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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/03/2025, n. 2771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2771 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 6 marzo 2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N.10143 R.G. 2023 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti ALBERTO BOER e
MARCELLO CALDERONE elettivamente domiciliato in indirizzo telematico
Contro
rappresentata e difesa, per procura speciale allegata Controparte_1 telematicamente al presente atto, dall'Avv. Giuseppe Bulgarini d'Elci ed elettivamente domiciliata presso il Suo studio in Roma, Piazza Navona n. 49,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. RG 10143/2023, Parte_2 conveniva in giudizio chiedendo al giudice adito di accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni:
1) In via principale accogliere il presente ricorso e per l'effetto, previa declaratoria di nullità e/o annullamento ed in ogni caso inefficacia giuridica dell'atto di recesso dal rapporto di lavoro di cui alla comunicazione del ricorrente Pt_3 del 6.6.2022 ed atti conseguenti, condannare Controparte_1 come in epigrafe indicato, in persona del legale rappresentante pro tempore, al ripristino del rapporto di lavoro e conseguentemente alla riassunzione del sig. anche con diversaParte_2 posizione rispetto al posto precedentemente occupato,
2) condannare la convenuta al risarcimento dei danni corrispondendo al lavoratore le retribuzioni medio tempore maturate sin dalla data di richiesta di annullamento del recesso e sino alla formale riassunzione ed alla ricostruzione della sua posizione assicurativa e contributiva;
3) Con vittoria di spese di lite del presente giudizio come per legge da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari. Esponeva il ricorrente di aver lavorato presso la convenuta dal 2014, assunto a seguito del "Progetto svincolo al quale aveva aderito la di lui madre, sig,ra 66 CP_2 ; che il ricorrente era in cura farmacologica e in terapia presso il DSM ASL Roma sin dal 1998, a causa di importanti stati depressivi e diagnosi di Disturbo Bipolare;
che in data 6 giugno 2022, il ricorrente comunicava, senza alcun valido motivo reale, tramite Unilav predisposto da un CAF, le proprie dimissioni volontarie a far data dal 1 agosto 2022; che , di fatto, il rapporto veniva interrotto da subito, rinunciando il ricorrente al periodo di preavviso ed al relativo compenso;
che in data 26 giugno 2022, si trasferiva in Romania, senza alcun motivo;
che dal 28.8.2022 al 31.8.2022 veniva ricoverato in Romania presso l'Ospedale Cluj Napoca, nel reparto di pschiatria con diagnosi di 66
disturbo bipolare, episodio ipomaniacale in corso "; che a settembre, con l'aiuto
...
dei familiari veniva ricondotto in Italia;
che nel periodo precedente e successivo alle dimissioni del 6 giugno 2022, il ricorrente si trovava in uno sato di incapacità di intendere e di volere ex art. 428 c.c.; che tale condizione era tale da impedirgli di percepire con esattezza il significato delle sue azioni;
che viste le condizioni di salute del ricorrente, nessun approfondimento era stato fatto da CP_1 in merito alle dimissioni;
che a seguito della ripresa delle cure mediche, il ricorrente, nel settembre 2022, realizzava il grave errore commesso a causa del suo stato e faceva istanza di ricostituzione del rapporto;
che tale richiesta rimaneva senza riscontro.
Tanto premesso in fatto, il ricorrente precisava che le dimissioni erano state accettate da Controparte_1 che avrebbe dovuto tutelare con maggiore attenzione i propri dipendenti, assumendo informazioni sul luogo di lavoro o richiedendo un controllo medico;
che dalle dimissioni era derivato al ricorrente un grave pregiudizio avendo egli perso la propria unica fonte di reddito, in quanto rimasto senza lavoro;
che la ripresa lavorativa avrebbe effetti benefici sulla salute del ricorrente, come da certificazione medica in atti. Controparte_1Si costituiva in giudizio che deduceva che per tutta la durata del rapporto di lavoro, il ricorrente aveva svolto mansioni di Operatore Call Center, con applicazione al videoterminale;
che, in data 15 febbraio 2022, dopo un'assenza dal lavoro di oltre 60 giorni, era stato sottoposto a visita medica di accertamento della idoneità alla mansione, all'esito della quale il medico competente aveva certificato l'idoneità del ricorrente a svolgere le mansioni di Operatore Call
Center con le seguenti prescrizioni/limitazioni :
- pause di 10 minuti per ogni ora di applicazione al videoterminale e
- esonero dall'utilizzo delle cuffie durante l'attività lavorativa. CP_1 precisava, altresì, che si era adeguata pedissequamente alle prescrizioni del medico competente e il ricorrente aveva continuato a svolgere la propria attività limitandosi fornire assistenza ai clienti tramite chat e email ed eliminando l'utilizzo delle cuffie;
che, pertanto, il Sig. Pt_1 aveva continuato a svolgere le attività ancillari di back office;
che durante il periodo pandemico, il ricorrente aveva iniziato a svolgere, in parte, la propria attività lavorativa in regime di smartworking;
che nel mese di marzo 2022 il Sig. Pt_1 aveva firmato, come altri dipendenti della società convenuta, un accordo individuale di smart-working, con l'obbligo di lavorare in sede per almeno una settimana lavorativa al mese.
Normalmente il ricorrente lavorava in sede un giorno alla settimana;
che nei sei mesi antecedenti la data di comunicazione delle dimissioni, il ricorrente aveva svolto regolarmente il proprio lavoro;
che in data 6 giugno 2022, il Sig. Pt_1 trasmetteva a CP_1 le proprie dimissioni volontarie con preavviso e decorrenza dal 1° agosto 2022 ; che con e-mail del 20 giugno 2023, inviata all'indirizzo DCCOPS SuppAmmvoRM@posteitaliane.it, il ricorrente confermava la propria volontà di interrompere il rapporto di lavoro;
che con raccomandata a/r datata 14 giugno 2022 e ricevuta dal ricorrente in data 21 giugno 2022, CP_1 riscontrava le dimissioni del ricorrente e confermava che il rapporto di lavoro sarebbe definitivamente cessato in data 31 luglio 2022; che con e-mail del 28 giugno 2023, inviata all'indirizzo DCCOPSSuppAmmvoRM@posteitaliane.it, il ricorrente ribadiva nuovamente la propria volontà di dimettersi dal rapporto di lavoro;
che nel corso del periodo di preavviso il ricorrente:
- dal 6 giugno 2022 all'8 giugno 2022 aveva lavorato regolarmente;
dal 9 giugno 2022 al 10 luglio 2022, si era assentato dal lavoro senza fornire alcuna
-
giustificazione in quanto non era reperibile ai contatti in possesso della Società, pur dovendo lavorare da remoto;
- dall'11 luglio 2022 al 24 luglio 2022 aveva usufruito delle ferie già programmate in precedenza e dal 25 luglio 2022 al 31 luglio 2022 si era nuovamente assentato senza fornire alcuna giustificazione, in quanto non era reperibile ai contatti in possesso della Società, pur dovendo lavorare da remoto;
che in data 31 luglio 2022, il rapporto di lavoro si era concluso per effetto delle dimissioni volontarie del ricorrente.
Controparte_1Con riferimento alle condizioni di salute del ricorrente, precisava che Il Sig. Pt 1 era stato sottoposto periodicamente a visite mediche di idoneità alla mansione, come previsto dal programma di sorveglianza sanitaria di CP_1 per gli addetti al videoterminale, senza alcuna limitazione, fino al febbraio 2022 e nei limiti sopra indicati;
che il Sig. Pt_1 non aveva mai chiesto al proprio superiore gerarchico o all'ufficio risorse umane di CP_1 di essere sottoposto volontariamente a visita medica per l'idoneità allo svolgimento della mansione come appositamente previsto nell'ambito del programma di sorveglianza sanitaria di CP_1 ; che nel corso del 2022, il ricorrente era stato assente per malattia nelle seguenti giornate dal 1° gennaio 2022 al 5 febbraio 2022.
Tanto premesso in fatto, la parte convenuta eccepiva la genericità delle avverse deduzioni facendo rilevare, preliminarmente, che vi era assoluta incertezza già sulla patologia psichica che, in base alla ricostruzione avversaria, avrebbe inciso in maniera determinante sulla decisione del ricorrente a rassegnare le dimissioni. Al riguardo, la convenuta evidenziava che, secondo i certificati medici il Sig. in un primo momento, era affetto da un disturbo di personalità istrionica, inPt_1 un secondo momento da un disturbo di personalità emotivamente instabile e, infine, da una patologia ansioso-depressiva. Controparte_1 eccepiva che controparte non aveva assolto all'onere della prova interamente posto sul lavoratore che domandi l'annullamento delle dimissioni asseritamente rassegnate in stato di incapacità naturale in quanto non
-
aveva allegato, né offerto di allegare, prove sufficienti all'accoglimento delle proprie domande.
Precisava, in ogni caso,che non aveva mai avuto conoscenza del fatto CP 1 che il ricorrente fosse affetto da malesseri/patologie di carattere psichico, psicologico o di qualsiasi altro tipo;
che il ricorrente non aveva mai comunicato al proprio datore di lavoro alcunché riguardo alle proprie condizioni di salute né controparte aveva dato alcuna prova del fatto che CP_1 fosse a conoscenza dello stato di salute del Sig. Pt_1 Tanto premesso, Controparte_1 nella denegata ipotesi di accoglimento della
,
domanda, precisava che nulla era dovuto al ricorrente a titolo di retribuzione per il periodo compreso tra la richiesta di annullamento del recesso e la pronuncia eventuale di annullamento delle dimissioni.
Tanto premesso, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: A. in via principale, per tutte le ragioni esposte nella presente memoria difensiva, rigettare il ricorso e le domande tutte in esso formulate nei confronti di Controparte_1
[...] in quanto infondate in fatto ed in diritto;
B. in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di annullamento delle dimissioni del Sig. rigettare tutte le ulterioriParte_2 domande in ragione di quanto esposto nella presente memoria. Con vittoria di spese e compensi professionali.
Il giudice, alla odierna udienza, all' esito del deposito di note autorizzate, decideva con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Osserva il giudice che la cronologia degli eventi indicati in ricorso non è non fosse contestata fra le parti;
del pari, deve ritenersi non contestato che CP_1 delle patologie di carattere psichico-psicologico sofferte dal a conoscenza ricorrente.
Ed, infatti, a fronte delle puntuali deduzioni di CP_1, non vi è stata in merito, alcuna contestazione da parte del ricorrente. Tanto premesso, si osserva che nel caso in esame si controverte della validità ed efficacia delle dimissioni rassegate dal ricorrente il quale ha sostenuto di aver rassegnato le dimissioni in una situazione di incapacità di intendere e di volere. Così definita la materia del contendere, rileva il giudice la presente fattispecie debba essere esaminata alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte come espressi nella sentenza n. 30126 del 21.11.2018. In tale sentenza sono stati fissati i seguenti principi di diritto:
, "ai fini della sussistenza di una situazione
1) di incapacità di intendere e di volere (quale prevista dall'art. 428 cod. civ.) costituente causa di annullamento del negozio, non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente un turbamento psichico tale da impedire la formazione di una volontà cosciente, facendo così venire meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e la consapevolezza in ordine all'importanza dell'atto che sta per compiere. Peraltro, laddove si controverta della sussistenza di una simile situazione in riferimento alle dimissioni del lavoratore subordinato il relativo accertamento deve essere particolarmente rigoroso, in quanto le dimissioni, comportano la rinunzia del posto di lavoro - bene protetto dagli artt. 4 e 36 Cost. - sicché occorre accertare che da parte del lavoratore sia stata manifestata in modo univoco l'incondizionata e genuina volontà di porre fine al rapporto stesso". "la consulenza tecnica ha un limite
2) intrinseco consistente nella sua funzionalità alla risoluzione di questioni di fatto presupponenti cognizioni di ordine tecnico e non giuridico, sicché così come i consulenti tecnici non possono essere incaricati di accertamenti e valutazioni circa la qualificazione giuridica di fatti e la conformità al diritto di comportamenti, analogamente se per ipotesi il consulente effettua, di propria iniziativa, simili valutazioni non se ne deve tenere conto, a meno che esse vengano vagliate criticamente e sottoposte al dibattito processuale delle parti" La Suprema Corte, nella sentenza richiamata, ha precisato che :" la fattispecie prevista dall'art. 428 cod. civ. è stata più volte presa in considerazione da questa Corte che ha elaborato, fra l'altro, i seguenti principi utilmente richiamabili come quadro di riferimento dello stato della giurisprudenza in materia: a) ai fini della sussistenza di una situazione di incapacità di intendere e di volere (quale prevista dall'art. 428 cod. civ.) costituente causa di annullamento del negozio (nella specie, dimissioni), non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente un turbamento psichico tale da impedire la formazione di una volontà cosciente, facendo così venire meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e la consapevolezza in ordine all'importanza dell'atto che sta per compiere (Cass. 22 maggio 1969 n. 1797; Cass. 15 gennaio 2004, n. 515; Cass. 28 marzo 2002
n. 4539; Cass. 1 settembre 2011, n. 17977); b) l'incapacità naturale consiste in ogni stato psichico abnorme, pur se improvviso e transitorio e non dovuto a una tipica infermità mentale o a un vero e proprio processo patologico, che - con riguardo al momento in cui il negozio è posto in essere - abolisca o scemi notevolmente le facoltà intellettive o volitive, in modo da impedire od ostacolare una seria valutazione degli atti che si compiono o la formazione di una volontà cosciente (Cass. 12 luglio 1991 n. 7784; Cass. 14 maggio 2003 n. 7485); c) la prova dell'incapacità naturale può essere data con ogni mezzo o in base a indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (Cass. 7 aprile 2000 n. 4344; Si è, infatti, affermato (Cass. 28 marzo 2002 n. 4539); d) nel caso di incapacità dovuta a malattia non si può prescindere da una valutazione delle possibilità di regresso della malattia manifestatasi anteriormente o posteriormente, per stabilirne la sua sussistenza nel momento dell'atto (Cass. 15 giugno 1995 n. 6756); e) ma in presenza di una malattia psichica, se sia stato accertata la totale incapacità di un soggetto in due determinati periodi, prossimi nel tempo, per il periodo intermedio la sussistenza dell'incapacità è assistita da presunzione "iuris tantum", sicché, in concreto, si verifica l'inversione dell'onere della prova nel senso che, in siffatta ipotesi, deve essere dimostrato, da chi vi abbia interesse, che il soggetto abbia agito in una fase di lucido intervallo (Cass. 28 marzo 2002 n. 4539; Cass. 9 agosto 2011,
n. 17130; Cass. 4 marzo 2016, n. 4316); 4 f) analoga presunzione è stata ritenuta sussistente nell'ipotesi di una situazione di malattia mentale di carattere permanente, affermandosi che ricade su chi sostiene la validità dell'atto l'onere di dimostrare l'esistenza di un eventuale lucido intervallo, tale da ridare al soggetto l'attitudine a rendersi conto della natura e dell'importanza dell'atto (Cass. 26 novembre 1997 n.
11833; g) nella stessa ottica, si è precisato che quando esista una situazione di malattia mentale di carattere tendenzialmente permanente, o protraentesi per un rilevante periodo, è onere del soggetto che sostiene la validità dell'atto dare prova che esso fu posto in essere, in quel periodo, durante una fase di remissione della patologia, aggiungendosi che ove la malattia abbia caratteristiche "bipolari", sia cioè caratterizzata dalla alternanza di fasi depressive e di fasi di eccitamento, nel quadro di un disturbo psico-affettivo, può non essere di per sé decisiva la circostanza che l'atto sia stato posto in essere nell'una o nell'altra fase, giacché in entrambe le ipotesi potrebbe essere esistita incapacità di intendere oppure di volere (Cass. 12 marzo 2004, n. 5159).
In particolare, in base a consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte, è stato affermato quanto segue: a) nel giudizio promosso dal lavoratore in cui si controverta sulle modalità di risoluzione del rapporto di lavoro l'indagine circa la sussistenza di dimissioni del lavoratore deve essere rigorosa, essendo in discussione beni giuridici primari, oggetto di particolare tutela da parte dell'ordinamento - attesa la natura di negozio giuridico unilaterale delle dimissioni, che è diretto alla rinunzia del posto di lavoro, bene protetto dagli artt. 4 e 36 Cost. - sicché occorre accertare che da parte del lavoratore sia stata manifestata in modo univoco l'incondizionata volontà di porre fine al rapporto stesso (vedi, per tutte: Cass. 9 aprile 2014, n. 8361; Cass. 3 marzo 2015, 4241; Cass. 11 novembre 2010, n. 22901; Cass. 27 agosto 2003, n.
12549); b) in caso di dimissioni date dal lavoratore in stato di incapacità naturale, il diritto a riprendere il lavoro nasce con la sentenza di annullamento ex art. 428 cod. civ., i cui effetti retroagiscono al momento della domanda, stante il principio secondo cui la durata del processo non deve andare a detrimento della parte vincitrice;
solo da quel momento nasce il diritto alla retribuzione, in quanto l'efficacia totalmente ripristinatoria dell'annullamento del negozio unilaterale risolutivo del rapporto di lavoro non si estende al diritto alla retribuzione, la quale di regola, salvo espressa eccezione di legge, non è dovuta in caso di mancanza di attività lavorativa (Cass. 14 aprile 2010, n. 8886); Infatti, in base ad un consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte, la consulenza tecnica ha un limite intrinseco consistente nella sua funzionalità alla risoluzione di questioni di fatto presupponenti cognizioni di ordine tecnico e non giuridico, sicché così come i consulenti tecnici non possono essere incaricati di accertamenti e valutazioni circa la qualificazione giuridica di fatti e la conformità al diritto di comportamenti, analogamente se per ipotesi il consulente effettua simili valutazioni, in linea di massima, non se ne deve tenere conto (Cass. 29 agosto 2011, n. 17720;
Cass. SU 6 maggio 2008, n. 11037; Cass. 4 febbraio 1999, n. 996).....”. Sulla base di tali principi, è stata disposta CTU medico legale le cui conclusioni sono state contestate dalla parte ricorrente. Rileva innanzitutto il giudice che il CTU " Sulla base della anamnesi, della documentazione in atti e della obiettività rilevata in corso di visita il sig. Parte_2
[...] è affetto da Sindrome depressiva in trattamento attuale farmacologico non specificato (ultimo riferimento suggerito dalla dott.ssa nella Persona_1 relazione del 02/11/2022 è "terapia integrata" ovvero farmacologica (non specificata) e psicoterapeutica).
La Diagnosi conclusiva sulla base della elaborazione dei test eseguiti presso la psicoterapeuta psiconcologa esperta in psicodiagnosi dott.ssa Persona_2 è di "Sindrome depressiva". Parte_2Considerazioni medico legali Il sig. in data 02/05/2014 veniva assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part time al 50%
e poi trasformato in contratto full time, successivamente inquadrato al livello C del contratto nazionale di lavoro per il personale non dirigente di CP_1 Al momento dell'assunzione ha trasmesso documenti attestanti l'idoneità al lavoro, in particolare un certificato firmato dal Dott. Persona_3 del 21 marzo 2014 nel quale si attestava l'idoneità a svolgere attività lavorativa di call center e l'assenza di controindicazioni nell'uso di terminali.
Per tutto il periodo lavorativo il Sig. Pt_1 ha svolto le mansioni di operatore call center con applicazione al video terminale;
gli operatori del call center di [...] si occupano di fornire assistenza ai clienti tramite telefono con utilizzo delle CP_1 cuffie oppure tramite chat o anche rispondendo alle mail di richieste che vengono formulate;
inoltre si occupano di fornire supporto nella attività ancillari del back office come la gestione e l'implementazione degli archivi cartacei e digitali. Nota bene: CP_1 si In data 15 febbraio 2022, dopo un'assenza dal lavoro di 60 giorni, per incidente stradale, il signor Pt_1 veniva sottoposto a visita medica di accertamento dell'idoneità alla mansione;
l'esito di tale visita certificava idoneità del ricorrente a svolgere le mansioni di operatore call center con prescrizioni e limitazioni quali pause di 10 minuti ogni ora di applicazione al video terminale e l'esonero dell'utilizzo delle cuffie durante l'attività lavorativa. adeguava alle prescrizioni del medico competente e il ricorrente ha continuato a svolgere le proprie mansioni limitandosi a fornire assistenza ai clienti tramite chat ed e-mail senza l'utilizzo delle cuffie;
ha continuato inoltre a svolgere attività di back office contribuendo alla gestione e all'implementazione dell'archivio interno digitale e cartaceo.
Nel periodo della pandemia il Sig. Pt_1 ha iniziato a svolgere gran parte della propria attività lavorativa in smart working;
dal mese di marzo 2022 il ricorrente ha firmato con altri dipendenti della società un accordo individuale di smart working con l'obbligo di lavorare in sede almeno una settimana lavorativa al mese, mentre normalmente, lo stesso, lavorava in sede un giorno a settimana. Le giornate lavorative da remoto venivano programmate in anticipo tramite l'utilizzo di specifico software;
quando lavorava da remoto era tenuto a comunicare al responsabile la propria presenza;
per ogni giornata lavorativa doveva avvisare inoltre il tutor o supervisore quando non poteva presentarsi in sede nelle giornate programmate. In data 6 giugno 2022 il Sig. Pt_1 trasmetteva alle CP_1 Italiane le proprie dimissioni volontarie, con preavviso, a decorrere dal 1° agosto 2022. Nel mese di settembre lasciava improvvisamente l'Italia per andare in Romania dove veniva ricoverato in ambiente psichiatrico per tre giorni;
raggiunto dalla famiglia, rientrava in Italia.
In data 22 novembre 2022 il ricorrente richiedeva alle CP_1 la revoca delle proprie dimissioni in quanto, nel momento della richiesta, lo stesso, non assumendo più la terapia farmacologica, non era in grado di intendere. Esaminata l'intera documentazione medica depositata in atti, sulla base della anamnesi e della obiettività rilevata in corso di visita si ritiene di poter esprimere le seguenti considerazioni:
a parere della scrivente, allo stato, non appaiono elementi clinici certi, documentabili e documentati in termini medico legali, secondo il criterio del "più probabile che non", che attestino (nel periodo di tempo chiamato in causa (giugno 2022), momento in cui il ricorrente presentava domanda di dimissione, reiterata a distanza di circa 20 gg, richiesta accettata, accompagnata dalla autorizzazione ad usufruire del periodo di ferie richiesto, ovvero agosto 2022) la condizione di
“incapacità di intendere e di volere”, riconducibile ad un "riferito" episodio di ipomaniacalità che avrebbe condotto il ricorrente a “scelte incongrue" (dimissioni dal posto di lavoro).
Trattasi, come rilevato dalla storia personale e clinica del ricorrente, di soggetto portatore di Disturbo di Personalità di tipo istrionico ed episodi depressivi ricorrenti.
Fin dall'età di 6 anni, come riferito alla scrivente in corso di CTU, il Sig. Pt_1 si
è dovuto confrontare con una realtà personale che definisce "disforia di genere" (omosessualità) che, negli anni successivi, avrebbe poi iniziato ad accettare fino ad una pacificazione con la stessa attorno ai 18-20 anni. Attorno a tale periodo, avendo risolta la propria condizione di disagio, intraprendeva rapporti relazionali coerenti con la sua scelta oggettuale (omosessualità). Riferisce ancora, in corso di visita, una importante storia di convivenza, durata circa tre anni, andando a coabitare in una casa di cui poteva disporre.
Dalla documentazione medica depositata e da quanto riferito in corso di CTU, il sig. non ha riportato episodi che potessero fare riferimento ad una condizione Pt_1 maniacale e/o ipomaniacale ad eccezione di un breve periodo, anni addietro, di tendenza al gioco patologico (slot machine), episodio poi risoltosi. Fin qui, in una lunga storia di aspetti depressivi, non si evincono e men che meno sono documentati aspetti maniacali ad eccezione del già citato periodo relativo al
"gioco d'azzardo".
Non risultano, e ciò appare di importanza niente affatto trascurabile, che al di là del citato momento legato al mese di giugno 2022, periodo in cui il ricorrente presentava domanda di dimissione rinnovata dopo circa 20 giorni in assenza di risposta, nulla è stato documentato dal lato medico specialistico o in ambito lavorativo relativamente ad aspetti di tipo ipomaniacale quali eccitazione, insonnia, grandiosità, spese incongrue, atteggiamenti promiscui, difficoltà lavorative, intese come "non riuscire a portare a termine il proprio lavoro e/o mantenere una stabilità nello svolgimento dello stesso, disturbato da irrequietezza motoria”. Qualora fossero intervenuti comportamenti eccessivamente tendenti al rischio, seppur non partecipati nel luogo di lavoro, tuttavia, sarebbero stati verosimilmente riferiti ai suoi curanti.
A proposito di condotte a rischio si deve sottolineare, anche a seguito di domande poste dalla scrivente in corso di visita, come mai per luogo di vacanze avesse scelto la Romania, rispondeva di avere buone conoscenze della lingua "io parlo molto bene il rumeno”, riferiva di essere partito viaggiando in macchina con altra signora che si recava in Romania e, giunto sul luogo, come già descritto precedentemente, sostava per 15 gg presso un albergo, organizzando con carta di credito il pagamento di quanto dovuto, seguiva presso altra città dove egualmente sostava in albergo, sempre provvedendo autonomamente alla prenotazione ed ai relativi pagamenti, infine organizzava un viaggio per altra città, dove prendeva in affitto un monolocale in cui rimaneva per due mesi.
Tutto quanto rappresentato verosimilmente descrive un comportamento congruo, sotto gli aspetti quanto meno organizzativi, almeno per quanto è dato di sapere. Segue il riferito malessere per il quale decideva autonomamente di ricoverarsi presso
Ospedale di Zona.
Per concludere: Il sig. Pt_1 congruamente ha presentato la domanda di dimissione, senza
"giustificato motivo" per alcuni, mentre per altri i motivi avrebbero potuto riscontrarsi in difficoltà a riprendere il lavoro in presenza, richiesto dalla Azienda CP_1 nella misura di due gg a settimana o di una settimana consecutiva al mese, dopo il lungo periodo di Smart working precedente, ipotizzare di fare altre scelte lavorative, oppure difficoltà ad accettare di doversi adattare a regole da lui non condivise, ovvero richiesta di un lungo periodo di ferie (tutto il mese di agosto), tuttavia non sembrano potersi ravvedere elementi di ipomaniacalità (Incapacità di intendere e di volere) in quanto la domanda di dimissione è stata legittimamente presentata e reiterata non essendo pervenuta risposta ed egualmente la richiesta di ferie presentata in termini di congruità dei tempi richiesti, domanda comunque accettata.
Conclusioni medico legali: Ad avviso della si ritiene di poter così rispondere al quesito posto dall'Illustrissimo
Sig. Giudice: Quanto fin qui rappresentato, per il "criterio del più probabile che non", non sembra consentire di ritenere che al momento delle scelte messe in campo nel mese di giugno 2022 il sig. Pt_1 versasse in una documentata condizione di INCAPACITA' DI
INTENDERE E DI VOLERE.”
Tali conclusioni appaiono assolutamente condivisibili, atteso che deve ritenersi corretta la valutazione del CTU, siccome basata su oggettivi e documentati rilievi;
infatti, le conclusioni del ctu tengono conto dell'esame critico dei documenti medici inseriti nel fascicolo processuale, dell'attenta raccolta anamnestica, della obiettività repertata.
In ogni caso, la relazione medica risulta immune da vizi logici, tenuto anche conto che è stata valutata ogni patologia sofferta dalla parte e che le osservazioni poste dal CTP possono essere superate tenuto conto dei puntali rilievi critici esposti dal CTU nella relazione in atti.
Ed, invero, va premesso che il CTP non ha assistito alla visita del ricorrente perché rimasto assente;
alla visita, risulta, infatti, che abbia assistito solo il ctp nominato da CP_1. Pertanto, appare assolutamente corretta l' osservazione del
CTU che ha rilevato che il ctp è stato assente alla visita di CTU e pertanto 66
ignara di quanto riferito dal sig. Pt_1 ed ancor più del comportamento e tono dell'umore collaborante da questi manifestato in corso di visita“. Inoltre, il CTU ha osservato che :" Nelle Osservazioni ricevute si nota una lunga esposizione di "Fatti", non allegati alla documentazione medica depositata, ma solo parzialmente riferiti nella relazione della dott.ssa
,psichiatra Persona_4 psicoterapeuta, ad iniziare dalla relazione del 19/11/2021 e 10/12/2021 ove la sintomatologia descritta è esclusivamente: "Ansia libera elevata, umore deflesso, labilità affettiva", senza indicare prescrizione farmacologica, e dove non compare riferimento a manifestazioni di tipo maniacale, relazione 28/01/2022 in cui si certifica: ". Attualmente il pz manifesta una progressiva stabilizzazione della sintomatologia ansioso depressiva ..." ed anche qui non viene fatto riferimento alcuno ad aspetti maniacali o ipomaniacali e men che meno ai molteplici Tentativi di suicidio che avrebbero portato a numerosi ricoveri (documentazione medica relativa a tali episodi non rilevabile dagli atti di causa). Unico ricovero citato dal sig. Pt_1 in corso di visita di CTU è stato quello presso la Casa di Cura Villa Armonia, ricovero riferito dallo stesso come "spontaneo" dopo
L'INCIDENTE STRADALE del 15 febbraio 2022 e di cui comunque non è rilevabile documentazione medica in atti, incidente causa delle assenze dal servizio.
Comunque solo in parte, nella relazione successiva rilasciata dalla dott. Persona_4
[...] curante del sig. Pt_1 in data 02/11/2022 viene riferito che nel maggio
, Premesso che comunque l'Escitalopram rientra anch'esso nell'ambito dei farmaci antidepressivi, tuttavia, e questo si ritiene di sottolinearlo, nella lunga storia clinica vissuta dal sig. Pt_1 l'aspetto decisamente dominante è stato la condizione depressiva, alcune volte definita come associata ad ansia libera. STORIA CLINICA di almeno un ventennio ed oltre in cui non sono state descritte mai condizioni ipomaniacali o maniacali, se per tali vogliamo escludere un breve periodo di "tendenza al gioco d'Azzardo patologico", anche questo comunque mal documentato negli atti di causa.
Ultima considerazione, ma definitiva, si vuole precisare che quand'anche, ma non è il caso, volessimo parlare di Disturbo bipolare, la cui maniacalità non è mai stata descritta, né tanto meno sono stati documentati i ripetuti tentativi di suicidio e/o TSO
(trattamento sanitario obbligatorio) in condizioni di emergenza con eventuali ricoveri presso strutture pubbliche e/o private, si deve poter ritenere che il sig. Pt_1 avrebbe almeno riferito ai suoi curanti tali episodi, elementi questi non rilevabili dalla documentazione medica depositata, tale condizione così come fin qui rappresentata non può certamente essere interpretato come una condizione di "Incapacità di Intendere e di volere" in Medicina Legale, ove vige il rispetto del principio del "Più probabile che non".
Osserva il giudice che, come correttamente evidenziato anche dalla difesa della parte resistente, il ricorrente non ha allegato, né descritto, alcun evento o alcuna circostanza che possano supportare la tesi per cui Pt 1 fosse affetto, invece (o anche), da una condizione ipomaniacale tale da incidere sulla propria capacità di intendere e di volere: anche nel corso delle operazioni peritali, è stato evidenziato dalla Dott.ssa Per 5 che nella documentazione medica prodotta - così come negli atti di causa non si rinviene alcun episodio maniacale o ipomaniacale né il Sig.
- Pt_1 ha descritto alcun episodio di questo tipo nello svolgimento delle operazioni peritali.
Sulla base delle argomentazioni sin qui esposte, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
le spese di CTU sono poste a carico della parte soccombente e liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in € 3900,00, oltre iva e cpa. Pone altresì a carico della parte ricorrente le spese di ctu che liquida con separato decreto.
Roma 6 marzo 2025 LA GIUDICE
Alfonsina Bellini 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2022 a seguito "di uno stato depressivo ancora presente" veniva prescritto l'Escitalopram 20 mg/die ("poi prontamente sospeso") che avrebbe "slatentizzato un'attivazione psichica" che poi, ancora successivamente da giugno a settembre "avrebbe portato il paziente a manifestare un episodio di alterazione timica in senso maniacale...", ritenendo la stessa che l'Escitalopram avrebbe scatenato una crisi maniacale causa della richiesta incongrua di darsi dimissionario da parte del sig. Pt_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 6 marzo 2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N.10143 R.G. 2023 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti ALBERTO BOER e
MARCELLO CALDERONE elettivamente domiciliato in indirizzo telematico
Contro
rappresentata e difesa, per procura speciale allegata Controparte_1 telematicamente al presente atto, dall'Avv. Giuseppe Bulgarini d'Elci ed elettivamente domiciliata presso il Suo studio in Roma, Piazza Navona n. 49,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. RG 10143/2023, Parte_2 conveniva in giudizio chiedendo al giudice adito di accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni:
1) In via principale accogliere il presente ricorso e per l'effetto, previa declaratoria di nullità e/o annullamento ed in ogni caso inefficacia giuridica dell'atto di recesso dal rapporto di lavoro di cui alla comunicazione del ricorrente Pt_3 del 6.6.2022 ed atti conseguenti, condannare Controparte_1 come in epigrafe indicato, in persona del legale rappresentante pro tempore, al ripristino del rapporto di lavoro e conseguentemente alla riassunzione del sig. anche con diversaParte_2 posizione rispetto al posto precedentemente occupato,
2) condannare la convenuta al risarcimento dei danni corrispondendo al lavoratore le retribuzioni medio tempore maturate sin dalla data di richiesta di annullamento del recesso e sino alla formale riassunzione ed alla ricostruzione della sua posizione assicurativa e contributiva;
3) Con vittoria di spese di lite del presente giudizio come per legge da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari. Esponeva il ricorrente di aver lavorato presso la convenuta dal 2014, assunto a seguito del "Progetto svincolo al quale aveva aderito la di lui madre, sig,ra 66 CP_2 ; che il ricorrente era in cura farmacologica e in terapia presso il DSM ASL Roma sin dal 1998, a causa di importanti stati depressivi e diagnosi di Disturbo Bipolare;
che in data 6 giugno 2022, il ricorrente comunicava, senza alcun valido motivo reale, tramite Unilav predisposto da un CAF, le proprie dimissioni volontarie a far data dal 1 agosto 2022; che , di fatto, il rapporto veniva interrotto da subito, rinunciando il ricorrente al periodo di preavviso ed al relativo compenso;
che in data 26 giugno 2022, si trasferiva in Romania, senza alcun motivo;
che dal 28.8.2022 al 31.8.2022 veniva ricoverato in Romania presso l'Ospedale Cluj Napoca, nel reparto di pschiatria con diagnosi di 66
disturbo bipolare, episodio ipomaniacale in corso "; che a settembre, con l'aiuto
...
dei familiari veniva ricondotto in Italia;
che nel periodo precedente e successivo alle dimissioni del 6 giugno 2022, il ricorrente si trovava in uno sato di incapacità di intendere e di volere ex art. 428 c.c.; che tale condizione era tale da impedirgli di percepire con esattezza il significato delle sue azioni;
che viste le condizioni di salute del ricorrente, nessun approfondimento era stato fatto da CP_1 in merito alle dimissioni;
che a seguito della ripresa delle cure mediche, il ricorrente, nel settembre 2022, realizzava il grave errore commesso a causa del suo stato e faceva istanza di ricostituzione del rapporto;
che tale richiesta rimaneva senza riscontro.
Tanto premesso in fatto, il ricorrente precisava che le dimissioni erano state accettate da Controparte_1 che avrebbe dovuto tutelare con maggiore attenzione i propri dipendenti, assumendo informazioni sul luogo di lavoro o richiedendo un controllo medico;
che dalle dimissioni era derivato al ricorrente un grave pregiudizio avendo egli perso la propria unica fonte di reddito, in quanto rimasto senza lavoro;
che la ripresa lavorativa avrebbe effetti benefici sulla salute del ricorrente, come da certificazione medica in atti. Controparte_1Si costituiva in giudizio che deduceva che per tutta la durata del rapporto di lavoro, il ricorrente aveva svolto mansioni di Operatore Call Center, con applicazione al videoterminale;
che, in data 15 febbraio 2022, dopo un'assenza dal lavoro di oltre 60 giorni, era stato sottoposto a visita medica di accertamento della idoneità alla mansione, all'esito della quale il medico competente aveva certificato l'idoneità del ricorrente a svolgere le mansioni di Operatore Call
Center con le seguenti prescrizioni/limitazioni :
- pause di 10 minuti per ogni ora di applicazione al videoterminale e
- esonero dall'utilizzo delle cuffie durante l'attività lavorativa. CP_1 precisava, altresì, che si era adeguata pedissequamente alle prescrizioni del medico competente e il ricorrente aveva continuato a svolgere la propria attività limitandosi fornire assistenza ai clienti tramite chat e email ed eliminando l'utilizzo delle cuffie;
che, pertanto, il Sig. Pt_1 aveva continuato a svolgere le attività ancillari di back office;
che durante il periodo pandemico, il ricorrente aveva iniziato a svolgere, in parte, la propria attività lavorativa in regime di smartworking;
che nel mese di marzo 2022 il Sig. Pt_1 aveva firmato, come altri dipendenti della società convenuta, un accordo individuale di smart-working, con l'obbligo di lavorare in sede per almeno una settimana lavorativa al mese.
Normalmente il ricorrente lavorava in sede un giorno alla settimana;
che nei sei mesi antecedenti la data di comunicazione delle dimissioni, il ricorrente aveva svolto regolarmente il proprio lavoro;
che in data 6 giugno 2022, il Sig. Pt_1 trasmetteva a CP_1 le proprie dimissioni volontarie con preavviso e decorrenza dal 1° agosto 2022 ; che con e-mail del 20 giugno 2023, inviata all'indirizzo DCCOPS SuppAmmvoRM@posteitaliane.it, il ricorrente confermava la propria volontà di interrompere il rapporto di lavoro;
che con raccomandata a/r datata 14 giugno 2022 e ricevuta dal ricorrente in data 21 giugno 2022, CP_1 riscontrava le dimissioni del ricorrente e confermava che il rapporto di lavoro sarebbe definitivamente cessato in data 31 luglio 2022; che con e-mail del 28 giugno 2023, inviata all'indirizzo DCCOPSSuppAmmvoRM@posteitaliane.it, il ricorrente ribadiva nuovamente la propria volontà di dimettersi dal rapporto di lavoro;
che nel corso del periodo di preavviso il ricorrente:
- dal 6 giugno 2022 all'8 giugno 2022 aveva lavorato regolarmente;
dal 9 giugno 2022 al 10 luglio 2022, si era assentato dal lavoro senza fornire alcuna
-
giustificazione in quanto non era reperibile ai contatti in possesso della Società, pur dovendo lavorare da remoto;
- dall'11 luglio 2022 al 24 luglio 2022 aveva usufruito delle ferie già programmate in precedenza e dal 25 luglio 2022 al 31 luglio 2022 si era nuovamente assentato senza fornire alcuna giustificazione, in quanto non era reperibile ai contatti in possesso della Società, pur dovendo lavorare da remoto;
che in data 31 luglio 2022, il rapporto di lavoro si era concluso per effetto delle dimissioni volontarie del ricorrente.
Controparte_1Con riferimento alle condizioni di salute del ricorrente, precisava che Il Sig. Pt 1 era stato sottoposto periodicamente a visite mediche di idoneità alla mansione, come previsto dal programma di sorveglianza sanitaria di CP_1 per gli addetti al videoterminale, senza alcuna limitazione, fino al febbraio 2022 e nei limiti sopra indicati;
che il Sig. Pt_1 non aveva mai chiesto al proprio superiore gerarchico o all'ufficio risorse umane di CP_1 di essere sottoposto volontariamente a visita medica per l'idoneità allo svolgimento della mansione come appositamente previsto nell'ambito del programma di sorveglianza sanitaria di CP_1 ; che nel corso del 2022, il ricorrente era stato assente per malattia nelle seguenti giornate dal 1° gennaio 2022 al 5 febbraio 2022.
Tanto premesso in fatto, la parte convenuta eccepiva la genericità delle avverse deduzioni facendo rilevare, preliminarmente, che vi era assoluta incertezza già sulla patologia psichica che, in base alla ricostruzione avversaria, avrebbe inciso in maniera determinante sulla decisione del ricorrente a rassegnare le dimissioni. Al riguardo, la convenuta evidenziava che, secondo i certificati medici il Sig. in un primo momento, era affetto da un disturbo di personalità istrionica, inPt_1 un secondo momento da un disturbo di personalità emotivamente instabile e, infine, da una patologia ansioso-depressiva. Controparte_1 eccepiva che controparte non aveva assolto all'onere della prova interamente posto sul lavoratore che domandi l'annullamento delle dimissioni asseritamente rassegnate in stato di incapacità naturale in quanto non
-
aveva allegato, né offerto di allegare, prove sufficienti all'accoglimento delle proprie domande.
Precisava, in ogni caso,che non aveva mai avuto conoscenza del fatto CP 1 che il ricorrente fosse affetto da malesseri/patologie di carattere psichico, psicologico o di qualsiasi altro tipo;
che il ricorrente non aveva mai comunicato al proprio datore di lavoro alcunché riguardo alle proprie condizioni di salute né controparte aveva dato alcuna prova del fatto che CP_1 fosse a conoscenza dello stato di salute del Sig. Pt_1 Tanto premesso, Controparte_1 nella denegata ipotesi di accoglimento della
,
domanda, precisava che nulla era dovuto al ricorrente a titolo di retribuzione per il periodo compreso tra la richiesta di annullamento del recesso e la pronuncia eventuale di annullamento delle dimissioni.
Tanto premesso, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: A. in via principale, per tutte le ragioni esposte nella presente memoria difensiva, rigettare il ricorso e le domande tutte in esso formulate nei confronti di Controparte_1
[...] in quanto infondate in fatto ed in diritto;
B. in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di annullamento delle dimissioni del Sig. rigettare tutte le ulterioriParte_2 domande in ragione di quanto esposto nella presente memoria. Con vittoria di spese e compensi professionali.
Il giudice, alla odierna udienza, all' esito del deposito di note autorizzate, decideva con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Osserva il giudice che la cronologia degli eventi indicati in ricorso non è non fosse contestata fra le parti;
del pari, deve ritenersi non contestato che CP_1 delle patologie di carattere psichico-psicologico sofferte dal a conoscenza ricorrente.
Ed, infatti, a fronte delle puntuali deduzioni di CP_1, non vi è stata in merito, alcuna contestazione da parte del ricorrente. Tanto premesso, si osserva che nel caso in esame si controverte della validità ed efficacia delle dimissioni rassegate dal ricorrente il quale ha sostenuto di aver rassegnato le dimissioni in una situazione di incapacità di intendere e di volere. Così definita la materia del contendere, rileva il giudice la presente fattispecie debba essere esaminata alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte come espressi nella sentenza n. 30126 del 21.11.2018. In tale sentenza sono stati fissati i seguenti principi di diritto:
, "ai fini della sussistenza di una situazione
1) di incapacità di intendere e di volere (quale prevista dall'art. 428 cod. civ.) costituente causa di annullamento del negozio, non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente un turbamento psichico tale da impedire la formazione di una volontà cosciente, facendo così venire meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e la consapevolezza in ordine all'importanza dell'atto che sta per compiere. Peraltro, laddove si controverta della sussistenza di una simile situazione in riferimento alle dimissioni del lavoratore subordinato il relativo accertamento deve essere particolarmente rigoroso, in quanto le dimissioni, comportano la rinunzia del posto di lavoro - bene protetto dagli artt. 4 e 36 Cost. - sicché occorre accertare che da parte del lavoratore sia stata manifestata in modo univoco l'incondizionata e genuina volontà di porre fine al rapporto stesso". "la consulenza tecnica ha un limite
2) intrinseco consistente nella sua funzionalità alla risoluzione di questioni di fatto presupponenti cognizioni di ordine tecnico e non giuridico, sicché così come i consulenti tecnici non possono essere incaricati di accertamenti e valutazioni circa la qualificazione giuridica di fatti e la conformità al diritto di comportamenti, analogamente se per ipotesi il consulente effettua, di propria iniziativa, simili valutazioni non se ne deve tenere conto, a meno che esse vengano vagliate criticamente e sottoposte al dibattito processuale delle parti" La Suprema Corte, nella sentenza richiamata, ha precisato che :" la fattispecie prevista dall'art. 428 cod. civ. è stata più volte presa in considerazione da questa Corte che ha elaborato, fra l'altro, i seguenti principi utilmente richiamabili come quadro di riferimento dello stato della giurisprudenza in materia: a) ai fini della sussistenza di una situazione di incapacità di intendere e di volere (quale prevista dall'art. 428 cod. civ.) costituente causa di annullamento del negozio (nella specie, dimissioni), non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente un turbamento psichico tale da impedire la formazione di una volontà cosciente, facendo così venire meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e la consapevolezza in ordine all'importanza dell'atto che sta per compiere (Cass. 22 maggio 1969 n. 1797; Cass. 15 gennaio 2004, n. 515; Cass. 28 marzo 2002
n. 4539; Cass. 1 settembre 2011, n. 17977); b) l'incapacità naturale consiste in ogni stato psichico abnorme, pur se improvviso e transitorio e non dovuto a una tipica infermità mentale o a un vero e proprio processo patologico, che - con riguardo al momento in cui il negozio è posto in essere - abolisca o scemi notevolmente le facoltà intellettive o volitive, in modo da impedire od ostacolare una seria valutazione degli atti che si compiono o la formazione di una volontà cosciente (Cass. 12 luglio 1991 n. 7784; Cass. 14 maggio 2003 n. 7485); c) la prova dell'incapacità naturale può essere data con ogni mezzo o in base a indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (Cass. 7 aprile 2000 n. 4344; Si è, infatti, affermato (Cass. 28 marzo 2002 n. 4539); d) nel caso di incapacità dovuta a malattia non si può prescindere da una valutazione delle possibilità di regresso della malattia manifestatasi anteriormente o posteriormente, per stabilirne la sua sussistenza nel momento dell'atto (Cass. 15 giugno 1995 n. 6756); e) ma in presenza di una malattia psichica, se sia stato accertata la totale incapacità di un soggetto in due determinati periodi, prossimi nel tempo, per il periodo intermedio la sussistenza dell'incapacità è assistita da presunzione "iuris tantum", sicché, in concreto, si verifica l'inversione dell'onere della prova nel senso che, in siffatta ipotesi, deve essere dimostrato, da chi vi abbia interesse, che il soggetto abbia agito in una fase di lucido intervallo (Cass. 28 marzo 2002 n. 4539; Cass. 9 agosto 2011,
n. 17130; Cass. 4 marzo 2016, n. 4316); 4 f) analoga presunzione è stata ritenuta sussistente nell'ipotesi di una situazione di malattia mentale di carattere permanente, affermandosi che ricade su chi sostiene la validità dell'atto l'onere di dimostrare l'esistenza di un eventuale lucido intervallo, tale da ridare al soggetto l'attitudine a rendersi conto della natura e dell'importanza dell'atto (Cass. 26 novembre 1997 n.
11833; g) nella stessa ottica, si è precisato che quando esista una situazione di malattia mentale di carattere tendenzialmente permanente, o protraentesi per un rilevante periodo, è onere del soggetto che sostiene la validità dell'atto dare prova che esso fu posto in essere, in quel periodo, durante una fase di remissione della patologia, aggiungendosi che ove la malattia abbia caratteristiche "bipolari", sia cioè caratterizzata dalla alternanza di fasi depressive e di fasi di eccitamento, nel quadro di un disturbo psico-affettivo, può non essere di per sé decisiva la circostanza che l'atto sia stato posto in essere nell'una o nell'altra fase, giacché in entrambe le ipotesi potrebbe essere esistita incapacità di intendere oppure di volere (Cass. 12 marzo 2004, n. 5159).
In particolare, in base a consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte, è stato affermato quanto segue: a) nel giudizio promosso dal lavoratore in cui si controverta sulle modalità di risoluzione del rapporto di lavoro l'indagine circa la sussistenza di dimissioni del lavoratore deve essere rigorosa, essendo in discussione beni giuridici primari, oggetto di particolare tutela da parte dell'ordinamento - attesa la natura di negozio giuridico unilaterale delle dimissioni, che è diretto alla rinunzia del posto di lavoro, bene protetto dagli artt. 4 e 36 Cost. - sicché occorre accertare che da parte del lavoratore sia stata manifestata in modo univoco l'incondizionata volontà di porre fine al rapporto stesso (vedi, per tutte: Cass. 9 aprile 2014, n. 8361; Cass. 3 marzo 2015, 4241; Cass. 11 novembre 2010, n. 22901; Cass. 27 agosto 2003, n.
12549); b) in caso di dimissioni date dal lavoratore in stato di incapacità naturale, il diritto a riprendere il lavoro nasce con la sentenza di annullamento ex art. 428 cod. civ., i cui effetti retroagiscono al momento della domanda, stante il principio secondo cui la durata del processo non deve andare a detrimento della parte vincitrice;
solo da quel momento nasce il diritto alla retribuzione, in quanto l'efficacia totalmente ripristinatoria dell'annullamento del negozio unilaterale risolutivo del rapporto di lavoro non si estende al diritto alla retribuzione, la quale di regola, salvo espressa eccezione di legge, non è dovuta in caso di mancanza di attività lavorativa (Cass. 14 aprile 2010, n. 8886); Infatti, in base ad un consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte, la consulenza tecnica ha un limite intrinseco consistente nella sua funzionalità alla risoluzione di questioni di fatto presupponenti cognizioni di ordine tecnico e non giuridico, sicché così come i consulenti tecnici non possono essere incaricati di accertamenti e valutazioni circa la qualificazione giuridica di fatti e la conformità al diritto di comportamenti, analogamente se per ipotesi il consulente effettua simili valutazioni, in linea di massima, non se ne deve tenere conto (Cass. 29 agosto 2011, n. 17720;
Cass. SU 6 maggio 2008, n. 11037; Cass. 4 febbraio 1999, n. 996).....”. Sulla base di tali principi, è stata disposta CTU medico legale le cui conclusioni sono state contestate dalla parte ricorrente. Rileva innanzitutto il giudice che il CTU " Sulla base della anamnesi, della documentazione in atti e della obiettività rilevata in corso di visita il sig. Parte_2
[...] è affetto da Sindrome depressiva in trattamento attuale farmacologico non specificato (ultimo riferimento suggerito dalla dott.ssa nella Persona_1 relazione del 02/11/2022 è "terapia integrata" ovvero farmacologica (non specificata) e psicoterapeutica).
La Diagnosi conclusiva sulla base della elaborazione dei test eseguiti presso la psicoterapeuta psiconcologa esperta in psicodiagnosi dott.ssa Persona_2 è di "Sindrome depressiva". Parte_2Considerazioni medico legali Il sig. in data 02/05/2014 veniva assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part time al 50%
e poi trasformato in contratto full time, successivamente inquadrato al livello C del contratto nazionale di lavoro per il personale non dirigente di CP_1 Al momento dell'assunzione ha trasmesso documenti attestanti l'idoneità al lavoro, in particolare un certificato firmato dal Dott. Persona_3 del 21 marzo 2014 nel quale si attestava l'idoneità a svolgere attività lavorativa di call center e l'assenza di controindicazioni nell'uso di terminali.
Per tutto il periodo lavorativo il Sig. Pt_1 ha svolto le mansioni di operatore call center con applicazione al video terminale;
gli operatori del call center di [...] si occupano di fornire assistenza ai clienti tramite telefono con utilizzo delle CP_1 cuffie oppure tramite chat o anche rispondendo alle mail di richieste che vengono formulate;
inoltre si occupano di fornire supporto nella attività ancillari del back office come la gestione e l'implementazione degli archivi cartacei e digitali. Nota bene: CP_1 si In data 15 febbraio 2022, dopo un'assenza dal lavoro di 60 giorni, per incidente stradale, il signor Pt_1 veniva sottoposto a visita medica di accertamento dell'idoneità alla mansione;
l'esito di tale visita certificava idoneità del ricorrente a svolgere le mansioni di operatore call center con prescrizioni e limitazioni quali pause di 10 minuti ogni ora di applicazione al video terminale e l'esonero dell'utilizzo delle cuffie durante l'attività lavorativa. adeguava alle prescrizioni del medico competente e il ricorrente ha continuato a svolgere le proprie mansioni limitandosi a fornire assistenza ai clienti tramite chat ed e-mail senza l'utilizzo delle cuffie;
ha continuato inoltre a svolgere attività di back office contribuendo alla gestione e all'implementazione dell'archivio interno digitale e cartaceo.
Nel periodo della pandemia il Sig. Pt_1 ha iniziato a svolgere gran parte della propria attività lavorativa in smart working;
dal mese di marzo 2022 il ricorrente ha firmato con altri dipendenti della società un accordo individuale di smart working con l'obbligo di lavorare in sede almeno una settimana lavorativa al mese, mentre normalmente, lo stesso, lavorava in sede un giorno a settimana. Le giornate lavorative da remoto venivano programmate in anticipo tramite l'utilizzo di specifico software;
quando lavorava da remoto era tenuto a comunicare al responsabile la propria presenza;
per ogni giornata lavorativa doveva avvisare inoltre il tutor o supervisore quando non poteva presentarsi in sede nelle giornate programmate. In data 6 giugno 2022 il Sig. Pt_1 trasmetteva alle CP_1 Italiane le proprie dimissioni volontarie, con preavviso, a decorrere dal 1° agosto 2022. Nel mese di settembre lasciava improvvisamente l'Italia per andare in Romania dove veniva ricoverato in ambiente psichiatrico per tre giorni;
raggiunto dalla famiglia, rientrava in Italia.
In data 22 novembre 2022 il ricorrente richiedeva alle CP_1 la revoca delle proprie dimissioni in quanto, nel momento della richiesta, lo stesso, non assumendo più la terapia farmacologica, non era in grado di intendere. Esaminata l'intera documentazione medica depositata in atti, sulla base della anamnesi e della obiettività rilevata in corso di visita si ritiene di poter esprimere le seguenti considerazioni:
a parere della scrivente, allo stato, non appaiono elementi clinici certi, documentabili e documentati in termini medico legali, secondo il criterio del "più probabile che non", che attestino (nel periodo di tempo chiamato in causa (giugno 2022), momento in cui il ricorrente presentava domanda di dimissione, reiterata a distanza di circa 20 gg, richiesta accettata, accompagnata dalla autorizzazione ad usufruire del periodo di ferie richiesto, ovvero agosto 2022) la condizione di
“incapacità di intendere e di volere”, riconducibile ad un "riferito" episodio di ipomaniacalità che avrebbe condotto il ricorrente a “scelte incongrue" (dimissioni dal posto di lavoro).
Trattasi, come rilevato dalla storia personale e clinica del ricorrente, di soggetto portatore di Disturbo di Personalità di tipo istrionico ed episodi depressivi ricorrenti.
Fin dall'età di 6 anni, come riferito alla scrivente in corso di CTU, il Sig. Pt_1 si
è dovuto confrontare con una realtà personale che definisce "disforia di genere" (omosessualità) che, negli anni successivi, avrebbe poi iniziato ad accettare fino ad una pacificazione con la stessa attorno ai 18-20 anni. Attorno a tale periodo, avendo risolta la propria condizione di disagio, intraprendeva rapporti relazionali coerenti con la sua scelta oggettuale (omosessualità). Riferisce ancora, in corso di visita, una importante storia di convivenza, durata circa tre anni, andando a coabitare in una casa di cui poteva disporre.
Dalla documentazione medica depositata e da quanto riferito in corso di CTU, il sig. non ha riportato episodi che potessero fare riferimento ad una condizione Pt_1 maniacale e/o ipomaniacale ad eccezione di un breve periodo, anni addietro, di tendenza al gioco patologico (slot machine), episodio poi risoltosi. Fin qui, in una lunga storia di aspetti depressivi, non si evincono e men che meno sono documentati aspetti maniacali ad eccezione del già citato periodo relativo al
"gioco d'azzardo".
Non risultano, e ciò appare di importanza niente affatto trascurabile, che al di là del citato momento legato al mese di giugno 2022, periodo in cui il ricorrente presentava domanda di dimissione rinnovata dopo circa 20 giorni in assenza di risposta, nulla è stato documentato dal lato medico specialistico o in ambito lavorativo relativamente ad aspetti di tipo ipomaniacale quali eccitazione, insonnia, grandiosità, spese incongrue, atteggiamenti promiscui, difficoltà lavorative, intese come "non riuscire a portare a termine il proprio lavoro e/o mantenere una stabilità nello svolgimento dello stesso, disturbato da irrequietezza motoria”. Qualora fossero intervenuti comportamenti eccessivamente tendenti al rischio, seppur non partecipati nel luogo di lavoro, tuttavia, sarebbero stati verosimilmente riferiti ai suoi curanti.
A proposito di condotte a rischio si deve sottolineare, anche a seguito di domande poste dalla scrivente in corso di visita, come mai per luogo di vacanze avesse scelto la Romania, rispondeva di avere buone conoscenze della lingua "io parlo molto bene il rumeno”, riferiva di essere partito viaggiando in macchina con altra signora che si recava in Romania e, giunto sul luogo, come già descritto precedentemente, sostava per 15 gg presso un albergo, organizzando con carta di credito il pagamento di quanto dovuto, seguiva presso altra città dove egualmente sostava in albergo, sempre provvedendo autonomamente alla prenotazione ed ai relativi pagamenti, infine organizzava un viaggio per altra città, dove prendeva in affitto un monolocale in cui rimaneva per due mesi.
Tutto quanto rappresentato verosimilmente descrive un comportamento congruo, sotto gli aspetti quanto meno organizzativi, almeno per quanto è dato di sapere. Segue il riferito malessere per il quale decideva autonomamente di ricoverarsi presso
Ospedale di Zona.
Per concludere: Il sig. Pt_1 congruamente ha presentato la domanda di dimissione, senza
"giustificato motivo" per alcuni, mentre per altri i motivi avrebbero potuto riscontrarsi in difficoltà a riprendere il lavoro in presenza, richiesto dalla Azienda CP_1 nella misura di due gg a settimana o di una settimana consecutiva al mese, dopo il lungo periodo di Smart working precedente, ipotizzare di fare altre scelte lavorative, oppure difficoltà ad accettare di doversi adattare a regole da lui non condivise, ovvero richiesta di un lungo periodo di ferie (tutto il mese di agosto), tuttavia non sembrano potersi ravvedere elementi di ipomaniacalità (Incapacità di intendere e di volere) in quanto la domanda di dimissione è stata legittimamente presentata e reiterata non essendo pervenuta risposta ed egualmente la richiesta di ferie presentata in termini di congruità dei tempi richiesti, domanda comunque accettata.
Conclusioni medico legali: Ad avviso della si ritiene di poter così rispondere al quesito posto dall'Illustrissimo
Sig. Giudice: Quanto fin qui rappresentato, per il "criterio del più probabile che non", non sembra consentire di ritenere che al momento delle scelte messe in campo nel mese di giugno 2022 il sig. Pt_1 versasse in una documentata condizione di INCAPACITA' DI
INTENDERE E DI VOLERE.”
Tali conclusioni appaiono assolutamente condivisibili, atteso che deve ritenersi corretta la valutazione del CTU, siccome basata su oggettivi e documentati rilievi;
infatti, le conclusioni del ctu tengono conto dell'esame critico dei documenti medici inseriti nel fascicolo processuale, dell'attenta raccolta anamnestica, della obiettività repertata.
In ogni caso, la relazione medica risulta immune da vizi logici, tenuto anche conto che è stata valutata ogni patologia sofferta dalla parte e che le osservazioni poste dal CTP possono essere superate tenuto conto dei puntali rilievi critici esposti dal CTU nella relazione in atti.
Ed, invero, va premesso che il CTP non ha assistito alla visita del ricorrente perché rimasto assente;
alla visita, risulta, infatti, che abbia assistito solo il ctp nominato da CP_1. Pertanto, appare assolutamente corretta l' osservazione del
CTU che ha rilevato che il ctp è stato assente alla visita di CTU e pertanto 66
ignara di quanto riferito dal sig. Pt_1 ed ancor più del comportamento e tono dell'umore collaborante da questi manifestato in corso di visita“. Inoltre, il CTU ha osservato che :" Nelle Osservazioni ricevute si nota una lunga esposizione di "Fatti", non allegati alla documentazione medica depositata, ma solo parzialmente riferiti nella relazione della dott.ssa
,psichiatra Persona_4 psicoterapeuta, ad iniziare dalla relazione del 19/11/2021 e 10/12/2021 ove la sintomatologia descritta è esclusivamente: "Ansia libera elevata, umore deflesso, labilità affettiva", senza indicare prescrizione farmacologica, e dove non compare riferimento a manifestazioni di tipo maniacale, relazione 28/01/2022 in cui si certifica: ". Attualmente il pz manifesta una progressiva stabilizzazione della sintomatologia ansioso depressiva ..." ed anche qui non viene fatto riferimento alcuno ad aspetti maniacali o ipomaniacali e men che meno ai molteplici Tentativi di suicidio che avrebbero portato a numerosi ricoveri (documentazione medica relativa a tali episodi non rilevabile dagli atti di causa). Unico ricovero citato dal sig. Pt_1 in corso di visita di CTU è stato quello presso la Casa di Cura Villa Armonia, ricovero riferito dallo stesso come "spontaneo" dopo
L'INCIDENTE STRADALE del 15 febbraio 2022 e di cui comunque non è rilevabile documentazione medica in atti, incidente causa delle assenze dal servizio.
Comunque solo in parte, nella relazione successiva rilasciata dalla dott. Persona_4
[...] curante del sig. Pt_1 in data 02/11/2022 viene riferito che nel maggio
, Premesso che comunque l'Escitalopram rientra anch'esso nell'ambito dei farmaci antidepressivi, tuttavia, e questo si ritiene di sottolinearlo, nella lunga storia clinica vissuta dal sig. Pt_1 l'aspetto decisamente dominante è stato la condizione depressiva, alcune volte definita come associata ad ansia libera. STORIA CLINICA di almeno un ventennio ed oltre in cui non sono state descritte mai condizioni ipomaniacali o maniacali, se per tali vogliamo escludere un breve periodo di "tendenza al gioco d'Azzardo patologico", anche questo comunque mal documentato negli atti di causa.
Ultima considerazione, ma definitiva, si vuole precisare che quand'anche, ma non è il caso, volessimo parlare di Disturbo bipolare, la cui maniacalità non è mai stata descritta, né tanto meno sono stati documentati i ripetuti tentativi di suicidio e/o TSO
(trattamento sanitario obbligatorio) in condizioni di emergenza con eventuali ricoveri presso strutture pubbliche e/o private, si deve poter ritenere che il sig. Pt_1 avrebbe almeno riferito ai suoi curanti tali episodi, elementi questi non rilevabili dalla documentazione medica depositata, tale condizione così come fin qui rappresentata non può certamente essere interpretato come una condizione di "Incapacità di Intendere e di volere" in Medicina Legale, ove vige il rispetto del principio del "Più probabile che non".
Osserva il giudice che, come correttamente evidenziato anche dalla difesa della parte resistente, il ricorrente non ha allegato, né descritto, alcun evento o alcuna circostanza che possano supportare la tesi per cui Pt 1 fosse affetto, invece (o anche), da una condizione ipomaniacale tale da incidere sulla propria capacità di intendere e di volere: anche nel corso delle operazioni peritali, è stato evidenziato dalla Dott.ssa Per 5 che nella documentazione medica prodotta - così come negli atti di causa non si rinviene alcun episodio maniacale o ipomaniacale né il Sig.
- Pt_1 ha descritto alcun episodio di questo tipo nello svolgimento delle operazioni peritali.
Sulla base delle argomentazioni sin qui esposte, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
le spese di CTU sono poste a carico della parte soccombente e liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in € 3900,00, oltre iva e cpa. Pone altresì a carico della parte ricorrente le spese di ctu che liquida con separato decreto.
Roma 6 marzo 2025 LA GIUDICE
Alfonsina Bellini 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2022 a seguito "di uno stato depressivo ancora presente" veniva prescritto l'Escitalopram 20 mg/die ("poi prontamente sospeso") che avrebbe "slatentizzato un'attivazione psichica" che poi, ancora successivamente da giugno a settembre "avrebbe portato il paziente a manifestare un episodio di alterazione timica in senso maniacale...", ritenendo la stessa che l'Escitalopram avrebbe scatenato una crisi maniacale causa della richiesta incongrua di darsi dimissionario da parte del sig. Pt_1