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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 11/07/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Verbale d'Udienza del 11.07.2025
232/21 RGAC
All'udienza del 11 luglio 2025, dinanzi al giudice dott. Emanuele Deidda, sono presenti:
- nell'interesse della parte attrice l'avv. Daniela LL;
- per il convenuto è presente l'avv. Maria Concetta Orlando per delega degli avv.ti Mollica Controparte_1
Giovanna e Giuseppe.
Gli avvocati presenti si riportano alle conclusioni già formulate in atti, da intendersi qui ulteriormente trascritte e precisate;
altresì insistono nelle reciproche, relative domande ed eccezioni perorandone l'accoglimento; chiedono altresì che la causa venga trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.;
Il giudice li invita quindi a procedere alla discussione orale;
segue breve discussione orale ove i predetti difensori richiamano integralmente il contenuto dei loro atti, scritti difensivi e verbalizzazioni;
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
Alle ore 15.50, rientrato in aula, nessuno presente, da lettura del dispositivo e delle motivazioni della contestuale sentenza emessa ex art. 281 sexies c.p.c., da intendersi quale seguito e parte integrante del presente verbale.
Il giudice
Emanuele Deidda REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Emanuele Deidda ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 232/2021 R.G., promossa da:
, (C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._1
n. 9, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela LL, giusta procura in calce all'atto di citazione;
- ATTORE -
contro
, (C.F. ), in persona dei Commissari Straordinari pro tempore, rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'ATP composta dagli Avv.ti Giovanna Mollica e Giuseppe Mollica, giusta Determinazione n. 143 del 30/04/2021 e mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTO -
Oggetto: Ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., debiti fuori bilancio, responsabilità del funzionario, utilitas, riconoscimento del debito, azione di indennizzo, art. 191 D.Lgs. 267/2000, art. 194 D.Lgs. 267/2000, art. 2041 c.c.,
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da atti e verbale di causa del 11.07.2025, in cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni richiamando quelle già articolate nei rispettivi atti.
Per parte attrice (come da atto di citazione): Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis accertare e dichiarare l'illecito arricchimento da parte del in persona del legale rappresentante p.t. per i Controparte_1 fatti dedotti in premessa e, conseguentemente, condannare l'Ente convenuto, in favore dell'attore geom.
, a titolo di indennizzo ex. art. 2041 c.c., al pagamento della somma di € 18.605,55 oltre Parte_1 interessi dalla data del pignoramento delle somme e fino al soddisfo, pari alla somma esborsata dall'attore per i lavori eseguiti sui mezzi comunali specificati in narrativa equivalente all'arricchimento senza causa da parte del convenuto;
condannare il al risarcimento dei danni morali patiti dal CP_1 Controparte_1 funzionario nella misura in cui l'Ill.mo Tribunale adito riterrà opportuna;
condannare il in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio e successive occorrende oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Per parte convenuta (come da comparsa di costituzione e risposta):
Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Locri, contrariis reiectis, accertare e dichiarare l'insussistenza della richiesta avanzata da parte del Sig. . Conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto allo stesso. Con Parte_1 vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore. MOTIVI DELLA DECISIONE
1) FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 17.02.2021, il sig. conveniva in giudizio il Parte_1
per sentirlo condannare, a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., al Controparte_1 pagamento della somma di € 18.605,55, oltre interessi e risarcimento del danno morale.
A fondamento della propria domanda, l'attore esponeva quanto segue:
di essere stato dipendente del fino al 31.12.2011, con la qualifica di responsabile dell'area Controparte_1 tecnico-manutentiva;
di aver affidato, in tale veste e con procedure d'urgenza negli anni 2005-2006, alla ditta F.lli Baldari s.r.l. la riparazione di automezzi comunali, per un importo totale di € 21.451,63, senza preventivo impegno di spesa data l'indifferibilità degli interventi, necessari a garantire la continuità di servizi pubblici essenziali;
Asseriva altresì che, a fronte del mancato pagamento, veniva sottoscritta in data 04.10.2006 una proposta di transazione tra l'attore, per conto dell'Ente, e la ditta creditrice, per il pagamento rateizzato del debito;
CP
che il Consiglio Comunale di , con Deliberazione n. 35 del 13.10.2006, pur evidenziando che “potrebbero ricorrere, per il comune, i presupposti di utilità ed arricchimento, previsti dall'art. 193 e 194 del D.lvo”, decideva di non riconoscere il debito adducendo vizi formali nella redazione delle fatture, asseritamente non conformi a un capitolato d'appalto relativo a un contratto ormai scaduto;
Argomentava inoltre che la ditta F.lli Baldari s.r.l. avviava due distinti procedimenti giudiziari per il recupero del credito, i quali, dopo i giudizi di primo grado, venivano definiti dalla Corte d'Appello di Reggio AB con due sentenze di contenuto opposto: la prima, n. 707/2017, rigettava il gravame della ditta;
la seconda,
n. 363/2018, condannava personalmente il sig. LL al pagamento della somma di € 10.726,00, oltre interessi e spese legali;
In forza di tale ultima sentenza, la ditta creditrice procedeva ad esecuzione forzata, pignorando il quinto della pensione dell'attore, fino alla concorrenza della somma di € 18.605,55, come da ordinanza di assegnazione del G.E. del Tribunale di Locri del 06.12.2019;
Lamentava l'attore che, a fronte di tale esborso, il si era indebitamente arricchito, avendo Controparte_1 beneficiato di prestazioni utili e necessarie senza corrisponderne il prezzo, e che tale arricchimento era avvenuto a diretto detrimento del patrimonio dell'attore e che una richiesta stragiudiziale di indennizzo inviata al Comune in data 22.01.2020 era rimasta priva di riscontro.
Si costituiva in giudizio il con comparsa del 08.01.2022, contestando in toto la domanda Controparte_1 attorea e chiedendone il rigetto. A sostegno delle proprie difese, l'Ente convenuto eccepiva che, ai sensi dell'art. 191, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), in caso di acquisizione di beni e servizi in violazione delle norme contabili, il rapporto obbligatorio si instaura direttamente tra il fornitore e il funzionario che ha consentito la prestazione. Sosteneva, pertanto, che la responsabilità personale del sig. LL, già acclarata con sentenza passata in giudicato (Corte d'Appello n. 363/2018), escludesse qualsiasi obbligazione a carico dell'Ente. Deduceva, inoltre, il difetto del requisito della sussidiarietà dell'azione di ingiustificato arricchimento, potendo il creditore agire direttamente nei confronti del funzionario. Invocava, a tal fine, la giurisprudenza di legittimità in materia.
La causa veniva istruita documentalmente. All'udienza del 11.07.25, le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa che veniva decisa con sentenza contestuale ex art. 281 sexies cpc.
2) DIRITTO:
A) SULLA DOMANDA DI INDENNIZZO PER INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO.
La domanda principale proposta dal sig. è fondata e merita accoglimento per le ragioni di Parte_1 seguito esposte.
La presente controversia verte sull'applicabilità dell'azione generale di arricchimento senza causa, ex art. 2041 c.c., in favore di un ex funzionario pubblico che, essendo stato condannato a pagare personalmente per prestazioni rese a beneficio dell'ente di appartenenza, agisce nei confronti di quest'ultimo per ottenere l'indennizzo della subita diminuzione patrimoniale.
La disciplina della spesa negli enti locali è rigorosamente normata dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.).
L'art. 191 del T.U.E.L. stabilisce che, di regola, nessuna spesa può essere effettuata senza un preventivo impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio e senza l'attestazione della copertura finanziaria. Il comma 4 del medesimo articolo prevede un meccanismo di imputazione della responsabilità in caso di violazione di tali prescrizioni, stabilendo che: [“Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura”].
La difesa del convenuto si fonda su una lettura di tale norma che vedrebbe l'insorgere di una CP_1 responsabilità esclusiva e diretta in capo al funzionario, con conseguente e totale liberazione dell'ente da ogni obbligazione. Tale interpretazione, tuttavia, non può essere condivisa in quanto trascura un inciso fondamentale e decisivo presente nel testo normativo: la responsabilità del funzionario sorge "per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e)".
Ciò significa, a contrario, che per la parte "riconoscibile", l'obbligazione non si trasferisce in capo al funzionario, ma rimane a carico dell'ente che ha beneficiato della prestazione. La "riconoscibilità" del debito non è un mero atto discrezionale, ma un presupposto giuridico che il giudice ha il dovere di accertare. L'art. 194, comma 1, lett. e) del T.U.E.L. [DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 / CAPO IV,Art. 194.] definisce i criteri per tale riconoscibilità, ammettendola per i debiti derivanti da "acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza".
Nel caso di specie, la sussistenza di tali presupposti è documentalmente provata e, peraltro, ammessa dallo CP_ stesso convenuto.
Con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 13.10.2006, l'organo sovrano del , nel Controparte_1 decidere di non approvare la transazione, ha espressamente dato atto che "nonostante, potrebbero ricorrere, per il comune, i presupposti di utilità e arricchimento, previsti dall'art. 193 e 194 del D.lvo". Il diniego al riconoscimento del debito non è stato motivato da una carenza di 'utilitas' per l'ente – la quale è pacifica, trattandosi di riparazioni urgenti su automezzi adibiti a servizio pubblico essenziale – ma da un presunto vizio formale delle fatture, peraltro relativo a un capitolato di un contratto non più in essere. Tale circostanza rende il debito "astrattamente riconoscibile" ai sensi della normativa citata, con la conseguenza che l'obbligazione non avrebbe dovuto trasferirsi sul patrimonio del funzionario.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che la responsabilità diretta del funzionario è limitata alle sole ipotesi di spesa priva di utilità per l'ente, mentre in presenza di un'utilità accertata, l'ente è tenuto a farsi carico del debito. Qualora ciò non avvenga e il funzionario sia costretto a pagare, a quest'ultimo spetta l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'amministrazione. In tal senso, la Corte di Cassazione ha statuito che [“l'amministratore che sia stato convenuto dal privato ben può infatti esercitare l'azione di arricchimento onde essere rilevato indenne dall'esborso” - Cass. Civ., Sez. 6, N. 10432 del 31-03-2022]. Ciò in quanto “la proposizione di tale azione, che può condurre a un risultato integralmente o parzialmente satisfattivo per le ragioni creditorie del privato professionista o fornitore, espone tuttavia l'amministratore condannato in proprio a un depauperamento patrimoniale che si correla a un arricchimento ingiustificato dell'amministrazione pubblica, per avere comunque codesta beneficiato di una prestazione patrimoniale senza corrispettivo” [Cass. Civ., Sez. 6, N. 10432 del 31-03-2022].
L'eccezione del convenuto circa il difetto di sussidiarietà dell'azione ex art. 2041 c.c. è, pertanto, CP_1 infondata. Tale principio opera a precludere l'azione del terzo fornitore nei confronti della P.A., quando egli disponga dell'azione diretta verso il funzionario. Nel caso in esame, invece, ad agire è proprio il funzionario, il quale, avendo subito un depauperamento patrimoniale a causa della condanna esecutiva, non dispone di alcun altro rimedio per ottenere ristoro dall'ente che si è illecitamente arricchito. L'azione ex art. 2041 c.c. è, per lui, l'unica esperibile e, dunque, non sussidiaria [Cass. Civ., Sez. 1, N. 20887 del 26-07-2024 - Cass. Civ.,
Sez. 6, N. 10432 del 31-03-2022 - Cass. Civ., Sez. 3, N. 8465 del 05-05-2020].
Alla luce di quanto esposto, risultano pienamente integrati i presupposti dell'azione generale di arricchimento.
Sull'arricchimento del : l'ente ha beneficiato della riparazione e del pieno utilizzo dei propri Controparte_1 automezzi, risparmiando la spesa corrispondente.
Circa l'impoverimento dell'attore: il sig. LL ha subito una diminuzione patrimoniale, documentata dall'ordinanza di assegnazione somme, pari a € 18.605,55, a seguito del pignoramento della propria pensione.
In ordine al nesso di causalità: l'impoverimento dell'attore è diretta conseguenza del mancato pagamento da parte dell'ente, che ha innescato l'azione giudiziaria del creditore e la successiva condanna personale del funzionario.
Sull''assenza di una giusta causa: non sussiste alcun titolo giuridico che giustifichi l'arricchimento dell'ente a danno del proprio ex dipendente, il quale ha agito nell'esercizio delle sue funzioni e nell'interesse pubblico alla continuità dei servizi.
La domanda di indennizzo va, pertanto, accolta per l'intero importo richiesto di € 18.605,55. Su tale somma andranno corrisposti gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo.
B) SULLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO MORALE
L'attore ha altresì formulato domanda di risarcimento dei danni morali patiti a causa della vicenda. Tale domanda deve essere rigettata.
L'azione ex art. 2041 c.c. ha natura indennitaria e non risarcitoria. Essa è volta a reintegrare il patrimonio del soggetto impoverito nei limiti dell'arricchimento altrui, ma non a ristorare pregiudizi di natura non patrimoniale, la cui risarcibilità è ancorata ai presupposti dell'illecito aquiliano ex art. 2043 c.c. o ad altre specifiche previsioni di legge, non allegati né provati nel presente giudizio.
3) SULLE SPESE DI LITE
L'accoglimento della domanda principale comporterebbe, secondo il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la condanna del convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore. CP_1
Tuttavia, questo giudice ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti. Tale decisione trova fondamento nella peculiare complessità della vicenda, caratterizzata da un quadro giuridico e fattuale di non univoca interpretazione. In particolare, la sussistenza di due pronunce di merito della Corte d'Appello di Reggio AB (Sent. n.
707/2017 e Sent. n. 363/2018), di contenuto diametralmente opposto pur vertendo sul medesimo quadro fattuale, ha ingenerato una legittima incertezza sull'esatta portata degli obblighi e delle responsabilità delle parti coinvolte. Tale oggettiva difficoltà interpretativa, unita alla complessità delle questioni giuridiche che si pongono all'intersezione tra diritto civile e contabilità pubblica, giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio, in conformità a un orientamento giurisprudenziale che, in casi analoghi, ha ritenuto equa tale soluzione - Cass. Civ., Sez. 2, N. 11473 del 15-06-2020 - Cass. Civ., Sez. 3, N. 12943 del 14-
05-2025-].
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del , ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa: Parte_1 Controparte_1
ACCOGLIE la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento e, per l'effetto, CONDANNA il
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della CP_1 Parte_1 somma di € 18.605,55 (diciottomilaseicentocinque/55), oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino al saldo effettivo.
RIGETTA la domanda di risarcimento del danno morale.
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Locri, in data 11 luglio 2025.
Il Giudice
Emanuele Deidda
Sezione Civile
Verbale d'Udienza del 11.07.2025
232/21 RGAC
All'udienza del 11 luglio 2025, dinanzi al giudice dott. Emanuele Deidda, sono presenti:
- nell'interesse della parte attrice l'avv. Daniela LL;
- per il convenuto è presente l'avv. Maria Concetta Orlando per delega degli avv.ti Mollica Controparte_1
Giovanna e Giuseppe.
Gli avvocati presenti si riportano alle conclusioni già formulate in atti, da intendersi qui ulteriormente trascritte e precisate;
altresì insistono nelle reciproche, relative domande ed eccezioni perorandone l'accoglimento; chiedono altresì che la causa venga trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.;
Il giudice li invita quindi a procedere alla discussione orale;
segue breve discussione orale ove i predetti difensori richiamano integralmente il contenuto dei loro atti, scritti difensivi e verbalizzazioni;
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
Alle ore 15.50, rientrato in aula, nessuno presente, da lettura del dispositivo e delle motivazioni della contestuale sentenza emessa ex art. 281 sexies c.p.c., da intendersi quale seguito e parte integrante del presente verbale.
Il giudice
Emanuele Deidda REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Emanuele Deidda ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 232/2021 R.G., promossa da:
, (C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._1
n. 9, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela LL, giusta procura in calce all'atto di citazione;
- ATTORE -
contro
, (C.F. ), in persona dei Commissari Straordinari pro tempore, rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'ATP composta dagli Avv.ti Giovanna Mollica e Giuseppe Mollica, giusta Determinazione n. 143 del 30/04/2021 e mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTO -
Oggetto: Ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., debiti fuori bilancio, responsabilità del funzionario, utilitas, riconoscimento del debito, azione di indennizzo, art. 191 D.Lgs. 267/2000, art. 194 D.Lgs. 267/2000, art. 2041 c.c.,
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da atti e verbale di causa del 11.07.2025, in cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni richiamando quelle già articolate nei rispettivi atti.
Per parte attrice (come da atto di citazione): Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis accertare e dichiarare l'illecito arricchimento da parte del in persona del legale rappresentante p.t. per i Controparte_1 fatti dedotti in premessa e, conseguentemente, condannare l'Ente convenuto, in favore dell'attore geom.
, a titolo di indennizzo ex. art. 2041 c.c., al pagamento della somma di € 18.605,55 oltre Parte_1 interessi dalla data del pignoramento delle somme e fino al soddisfo, pari alla somma esborsata dall'attore per i lavori eseguiti sui mezzi comunali specificati in narrativa equivalente all'arricchimento senza causa da parte del convenuto;
condannare il al risarcimento dei danni morali patiti dal CP_1 Controparte_1 funzionario nella misura in cui l'Ill.mo Tribunale adito riterrà opportuna;
condannare il in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio e successive occorrende oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Per parte convenuta (come da comparsa di costituzione e risposta):
Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Locri, contrariis reiectis, accertare e dichiarare l'insussistenza della richiesta avanzata da parte del Sig. . Conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto allo stesso. Con Parte_1 vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore. MOTIVI DELLA DECISIONE
1) FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 17.02.2021, il sig. conveniva in giudizio il Parte_1
per sentirlo condannare, a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., al Controparte_1 pagamento della somma di € 18.605,55, oltre interessi e risarcimento del danno morale.
A fondamento della propria domanda, l'attore esponeva quanto segue:
di essere stato dipendente del fino al 31.12.2011, con la qualifica di responsabile dell'area Controparte_1 tecnico-manutentiva;
di aver affidato, in tale veste e con procedure d'urgenza negli anni 2005-2006, alla ditta F.lli Baldari s.r.l. la riparazione di automezzi comunali, per un importo totale di € 21.451,63, senza preventivo impegno di spesa data l'indifferibilità degli interventi, necessari a garantire la continuità di servizi pubblici essenziali;
Asseriva altresì che, a fronte del mancato pagamento, veniva sottoscritta in data 04.10.2006 una proposta di transazione tra l'attore, per conto dell'Ente, e la ditta creditrice, per il pagamento rateizzato del debito;
CP
che il Consiglio Comunale di , con Deliberazione n. 35 del 13.10.2006, pur evidenziando che “potrebbero ricorrere, per il comune, i presupposti di utilità ed arricchimento, previsti dall'art. 193 e 194 del D.lvo”, decideva di non riconoscere il debito adducendo vizi formali nella redazione delle fatture, asseritamente non conformi a un capitolato d'appalto relativo a un contratto ormai scaduto;
Argomentava inoltre che la ditta F.lli Baldari s.r.l. avviava due distinti procedimenti giudiziari per il recupero del credito, i quali, dopo i giudizi di primo grado, venivano definiti dalla Corte d'Appello di Reggio AB con due sentenze di contenuto opposto: la prima, n. 707/2017, rigettava il gravame della ditta;
la seconda,
n. 363/2018, condannava personalmente il sig. LL al pagamento della somma di € 10.726,00, oltre interessi e spese legali;
In forza di tale ultima sentenza, la ditta creditrice procedeva ad esecuzione forzata, pignorando il quinto della pensione dell'attore, fino alla concorrenza della somma di € 18.605,55, come da ordinanza di assegnazione del G.E. del Tribunale di Locri del 06.12.2019;
Lamentava l'attore che, a fronte di tale esborso, il si era indebitamente arricchito, avendo Controparte_1 beneficiato di prestazioni utili e necessarie senza corrisponderne il prezzo, e che tale arricchimento era avvenuto a diretto detrimento del patrimonio dell'attore e che una richiesta stragiudiziale di indennizzo inviata al Comune in data 22.01.2020 era rimasta priva di riscontro.
Si costituiva in giudizio il con comparsa del 08.01.2022, contestando in toto la domanda Controparte_1 attorea e chiedendone il rigetto. A sostegno delle proprie difese, l'Ente convenuto eccepiva che, ai sensi dell'art. 191, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), in caso di acquisizione di beni e servizi in violazione delle norme contabili, il rapporto obbligatorio si instaura direttamente tra il fornitore e il funzionario che ha consentito la prestazione. Sosteneva, pertanto, che la responsabilità personale del sig. LL, già acclarata con sentenza passata in giudicato (Corte d'Appello n. 363/2018), escludesse qualsiasi obbligazione a carico dell'Ente. Deduceva, inoltre, il difetto del requisito della sussidiarietà dell'azione di ingiustificato arricchimento, potendo il creditore agire direttamente nei confronti del funzionario. Invocava, a tal fine, la giurisprudenza di legittimità in materia.
La causa veniva istruita documentalmente. All'udienza del 11.07.25, le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa che veniva decisa con sentenza contestuale ex art. 281 sexies cpc.
2) DIRITTO:
A) SULLA DOMANDA DI INDENNIZZO PER INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO.
La domanda principale proposta dal sig. è fondata e merita accoglimento per le ragioni di Parte_1 seguito esposte.
La presente controversia verte sull'applicabilità dell'azione generale di arricchimento senza causa, ex art. 2041 c.c., in favore di un ex funzionario pubblico che, essendo stato condannato a pagare personalmente per prestazioni rese a beneficio dell'ente di appartenenza, agisce nei confronti di quest'ultimo per ottenere l'indennizzo della subita diminuzione patrimoniale.
La disciplina della spesa negli enti locali è rigorosamente normata dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.).
L'art. 191 del T.U.E.L. stabilisce che, di regola, nessuna spesa può essere effettuata senza un preventivo impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio e senza l'attestazione della copertura finanziaria. Il comma 4 del medesimo articolo prevede un meccanismo di imputazione della responsabilità in caso di violazione di tali prescrizioni, stabilendo che: [“Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura”].
La difesa del convenuto si fonda su una lettura di tale norma che vedrebbe l'insorgere di una CP_1 responsabilità esclusiva e diretta in capo al funzionario, con conseguente e totale liberazione dell'ente da ogni obbligazione. Tale interpretazione, tuttavia, non può essere condivisa in quanto trascura un inciso fondamentale e decisivo presente nel testo normativo: la responsabilità del funzionario sorge "per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e)".
Ciò significa, a contrario, che per la parte "riconoscibile", l'obbligazione non si trasferisce in capo al funzionario, ma rimane a carico dell'ente che ha beneficiato della prestazione. La "riconoscibilità" del debito non è un mero atto discrezionale, ma un presupposto giuridico che il giudice ha il dovere di accertare. L'art. 194, comma 1, lett. e) del T.U.E.L. [DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 / CAPO IV,Art. 194.] definisce i criteri per tale riconoscibilità, ammettendola per i debiti derivanti da "acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza".
Nel caso di specie, la sussistenza di tali presupposti è documentalmente provata e, peraltro, ammessa dallo CP_ stesso convenuto.
Con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 13.10.2006, l'organo sovrano del , nel Controparte_1 decidere di non approvare la transazione, ha espressamente dato atto che "nonostante, potrebbero ricorrere, per il comune, i presupposti di utilità e arricchimento, previsti dall'art. 193 e 194 del D.lvo". Il diniego al riconoscimento del debito non è stato motivato da una carenza di 'utilitas' per l'ente – la quale è pacifica, trattandosi di riparazioni urgenti su automezzi adibiti a servizio pubblico essenziale – ma da un presunto vizio formale delle fatture, peraltro relativo a un capitolato di un contratto non più in essere. Tale circostanza rende il debito "astrattamente riconoscibile" ai sensi della normativa citata, con la conseguenza che l'obbligazione non avrebbe dovuto trasferirsi sul patrimonio del funzionario.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che la responsabilità diretta del funzionario è limitata alle sole ipotesi di spesa priva di utilità per l'ente, mentre in presenza di un'utilità accertata, l'ente è tenuto a farsi carico del debito. Qualora ciò non avvenga e il funzionario sia costretto a pagare, a quest'ultimo spetta l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'amministrazione. In tal senso, la Corte di Cassazione ha statuito che [“l'amministratore che sia stato convenuto dal privato ben può infatti esercitare l'azione di arricchimento onde essere rilevato indenne dall'esborso” - Cass. Civ., Sez. 6, N. 10432 del 31-03-2022]. Ciò in quanto “la proposizione di tale azione, che può condurre a un risultato integralmente o parzialmente satisfattivo per le ragioni creditorie del privato professionista o fornitore, espone tuttavia l'amministratore condannato in proprio a un depauperamento patrimoniale che si correla a un arricchimento ingiustificato dell'amministrazione pubblica, per avere comunque codesta beneficiato di una prestazione patrimoniale senza corrispettivo” [Cass. Civ., Sez. 6, N. 10432 del 31-03-2022].
L'eccezione del convenuto circa il difetto di sussidiarietà dell'azione ex art. 2041 c.c. è, pertanto, CP_1 infondata. Tale principio opera a precludere l'azione del terzo fornitore nei confronti della P.A., quando egli disponga dell'azione diretta verso il funzionario. Nel caso in esame, invece, ad agire è proprio il funzionario, il quale, avendo subito un depauperamento patrimoniale a causa della condanna esecutiva, non dispone di alcun altro rimedio per ottenere ristoro dall'ente che si è illecitamente arricchito. L'azione ex art. 2041 c.c. è, per lui, l'unica esperibile e, dunque, non sussidiaria [Cass. Civ., Sez. 1, N. 20887 del 26-07-2024 - Cass. Civ.,
Sez. 6, N. 10432 del 31-03-2022 - Cass. Civ., Sez. 3, N. 8465 del 05-05-2020].
Alla luce di quanto esposto, risultano pienamente integrati i presupposti dell'azione generale di arricchimento.
Sull'arricchimento del : l'ente ha beneficiato della riparazione e del pieno utilizzo dei propri Controparte_1 automezzi, risparmiando la spesa corrispondente.
Circa l'impoverimento dell'attore: il sig. LL ha subito una diminuzione patrimoniale, documentata dall'ordinanza di assegnazione somme, pari a € 18.605,55, a seguito del pignoramento della propria pensione.
In ordine al nesso di causalità: l'impoverimento dell'attore è diretta conseguenza del mancato pagamento da parte dell'ente, che ha innescato l'azione giudiziaria del creditore e la successiva condanna personale del funzionario.
Sull''assenza di una giusta causa: non sussiste alcun titolo giuridico che giustifichi l'arricchimento dell'ente a danno del proprio ex dipendente, il quale ha agito nell'esercizio delle sue funzioni e nell'interesse pubblico alla continuità dei servizi.
La domanda di indennizzo va, pertanto, accolta per l'intero importo richiesto di € 18.605,55. Su tale somma andranno corrisposti gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo.
B) SULLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO MORALE
L'attore ha altresì formulato domanda di risarcimento dei danni morali patiti a causa della vicenda. Tale domanda deve essere rigettata.
L'azione ex art. 2041 c.c. ha natura indennitaria e non risarcitoria. Essa è volta a reintegrare il patrimonio del soggetto impoverito nei limiti dell'arricchimento altrui, ma non a ristorare pregiudizi di natura non patrimoniale, la cui risarcibilità è ancorata ai presupposti dell'illecito aquiliano ex art. 2043 c.c. o ad altre specifiche previsioni di legge, non allegati né provati nel presente giudizio.
3) SULLE SPESE DI LITE
L'accoglimento della domanda principale comporterebbe, secondo il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la condanna del convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore. CP_1
Tuttavia, questo giudice ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti. Tale decisione trova fondamento nella peculiare complessità della vicenda, caratterizzata da un quadro giuridico e fattuale di non univoca interpretazione. In particolare, la sussistenza di due pronunce di merito della Corte d'Appello di Reggio AB (Sent. n.
707/2017 e Sent. n. 363/2018), di contenuto diametralmente opposto pur vertendo sul medesimo quadro fattuale, ha ingenerato una legittima incertezza sull'esatta portata degli obblighi e delle responsabilità delle parti coinvolte. Tale oggettiva difficoltà interpretativa, unita alla complessità delle questioni giuridiche che si pongono all'intersezione tra diritto civile e contabilità pubblica, giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio, in conformità a un orientamento giurisprudenziale che, in casi analoghi, ha ritenuto equa tale soluzione - Cass. Civ., Sez. 2, N. 11473 del 15-06-2020 - Cass. Civ., Sez. 3, N. 12943 del 14-
05-2025-].
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del , ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa: Parte_1 Controparte_1
ACCOGLIE la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento e, per l'effetto, CONDANNA il
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della CP_1 Parte_1 somma di € 18.605,55 (diciottomilaseicentocinque/55), oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino al saldo effettivo.
RIGETTA la domanda di risarcimento del danno morale.
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Locri, in data 11 luglio 2025.
Il Giudice
Emanuele Deidda