Sentenza 27 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 27/02/2023, n. 3369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3369 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/02/2023
N. 03369/2023 REG.PROV.COLL.
N. 11649/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 117, c.p.a.
sul ricorso numero di registro generale 11649 del 2022, proposto da
Comune di Macugnaga, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Cataldo Giuseppe Salerno, Francesca F.G. Nosotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cataldo Giuseppe Salerno in Milano, via Massena n. 3;
contro
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili, Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali Ansfisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
avverso e per l'annullamento e per l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità ex artt. 31 e 117 del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (C.p.a.)
- del silenzio serbato da ANSFISA sull'istanza presentata dal (Sindaco del) Comune di Macugnaga;
- nonché, per la condanna di ANSFISA e/o alle Amministrazioni erariali intimate (ivi compreso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili) ad offrire riscontro formale alle istanze presentate con p.e.c. dal Comune di Macugnaga.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili e di Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali Ansfisa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nelle Camere di consiglio del giorno 21 dicembre 2022 e 25 gennaio 2023 il Cons.Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Premesso che il ricorrente Comune di Macugnaga, con ricorso ex artt. 31, 117, c.p.a., agisce avverso il silenzio serbato dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA) incardinata nel Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, sull’istanza presentata dal Sindaco del Comune di Macugnaga (VB) ricorrente in data 5 aprile 2022, prot. n. 2220, tramite p.e.c. 2 in pari data (all. 1 del ricorso), istanza avente ad oggetto «Impianti a fune scadenza fine vita seggiovie AM63 “Pecetto – Alpe Burky” e AM64 “Alpe Burky – Belvedere” site nel Comune di Macugnaga (VB) – Scadenza naturale degli impianti 12/02/2024» – e diretta ad ottenere «una proroga di 30 (trenta) mesi di funzionamento delle due sciovie portante la scadenza naturale degli impianti a tutto il 31 agosto 2026»;
Precisato che l’Ente locale ricorrente agisce altresì avverso il silenzio serbato dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA) sulla successive istanze di sollecito presentate dal Comune di Macugnaga ricorrente in data 3 maggio 2022, prot. n. 2832, tramite p.e.c. in pari data (all. 2) nonché sull’istanza formulata con p.e.c. del 11 luglio 2022, prot. n. 4639 (all. 3 del ricorso) e poi sull’ulteriore istanza di sollecito del ricorrente Comune di Macugnaga del 24 agosto 2022, trasmessa a mezzo p.e.c. e recante il prot. n. 5633 in pari data (All. 4 ric.);
Considerato che il Comune ricorrente espone, in sintesi, che:
- Il Comune di Macugnaga è una località di montagna rinomata, situata di fronte sulla parete est del Monte Rosa e che sia nei mesi invernali che in quelli i estivi è attrazione turistica per innumerevoli sciatori e appassionati di montagna;
- per quanto di interesse al caso di specie, Il Sindaco del Comune di Macugnaga ha interpellato più volte A.N.S.F.I.S.A. – competente ex art. 12, comma 4-quater del D.L. 28.9.2018, n. 109 convertito, con modifica zioni, in legge 16.11.2018, n. 130, come modificato dall’art. 6 del D.L. 10.9.2021, n. 121, convertito in legge 9.11.2021, n. 156 – con svariate distinte p.e.c. tra cui quelle dianzi indicate, onde ottenere dalla riesistente Agenzia per la sicurezza delle infrastrutture stradali, l’adozione di un provvedimento concernente la proroga per trenta mesi del funzionamento delle due sciovie comunali;
- tutte le predette istanze e note di sollecito – e perfino la comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili prot. n. 5007 del 12.7.2022, a firma del Direttore, Ing. Giorgio Pizzi – sono rimaste prive di riscontro;
- tutte le comunicazioni testé indicate concernono un gravissimo problema che lederebbe irreparabilmente non solo l’interesse pubblico economico, sociale, territoriale ed erariale di cui è titolare l’Ente territoriale in quanto tale, ma lo stesso sviluppo economico, territoriale, infrastrutturale, oltre che sociale e occupazionale e l’attività delle imprese del comparto turistico, alberghiero e commerciale di tutta la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, considerato in particolare a tal proposito che il 12.2.2023 scade la proroga della vita tecnica degli impianti a fune di Macugnaga che servono l’intera Comunità dei Comuni del Monte Rosa (Seggiovia AM63 “Pecetto-Burky” e Seggiovia AM64 “Burky-Belvedere”) il che produrrebbe il rischio della paralisi di ogni filiera e attività produttiva e del comparto turistico, con danni patrimoniali, finanziari, di immagine incalcolabili.
Rilevato che l’intimata Agenzia, regolarmente destinataria della notifica del ricorso, si è costituita in giudizio con memoria di stile della difesa erariale prodotta in data 14 ottobre 2022, di poi depositando documentazione in data 26 ottobre 2022, tra cui la relazione prot. n. 7700 del 24 ottobre 2022 del Direttore generale, riepilogativa degli atti oggetto del gravame e del ritenuto inesistente nesso di presupposizione, stimolando la difesa erariale a sollevare le eccezioni processuali di divieto di cumulo di domande e di incompetenza territoriale dei questo Tribunale; siffatta ultima eccezione è argomentata sull’assunto che le note le impugnate note ministeriali non hanno valore di atto presupposto di natura regolamentare e non sono collegate con il procedimento amministrativo in argomento, “essendosi limitate, per correttezza istituzionale, a riferire il quadro normativo applicabile e l’organo amministrativo competente a provvedere sull’istanza inoltrata”;
Considerato, anche in esito all’approfondimento svolto nella successiva Camera di consiglio decisoria - che in ragione del notevole carico di lavoro della Sezione veniva individuata in quella del 25 gennaio 2023 – alla cennata eccezione di incompetenza territoriale il Collegio non può accordare ingresso poiché essa avrebbe dovuto essere formalizzata dal difensore tecnico dell’Amministrazione ministeriale evocata in giudizio, ovverosia dall’Avvocatura generale dello Stato che, pur costituita nell’interesse della resistente Agenzia, non ha peraltro prodotto memoria defensionale, osservandosi per incidens che le eccezioni processuali rientrano nel dominio e nella competenza del solo rappresentante tecnico delle Amministrazioni evocate in giudizio, non potendo essere in esso veicolate attraverso relazioni o note da loro indirizzate all’Avvocatura di Stato ma non assurgenti a memoria difensiva ex art. 73 c.p.a. e non potendo, pertanto ,essere prese in considerazione dal Giudice.
Ritenuto, per converso, di non dover sollevare d’ufficio ex art. 73, co.3, c.p.a. alcuna questione processuale da porre a fondamento della decisione, stante oltretutto la portata degli interessi e i possibili riflessi ultraregionali dell’eventuale provvedimento di proroga dell’esercizio degli impianti de quibus agitur.
Rilevato, quanto al merito dell’azione, che con nota di registro interno n. 309 del 18 ottobre 2022 versata in seno alla produzione del 24.10.2022, il Direttore della competente Direzione ministeriale rappresentava all’Avvocatura di Stato destinataria, che “con nota prot. n. 5007 del 12 luglio 2022, oggetto di impugnazione, in risposta a quanto rappresentato dal Comune di Macugnaga il 13 luglio 2022, si è comunicato quanto già previsto dalla circolare sopra citata, in particolare che non è possibile usufruire del regime di prolungamento della vita tecnica in quanto gli impianti in questione hanno già usufruito del regime di proroga di scadenza della vita tecnica ai sensi del D.D. 17/04/2012 nel 2020”;
Ritenuto che tale deduzione non integra provvedimento conclusivo del procedimento avviato con l’ istanza di proroga di cui in premessa, poiché non reca forma e sostanza di provvedimento sulla predetta domanda del Comune ricorrente.
Ritenuto, conseguentemente, che permane l’inadempimento della resistente Agenzia in ordine all’adozione del provvedimento, rientrante nella sua competenza, da adottare in riscontro della domande di proroga – e relativi successivi solleciti - dell’esercizio delle due sciovie comunali per cui è causa.
Reputato, pertanto, che il ricorso ex art. 117 c.p.a. è fondato e meritevole di accoglimento, dovendo ordinarsi all’ Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA) di provvedere sull’istanza presentata dal (Sindaco del) Comune di Macugnaga (VB) ricorrente in data 5 aprile 2022, prot. n. 2220, tramite p.e.c. in pari data– avente ad oggetto «Impianti a fune scadenza fine vita seggiovie AM63 “Pecetto – Alpe Burky” e AM64 “Alpe Burky – Belvedere” site nel Comune di Macugnaga (VB) – Scadenza naturale degli impianti 12/02/2024» – e diretta ad ottenere «una proroga di 30 (trenta) mesi di funzionamento delle due sciovie portante la scadenza naturale degli impianti a tutto il 31 agosto 2026» per la sicurezza, adottando un provvedimento espresso sulla stessa entro il termine di giorni 30 (trenta) decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notifica, ove anteriore, della presente sentenza;
Valutato che le spese di lite, liquidate in dispositivo, debbano seguire la soccombenza e debbano porsi a carico della resistente Agenzia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina alla Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA) di provvedere sull’istanza presentata dal (Sindaco del) Comune di Macugnaga in data 5 aprile 2022, prot. n. 2220, tramite p.e.c. in pari data– avente ad oggetto «Impianti a fune scadenza fine vita seggiovie AM63 “Pecetto – Alpe Burky” e AM64 “Alpe Burky – Belvedere” site nel Comune di Macugnaga– Scadenza naturale degli impianti 12/02/2024» intesa ad ottenere «una proroga di 30 (trenta) mesi di funzionamento delle due sciovie portante la scadenza naturale degli impianti a tutto il 31 agosto 2026» per la sicurezza, adottando un provvedimento espresso sulla stessa entro il termine di giorni 30 (trenta) decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notifica, ove anteriore, della presente Sentenza.
Condanna il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili – Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA) a corrispondere al Comune ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1500,00 (millecinquecento/00) oltre rimborso del contributo unificato
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle Camere di consiglio dei giorni 21 dicembre 2022 e 25 gennaio 2023 con l'intervento dei Magistrati:
Alfonso Graziano, Presidente FF, Estensore
Chiara Cavallari, Referendario
Roberto Montixi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alfonso Graziano |
IL SEGRETARIO