Articolo 6 della Legge 5 aprile 1952, n. 233
Articolo 5Articolo 7
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3 maggio 1952
Art. 6.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1942-43 sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate
per la competenza propria dell'esercizio 1942-
43 (art. 2).................................... L. 857.037.763,37 Somme rimaste da pagare sui residui degli e-
sercizi precedenti (art. 4).................... " 386.791.166,98

----------------- Residui passivi al 30 giugno 1943............. L. 1.243.828.930.35
-----------------


Entrata in vigore il 3 maggio 1952