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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 18/08/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 127/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di URBINO
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott.ssa Anna Mercuri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 127/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ACCARDI MICHELE Parte_1 C.F._1
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 PERUZZINI EMANUELA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte attrice:“Voglia l'on.le tribunale di Urbino, Reiectis adversis
- Condannare la convenuta , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
p.t., ex art. 2059 c.c. al risarcimento dei danni tutti indicati causati alla IG.ra Parte_1
quantificandoli nella somma complessiva di euro 19.104,64 o quella ritenuto equa e di giustizia ad istruttoria espletata, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo
- Condannare controparte ut supra alle spese e compensi di giudizio.
- Salvis iuribus late”
Parte convenuta: “chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
pagina 1 di 11 In via principale
- Respingere le richieste avversarie e assolvere l' da tutte le domande proposte in quanto Parte_2
infondate in fatto e in diritto, sia nell'an che nel quantum.
- Con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre oneri riflessi, in luogo di I.V.A. e C.P.A., in quanto patrocinio reso dagli Avvocati interni dell'Ente.
In via subordinata
- Liquidare a favore dell'attrice la somma emergenda in corso di causa negli stretti limiti in cui sia stata raggiunta la prova, sia della sussistenza delle varie voci di danno lamentate sia della loro relativa quantificazione, con applicazione dell'art. 1227 cod. civ..
- Compensare le spese e gli onorari di giudizio.”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio l' Parte_1 Controparte_2
al fine dell'accoglimento delle conclusioni in epigrafe riportate.
[...]
Si è costituita in giudizio la contestando le pretese attoree spiegando le conclusioni sopra Parte_2
riportate.
Alla prima udienza di comparizione delle parti davanti alla dott.ssa le parti nel riportarsi ai Per_1
rispettivi atti, chiedevano concedersi i termini ex art. 183 co. VI cpc che il giudice assegnava rinviando per la discussione sull'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 29.10.2021. A tale udienza, mutato il giudice, i procuratori si riportarono alle rispettive memorie e il giudice si riservava. A scioglimento della riserva assunta, il giudice ammetteva la prova per interpello come richiesta da parte convenuta nonché veniva assunta consulenza medico legale nominando il dott. il Persona_2
quale rinunciava all'incarico. Veniva con decreto del 16.02.2022 sostituito con la dott.ssa
[...]
la quale anche quest'ultima rinunciava all'incarico. Pertanto, con successivo decreto del Per_3
pagina 2 di 11 29.03.2022 la stessa veniva sostituita con il dott. il quale prestava il prescritto Persona_4
giuramento all'udienza del 22.04.2022 dove veniva anche espletata la prova per interpello.
All'udienza del 20.01.2023 svoltasi per esame della consulenza, entrambe le parti richiedevano la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni che il giudice fissava al 08.09.2023 dove la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda merita accoglimento nei limiti che seguono.
Parte attrice espone che in data 26/07/2014 all'epoca minorenne, rimaneva coinvolta in un Parte_1
incidente domestico causato dalla rottura di una vetrata e, sanguinante, veniva trasportata presso il pronto soccorso di Fossombrone. Qui giunta, il medico di turno rilevava una ferita al dorso ed una escoriazione sotto scapolare;
quest'ultimo provvedeva quindi a medicare ed applicare punti di sutura, senza tuttavia svolgere ulteriori accertamenti, come risulta dal referto di pronto soccorso. Una volta dimessa con una prognosi di giorni 10, nel periodo successivo al sinistro continuava a lamentare dolore in sede lombare irradiantesi verso l'arto inferiore di sinistra e sul dorso del torace. Decideva pertanto di sottoporsi in data 6/10/2014, presso la medesima azienda ospedaliera, ad una ecografia cutanea e sottocutanea dalla quale emergeva la presenza di un corpo estraneo di 3,3 cm (verosimilmente un frammento di vetro) in sede lombare sinistra. Da qui si sottoponeva ad intervento chirurgico per la rimozione ma non riusciva ad ottenere documentazione sanitaria di quell'intervento. Nonostante
l'asportazione del frammento in vetro, la situazione clinica dalla IG.ra non mostrava sintomi di Pt_1
miglioramento; infatti, dall'esame ecografico datato 29/01/2015, veniva sì accertata l'estrazione del corpo estraneo, ma si riscontrava la presenza di una raccolta fluida di sangue di un centimetro circa.
Di converso, parte convenuta espone che il medico di turno aveva esplorato la ferita e non venivano repertati frammenti di materiale estraneo a livello sottocutaneo o in profondità; eseguiti lavaggi con soluzione fisiologica e betadine della cavità e si procedeva alla sutura del sottocute e della cute e medicazione. La paziente veniva così dimessa con diagnosi “Ferita da taglio regione lombare sinistra pagina 3 di 11 saturata e medicata, escoriazione dorsale a livello sottoscapolare a sinistra, con rimozione punti di sutura dopo 10 giorni” e che l'esame combinato eco-rx eseguito il 29 gennaio 2015 rilevava “… non ha dimostrato immagini riferibili con fondamento a corpi estranei radiopachi. Nella sede della cicatrice chirurgica caudale si osserva minima raccolta fluida delle dimensioni di un centimetro circa”. A parere di parte convenuta non era comunque individuabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c., alcuna condotta medica colpevole in capo ai sanitari, non in linea con le procedure e linee guida a quel tempo vigenti perché: 1) il medico di accesso al pronto soccorso aveva esplorato e pulito la ferita, mentre le indagini nella zona bassa lombare dovevano essere successivi alla sutura;
2) era inesistente il nesso di causalità (la IG.ra presentava una profonda ferita sanguinante nella regione dorsale e questo faceva già presagire Pt_1
una cicatrice derivante dalla sua sutura nonché un periodo di inabilità temporanea.) A parere della parte convenuta non sussiste il nesso di causalità tra la condotta del sanitario e la cicatrice susseguente alla ferita ed il relativo periodo di inabilità temporanea. Aggiunge parte convenuta che la presenza del frammento vitreo non è in alcun modo imputabile a responsabilità dei sanitari ma conseguenza dell'impatto della IG.ra con la vetrata. Pertanto, anche qualora se ne fosse accertato Pt_1
tempestivamente la sua presenza, la relativa asportazione avrebbe comunque richiesto un intervento chirurgico successivo alla sutura della ferita, da cui sarebbe derivata una seconda cicatrice.
Conseguentemente, anche la seconda cicatrice non è eziologicamente riconducibile all'asserita negligenza del personale dell' 3) il danno richiesto è relativo sia alla ferita susseguente Parte_2
con l'impatto della vetrata sia a quello derivante dall'intervento eseguito per l'estrazione, ma il primo non è imputabile ai sanitari, visto che ogni ferita lascia cicatrici, mentre il secondo in ogni caso avrebbe richiesto un intervento chirurgico anche ove fosse stato accertato in tempo, quindi non era imputabile ai sanitari.
In conformità alla Legge n. 24/2017, la IG.ra inoltrava richiesta di mediazione nella quale così Pt_1
quantificava il danno asseritamente subito “… inabilità temporanea di 15% al 100%, giorni 30 al 50% e gg. 60 al 25%, con un danno di carattere biologico pari all'8% …..per la somma complessiva, calcolata secondo gli indirizzi del tribunale di Milano, in € 21.427,00”.
L' non aderiva alla mediazione proposta da controparte. Parte_2
pagina 4 di 11 La causa veniva istruita con produzione documentale, interrogatorio formale di parte attrice ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio. In sede di interrogatorio formale parte attrice riferisce di non aver ricevuto alcun risarcimento danni dalla convenuta e di non avere alcuna assicurazione che copra il danno.
Entrando nel merito della fattispecie, ed andando ad analizzare gli esiti della consulenza tecnica osserviamo e riportiamo quanto dal CTU evidenziato: “ Il sanitario predisposto procedeva quindi alla sutura della ferita sanguinante e sua medicazione. Si sottolinea che, dallo scarno verbale di PPI, non è in alcun modo evincibile se il sanitario abbia o meno esplorato la ferita prima di procedere a sutura.”
Secondo il noto e ormai assodato principio della disciplina medico legale secondo cui “ciò che non è stato scritto, non è stato fatto”, non è quindi possibile sostenere, come invece afferma la parte resistente, che la ferita sia stata effettivamente esplorata con lo specifico intento di riscontrare frammenti di materiale estraneo. È altresì assolutamente evidente che tale procedura era necessaria, non evitabile e da eseguire con particolare attenzione, soprattutto in caso ove il mezzo lesivo (come nel caso specifico il frammento di vetro) è notoriamente di difficile individuazione ad un esame superficiale. Altro elemento che propende per esame solo superficiale e non accurato della ferita sono le strette tempistiche ricomprese fra l'arrivo della paziente in PPI (ore 22:47) e la dimissione (ore
23:00). Il CTU ritiene plausibile (con criterio del “più probabile che non”) che un esame accurato della ferita avrebbe potuto evidenziare la sussistenza di corpo estraneo. In ambito di assoluta prudenza, il ricorso ad un veloce, rapido e non costoso esame ecografico ne avrebbe garantito il riscontro, così come è stato infatti poi evidenziato durante il successivo controllo del 06.10.2014.
Riguardo alla mancata produzione della documentazione relativa al verbale chirurgico dell'intervento svolto in regime ambulatoriale il CTU dato il riscontro obiettivo di n. 2 esiti cicatriziali ritiene sostenibile quanto affermato da parte attrice circa la necessità di incidere la cute non sul sito della ferita primaria ma in regione inferiore per migrazione “da gravità” del frammento di vetro.
Sempre dall'esame obiettivo, il CTU evidenzia oltretutto che l'esito cicatriziale a cui è imputabile la ferita primaria è di dimensioni superiori a quello derivante dalla ferita chirurgica (3,5 cm vs 2,5 cm); se pagina 5 di 11 ne deduce che la ferita primaria fosse di dimensioni sufficienti per permettere la comoda rimozione del frammento rinvenuto. In definitiva si conviene che un differente approccio avrebbe evitato l'intervento chirurgico del 09.10.2014 e quindi la formazione del secondo esito cicatriziale.
All'ispezione è apprezzabile esito cicatriziale in regione lombare sinistra, di forma ovalare delle dimensione di 3,5 cm di altezza e 1,5 cm di larghezza, lievemente rilevato rispetto alla cute circostante e di colorito lievemente ipocromico.
Altresì riscontrato secondo esito cicatriziale in regione sacrale sinistra, di forma ovalare delle dimensioni di 2,5 cm di altezza e 1,5 cm di larghezza, lievemente rilevato rispetto alla cute circostante e di colorito lievemente ipocromico.
In merito ai gg di prognosi il CTU considera in prima istanza il dato derivante dalla prognosi indicata in data 26.07.2014 per la guarigione della ferita, pari a 10 giorni ritenendo che tale periodo sarebbe stato adeguato alla guarigione della ferita anche in caso di rimozione del corpo estraneo. Con riferimento all'intervento chirurgico del 09.10.2014 e alla successiva necessità di guarigione di ferita chirurgica di dimensioni comparabili alla ferita primaria ritiene di poter evidenziare un danno biologico temporaneo di natura iatrogena come segue:
- ITT al 50% per giorni 10
- ITT al 25% per giorni 10
- ITT al 10% per giorni 55
Altresì, con riguardo ai postumi permanenti accertabili ad oggi, riferibili ad eziologica iatrogena, essi sono rappresentati dall'esito cicatriziale in regione lombo-sacrale sinistra.
Ritiene il Ctu che non sia possibile sostenere con alcun grado di certezza che la sintomatologia dolorosa ad oggi lamentata dalla paziente sia attribuibile a responsabilità medica per i seguenti motivi: rappresenta sintomatologia soggettiva e quindi non quali-quantificabile se non su base anamnestica;
pagina 6 di 11 non è sostenuta da rilievi strumentali di alterazioni anatomiche (vd ecografia del 03.11.2014 e RMN del 16.02.2015 che risultano negative per visualizzazione di ulteriori reperti ricorrelabili al trauma) e non è infine dimostrabile che la stessa sintomatologia, anche qualora fosse ritenuta oggettivabile, non si sarebbe comunque presentata a seguito della ferita primaria.
Il CTU in definitiva, ritiene di poter evidenziare un danno iatrogeno di natura estetica pari al 2%., precisando che il danno estetico complessivo fra le due ferite è valutabile al 4%, di cui la componente iatrogena differenziale è individuabile nel 3° e 4° punto percentuale.
Evidenzia altresì, che la natura estetica del danno iatrogeno e la sua entità estremamente contenuta non rappresentino ostacoli alla capacità lavorativa specifica, generica, né possano rappresentare fattore di usura o di limitazione per futuri impieghi e non ritiene che le conseguenze derivanti dal danno iatrogeno, ovvero l'esito cicatriziale, sia correggibile. Trattasi infatti di ferita chirurgica suturata in prima intenzione, ovvero in assenza di perdita di sostanza. Come tale non si ritiene che anche eventuali trattamenti di chirurgia estetica ricostruttiva possano ragionevolmente migliorarne significativamente l'impatto estetico. Inoltre, il CTU non ha liquidato alcune spesa medica in quanto nessuna ricevuta si rinviene nel fascicolo.
Ora, accertata la tipologia della lesione e la sua entità si osserva che trattasi di un sinistro avvenuto in data 26/07/2014 e successivamente a gennaio 2015 e pertanto, con riguardo alle fattispecie di responsabilità medica non sottoposte al nuovo regime introdotto dalla legge n. 24 del 2017, la quale non trova applicazione in ordine ai fatti verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore (Cass. 8 novembre 2019, n. 28811; Cass. 11 novembre 2019 n. 28994), trova invece applicazione la normativa della l. Balduzzi n. 158/2012.
Il tenore letterale dell'art. 3 comma 1 della legge Balduzzi e l'intenzione del legislatore conducono a ritenere che la responsabilità del medico (e quella degli altri esercenti professioni sanitarie) per condotte che non costituiscono inadempimento di un contratto d'opera (diverso dal contratto concluso con la struttura) venga ricondotta dal legislatore del 2012 alla responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c. e che, dunque, l'obbligazione risarcitoria del medico possa scaturire solo in presenza di tutti pagina 7 di 11 gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano (che il danneggiato ha l'onere di provare). Ogni caso l'alleggerimento della responsabilità (anche) civile del medico “ospedaliero”, che deriva dall'applicazione del criterio di imputazione della responsabilità risarcitoria indicato dalla legge
Balduzzi (art. 2043 c.c.), non ha alcuna incidenza sulla distinta responsabilità della struttura sanitaria pubblica o privata (sia essa parte del o una impresa privata non convenzionata), che è comunque CP_3
di tipo “contrattuale” ex art. 1218 c.c. (sia che si ritenga che l'obbligo di adempiere le prestazioni per la struttura sanitaria derivi dalla legge istitutiva del sia che si preferisca far derivare tale obbligo CP_3
dalla conclusione del contratto atipico di “spedalità” o “assistenza sanitaria” con la sola accettazione del paziente presso la struttura)
Pertanto, l'azione per l'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria in ordine al risarcimento del danno avanzato dal danneggiato risponde ai canoni della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., il cui onere probatorio implica che il creditore che abbia provato la fonte del suo credito ed abbia allegato che esso sia rimasto totalmente o parzialmente insoddisfatto, non è altresì onerato di dimostrare l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore, spettando a quest'ultimo la prova dell'esatto adempimento (Cass. Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. 11 febbraio 2021, n. 3587).
In particolare, con precipuo riferimento alle fattispecie di inadempimento delle obbligazioni professionali – tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica – la Cassazione ha da tempo chiarito che è “onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del più probabile che non (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29315; Cass. 15 febbraio 2018, n. 3704; cass. 20 agosto 2018, n. 20812), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza. Il concetto di imprevedibilità va inteso nel senso oggettivo della
“non imputabilità ex art. 1218 c.c, in quanto la non prevedibilità dell'evento, che si traduce nell'assenza di negligenza, imprudenza o imperizia nella condotta dell'agente, è giudizio che appartiene alla sfera dell'elemento soggettivo dell'illecito, in funzione della sua esclusione, e che pagina 8 di 11 prescinde dalla configurabilità, sul piano oggettivo, di una relazione causale tra condotta ed evento dannoso.” (Cass. Civ. Sez. III sentenza n. 10050/2022).
Nelle responsabilità per inadempimento delle obbligazioni professionali, l'evento di danno, consiste nella lesione dell'interesse finale del creditore, distinto dalla lesione dell'interesse strumentale di cui all'art. 1174 c.c., consistente nell'esecuzione della prestazione professionale secondo le leges artis ed il nesso di causalità materiale rientra nel tema di prova di spettanza del debitore, mentre il debitore, ove il primo abbia assolto il proprio onere, resta gravato da quello di dimostrare la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione.
Pertanto, nel caso in cui, come quello in esame, si faccia valere la responsabilità del medico e della struttura sanitaria per i danni derivati al paziente da un intervento che si assume svolto in spregio alle leges artis, “l'attore (o nel caso di specie gli attori in ragione del danno jure hereditatis) è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale intercorrente tra la condotta del medico e l'evento dannoso, consistente nella lesione della salute e nelle altre lesioni ad essa connesse;
è invece onere del convenuto, ove il predetto nesso di causalità materiale sia stato dimostrato, provare o di avere eseguito la prestazione con la diligenza, la prudenza o la perizia richieste dal caso concreto, o che l'inadempimento (o l'inadempimento inesatto) è dipeso dall'impossibilità di eseguirla esattamente per causa ad essi non imputabile (Cass. 26 novembre 2020, n. 26907).” (Cass. Civ. Sez. III sentenza n.
10050/2022).
Nel caso di specie, la CTU ha accertato l'evento dannoso, nonché il nesso di causalità oltre il più probabile che non (Secondo il noto e ormai assodato principio della disciplina medico legale secondo cui “ciò che non è stato scritto, non è stato fatto”) Non è quindi possibile sostenere, come invece afferma la parte resistente, che la ferita sia stata effettivamente esplorata con lo specifico intento di riscontrare frammenti di materiale estraneo. È altresì assolutamente evidente che tale procedura era necessaria, non evitabile e da eseguire con particolare attenzione, soprattutto in caso ove il mezzo lesivo (come nel caso specifico il frammento di vetro) è notoriamente di difficile individuazione ad un esame superficiale. Altro elemento che propende per esame solo superficiale e non accurato della ferita pagina 9 di 11 sono le strette tempistiche ricomprese fra l'arrivo della paziente in PPI (ore 22:47) e la dimissione (ore
23:00). Si ritiene plausibile (con criterio del “più probabile che non”) che un esame accurato della ferita avrebbe potuto evidenziare la sussistenza di corpo estraneo ritenuto. In ambito di assoluta prudenza, il ricorso ad un veloce, rapido e non costoso esame ecografico ne avrebbe garantito il riscontro, così come è stato infatti poi evidenziato durante il successivo controllo del 06.10.2014.), nonché l'esistenza di conseguenze dannose risarcibili.
Diversamente, la convenuta non ha provato la propria diligenza.
Non resta pertanto, che determinare la quantificazione delle conseguenze dannose che il CTU ha così accertate:
- ITT al 50% per giorni 10
- ITT al 25% per giorni 10
- ITT al 10% per giorni 55
In più è stato riconosciuto un danno estetico permanente nella misura del 4%.
Secondo la liquidazione di cui alle Tabelle di Milano 2024/2025 per le lesioni micropermanenti (quindi da devalutare e rivalutare dalla data del sinistro) cui questo Tribunale intende aderire abbiamo:
- età del danneggiato: 16 anni
- Danno biologico permanente: Euro 4.778,18
- Danno biologico temporaneo: Euro 718,12
- Danno morale (33,33%): Euro 1.831,92
- Totale generale: € 7.328,22
pagina 10 di 11 Non è stata riconosciuta alcuna diminuzione della capacità lavorativa specifica.
L'accoglimento della domanda nella misura sopra evidenziata, porta alla soccombenza delle spese di lite che si liquidano come in dispositivo, tenendo a mente che parte attrice è soggetta a P.S.S. .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie la domanda e condanna parte convenuta al risarcimento del danno a favore dei Parte_2
parte attrice pari alla somma di € 7.328,22 oltre interessi e rivalutazione;
-condanna parte convenuta alle spese di lite che liquida in € 2.538,50= oltre rimb. forfet. 15%, Cpa ed
Iva come per legge, da rifondere a favore dello Stato.
Urbino, 18 agosto 2025
Il Giudice on.
dott.ssa Anna Mercuri
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di URBINO
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott.ssa Anna Mercuri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 127/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ACCARDI MICHELE Parte_1 C.F._1
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 PERUZZINI EMANUELA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte attrice:“Voglia l'on.le tribunale di Urbino, Reiectis adversis
- Condannare la convenuta , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
p.t., ex art. 2059 c.c. al risarcimento dei danni tutti indicati causati alla IG.ra Parte_1
quantificandoli nella somma complessiva di euro 19.104,64 o quella ritenuto equa e di giustizia ad istruttoria espletata, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo
- Condannare controparte ut supra alle spese e compensi di giudizio.
- Salvis iuribus late”
Parte convenuta: “chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
pagina 1 di 11 In via principale
- Respingere le richieste avversarie e assolvere l' da tutte le domande proposte in quanto Parte_2
infondate in fatto e in diritto, sia nell'an che nel quantum.
- Con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre oneri riflessi, in luogo di I.V.A. e C.P.A., in quanto patrocinio reso dagli Avvocati interni dell'Ente.
In via subordinata
- Liquidare a favore dell'attrice la somma emergenda in corso di causa negli stretti limiti in cui sia stata raggiunta la prova, sia della sussistenza delle varie voci di danno lamentate sia della loro relativa quantificazione, con applicazione dell'art. 1227 cod. civ..
- Compensare le spese e gli onorari di giudizio.”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio l' Parte_1 Controparte_2
al fine dell'accoglimento delle conclusioni in epigrafe riportate.
[...]
Si è costituita in giudizio la contestando le pretese attoree spiegando le conclusioni sopra Parte_2
riportate.
Alla prima udienza di comparizione delle parti davanti alla dott.ssa le parti nel riportarsi ai Per_1
rispettivi atti, chiedevano concedersi i termini ex art. 183 co. VI cpc che il giudice assegnava rinviando per la discussione sull'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 29.10.2021. A tale udienza, mutato il giudice, i procuratori si riportarono alle rispettive memorie e il giudice si riservava. A scioglimento della riserva assunta, il giudice ammetteva la prova per interpello come richiesta da parte convenuta nonché veniva assunta consulenza medico legale nominando il dott. il Persona_2
quale rinunciava all'incarico. Veniva con decreto del 16.02.2022 sostituito con la dott.ssa
[...]
la quale anche quest'ultima rinunciava all'incarico. Pertanto, con successivo decreto del Per_3
pagina 2 di 11 29.03.2022 la stessa veniva sostituita con il dott. il quale prestava il prescritto Persona_4
giuramento all'udienza del 22.04.2022 dove veniva anche espletata la prova per interpello.
All'udienza del 20.01.2023 svoltasi per esame della consulenza, entrambe le parti richiedevano la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni che il giudice fissava al 08.09.2023 dove la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda merita accoglimento nei limiti che seguono.
Parte attrice espone che in data 26/07/2014 all'epoca minorenne, rimaneva coinvolta in un Parte_1
incidente domestico causato dalla rottura di una vetrata e, sanguinante, veniva trasportata presso il pronto soccorso di Fossombrone. Qui giunta, il medico di turno rilevava una ferita al dorso ed una escoriazione sotto scapolare;
quest'ultimo provvedeva quindi a medicare ed applicare punti di sutura, senza tuttavia svolgere ulteriori accertamenti, come risulta dal referto di pronto soccorso. Una volta dimessa con una prognosi di giorni 10, nel periodo successivo al sinistro continuava a lamentare dolore in sede lombare irradiantesi verso l'arto inferiore di sinistra e sul dorso del torace. Decideva pertanto di sottoporsi in data 6/10/2014, presso la medesima azienda ospedaliera, ad una ecografia cutanea e sottocutanea dalla quale emergeva la presenza di un corpo estraneo di 3,3 cm (verosimilmente un frammento di vetro) in sede lombare sinistra. Da qui si sottoponeva ad intervento chirurgico per la rimozione ma non riusciva ad ottenere documentazione sanitaria di quell'intervento. Nonostante
l'asportazione del frammento in vetro, la situazione clinica dalla IG.ra non mostrava sintomi di Pt_1
miglioramento; infatti, dall'esame ecografico datato 29/01/2015, veniva sì accertata l'estrazione del corpo estraneo, ma si riscontrava la presenza di una raccolta fluida di sangue di un centimetro circa.
Di converso, parte convenuta espone che il medico di turno aveva esplorato la ferita e non venivano repertati frammenti di materiale estraneo a livello sottocutaneo o in profondità; eseguiti lavaggi con soluzione fisiologica e betadine della cavità e si procedeva alla sutura del sottocute e della cute e medicazione. La paziente veniva così dimessa con diagnosi “Ferita da taglio regione lombare sinistra pagina 3 di 11 saturata e medicata, escoriazione dorsale a livello sottoscapolare a sinistra, con rimozione punti di sutura dopo 10 giorni” e che l'esame combinato eco-rx eseguito il 29 gennaio 2015 rilevava “… non ha dimostrato immagini riferibili con fondamento a corpi estranei radiopachi. Nella sede della cicatrice chirurgica caudale si osserva minima raccolta fluida delle dimensioni di un centimetro circa”. A parere di parte convenuta non era comunque individuabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c., alcuna condotta medica colpevole in capo ai sanitari, non in linea con le procedure e linee guida a quel tempo vigenti perché: 1) il medico di accesso al pronto soccorso aveva esplorato e pulito la ferita, mentre le indagini nella zona bassa lombare dovevano essere successivi alla sutura;
2) era inesistente il nesso di causalità (la IG.ra presentava una profonda ferita sanguinante nella regione dorsale e questo faceva già presagire Pt_1
una cicatrice derivante dalla sua sutura nonché un periodo di inabilità temporanea.) A parere della parte convenuta non sussiste il nesso di causalità tra la condotta del sanitario e la cicatrice susseguente alla ferita ed il relativo periodo di inabilità temporanea. Aggiunge parte convenuta che la presenza del frammento vitreo non è in alcun modo imputabile a responsabilità dei sanitari ma conseguenza dell'impatto della IG.ra con la vetrata. Pertanto, anche qualora se ne fosse accertato Pt_1
tempestivamente la sua presenza, la relativa asportazione avrebbe comunque richiesto un intervento chirurgico successivo alla sutura della ferita, da cui sarebbe derivata una seconda cicatrice.
Conseguentemente, anche la seconda cicatrice non è eziologicamente riconducibile all'asserita negligenza del personale dell' 3) il danno richiesto è relativo sia alla ferita susseguente Parte_2
con l'impatto della vetrata sia a quello derivante dall'intervento eseguito per l'estrazione, ma il primo non è imputabile ai sanitari, visto che ogni ferita lascia cicatrici, mentre il secondo in ogni caso avrebbe richiesto un intervento chirurgico anche ove fosse stato accertato in tempo, quindi non era imputabile ai sanitari.
In conformità alla Legge n. 24/2017, la IG.ra inoltrava richiesta di mediazione nella quale così Pt_1
quantificava il danno asseritamente subito “… inabilità temporanea di 15% al 100%, giorni 30 al 50% e gg. 60 al 25%, con un danno di carattere biologico pari all'8% …..per la somma complessiva, calcolata secondo gli indirizzi del tribunale di Milano, in € 21.427,00”.
L' non aderiva alla mediazione proposta da controparte. Parte_2
pagina 4 di 11 La causa veniva istruita con produzione documentale, interrogatorio formale di parte attrice ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio. In sede di interrogatorio formale parte attrice riferisce di non aver ricevuto alcun risarcimento danni dalla convenuta e di non avere alcuna assicurazione che copra il danno.
Entrando nel merito della fattispecie, ed andando ad analizzare gli esiti della consulenza tecnica osserviamo e riportiamo quanto dal CTU evidenziato: “ Il sanitario predisposto procedeva quindi alla sutura della ferita sanguinante e sua medicazione. Si sottolinea che, dallo scarno verbale di PPI, non è in alcun modo evincibile se il sanitario abbia o meno esplorato la ferita prima di procedere a sutura.”
Secondo il noto e ormai assodato principio della disciplina medico legale secondo cui “ciò che non è stato scritto, non è stato fatto”, non è quindi possibile sostenere, come invece afferma la parte resistente, che la ferita sia stata effettivamente esplorata con lo specifico intento di riscontrare frammenti di materiale estraneo. È altresì assolutamente evidente che tale procedura era necessaria, non evitabile e da eseguire con particolare attenzione, soprattutto in caso ove il mezzo lesivo (come nel caso specifico il frammento di vetro) è notoriamente di difficile individuazione ad un esame superficiale. Altro elemento che propende per esame solo superficiale e non accurato della ferita sono le strette tempistiche ricomprese fra l'arrivo della paziente in PPI (ore 22:47) e la dimissione (ore
23:00). Il CTU ritiene plausibile (con criterio del “più probabile che non”) che un esame accurato della ferita avrebbe potuto evidenziare la sussistenza di corpo estraneo. In ambito di assoluta prudenza, il ricorso ad un veloce, rapido e non costoso esame ecografico ne avrebbe garantito il riscontro, così come è stato infatti poi evidenziato durante il successivo controllo del 06.10.2014.
Riguardo alla mancata produzione della documentazione relativa al verbale chirurgico dell'intervento svolto in regime ambulatoriale il CTU dato il riscontro obiettivo di n. 2 esiti cicatriziali ritiene sostenibile quanto affermato da parte attrice circa la necessità di incidere la cute non sul sito della ferita primaria ma in regione inferiore per migrazione “da gravità” del frammento di vetro.
Sempre dall'esame obiettivo, il CTU evidenzia oltretutto che l'esito cicatriziale a cui è imputabile la ferita primaria è di dimensioni superiori a quello derivante dalla ferita chirurgica (3,5 cm vs 2,5 cm); se pagina 5 di 11 ne deduce che la ferita primaria fosse di dimensioni sufficienti per permettere la comoda rimozione del frammento rinvenuto. In definitiva si conviene che un differente approccio avrebbe evitato l'intervento chirurgico del 09.10.2014 e quindi la formazione del secondo esito cicatriziale.
All'ispezione è apprezzabile esito cicatriziale in regione lombare sinistra, di forma ovalare delle dimensione di 3,5 cm di altezza e 1,5 cm di larghezza, lievemente rilevato rispetto alla cute circostante e di colorito lievemente ipocromico.
Altresì riscontrato secondo esito cicatriziale in regione sacrale sinistra, di forma ovalare delle dimensioni di 2,5 cm di altezza e 1,5 cm di larghezza, lievemente rilevato rispetto alla cute circostante e di colorito lievemente ipocromico.
In merito ai gg di prognosi il CTU considera in prima istanza il dato derivante dalla prognosi indicata in data 26.07.2014 per la guarigione della ferita, pari a 10 giorni ritenendo che tale periodo sarebbe stato adeguato alla guarigione della ferita anche in caso di rimozione del corpo estraneo. Con riferimento all'intervento chirurgico del 09.10.2014 e alla successiva necessità di guarigione di ferita chirurgica di dimensioni comparabili alla ferita primaria ritiene di poter evidenziare un danno biologico temporaneo di natura iatrogena come segue:
- ITT al 50% per giorni 10
- ITT al 25% per giorni 10
- ITT al 10% per giorni 55
Altresì, con riguardo ai postumi permanenti accertabili ad oggi, riferibili ad eziologica iatrogena, essi sono rappresentati dall'esito cicatriziale in regione lombo-sacrale sinistra.
Ritiene il Ctu che non sia possibile sostenere con alcun grado di certezza che la sintomatologia dolorosa ad oggi lamentata dalla paziente sia attribuibile a responsabilità medica per i seguenti motivi: rappresenta sintomatologia soggettiva e quindi non quali-quantificabile se non su base anamnestica;
pagina 6 di 11 non è sostenuta da rilievi strumentali di alterazioni anatomiche (vd ecografia del 03.11.2014 e RMN del 16.02.2015 che risultano negative per visualizzazione di ulteriori reperti ricorrelabili al trauma) e non è infine dimostrabile che la stessa sintomatologia, anche qualora fosse ritenuta oggettivabile, non si sarebbe comunque presentata a seguito della ferita primaria.
Il CTU in definitiva, ritiene di poter evidenziare un danno iatrogeno di natura estetica pari al 2%., precisando che il danno estetico complessivo fra le due ferite è valutabile al 4%, di cui la componente iatrogena differenziale è individuabile nel 3° e 4° punto percentuale.
Evidenzia altresì, che la natura estetica del danno iatrogeno e la sua entità estremamente contenuta non rappresentino ostacoli alla capacità lavorativa specifica, generica, né possano rappresentare fattore di usura o di limitazione per futuri impieghi e non ritiene che le conseguenze derivanti dal danno iatrogeno, ovvero l'esito cicatriziale, sia correggibile. Trattasi infatti di ferita chirurgica suturata in prima intenzione, ovvero in assenza di perdita di sostanza. Come tale non si ritiene che anche eventuali trattamenti di chirurgia estetica ricostruttiva possano ragionevolmente migliorarne significativamente l'impatto estetico. Inoltre, il CTU non ha liquidato alcune spesa medica in quanto nessuna ricevuta si rinviene nel fascicolo.
Ora, accertata la tipologia della lesione e la sua entità si osserva che trattasi di un sinistro avvenuto in data 26/07/2014 e successivamente a gennaio 2015 e pertanto, con riguardo alle fattispecie di responsabilità medica non sottoposte al nuovo regime introdotto dalla legge n. 24 del 2017, la quale non trova applicazione in ordine ai fatti verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore (Cass. 8 novembre 2019, n. 28811; Cass. 11 novembre 2019 n. 28994), trova invece applicazione la normativa della l. Balduzzi n. 158/2012.
Il tenore letterale dell'art. 3 comma 1 della legge Balduzzi e l'intenzione del legislatore conducono a ritenere che la responsabilità del medico (e quella degli altri esercenti professioni sanitarie) per condotte che non costituiscono inadempimento di un contratto d'opera (diverso dal contratto concluso con la struttura) venga ricondotta dal legislatore del 2012 alla responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c. e che, dunque, l'obbligazione risarcitoria del medico possa scaturire solo in presenza di tutti pagina 7 di 11 gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano (che il danneggiato ha l'onere di provare). Ogni caso l'alleggerimento della responsabilità (anche) civile del medico “ospedaliero”, che deriva dall'applicazione del criterio di imputazione della responsabilità risarcitoria indicato dalla legge
Balduzzi (art. 2043 c.c.), non ha alcuna incidenza sulla distinta responsabilità della struttura sanitaria pubblica o privata (sia essa parte del o una impresa privata non convenzionata), che è comunque CP_3
di tipo “contrattuale” ex art. 1218 c.c. (sia che si ritenga che l'obbligo di adempiere le prestazioni per la struttura sanitaria derivi dalla legge istitutiva del sia che si preferisca far derivare tale obbligo CP_3
dalla conclusione del contratto atipico di “spedalità” o “assistenza sanitaria” con la sola accettazione del paziente presso la struttura)
Pertanto, l'azione per l'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria in ordine al risarcimento del danno avanzato dal danneggiato risponde ai canoni della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., il cui onere probatorio implica che il creditore che abbia provato la fonte del suo credito ed abbia allegato che esso sia rimasto totalmente o parzialmente insoddisfatto, non è altresì onerato di dimostrare l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore, spettando a quest'ultimo la prova dell'esatto adempimento (Cass. Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. 11 febbraio 2021, n. 3587).
In particolare, con precipuo riferimento alle fattispecie di inadempimento delle obbligazioni professionali – tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica – la Cassazione ha da tempo chiarito che è “onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del più probabile che non (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29315; Cass. 15 febbraio 2018, n. 3704; cass. 20 agosto 2018, n. 20812), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza. Il concetto di imprevedibilità va inteso nel senso oggettivo della
“non imputabilità ex art. 1218 c.c, in quanto la non prevedibilità dell'evento, che si traduce nell'assenza di negligenza, imprudenza o imperizia nella condotta dell'agente, è giudizio che appartiene alla sfera dell'elemento soggettivo dell'illecito, in funzione della sua esclusione, e che pagina 8 di 11 prescinde dalla configurabilità, sul piano oggettivo, di una relazione causale tra condotta ed evento dannoso.” (Cass. Civ. Sez. III sentenza n. 10050/2022).
Nelle responsabilità per inadempimento delle obbligazioni professionali, l'evento di danno, consiste nella lesione dell'interesse finale del creditore, distinto dalla lesione dell'interesse strumentale di cui all'art. 1174 c.c., consistente nell'esecuzione della prestazione professionale secondo le leges artis ed il nesso di causalità materiale rientra nel tema di prova di spettanza del debitore, mentre il debitore, ove il primo abbia assolto il proprio onere, resta gravato da quello di dimostrare la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione.
Pertanto, nel caso in cui, come quello in esame, si faccia valere la responsabilità del medico e della struttura sanitaria per i danni derivati al paziente da un intervento che si assume svolto in spregio alle leges artis, “l'attore (o nel caso di specie gli attori in ragione del danno jure hereditatis) è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale intercorrente tra la condotta del medico e l'evento dannoso, consistente nella lesione della salute e nelle altre lesioni ad essa connesse;
è invece onere del convenuto, ove il predetto nesso di causalità materiale sia stato dimostrato, provare o di avere eseguito la prestazione con la diligenza, la prudenza o la perizia richieste dal caso concreto, o che l'inadempimento (o l'inadempimento inesatto) è dipeso dall'impossibilità di eseguirla esattamente per causa ad essi non imputabile (Cass. 26 novembre 2020, n. 26907).” (Cass. Civ. Sez. III sentenza n.
10050/2022).
Nel caso di specie, la CTU ha accertato l'evento dannoso, nonché il nesso di causalità oltre il più probabile che non (Secondo il noto e ormai assodato principio della disciplina medico legale secondo cui “ciò che non è stato scritto, non è stato fatto”) Non è quindi possibile sostenere, come invece afferma la parte resistente, che la ferita sia stata effettivamente esplorata con lo specifico intento di riscontrare frammenti di materiale estraneo. È altresì assolutamente evidente che tale procedura era necessaria, non evitabile e da eseguire con particolare attenzione, soprattutto in caso ove il mezzo lesivo (come nel caso specifico il frammento di vetro) è notoriamente di difficile individuazione ad un esame superficiale. Altro elemento che propende per esame solo superficiale e non accurato della ferita pagina 9 di 11 sono le strette tempistiche ricomprese fra l'arrivo della paziente in PPI (ore 22:47) e la dimissione (ore
23:00). Si ritiene plausibile (con criterio del “più probabile che non”) che un esame accurato della ferita avrebbe potuto evidenziare la sussistenza di corpo estraneo ritenuto. In ambito di assoluta prudenza, il ricorso ad un veloce, rapido e non costoso esame ecografico ne avrebbe garantito il riscontro, così come è stato infatti poi evidenziato durante il successivo controllo del 06.10.2014.), nonché l'esistenza di conseguenze dannose risarcibili.
Diversamente, la convenuta non ha provato la propria diligenza.
Non resta pertanto, che determinare la quantificazione delle conseguenze dannose che il CTU ha così accertate:
- ITT al 50% per giorni 10
- ITT al 25% per giorni 10
- ITT al 10% per giorni 55
In più è stato riconosciuto un danno estetico permanente nella misura del 4%.
Secondo la liquidazione di cui alle Tabelle di Milano 2024/2025 per le lesioni micropermanenti (quindi da devalutare e rivalutare dalla data del sinistro) cui questo Tribunale intende aderire abbiamo:
- età del danneggiato: 16 anni
- Danno biologico permanente: Euro 4.778,18
- Danno biologico temporaneo: Euro 718,12
- Danno morale (33,33%): Euro 1.831,92
- Totale generale: € 7.328,22
pagina 10 di 11 Non è stata riconosciuta alcuna diminuzione della capacità lavorativa specifica.
L'accoglimento della domanda nella misura sopra evidenziata, porta alla soccombenza delle spese di lite che si liquidano come in dispositivo, tenendo a mente che parte attrice è soggetta a P.S.S. .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie la domanda e condanna parte convenuta al risarcimento del danno a favore dei Parte_2
parte attrice pari alla somma di € 7.328,22 oltre interessi e rivalutazione;
-condanna parte convenuta alle spese di lite che liquida in € 2.538,50= oltre rimb. forfet. 15%, Cpa ed
Iva come per legge, da rifondere a favore dello Stato.
Urbino, 18 agosto 2025
Il Giudice on.
dott.ssa Anna Mercuri
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