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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 16/10/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
Sent. N.
Cron. N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
dr. Roberto Spagnuolo Presidente
dr. Aida Sabbato Consigliere
dr. Rosa Larocca Consigliere rel.
ha pronunziato, all'udienza dell'11 settembre 2025, la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. 155 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2022
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
rappresentate e difese dall'Avv. Pierfrancesco Ursini ed elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Bari, alla Piazza Umberto I, n. 32;
APPELLANTE
E (C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Roberto CP_1 C.F._1
EO, Roberto CE AN e IA ME GO ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Bari, al Viale Orazio Flacco 11;
APPELLATO
OGGETTO: Risarcimento danni - appello avverso la sentenza n. 60/2022 pubblicata il
1° febbraio 2022, non notificata, del Giudice del lavoro del Tribunale di Matera, dott.
BI GR.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: "Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Potenza -Sezione Lavoro - contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettare la domanda proposta dal sig. con ricorso al Tribunale di Matera-Sezione lavoro, depositato il CP_1
16.5.2016 e condannare il predetto al pagamento di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”;
Per l'appellato: “Voglia la Corte di Appello adita: 1) rigettare il gravame perché infondato e confermare la sentenza n. 60/2022 pronunciata dal Tribunale di Matera
Sezione Lavoro;
2) condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori anticipatarii”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in primo grado dinanzi al giudice del lavoro presso il Tribunale di Matera, adiva quest'ultimo per vedersi riconosciuto il suo diritto al CP_1
risarcimento del danno patrimoniale patito per aver provveduto, autonomamente, alla manutenzione ed al lavaggio degli indumenti di lavoro a lui consegnati e qualificati come dispositivi di protezione individuale;
chiedeva l'accertamento e la dichiarazione della violazione dell'art. 77, co. 4, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 da parte delle Pt_2
per inadempimento del suddetto obbligo di lavaggio.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva tempestivamente la società
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., concludendo per il Parte_1
rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
All'esito della discussione delle parti, con sentenza n. 60/2022, pubblicata il 1.2.2022
e non notificata, il Tribunale di Matera accoglieva il ricorso proposto da , CP_1
condannando la società resistente al pagamento delle spese del procedimento in favore del ricorrente.
Nella stilata motivazione della sentenza, il primo giudice accoglieva la domanda azionata sulla base del rilievo che, in ossequio al disposto di cui all'art. 2697 c.c., fossero sussistenti i fatti costitutivi a fondamento della domanda del ricorrente poiché il libretto di consegna attrezzature inerente al prodotto dalla società CP_1
l'11 novembre 2019, avrebbe confermato la qualificazione degli indumenti da lavoro come dispositivi di protezione individuale (D.P.I). Sulla scorta di tale indicazione, sempre il giudice di prime cure, ha ritenuto che le forniture in oggetto fossero dirette a preservare la salute e la sicurezza del lavoratore, tenuto conto del fatto che egli svolgeva un'attività lavorativa anche all'aperto, nelle prime ore del mattino, anche buie, nel periodo invernale.
Avverso tale sentenza, in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., proponeva appello nei confronti del , con ricorso CP_1
depositato il 22 luglio 2022, censurando la pronuncia predetta per violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., nonché, per violazione ed errata applicazione dell'art. 74 del D.Lgs. n. 81 del 2008.
Concludeva, quindi, nei termini espressamente riportati in epigrafe. Il Presidente fissava l'udienza di discussione, ex art. 435 c.p.c., con decreto ritualmente notificato, unitamente al ricorso in appello, all'appellato, che, costituendosi tempestivamente nel giudizio di gravame, concludeva come in atti.
All'udienza odierna, tenutasi sub specie di trattazione scritta, lette le note fatte pervenire dalle parti costituite, la Corte si pronunciava come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto, alla luce delle considerazioni qui di seguito illustrate.
Con la sentenza oggetto di gravame, il primo giudice, ha accolto la domanda risarcitoria proposta dal , nei limiti della prescrizione decennale, CP_1
evidenziando che la controversia aveva ad oggetto le medesime questioni di altre cause già decise dal Tribunale di Bari in senso favorevole ai lavoratori e citando di relativi precedenti, con richiamo ad essi ex art. 118 disp. att. c.p.c..
Premetteva che quello che occorreva accertare, nel caso di specie, era se la società datoriale avesse violato o meno gli obblighi normativamente imposti e, pertanto, se avesse arrecato o meno al lavoratore un danno patrimoniale, costituito dagli esborsi erogati da quest'ultimo per il lavaggio degli indumenti da lavoro. Precisava che, dunque, nella specie, occorreva delimitare esattamente il concetto di D.P.I.
(dispositivi di protezione individuale), onde poter verificare se in esso rientrassero gli indumenti attribuiti al poiché solo in tal modo sarebbe sorta in capo alla CP_1
convenuta l'obbligo di tenere indenni i lavoratori dai costi e dai disagi del loro frequente lavaggio, ove indispensabile per preservarne l'efficienza. Ha ritenuto che la norma fondamentale in materia fosse l'art. 40 del D.Lgs. n.
626/1994 (attualmente trasfusa nelle previsioni del D. Lgs.vo n. 81/2008), a mente del quale, per come si legge al punto 1, si intende per dispositivo di sicurezza individuale: “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché, ogni complemento od accessorio destinato allo scopo”.
Tutto ciò premesso, il primo giudice accoglieva la domanda azionata dal lavoratore sulla base del rilievo secondo cui, in ossequio al disposto di cui all'art. 2697 c.c., fossero sussistenti i fatti costitutivi a fondamento della domanda da lui proposta poiché il libretto di consegna attrezzature inerente al prodotto dalla società CP_1
l'11 novembre 2019, avrebbe confermato l'assunto di quest'ultimo di avere ricevuto in dotazione, tra l'altro, tuta protettiva da lavoro con strisce frangenti ad alta visibilità, guanti di protezione con rivestimento, giubbotto invernale, gilet frangente ad alta velocità, scarpe antinfortunio. Tali forniture, secondo il primo giudice, andavano qualificate come dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) in quanto dirette a preservare la salute e la sicurezza del lavoratore, il quale, occupandosi della manutenzione e riparazione degli autobus, con particolare riferimento alla manutenzione dei freni e del motore, lavorava anche all'aperto, altresì nelle prime ore del mattino, buie nel periodo invernale e, comunque, esposto alle intemperie atmosferiche. Quanto poi agli olii ed ai grassi, ha continuato il primo giudice, se è vero che non sussistevano elementi tali da indurre a ritenere che essi avessero una natura tossica o direttamente nociva, è altrettanto vero che l'uso di apparecchiature isolanti e protettive (ci si riferisce ai guanti) era comunque finalizzata a garantire uno standard minimo di igiene. Tanto premesso, quanto all'eccepita prescrizione quinquennale da parte della società convenuta, secondo il giudice di prime cure verrebbe diversamente in rilievo quella decennale. Nello specifico, poiché, nella specie, il diritto azionato come risarcimento di un pregiudizio patito, era la conseguenza di un inadempimento contrattuale lo stesso doveva soggiacere alla prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c..
Questo, in sintesi, il contenuto del provvedimento gravato, ritiene questa Corte, alla luce dei rilievi contenuti nello spiegato appello, che lo stesso non sia condivisibile, per le seguenti ragioni.
Con il primo motivo di gravame la società in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t., ha dedotto la violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116
c.p.c., l'omessa prova dei fatti costitutivi del diritto, l'errata valutazione delle risultanze istruttorie ed una motivazione insufficiente in ordine ad un punto decisivo della controversia.
In particolare, ha evidenziato l'appellate come costituisca un'evidente forzatura ravvisare una specifica condizione di pericolo nella mera esposizione agli eventi atmosferici, posto che, diversamente opinando, dovrebbero considerarsi lavorazioni a rischio tutte quelle che si svolgono in luoghi aperti, a prescindere dall'esistenza di un rischio specifico correlato alle mansioni svolte, con conseguente sproporzionato aumento delle categorie dei lavoratori aventi diritto al lavaggio degli indumenti.
Il motivo, a parere di questa Corte, coglie nel segno.
Ed invero, ribadendo il tenore testuale dell'art. 40 del D.Lgs. n. 626/1994 (attualmente trasfusa nelle previsioni dell'art. 74 del D. Lgs.vo n. 81/2008), deve evidenziarsi che si intende per dispositivo di sicurezza individuale: “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché, ogni complemento od accessorio destinato allo scopo”.
Deve venire altresì in rilievo anche la previsione di cui all'art. 77, co. 4, lett. a) del D.
Lgs.vo n. 81/2008 (già art. 43, co. 4, lettera a del D.Lgs. n. 626/1994) secondo cui: “il datore di lavoro mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni di igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante”.
Orbene, secondo le allegazioni del , per come trasfuse nel ricorso CP_1
introduttivo del giudizio di primo grado, egli, in qualità di operatore certificatore della manutenzione afferente al parametro 180 del CCNL Antoferrotranvieri, in quanto tale adibito presso l'officina manutenzione degli autobus di Matera, provvedeva, in qualità di meccanico, alla manutenzione e riparazione degli autobus della società resistente occupandosi principalmente di quella dei freni e del motore. Egli, in ragione delle mansioni svolte, era esposto agli agenti ambientali quali polveri, olii grassi, agenti chimici, quali solventi e lubrificanti ed agli agenti atmosferici quali caldo e freddo.
Per quel che risulta dal libretto di consegna attrezzature inerente al prodotto CP_1
nel primo grado di giudizio dalla società l'11 novembre 2019, lo stesso avrebbe ricevuto in dotazione, tra l'altro e per quanto di immediato interesse, una tuta protettiva da lavoro con strisce frangenti ad alta visibilità, guanti di protezione con rivestimento, giubbotto invernale, gilet frangente ad alta velocità e scarpe antinfortunio. Tali forniture, secondo il primo giudice, andavano qualificate come dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) in quanto dirette a preservare la salute e la sicurezza del lavoratore, il quale, occupandosi della manutenzione e riparazione degli autobus, con particolare riferimento a quella dei freni e del motore, per quanto dallo stesso asserito, lavorava anche all'aperto, altresì nelle prime ore del mattino, buie nel periodo invernale e, comunque, esposto alle intemperie atmosferiche.
Quanto poi agli olii ed ai grassi, ha continuato il primo giudice, se è vero che non sussistevano elementi tali da indurre a ritenere che essi avessero una natura tossica o direttamente nociva, è altrettanto vero che l'uso di apparecchiature isolanti e protettive (ci si riferisce ai guanti) era comunque finalizzata a garantire uno standard minimo di igiene. La ricostruzione, a parere di questa Corte, non è convincente.
Ed invero, proprio partendo dal dato normativo sottolineato dal primo giudice, ovvero dalla norma di cui all'art. 40 del D.Lgs. n. 626/1994 (attualmente trasfusa nelle previsioni dell'art. 74 del D. Lgs.vo n. 81/2008), ritiene questa Corte che il corredo lavorativo di cui al libretto di consegna attrezzature inerente al TAFUNI e proveniente dalla datrice di lavoro, non possa qualificarsi come “attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dallo stesso allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro”. Ed infatti, secondo le stesse allegazioni del la sua attività manutentiva dei freni e di riparazione CP_1
del motore degli autobus si svolgeva presso l'officina di manutenzione meccanica di
Matera e, per quanto ciò potesse accadere nelle prime ore del mattino, buie nel periodo invernale e, comunque, alle volte, con esposizione alle intemperie atmosferiche, non si vede come, siffatte condizioni, evidentemente insite nel lavoro di manutentore degli autobus, possano essere qualificate come potenziali minacce per la sua sicurezza e salute. Al contrario, si reputa più plausibile ritenere che la tuta protettiva da lavoro con strisce frangenti ad alta visibilità, come anche il giubbotto invernale, il gilet frangente ad alta velocità nonché le scarpe antinfortunio, rappresentino l'ordinario corredo lavorativo di quanti, come il siano stati CP_1
impegnati in lavori di meccanica all'interno di un'officina o nella zona immediatamente esterna alla stessa.
Quanto poi ai guanti di protezione, al di là dell'affermazione di principio contenuta nella sentenza gravata che vuole anch'essi rientranti nel novero dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), è lo stesso primo giudice ad affermare che l'utilizzo degli stessi doveva ritenersi funzionale a garantire uno standard minimo di igiene per il lavoratore, con ciò sconfessandone la preaffermata natura di dispositivi a tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro. Altrettanto fondato e per motivi sostanzialmente sovrapponibili a quanto sin'ora esplicitato, si reputa il secondo motivo di gravame, ovvero quello con cui la società datrice di lavoro ha dedotto la violazione ed errata applicazione dell'art. 74 del D.
Lgs.vo n. 81 del 9.04.2008 e la motivazione errata e contraddittoria in ordine ad un punto decisivo della controversia.
In particolare, ha evidenziato l'appellate che, soltanto quando gli indumenti assolvono alla funzione di protezione da rischi per la salute e per la sicurezza ossia quando hanno la funzione di evitare il contatto con sostanze nocive, tossiche, corrosive o con agenti biologici, sussiste l'obbligo, a carico del datore di lavoro, di provvedere al relativo lavaggio, trattandosi di indumenti strumentali alla tutela della salute ed alla sicurezza dei dipendenti. Per l'affermazione dell'obbligo a carico del datore di lavoro di provvedere al lavaggio, è indispensabile, dunque, la preventiva verifica dell'esistenza di un rischio lavorativo specifico in grado di minacciare la sicurezza o la salute del lavoratore, verifica che, nel caso di specie, secondo l'appellante, non era stata operata dal primo giudice, non essendo stato espletato alcun accertamento specifico in ordine alle modalità di espletamento delle varie mansioni connesse al profilo professionale rivestito dal . CP_1
La censura coglie nel segno anche questa volta.
Ed invero, in assenza di un accertamento specifico in ordine alle modalità di espletamento della prestazione lavorativa da parte dell'appellato, non può che affidarcisi alle allegazioni di quest'ultimo riportate nel ricorso introduttivo, di cui sopra detto, con la conseguenza che, per tutto quanto sopra evidenziato, il corredo di indumenti a sua disposizione, lungi dal venire incontro ad un rischio lavorativo specifico del predetto (neppure allegato oltre che non provato), rappresenta, a parere di questa Corte, l'ordinario abbigliamento da utilizzare per lo svolgimento dell'attività di manutentore di cui si tratta. Deve concludersi, pertanto, nel senso che gli indumenti indossati dal non CP_1
sono da considerarsi D.P.I. in quanto non diretti a preservare la salute e la sicurezza del lavoratore durante l'attività di manutenzione e riparazione degli autobus, attività che, per le modalità di svolgimento per come allegate, non possono reputarsi potenzialmente pericolose per la sua salute o sicurezza.
Alla luce di tutte le considerazioni sopra espresse, l'appello va accolto e, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, deve rigettarsi la domanda proposta in primo grado dal . CP_1
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, previa applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, devono essere poste a carico del lavoratore appellato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n. 155 del ruolo generale dell'anno 2022 proposto da
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di Parte_1
, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: CP_1
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, rigetta la domanda;
2) condanna l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio nei confronti dell'appellante, spese che liquida in complessivi euro 3.982,00 (euro
2.059,00 per il primo grado ed euro 1.923,00 per il secondo grado), oltre iva, cpa e cf, come per legge. Potenza, 11 settembre 2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Rosa Larocca
Il Presidente
dott. Roberto Spagnuolo
Cron. N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
dr. Roberto Spagnuolo Presidente
dr. Aida Sabbato Consigliere
dr. Rosa Larocca Consigliere rel.
ha pronunziato, all'udienza dell'11 settembre 2025, la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. 155 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2022
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
rappresentate e difese dall'Avv. Pierfrancesco Ursini ed elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Bari, alla Piazza Umberto I, n. 32;
APPELLANTE
E (C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Roberto CP_1 C.F._1
EO, Roberto CE AN e IA ME GO ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Bari, al Viale Orazio Flacco 11;
APPELLATO
OGGETTO: Risarcimento danni - appello avverso la sentenza n. 60/2022 pubblicata il
1° febbraio 2022, non notificata, del Giudice del lavoro del Tribunale di Matera, dott.
BI GR.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: "Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Potenza -Sezione Lavoro - contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettare la domanda proposta dal sig. con ricorso al Tribunale di Matera-Sezione lavoro, depositato il CP_1
16.5.2016 e condannare il predetto al pagamento di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”;
Per l'appellato: “Voglia la Corte di Appello adita: 1) rigettare il gravame perché infondato e confermare la sentenza n. 60/2022 pronunciata dal Tribunale di Matera
Sezione Lavoro;
2) condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori anticipatarii”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in primo grado dinanzi al giudice del lavoro presso il Tribunale di Matera, adiva quest'ultimo per vedersi riconosciuto il suo diritto al CP_1
risarcimento del danno patrimoniale patito per aver provveduto, autonomamente, alla manutenzione ed al lavaggio degli indumenti di lavoro a lui consegnati e qualificati come dispositivi di protezione individuale;
chiedeva l'accertamento e la dichiarazione della violazione dell'art. 77, co. 4, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 da parte delle Pt_2
per inadempimento del suddetto obbligo di lavaggio.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva tempestivamente la società
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., concludendo per il Parte_1
rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
All'esito della discussione delle parti, con sentenza n. 60/2022, pubblicata il 1.2.2022
e non notificata, il Tribunale di Matera accoglieva il ricorso proposto da , CP_1
condannando la società resistente al pagamento delle spese del procedimento in favore del ricorrente.
Nella stilata motivazione della sentenza, il primo giudice accoglieva la domanda azionata sulla base del rilievo che, in ossequio al disposto di cui all'art. 2697 c.c., fossero sussistenti i fatti costitutivi a fondamento della domanda del ricorrente poiché il libretto di consegna attrezzature inerente al prodotto dalla società CP_1
l'11 novembre 2019, avrebbe confermato la qualificazione degli indumenti da lavoro come dispositivi di protezione individuale (D.P.I). Sulla scorta di tale indicazione, sempre il giudice di prime cure, ha ritenuto che le forniture in oggetto fossero dirette a preservare la salute e la sicurezza del lavoratore, tenuto conto del fatto che egli svolgeva un'attività lavorativa anche all'aperto, nelle prime ore del mattino, anche buie, nel periodo invernale.
Avverso tale sentenza, in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., proponeva appello nei confronti del , con ricorso CP_1
depositato il 22 luglio 2022, censurando la pronuncia predetta per violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., nonché, per violazione ed errata applicazione dell'art. 74 del D.Lgs. n. 81 del 2008.
Concludeva, quindi, nei termini espressamente riportati in epigrafe. Il Presidente fissava l'udienza di discussione, ex art. 435 c.p.c., con decreto ritualmente notificato, unitamente al ricorso in appello, all'appellato, che, costituendosi tempestivamente nel giudizio di gravame, concludeva come in atti.
All'udienza odierna, tenutasi sub specie di trattazione scritta, lette le note fatte pervenire dalle parti costituite, la Corte si pronunciava come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto, alla luce delle considerazioni qui di seguito illustrate.
Con la sentenza oggetto di gravame, il primo giudice, ha accolto la domanda risarcitoria proposta dal , nei limiti della prescrizione decennale, CP_1
evidenziando che la controversia aveva ad oggetto le medesime questioni di altre cause già decise dal Tribunale di Bari in senso favorevole ai lavoratori e citando di relativi precedenti, con richiamo ad essi ex art. 118 disp. att. c.p.c..
Premetteva che quello che occorreva accertare, nel caso di specie, era se la società datoriale avesse violato o meno gli obblighi normativamente imposti e, pertanto, se avesse arrecato o meno al lavoratore un danno patrimoniale, costituito dagli esborsi erogati da quest'ultimo per il lavaggio degli indumenti da lavoro. Precisava che, dunque, nella specie, occorreva delimitare esattamente il concetto di D.P.I.
(dispositivi di protezione individuale), onde poter verificare se in esso rientrassero gli indumenti attribuiti al poiché solo in tal modo sarebbe sorta in capo alla CP_1
convenuta l'obbligo di tenere indenni i lavoratori dai costi e dai disagi del loro frequente lavaggio, ove indispensabile per preservarne l'efficienza. Ha ritenuto che la norma fondamentale in materia fosse l'art. 40 del D.Lgs. n.
626/1994 (attualmente trasfusa nelle previsioni del D. Lgs.vo n. 81/2008), a mente del quale, per come si legge al punto 1, si intende per dispositivo di sicurezza individuale: “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché, ogni complemento od accessorio destinato allo scopo”.
Tutto ciò premesso, il primo giudice accoglieva la domanda azionata dal lavoratore sulla base del rilievo secondo cui, in ossequio al disposto di cui all'art. 2697 c.c., fossero sussistenti i fatti costitutivi a fondamento della domanda da lui proposta poiché il libretto di consegna attrezzature inerente al prodotto dalla società CP_1
l'11 novembre 2019, avrebbe confermato l'assunto di quest'ultimo di avere ricevuto in dotazione, tra l'altro, tuta protettiva da lavoro con strisce frangenti ad alta visibilità, guanti di protezione con rivestimento, giubbotto invernale, gilet frangente ad alta velocità, scarpe antinfortunio. Tali forniture, secondo il primo giudice, andavano qualificate come dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) in quanto dirette a preservare la salute e la sicurezza del lavoratore, il quale, occupandosi della manutenzione e riparazione degli autobus, con particolare riferimento alla manutenzione dei freni e del motore, lavorava anche all'aperto, altresì nelle prime ore del mattino, buie nel periodo invernale e, comunque, esposto alle intemperie atmosferiche. Quanto poi agli olii ed ai grassi, ha continuato il primo giudice, se è vero che non sussistevano elementi tali da indurre a ritenere che essi avessero una natura tossica o direttamente nociva, è altrettanto vero che l'uso di apparecchiature isolanti e protettive (ci si riferisce ai guanti) era comunque finalizzata a garantire uno standard minimo di igiene. Tanto premesso, quanto all'eccepita prescrizione quinquennale da parte della società convenuta, secondo il giudice di prime cure verrebbe diversamente in rilievo quella decennale. Nello specifico, poiché, nella specie, il diritto azionato come risarcimento di un pregiudizio patito, era la conseguenza di un inadempimento contrattuale lo stesso doveva soggiacere alla prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c..
Questo, in sintesi, il contenuto del provvedimento gravato, ritiene questa Corte, alla luce dei rilievi contenuti nello spiegato appello, che lo stesso non sia condivisibile, per le seguenti ragioni.
Con il primo motivo di gravame la società in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t., ha dedotto la violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116
c.p.c., l'omessa prova dei fatti costitutivi del diritto, l'errata valutazione delle risultanze istruttorie ed una motivazione insufficiente in ordine ad un punto decisivo della controversia.
In particolare, ha evidenziato l'appellate come costituisca un'evidente forzatura ravvisare una specifica condizione di pericolo nella mera esposizione agli eventi atmosferici, posto che, diversamente opinando, dovrebbero considerarsi lavorazioni a rischio tutte quelle che si svolgono in luoghi aperti, a prescindere dall'esistenza di un rischio specifico correlato alle mansioni svolte, con conseguente sproporzionato aumento delle categorie dei lavoratori aventi diritto al lavaggio degli indumenti.
Il motivo, a parere di questa Corte, coglie nel segno.
Ed invero, ribadendo il tenore testuale dell'art. 40 del D.Lgs. n. 626/1994 (attualmente trasfusa nelle previsioni dell'art. 74 del D. Lgs.vo n. 81/2008), deve evidenziarsi che si intende per dispositivo di sicurezza individuale: “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché, ogni complemento od accessorio destinato allo scopo”.
Deve venire altresì in rilievo anche la previsione di cui all'art. 77, co. 4, lett. a) del D.
Lgs.vo n. 81/2008 (già art. 43, co. 4, lettera a del D.Lgs. n. 626/1994) secondo cui: “il datore di lavoro mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni di igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante”.
Orbene, secondo le allegazioni del , per come trasfuse nel ricorso CP_1
introduttivo del giudizio di primo grado, egli, in qualità di operatore certificatore della manutenzione afferente al parametro 180 del CCNL Antoferrotranvieri, in quanto tale adibito presso l'officina manutenzione degli autobus di Matera, provvedeva, in qualità di meccanico, alla manutenzione e riparazione degli autobus della società resistente occupandosi principalmente di quella dei freni e del motore. Egli, in ragione delle mansioni svolte, era esposto agli agenti ambientali quali polveri, olii grassi, agenti chimici, quali solventi e lubrificanti ed agli agenti atmosferici quali caldo e freddo.
Per quel che risulta dal libretto di consegna attrezzature inerente al prodotto CP_1
nel primo grado di giudizio dalla società l'11 novembre 2019, lo stesso avrebbe ricevuto in dotazione, tra l'altro e per quanto di immediato interesse, una tuta protettiva da lavoro con strisce frangenti ad alta visibilità, guanti di protezione con rivestimento, giubbotto invernale, gilet frangente ad alta velocità e scarpe antinfortunio. Tali forniture, secondo il primo giudice, andavano qualificate come dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) in quanto dirette a preservare la salute e la sicurezza del lavoratore, il quale, occupandosi della manutenzione e riparazione degli autobus, con particolare riferimento a quella dei freni e del motore, per quanto dallo stesso asserito, lavorava anche all'aperto, altresì nelle prime ore del mattino, buie nel periodo invernale e, comunque, esposto alle intemperie atmosferiche.
Quanto poi agli olii ed ai grassi, ha continuato il primo giudice, se è vero che non sussistevano elementi tali da indurre a ritenere che essi avessero una natura tossica o direttamente nociva, è altrettanto vero che l'uso di apparecchiature isolanti e protettive (ci si riferisce ai guanti) era comunque finalizzata a garantire uno standard minimo di igiene. La ricostruzione, a parere di questa Corte, non è convincente.
Ed invero, proprio partendo dal dato normativo sottolineato dal primo giudice, ovvero dalla norma di cui all'art. 40 del D.Lgs. n. 626/1994 (attualmente trasfusa nelle previsioni dell'art. 74 del D. Lgs.vo n. 81/2008), ritiene questa Corte che il corredo lavorativo di cui al libretto di consegna attrezzature inerente al TAFUNI e proveniente dalla datrice di lavoro, non possa qualificarsi come “attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dallo stesso allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro”. Ed infatti, secondo le stesse allegazioni del la sua attività manutentiva dei freni e di riparazione CP_1
del motore degli autobus si svolgeva presso l'officina di manutenzione meccanica di
Matera e, per quanto ciò potesse accadere nelle prime ore del mattino, buie nel periodo invernale e, comunque, alle volte, con esposizione alle intemperie atmosferiche, non si vede come, siffatte condizioni, evidentemente insite nel lavoro di manutentore degli autobus, possano essere qualificate come potenziali minacce per la sua sicurezza e salute. Al contrario, si reputa più plausibile ritenere che la tuta protettiva da lavoro con strisce frangenti ad alta visibilità, come anche il giubbotto invernale, il gilet frangente ad alta velocità nonché le scarpe antinfortunio, rappresentino l'ordinario corredo lavorativo di quanti, come il siano stati CP_1
impegnati in lavori di meccanica all'interno di un'officina o nella zona immediatamente esterna alla stessa.
Quanto poi ai guanti di protezione, al di là dell'affermazione di principio contenuta nella sentenza gravata che vuole anch'essi rientranti nel novero dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), è lo stesso primo giudice ad affermare che l'utilizzo degli stessi doveva ritenersi funzionale a garantire uno standard minimo di igiene per il lavoratore, con ciò sconfessandone la preaffermata natura di dispositivi a tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro. Altrettanto fondato e per motivi sostanzialmente sovrapponibili a quanto sin'ora esplicitato, si reputa il secondo motivo di gravame, ovvero quello con cui la società datrice di lavoro ha dedotto la violazione ed errata applicazione dell'art. 74 del D.
Lgs.vo n. 81 del 9.04.2008 e la motivazione errata e contraddittoria in ordine ad un punto decisivo della controversia.
In particolare, ha evidenziato l'appellate che, soltanto quando gli indumenti assolvono alla funzione di protezione da rischi per la salute e per la sicurezza ossia quando hanno la funzione di evitare il contatto con sostanze nocive, tossiche, corrosive o con agenti biologici, sussiste l'obbligo, a carico del datore di lavoro, di provvedere al relativo lavaggio, trattandosi di indumenti strumentali alla tutela della salute ed alla sicurezza dei dipendenti. Per l'affermazione dell'obbligo a carico del datore di lavoro di provvedere al lavaggio, è indispensabile, dunque, la preventiva verifica dell'esistenza di un rischio lavorativo specifico in grado di minacciare la sicurezza o la salute del lavoratore, verifica che, nel caso di specie, secondo l'appellante, non era stata operata dal primo giudice, non essendo stato espletato alcun accertamento specifico in ordine alle modalità di espletamento delle varie mansioni connesse al profilo professionale rivestito dal . CP_1
La censura coglie nel segno anche questa volta.
Ed invero, in assenza di un accertamento specifico in ordine alle modalità di espletamento della prestazione lavorativa da parte dell'appellato, non può che affidarcisi alle allegazioni di quest'ultimo riportate nel ricorso introduttivo, di cui sopra detto, con la conseguenza che, per tutto quanto sopra evidenziato, il corredo di indumenti a sua disposizione, lungi dal venire incontro ad un rischio lavorativo specifico del predetto (neppure allegato oltre che non provato), rappresenta, a parere di questa Corte, l'ordinario abbigliamento da utilizzare per lo svolgimento dell'attività di manutentore di cui si tratta. Deve concludersi, pertanto, nel senso che gli indumenti indossati dal non CP_1
sono da considerarsi D.P.I. in quanto non diretti a preservare la salute e la sicurezza del lavoratore durante l'attività di manutenzione e riparazione degli autobus, attività che, per le modalità di svolgimento per come allegate, non possono reputarsi potenzialmente pericolose per la sua salute o sicurezza.
Alla luce di tutte le considerazioni sopra espresse, l'appello va accolto e, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, deve rigettarsi la domanda proposta in primo grado dal . CP_1
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, previa applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, devono essere poste a carico del lavoratore appellato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n. 155 del ruolo generale dell'anno 2022 proposto da
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in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di Parte_1
, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: CP_1
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, rigetta la domanda;
2) condanna l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio nei confronti dell'appellante, spese che liquida in complessivi euro 3.982,00 (euro
2.059,00 per il primo grado ed euro 1.923,00 per il secondo grado), oltre iva, cpa e cf, come per legge. Potenza, 11 settembre 2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Rosa Larocca
Il Presidente
dott. Roberto Spagnuolo