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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
dr. Marisa Attollino - Presidente dr. Enzo Davide Ruffo - Giudice
dr. Gianluca Tarantino - Giudice rel.
nel procedimento recante n. 7274/2024 r.g. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008, depositato il 12.07.2023, proposto da
nato il [...] in [...]: 06IMB3N - C.F.: Parte_1
), con l'avv. Antonio Gioiello C.F._1
RICORRENTE
contro
[...]
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
letti ed esaminati gli atti di causa,
verificata la regolare instaurazione del contraddittorio,
all'esito della camera di consiglio del 24.2.2025 ha emesso il seguente
DECRETO
1 della domanda di protezione internazionale e, per tale ragione, ha adito l'autorità giurisdizionale chiedendo, previa sospensione del provvedimento avversato: riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine il riconoscimento della protezione sussidiaria, ancora in subordine il diritto al riconoscimento della protezione umanitaria, in via ulteriormente gradata, ottenere il riconoscimento del diritto di asilo ex art. 10 Cost. o della protezione speciale.
Con provvedimento del 17.7.2024 è stato dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed è stata fissata l'udienza di prima comparizione delle parti per il 7.1.2025.
Il sebbene ritualmente Controparte_2
evocato, non si è costituito in giudizio e pertanto se ne deve dichiarare la contumacia.
Il Pubblico Ministero è comparso, depositando il certificato dei carichi pendenti e il certificato del casellario giudiziale, dai quali però non risulta alcun procedimento giudiziario a carico del ricorrente.
All'esito della prima udienza del 7.1.2025, tenutasi in modalità cartolare come da decreto comunicato alle parti in data 2.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
2 - Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, può essere accolto nei limiti di seguito precisati.
2.1 - Preliminarmente, deve osservarsi che l'esame dei profili di illegittimità formale della decisione (es. difetto di istruttoria e di congrua motivazione) resta assorbito nella prevalente esigenza, propria delle caratteristiche intrinseche del giudizio de quo, di rivalutare la domanda di protezione internazionale nel merito, alla luce della sussistenza delle condizioni di fatto e di diritto esistenti al momento della presente decisione.
Va anzitutto evidenziata l'irrilevanza dell'audizione diretta dell'istante.
Come noto, la nuova disciplina processuale introdotta dalla l. n. 46/2017 (nota come
“legge Minniti”) non impone l'udienza pubblica e il rinnovo dell'audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata caso per caso, e ciò in aderenza a quanto statuito dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea (sent. Sacko del 26/7/2017, in causa C-348/16) e allo scopo di garantire al ricorrente un “rimedio effettivo”, così come previsto dall'art. 47 della c.d. Carta di Nizza. Sullo specifico punto, si è peraltro pronunciata, da ultimo, la giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante (Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 febbraio 2019 n. 3236; Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 dicembre 2018 n. 32319; Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 luglio 2018 n. 17717).
2 Nel caso di specie la richiesta di audizione non è fondata in quanto non avanzata dal ricorrente mediante indicazione specifica dei punti su cui avrebbe voluto essere sentito per rendere eventuali chiarimenti (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 21584 del 7.10.2020 secondo cui: “E', in ogni caso, escluso che il giudice debba disporre una nuova audizione del richiedente (salvo che lo stesso giudice non lo ritenga necessario) in difetto di un'istanza di quest'ultimo contenuta nel ricorso, o comunque allorquando tale eventuale richiesta sia stata formulata in termini generici… Il giudice non deve provvedere all'audizione del richiedente nei casi in cui la domanda venga ritenuta dallo stesso manifestamente infondata o inammissibile per ragioni diverse dal giudizio formulato sulla base di incongruenze che, alla luce di quanto sopra evidenziato, possano o debbano essere chiarite attraverso l'audizione del richiedente”; conforme
Cass. n. 8931/2020). Inoltre, dal comportamento processuale del ricorrente (istanza di audizione formulata genericamente non reiterata nel corso del giudizio), è emerso il manifesto disinteresse verso la narrazione orale dei fatti inerenti alla propria vicenda personale.
2.2 - Venendo al merito della controversia, nel corso dell'audizione svoltasi dinanzi alla
Commissione Territoriale il 14.11.2023, il richiedente [nato in Marocco a [...], nella città di
Asfi, trasferitosi a Casablanca per motivi di lavoro quattro anni prima di lasciare il Paese, undici anni di frequenza scolastica, celibe e senza figli, arabo, musulmano, mai occupatosi di politica] ha esposto di aver lasciato definitivamente il Paese di origine perché, dopo la morte di suo padre, un suo zio aveva tentato di impadronirsi dei numerosi terreni ricompresi nell'eredità del padre, negando che fossero di loro proprietà.
Essendo un uomo molto potente (in quanto colonello di un corpo militare), ha utilizzato il suo potere contro il ricorrente e la sua famiglia.
Infatti, ha iniziato a sfruttare quei terreni, sui quali pascolano anche mucche e pecore, senza corrispondere alcunché, sostenendo che, prima di morire, il fratello glieli aveva venduti;
circostanza, quest'ultima, che, a dire del ricorrente, non risponde al vero.
Lo zio, inoltre, era sempre stato contrario al fatto che il ricorrente frequentasse la scuola.
Queste tensioni sono sfociate in minacce (rivoltegli, appunto, dallo zio).
Il ricorrente ha, pertanto, lasciato il suo Paese il 24.10.2021 ed è arrivato in Italia il
1°.9.2022.
Ha riferito di temere che, in caso di ritorno in patria, suo zio lo possa uccidere.
2.3 – Il richiedente la protezione internazionale in alcuna delle forme anzidette è, secondo i fondamentali principi regolanti il diritto di azione, gravato dall'onere di allegare e dimostrare le circostanze di fatto integranti i presupposti della protezione invocata, anche sotto il
3 profilo del pericolo di subire grave danno in caso di rimpatrio, con preciso riferimento alla effettività e attualità del rischio. Qualora tuttavia taluni fatti non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è necessaria se l'istante abbia compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda, abbia prodotto tutti gli elementi in suo possesso ed abbia fornito spiegazione plausibile della mancanza di altri, le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, la domanda sia stata presentata quanto prima possibile e sia accertata la credibilità dell'interessato
(Cass., S.U., n. 27310/2008).
In altre parole, allorquando l'onere della prova non sia stato assolto dal richiedente la protezione internazionale per motivi ritenuti in qualche misura “meritevoli” dal legislatore (art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251/2007), il giudice non può sic et simpliciter accogliere l'istanza, ma è comunque chiamato a valutare la fondatezza dei relativi presupposti sostanziali alla stregua di una valutazione probabilistica da compiersi in forza non di mere ipotesi astratte o congetturali, ma in base alle condizioni concrete esistenti nel paese d'origine dello straniero, la cui sussistenza deve pur sempre essere dimostrata dall'istante, quanto meno in termini di prova logica o circostanziale, non essendo all'uopo sufficienti le dichiarazioni dell'interessato, le attestazioni provenienti da terzi estranei al giudizio (in difetto di altri elementi di prova atti a suffragare le risultanze promananti da detti scritti), il riferimento a situazioni politico-economiche di dissesto del Paese di origine o a persecuzioni nei confronti di non specificate etnie di appartenenza ovvero il richiamo al fatto notorio, non accompagnato dall'indicazione di specifiche circostanze riguardanti direttamente il richiedente, il quale per l'appartenenza ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita, rischi verosimilmente specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale (tra le altre, Cass. n.
26278/2005, n. 18353/2006, n.26822/2007).
Muovendo da tali condivisibili principi di diritto, il Tribunale ritiene che non vi siano i presupposti per riconoscere: - la protezione ai sensi dell'art. 7, d.lgs. n. 251/2007, poiché non si rinvengono elementi per ritenere che il medesimo, se facesse ritorno al Paese d'origine, sarebbe perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica né sono state dedotte situazioni di persecuzione intesa quale vessazione o repressione violenta e implacabile;
- la protezione sussidiaria, atteso che in sede di audizione non è emersa l'esistenza di alcuna circostanza sussumibile nell'ambito applicativo dell'art. 14, lett. a), b) e c), d.lgs. n. 251/07 (e dunque nel concetto di “danno grave”), non sussistendo fondati motivi per ritenere che, in caso di rientro, il ricorrente correrebbe il rischio di subire un grave danno, costituito dalla condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte,
4 dalla tortura od altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, o dalla minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.
Orbene, s'impone di rimarcare che gli episodi raccontati in sede di audizione assumono in maniera inequivocabile i connotati di una vicenda che si colloca al di fuori del novero dei casi e delle ipotesi in presenza dei quali l'ordinamento nazionale e sovranazionale accorda – a seconda dei presupposti concreti – lo status di rifugiato o la protezione internazionale.
Infatti, in disparte i profili di genericità, contraddizione e inverosimiglianza, ben evidenziati dalla nella motivazione del provvedimento impugnato (alla Controparte_1
quale si fa rinvio), le cui argomentazioni non sono state confutate dal ricorrente nel corso del presente giudizio, s'impone di rimarcare, pur a voler ritenere credibile la vicenda posta a base della migrazione, la stessa, afferendo a liti tra privati di natura familiare ed ereditaria, rilevanti, al più, sul piano del diritto penale interno, esula già in astratto da fenomeni persecutori, per motivi politici, religiosi, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale, previsti dall'art. 8 del D. Lgs.
251/2007.
Come rammentato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 23281/2020,
“Le liti tra privati per ragioni proprietarie o familiari non possono essere addotte come causa di persecuzione o danno grave, nell'accezione offerta dal d.lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di
"vicende private" estranee al sistema della protezione internazionale, non rientrando né nelle forme dello "status" di rifugiato (art. 2, lett. e), né nei casi di protezione sussidiaria (art. 2, lett.
g), atteso che i c.d. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave solo ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi” (ancora, Cassazione civile sez. VI,
01/04/2019, n.9043 “In tema di protezione internazionale, le liti tra privati per ragioni proprietarie, familiari ecc., non possono essere addotte come causa di persecuzione o danno grave, trattandosi di "vicende private" estranee quindi al sistema della protezione internazionale.
Infatti ai sensi del d.lg. 251 del 2007 gli atti configurabili come persecutori (per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, appartenenza a gruppi sociali) o come causa di danno grave sono la condanna a morte o l'esecuzione della pena di morte;
la "tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante"; la "violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale", atti i cui responsabili devono essere lo Stato, i partiti, le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio. Una diversa
5 interpretazione, che possa fare leva sul generico riferimento del legislatore ai "soggetti non statuali", verrebbe a porsi in contrasto con il principio per cui "i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sè una minaccia individuale da definirsi come danno grave", fermo restando che ai cittadini di paesi terzi e apolidi può essere "concesso di rimanere nel territorio di uno Stato membro non perchè bisognosi di protezione internazionale, ma per motivi caritatevoli o umanitari riconosciuti su base discrezionale" dagli Stati membri”).
Osta, altresì, al riconoscimento della domanda di protezione, la circostanza, per un verso, che i soggetti persecutori, in quanto privati, non sono sussumibili nei soggetti indicati dalle lett. a)
e b) dell'art. 5 del D. Lgs. 251 del 2007 e, per altro verso, che non è nemmeno invocabile la lett.
c) della suddetta disposizione, in quanto il ricorrente si è rivolto alle autorità di polizia, le quali non risultano avergli negato tutela e protezione (stando a quanto emerso dal racconto), sicché non
è nemmeno, in concreto, riscontrabile l'inerzia degli apparati interni di protezione.
Il Tribunale ritiene che non vi siano i presupposti per riconoscere la protezione sussidiaria, ai sensi degli artt. 2 lett. g) e 14 del d.lgs. 251/2007 prevista in favore del cittadino straniero, che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, costituito alternativamente a) dalla condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) dalla tortura od altra forma di pena o trattamento inumano o degradante;
c) dalla minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.
2.4 – Con riferimento, invece, alla previsione di cui alla lett. c) disposizione, deve preliminarmente osservarsi che come evidenziato dalla giurisprudenza europea (cfr. CGUE del
17/2/2009, C-465/07, Elgafaji) “la sussistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile non necessita della prova che il richiedente sia oggetto specifico di minaccia per motivi peculiari attinenti alla situazione personale. La minaccia si considera, infatti, provata, eccezionalmente, quando il conflitto armato in corso nel Paese di provenienza del richiedente è di tale gravità che la sola presenza del civile nel Paese in questione rappresenta di per sé un rischio effettivo di subire tale minaccia”.
Inoltre, è stato precisato nella menzionata decisione giurisdizionale che “qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso” non è tale da raggiungere un livello talmente elevato da far emergere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe a causa della sua sola presenza sul
6 territorio un rischio effettivo di subire una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona, grava sul ricorrente quantomeno allegare – al fine del successivo approfondimento istruttorio ufficioso – gli elementi peculiari della sua situazione personale idonei a dimostrare il rischio che egli possa essere colpito specificamente.
La situazione generale del Marocco, secondo le informazioni aggiornate, non è tale da qualificarsi come generalizzata situazione di violenza indiscriminata.
In particolare, gli unici focolai di violenza registrati nel paese riguardano il territorio del
AR Occidentale.
Il conflitto ha le sue origini nella rivendicazione della regione da parte di Marocco,
e ( e del CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
.
[...]
Quest'ultimo, che rivendicava l'indipendenza della regione, ha dato inizio a una lotta armata contro la Spagna nel 1973.
Attualmente, il Regno del Marocco occupa ancora de facto i due terzi del AR occidentale, mentre la restante porzione del territorio è amministrata dal Fronte Polisario.
Il 14 novembre 2020, il Polisario ha dichiarato la fine del cessate il fuoco e la ripresa delle ostilità con il Marocco1 e nel periodo che va dal 1.1.2021 al 30.8.2022 in Marocco si sono registrati cinque scontri armati che hanno causato 12 vittime.
Di tali scontri, due si sono verificati nel territorio di Laâyoune-Sakia El Hamra tra il e le forze militari marocchine e hanno causato cinque vittime;
un altro scontro è Controparte_7
stato registrato nella regione di Guelmim-Oued Noun e ha causato tre vittime, mentre gli altri due hanno avuto luogo nella regione di Souss-Massa.
Questi ultimi hanno causato quattro vittime e hanno visto rispettivamente contrapposti il
Fronte Polisario e le forze militari marocchine, da un lato, e i pastori contro i pastori Pt_2
Tinghir, dall'altro.
Il 29 ottobre 2021, la Missione di pace delle Nazioni Unite MINURSO è stata prolungata per un altro anno2.
Inoltre, è stato segnalato che, negli ultimi mesi del 2021, si sono verificati alcuni incidenti legati alla sicurezza nel AR Occidentale3.
Per quanto riguarda la minaccia terroristica, l'attività jihadista in Marocco consiste in piccole cellule indipendenti con pochi membri, organizzate attorno a individui carismatici che probabilmente attingeranno al ritorno dei combattenti jihadisti dall'Iraq e dalla Siria4.
Il paese ha continuato a far fronte a sporadiche minacce, in gran parte provenienti da piccole cellule terroristiche indipendenti e non sono stati segnalati incidenti terroristici nel 20215.
Secondo quanto riportato in un report del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del
3 febbraio 2022, le autorità marocchine restano preoccupate per la natura imprevedibile della minaccia dell'ISIL e di nonostante i successi antiterroristici che sono riusciti a Per_1
reprimere l'attività6.
Con riferimento all'impatto della violenza sulla popolazione civile, nel 2022, ha Pt_3
registrato quarantasei eventi violenti (diciassette esplosioni e ventinove episodi di violenza contro i civili) che hanno causato il decesso di trenta persone7.
Nel 2023, si registrano trentatré eventi violenti (di cui due battaglie, sedici esplosioni e quindici episodi di violenza contro i civili) che hanno causato il decesso di trentasei persone8.
Nel corso del 2024, ha registrato quarantacinque eventi (ventiquattro esplosioni, Pt_3
venti rivolte e un episodio di violenza contro i civili) che hanno causato il decesso di quarantuno persone9.
Nel 2025 (dati aggiornata al 17.1.2025), ha registrato quattro eventi (due rivolte, Pt_3
3 , Regional Overview – Africa (30 ottobre-5 novembre 2021), 11 novembre 2021, Pt_3 https://acleddata.com/2021/11/11/regional-overview-africa-30-october-5-november-2021/ , Regional Overview – Africa Pt_3 (13-19 novembre 2021), 25 novembre 2021, https://reliefweb.int/report/burkina-faso/acled-regional-overview-africa-13-19- november-2021 BAMF – Federal Office for Migration and Refugees (Germany): Briefing Notes, 22 November 2021 https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2021/briefingnotes-kw47- 2021.pdf?__blob=publicationFile&v=2. ACLED, Regional Overview – Africa (16-22 ottobre 2021), 27 ottobre 2021, https://acleddata.com/2021/10/27/regional-overview-africa16-22-october-2021/ ; BAMF – Federal Office for Migration and Refugees (Germany): Briefing Notes, 29 November 2021 https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2021/briefingnotes-kw48- 2021.pdf?__blob=publicationFile&v=3. 4 Crisis 24, Morocco Country Report, consultabile al sito: https://crisis24.garda.com/country-reports/morocco. 5 USDOS – Dipartimento di Stato USA : Country Report on Terrorism 2021 https://www.state.gov/reports/country-reports-on- terrorism-2021/morocco 6 UN Security Council: Letter dated 3 February 2022 from the Chair of the Security Council Committee pursuant to resolutions
1267 (1999) 1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning Islamic State in Iraq and the Levant (Da'esh), Al Qaida and associated individuals, groups, undertakings and entities addressed to the President of the Security Council [S/2022/83], 3 February
2022, https://www.ecoi.net/en/file/local/2067786/S_2022_83_E.pdf. 7 ACLED, dashboard, Country: Morocco, (Battles, Explosions/remote violence, Violence against civilians 01.01.2022-31.12.2022), https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard 8 , dashboard, Country: Morocco, (Battles, Explosions/remote violence, Violence against civilians 01.01.2023- Pt_3 31.12.2023), https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard 9 , dashboard, Country: Morocco, (Battles, Explosions/remote violence, Violence against civilians 01.01.2024- Pt_3 31.12.2024), https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard
8 un'esplosione e un episodio di violenza contro i civili) che hanno provocato quattro decessi 10.
Alla stregua delle superiori considerazioni, si ribadisce, dunque, l'insussistenza delle condizioni legittimanti il riconoscimento della protezione sussidiaria ex lett. c), non ricavandosi dalle ricerche effettuate informazioni tali da ritenere probabile per il richiedente protezione il rischio di essere coinvolto in episodi di violenza, qualora facesse ritorno nel proprio Paese di origine.
3 - A differenti conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla domanda di protezione complementare.
Nel caso di specie, risulta prodotta in giudizio la seguente documentazione: (i)
Comunicazione obbligatoria UniLav di assunzione alle dipendenze di Parte_4
dal 21.2.2023 al 31.12.2023 e buste paga relative alle mensilità di Febbraio 2023 (365
[...]
euro), Marzo 2023 (585 euro), Aprile 2023 (852 euro), Maggio 2023 (249 euro), Giugno 2023
(863 euro), Luglio 2023 (904 euro), Agosto 2023 (1.257 euro), Settembre 2023 (954 euro),
Ottobre 2023 (520 euro), Novembre 2023 (651 euro), Dicembre 2023 (1.013 euro); (ii)
Comunicazione obbligatoria UniLav di assunzione alle dipendenze di Parte_4
dal 1°.
1.2024 al 31.12.2024 e buste paga relative alle mensilità di Gennaio 2024 (100
[...]
euro), Febbraio 2024 (802 euro), Marzo 2024 (1.000 euro), Aprile 2024 (1.100 euro), Maggio
2024 (1.400 euro); (iii) Comunicazione obbligatoria Unilav di assunzione con contratto a tempo pieno e determinato alle dipendenze di dal 31.1.2024 al 31.07.2024; (iv) Controparte_8
Comunicazione obbligatoria UniLav di assunzione alle dipendenze di Controparte_9
con contratto a tempo pieno e determinato dal 10.9.2024 al 30.9.2024; (v)
[...]
Comunicazione obbligatoria UniLav di assunzione alle dipendenze di CP_9 [...]
con contratto a tempo pieno e determinato dal 10.10.2024 al 31.10.2024; (vi) Buste CP_9
paga relative a Settembre 2024 (1.143 euro) e Ottobre 2024 (958 euro) afferenti al rapporto di lavoro con (vii) Comunicazione UniLav di assunzione alle dipendenze di CP_9 CP_10
[... con contratto a tempo pieno e determinato come manovale edile dal 5.11.2024 al 30.11.2024;
(viii) Attestato del 21.7.2023 di frequenza del corso per operatore di carrelli elevatori semoventi.
Le comunicazioni UNILAV, le buste-paga, la documentazione di natura formativa sono indicative della serietà dello sforzo e dell'impegno profusi dal richiedente nel tentativo di integrarsi nel contesto sociale e lavorativo italiano, dunque in una nuova realtà, differente da quella di origine.
9 Il ricorrente, cioè, risulta aver avviato e proseguito un percorso d'integrazione lavorativa, tale da consentirgli di sostentarsi autonomamente e dignitosamente, dal punto di vista economico, con le retribuzioni percepite grazie allo svolgimento dell'attività lavorativa.
Inoltre, operato un raffronto con la situazione del Paese d'origine del ricorrente, deve ritenersi che la sua integrazione lavorativa e sociale possa essere valorizzata come presupposto che concorre a determinare una situazione di vulnerabilità personale del ricorrente tutelabile attraverso il riconoscimento di un titolo di soggiorno che lo protegga dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, nel medesimo contesto sociale, economico e ambientale.
Conseguentemente, laddove l'istante dovesse essere rimpatriato, subirebbe una grave lesione alla propria vita privata, in quanto si vedrebbe eradicato da una realtà in cui si è oramai inserito, considerato peraltro che né la Commissione né il PM hanno segnalato la sussistenza di gravi ragioni ostative alla permanenza del soggetto sul territorio italiano.
Deve essere, pertanto, conclusivamente riconosciuto il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 5, co. 6, e dell'art. 19, co. 1.1, del d.lgs. 286/1998.
Donde l'accoglimento in parte qua del ricorso.
4 - In ragione dell'accoglimento della sola domanda di riconoscimento della protezione speciale, venendo a configurarsi una situazione di soccombenza reciproca tra le parti, sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (C.F. Parte_1
) così provvede: C.F._1
1) dichiara che il ricorrente ha diritto al permesso di soggiorno per “protezione speciale” ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286/1998;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 24 febbraio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Gianluca Tarantino dott.ssa Marisa Attollino
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 - Il ricorrente, cittadino marocchino, ha impugnato il provvedimento di manifesta infondatezza adottato dalla in data 18.3.2024 (e notificato il 4.7.2024) Controparte_1 1 Time for International Re-engagement in TE AR | Crisis Group, https://www.crisisgroup.org/middle-east-north- africa/north-africa/western-sahara/b82-time-international-re-engagement-western-sahara. 2 in: World Politics Review (Author), published by ICG – International Crisis Group: Getting Diplomacy Back Tes_1 Tes_2 on Track in TE AR , 5 November 2021 https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/north-africa/western-sahara/getting-diplomacy-back-track-western- sahara.
7 10 10 ACLED, Explorer - ACLED, (Battles, Explosions/remote violence, Violence against civilians 01.01.2025-17.1.2025), https://acleddata.com/explorer/
SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
dr. Marisa Attollino - Presidente dr. Enzo Davide Ruffo - Giudice
dr. Gianluca Tarantino - Giudice rel.
nel procedimento recante n. 7274/2024 r.g. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008, depositato il 12.07.2023, proposto da
nato il [...] in [...]: 06IMB3N - C.F.: Parte_1
), con l'avv. Antonio Gioiello C.F._1
RICORRENTE
contro
[...]
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
letti ed esaminati gli atti di causa,
verificata la regolare instaurazione del contraddittorio,
all'esito della camera di consiglio del 24.2.2025 ha emesso il seguente
DECRETO
1 della domanda di protezione internazionale e, per tale ragione, ha adito l'autorità giurisdizionale chiedendo, previa sospensione del provvedimento avversato: riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine il riconoscimento della protezione sussidiaria, ancora in subordine il diritto al riconoscimento della protezione umanitaria, in via ulteriormente gradata, ottenere il riconoscimento del diritto di asilo ex art. 10 Cost. o della protezione speciale.
Con provvedimento del 17.7.2024 è stato dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed è stata fissata l'udienza di prima comparizione delle parti per il 7.1.2025.
Il sebbene ritualmente Controparte_2
evocato, non si è costituito in giudizio e pertanto se ne deve dichiarare la contumacia.
Il Pubblico Ministero è comparso, depositando il certificato dei carichi pendenti e il certificato del casellario giudiziale, dai quali però non risulta alcun procedimento giudiziario a carico del ricorrente.
All'esito della prima udienza del 7.1.2025, tenutasi in modalità cartolare come da decreto comunicato alle parti in data 2.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
2 - Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, può essere accolto nei limiti di seguito precisati.
2.1 - Preliminarmente, deve osservarsi che l'esame dei profili di illegittimità formale della decisione (es. difetto di istruttoria e di congrua motivazione) resta assorbito nella prevalente esigenza, propria delle caratteristiche intrinseche del giudizio de quo, di rivalutare la domanda di protezione internazionale nel merito, alla luce della sussistenza delle condizioni di fatto e di diritto esistenti al momento della presente decisione.
Va anzitutto evidenziata l'irrilevanza dell'audizione diretta dell'istante.
Come noto, la nuova disciplina processuale introdotta dalla l. n. 46/2017 (nota come
“legge Minniti”) non impone l'udienza pubblica e il rinnovo dell'audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata caso per caso, e ciò in aderenza a quanto statuito dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea (sent. Sacko del 26/7/2017, in causa C-348/16) e allo scopo di garantire al ricorrente un “rimedio effettivo”, così come previsto dall'art. 47 della c.d. Carta di Nizza. Sullo specifico punto, si è peraltro pronunciata, da ultimo, la giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante (Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 febbraio 2019 n. 3236; Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 dicembre 2018 n. 32319; Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 luglio 2018 n. 17717).
2 Nel caso di specie la richiesta di audizione non è fondata in quanto non avanzata dal ricorrente mediante indicazione specifica dei punti su cui avrebbe voluto essere sentito per rendere eventuali chiarimenti (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 21584 del 7.10.2020 secondo cui: “E', in ogni caso, escluso che il giudice debba disporre una nuova audizione del richiedente (salvo che lo stesso giudice non lo ritenga necessario) in difetto di un'istanza di quest'ultimo contenuta nel ricorso, o comunque allorquando tale eventuale richiesta sia stata formulata in termini generici… Il giudice non deve provvedere all'audizione del richiedente nei casi in cui la domanda venga ritenuta dallo stesso manifestamente infondata o inammissibile per ragioni diverse dal giudizio formulato sulla base di incongruenze che, alla luce di quanto sopra evidenziato, possano o debbano essere chiarite attraverso l'audizione del richiedente”; conforme
Cass. n. 8931/2020). Inoltre, dal comportamento processuale del ricorrente (istanza di audizione formulata genericamente non reiterata nel corso del giudizio), è emerso il manifesto disinteresse verso la narrazione orale dei fatti inerenti alla propria vicenda personale.
2.2 - Venendo al merito della controversia, nel corso dell'audizione svoltasi dinanzi alla
Commissione Territoriale il 14.11.2023, il richiedente [nato in Marocco a [...], nella città di
Asfi, trasferitosi a Casablanca per motivi di lavoro quattro anni prima di lasciare il Paese, undici anni di frequenza scolastica, celibe e senza figli, arabo, musulmano, mai occupatosi di politica] ha esposto di aver lasciato definitivamente il Paese di origine perché, dopo la morte di suo padre, un suo zio aveva tentato di impadronirsi dei numerosi terreni ricompresi nell'eredità del padre, negando che fossero di loro proprietà.
Essendo un uomo molto potente (in quanto colonello di un corpo militare), ha utilizzato il suo potere contro il ricorrente e la sua famiglia.
Infatti, ha iniziato a sfruttare quei terreni, sui quali pascolano anche mucche e pecore, senza corrispondere alcunché, sostenendo che, prima di morire, il fratello glieli aveva venduti;
circostanza, quest'ultima, che, a dire del ricorrente, non risponde al vero.
Lo zio, inoltre, era sempre stato contrario al fatto che il ricorrente frequentasse la scuola.
Queste tensioni sono sfociate in minacce (rivoltegli, appunto, dallo zio).
Il ricorrente ha, pertanto, lasciato il suo Paese il 24.10.2021 ed è arrivato in Italia il
1°.9.2022.
Ha riferito di temere che, in caso di ritorno in patria, suo zio lo possa uccidere.
2.3 – Il richiedente la protezione internazionale in alcuna delle forme anzidette è, secondo i fondamentali principi regolanti il diritto di azione, gravato dall'onere di allegare e dimostrare le circostanze di fatto integranti i presupposti della protezione invocata, anche sotto il
3 profilo del pericolo di subire grave danno in caso di rimpatrio, con preciso riferimento alla effettività e attualità del rischio. Qualora tuttavia taluni fatti non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è necessaria se l'istante abbia compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda, abbia prodotto tutti gli elementi in suo possesso ed abbia fornito spiegazione plausibile della mancanza di altri, le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, la domanda sia stata presentata quanto prima possibile e sia accertata la credibilità dell'interessato
(Cass., S.U., n. 27310/2008).
In altre parole, allorquando l'onere della prova non sia stato assolto dal richiedente la protezione internazionale per motivi ritenuti in qualche misura “meritevoli” dal legislatore (art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251/2007), il giudice non può sic et simpliciter accogliere l'istanza, ma è comunque chiamato a valutare la fondatezza dei relativi presupposti sostanziali alla stregua di una valutazione probabilistica da compiersi in forza non di mere ipotesi astratte o congetturali, ma in base alle condizioni concrete esistenti nel paese d'origine dello straniero, la cui sussistenza deve pur sempre essere dimostrata dall'istante, quanto meno in termini di prova logica o circostanziale, non essendo all'uopo sufficienti le dichiarazioni dell'interessato, le attestazioni provenienti da terzi estranei al giudizio (in difetto di altri elementi di prova atti a suffragare le risultanze promananti da detti scritti), il riferimento a situazioni politico-economiche di dissesto del Paese di origine o a persecuzioni nei confronti di non specificate etnie di appartenenza ovvero il richiamo al fatto notorio, non accompagnato dall'indicazione di specifiche circostanze riguardanti direttamente il richiedente, il quale per l'appartenenza ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita, rischi verosimilmente specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale (tra le altre, Cass. n.
26278/2005, n. 18353/2006, n.26822/2007).
Muovendo da tali condivisibili principi di diritto, il Tribunale ritiene che non vi siano i presupposti per riconoscere: - la protezione ai sensi dell'art. 7, d.lgs. n. 251/2007, poiché non si rinvengono elementi per ritenere che il medesimo, se facesse ritorno al Paese d'origine, sarebbe perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica né sono state dedotte situazioni di persecuzione intesa quale vessazione o repressione violenta e implacabile;
- la protezione sussidiaria, atteso che in sede di audizione non è emersa l'esistenza di alcuna circostanza sussumibile nell'ambito applicativo dell'art. 14, lett. a), b) e c), d.lgs. n. 251/07 (e dunque nel concetto di “danno grave”), non sussistendo fondati motivi per ritenere che, in caso di rientro, il ricorrente correrebbe il rischio di subire un grave danno, costituito dalla condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte,
4 dalla tortura od altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, o dalla minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.
Orbene, s'impone di rimarcare che gli episodi raccontati in sede di audizione assumono in maniera inequivocabile i connotati di una vicenda che si colloca al di fuori del novero dei casi e delle ipotesi in presenza dei quali l'ordinamento nazionale e sovranazionale accorda – a seconda dei presupposti concreti – lo status di rifugiato o la protezione internazionale.
Infatti, in disparte i profili di genericità, contraddizione e inverosimiglianza, ben evidenziati dalla nella motivazione del provvedimento impugnato (alla Controparte_1
quale si fa rinvio), le cui argomentazioni non sono state confutate dal ricorrente nel corso del presente giudizio, s'impone di rimarcare, pur a voler ritenere credibile la vicenda posta a base della migrazione, la stessa, afferendo a liti tra privati di natura familiare ed ereditaria, rilevanti, al più, sul piano del diritto penale interno, esula già in astratto da fenomeni persecutori, per motivi politici, religiosi, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale, previsti dall'art. 8 del D. Lgs.
251/2007.
Come rammentato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 23281/2020,
“Le liti tra privati per ragioni proprietarie o familiari non possono essere addotte come causa di persecuzione o danno grave, nell'accezione offerta dal d.lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di
"vicende private" estranee al sistema della protezione internazionale, non rientrando né nelle forme dello "status" di rifugiato (art. 2, lett. e), né nei casi di protezione sussidiaria (art. 2, lett.
g), atteso che i c.d. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave solo ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi” (ancora, Cassazione civile sez. VI,
01/04/2019, n.9043 “In tema di protezione internazionale, le liti tra privati per ragioni proprietarie, familiari ecc., non possono essere addotte come causa di persecuzione o danno grave, trattandosi di "vicende private" estranee quindi al sistema della protezione internazionale.
Infatti ai sensi del d.lg. 251 del 2007 gli atti configurabili come persecutori (per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, appartenenza a gruppi sociali) o come causa di danno grave sono la condanna a morte o l'esecuzione della pena di morte;
la "tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante"; la "violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale", atti i cui responsabili devono essere lo Stato, i partiti, le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio. Una diversa
5 interpretazione, che possa fare leva sul generico riferimento del legislatore ai "soggetti non statuali", verrebbe a porsi in contrasto con il principio per cui "i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sè una minaccia individuale da definirsi come danno grave", fermo restando che ai cittadini di paesi terzi e apolidi può essere "concesso di rimanere nel territorio di uno Stato membro non perchè bisognosi di protezione internazionale, ma per motivi caritatevoli o umanitari riconosciuti su base discrezionale" dagli Stati membri”).
Osta, altresì, al riconoscimento della domanda di protezione, la circostanza, per un verso, che i soggetti persecutori, in quanto privati, non sono sussumibili nei soggetti indicati dalle lett. a)
e b) dell'art. 5 del D. Lgs. 251 del 2007 e, per altro verso, che non è nemmeno invocabile la lett.
c) della suddetta disposizione, in quanto il ricorrente si è rivolto alle autorità di polizia, le quali non risultano avergli negato tutela e protezione (stando a quanto emerso dal racconto), sicché non
è nemmeno, in concreto, riscontrabile l'inerzia degli apparati interni di protezione.
Il Tribunale ritiene che non vi siano i presupposti per riconoscere la protezione sussidiaria, ai sensi degli artt. 2 lett. g) e 14 del d.lgs. 251/2007 prevista in favore del cittadino straniero, che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, costituito alternativamente a) dalla condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) dalla tortura od altra forma di pena o trattamento inumano o degradante;
c) dalla minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.
2.4 – Con riferimento, invece, alla previsione di cui alla lett. c) disposizione, deve preliminarmente osservarsi che come evidenziato dalla giurisprudenza europea (cfr. CGUE del
17/2/2009, C-465/07, Elgafaji) “la sussistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile non necessita della prova che il richiedente sia oggetto specifico di minaccia per motivi peculiari attinenti alla situazione personale. La minaccia si considera, infatti, provata, eccezionalmente, quando il conflitto armato in corso nel Paese di provenienza del richiedente è di tale gravità che la sola presenza del civile nel Paese in questione rappresenta di per sé un rischio effettivo di subire tale minaccia”.
Inoltre, è stato precisato nella menzionata decisione giurisdizionale che “qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso” non è tale da raggiungere un livello talmente elevato da far emergere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe a causa della sua sola presenza sul
6 territorio un rischio effettivo di subire una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona, grava sul ricorrente quantomeno allegare – al fine del successivo approfondimento istruttorio ufficioso – gli elementi peculiari della sua situazione personale idonei a dimostrare il rischio che egli possa essere colpito specificamente.
La situazione generale del Marocco, secondo le informazioni aggiornate, non è tale da qualificarsi come generalizzata situazione di violenza indiscriminata.
In particolare, gli unici focolai di violenza registrati nel paese riguardano il territorio del
AR Occidentale.
Il conflitto ha le sue origini nella rivendicazione della regione da parte di Marocco,
e ( e del CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
.
[...]
Quest'ultimo, che rivendicava l'indipendenza della regione, ha dato inizio a una lotta armata contro la Spagna nel 1973.
Attualmente, il Regno del Marocco occupa ancora de facto i due terzi del AR occidentale, mentre la restante porzione del territorio è amministrata dal Fronte Polisario.
Il 14 novembre 2020, il Polisario ha dichiarato la fine del cessate il fuoco e la ripresa delle ostilità con il Marocco1 e nel periodo che va dal 1.1.2021 al 30.8.2022 in Marocco si sono registrati cinque scontri armati che hanno causato 12 vittime.
Di tali scontri, due si sono verificati nel territorio di Laâyoune-Sakia El Hamra tra il e le forze militari marocchine e hanno causato cinque vittime;
un altro scontro è Controparte_7
stato registrato nella regione di Guelmim-Oued Noun e ha causato tre vittime, mentre gli altri due hanno avuto luogo nella regione di Souss-Massa.
Questi ultimi hanno causato quattro vittime e hanno visto rispettivamente contrapposti il
Fronte Polisario e le forze militari marocchine, da un lato, e i pastori contro i pastori Pt_2
Tinghir, dall'altro.
Il 29 ottobre 2021, la Missione di pace delle Nazioni Unite MINURSO è stata prolungata per un altro anno2.
Inoltre, è stato segnalato che, negli ultimi mesi del 2021, si sono verificati alcuni incidenti legati alla sicurezza nel AR Occidentale3.
Per quanto riguarda la minaccia terroristica, l'attività jihadista in Marocco consiste in piccole cellule indipendenti con pochi membri, organizzate attorno a individui carismatici che probabilmente attingeranno al ritorno dei combattenti jihadisti dall'Iraq e dalla Siria4.
Il paese ha continuato a far fronte a sporadiche minacce, in gran parte provenienti da piccole cellule terroristiche indipendenti e non sono stati segnalati incidenti terroristici nel 20215.
Secondo quanto riportato in un report del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del
3 febbraio 2022, le autorità marocchine restano preoccupate per la natura imprevedibile della minaccia dell'ISIL e di nonostante i successi antiterroristici che sono riusciti a Per_1
reprimere l'attività6.
Con riferimento all'impatto della violenza sulla popolazione civile, nel 2022, ha Pt_3
registrato quarantasei eventi violenti (diciassette esplosioni e ventinove episodi di violenza contro i civili) che hanno causato il decesso di trenta persone7.
Nel 2023, si registrano trentatré eventi violenti (di cui due battaglie, sedici esplosioni e quindici episodi di violenza contro i civili) che hanno causato il decesso di trentasei persone8.
Nel corso del 2024, ha registrato quarantacinque eventi (ventiquattro esplosioni, Pt_3
venti rivolte e un episodio di violenza contro i civili) che hanno causato il decesso di quarantuno persone9.
Nel 2025 (dati aggiornata al 17.1.2025), ha registrato quattro eventi (due rivolte, Pt_3
3 , Regional Overview – Africa (30 ottobre-5 novembre 2021), 11 novembre 2021, Pt_3 https://acleddata.com/2021/11/11/regional-overview-africa-30-october-5-november-2021/ , Regional Overview – Africa Pt_3 (13-19 novembre 2021), 25 novembre 2021, https://reliefweb.int/report/burkina-faso/acled-regional-overview-africa-13-19- november-2021 BAMF – Federal Office for Migration and Refugees (Germany): Briefing Notes, 22 November 2021 https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2021/briefingnotes-kw47- 2021.pdf?__blob=publicationFile&v=2. ACLED, Regional Overview – Africa (16-22 ottobre 2021), 27 ottobre 2021, https://acleddata.com/2021/10/27/regional-overview-africa16-22-october-2021/ ; BAMF – Federal Office for Migration and Refugees (Germany): Briefing Notes, 29 November 2021 https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2021/briefingnotes-kw48- 2021.pdf?__blob=publicationFile&v=3. 4 Crisis 24, Morocco Country Report, consultabile al sito: https://crisis24.garda.com/country-reports/morocco. 5 USDOS – Dipartimento di Stato USA : Country Report on Terrorism 2021 https://www.state.gov/reports/country-reports-on- terrorism-2021/morocco 6 UN Security Council: Letter dated 3 February 2022 from the Chair of the Security Council Committee pursuant to resolutions
1267 (1999) 1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning Islamic State in Iraq and the Levant (Da'esh), Al Qaida and associated individuals, groups, undertakings and entities addressed to the President of the Security Council [S/2022/83], 3 February
2022, https://www.ecoi.net/en/file/local/2067786/S_2022_83_E.pdf. 7 ACLED, dashboard, Country: Morocco, (Battles, Explosions/remote violence, Violence against civilians 01.01.2022-31.12.2022), https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard 8 , dashboard, Country: Morocco, (Battles, Explosions/remote violence, Violence against civilians 01.01.2023- Pt_3 31.12.2023), https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard 9 , dashboard, Country: Morocco, (Battles, Explosions/remote violence, Violence against civilians 01.01.2024- Pt_3 31.12.2024), https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard
8 un'esplosione e un episodio di violenza contro i civili) che hanno provocato quattro decessi 10.
Alla stregua delle superiori considerazioni, si ribadisce, dunque, l'insussistenza delle condizioni legittimanti il riconoscimento della protezione sussidiaria ex lett. c), non ricavandosi dalle ricerche effettuate informazioni tali da ritenere probabile per il richiedente protezione il rischio di essere coinvolto in episodi di violenza, qualora facesse ritorno nel proprio Paese di origine.
3 - A differenti conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla domanda di protezione complementare.
Nel caso di specie, risulta prodotta in giudizio la seguente documentazione: (i)
Comunicazione obbligatoria UniLav di assunzione alle dipendenze di Parte_4
dal 21.2.2023 al 31.12.2023 e buste paga relative alle mensilità di Febbraio 2023 (365
[...]
euro), Marzo 2023 (585 euro), Aprile 2023 (852 euro), Maggio 2023 (249 euro), Giugno 2023
(863 euro), Luglio 2023 (904 euro), Agosto 2023 (1.257 euro), Settembre 2023 (954 euro),
Ottobre 2023 (520 euro), Novembre 2023 (651 euro), Dicembre 2023 (1.013 euro); (ii)
Comunicazione obbligatoria UniLav di assunzione alle dipendenze di Parte_4
dal 1°.
1.2024 al 31.12.2024 e buste paga relative alle mensilità di Gennaio 2024 (100
[...]
euro), Febbraio 2024 (802 euro), Marzo 2024 (1.000 euro), Aprile 2024 (1.100 euro), Maggio
2024 (1.400 euro); (iii) Comunicazione obbligatoria Unilav di assunzione con contratto a tempo pieno e determinato alle dipendenze di dal 31.1.2024 al 31.07.2024; (iv) Controparte_8
Comunicazione obbligatoria UniLav di assunzione alle dipendenze di Controparte_9
con contratto a tempo pieno e determinato dal 10.9.2024 al 30.9.2024; (v)
[...]
Comunicazione obbligatoria UniLav di assunzione alle dipendenze di CP_9 [...]
con contratto a tempo pieno e determinato dal 10.10.2024 al 31.10.2024; (vi) Buste CP_9
paga relative a Settembre 2024 (1.143 euro) e Ottobre 2024 (958 euro) afferenti al rapporto di lavoro con (vii) Comunicazione UniLav di assunzione alle dipendenze di CP_9 CP_10
[... con contratto a tempo pieno e determinato come manovale edile dal 5.11.2024 al 30.11.2024;
(viii) Attestato del 21.7.2023 di frequenza del corso per operatore di carrelli elevatori semoventi.
Le comunicazioni UNILAV, le buste-paga, la documentazione di natura formativa sono indicative della serietà dello sforzo e dell'impegno profusi dal richiedente nel tentativo di integrarsi nel contesto sociale e lavorativo italiano, dunque in una nuova realtà, differente da quella di origine.
9 Il ricorrente, cioè, risulta aver avviato e proseguito un percorso d'integrazione lavorativa, tale da consentirgli di sostentarsi autonomamente e dignitosamente, dal punto di vista economico, con le retribuzioni percepite grazie allo svolgimento dell'attività lavorativa.
Inoltre, operato un raffronto con la situazione del Paese d'origine del ricorrente, deve ritenersi che la sua integrazione lavorativa e sociale possa essere valorizzata come presupposto che concorre a determinare una situazione di vulnerabilità personale del ricorrente tutelabile attraverso il riconoscimento di un titolo di soggiorno che lo protegga dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, nel medesimo contesto sociale, economico e ambientale.
Conseguentemente, laddove l'istante dovesse essere rimpatriato, subirebbe una grave lesione alla propria vita privata, in quanto si vedrebbe eradicato da una realtà in cui si è oramai inserito, considerato peraltro che né la Commissione né il PM hanno segnalato la sussistenza di gravi ragioni ostative alla permanenza del soggetto sul territorio italiano.
Deve essere, pertanto, conclusivamente riconosciuto il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 5, co. 6, e dell'art. 19, co. 1.1, del d.lgs. 286/1998.
Donde l'accoglimento in parte qua del ricorso.
4 - In ragione dell'accoglimento della sola domanda di riconoscimento della protezione speciale, venendo a configurarsi una situazione di soccombenza reciproca tra le parti, sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (C.F. Parte_1
) così provvede: C.F._1
1) dichiara che il ricorrente ha diritto al permesso di soggiorno per “protezione speciale” ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286/1998;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 24 febbraio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Gianluca Tarantino dott.ssa Marisa Attollino
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 - Il ricorrente, cittadino marocchino, ha impugnato il provvedimento di manifesta infondatezza adottato dalla in data 18.3.2024 (e notificato il 4.7.2024) Controparte_1 1 Time for International Re-engagement in TE AR | Crisis Group, https://www.crisisgroup.org/middle-east-north- africa/north-africa/western-sahara/b82-time-international-re-engagement-western-sahara. 2 in: World Politics Review (Author), published by ICG – International Crisis Group: Getting Diplomacy Back Tes_1 Tes_2 on Track in TE AR , 5 November 2021 https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/north-africa/western-sahara/getting-diplomacy-back-track-western- sahara.
7 10 10 ACLED, Explorer - ACLED, (Battles, Explosions/remote violence, Violence against civilians 01.01.2025-17.1.2025), https://acleddata.com/explorer/