriore subordine lamentavano il tardivo Parte_14 invio del rendiconto posto in approvazione, che, a parer loro, non aveva consentito un esame approfondito dello stesso. Evidenziavano poi che l'amministratore p.t. si era “autoliquidato compensi CP_2 straordinari relativi a giudizi promossi dal condominio ovvero intentati contro di esso nonché compensi per presunte attività personali. Il tutto per un totale di circa 10.000,00 euro.” Richiamavano in proposito l'art.1129 comma 14 cod. civ. per il quale “l'amministratore all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta” e ribadivano che “dall'allegato preventivo approvato dall'assemblea dei condomini al momento della nomina, il dott. S. De Filippis ha indicato un rimborso, a carico del condominio, pari al 2,5% per le prestazioni o lavori straordinari e null'altro.”. L'aver trattenuto compensi non pattuiti costituiva, a parer loro, altro motivo di invalidità della delibera approvativa del rendiconto. Quanto alle delibere relative ai punti n.3 all'o.d.g. (“3) Mandato ad un tecnico abilitato ad analizzare le bollette elettriche e le letture dei contatori (con relativi consumi) degli otto pod condominiali (uno per scala), al fine di verificare la congruità dei consumi e il corretto funzionamento degli impianti fotovoltaici e degli impianti elettrici delle otto scale;
approvazione della pagina 2 di 4 parcella del tecnico: delibera in merito (delibera da prendere separatamente per scala;
spesa da ripartire tra i soli condomini di scala che deliberano, con i millesimi della tabella “B” – scale, come previsto dal regolamento contrattuale di condominio)”) e n.4 all'o.d.g. (“4) Mandato ad un tecnico a redigere un progetto con capitolato lavori e computo tecnico estimativo per riparazione e/o ristrutturazione e/o ampliamento degli impianti di riscaldamento, condizionamento, acqua calda sanitaria, impianto di sollevamento acqua fredda: delibera in merito (soluzione consigliata rispetto al punto 5 dell'o.d.g.)”) riferivano che anch'esse erano da annullare perché, secondo loro, costituivano “una duplicazione di consulenze già eseguite”. Concludevano pertanto come da conclusioni sopra ritrascritte.
Nessuno si costituiva per il (c.f. in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratore pro tempore Dott. ed all'udienza del 30.1.2025, su Controparte_2 espressa richiesta della difesa attorea (dichiaratasi antistataria per le spese) la causa veniva trattenuta in decisione senza termini per il deposito delle memorie conclusionali di cui all'art. 189 c.p.c..
La domanda attorea di annullamento ex art. 1137 c.c. è fondata e va accolta.
Assorbente di ogni altra questione sollevata è la circostanza che non è stata convocata in assemblea la ND . L'omessa convocazione, da parte dell'amministratore, di un Parte_1 partecipante al Condominio costituisce vizio procedimentale idoneo ad inficiare l'intera assemblea in quanto, a norma dell'art.1136 comma 6 c.c. “l'Assemblea non può deliberare se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati”. Cass. 17294/2020 ha opportunamente ribadito che vi è “legittimazione di ciascun condomino a far valere sia i vizi che concernono la propria specifica posizione sia quelli che riguardano gli altri compartecipi” in ragione della “natura speciale dell'art. 1137, comma 1, cod civ. rispetto alla generale disposizione dell'art. 1441 cod. civ.”. Ciò perché una delibera condominiale non è un contratto ma un atto collegiale che si forma in assemblea nel rispetto delle inderogabili regole enunciate dalle disposizioni imperative contenute nell'art.1136 c.c., ed in materia di azioni di annullamento a legittimazione tipizzata - come l'annullabilità delle deliberazioni del condominio, l'annullabilità delle deliberazioni consiliari, l'annullabilità delle deliberazioni della comunione, l'annullabilità delle deliberazioni dell'associazione, l'annullabilità delle deliberazioni di s.p.a., l'annullabilità delle disposizioni testamentarie, l'annullabilità del matrimonio, l'annullabilità del testamento - l'interesse di un condomino ad agire ex art. 1137 comma 2 c.c. per la rimozione di delibere contrarie alla legge o al regolamento di condominio si sostanzia nello stesso accertamento dei vizi di cui le medesime sono affette.
Il non costituendosi (e dunque non producendo prove contrarie all'assunto degli attori), ha CP_1 di fatto confermato tale vizio originario dell'assemblea dell'11.7.2023. L'onere della prova di aver convocato tutti gli aventi diritto grava, infatti, su di esso, non potendosi addossare a chi deduca l'invalidità dell'assemblea la prova negativa dell'inosservanza di tale obbligo (ex plurimis Cass. 24132/2009). L'irregolare costituzione dell'assemblea per ciò stesso è causa di illegittimità di tutte le delibere assunte in detta data (che vanno perciò annullate).
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- annulla le delibere assunte nell'assemblea dell'11.7.2023;
- condanna il (c.f. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore pro tempore Dott. al pagamento delle spese processuali in Controparte_2 favore del difensore degli attori che si è dichiarato antistatario, che liquida in complessivi € 4.164,00, di pagina 3 di 4 cui € 264,00 per borsuali ed € 3.900,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% sui detti compensi, IVA e CPA come per legge;
Roma, 12 febbraio 2025
Il G.O.T.
Giuseppe Colaluce
pagina 4 di 4