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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 09/07/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
IR AN Presidente
MA GE PU CE
UE AR CE relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio iscritto in data 28.03.2024 al N. R.G. 1171/2024 promosso ai sensi degli artt. 473-bis.40, .47, .49 e ss. c.p.c. da
(C.F. , con l'Avv. Parte_1 C.F._1
BA LL,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
12.07.1985, privo di residenza in Italia, senza fissa dimora, domiciliato a Gallarate (VA),
Via Gaetano Bottini n. 1 (in forza della dichiarazione resa in data 05.04.2024 ai
Carabinieri della Stazione di Gallarate),
PARTE RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento necessario del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come precisate dalla ricorrente all'udienza con trattazione scritta celebrata in data 09.07.2025 di seguito riportate per esteso. La ricorrente “CHIEDE la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio contratto in data 22 settembre 2021 nel comune di Gallarate, con annotazione dell'atto di matrimonio Numero 68
Parte I Serie Anno 2021 nel registro degli atti di matrimonio di detto comune, confermando le conclusioni di cui al ricorso introduttivo e le condizioni di cui in sede di separazione, sussistendone i presupposti in fatto e diritto”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A mezzo della sentenza parziale n. 664/2024 pubblicata in data 20.05.2024 (passata in giudicato) è stata dichiarata la separazione personale delle parti che hanno contratto matrimonio civile in data 22 settembre 2021 nel comune di Gallarate (trascritto al
Numero 68 Parte I Serie Anno 2021).
Dall'unione coniugale delle parti non sono nati figli.
In data 05.04.2025 è scaduto l'ordine di protezione concesso inaudita altera parte in data
03.04.2024, notificato al resistente a mani in data 05.04.2024 e confermato all'udienza celebrata in data 18.04.2024 (per la durata di un anno).
I coniugi sono legalmente separati dal 16/20.05.2024.
Nella contumacia del resistente la ricorrente ha dichiarato di non avere più ripreso la convivenza e di non essersi mai riconciliata con il coniuge sicché è da ritenere impossibile la ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra loro.
Essendo stato ritualmente acquisito in causa che lo stato di separazione legale tra i coniugi si protrae da oltre un anno, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
***
Le spese di lite relative al merito vanno dichiarate non ripetibili (non avendo il resistente manifestato alcun interesse alle pronunce sugli status).
Quelle relative all'ordine di protezione come innanzi concesso vanno poste a carico del resistente secondo la regola della soccombenza, liquidate come da dispositivo ex D.M.
147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, del numero e della complessità (bassa) delle questioni trattate, dell'attività effettivamente espletata e del
Pag. 2 di 3 mancato deposito di nota spese (riconoscendo i minimi tabellari previsti per le fasi n. 1 e
2).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria e/o diversa e/o ulteriore domanda assorbita e/o disattesa e/o respinta:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in data 22 settembre 2021 nel comune di Gallarate (trascritto al Numero 68 Parte I Serie Anno
2021).
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939 n. 1238 e successive modifiche.
DICHIARA non ripetibili le spese di lite relative al giudizio di merito.
CONDANNA il resistente a rifondere alla ricorrente le spese relative alla fase cautelare che liquida in complessivi € 1.014,00, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
MANDA all'uopo la competente Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato Civile per quanto di competenza.
Busto Arsizio, 09/07/2025
Il CE estensore Il Presidente
UE AR IR AN
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
IR AN Presidente
MA GE PU CE
UE AR CE relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio iscritto in data 28.03.2024 al N. R.G. 1171/2024 promosso ai sensi degli artt. 473-bis.40, .47, .49 e ss. c.p.c. da
(C.F. , con l'Avv. Parte_1 C.F._1
BA LL,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
12.07.1985, privo di residenza in Italia, senza fissa dimora, domiciliato a Gallarate (VA),
Via Gaetano Bottini n. 1 (in forza della dichiarazione resa in data 05.04.2024 ai
Carabinieri della Stazione di Gallarate),
PARTE RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento necessario del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come precisate dalla ricorrente all'udienza con trattazione scritta celebrata in data 09.07.2025 di seguito riportate per esteso. La ricorrente “CHIEDE la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio contratto in data 22 settembre 2021 nel comune di Gallarate, con annotazione dell'atto di matrimonio Numero 68
Parte I Serie Anno 2021 nel registro degli atti di matrimonio di detto comune, confermando le conclusioni di cui al ricorso introduttivo e le condizioni di cui in sede di separazione, sussistendone i presupposti in fatto e diritto”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A mezzo della sentenza parziale n. 664/2024 pubblicata in data 20.05.2024 (passata in giudicato) è stata dichiarata la separazione personale delle parti che hanno contratto matrimonio civile in data 22 settembre 2021 nel comune di Gallarate (trascritto al
Numero 68 Parte I Serie Anno 2021).
Dall'unione coniugale delle parti non sono nati figli.
In data 05.04.2025 è scaduto l'ordine di protezione concesso inaudita altera parte in data
03.04.2024, notificato al resistente a mani in data 05.04.2024 e confermato all'udienza celebrata in data 18.04.2024 (per la durata di un anno).
I coniugi sono legalmente separati dal 16/20.05.2024.
Nella contumacia del resistente la ricorrente ha dichiarato di non avere più ripreso la convivenza e di non essersi mai riconciliata con il coniuge sicché è da ritenere impossibile la ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra loro.
Essendo stato ritualmente acquisito in causa che lo stato di separazione legale tra i coniugi si protrae da oltre un anno, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
***
Le spese di lite relative al merito vanno dichiarate non ripetibili (non avendo il resistente manifestato alcun interesse alle pronunce sugli status).
Quelle relative all'ordine di protezione come innanzi concesso vanno poste a carico del resistente secondo la regola della soccombenza, liquidate come da dispositivo ex D.M.
147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, del numero e della complessità (bassa) delle questioni trattate, dell'attività effettivamente espletata e del
Pag. 2 di 3 mancato deposito di nota spese (riconoscendo i minimi tabellari previsti per le fasi n. 1 e
2).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria e/o diversa e/o ulteriore domanda assorbita e/o disattesa e/o respinta:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in data 22 settembre 2021 nel comune di Gallarate (trascritto al Numero 68 Parte I Serie Anno
2021).
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939 n. 1238 e successive modifiche.
DICHIARA non ripetibili le spese di lite relative al giudizio di merito.
CONDANNA il resistente a rifondere alla ricorrente le spese relative alla fase cautelare che liquida in complessivi € 1.014,00, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
MANDA all'uopo la competente Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato Civile per quanto di competenza.
Busto Arsizio, 09/07/2025
Il CE estensore Il Presidente
UE AR IR AN
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