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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/11/2025, n. 1297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1297 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte così composta:
dr.ssa LL PO Presidente rel.
dr.ssa Barbara Fatale Consigliera
dr.Ilario Nasso Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 540 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
, con gli avv.ti MUSCARI TOMAIOLI FRANCESCO, GRECO GIACINTO, Pt_1
appellante
E
, con l'avv. MASSARA VINCENZO, Controparte_1
appellata oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Lametia Terme, giudice del lavoro, n.
64/2020, pubblicata in data 04/02/2020; opposizione avviso di addebito.
FATTO.
1.Con ricorso del 10/9/2018 davanti al Giudice del Lavoro di Lametia Terme, Controparte_1 ha chiesto l'annullamento dell'avviso di addebito n.330 2018 00016417 78000, notificatole in data
31/7/2018, avente ad oggetto il recupero delle prestazioni di indennità di malattia percepite nel 2007
– 2009 – 2010.
A tal fine la ricorrente ha dedotto:
1 -di avere titolo a trattenere le dette indennità, avendo svolto attività di bracciante agricola a tempo determinato alle dipendenze dell'azienda agricola ” con sede legale in Maida, Parte_2
c.da Giardini nel periodo 2006 – 2008;
-che la sua cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli era illegittima, avendo svolto effettivamente lavoro di bracciante agricola nei periodi di cui sopra;
-di aver già introdotto giudizio portante numero 1366/2018 onde ottenere la reinscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni in questione;
-che la pretesa creditoria era comunque illegittima < a fronte l'intervenuta prescrizione del diritto dell' a procedere all'annullamento dei contributi anteriori al quinquennio ( ex art.. 8 DPR Pt_1
818/57…).
2.L' , ritualmente costituito ha specificato che la ricorrente negli anni dal 2006 al 2010 era stata Pt_1 cancellata dagli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per cui <.. ha perso l'indennità di malattia 2007 perché non ha più giornate utili nel 2006 per il conseguimento della prestazione.
Ha perso l'indennità di malattia 2009 perché non ha più giornate utili nel 2008. Ha perso
l'indennità di malattia 2010 perché non ha più giornate utili nel 2009…>.
3.Il Giudice adito ha trasmesso gli atti al Presidente del Tribunale per la valutazione di eventuale riunione con il giudizio 1366/2018, onde evitare conflitti di giudicato e considerata la connessione soggettiva e parzialmente oggettiva.
Rimessi gli atti al Giudice assegnatario del procedimento più antico RG 1366/2018, questi non ritenendo di riunire i fascicoli, ha definito il procedimento n. 1442/2018 con sentenza del 4.2.2020 annullando l'avviso di addebito, ai sensi dell'art. 24 dlgs. N.46/99, in quanto emesso in pendenza di impugnazione del verbale di accertamento ispettivo dal quale era scaturita la cancellazione della ricorrente dagli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli negli anni di interesse.
5. Con ricorso depositato il 7.7.2020, l' ha appellato tale decisione lamentando: Pt_1
-l'erronea applicazione dell'art. 24 comma 3 cit. giacchè esso si riferisce ad eventuale impugnazione di verbali ispettivi in materia di premi e/o contributi non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di Legge, mentre nel caso di specie si controverte del diritto al recupero di indebiti secondo la disciplina dettata dall'art. 1, comma 6 bis e seguenti del D.L. 2010,
n. 40, conv. in L. 73/2010;
2 - che, anche ove ipotizzabile l'applicazione dell'art.24 comma 3 cit., , il tribunale non si sarebbe dovuto limitare a dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo, ma avrebbe dovuto esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento di esso istituto, valendo nel giudizio di opposizione ad avviso di addebito /cartella esattoriale gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. Cass. n. 14149/2012; n. 16203/2008; n. 17858/2018);
-che la ricorrente è incorsa (a) nella decadenza dall'impugnazione dell'avviso di addebito in quanto proposta oltre il termine di giorni quaranta dalla sua notificazione, (b) nella decadenza prevista dall'art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, per come modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992 cov. in l.n. 438/92., (c) nella decadenza prevista dall'art.22 del d.l.
3.2.1970 n. 7, convertito nella l.
11.3.1970 n. 83, per reagire alla cancellazione dagli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli negli anni dal 2006 al 2008 e nell'anno 2009, pubblicata il 15/9/2017 sul sito internet dell'Istituto e comunicata a mezzo posta raccomandata inviata nel gennaio 2018;
- che, essendo definitiva la cancellazione dagli elenchi, l'azionata pretesa restitutoria è fondata giacchè la ricorrente non ha i requisiti per accedere alle indennità di malattia e dunque a trattenere le somme a tale titolo percepite.
6. L'appellata, ritualmente costituita, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del gravame perché depositato il 7.7.20, oltre il termine di 30 gg dalla notifica della sentenza effettuata il
18.2.2020 alla;
nel merito, ha contestato la fondatezza dei motivi Controparte_2
e ne ha chiesto l'integrale rigetto.
7.La Corte, ritenuto che la definizione del processo pendente tra le stesse parti in primo grado davanti al tribunale di Lamezia Terme con il numero 1366/18 assumesse, in base alle questioni controverse e alla loro connessione con quelle che formano oggetto del presente gravame, efficacia pregiudiziale, ponendosi come antecedente logico-giuridico rispetto alla definizione di queste ultime, ha con ordinanza del 28.4.2022, sospeso il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
8.Con ricorso depositato il 13.6.2025, l' ha riassunto il giudizio evidenziando che il processo Pt_1
n. 1366/2018 è stato definito con sentenza n. 123/25 passata in cosa giudicata e insistendo nell'accoglimento del gravame.
9. ritualmente costituita, ha concluso per il rigetto dell'appello riportandosi a Controparte_1 tutte le eccezioni, deduzioni e conclusioni formulate.
3 10.La causa è stata trattata con le forme di cui all'art.127 ter cpc e, all'esito del deposito delle note scritte, decisa come segue.
DIRITTO.
11.Disattesa l'eccezione di tardività dell'appello, perché l' in primo grado risulta costituito con Pt_1 gli avv.ti Pugliano e Greco e ,quindi, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione la notifica della sentenza si sarebbe dovuta effettuare ai procuratori costituiti e non già alla sede provinciale dell'Istituto per come avvenuto, ritiene la Corte che esso sia meritevole di accoglimento.
12. Ha ragione l'appellante quando sostiene che l'art. 24 dlgs n.46/99 non trova applicazione nel caso di specie in cui non si verte nell'ipotesi ivi prevista di riscossione di contributi e premi assicurativi bensi di indebito previdenziale conseguenziale alla cancellazione dell'accipiens dagli elenchi dei lavoratori agricoli.
13. Ciò detto, è dirimente rilevare: per gli indebiti relativi agli anni 2007, 2008 e 2009, la definitiva cancellazione della ricorrente dagli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli negli anni di interesse;
per l'indebito relativo all'anno 2010, l'assoluta mancanza di prova, della quale era onerata la ricorrente medesima, dei requisiti di legge per avere diritto alla prestazione di malattia.
13.1-Ed invero, con la sentenza che ha definito il giudizio n.1366/2018, passata in cosa giudicata, è stata dichiarata la decadenza ex art. 22 dall'azione che la ricorrente aveva esperito avverso la cancellazione dagli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per gli anni dal 2006 al 2008.
13.2- È altresì pacifico che è stata cancellata anche per l'anno 2009 con il III elenco CP_1 trimestrale pubblicato il 15/12/2014 sul sito internet dell'Istituto e che tale cancellazione non è stata mai impugnata.
Contrariamente a quanto sostiene l'appellata, è principio ormai pacifico in giurisprudenza che la notificazione al lavoratore del disconoscimento di giornate lavorative mediante la pubblicazione telematica da parte dell' nel proprio sito internet, ai sensi dell'art. 38, comma Pt_1
7, del d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011 può avere ad oggetto anche giornate lavorative relative all'iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedenti l'entrata in vigore della norma (da ultimo Cass.37974/2022).
Ed è appena il caso di aggiungere:
4 a) che esula ratione temporis dall'oggetto della presente controversia la previsione dell'art. 43, comma 7, d. l. nr. 76 del 2020 (conv con legge nr. 120 del 2020), con cui il legislatore, modificando il comma 7 dell'art. 38, d.l. nr. 98 del 2011, ha ripristinato la notifica al singolo lavoratore del provvedimento di disconoscimento delle giornate lavorative: i disconoscimenti di cui oggi si discute sono, infatti, adottati nella vigenza dell'originaria formulazione della disposizione, e dunque validamente notificati mediante pubblicazione telematica dell'elenco trimestrale.
b) che la pubblicazione nel sito dell' consente una conoscenza erga omnes dell'atto idonea a Pt_1 far decorrere il termine decadenziale di impugnazione, come affermato dalla Corte Cost. con sentenza nr. 45 del 2021, nella quale si evidenzia che il legislatore del 2011 ha così contemperato la necessità di assicurare efficienza e speditezza dell'attività della pubblica amministrazione con la garanzia di un'adeguata conoscibilità del provvedimento impugnabile da parte del lavoratore interessato, assicurando tempi ragionevoli per poter acquisirne la conoscenza tramite la visione del sito istituzionale.
13.3-La così accertata definitiva mancanza del requisito dell'iscrizione negli elenchi anagrafici dal
2006 al 2009 rende indebite le prestazioni previdenziali di malattia percepite in quegli anni e obbliga la ricorrente alla relativa restituzione.
13.4 Quanto all'indebito relativo al 2010, la ricorrente avrebbe dovuto provare l'iscrizione negli elenchi in quell'anno (stante la cancellazione nel 2009) per un numero di giornate (51) effettuate prima del periodo di malattia per il quale ha beneficiato dell'indennità, nonchè l'invio dei certificati all'istituto. Ed invece si è limitata a dedurre nella memoria di costituzione nel presente gravame che il rapporto di lavoro con < la è stato riconosciuto dal G.L. del Tribunale di Lamezia CP_3
Terme con sentenza n. 332/2018 depositata in Cancelleria in data 18/09/2018 e mai appellata>, senza produrre detta sentenza, senza in alcun modo comprovare l'iscrizione per l'anno in discussione, il periodo di malattia e l'invio della relativa certificazione sanitaria.
14.Alla stregua delle argomentazioni che precedono e considerata l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione in quanto sollevata in relazione all'indebito azionato solo con la memoria di costituzione in appello, l'opposizione avverso l'avviso di addebito deve essere rigettata;
in tal senso riformandosi l'impugnata sentenza.
15.Le spese del doppio grado vanno dichiarate irripetibili, sussistendo i presupposti di applicazione del regime di esenzione previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
p.q.m.
5 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , con ricorso depositato il Pt_1
07/07/2020 , avverso la sentenza del Tribunale di Lametia terme, giudice del lavoro, n. 64/2020 , pubblicata in data 04/02/22020, così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da avverso l'avviso di addebito n.330 2018 00016417 78000, Controparte_1 notificatole in data 31/7/2018;
-dichiara irripetibili le spese del doppio grado.
Così deciso nella camera di consiglio del 25/11/2025
La Presidente est.
LL PO
6
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte così composta:
dr.ssa LL PO Presidente rel.
dr.ssa Barbara Fatale Consigliera
dr.Ilario Nasso Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 540 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
, con gli avv.ti MUSCARI TOMAIOLI FRANCESCO, GRECO GIACINTO, Pt_1
appellante
E
, con l'avv. MASSARA VINCENZO, Controparte_1
appellata oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Lametia Terme, giudice del lavoro, n.
64/2020, pubblicata in data 04/02/2020; opposizione avviso di addebito.
FATTO.
1.Con ricorso del 10/9/2018 davanti al Giudice del Lavoro di Lametia Terme, Controparte_1 ha chiesto l'annullamento dell'avviso di addebito n.330 2018 00016417 78000, notificatole in data
31/7/2018, avente ad oggetto il recupero delle prestazioni di indennità di malattia percepite nel 2007
– 2009 – 2010.
A tal fine la ricorrente ha dedotto:
1 -di avere titolo a trattenere le dette indennità, avendo svolto attività di bracciante agricola a tempo determinato alle dipendenze dell'azienda agricola ” con sede legale in Maida, Parte_2
c.da Giardini nel periodo 2006 – 2008;
-che la sua cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli era illegittima, avendo svolto effettivamente lavoro di bracciante agricola nei periodi di cui sopra;
-di aver già introdotto giudizio portante numero 1366/2018 onde ottenere la reinscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni in questione;
-che la pretesa creditoria era comunque illegittima < a fronte l'intervenuta prescrizione del diritto dell' a procedere all'annullamento dei contributi anteriori al quinquennio ( ex art.. 8 DPR Pt_1
818/57…).
2.L' , ritualmente costituito ha specificato che la ricorrente negli anni dal 2006 al 2010 era stata Pt_1 cancellata dagli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per cui <.. ha perso l'indennità di malattia 2007 perché non ha più giornate utili nel 2006 per il conseguimento della prestazione.
Ha perso l'indennità di malattia 2009 perché non ha più giornate utili nel 2008. Ha perso
l'indennità di malattia 2010 perché non ha più giornate utili nel 2009…>.
3.Il Giudice adito ha trasmesso gli atti al Presidente del Tribunale per la valutazione di eventuale riunione con il giudizio 1366/2018, onde evitare conflitti di giudicato e considerata la connessione soggettiva e parzialmente oggettiva.
Rimessi gli atti al Giudice assegnatario del procedimento più antico RG 1366/2018, questi non ritenendo di riunire i fascicoli, ha definito il procedimento n. 1442/2018 con sentenza del 4.2.2020 annullando l'avviso di addebito, ai sensi dell'art. 24 dlgs. N.46/99, in quanto emesso in pendenza di impugnazione del verbale di accertamento ispettivo dal quale era scaturita la cancellazione della ricorrente dagli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli negli anni di interesse.
5. Con ricorso depositato il 7.7.2020, l' ha appellato tale decisione lamentando: Pt_1
-l'erronea applicazione dell'art. 24 comma 3 cit. giacchè esso si riferisce ad eventuale impugnazione di verbali ispettivi in materia di premi e/o contributi non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di Legge, mentre nel caso di specie si controverte del diritto al recupero di indebiti secondo la disciplina dettata dall'art. 1, comma 6 bis e seguenti del D.L. 2010,
n. 40, conv. in L. 73/2010;
2 - che, anche ove ipotizzabile l'applicazione dell'art.24 comma 3 cit., , il tribunale non si sarebbe dovuto limitare a dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo, ma avrebbe dovuto esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento di esso istituto, valendo nel giudizio di opposizione ad avviso di addebito /cartella esattoriale gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. Cass. n. 14149/2012; n. 16203/2008; n. 17858/2018);
-che la ricorrente è incorsa (a) nella decadenza dall'impugnazione dell'avviso di addebito in quanto proposta oltre il termine di giorni quaranta dalla sua notificazione, (b) nella decadenza prevista dall'art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, per come modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992 cov. in l.n. 438/92., (c) nella decadenza prevista dall'art.22 del d.l.
3.2.1970 n. 7, convertito nella l.
11.3.1970 n. 83, per reagire alla cancellazione dagli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli negli anni dal 2006 al 2008 e nell'anno 2009, pubblicata il 15/9/2017 sul sito internet dell'Istituto e comunicata a mezzo posta raccomandata inviata nel gennaio 2018;
- che, essendo definitiva la cancellazione dagli elenchi, l'azionata pretesa restitutoria è fondata giacchè la ricorrente non ha i requisiti per accedere alle indennità di malattia e dunque a trattenere le somme a tale titolo percepite.
6. L'appellata, ritualmente costituita, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del gravame perché depositato il 7.7.20, oltre il termine di 30 gg dalla notifica della sentenza effettuata il
18.2.2020 alla;
nel merito, ha contestato la fondatezza dei motivi Controparte_2
e ne ha chiesto l'integrale rigetto.
7.La Corte, ritenuto che la definizione del processo pendente tra le stesse parti in primo grado davanti al tribunale di Lamezia Terme con il numero 1366/18 assumesse, in base alle questioni controverse e alla loro connessione con quelle che formano oggetto del presente gravame, efficacia pregiudiziale, ponendosi come antecedente logico-giuridico rispetto alla definizione di queste ultime, ha con ordinanza del 28.4.2022, sospeso il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
8.Con ricorso depositato il 13.6.2025, l' ha riassunto il giudizio evidenziando che il processo Pt_1
n. 1366/2018 è stato definito con sentenza n. 123/25 passata in cosa giudicata e insistendo nell'accoglimento del gravame.
9. ritualmente costituita, ha concluso per il rigetto dell'appello riportandosi a Controparte_1 tutte le eccezioni, deduzioni e conclusioni formulate.
3 10.La causa è stata trattata con le forme di cui all'art.127 ter cpc e, all'esito del deposito delle note scritte, decisa come segue.
DIRITTO.
11.Disattesa l'eccezione di tardività dell'appello, perché l' in primo grado risulta costituito con Pt_1 gli avv.ti Pugliano e Greco e ,quindi, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione la notifica della sentenza si sarebbe dovuta effettuare ai procuratori costituiti e non già alla sede provinciale dell'Istituto per come avvenuto, ritiene la Corte che esso sia meritevole di accoglimento.
12. Ha ragione l'appellante quando sostiene che l'art. 24 dlgs n.46/99 non trova applicazione nel caso di specie in cui non si verte nell'ipotesi ivi prevista di riscossione di contributi e premi assicurativi bensi di indebito previdenziale conseguenziale alla cancellazione dell'accipiens dagli elenchi dei lavoratori agricoli.
13. Ciò detto, è dirimente rilevare: per gli indebiti relativi agli anni 2007, 2008 e 2009, la definitiva cancellazione della ricorrente dagli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli negli anni di interesse;
per l'indebito relativo all'anno 2010, l'assoluta mancanza di prova, della quale era onerata la ricorrente medesima, dei requisiti di legge per avere diritto alla prestazione di malattia.
13.1-Ed invero, con la sentenza che ha definito il giudizio n.1366/2018, passata in cosa giudicata, è stata dichiarata la decadenza ex art. 22 dall'azione che la ricorrente aveva esperito avverso la cancellazione dagli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per gli anni dal 2006 al 2008.
13.2- È altresì pacifico che è stata cancellata anche per l'anno 2009 con il III elenco CP_1 trimestrale pubblicato il 15/12/2014 sul sito internet dell'Istituto e che tale cancellazione non è stata mai impugnata.
Contrariamente a quanto sostiene l'appellata, è principio ormai pacifico in giurisprudenza che la notificazione al lavoratore del disconoscimento di giornate lavorative mediante la pubblicazione telematica da parte dell' nel proprio sito internet, ai sensi dell'art. 38, comma Pt_1
7, del d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011 può avere ad oggetto anche giornate lavorative relative all'iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedenti l'entrata in vigore della norma (da ultimo Cass.37974/2022).
Ed è appena il caso di aggiungere:
4 a) che esula ratione temporis dall'oggetto della presente controversia la previsione dell'art. 43, comma 7, d. l. nr. 76 del 2020 (conv con legge nr. 120 del 2020), con cui il legislatore, modificando il comma 7 dell'art. 38, d.l. nr. 98 del 2011, ha ripristinato la notifica al singolo lavoratore del provvedimento di disconoscimento delle giornate lavorative: i disconoscimenti di cui oggi si discute sono, infatti, adottati nella vigenza dell'originaria formulazione della disposizione, e dunque validamente notificati mediante pubblicazione telematica dell'elenco trimestrale.
b) che la pubblicazione nel sito dell' consente una conoscenza erga omnes dell'atto idonea a Pt_1 far decorrere il termine decadenziale di impugnazione, come affermato dalla Corte Cost. con sentenza nr. 45 del 2021, nella quale si evidenzia che il legislatore del 2011 ha così contemperato la necessità di assicurare efficienza e speditezza dell'attività della pubblica amministrazione con la garanzia di un'adeguata conoscibilità del provvedimento impugnabile da parte del lavoratore interessato, assicurando tempi ragionevoli per poter acquisirne la conoscenza tramite la visione del sito istituzionale.
13.3-La così accertata definitiva mancanza del requisito dell'iscrizione negli elenchi anagrafici dal
2006 al 2009 rende indebite le prestazioni previdenziali di malattia percepite in quegli anni e obbliga la ricorrente alla relativa restituzione.
13.4 Quanto all'indebito relativo al 2010, la ricorrente avrebbe dovuto provare l'iscrizione negli elenchi in quell'anno (stante la cancellazione nel 2009) per un numero di giornate (51) effettuate prima del periodo di malattia per il quale ha beneficiato dell'indennità, nonchè l'invio dei certificati all'istituto. Ed invece si è limitata a dedurre nella memoria di costituzione nel presente gravame che il rapporto di lavoro con < la è stato riconosciuto dal G.L. del Tribunale di Lamezia CP_3
Terme con sentenza n. 332/2018 depositata in Cancelleria in data 18/09/2018 e mai appellata>, senza produrre detta sentenza, senza in alcun modo comprovare l'iscrizione per l'anno in discussione, il periodo di malattia e l'invio della relativa certificazione sanitaria.
14.Alla stregua delle argomentazioni che precedono e considerata l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione in quanto sollevata in relazione all'indebito azionato solo con la memoria di costituzione in appello, l'opposizione avverso l'avviso di addebito deve essere rigettata;
in tal senso riformandosi l'impugnata sentenza.
15.Le spese del doppio grado vanno dichiarate irripetibili, sussistendo i presupposti di applicazione del regime di esenzione previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
p.q.m.
5 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , con ricorso depositato il Pt_1
07/07/2020 , avverso la sentenza del Tribunale di Lametia terme, giudice del lavoro, n. 64/2020 , pubblicata in data 04/02/22020, così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da avverso l'avviso di addebito n.330 2018 00016417 78000, Controparte_1 notificatole in data 31/7/2018;
-dichiara irripetibili le spese del doppio grado.
Così deciso nella camera di consiglio del 25/11/2025
La Presidente est.
LL PO
6